Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 settembre 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, di professione cuoco, in data 27 dicembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da problemi psichici (doc. 2/1-7).
L’UAI, sulla base della valutazione medica della dr.ssa __________ del SMR, con decisione dell’11 ottobre 2005, ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita, visto che “gli atti medici acquisiti all’incarto hanno permesso di stabilire che la sua incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità ai sensi della Legge AI” (doc. 15/1-2).
Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 5 settembre 2007, il tutore dell’assicurato, RA 1 – il quale, dopo le dimissioni del precedente tutore dell’interessato, è stato nominato tutore dell’assicurato a partire dal 1° ottobre 2006 - ha chiesto all’UAI di rivalutare il caso e di attribuire all’interessato una rendita di invalidità. Il tutore ha in particolare rilevato:
" (...)
Sfogliando il dossier Al ritengo che il signor RI 1 potrebbe aver diritto ad una rendita intera Al.
Ho letto quanto scritto dalla dr.ssa __________ nel rapporto SMR del 30.09.2005, ma mi permetto di osservare quanto segue:
1. Il sig. RI 1 ha iniziato ad abusare di sostanze a causa di un problema psichico (da ragazzo è stato abusato sessualmente più volte).
2. L'instabilità emotiva, legata al disturbo di personalità, è la causa principale delle continue ricadute in abusi di sostanze (eroina in primis). Ne è la conferma che il 22.08.2007 il mio pupillo, a causa di un litigio con la compagna, si è "lanciato" dal 4. piano dell'Hotel __________ a __________, dopo aver consumato.
3. È vero che ha ottenuto il diploma di cuoco nel 1996 e pertanto in quel momento la patologia non era invalidante, ma a mio modo di vedere si è comunque sviluppata in seguito su problemi psichici avuti in precedenza (andava al __________ già nel 1989).
4. Dal 2006 è un continuo entrare ed uscire da __________, __________ e Clinica __________.
Attualmente è collocato coattivamente in __________ (in sospeso a causa dell'infortunio del 22.08.2007).
Nel rapporto SMR del 30.09.2005 viene indicato che è possibile rivalutare la situazione, dopo un percorso terapeutico di almeno 6 mesi di astinenza, se il sig. RI 1 dovesse ancora manifestare dei sintomi psichici invalidanti non legati alla tossicodipendenza.
Il sig. RI 1 ha lavorato come stagiaire presso il Comune di __________ dal mese di maggio 2006 al mese di gennaio 2007 (a fr. 2'500.- circa al mese), rimanendo lungamente astinente.
Fino al mese di maggio 2006 era collocato in comunità terapeutica (__________). Durante il mese di dicembre 2006 ha avuto le prime ricadute dovute al suo stato psichico (disturbo di personalità emotivamente instabile). Dal mese di gennaio 2007 non ha più potuto lavorare. E' stato licenziato con effetto 31.03.2007.
Ritengo che è giunto il momento di rivalutare la situazione, visto anche il fatto che si è praticamente lanciato dal 4. piano, malgrado l'astinenza di almeno 6 mesi e il progetto terapeutico attuato.
Ritengo che la politossicodipendenza sia legata alla patologia psichica (disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline) e che la causa principale siano gli abusi sessuali subiti da pre-adolescente.
Attualmente il sig. RI 1 si trova all'Ospedale __________ di __________ con diverse fratture (principalmente al bacino e alla scapola), oltre a pneumotorace e commozione celebrale.
E' sempre seguito da __________, dal dr. __________ e ora anche dallo psichiatra dr. __________.
Vi chiedo pertanto di rivalutare il caso e concedere la rendita Al.
Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, ritengo che questa sia già totale nel 2000 (ultimo lavoro regolarmente svolto).
Chiedo pertanto che venga accordata una rendita intera AI con grado del 100% dal 01.12.2003 (un anno prima della presentazione della domanda)." (Doc. 17-1+2)
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 23 luglio 2008 (doc. 27-1), poi confermato con decisione del 23 settembre 2008, ha rifiutato il diritto ad una rendita, con la seguente motivazione:
" (...)
La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Dr. __________, oggettiva l'incapacità del 70% nel periodo dal gennaio 2007 al dicembre 2007, a decorrere dal gennaio 2008 fa stato una completa capacità lavorativa, pertanto, non sussiste alcun diritto a prestazioni da parte del nostro Ufficio in quanto non è stata raggiunta la carenza dell'anno d'attesa dopo la quale avrebbe potuto aver diritto ad un'eventuale rendita e non vi è una durevole perdita della capacità di guadagno almeno del 20%.
In riferimento alle osservazioni al progetto di decisione presentate in data 10.09.2008, precisiamo che le stesse non forniscono alcun elemento oggettivo atto a diminuire il pieno valore probatorio della perizia sopra citata, pertanto, viene confermata la nostra presa di posizione." (Doc. J)
1.3. Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal suo tutore, signor RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, l’attribuzione di una rendita di invalidità almeno del 50% a partire dal 1° gennaio 2008 o, in via subordinata, che venga ordinato un complemento peritale al dr. __________ concernente il periodo successivo al mese di gennaio 2008.
Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurato ha contestato la perizia del dr. __________, che non avrebbe adeguatamente tenuto conto della grave patologia psichiatrica che affligge l’interessato. Il rappresentante ha infatti sottolineato che l’assicurato “non ha la minima coscienza della propria patologia e pertanto ha tendenza a sdrammatizzare e a vivere con un certo ottimismo il proprio futuro. Sensazione che probabilmente ha percepito anche il dr. __________ nel relativo rapporto peritale, dichiarando abile il signor RI 1 al 100% dal 1° gennaio 2008”.
Tale ottimismo non trova tuttavia, a mente del rappresentante, conferma nella realtà, tanto è vero che l’assicurato ha lavorato, in qualità di cuoco al 50%, presso un ristorante di __________ dal mese di marzo 2008 al mese di settembre 2008, ma è stato licenziato a causa delle numerose assenze causate dalla patologia che lo affligge.
Egli ha poi iniziato, il 1° ottobre 2008, una nuova attività lavorativa, sempre come cuoco nella misura del 50%, ma è stato licenziato già il 6 ottobre 2008 a causa delle sue assenze causate dall’abuso di sostanze.
Il rappresentate ha quindi concluso che i numerosi abusi di sostanze susseguitisi nel tempo e causati dalla patologia psichiatrica dell’interessato non fanno che confermare la “tesi che purtroppo il signor RI 1 non è in grado di lavorare in un ambiente esterno, ma necessita di un contenimento anche sul posto di lavoro (ambiente protetto) come spiegato bene nel rapporto di __________”.
Sulla base di questi fatti, vista in particolare l’inabilità lavorativa dell’interessato, il rappresentante ha quindi ritenuto che la perizia del dr. __________ non possa essere considerata attuale e che necessiti, eventualmente, di un complemento peritale.
Il signor RA 1 ha infine preannunciato la trasmissione di un rapporto medico da parte dello psichiatra curante dell’interessato, dr. __________ (I).
1.4. In data 30 ottobre 2008, il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il preannunciato rapporto medico del dr. __________, nel quale viene auspicato un complemento peritale relativo alle condizioni di salute dell’interessato nel 2008 (IV + B).
1.5. In data 23 dicembre 2008, il rappresentante dell’assicurato ha pure trasmesso al TCA il rapporto di dimissione dell’interessato da __________ (VIII + C).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che, come emerge dalla valutazione del SMR, vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, peggioramento tuttavia successivo alla valutazione peritale del dr. __________ (X + 1).
L’amministrazione si è così espressa:
" (...)
Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ ammettono dunque un peggioramento del quadro psicopatologico legato alla patologia psichiatrica dell'interessato, ma questo a partire dalla metà del mese di aprile 2008 (dopo due mesi dalla valutazione peritale, avvenuta in data 13 febbraio 2008 - cfr. doc. 23 incarto AI), come indicato dallo stesso medico curante, il quale, va sottolineato, ha pure confermato la situazione evidenziata dallo specialista __________ a partire da gennaio 2008 ("il sig. RI 1, per pochi mesi prima della visita psichiatrica, infatti ha vissuto un buon periodo di relazione con la compagna che si è tradotto immediatamente in un benessere psichico" - vedi doc. IV B).
Tale fatto è peraltro stato riconosciuto anche in occasione delle osservazioni del 10 settembre 2008 ("il buon periodo di inizio 2008", vedi doc. 34 incarto AI), inoltrate al progetto di decisione del 23 luglio 2008, dopo che in un primo tempo il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare a presentarne (cfr. doc. 33 incarto AI).
La valutazione del perito secondo cui a gennaio 2008 l'interessato era abile al lavoro in misura completa è pertanto ribadita ed è ciò che in sostanza qui importa.
In effetti, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI un assicurato ha diritto ad una rendita se, oltre ad avere avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) di almeno il 40% in media durante un anno senza notevole interruzione, al termine di quell'anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (vedi anche Pratique VSI 1996 p.197 s.).
Orbene, nella fattispecie, anche ammettendo che la prima condizione fosse soddisfatta - il ricorrente è risultato inabile al lavoro nella misura del 70% tra gennaio 2007 e dicembre 2007 - ad ogni modo a gennaio 2008, trascorso l'anno d'attesa, l'interessato non presentava di tutta evidenza un'incapacità di guadagno pari almeno al 40% - nemmeno per un breve periodo (RCC 1963 p. 132) - essendo egli addirittura capace al 100% (e questo perlomeno fino a metà del mese di aprile 2008).
Si ribadisce dunque che l'assicurato non aveva diritto a una rendita (e a provvedimenti professionali), come correttamente stabilito nella decisione avversata, che va così pienamente confermata.
Neppure facendo capo all'art. 29bis OAI si potrebbe giungere ad un risultato differente. Detta norma non è del resto nemmeno applicabile in casu. Essa regola in effetti, come recita bene il suo titolo, il risorgere dell'invalidità allorquando vi è stata in precedenza una soppressione di una rendita, cosa che nel caso concreto, non essendo mai stata attribuita tale prestazione, non è mai avvenuta.
Con il citato aggravamento dello stato di salute dell'assicurato è così iniziato (aprile 2008) un nuovo anno d'attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI, ciò che potrà eventualmente far sorgere per il ricorrente un diritto a delle prestazioni Al ad aprile 2009.
È importante precisare che al proposito lo scrivente Ufficio provvederà ad emettere a tempo debito, dopo i necessari accertamenti, una nuova decisione, considerando il gravame che ci occupa quale nuova richiesta, ritenuto come in quest'occasione l'interessato ha, come visto, dimostrato che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Va infine segnalato che tale procedere non svantaggia assolutamente l'assicurato, in quanto il 23 ottobre 2008 (data dell'allegato ricorsuale) farà stato per il calcolo dell'inizio del diritto giusta l'art. 29 LAI (al più presto 6 mesi più tardi), permettendo di riconoscere un eventuale diritto alla rendita per il ricorrente a partire proprio dall'aprile 2009." (Doc. X)
1.7. Con osservazioni del 26 gennaio 2009, il rappresentante dell’assicurato ha contestato l’opinione dell’UAI relativa ad un possibile diritto ad una rendita dell’interessato a partire dal mese di aprile 2009, ricordando che “il signor RI 1 avrebbe avuto diritto ad una rendita limitata a partire dal 1° gennaio 2005, fino al 31 marzo 2006 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). Rendita non concessa a causa di un errore dell’UAI (confermato in seguito dallo stesso ufficio)”.
Secondo il rappresentante, visto che le patologie che affliggono l’assicurato sono sempre le medesime, “è possibile applicare l’art. 29bis OAI, ossia un risorgere dell’invalidità allorquando vi è stata in precedenza una soppressione di una rendita (il diritto alla rendita nel 2005 è acquisito anche se non è stata versata)”.
Il rappresentante ha poi indicato che non avendo l’assicurato esercitato alcuna attività lavorativa dal 1° gennaio 2008 al 6 marzo 2008, rimanendo per tutto quel periodo residente all’interno della comunità __________ (collocato in base all’art. 397 CCS, ossia nell’ambito di una privazione di libertà a scopo di assistenza), egli andava considerato inabile al lavoro senza interruzioni a partire dal 1° gennaio 2007.
Infine, il rappresentante ha osservato che “visto che l’art. 29bis OAI cita che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 capoverso 1 lettera b LAI; chiedo che la rendita venga concessa a partire dal 1° gennaio 2007, con versamento dal 1° settembre 2007 (in quanto domanda tardiva)” (XII).
1.8. In data 23 febbraio 2009, l’UAI ha ribadito la non applicabilità nel caso concreto dell’art. 29bis OAI, confermando quanto già esposto in sede di risposta di causa (XV).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (XVI), per conoscenza.
1.9. Pendente causa il TCA ha chiesto al tutore dell’interessato di precisare se egli dispone di una formazione quale giurista (XVII).
La sua risposta è datata 19 maggio 2009 (XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica.
Nel suo referto peritale del 22 febbraio 2008, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, sulla base del colloquio con l’interessato del 13 febbraio 2008 della durata complessiva di tre ore, della documentazione messa a disposizione dall’UAI, dei colloqui telefonici con lo psichiatra curante, dr. __________ e con lo psicoterapeuta curante, signor __________, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “problemi collegati a violenza sessuale, subita nell’infanzia, da parte di una persona non appartenente al nucleo di supporto primario (ICD10-Z61.5); dipendenza da alcool, attualmente in astinenza, ma in trattamento con farmaci bloccanti o avversivi (Antabus) (ICD10-F10.23); dipendenza da oppioidi, attualmente in astinenza, ma in trattamento con farmaci bloccanti o avversivi (Metadone) e attualmente in un ambiente protetto (ICD10-F11.23, F11.21); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31) da anni” (doc. 23-9).
Il perito ha indicato che l’assicurato presenta “un significativo disturbo di personalità borderline, il cui fattore fondamentale di causa e sviluppo è da attribuirsi ad una esperienza di abuso sessuale infantile, vissuto all’età di undici anni, esperienza tenuta “segreta” fino all’età di ventiquattro anni” (doc. 23-10, sottolineatura della redattrice).
Nel contesto di questo disturbo di personalità, a mente del dr. __________, l’assicurato ha sviluppato difficoltà sia in ambito professionale, sia nella sua vita sociale e relazionale-affettiva, con scarsa tolleranza alle frustrazioni, marcata ansia di separazione con rischio di agiti e difficoltà nel controllo degli impulsi, sia aggressivi, sia autodistruttivi, utilizzando “meccanismi difensivi prevalenti, quali negazione delle proprie difficoltà psichiche e tendenza alla proiezione difensiva di queste nei confronti dell’esterno e degli altri, con un atteggiamento altrettanto difensivo, di tipo onnipotente, nell’affrontare la realtà”.
Il perito ha sottolineato come l’abuso di alcool e tossicomanico si inserisca in una “premessa sia di un disturbo depressivo con disturbi traumatici, relativi all’abuso sessuale infantile subito e alle conseguenti difficoltà relazionali con la propria convivente, ma anche legato ad una scarsa funzione riflessiva del peritando, specifica del suo disturbo borderline di personalità, che all’epoca non gli ha permesso di percepire e riconoscere la necessità di affrontare un percorso e cura psicoterapica ed eventualmente psichiatrica, complice in questo anche una tendenza difensiva, a negare le sue difficoltà psichiche, ed anche ad una sopravvalutazione, tendenzialmente onnipotente, difensiva di se stesso” (doc. 23-11, sottolineature della redattrice).
L’assicurato, dal 2000 in poi, è stato ospite di diverse comunità (comunità il __________ di __________, comunità a medio termine di __________, __________ di __________, comunità __________, continuando a rimanere vittima di numerose ricadute.
Il perito ha, in particolare, messo in evidenza una ricaduta tossicomanica avvenuta nell’agosto 2007, durante un giorno di congedo dalla comunità di __________. A seguito di una lite con la propria partner - la quale ha manifestato l’intenzione di separarsi dall’interessato – l’assicurato “si è trovato confrontato con un’ingravescente e massiccia ansia di separazione intollerabile, risultando incapace di una sufficiente funzione riflessiva nel far ricorso al sostegno e aiuto dei propri terapeuti in comunità, ma piuttosto ha utilizzato un agito difensivo, non risultando in grado di controllare un marcato impulso all’abuso tossicomanico di cocaina via endovenosa, di fronte al quale ha poi sviluppato uno stato delirante e persecutorio, con perdita dell’esame di realtà e auto-defenestrazione da una stanza” d’albergo, situata al quarto piano, affittata a tale scopo (doc. 23-11, sottolineature della redattrice).
Il perito ha poi indicato che l’assicurato tende ad opporsi al trattamento farmacologico avversivo dell’alcool e al trattamento metadonico, “ciò che fa pensare ad un atteggiamento tendenzialmente difensivo di tipo onnipotente di negazione di un rischio di ricadute tossicomaniche future, nel contesto di una personalità fragile, quale il disturbo borderline che presenta il peritando” (doc. 23-11, sottolineature della redattrice).
Il dr. __________ ha quindi considerato che l’assicurato “attualmente presenta buone condizioni di compenso psichico, risulta ben investire il proprio futuro, è motivato ad una ripresa lavorativa totale del 100%, come pure ben investito sul fronte affettivo, vivendo un progetto di convivenza, dopo il percorso comunitario attuale presso la comunità di __________, che dovrebbe chiudersi, a dire del peritando stesso, con l’aprile 2008. Resta comunque da considerare, da un punto di vista medico-psichiatrico, come tenuto conto della presenza di un disturbo borderline di personalità, non si possa escludere, di fronte ad eventuali frustrazioni, sia in ambito professionale, sia in ambito interpersonale e sentimentale, la comparsa di un rischio di ricaduta tossicomanica da parte del peritando stesso” (doc. 23-12, sottolineature della redattrice).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ si è così espresso:
" (...)
2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
I disturbi psichici su descritti, in particolare una ridotta tolleranza alle frustrazioni, con incapacità nel tollerare le separazioni, una ridotta funzione riflessiva con una difficoltà conseguente nel controllo degli impulsi, e quindi con un rischio di ricadute tossicomaniche, in questo attuale contesto comunitario "protetto" non minano una capacità professionale del peritando, non potendosi comunque escludere, nel tempo una capacità lavorativa a lungo termine ridotta.
2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?
Si, l'ultima attività di cuoco, come un'altra mansione manuale confacente, da un punto di vista psichiatrico, sono tuttora praticabili.
2.3 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
Da un punto di vista psichiatrico, nella misura del 100% (8 ore circa al giorno).
2.4 È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Attualmente non è constatabile una diminuzione della capacità di lavoro.
2.5. Se sì, in che misura?
-
2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Da un punto di vista medico-psichiatrico, è risultata presente un'incapacità lavorativa del 70%, dal gennaio 2004 al dicembre 2005 e dal gennaio 2007 al dicembre 2007.
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Da un punto di vista medico-psichiatrico, dal gennaio 2008 fino ad oggi il paziente presenta una capacità lavorativa in misura totale del 100%, risultando indicata, da un punto di vista medico-psichiatrico una rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno.
3 L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Attualmente il peritando non è alle dipendenze di un datore di lavoro, è collocato presso una comunità terapeutica (__________ e, dal gennaio 2008 fino ad oggi, è impegnato sia in una ricerca lavorativa, sia in una preparazione sia concreta ma anche e soprattutto psichica, verso un prossimo futuro all'esterno della comunità, a detta del peritando, pensato a partire dal maggio 2008.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1 È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Attualmente, da un punto di vista medico-psichiatrico, non sono indicati provvedimenti d'integrazione o di riqualifica professionale, ma semmai un sostegno ed aiuto al collocamento da parte dell'AI può rappresentare un fattore favorente e ristrutturante, per una stabilizzazione della capacità e risorse, sia psichiche, sia professionali del peritando stesso, tenuto conto sia della sua attuale motivazione, verso una crescita ed autonomia di vita, sia professionale e sociale, e tenuto conto della sua prima fase di vita adulta attuale.
2 È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
Attualmente l'assicurato non è alle dipendenze di alcun datore di lavoro. Da un punto di vista medico-psichiatrico va ribadito che risulta indicata e necessaria un'osservazione e cura psichiatrica, sia psicofarmacologica, sia psicoterapica, che rappresentano fattori di cura indicati, allo scopo di permettere un'evoluzione verso maggiori capacità riflessive, di autonomia e di confronto con la realtà, ed allo scopo di un rafforzamento della personalità e del carattere dell'assicurato, di fronte alle frustrazioni.
3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento, clima di lavoro ecc.)?
In un'altra attività è indicato tenere conto che sia un'attività manuale confacente al peritando, e soprattutto che non abbia significative responsabilità nei confronti di terze persone e ruoli direttivi.
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?
Da un punto di vista medico-psichiatrico, il peritando presenta una capacità lavorativa del 100% (otto ore al giorno circa), dal gennaio 2008 fino ad oggi, risultando indicata una rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno.
D. Osservazioni, altre domande
Risulta indicata una rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno." (Doc. 22/12-14, sottolineature della redattrice)
Nel suo rapporto medico del 18 aprile 2008, il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di “problemi collegati a violenza sessuale, subita nell’infanzia, da parte di una persona non appartenente al nucleo primario (Z61.5); dipendenza da alcool, attualmente in astinenza, ma in trattamento con farmaci bloccanti o avversivi (Antabus) (F10.23); dipendenza da oppioidi, attualmente in astinenza, ma in trattamento con farmaci bloccanti/avversivi (Metadone e attualmente in un ambiente protetto) (F11.23 e F11.21); disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (F60.31)” (doc. 24-1), ha osservato:
" (...)
Valutazione peritale psichiatrica Dr. __________ del 02.2008
Attualmente buone condizioni di compenso psichico.
Comunque rischio di ricaduta tossicomanica da parte del peritando stesso.
Attualmente non è constatabile una diminuzione della capacità di lavoro.
L'attuale attività di cuoco, come un'altra mansione manuale confacente, da un punto di vista psichiatrico, sono tutt'ora praticabili.
Dal lato psichiatrico necessaria un'osservazione e cura psichiatrica, sia psicofarmacologia, sia psicoterapeutica, che rappresentano fattori di cura indicati, allo scopo di permettere un'evoluzione verso maggiori capacità riflessive, di autonomia e di confronto con la realtà, ed allo scopo di un rafforzamento della personalità e del carattere dell'A., di fronte alle frustrazioni.
Indicati inoltre un sostegno ed aiuto al collocamento da parte dell'Al, che può rappresentare un fattore favorente e ristrutturante, per una stabilizzazione della capacità e risorse, sia psichiche, sia professionali del peritando stesso, tenuto conto sia della sua attuale positiva motivazione, verso una crescita ed autonomia di vita, sia professionale e sociale, e tenuto conto della sua prima fase di vita adulta attuale.
Rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno." (Doc. 24-2)
2.5. In sede ricorsuale, contestando la decisione dell’UAI di negargli il diritto ad una rendita di invalidità, l’assicurato ha prodotto i seguenti documenti:
- rapporto di interruzione di terapia (7.3.2007-15.5.2007 e dal 25.7.2007 al 22.8.2007), sottoscritto dallo psicologo e psicoterapeuta FSP __________ e dall’assistente sociale __________, indirizzato al __________, del seguente tenore:
" Riassumiamo qui di seguito gli elementi salienti dei due periodi di collocamento effettuati da RI 1 presso il nostro Centro; purtroppo come già ben sai non era rientrato da un'uscita finalizzata alla ricerca di un'attività lavorativa il mercoledì 22.08.2007, andando successivamente a consumare cocaina, probabilmente tagliata con altre sostanze, defenestrandosi poi dal 4° piano dell'Hotel __________. In questo triste epilogo del suo collocamento, RI 1 è stato decisamente fortunato, poiché vista l'altezza da cui è precipitato (10-12 m.) l'esito poteva essere fatale.
Riteniamo comunque importante fare una breve retrospettiva riguardo ai due periodi di permanenza che questo paziente ha effettuato presso il nostro Centro, caratterizzati entrambi da una grossa difficoltà da parte sua a sostenere il regime di vita istituzionale presso la nostra sede di __________. A tal proposito va rilevata la sua richiesta di poter effettuare un periodo di permanenza breve, dai 4 ai 6 mesi, considerati i numerosi collocamenti precedenti (vedi il __________, __________, __________), da ultimo quello presso __________, dal 21.09.2004 al 28.08.2006, con un periodo di interruzione presso la __________ di __________ dal 21.04.2005 al 03.10.2005; insomma una lunga serie di esperienze istituzionali, rispetto alle quali RI 1 lamentava una certa stanchezza ed esasperazione: da qui anche la sua intenzione di svolgere un percorso terapeutico di breve termine.
Il programma prevedeva sostanzialmente un primo periodo di ambientamento all'interno della nostra sede di __________, riprendendo poi gradualmente le uscite esterne per avviare successivamente la ricerca di un lavoro, preferibilmente nel __________, dove avrebbe voluto andare a vivere. In questa scaletta di impegni appariva sempre rilevante il suo bisogno di una relazione di coppia, in un primo tempo con un'amica residente nel __________, successivamente con un'altra compagna del __________; relazioni rispetto alle quali sperava sempre di poter concretizzare una convivenza. In realtà abbiamo invece osservato che queste vicende tendevano a destabilizzarlo, creando in lui grossa inquietudine, contribuendo anche a fargli compiere dei passaggi all'atto.
Queste due brevi esperienze a __________ hanno quindi messo in risalto la condizione di instabilità di RI 1, malgrado sia riuscito ad investire positivamente la relazione terapeutica con il suo psicoterapeuta, accettando di buon grado gli aiuti proposti e incontrando pure regolarmente lo scrivente direttore, anche se i suoi comportamenti a volte risultavano poco adatti alla situazione.
Dal profilo residenziale ha denotato buon impegno nelle mansioni che gli venivano attribuite, trovandosi peraltro in determinati momenti in situazioni di tensione con alcuni altri pazienti.
In generale
RI 1 ha comunque sempre denotato una certa rigidità a livello psichico, imponendosi tutta una serie di norme di comportamento, che potessero contrastare la sua impulsività tossicomanica.
Purtroppo abbiamo altresì osservato che le misure di contenimento adottate, sia a livello legale (privazione della libertà a scopo di assistenza), che a livello terapeutico (vedi prescrizione di metadone, Antabus, contenimento istituzionale) hanno segnato il loro limite; quando RI 1 perde il controllo, arriva purtroppo a compiere dei passaggi all'atto molto pericolosi; vedi il ricovero urgente in ospedale dopo l'assunzione di metadone in eccesso ed eroina, in concomitanza alla prima interruzione; l'abuso di cocaina, probabilmente tagliata con altre sostanze (sulla base di informazioni dell'Ispettor __________ che si è occupato del caso), con successiva defenestrazione.
Dopo questo ultimo episodio il paziente è stato dapprima ricoverato presso l'Ospedale __________ con una rottura del bacino e della scapola, più altre fratture, oltre ad un pneumo-torace; successivamente è stato trasferito presso la Clinica di riabilitazione a __________.
Dal momento della sua uscita dal Centro, abbiamo continuato a mantenere regolari contatti con RI 1, nonché con gli interventi che si occupano di lui, considerando quindi anche l'ipotesi di una sua futura riammissione presso la nostra Istituzione.
Visti gli esiti di questi due brevi periodi di collocamento, ci sembra opportuno porre come condizione la prospettiva di una tempistica della terapia decisamente meno rigida nei suoi tempi corti, senza accondiscendere all'impazienza di RI 1 che ha sempre dichiarato di voler trovare un lavoro al più presto possibile, in modo da diventare autonomo e lasciare quindi al più presto l'Istituzione.
Va detto positivamente che RI 1 questa volta ha ben investito le relazioni terapeutiche e fa meno fatica in quelle con gli altri pazienti; inoltre dimostra di apprezzare l'aiuto che, con chi ci legge, proponiamo.
Si tratterà pertanto di ragionare insieme per porre altre premesse per un suo eventuale ricollocamento a __________, in modo da non sostenere la coazione a ripetere di questo paziente, di cui abbiamo purtroppo ben conosciuto gli aspetti autodistruttivi."
(Doc. K2, sottolineature della redattrice)
- scritto del 22 ottobre 2008 indirizzato al tutore dell’assicurato da parte dell’assistente sociale __________, del seguente tenore:
" Ti invio il qui presente rapporto concernente RI 1 rispetto alla sua situazione, durante il 2008.
RI 1 era stato riammesso presso il nostro Centro in data 19.11.2007, dopo due precedenti periodi di permanenza, l'ultimo dei quali conclusosi il 22.08.2007 e sfociato purtroppo in un episodio di defenestrazione all'Albergo __________, in seguito ad una pesante assunzione di cocaina.
Inizialmente il paziente è stato collocato presso la nostra sede di __________, ma ben presto abbiamo riscontrato delle difficoltà a livello residenziale, segnatamente per quanto è stato il rapporto con gli altri pazienti, nonché nell'ingaggio nelle diverse mansioni che gli sono state attribuite. Visto le sue difficoltà di relazione abbiamo pertanto deciso di inserirlo nella nostra struttura adiacente alla sede di __________, istituendo un contratto di terapia particolare in data 10.04.2008 (documento inviato in copia a te ed al signor __________ di __________).
All'inizio del mese di marzo RI 1 è stato assunto con un contratto al 50% presso il Ristorante __________ per un periodo di 6 mesi.
L'inizio dell'attività lavorativa è stato purtroppo caratterizzato da tutta una serie di ricadute alcoliche (15.03.2008: alcolemia 1.18 o/oo; 17.03.2008: alcolemia 1.01 o/oo; 18.03.2008; alcolemia 1.08 o/oo), nonché episodi di consumo di sostanze stupefacenti (15.03.2008: eroina; 22.03.2008: cocaina + eroina; 26.03.2008: cocaina). Successivamente la situazione si è stabilizzata per poco più di 1 mese, quando dopo il suo trasferimento in ____________________ ad inizio maggio 2008, RI 1 ha riproposto una nuova serie di ricadute (06.05.2008: alcolemia 1.05 o/oo; furto di motocicletta ed arresto da parte della Polizia; 10.05.2008: cocaina + eroina fumata).
Proprio in questi giorni si è assentato anche dal posto di lavoro per 2 giorni, indisponendo ovviamente il datore di lavoro e rendendo la sua situazione lavorativa precaria. In seguito a tutti questi accadimenti RI 1 è stato anche fatto rientrare presso la nostra sede di __________ per una settimana, in modo da essere contenuto e protetto allo scopo di far rientrare questa deriva alcolica e tossicomanica.
Fino alla fine del mese di luglio la situazione si è poi tutto sommato stabilizzata, RI 1 ha ripreso la relazione con l'amica __________ ed è parso per un certo periodo più sereno ed equilibrato.
Proprio dalla fine del mese di luglio registriamo una nuova serie di ricadute che non è stata praticamente più interrotta sino ad oggi (29.07.2008: cocaina + eroina per via endovenosa; 20.08.2008: cocaina + eroina per via endovenosa; 27.08.2008: eroina per via endovenosa; 28.08.2008: eroina per via endovenosa).
Malgrado diverse preoccupazioni rispetto a questa carrellata di ricadute, eravamo piuttosto reticenti a trasferire RI 1 nuovamente nella sede di __________, vista la sua difficile collocabilità e gestione all'interno di una struttura più chiusa, nonché la possibilità, non trascurabile, di alterchi con altri pazienti.
In data 17.09.2008 e 24.09.2008 RI 1 ripropone 2 nuovi episodi di consumo di eroina e cocaina, per cui riproponiamo il suo trasferimento provvisorio presso la sede di __________ per un periodo di 1 settimana.
Dal 01.10.2008 viene assunto in prova al 50% presso il Bar __________ di __________, dove però fin dai primi giorni si assenta (03.10.2008), ragion per cui il datore di lavoro lo avvisa che ulteriori assenze comporteranno il suo licenziamento immediato; ciò accade il 10.10.2008, per cui RI 1 viene licenziato. Purtroppo il datore di lavoro, signor __________, contattato da me telefonicamente il 06.10.2008, non mi comunica la cessazione del rapporto lavorativo; RI 1 fa quindi finta di recarsi al lavoro, mentre invece è "in giro" a procurarsi sostanze stupefacenti. Svelato il suo gioco, viene visto dalla nostra direzione e gli viene comunicato il suo trasferimento definitivo presso la sede di __________, avvenuto il 17.10.2008.
Da notare che la sua garanzia di collocamento della Sezione sanitaria scadrà il 13.02.2009.
Se riusciremo a gestire il paziente all'interno della nostra Istituzione (in caso contrario è già previsto il suo trasferimento presso la __________ di __________, visto che è sottoposto all'art. 397 CCS) è da scartare l'ipotesi di un suo reinserimento lavorativo nel circuito normale; da considerare invece il suo ingaggio in un ambito protetto, sottoforma di stage, dove venga presa in considerazione la sua difficoltà a mantenere una continuità a livello professionale.
Lasciamo pertanto cadere l'ipotesi di una sua iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento, nonché l'attivazione di indennità da parte della Cassa disoccupazione.
Ribadiamo invece il nostro sostegno affinché delle prestazioni AI possano essere riconosciute, per questo paziente, malgrado in questo periodo della sua vita egli abbia messo particolarmente in risalto gli aspetti tossicomanici della sua personalità." (Doc. K, sottolineature della redattrice)
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA il referto del 29 ottobre 2008 redatto dal suo psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e Capoclinica del Centro __________, del seguente tenore:
" Desidero esprimermi in merito alla perizia del Dr. __________, che sembra sia la base per il rifiuto della richiesta di prestazioni Al del 23.09.2008.
Seguo il paziente da giugno 2007 e posso confermare il "significativo disturbo di personalità borderline" di cui il paziente soffre da anni e che è da attribuire ad un'esperienza di abuso sessuale infantile. Il Dr. __________ descrive bene che conseguenze disastrose hanno avuto i sintomi di questo disturbo sulla vita professionale, sociale e relazionale-affettiva, "vivendo su tutti i fronti una certa incostanza e instabilità, dettate da caratteristiche specifiche della sua fragile identità e del suo disturbo di personalità, vale a dire sintomi quali scarsa tolleranza alla frustrazione, marcata ansia di separazione con rischio di agiti e difficoltà nel controllo degli impulsi, sia aggressivi, sia autodistruttivi, con ridotta funzione riflessiva, di auto osservazione e introspezione critica, con utilizzo di meccanismi difensivi prevalenti, quali negazione delle proprie difficoltà psichiche e tendenza alla proiezione difensiva di queste, nei confronti dell'esterno e degli altri, con un atteggiamento altrettanto difensivo, di tipo onnipotente, nell'affrontare la realtà".
È importante sottolineare che l'uso di alcool e di sostanze stupefacenti, e anche qui cito la perizia, è "iniziato proprio in conseguenza, da un lato, di un permanere di angosce depressive e disturbi, quali dejà-vu e ricordi ricorrenti dell'abuso sessuale infantile, della propria identità sessuale e incapacità nel vivere una vita sessuale con la propria convivente, con sentimenti di frustrazione intollerabile, ma anche parallelamente nel contesto di difficoltà di tenuta e costanza, in ambito lavorativo, come cuoco, all'epoca presso il ristorante __________ del __________".
La perizia descrive in modo eccellente le difficoltà del paziente, e le conseguenze che il suo disturbo ha avuto e ha ancora sulla costanza nella vita professionale, sociale e relazionale. Questa fragilità ha "costretto" il paziente a una vita protetta in comunità, dal 2000 fino ad oggi, ma neanche questa protezione è riuscita ad evitare delle ricadute tossicomaniche, che vanno lette come una sua autoterapia per "curare" sentimenti di frustrazione e angosce di separazione.
Nell’agosto del 2007 si è verificata l'ennesima crisi, che solo in un secondo momento è diventata una ricaduta tossicomanica. Il paziente ha affittato l'appartamento, come riferisce anche il Dr. __________, "allo scopo" di suicidarsi, in origine abbiamo allora una crisi caratterizzata da "massiccia ansia di separazione intollerabile", che il paziente, nonostante molti anni di terapia in comunità, non ha potuto affrontare in modo più maturo e con maggiore pensiero critico. Purtroppo questi anni non sono serviti, come ritiene la perizia, a sviluppare una maggiore funzione riflessiva, almeno non nei momenti critici, cioè quando si minaccia la separazione, in questi momenti il suo funzionamento è ancora improntato sull'agire.
Come si evince dalla perizia il paziente soffre di una patologia psichiatrica grave, che lo ha compromesso nella vita professionale, sociale e affettiva fino a poco tempo fa, "costringendolo" durante gli ultimi 8 anni, a una vita protetta dalle diverse comunità, ma anche in questo contesto ci sono state delle gravi crisi, di cui una è sfociata in un tentamen.
Mi sorprende che la perizia non ha tenuto di più conto della grave patologia, assolutamente invalidante, e si è basata, nella sua valutazione del periodo più recente, cioè di pochi mesi, solamente sulla autorappresentazione del paziente.
Ed è questo il difetto della perizia, cioè di aver valutato il paziente in un particolare e raro (per quanto breve) periodo di benessere e soddisfazione nella relazione con la sua compagna. Come si legge nella perizia, il paziente soffre di una "tendenza difensiva, a negare le sue difficoltà psichiche e anche di una sopravvalutazione, tendenzialmente onnipotente, difensiva di sé stessa". Il paziente infatti fatica ad ammettere le sue difficoltà, soprattutto davanti a chi non conosce bene, e tende a "vendersi" meglio di quanto non stia realmente.
II sig. RI 1, per pochi mesi prima della visita psichiatrica, infatti, ha vissuto un buon periodo di relazione con la compagna che si è tradotto immediatamente in un benessere psichico, ma sempre come risultato di una modalità relazionale "anaclitica", cioè di bisogni di dipendenza e di sostegno, di cui il paziente però non è cosciente. Questi vissuti di appagamento nella relazione hanno portato il paziente a "fantasticare" un progetto di futura convivenza e di lavoro al 100%, negando completamente delle grosse difficoltà che ha avuto sia nel lavoro, sia nella relazione fino a pochissimo tempo prima, praticamente per tutta la vita da adulto. Anche dopo il colloquio peritale, il periodo di relativo benessere si è protratto per ancora due mesi, almeno per quanto riguarda il lavoro, mentre le analisi delle urine rispecchiano le prime difficoltà nella relazione con la compagna, infatti abbiamo osservato un maggiore ricorso alla sostanza come "cura" dall'angoscia di separazione. Durante gli ultimi due mesi, a causa del lento degrado della relazione il ricorso alle sostanze è diventato più frequente e abbiamo osservato dei frequenti stati depressivi che hanno necessitato, per proteggere il paziente da altri tentamen, perché come tale devono essere interpretati certi massicci abusi, il trasferimento all'interno della comunità dal reparto aperto al reparto chiuso.
Purtroppo il paziente non è in grado di affrontare la minaccia di separazione e d'abbandono con maggiore critica e riflessione, anzi, durante gli ultimi mesi siamo stati testimoni della sua debolezza, della fragile identità e della insufficiente tolleranza alle frustrazioni e al controllo dell'ansia, che ha portato a ripetuti episodi di agiti con impulsi aggressivi e tossicomanici, episodi che hanno dimostrato l'incapacità di controllare gli impulsi. Il paziente non si è rivolto agli operatori di __________ per chiedere aiuto, ma piuttosto ha utilizzato un agito difensivo, cioè quello dell'abuso di sostanze.
Leggendo la perizia ci si accorge che ho usato praticamente le stesse parole del Dr. __________, quando descrive la situazione poco prima dell'accaduto nell'albergo __________ (p. 11) ed è proprio quello che succede, il paziente, davanti alle difficoltà, si comporta esattamente come prima, non si nota nel suo comportamento degli ultimi mesi lo sviluppo di una maggiore riflessività e pensiero critico, rispetto alla funzione inadeguata dei propri agiti tossicomanici. Questa sua patologia si riflette naturalmente anche sulla capacità lavorativa, in settembre il paziente ha lavorato un giorno, per poi essere licenziato. Ha trovato rapidamente un altro lavoro, dal quale è stato licenziato già dopo una settimana.
Mi sembra evidente che la grave patologia psichiatrica del paziente non è sostanzialmente cambiata e notiamo quanto la sintomatologia e il suo comportamento dipendono da fattori esterni, in questo caso da una relazione soddisfacente e la possibilità di mantenere la modalità relazionale dipendente o "anaclitica", che si traduce in quello che il Dr. __________ chiama "buone condizioni di compenso psichico", "una motivazione ad una ripresa lavorativa al 100%" e "un progetto di convivenza", argomenti con i quali giustifica una attuale capacità lavorativa al 100% e sicuramente in questo frangente di tempo il paziente doveva apparire così, ma come vediamo si tratta solamente di una piccola parte della realtà.
A mio avviso una decisione di questa portata non deve basarsi sul funzionamento di una persona durante un breve periodo di benessere, lacuna che potrebbe essere colmata con un supplemento di perizia che tiene conto degli eventi recenti e importanti per la valutazione del funzionamento globale." (Doc. B, sottolineature della redattrice)
L’assicurato ha pure prodotto il rapporto di interruzione di terapia (12.6.2008-12.12.2008), sottoscritto dallo psicologo __________ e dall’assistente sociale __________, indirizzato al Centro __________, in cui si legge:
" Ti facciamo pervenire il qui presente rapporto che riassume complessivamente l'ultimo periodo di permanenza di RI 1 presso il nostro Centro (sede di __________).
Purtroppo in data venerdì 12.12.2008 abbiamo dovuto procedere ad una dimissione anticipata del paziente, in quanto la sua situazione era divenuta vieppiù ingestibile, al punto da anticipare la sua uscita, inizialmente stabilita per il lunedì 15.12.2008.
Seguito educativo e residenzialità.
Rispetto agli obiettivi definiti in collaborazione con voi ed indicati nel nostro precedente rapporto del 12.06.2008, dobbiamo purtroppo prendere atto che non sono stati raggiunti. Per quanto concerne innanzitutto il mantenimento di una condizione di astinenza in un regime di post-cura possiamo fare le considerazioni seguenti:
dal mese di maggio 2008 RI 1 era stato collocato nella nostra sede di __________, ma in 2 occasioni, a fine maggio ed alla fine di settembre, abbiamo dovuto interrompere la sua permanenza con il successivo trasferimento nella sede di __________, in quanto il suo consumo di stupefacenti era divenuto a tal punto allarmante da dover imporre un quadro istituzionale più chiuso.
D'altronde l'unico periodo in cui egli non ha avuto ricadute è durato meno di 2 mesi, dalla fine del mese di maggio sino alla fine del mese di luglio, dove il paziente era riuscito tutto sommato a mantenere una discreta stabilità anche sul posto di lavoro.
Alla fine del mese di settembre abbiamo appunto proceduto a trasferire RI 1 nella sede di __________, ma essendo questa sede poco idonea a trattare un caso come il suo, abbiamo dovuto trasferirlo definitivamente presso la nostra sede di __________ il 17.10.2008, poco dopo il suo licenziamento dal Bar __________, in quanto non si era presentato sul posto di lavoro. Anche presso la sede di __________ la situazione non è però migliorata; dopo aver espletato il suo fermo per la precedente ricaduta è risultato positivo ai nostri controlli per la cannabis e al metadone, pur negando fermamente di aver abusato di questo medicamento.
A partire dal 17 novembre aveva potuto iniziare uno stage al 50% presso la Casa per anziani "__________" di __________, ma anche in questo caso non si era presentato in 2 occasioni sul posto di lavoro; successivamente riscontrando ancora un episodio di consumo di cocaina, in cui avrebbe anche dato questa sostanza ad un altro nostro giovane paziente, abbiamo deciso di interrompere definitivamente questa esperienza.
Giunti a questo punto la situazione risultava decisamente ingestibile per noi, in quanto, oltre a non aver raggiunto alcuno degli obiettivi con lui stabiliti e condivisi con voi, il paziente continuava a ricadere in modo ripetuto nel consumo di sostanze stupefacenti, anche all'interno della nostra Istituzione.
In data 04.12.2008, in occasione del nostro incontro, presente anche il tutore di RI 1, signor RA 1 che ci legge in copia, abbiamo deciso di interrompere il collocamento, consigliando dal canto nostro che la misura di privazione della libertà, secondo l'art. 397 CCS, venisse mantenuta e trasferita sulla __________ di __________.
D'altro canto sono state evidenziate alcune controindicazioni, segnatamente il rischio di una grossa regressione a livello psichico del paziente, qualora fosse stato collocato in ambito psichiatrico. Finalmente, di comune accordo, abbiamo optato per l'applicazione dell'art. 397 CCS in forma ambulatoriale, nel senso che RI 1 si è detto disponibile a adeguare la somministrazione farmacologica attualmente inadeguata, mantenendo regolari contatti con il Centro __________; parallelamente avrebbe dovuto attivarsi per la ricerca di un alloggio esterno, evitando quindi di andare a vivere presso la sua compagna.
Nei giorni successivi abbiamo però ancora registrato dei riscontri positivi alle urine per quanto è dell'eroina, della cocaina e della canapa, riscontri che indicavano un consumo ripetuto e continuativo, verosimilmente anche per via endovenosa, avendo trovato in occasione di una nostra perquisizione sul paziente anche l'ago di una siringa.
II venerdì 12.12.2008 abbiamo pertanto preavvisato il tutore di RI 1 e proceduto alla sua dimissione anticipata.
Seguito psicologico individuale.
In questo ultimo periodo abbiamo assistito soprattutto ad una recrudescenza dell'aspetto tossicomanico, piuttosto che ad un peggioramento del quadro psichico.
L'obiettivo di doversi proiettare nel futuro, considerando anche un progetto di convivenza è andato di pari passo con una situazione di debordamento rispetto al consumo di sostanze stupefacenti. Il fatto che la compagna abbia poi assunto una posizione di accettazione delle ricadute da parte di RI 1, ha tolto ogni possibilità di mettere un freno alla deriva tossicomanica del nostro paziente. A tal proposito ci preme comunque sottolineare la nostra preoccupazione in merito al fatto che la madre di una bambina di 4 anni e mezzo anni abbia deciso di accogliere in casa sua un paziente così disturbato quale è RI 1.
Se da un lato riteniamo che il paziente denoti attualmente una situazione di relativa "stabilità" psichica, d'altro canto l'escalation con sostanze stupefacenti rischia di essere decisamente più pericolosa, qualora dovesse rompersi l'equilibrio precario con la sua compagna; infatti è particolarmente destabilizzante per il paziente la paura di perdita dell'oggetto, nonché l'angoscia abbandonica.
Seguito familiare e di coppia.
Negli ultimi incontri familiari è intervenuto anche il padre di RI 1 ed abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni, tracciando l'ipotesi che il paziente faccia uso con regolarità di stupefacenti, scenario finalmente accettato con una certa rassegnazione dai familiari. Il nostro terapeuta ha anche incontrato con una certa regolarità la compagna di RI 1, la cui relazione si era interrotta a marzo, per riprendere successivamente all'inizio dell'estate. La posizione di quest'ultima è senz'altro di co-tossicodipendente, nel senso che negli ultimi tempi appare disposta ad accettare RI 1, malgrado quest'ultimo continui a consumare sostanze stupefacenti.
Abbiamo controindicato che i due avviino una convivenza, ciò anche in considerazione del fatto che vi è anche una bambina di 4 anni e mezzo che mal sopporterebbe la presenza di una persona così destabilizzante qual è RI 1, soprattutto quando è dedito al consumo di stupefacenti. Malgrado l'interruzione del percorso terapeutico, il nostro terapeuta effettuerà ancora un colloquio di bilancio, sia con i genitori di RI 1 da un lato, nonché con la sua compagna, delegando peraltro alla rete degli intervenenti esterni ogni intervento emergenziale.
Seguito sociale.
In seguito al nostro ultimo incontro di bilancio del 07.11.2008 e successivamente alle 2 esperienze lavorative fallimentari, seppur al 50%, in qualità di cuoco, avevamo dovuto prendere atto che RI 1 non è in grado, malgrado le buone capacità professionali, a mantenere una continuità lavorativa. Di conseguenza l'indicazione era stata quella di inserirlo in un ambito lavorativo protetto, quale appunto è stato quello della residenza __________, con un tenore al 50%; purtroppo anche questa esperienza non è funzionata per le ragioni precedentemente indicate.
D'altro canto abbiamo sostenuto il ricorso presentato in data 23.10.2008 dal suo tutore presso l'AI; riteniamo infatti che il paziente dovrebbe possibilmente beneficiare di una mezza rendita, mantenendo parallelamente un'attività lavorativa a tempo parziale, questo ovviamente a condizione che riesca a stabilizzarsi rispetto al suo consumo di sostanze stupefacenti.
Dal profilo penale il paziente ha ancora diverse multe da pagare per un importo di Fr. 2'450.--; parte di queste pendenze potranno essere tramutate in giorni di lavoro di pubblica utilità.
Conclusioni.
Come detto, la situazione di RI 1 al momento della sua uscita da __________ è decisamente preoccupante, in quanto negli ultimi tempi era dedito ad un consumo regolare di sostanze stupefacenti, segnatamente cocaina ed eroina. Dal profilo lavorativo e occupazionale ha denotato di non essere in grado di assicurare la minima continuità su un posto di lavoro, seppur in un ambito protetto.
Dal profilo logistico non dispone di alcun alloggio proprio, sebbene negli ultimi tempi abbia avviato la ricerca di un proprio appartamento ed era in trattativa con alcuni locatori; in tal senso abbiamo indicato che non andasse a vivere presso la compagna, ma disponesse di un proprio appartamento, anche per evitare in caso di litigi di ritrovarsi per strada. Come già sapete, la relazione di coppia è stata contraddistinta sin dal suo nascere da continui momenti di instabilità, alternati ad episodi di litigiosità, in cui RI 1 si ritrovava fortemente destabilizzato e quindi ancora maggiormente soggetto al consumo di stupefacenti.
In un simile contesto abbiamo quindi ribadito la nostra indicazione di un suo trasferimento presso la __________ di __________, in modo da disporre di una base più solida per poter possibilmente organizzare la sua sistemazione extra-istituzionale, ma soprattutto per frenare una deriva tossicomanica che decisamente ci preoccupa." (Doc. B, sottolineature della redattrice)
Nelle loro annotazioni del 15 gennaio 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR, hanno osservato:
" Decisione del 2005 cresciuta in giudicato. Nessuna garanzia per rendita e/o provvedimenti professionali in presenza di problematica di tossicodipendenza
Nuova richiesta Al 9.2007:
- assicurato ha fatto probabile tentamen il 23.8.2007 (caduta dal quarto piano)
Assicurato peritato dal dr. __________, centro peritale 2.2008:
diagnosi:
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Problemi collegati a violenza sessuale, subita nell'infanzia, da parte di una persona non appartenente al nucleo di supporto primario (ICD10-Z61.5).
Dipendenza da alcol, attualmente in astinenza, ma in trattamento con farmaci bloccanti o avversivi (Antabus) (ICD10-F10.23).
Dipendenza da oppioidi, attualmente in astinenza, ma in trattamento con farmaci bloccanti o avversivi (Metadone) e attualmente in un ambiente protetto (ICD10-F11.23, F11.21).
Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31), da anni.
Soggiorno presso comunità villa __________ doveva terminare ad aprile 2008.
Attività di cuoco esigibile al 100% da 1.2008
Decisione UAI del 23.9.2008: nessun diritto a rendita o provvedimenti professionali
Ricorso:
persiste / ripresa abuso di sostanza
rapporto dr. __________, del 29.10.2008:
- funzionamento dell'assicurato non permette attività lavorativa
L'abuso di sostanze psicoattive viene riferito dal Dr. __________ come legato al disturbo borderline di personalità e in questa ottica vengono inoltre lette le successive ricadute nelle condotte tossicomaniche vissute durante i percorsi comunitari nel 2000-2001, 2002-2003 e dal 2004 fino al momento della perizia.
L'assistente sociale Sig. __________ riporta nella sua relazione del 22.10.2008 che le esperienze lavorative si sono interrotte dopo pochi giorni a causa delle ricadute tossicomaniche.
II Dr. __________ nel suo rapporto del 29.10.2008 riporta che il periodo di benessere segnalato al momento della perizia è apparso di breve durata (per altri due mesi dopo la valutazione peritale nonostante iniziassero i primi riscontri della ripresa di uso di sostanze dalle analisi delle urine).
Dalla relazione del Dr. __________ quindi si riscontra un peggioramento del quadro psicopatologico legato alla patologia psichiatrica (disturbo borderline di personalità) complicata dal ricorso all'uso di sostanze e da frequenti stati depressivi che hanno necessitato del suo trasferimento all'interno della comunità dal reparto aperto al reparto chiuso per proteggere l’A. da altri tentamen.
A livello prognostico il Dr. __________ nella sua perizia del 22.02.2008 già prospettava che la presenza di un disturbo di personalità borderline non potesse far escludere, di fronte ad eventuali frustrazioni, sia in ambito professionale, sia in ambito interpersonale e sentimentale il rischio di ricaduta tossicomanica. La nuova documentazione ha messo in luce che il miglioramento evidenziato dal Dr. __________ è stato di breve durata e come pronosticato vi è stata una nuova ricaduta tossicomanica quando l'A. si è trovato a confrontarsi con difficoltà relazionali e con l'impegno lavorativo tanto da non riuscirne a mantenere una continuità e a terminare il programma comunitario come scritto nella perizia per il maggio 2008.
Rapporto di interruzione di terapia (12.06.2008-12.12.2008) redatto dallo psicologo __________, direttore di Villa __________, e dell'assistente sociale __________:
segnala che gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti: l’A. ha mostrato una ripresa dell'uso di sostanze nonostante il trasferimento in una sede comunitaria più protetta. Il nuovo tentativo di uno stage al 50% presso la casa anziani "__________" di __________ a partire dal 17 novembre è stato interrotto. A livello lavorativo l'A. non ha mostrato di avere continuità nemmeno in un ambiente protetto.
Inoltre viene segnalato che le ripetute ricadute nell'uso di sostanze anche all'interno dell'istituzione hanno portato alla decisione di interrompere il collocamento e di dimettere l'A. Viene segnalata quindi una recrudescenza dell'aspetto tossicomanico, piuttosto che un peggioramento del quadro psichico (l'elemento tossicomanico è stato però riconosciuto dal perito AI, Dr. __________, e dallo psichiatra curante, Dr. __________, legato al disturbo borderline di personalità che in passato ha portato a ricadute tossicomaniche durante i periodi comunitari).
Sembra quindi ragionevole stabilire che vi sia stata una riacutizzazione del quadro clinico psichiatrico come segnalato dallo psichiatra curante dopo due mesi dalla valutazione peritale, lo stesso quadro clinico che il Dr. __________ aveva evidenziato come presente fino al dicembre 2007 per il quale aveva stimato una IL del 70%. I limiti evidenziati nella valutazione peritale sono rappresentati da una ridotta tolleranza alle frustrazioni, incapacità a tollerare le separazioni, una ridotta funzione riflessiva con difficoltà conseguente nel controllo degli impulsi." (Doc. X/1, sottolineature della redattrice)
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione.
La problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente.
Nell’ambito della perizia presso il Centro peritale, l’assicurato è stato sottoposto ad un esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che egli, viste le sue buone condizioni di compenso psichico al momento della valutazione peritale, è abile al lavoro al 100% sia nella sua precedente attività di cuoco, sia in un’attività manuale confacente, che non comporti significative responsabilità nei confronti di terze persone o ruoli direttivi (cfr. doc. 23-13+14).
Queste considerazioni del dr. __________ sono state contestate dallo psichiatra curante dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel suo referto del 29 ottobre 2008, ha rilevato che il perito, dopo avere ben descritto le conseguenze disastrose che il significativo disturbo di personalità borderline dell’assicurato ha avuto sulla vita professionale, sociale e affettiva, non ha poi tenuto sufficientemente conto della gravità della patologia dell’interessato - che lo ha costretto, negli ultimi otto anni, a una vita protetta in diverse comunità - basando, per contro, la sua valutazione solo sulla autorappresentazione positiva del paziente, riferita all’ultimo periodo, di pochi mesi, di particolare benessere e soddisfazione, che non è tuttavia perdurato (doc. B).
Le critiche dello psichiatra curante non sono state ritenute dal SMR sufficienti per mettere in dubbio il referto peritale del dr. __________, ma sono state, al contrario, considerate la prova di un peggioramento del quadro psicopatologico dell’interessato, successivamente alla valutazione peritale.
Secondo i medici del SMR, la possibilità di un peggioramento era del resto già stata prospettata dal perito nel suo referto peritale, laddove ha indicato di non poter escludere una ricaduta tossicomanica in caso di frustrazioni sia in ambito professionale, che in ambito interpersonale e sentimentale.
Nelle annotazioni del 15 gennaio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno quindi ritenuto che vi sia stata, dopo due mesi dalla valutazione peritale, una riacutizzazione del quadro clinico psichiatrico, che aveva dato luogo, a mente del perito, ad un’incapacità lavorativa del 70% fino al mese di dicembre 2007 (cfr. doc. X/1).
Il TCA non può fare proprie queste considerazioni del SMR.
Al riguardo va innanzitutto sottolineato che lo stesso dr. __________, nel suo referto peritale, dopo avere ricordato che attualmente l'assicurato non è alle dipendenze di alcun datore di lavoro, ha ritenuto che i disturbi dell’assicurato, consistenti in particolare in una ridotta tolleranza alle frustrazioni e in una ridotta funzione riflessiva e incapacità di controllare gli impulsi, non limitano la capacità lavorativa dell’interessato “in questo attuale contesto comunitario “protetto”” (doc. 23-12, il corsivo è della redattrice).
Il perito, inoltre, dopo avere considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal mese di gennaio 2004 al mese di dicembre 2005 e dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre 2007, lo ha ritenuto pienamente abile al lavoro a partire da gennaio 2008, osservando che “attualmente” - vale a dire al momento dell’esame peritale, ossia il 13 febbraio 2008 - l’assicurato presenta buone condizioni di compenso psichico, ma sottolineando tuttavia che, a causa del disturbo borderline di personalità dell’interessato, non è possibile escludere il rischio di una ricaduta tossicomanica nel caso di insorgenza di eventuali frustrazioni (doc. 23-12, il corsivo è della redattrice).
Queste considerazioni del perito concernenti la constatazione, al momento dell’esame peritale, di una condizione di benessere dell’assicurato, sono state condivise dallo psichiatra curante, dr. __________, il quale ha tuttavia sottolineato come le condizioni di salute dell’interessato, in realtà, sono gravi e ben diverse rispetto a quanto constatato dal perito in un periodo particolarmente favorevole, ma del tutto temporaneo e precario (cfr. consid. 2.5).
In particolare il dr. __________ si è detto sorpreso del fatto che “la perizia non ha tenuto di più conto della grave patologia, assolutamente invalidante e si è basata, nella sua valutazione del periodo più recente, cioè di pochi mesi, solamente sulla autorappresentazione del paziente”.
Lo psichiatra curante ha rilevato che il limite della perizia sta proprio nel fatto che il perito, dopo avere illustrato la gravità del quadro psichiatrico dell’interessato, ha fondato la sua valutazione sulla constatazione di un periodo, breve, di particolare benessere dell’assicurato, che in quel momento era appagato dalla relazione sentimentale con la sua compagna e fantasticava, di conseguenza, su un progetto di futura convivenza e di un lavoro al 100%, senza tenere conto delle precedenti continue difficoltà riscontrate sia in ambito professionale, sia nella relazione di coppia, praticamente durante tutto il corso della sua vita da adulto” (doc. B, il corsivo è della redattrice).
Secondo il perito, al momento dell’esame peritale, l’assicurato avrebbe sviluppato un “pensiero critico rispetto alla funzione e al significato dei propri abusi tossicomanici, mentre in passato erano percepiti e vissuti con ambivalenza, tendenzialmente come un aiuto e funzione di allontanamento dall’angoscia e dalle frustrazioni, mentre attualmente il ricorso alle sostanze viene pensato più come nocivo e una non-soluzione, ma anzi come un’ulteriore complicazione rispetto alla propria vita” (cfr. doc. 23-11, il corsivo è della redattrice).
Questa considerazione del dr. __________ è tuttavia stata smentita dal dr. __________, il quale ha, al contrario, evidenziato che quanto descritto dal perito con riferimento al tentamen dell’agosto 2007 rappresenta esattamente il comportamento che l’assicurato continua ad assumere davanti alle difficoltà, a dimostrazione che “la grave patologia psichiatrica del paziente non è sostanzialmente cambiata” rispetto al passato. La sua sintomatologia e il suo comportamento dipendono infatti da fattori esterni, quali la relazione sentimentale soddisfacente con la compagna, che producono un apparente compenso psichico, motivandolo ad una ipotetica ripresa lavorativa al 100%, che tuttavia non si avvera poi nella realtà. Non essendo quindi in grado, a causa della sua fragile identità, di tollerare le frustrazioni e controllare l’ansia, di fronte alla minaccia di separazione e di abbandono, l’assicurato ricorre nuovamente all’abuso di sostanze.
Il dr. __________ ha rilevato che “durante gli ultimi mesi siamo stati testimoni della sua debolezza, della fragile identità e della insufficiente tolleranza alle frustrazioni e al controllo dell'ansia, che ha portato a ripetuti episodi di agiti con impulsi aggressivi e tossicomanici, episodi che hanno dimostrato l'incapacità di controllare gli impulsi. Il paziente non si è rivolto agli operatori di __________ per chiedere aiuto, ma piuttosto ha utilizzato un agito difensivo, cioè quello dell'abuso di sostanze” (doc. B, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________, a fronte del periodo di benessere dell’assicurato constatato in sede peritale, ha considerato l’assicurato, “in questo attuale contesto comunitario “protetto””, pienamente abile al lavoro, sia come cuoco, sia in altre attività adeguate (cfr. doc. 23-13).
Di avviso totalmente opposto lo psichiatra curante, a mente del quale la grave patologia dell’interessato “si riflette naturalmente anche sulla capacità lavorativa: in settembre il paziente ha lavorato un giorno, per poi essere licenziato. Ha trovato rapidamente un altro lavoro, dal quale è stato licenziato già dopo una settimana” (cfr. doc. B, il corsivo è della redattrice).
Il TCA constata che queste considerazioni dello psichiatra curante trovano puntuale conferma nella descrizione dei fatti fornita dallo psicologo __________ e dall’assistente sociale __________ negli scritti del 22 ottobre 2008 e del 19 dicembre 2008.
Nel primo, indirizzato al tutore dell’interessato, l’assistente sociale ha rilevato che l’assicurato - riammesso presso __________ nel novembre 2007, dapprima nella sede di __________ e poi, viste le difficoltà relazionali con gli altri pazienti, in una struttura adiacente “istituendo un contratto di terapia particolare in data 10 aprile 2008” – è stato assunto, nel mese di marzo 2008, al 50% presso un ristorante, per un periodo di 6 mesi. Durante tale periodo, tuttavia, egli ha presentato “tutta una serie di ricadute alcoliche, nonché episodi di consumo di sostanze stupefacenti”, nei mesi di marzo 2008, maggio 2008 e da luglio 2008 in poi.
Nel mese di ottobre 2008 è stato poi assunto in prova presso un altro ristorante, sempre al 50%, dal quale tuttavia è stato licenziato già il 10 ottobre 2008.
L’assistente sociale ha concluso che “se riusciremo a gestire il paziente all’interno della nostra Istituzione (…) è da scartare l’ipotesi di un suo reinserimento lavorativo nel circuito normale; da considerare invece un suo ingaggio in un ambito protetto, sotto forma di stage, dove venga presa in considerazione la sua difficoltà a mantenere una continuità a livello professionale” (cfr. doc. K, il corsivo è della redattrice).
Nello scritto del 19 dicembre 2008, il signor __________ e il signor __________ hanno rilevato che l’assicurato non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, non riuscendo a mantenere una condizione di astinenza in un regime di post-cura. Pertanto, a fine maggio 2008 e a fine settembre 2008, ha dovuto essere interrotta la permanenza dell’interessato in via __________ e egli ha dovuto fare ritorno, a maggio 2008, alla sede di __________, “in quanto il suo consumo di stupefacenti era diventato a tal punto allarmante da dover imporre un quadro istituzionale più chiuso” e, a fine settembre 2008, presso la sede di __________, maggiormente idonea al trattamento del suo caso, dove tuttavia la situazione non è migliorata, con risultati positivi ai controlli per la cannabis e il metadone nonostante l’interessato negasse fermamente di avere abusato di questo medicamento. A fronte poi dell’ingestibilità del caso, a dicembre 2008 era stata decisa l’interruzione del collocamento in comunità, consigliando dapprima una misura di privazione della libertà, secondo l’art. 397 CCS, nella __________ di __________, ma poi, a fronte del rischio di una grossa regressione a livello psichico, si è optato per l’applicazione dell’art. 397 CCS in forma ambulatoriale, mantenendo regolari contatti con il Centro __________ (doc. C).
Lo psicologo e l’assistente sociale, vista la situazione preoccupante dell’interessato, hanno rilevato di avere dovuto prendere atto che l’assicurato, a seguito delle esperienze fallimentari come cuoco al 50% presso due ristoranti e poi, in ambiente protetto, presso la residenza “__________”, “non è in grado, malgrado le buone capacità professionali, di mantenere una continuità lavorativa”, anche “in un ambito lavorativo protetto” (doc. C, il corsivo è della redattrice).
Il TCA, alla luce delle critiche - motivate e supportate anche dai rapporti dello psicologo e dell’assistente sociale di __________ - espresse dal dr. __________ in merito alle conclusioni peritali del dr. __________, non può quindi che condividere le considerazioni dello psichiatra curante a proposito del fatto che la valutazione del dr. __________ rappresenta “solo una piccola parte della realtà”, relativa ad un breve e particolare frangente temporale ed in più valutando la capacità lavorativa residua con riferimento non al normale mercato del lavoro bensì con riferimento ad un ambiente protetto quale è una comunità terapeutica (cfr. STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2009), di modo che la stessa non può essere considerata esaustiva e necessita dunque di un complemento peritale che tenga conto “degli eventi recenti e importanti per la valutazione del funzionamento globale” (doc. B, il corsivo è della redattrice).
Del resto, va sottolineato che lo stesso perito, non potendo escludere un rischio di ricaduta tossicomanica dell’interessato, a causa del suo disturbo borderline di personalità, aveva considerato opportuna una rivalutazione psichiatrica a distanza di un anno (cfr. doc. 23-12 e 14, il corsivo è della redattrice).
Inoltre, gli stessi medici del SMR hanno considerato che, dal referto dello psichiatra curante, emerge un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, anche se, a loro avviso, successivo al rapporto peritale del dr. __________. I medici del SMR hanno comunque rilevato che vi è stata una riacutizzazione del quadro clinico psichiatrico dell’interessato, aggiungendo che si tratta dello “stesso quadro clinico che il dr. __________ aveva evidenziato come presente fino al dicembre 2007”(cfr. doc. X/1, il corsivo è della redattrice). Secondo l'UAI il miglioramento sarebbe peraltro durato complessivamente tre mesi (e quindi con un'interruzione notevole dell'incapacità di lavoro, cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 29 ter OAI) visto che da aprile 2008 è stato fissato l'inizio dell'anno d'attesa (cfr. consid. 1.3).
Vista la discordanza esistente tra la valutazione del perito e quella dello psichiatra curante, dr. __________, supportata anche dal parere dello psicologo e dell’assistente sociale della comunità __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1, a partire da gennaio 2008 e fino al 31 marzo 2008, sia abile al lavoro al 100% sia nella sua professione, che in altre attività adeguate.
Si impongono dunque nuovi accertamenti psichiatrici, al fine di stabilire se l’assicurato, dopo essere stato inabile al lavoro al 100% dal mese di gennaio 2007 al mese di dicembre 2007, ha ritrovato una piena capacità lavorativa a partire da gennaio 2008 – come stabilito dal perito dr. __________ (cfr. doc. 23-13) - ma solo per alcuni mesi, dopodichè vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute – come ritenuto dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (cfr. doc. X/1) - oppure se, al contrario, egli ha presentato una inabilità lavorativa ininterrotta dal mese di gennaio 2007 in poi, come indicato invece dal dr. __________ (cfr. doc. B).
Inoltre, il TCA sottolinea che il dr. __________, nel suo referto peritale, ha considerato che i disturbi dell’assicurato non limitano la capacità lavorativa dell’interessato “in questo attuale contesto comunitario “protetto”” (doc. 23-12, il corsivo è della redattrice).
Lo psichiatra curante, lo psicologo e l’assistente sociale, al contrario, hanno ritenuto che l’assicurato “non è in grado, malgrado le buone capacità professionali, di mantenere una continuità lavorativa”, anche “in un ambito lavorativo protetto” (doc. C, il corsivo è della redattrice).
A tale riguardo va ricordato che nella già citata sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato - ritenuto, a causa del suo disturbo di personalità, ancora abile al lavoro, al 50%, in attività da svolgere in un determinato ambito lavorativo “protetto”, esente da stress professionale e sociale - non disponesse, di fatto, di una capacità lavorativa residua, da sfruttare sul mercato equilibrato del lavoro.
La nostra Massima Istanza ha infatti considerato che “les concessions démesurées qui seraient demandées à un éventuel employeur rendent en effet l'exercice d'une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique. Cela étant, il convient d'admettre que le recourant n'est plus en mesure d'exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique”.
Alla luce di queste considerazioni, l’Alta Corte ha quindi considerato che l’assicurato presentasse una invalidità totale, ciò che gli dava il diritto di beneficiare di una rendita intera di invalidità.
Nel caso di specie, occorrerà tenere conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di cui soffriva l'assicurato nei tre mesi in questione, disponeva realmente di una capacità lavorativa residua, sfruttabile dall’assicurato sul mercato equilibrato del lavoro.
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica, ad opera sempre del Centro peritale per le assicurazioni sociali, affidata ad uno psichiatra diverso dal dottor __________, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.
La richiesta dell’assicurato di procedere ad un complemento peritale della perizia del dr. __________ (IV) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti psichiatrici.
2.8. L’assicurato, vincente in causa, è rappresentato dal suo tutore, signor RA 1.
In una sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007, il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi riguardo all’eventuale diritto al rimborso delle ripetibili da parte di un assicurato, vincente in causa, rappresentato dal proprio curatore o tutore, negando il riconoscimento di indennità di parte per l'assistenza fornita da un curatore non giurista e apparentemente non in possesso di una specifica formazione nella materia in causa.
La nostra Massima Istanza si è così espressa:
" (…)
5.4 Quanto al giudizio sulla persona avente diritto a ripetibili in sede cantonale, giova rammentare che questa Corte a più riprese ha avuto modo di confrontarsi con la questione e di rilevare a tal proposito l'opportunità di considerare anche la propria prassi in materia (art. 159 OG) per risolvere il tema (DTF 126 V 11 consid. 1).
5.4.1 Essa ha in particolare già avuto modo di riconoscere il diritto all'indennità di assicurati rappresentati segnatamente dall'Associazione svizzera degli invalidi (ora: Procap), dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone portatrici di handicap, dalla Pro infirmis, da un Sindacato, da un Patronato, dalla Caritas, ecc. (v. DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
5.4.2 Un diritto a ripetibili (ridotte), in applicazione dell'art. 159 cpv. 1 OG, è pure stato riconosciuto a un'assicurata patrocinata da un medico (consid. 7 non pubblicato in DTF 122 V 230): in quella occasione il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha evidenziato come il mandatario - che tutte le circostanze facevano ritenere agisse dietro rimunerazione - fosse particolarmente qualificato per rappresentare l'interessata nello specifico processo (concernente la presa a carico, da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, delle conseguenze di una puntura di zecca che aveva provocato l'insorgere di una borreliosi).
5.4.3 Il diritto a ripetibili è per contro stato rifiutato - in applicazione del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, abrogato in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - a un assicurato, che, pur vincendo in causa, era stato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica. Questa Corte ha ritenuto non giustificarsi in simile evenienza l'assegnazione di un'indennità di parte poiché il mandatario assisteva l'interessato a titolo gratuito e quest'ultimo non aveva pertanto da assumersi le spese per la tutela dei suoi interessi (DTF 126 V 11 consid. 5 pag. 13; giurisprudenza che è stata confermata anche sotto l'imperio della LPGA dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 245/04 del 14 aprile 2005).
5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista.
Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli (abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9).
5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205, 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicuratore ricorrente merita di essere accolto.”
Tale giurisprudenza è poi stata confermata dall’Alta Corte nelle sentenze STF K 123/06 del 6 dicembre 2007, consid. 3 e K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8.
Nel caso di specie, il TCA ha accertato che il tutore dell'assicurato non è giurista. Egli ha tuttavia indicato di possedere un diploma quale consulente in sicurezza sociale.
Rispondendo ad una esplicita richiesta in tal senso da parte di questo Tribunale, il signor RA 1, con scritto del 19 maggio 2009, ha infatti comunicato quanto segue:
" In riferimento al vostro scritto del 18 maggio 2009, vi comunico che non ho una formazione come giurista.
Ho però lavorato come segretario-ispettore presso l’Ufficio Assicurazione Invalidità a Bellinzona dal 2004 al 2006. Il lavoro consisteva nel valutare il diritto ad una prestazione AI, richiedendo i relativi rapporti medici e stilando una proposta al medico AI. In seguito avevo il compito di calcolare (in buona parte dei casi) il grado di invalidità e l’inizio del diritto alla prestazione, emettendo in seguito la relativa decisione.
Durante tale periodo presso l’UAI ho conseguito il diploma di Consulente in sicurezza sociale.
In precedenza ho lavorato due anni alla Cassa __________ a __________ (assicurati all’estero) con il compito di emettere e pagare decisioni di rendita AVS/AI e indennità forfetarie.
Dal 2002 al 2004 ho svolto l’attività presso la Cassa __________e a __________ nel servizio rendite (calcolo rendite AVS e AI) e pagamenti delle prestazioni.” (Doc. XVIII)
Alla luce di queste precisazioni fornite dal tutore dell’interessato e conformemente alla suesposta giurisprudenza, a mente del TCA, si giustifica l'assegnazione di un'indennità per ripetibili in quanto il tutore che rappresenta l'assicurato è in possesso di una formazione specialistica in materia di assicurazioni sociali.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 23 settembre 2008 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti