Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.209

 

BS/sc

Lugano

9 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 ottobre 2008 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1971, già parzialmente attiva presso __________, nel mese di aprile 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica depressiva (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 27 ottobre 2008 (preavvisata il 28 luglio 2008) l’Ufficio AI ha erogato una mezza rendita dal 1° maggio 2007 al 31 gennaio 2008 (doc. AI 35).

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1 è tempestivamente insorta al TCA, postulando l’assegnazione della mezza rendita fino al 31 dicembre 2008. Essa sostiene, fondandosi sulle certificazioni del medico curante, che il miglioramento della capacità lavorativa nell’attività salariata è da ricondurre al 1° ottobre 2008 e non già al momento della perizia (ottobre 2007).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso, confermando la decisione contestata.

                                        

                                        

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008 (momento della nascita del diritto alla rendita), le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita, come stabilito nella decisione contestata, sino al 31 gennaio 2008 o, secondo la richiesta ricorsuale, sino al 31 dicembre 2008.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                     

                               2.6.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.7.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI (simile all’art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31.12.2007) secondo cui

 

"  Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                       

                               2.8.   Nella presente fattispecie, giustamente l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza, determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto, con una ripartizione del 50% in attività salariata e 50% in attività domestica. Questa ripartizione trova fra l’altro conferma nell’inchiesta economica per le persone che si occupano nell’economia domestica eseguita il 13 giugno 2008 (doc. AI 21), inchiesta che non è stata del resto contestata. Altrettanto incontestata è la succitata ripartizione tra attività salariata e domestica. Contestato è invece l’inizio del miglioramento della capacità lavorativa in attività salariata.

 

                               2.9.   Nel rapporto 19 ottobre 2007 il dr. __________, dopo aver esaurientemente esposto l’anamnesi, proceduto ad una valutazione oggettiva, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.23) e disturbi di personalità emotivamente instabile (ICD-10 F 60.3). Rilevato come la problematica psichiatrica abbia avuto inizio nel 2001 con un episodio reattivo di depressione, al quale ne è susseguito un altro nel maggio 2006, il perito ha sostenuto che dal punto di vista psichico la peritanda possiede le risorse per intraprendere un’attività a tempo pieno. Egli ha comunque escluso che essa possa ritornare a lavorare presso __________ come impiegata di vendita a causa dei precedenti conflitti sul lavoro. Il dr. __________ ha evidenziato alcune resistenze che “potrebbero essere previste sulla base della caratteropatia sopra riportata ma non vanno considerate quale fattore realmente limitante. Questo è confermato da un funzionamento globale buono in tutti gli ambiti (vedi punto 1.3)” (doc. AI 13-7). Il dr. __________ ha concluso rilevando che l’assicurata deve continuare ad essere sostenuta dal __________ __________ e necessita di un sostegno psicologico per la riuscita della ripresa lavorativa (doc. AI 13-9).

 

                                         L’insorgente contesta che già in occasione della perizia sussisteva un miglioramento della capacità lavorativa. Al riguardo fa riferimento al rapporto 20 agosto 2008 del medico curante, dr. __________, il quale sostiene che essa continua a presentare un importante stato ansioso-depressivo e che è in cura in regime di day-hospital presso il dr. __________ (doc. AI 25.1). Il 25 agosto 2008 il dr. __________ ha certificato che l’assicurata è inabile al 100% dal maggio 2006 e dall’11 luglio 2006 è in cura presso il day-hospital (doc. AI 28-4). Nel successivo scritto 8 settembre 2008 lo psichiatra curante ha precisato:

 

"  (...)

Con la presente confermiamo i certificati medici di inabilità lavorativa al 100% fino al 30.09.2008 e una ripresa lavorativa al 50% dal 01.10.2008, con la prospettiva nelle settimane successive di accompagnare la paziente a un'attività lavorativa completa.

I certificati psichiatrici si giustificano con un quadro psicopatologico caratterizzato ancora da sintomatologia ansioso depressiva, nel quadro di un disturbo di personalità di tipo borderline." (Doc. AI 30-1)

 

                                         Orbene, questo TCA non ha motivo di discostarsi dalla perizia del dr. __________.

                                         In primo luogo va fatto presente che, come risulta dal rapporto 19 ottobre 2007, il perito aveva preso contatto, seppur in forma telefonica, con il dr. __________ che gli aveva confermato un decorso favorevole della patologia precisando di aver proposto alla paziente una ripresa dell’attività lavorativa (cfr. pag. 6 della perizia; doc. AI 13-6). In tale senso va anche quanto attestato dallo psichiatrica curante il 9 ottobre 2007 alla __________, in cui egli aveva risposto affermativamente alla possibilità, in un prossimo futuro, di un aumento della capacità lavorativa (“Penso di sì poiché la signora RI 1 è una donna attiva e desiderosa di riacquistare una posizione professionale e anche sociale”; risposta no. 3 doc. AI 20-6), anche se non è stato in grado di quantificare l’inizio di una ripresa lavorativa (cfr. risposta no. 4, doc. AI 20-6).

                                         Inoltre, questo TCA concorda con quanto sostenuto nella nota 1° dicembre 2008 dal SMR, ossia che i certificati prodotti non rendono verosimile una modifica della stato di salute rispetto a quanto costatato in occasione della perizia e che l’entità limitata della patologia è indirettamente confermata dall’esito dell’inchiesta domiciliare (VI bis). Riguardo a quest’ultimo punto, va fatto presente che durante la visita del 13 giugno 2008 l’assistente sociale ha potuto costatare che “ l’assicurata frequenta tuttora, una volta la settimana, la clinica di giorno del dr. __________ “ __________”, dove segue terapie rilassanti. Gli incontri con il medico psichiatra, inizialmente previsti una volta al mese, sono oggi pianificati in funzione delle necessità del momento” (sottolineatura del redattore; doc. AI 21-1).

 

                                         Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del dr. __________, alla quale va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che già al momento della valutazione peritale l’insorgente presentava, almeno dal punto di vista teorico, la capacità di riprendere un’attività nella sua precedente occupazione ed in attività adeguate, tuttavia non presso il medesimo datore di lavoro.

 

                                         Ritenuto un grado d’impedimento del 12,5% quale casalinga, così come emerso dall’inchiesta economica del 13 giugno 2008, non contestata dall’insorgente (al riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00), nonché della ripartizione del 50% tra quota parte salariata e casalinga, l’assicurata non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

 

                                         Pertanto, sino al 31 gennaio 2008, tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria (art. 88 a cpv. 1 OAI), l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità.

 

                                         La decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso va respinto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico della ricorrente.       

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti