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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 13 ottobre 2008 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre del 2006 RI 1, nato nel 1952, di professione cuoco, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando di essere inabile al lavoro dal giugno 2005 a motivo di una sindrome ansioso depressiva reattiva (doc. AI 1/1-8 e 6/1-3). Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 24 giugno 2008 (doc. AI 58/ 1-3), l’Ufficio AI ha accolto la domanda nel senso che ha attribuito all’assi-curato una rendita di un quarto con un grado del 41% dal 1° settembre 2006 ed una mezza rendita con un grado del 50% dal 1° dicembre 2006 al 31 luglio 2007, ovverosia 3 mesi dopo l’attestazione della capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, adducendo:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica raccolta agli atti ed in particolare il rapporto stilato dal medico del Servizio regionale AI (SMR) risulta che il signor RI 1 ha presentato in qualsiasi tipo di attività lavorativa, un’incapacità medico–teorica del 50% dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita peritale). In seguito l’incapacità lavorativa, sempre per qualsiasi tipo di attività, è stata determinata nella misura del 20%.
Il datore di lavoro, interpellato in merito, ha invece potuto indicare che l’assicurato ha presentato le seguenti assenze dovute a malattia:
100% dal 25.6.2005 al 13.9.2005
50% dal 14.9.2005 al 28.5.2006
30% dal 29.5.2006 al 31.7.2006
0% dall’1.8.2006 al 13.9.2006
100% dal 14.9.2006
Nei periodi di presenza il datore di lavoro ha potuto confermare che il rendimento dell’assicurato (e quindi il suo stipendio) era pari all’attività effettivamente svolta.
Alla luce di queste considerazioni il dossier è stato sottoposto per competenza al Servizio integrazione dell’Ufficio AI. Inizialmente è stato effettuato un accertamento professionale presso la __________; purtroppo il signor RI 1 non è stato assunto per motivi comunque estranei al danno alla salute.
Il dossier è stato quindi valutato dalla consulente in integrazione professionale AI, la quale ha potuto determinare che nel caso in questione l’incapacità lavorativa del 20% corrisponde pure al grado d’invalidità (reddito senza invalidità per l’anno 2006: CHF 62'540.--, reddito da invalido, sempre per l’anno 2006: CHF 50'032.--).
Le osservazioni inoltrate dal Dr. __________ in data 10 aprile 2008 sono state sottoposte sia al medico SMR che al servizio integrazione, i quali hanno avuto modo di confermare le precedenti valutazioni.
Alla luce di queste considerazioni mediche ed economiche, è lecito affermare che il diritto alla rendita soggiace all’applicazione delle disposizioni di cui alle cifre marginali 20023 e seguenti della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, le quali prevedono che il termine d’attesa è reputato iniziato dal momento in cui si constata un’incapacità al lavoro indiscutibile. Di regola una riduzione del 20% della capacità di lavoro è già da considerare significativa.
In questo senso è giustificato riconoscere un diritto a un quarto di rendita AI con un grado del 41% dal 1° settembre 2006 (media d’incapacità annua) ed una mezza rendita AI con un grado del 50 % dal 1° dicembre 2006 (art. 88a, cpv. 2 OA) al 31 luglio 2007, ovverosia 3 mesi dopo l’attestazione della capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività. (...)"
1.2. Con due decisioni del 13 ottobre 2008 (doc. AI 66/9-12) l’amministrazione ha confermato il progetto di decisione.
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato, assistito dal consulente RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo chiedendo l’annullamento delle due decisioni, l’estromissione dagli atti del rapporto medico SMR (che non farebbe riferimento né alla data della visita, né alla data della sua stesura), nonché il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca nuovi accertamenti e provveda all’emissione di una nuova decisione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto delle decisioni impugnate, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
" (…)
Il ricorrente contesta in sostanza il rapporto medico del 22 maggio 2007 della psichiatra __________, allestito in base all’esame clinico avvenuto in data 10 aprile 2007 presso il Servizio Medico Regionale, su cui si fondano le decisioni avversate. L’assicurato sostiene che detto rapporto, censurando dapprima dal punto di vista formale, non indicherebbe nessuna data. Per tentare di oggettivare questa critica, l’interessato ha in realtà presentato, anche qui, una copia incompleta del documento in parola. In effetti, sulla prima pagina dello stesso – non allegata al gravame (cfr. doc. D) ma conformemente agli atti (vedi doc. 21-1 incarto AI) – è stato regolarmente indicato e vi si ritrova puntualmente sia il momento dell’esame, che la data di stesura del rapporto.
Pure infondata, come si vedrà, è la censura secondo cui il citato esame sarebbe da ritenersi superato nel tempo e dagli avvenimenti clinici riguardanti il ricorrente.
L’assicurato asserisce poi a torto che il rapporto in esame non spiegherebbe le cause del suo accertato miglioramento. A prescindere dal fatto che nel testo medesimo è ben spiegato come “la remissione dell’episodio depressivo ha portato a un miglioramento dello stato di salute”, i medici __________ e __________, nelle annotazioni del medico 02 dicembre 2008 allegate, illustrano chiaramente che “il miglioramento segnalato sul rapporto medico del 22.05.2007 si basava sulla constatazione oggettiva avvenuta durante la visita. L’esame psichiatrico evidenziato non mostrava un numero di criteri sufficienti di gravità tale da permettere di porre una diagnosi di episodio depressivo in atto. L’umore era tendenzialmente nella norma, non vi erano segni per una perdita d’interesse o di piacere per le attività che sono normalmente piacevoli (ad. es. frequenta gli amici al bar, il gruppo di preghiera, i lavori nell’orto), assenti i disturbi della concentrazione, dell’attenzione e del pensiero, l’istinto vitale era conservato, assenza di segni di rallentamento (eloquio spontaneo e rapido, continui cambi di postura).
Il riconoscimento di un`IL era quindi attribuibile ai limiti rappresentati del disturbo di personalità sottostante”.
La riduzione dell’incapacità lavorativa del ricorrente, fissata al 20% a partire dall’aprile 2007 (momento dell’esame presso il SMR – mentre il periodo precedente, dal giugno del 2005, è stata riconosciuta pari al 50%) va dunque ribadita.
Secondo l’interessato questo miglioramento della sua capacità al lavoro non sarebbe giustificato. A sostegno della sua tesi egli ha prodotto il certificato d’inabilità lavorativa del 05 novembre 2008 del Dr. __________ (doc. E).
Tuttavia come correttamente evidenziato dai medici AI, tale attestato “riporta un’IL del 50% a partire dal 10.04.2007 fino al 31.12.2008 e continua ma non fornisce elementi clinici che permettono di valutare il quadro clinico alla base di tale inabilità” (vedi annotazioni del medico allegate). Oltre alla non conformità ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, non si può senz’altro omettere di sottolineare la significativa incongruenza di detto certificato con quello dell’8 aprile 2008 del medesimo Dr. __________ (doc. 52 incarto AI), in cui il medico curante attestava per lo stesso periodo (a partire dal 01 aprile 2008) un’incapacità lavorativa dell’assicurato completamente differente. E’ quindi evidente l’impossibilità di prendere anche solo in considerazione il citato nuovo documento. (…).” (doc. IV bis)
1.5. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha allegato le annotazioni SMR del 2 dicembre 2008 (doc. IV bis) che unitamente alla risposta di causa sono state notificate all’assicurato con possibilità di presentare osservazioni scritte nel termine di 10 giorni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5° revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei dispositivi in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento della nascita dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5° revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito faranno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI con i provvedimenti contestati ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2006 e ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2006 al 31 luglio 2007, sopprimendola dal 1° agosto 2007 avendo accertato un grado d’invalidità del 20%.
L’assicurato, come accennato, postula l’annullamento delle due decisioni, l’estromissione dagli atti di causa del rapporto medico allestito dal SMR, nonché il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esperisca nuovi accertamenti e provveda all’emis-sione di una nuova decisione, tenuto conto del fatto che il dr. __________ con certificato del 5 novembre 2008 ha dichiarato che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura del 50%, e meglio a far tempo dal 10 aprile 2007 sino alla data di presentazione del ricorso.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l’incapacità di guadagno presunta permanente e di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell’in-validità, secondo la sufferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all’assicurazione invalidità (Scartazzini, Les rapport de casualité dans le droit suisse de sécurité sociale, tesi 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003 nella causa R. pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11, I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1,; cfr. anche STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 7 LPGA (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV nr. 13; STFA I 689/04 del dicembre 2005, I 38/05 del 9 ottobre 2005, SFTA I 12/04 del 14 aprile 2005, SFTA I 528/04 del 24 febbraio 2005; STFA I 299/03 del 29 giugno 2004).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.6. Nell’evenienza concreta, nel rapporto medico del 22 maggio 2008 (doc. AI 21/ 1-5), la dr.ssa __________, medico SMR - posto che “(…) si valuta pertanto una compromissione medico-teorica della capacità lavorativa nella misura parziale del 50% (rendimento normale) a partire da giugno 2005 fino all’aprile 2007 determinata dalla presenza del disturbo depressivo di grado medio associato al disturbo di personalità; successivamente la remissione dell’episodio depressivo ha portato un miglioramento dello stato di salute (…)”-, ha concluso che “(…) il limite attuale nelle attività esigibili a livello psichiatrico è correlato alla struttura di personalità che dopo l’episodio depressivo è andata incontro ad un irrigidimento con conseguente peggioramento, quantificabile in un’incapacità lavorativa del 20% (…)”.
In data 10 aprile 2008, nel suo certificato (doc. AI 66/ 22) il dr. __________, FMH psichiatra e psicoterapia, non ha dimostrato né documentato un peggioramento della situazione dell’assi-curato, limitandosi ad esprimere una valutazione diversa circa la capacità lavorativa e concludendo in modo generico: “(…) riconfermo che il paziente presenta un disturbo affettivo – depressivo soltanto in parte rientrato su un disturbo di personalità che ha determinato nel corso del tempo una possibilità di riavvio lavorativo non remunerato, limitandosi il vostro ufficio ad un programma di tre mesi in un progetto di occupazione e riavviamento al lavoro che si è dimostrato disastroso. (…). A mio modo di vedere ed anche a modo di vedere del collega neurologo dr. __________, che ho richiesto di una valutazione neuro-psicologica sul caso è evidente che le uniche attività esigibili del paziente siano in un ambiente protetto di tipo ergo-socio-terapeutico e quindi non remunerative. (…)”.
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell’in-carto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è ne l’origine del mezzo di prova ne è la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_ 828/2007 del 23 APRILE 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 , DTF 125 V 352 consid.3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p. 139, bensì il suo contenuto (DTF 12 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V161, DTF 104 V 212, 1986 PAG. 189; Locher, op.cit., p. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, pp. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA del 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è giunta la dr.ssa __________ del SMR, la quale ha compiutamente valutato lo stato di salute del-l’assicurato, giungendo alla conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa dell’80% (diminuzione della redditività) in qualsiasi attività.
La chiara e approfondita valutazione medica compiuta della dr.ssa __________ non è stata validamente smentita da altri certificati da parte dei medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.
In particolare, il dr. __________, nelle sue osservazioni del 10 aprile 2008, le quali sono state sottoposte sia al medico SMR, sia al servizio d’integrazione, non ha attestato né documentato un peggioramento della situazione, limitandosi semplicemente ad asserire che le uniche attività esigibili dal paziente sono quelle esercitabili in un ambiente protetto di tipo ergo-socio-terapico e quindi non remunerative.
Non è possibile concludere diversamente neppure avuto riguardo della valutazione neurologica del dr. __________, FMH Neurologia (doc. AI 66/23), nella quale lo specialista riporta la diagnosi di una probabile personalità borderline senza descriverne il quadro. Nelle annotazioni del medico (doc. IV bis) allegate alla risposta di causa i medici AI evidenziano che il disturbo della personalità borderline si caratterizza secondo la classificazione ICD 10 per la presenza oltre che di un’im-pulsività nell’agire, di un’affettività imprevedibile, di un’insta-bilità nelle relazioni interpersonali anche per ricorrenti minacce o atti autolesionistici, sentimenti cronici di vuoto, eccessivi sforzi ad evitare gli abbandoni, disturbi relativi all’immagine di sé.
Anche con l’ulteriore certificato medico del 5 novembre 2008 (doc. E), il dr. __________ si è limitato a confermare un’inabilità al lavoro del 50% dal 10 aprile 2007 fino al 31 dicembre 2008 e continua, senza fornire elementi che permettono di valutare il quadro clinico alla base di tale inabilità e per i quali si ponesse la necessità di esperire ulteriori accertamenti medici.
A titolo puramente abbondanziale giova ancora evidenziare che il succitato certificato risulta incongruente con il precedente dell’8 aprile 2008 del medesimo sanitario (doc. AI 52), dove veniva attestata per lo stesso periodo, ovvero a partire dal 1° aprile 2008, un’incapacità lavorativa del 100%.
Rispecchiando il rapporto SMR del 22 maggio 2007 tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, allo stesso va riconosciuto pieno valore probante. Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l’incapacità dell’assicurato sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che - contrariamente a quanto sostenuto nel gravame - si rilevi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti medici. Pertanto, richiamato l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 egli presentava un’incapacità medico-teorica del 50%, rispettivamente da maggio 2007 e sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività.
In questo senso va confermato il rapporto medico (doc. AI 66/19-20) nel quale la dr.ssa __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 20% nella sua attività abituale dal mese di maggio 2007.
2.10. Quanto alla richiesta del ricorrente di estromettere dagli atti il rapporto allestito dal SMR in quanto non fa riferimento né alla data della visita, né alla data della sua stesura, dalla documentazione agli atti risulta invece che siano stati puntualmente indicati sia il momento dell’esame che la data di stesura (doc. AI 21/1).
2.11. Tenuto conto che l’assicurato presenta, secondo la dr.ssa __________, un’incapacità medico-teorica del 50% dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita peritale) è giustificato riconoscere una rendita temporanea. In seguito l’incapacità lavorativa, sempre per qualsiasi tipo di attività, è stata determinata in misura del 20%.
In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alla perizia – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168 p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
2.12. Per quanto concerne la valutazione economica, aspetto, questo, peraltro non contestato dall’assicurato, il TCA osserva, come già evidenziato nei considerandi precedenti, che, nella fattispecie concreta, in base al rapporto medico allestito dalla dr.ssa __________, l’insorgente presenta un’incapacità medico-teorica del 50% dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (data della visita peritale); tuttavia l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto a una rendita limitata solo a far tempo dal 1° settembre 2006, non ritenendo scaduto l’anno di attesa nel giugno 2006.
L’amministrazione ha motivato la succitata decisione adducendo:
“(…)
Dal lato medico si ricorda che è stata attestata in’incapacità del 50% dal 25 giugno 2005 al 10 aprile 2007 (momento della visita peritale SMR) ed in seguito una CL dell’80% in qualsiasi attività.
Ne risulta in sostanza che alla scadenza dell’anno di attesa (giugno 2006) l’assicurato lavorava effettivamente al 70%, con rispettivo rendimento – cf. questionario rendita AI.
Solo in seguito, calcolando la media retrospettiva, l’assicurato può beneficiare di una rendita AI (cf. tabella allegata).
Dal mio punto di vista il signor RI 1 deve essere posto al beneficio di un quarto di rendita AI di grado 41% dal 1. settembre 2006 e di una mezza rendita AI (grado 50%) dal dicembre 2006 (dopo 3 mesi) al 31 dicembre 2007 (3 mesi dopo la perizia SMR con prestazione di CL 80% in qualsiasi attività). (…)” (doc. AI 57).
Alla luce delle chiare e concludenti risultanze mediche (cfr. doc. AI 21/1-5), non è verosimile ritenere che, conformemente a quanto attestato dal datore di lavoro, vi sia effettivamente stata una ripresa della capacità al lavoro al 70% dal 29 maggio 2006 al 31 luglio 2006.
Ne consegue che il ricorso va parzialmente accolto.
All’assicurato va quindi riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° giugno 2006 (un anno dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal 25 giugno 2005, cfr. art. 29 cpv.1 lett. b LAI) al 31 luglio 2007 (tre mesi dopo l’attestazione della capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico del ricorrente e di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI.
Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un consulente, ha diritto ad un’indennità per parziali ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Le decisioni impugnate sono annullate.
§§ A RI 1 è riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2006 al 31 luglio 2007.
2. Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 150.-- e dell’Ufficio AI in ragione di fr. 50.--.
L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurato fr. 200.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti