Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.185

 

rg/td

Lugano

16 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 settembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

richiamato il decreto del 5 dicembre 2008 del Tribunale col quale, costatato che il ricorso non ossequia ai requisiti di cui all'art. 1a LPTCA, è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per completare il gravame con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile (II);

 

 

ritenuto

 

 

che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso l’interessato non avendo proce-duto nei suoi incombenti né scusato la propria omissione;

 

 

che il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile;

 

che giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tri-bunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

 

 

richiamati gli art. 8 e 13 Lptca del 13 giugno 2008 e 61 lett. b LPGA;

 

 

 

decreta                   1.-   Il ricorso non è ricevibile.

 

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti