Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 settembre 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, 1953, di professione operaia, il 13 luglio 2004 (doc. AI 8) ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità per dolori cervicali e lombari presenti da anni.
B. Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 13 giugno 2005 (doc. B) l'Ufficio assicurazione invalidità ha concesso all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2005, presentando un grado d'incapacità lavorativa del 50% nella sua professione ed una capacità di guadagno del 50% non incrementabile in altre professioni.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
C. Il 14 agosto 2006 (doc. AI 28) il medico curante dell'assicurata ha chiesto il riesame della decisione adducendo un peggioramento della sintomatologia. L'Ufficio AI ha quindi proceduto ad un accertamento medico della sua situazione presso il dr. med. __________, FMH in reumatologia (doc. C, doc. AI 42).
Sentito poi il medico SMR (doc. AI 44), il 6 giugno 2007 (doc. E) l'Amministrazione ha respinto la richiesta di aumento della rendita d'invalidità, non avendo fornito nuovi elementi medici oggettivi atti a mettere in dubbio la correttezza del referto peritale.
D. L'11 agosto 2008 (doc. AI 57) l'assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, affermando di avere sempre dolori cervicali, alla testa ed alla spalla destra.
Il 30 settembre 2008 (doc. G) l'Ufficio AI ha emanato una decisione con cui non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, a motivo che la documentazione medica prodotta non ha messo in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento oggettivo delle condizioni di salute.
E. Con ricorso del 3 novembre 2008 (doc. I) l'interessata, patrocinato dall'avv. RA 1, ha osservato che il suo problema medico si è aggravato negli ultimi anni, tanto da renderle assolutamente impossibile l'esercizio di una qualunque attività lucrativa, come attestato dai certificati medici prodotti. Pertanto, ha chiesto di far allestire una perizia superpartes pluridisciplinare (ossa, muscoli, nervi) da specialisti che possano sia comprendere l'origine dei mali avvertiti sia determinare se vi sono cure adeguate; in caso contrario, se e in quale misura la ricorrente è invalida e inabile al lavoro.
L'Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR i certificati medici prodotti dalla ricorrente e basandosi sulle sue considerazioni (doc. VIbis) si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. VI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla rendita) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265, consid. 2a; RCC 1991 pag. 269, consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e del nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).
4. In concreto, l'assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione del 6 giugno 2007 (doc. E), abbia subìto un peggioramento, perciò ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni.
A sostegno della fondatezza delle sue affermazioni, con il ricorso l'assicurata ha trasmesso al TCA i certificati allestiti il 18 marzo 2008 (doc. L/5), il 1° aprile 2008 (doc. L/4), il 1° (doc. L/1) ed il 2 ottobre 2008 (doc. L/1) dal dr. med. __________, nonché l'8 settembre 2008 (doc. L/2) dall'__________.
5. Il TCA rileva innanzitutto che all'epoca del rifiuto dell'aumento del grado di invalidità (6 giugno 2007), l'Amministrazione ha ritenuto che le osservazioni formulate dal dr. med. __________ (doc. AI 51), medico curante dell'interessata, erano generiche e quindi non atte a fornire nuovi elementi tali da mettere in dubbio il parere del medico a cui è stato affidato l'accertamento dell'assicurata. Questa decisione, è opportuno ribadirlo, è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto, va considerato che la ricorrente ha accettato la summenzionata interpretazione che l'Ufficio AI ha dato al referto del 30 gennaio 2007 (doc. AI 42) allestito dal perito dr. med. __________ (abilità del 50% nella precedente attività).
Con la presentazione della nuova richiesta di prestazioni dell'11 agosto 2008 (doc. AI 57), l'interessata ha specificato di avere sempre dolori cervicali, alla testa ed alla spalla destra, ciò che le comportava di bloccarsi spesso. Non risulta, tuttavia, che abbia presentato documentazione medica.
Ritenendo dunque che l'assicurata non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subìto una modifica rilevante, con decisione del 30 settembre 2008 (doc. G) l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, confermando quindi implicitamente il precedente grado AI del 50%.
Occorre pertanto partire da questi dati medici e compararli con quelli intervenuti posteriormente alla decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità, ossia successivi al 6 giugno 2007, ma antecedenti all'emanazione della decisione di non entrata in materia, dunque il 30 settembre 2008.
6. Il certificato del 18 marzo 2008 (doc. L/5) del dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, recita quanto segue:
" La paziente riferisce di soffrire di cervicalgie ormai da molti anni con un'esacerbazione importante nel 2005 con dolori a quell'epoca anche al braccio dx. A quanto pare nel 2005 era stata confermata una discopatia C5/6, ma senza irritazioni radicolari mentre una precedente RM del 2001 evidenziava un'ernia C5/6 a dx.
A quanto pare la situazione è ulteriormente peggiorata con dolori all'emicranio dx, dolori al muscolo trapezio ed a volte lungo il braccio fino alla mano. Dolori intermittenti.
La paziente è disoccupata da anni.
Esame clinico: mobilità della testa molto ridotta e dolente in ogni posizione in fase terminale. Palpazione dolente del trapezio e leggermente del sovraspinato. L'esame neurologico delle estremità superiori risulta comunque normale.
La RM del 2005 conferma in effetti una discopatia C5/6 ora senza ernia ed una protrusione a base larga C4/5 che si estende più verso dx, ma senza compressioni radicolari.
Date le circostanze ho proposto una nuova RM che avrà luogo prossimamente.".
Lo stesso medico curante, nel referto del 1° aprile 2008 (doc. L/4) ha evidenziato che la situazione era invariata, perciò l'assicurata continuava ad accusare dolori cervicali irradianti lungo la muscolatura del cinto cervico-scapolare. La nuova risonanza magnetica confermava un'incipiente discopatia C4/5 e C5/6 con una perdita di lordosi ed in parte inversione della lordosi. Compressioni radicolari non erano presenti. Date queste circostanze, il medico ha prescritto un'attività di rinforzo muscolare alfine di migliorare lo stato muscolare. Era inoltre prevista un'infiltrazione di Kenacort a livello C4/5, mentre un intervento cervicale non era a quel momento opportuno.
Il dr. med. __________ ha ricordato nel certificato del 1° ottobre 2008 (doc. L/3) che conosce l'interessata dal 2002 per una sintomatologia cervicale e lombare, dato che a quell'epoca presentava incipienti processi degenerativi C4/5 e C5/6 con un'ernia laterale a destra C5/6. A livello lombare c'era un'incipiente discopatia senza però conflitti radicolari. La situazione dal punto di vista clinico e soggettivo era progressivamente peggiorata, con dolori decisamente più importanti sia cervicali sia lombari. Tuttavia, le ultime risonanze confermavano una regressione della patologia discale, quindi dell'erniazione C5/6 ora completamente scomparsa, ma persistenza di una discopatia incipiente in C4/5 e C5/6. Non erano dunque presenti conflitti radicolari ed anche a livello lombare la situazione era rimasta stabile con discopatie L4/5 e L5/S1, ma in assenza di conflitti radicolari. Date queste circostanze, il neurochirurgo non ha ritenuto opportuno procedere con un intervento chirurgico nemmeno a livello cervicale, dove un'infiltrazione di Kenacort non ha portato ad un miglioramento di rilievo. Ha concluso che bisognava attendere e procedere con una terapia conservativa.
Il certificato medico del 2 ottobre 2008 (doc. L/1) riassume così la situazione:
" La soprannominata paziente è sofferente di una sindrome cervicale e lombare con irradiazione in parte alle spalle ed alle gambe ormai da molti anni. La situazione è soggettivamente molto peggiorata mentre dal punto di vista clinico gli esami sono più o meno invariati. Gli esami neuroradiologici riconfermano dal 2002 ad oggi delle discopatie cervicali e lombari in assenza però di conflitti radicolari. Evidentemente queste incipienti discopatie possono causare dolori veramente importanti.
Comunque in considerazione del fatto che dei conflitti radicolari non sono presenti, un procedere chirurgico al momento non può essere preso in considerazione. Sarà necessario quindi continuare con delle terapie conservative. A medio/lungo termine comunque non potrà essere escluso un eventuale ulteriore peggioramento clinico.".
L'insorgente ha inoltre prodotto il rapporto dell'8 settembre 2008 (doc. L/2) relativo alla MRI della colonna lombare eseguita il 5 settembre precedente, da cui è emerso che v'è stato un miglioramento della situazione rispetto all'esame precedente del 31 marzo 2004 con: ora soltanto una minima protrusione circolare L4/L5 senza alcun effetto stenosante sulle strutture nervose, una minima ernia paramediana destra di vecchia data di L5/S1 che era però così piccola che non portava nemmeno ad una distensione del legamento longitudinale posteriore e che non comprometteva le strutture nervose, ed una spondilartrosi leggera L4/L5 e minimamente ipertrofica L5/S1.
7. Analizzando ora lo stato di salute della ricorrente basandosi sui predetti certificati medici allestiti dal medico curante, questo Tribunale rileva che tutti i pareri del neurochirurgo dr. med. __________ danno un chiaro quadro delle condizioni di salute dell'insorgente e pertanto vanno posti alla base del presente giudizio.
Essi confermano i precedenti accertamenti esperiti dal dr. med. __________, non avendo riscontrato un significativo peggioramento oggettivo delle condizioni di salute dell'assicurata. Infatti, il medico curante ha sottolineato che dal profilo clinico gli esami sono "più o meno invariati". Non v'erano conflitti radicolari.
È solo dal profilo soggettivo, e da quello soltanto, che la situazione era invece di gran lunga peggiorata. È infatti normale che le incipienti discopatie C4/5 e C5/6 possano causare dei dolori di elevata intensità.
Tuttavia, come emerge dai referti medici prodotti dalla ricorrente stessa, la MRI esperita il 5 settembre 2008 ha addirittura evidenziato un miglioramento della situazione rispetto al precedente esame eseguito il 31 marzo 2004. In effetti, v'è stata una regressione della patologia discale, con l'erniazione C5/6 completamente scomparsa.
Anche a livello lombare la situazione è rimasta stabile con le discopatie L4/5 e L5/S1: la minima protrusione circolare L4/5 non aveva alcun effetto stenosante sulle strutture nervose; la spondilartrosi era leggera.
Inoltre, l'ernia paramediana destra L5/S1 era così piccola che non comprometteva le strutture nervose, era minimamente ipertrofica.
Prima ancora di inoltrare la nuova richiesta di prestazioni, il 1° aprile 2008 il medico curante aveva addirittura attestato che la situazione era invariata, perciò l'assicurata continuava ad accusare dolori cervicali irradianti lungo la muscolatura del cinto cervico-scapolare.
Stante questi certificati, peraltro prodotti dall'interessata stessa, è indubbio che la sua situazione clinica, quindi oggettiva non è peggiorata nel lasso di tempo intercorso tra l'emanazione della decisione del 6 giugno 2007 e quella del 30 settembre 2008.
Peraltro, la stessa ricorrente è giunta a questa conclusione, affermando che "è conscia della difficoltà di dimostrazione dei propri dolori, soprattutto in considerazione dei pareri medici che attesterebbero se non un miglioramento per lo meno un mantenimento del quadro clinico della sua colonna vertebrale." (doc. I punto 6).
Anche il medico curante ha affermato che la situazione è soggettivamente molto peggiorata (doc. L/1). Tuttavia, dato che tale problematica non ha alcun riscontro oggettivo, nel senso che non ha influito sulla capacità di lavoro e quindi anche sulla capacità di guadagno dell'insorgente, ai fini della determinazione del diritto alla rendita AI, pur con tutta la comprensione nei confronti dell'assicurata che soffre per affezioni cervicali e lombari, i disturbi soggettivi non sono atti a modificare la decisione dell'UAI.
Questo Tribunale osserva che il dr. med. __________ ha esposto la valutazione delle condizioni di salute dell'assicurata dal profilo oggettivo e soggettivo, ma egli non si è pronunciato sull'abilità lavorativa della ricorrente né nell'attività di operaia né in altre attività che potrebbero eventualmente essere adatte in funzione della sua capacità lavorativa residua, determinandone un grado per ogni situazione.
Oltre a ciò, il neurochirurgo non ha nemmeno sostenuto che "il problema medico relativo alla ricorrente si è aggravato negli ultimi anni, tanto da renderle assolutamente impossibile l'esercizio di una qualunque attività lucrativa." (doc. I punto 4). Tale asserzione è stata infatti espressa soltanto dal patrocinatore dell'assicurata, ma, come visto, non ha trovato alcun riscontro oggettivo nei referti medici che egli stesso ha prodotto in sede ricorsuale.
Inoltre, l'affermazione secondo cui "nulla sembrerebbe confermare l'insorgere di nuove alterazioni alla colonna vertebrale della ricorrente, ma – e su questo punto i medici rimangono silenti probabilmente perché non hanno esteso i loro esami oltre ai problemi della colonna vertebrale – nulla potrebbe escludere l'esistenza di patologie legate al sistema nervoso o al sistema muscolare." (doc. I punto 6), non può condurre all'erezione di una perizia pluridisciplinare da parte dell'Amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes.
In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può per l'appunto tradursi in una mera richiesta della ricorrente di un nuovo accertamento medico. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della richiesta di nuovi accertamenti - peraltro formulata dall'assicurata stessa - vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute.
Non va infatti dimenticato che questa richiesta non è nemmeno suffragata da indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare in altri campi – né tanto meno in quelli indicati di ossa-muscoli-nervi – l'esistenza di patologie che impediscano all'assicurata di svolgere delle attività lucrative.
Una semplice indicazione di procedere a degli accertamenti medici non è dunque sufficiente per essere accolta.
8. Tutto ben considerato, i certificati medici versati agli atti dalla ricorrente non mettono in discussione le valutazioni del perito.
Il Servizio medico regionale dell'AI, quantomeno fino alla data determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), ha ammesso l'inabilità parziale dell'assicurata nell'attività di operaia presso il precedente datore di lavoro per problemi lombari e cervicali. Il suo giudizio, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle valutazioni prodotte dall'assicurata che, anzi, confermano le conclusioni del dr. med. __________, ammettendo che non v'è stato un peggioramento oggettivo.
Va rammentato che, nell'ambito dell'art. 87 OAI, è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali – “Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3)“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1c/aa).
Esaminati dunque i certificati medici prodotti, questo Tribunale deve concludere che la ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si è modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di aumento del grado d'invalidità e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni.
Il suo stato di salute è infatti rimasto stabile, potendo ella continuare ad esercitare la sua professione di operaia al 50%.
La documentazione agli atti contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, non giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio a carico dell'Amministrazione.
Alla luce di quanto precede, è a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurata l'11 agosto 2008.
La decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.
9. Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.
A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).
I tre presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 20 settembre 2004, U 102/04, consid. 4.1.1; STFA del 3 luglio 2003, U 114/03, consid. 2.1; Kieser, op. cit., ad art. 61, N. 88 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
I criteri posti nella legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA del 28 novembre 2000, I 396/99).
Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA – applicabile alla fattispecie in virtù della norma transitoria prevista nella nuova LPTCA (art. 32), in vigore dal 1° ottobre 2008 – sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 e sentenza ivi citata; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a mente del TCA, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole alla luce dei chiari certificati medici allestiti dallo stesso medico curante della ricorrente che, come evidenziato, ha espressamente indicato che dal profilo clinico gli esami erano più o meno invariati.
Formulando ugualmente ricorso con l'aiuto di un legale, ma non apportando novità particolari atte a contrastare la presa di posizione dell'Amministrazione che si è basata sulle conclusioni del perito a cui si è rivolta, il suo comportamento è stato alquanto azzardato. E ciò, in particolare, alla luce del contenuto dei referti medici allegati al ricorso, che non hanno portato alcunché di nuovo nel suo quadro clinico confermando addirittura un miglioramento, né tanto meno si sono - soprattutto - espressi sul grado di inabilità lavorativa della ricorrente, la quale, quindi, con queste basi non aveva sin da subito alcuna chance di successo.
Ne discende che l'istanza d'assistenza giudiziaria va respinta.
10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese cifrate in CHF 200.- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti