Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.214

 

cr/DC/sc

Lugano

9 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2008 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1959, di professione venditore d’auto, con decisione del 14 agosto 2003 è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° marzo 2002 (cfr. doc. 19-1). Tale decisione è stata presa a seguito della valutazione peritale psichiatrica del 25 aprile 2003 del dr. __________, il quale, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi “biologici” (ICD10-F33.11) in parziale remissione; disturbo di personalità paranoide (ICD10-F60.0)”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% sia nella sua attività di venditore di auto, sia in altre attività, con una prognosi che “in considerazione delle diagnosi, sarà determinata dal tempo” (doc. 15-5).

                                         L’UAI, alla luce di questo grado di incapacità lavorativa del 50%, confermato dal dr. __________ del SMR, ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità, senza procedere ad una valutazione economica tramite l’usuale confronto dei redditi (cfr. doc. 16-1).

                                         Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   Al termine della procedura di revisione avviata d’ufficio nel mese di aprile 2005 (cfr. doc. 23-1), esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 39/1-3), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita di invalidità, con effetto retroattivo, a partire dal 1° marzo 2004.

                                         A motivazione di tale provvedimento è stato addotto che RI 1, dal 17 novembre 2003, svolgendo dapprima un’attività lucrativa presso il garage __________ di __________, per la quale ha percepito uno stipendio di fr. 3'100 mensili e poi presso la ditta __________ di __________, con un salario di fr. 3'500 mensili, non presentava più un grado di invalidità di almeno il 40%.

                                         L’amministrazione ha, inoltre, indicato che l’assicurato ha violato il proprio obbligo di informare, in quanto non l’ha avvisata dell’inizio di un’attività lavorativa (cfr. doc. 39-3).

                                         L’UAI ha, altresì, precisato che le prestazioni ricevute ingiustamente nel periodo dal 1° marzo 2004 al 31 ottobre 2005 devono essere restituite e che sarebbe stata emessa una decisione separata in merito (cfr. doc. 39-3).

 

                                         In data 12 ottobre 2005 l’UAI ha emesso l’ordine di restituzione di fr. 15'640 per prestazioni indebitamente riscosse dal 1° marzo 2004 al 31 ottobre 2005 (cfr. doc. 41-1).

 

                                         A seguito dell’opposizione dell’assicurato (cfr. doc. 45/1-3), l’UAI, con decisione su opposizione del 17 ottobre 2008, ha confermato la precedente decisione del 6 ottobre 2005 relativa alla soppressione del diritto alla rendita (cfr. doc. A1).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 17 ottobre 2008, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere sostanzialmente di non avere violato l’obbligo di informare e che, da un corretto raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità tale da permettergli di continuare a beneficiare di una rendita di invalidità.

                                         L’assicurato ha innanzitutto osservato di essersi sempre dato da fare per riuscire ad uscire da uno stato depressivo tendente a peggiorare, intraprendendo tutti gli sforzi possibili al fine di potersi reinserire nel mercato del lavoro, “come dimostrato dai due esperimenti di attività a metà tempo, conclusi purtroppo dopo pochi mesi per ragioni non imputabili a mia cattiva volontà”.

                                         L’insorgente ha rilevato che “l’Ufficio AI mi rimprovera di avere colpevolmente omesso di notificare i temporanei cambiamenti delle mie condizioni economiche”, aggiungendo che “in entrambe le occasioni ho concluso contratti di lavoro a metà tempo, ciò che dal mio punto di vista non poteva comportare una modifica del diritto alla mezza rendita. Da profano non ero a conoscenza della tecnica di calcolo aritmetico del grado di invalidità resomi noto successivamente dall’Ufficio AI, per cui ritengo di natura più che veniale la mancata notifica che mi si rimprovera”.

                                         L’assicurato ha spiegato che nel periodo in cui ha lavorato presso il Garage __________, dal 17 novembre 2003 al 31 luglio 2004, ha percepito un salario lordo mensile di fr. 3'100, dal quale andavano dedotti circa fr. 800-900 mensili di spese per i regolari spostamenti in tutto il Cantone richiesti dalla sua attività “con l’uso di auto personale e senza rimborso spese da parte del datore di lavoro”. Analogo discorso vale, secondo l’interessato, anche con riferimento al periodo dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005 in cui ha svolto un’attività lavorativa presso la ditta __________, con delle spese mensili di circa fr. 1'000 per “spese di viaggio da __________ al luogo di lavoro, importo che copriva il consumo di benzina, vitto e non considera i costi complessivi dell’uso di un'auto”.

                                         Secondo l’assicurato, da un corretto raffronto dei redditi, tenendo conto, quale reddito da invalido, del salario effettivamente percepito, dedotte le spese, risulta un grado di invalidità del 50.5% per il primo periodo (dal 17 novembre 2003 al 31 luglio 2004); del 46% per il periodo in cui è stato iscritto in disoccupazione (dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2004); del 46.5% nel periodo in cui ha lavorato presso la ditta di costruzioni (dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005) e, infine, del 38% durante l’ultimo periodo di disoccupazione (dal 1° giugno 2005 al 31 ottobre 2005). A quest’ultimo riguardo, l’assicurato ha chiesto che venga applicata “la disposizione relativa ai casi di rigore – art. 28 bis LAI e 28 bis OAI – e chiedo pertanto di esserne ammesso al beneficio” (I).

 

                               1.4.   L'UAI, in risposta, richiamati e ribaditi i contenuti della decisione impugnata, ha postulato la reiezione dell’impugnativa (IV).

 

                               1.5.   In data 5 dicembre 2008, l’assicurato ha trasmesso al TCA copia del decreto di non luogo a procedere emesso dal Ministero Pubblico in data 20 febbraio 2007 nei confronti del suo ex datore di lavoro.

 

                                         L’assicurato ha indicato di ritenere contraddittorio il comportamento del suo ex datore di lavoro, che, a suo dire, avrebbe voluto danneggiarlo nella procedura assicurativa (VI + bis).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 22 dicembre 2008, l’UAI, a proposito delle spese relative all’utilizzo di un’automobile citate dall’assicurato in sede ricorsuale, ha trasmesso al TCA lo scritto dell’11 dicembre 2008 della Sezione della circolazione di Camorino, dal quale emerge che l’interessato, dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005, non possedeva veicoli intestati a suo nome, né era in possesso di una licenza di circolazione (IX + 1-2).

 

                               1.7.   In data 9 gennaio 2009, l’assicurato ha rilevato che nel periodo in cui ha lavorato presso la ditta di costruzioni di __________, in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, era obbligato a ricorrere a prestazioni di terzi (parenti e amici), che poi doveva parzialmente compensare (per il consumo di benzina), per recarsi da __________ al luogo di lavoro (XI).

 

                                         Queste osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (XII), per conoscenza.

 

                               1.8.   Pendente causa, il TCA ha chiesto all’UAI di esprimersi in merito alla censura ricorsuale relativa alle presunte spese sopportate dall’assicurato per lo svolgimento della sua attività, anche alla luce dell’art. 9 OAVS (XIII).

 

L’amministrazione ha risposto il 30 giugno 2009 (XIV).

 

                               1.9.   Con scritto del 10 luglio 2009, l’assicurato ha ribadito che il salario lordo da lui percepito copriva anche le spese sostenute nello svolgimento della sua attività, che non gli sono mai state rimborsate. Egli ha aggiunto che “come citato dall’Ufficio AI nella risposta a codesto lodevole Tribunale del 30 giugno 2009, mi permetto sottolineare la citazione della costante giurisprudenza del TF, secondo la quale il salariato deve fornire la prova e perlomeno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute. A non averne dubbio la verosimiglianza è da ritenersi ampiamente dimostrata”.

 

                                         L’assicurato ha poi rilevato che “l’occupazione presso il Garage __________ è stata possibile solo grazie alla concessione del Bonus di inserimento dato al datore di lavoro dall’Ufficio delle misure attive (Ri-Locc.)”, pari al 60% del salario lordo da lui percepito, percentuale che deve essere parificata a salario sociale in quanto la remunerazione netta a carico del datore di lavoro era soltanto il 40% del salario lordo (XVI).

 

Queste considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (XVII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Oggetto del presente ricorso è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato o meno a sopprimere, con effetto retroattivo al 1° marzo 2004, la mezza rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal marzo 2002, non invece quella di sapere se debba essere condonata la relativa restituzione di fr. 15'640.--, nel caso in cui l’interessato fosse in buona fede e il rimborso lo ponesse in gravi difficoltà.

                                         E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. DTF 130 V 388 consid. 1 = SJZ 100 (2004) n. 11 pag. 268 seg.; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         In casu la decisione impugnata si limita unicamente a revocare retroattivamente al 1° marzo 2004 il versamento della rendita e a indicare che le prestazioni percepite a torto devono essere restituite (cfr. doc. A1, in cui l’amministrazione ha sottolineato che “la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse appare quindi corretta e va pertanto confermata”).

 

                                         L’UAI non ha, per contro, emesso un provvedimento formale concernente il condono.

 

                                         Il ricorrente, con il ricorso - oltre a contestare il confronto dei redditi effettuato dall’UAI, che ha portato ad un grado di invalidità inferiore al 40%, con conseguente decisione di soppressione delle prestazioni - ha pure affermato di non avere informato l’UAI dei suoi tentativi di inserimento nel mercato del lavoro, a tempo parziale, in quanto, non essendo a conoscenza della tecnica di calcolo del grado di invalidità, non riteneva che una ripresa lavorativa al 50% potesse influire sul suo diritto ad una mezza rendita di invalidità, invocando quindi la sua buona fede.

 

                                         L’esame della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno dei presupposti per poterne beneficiare (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA, che prevede che “(…) la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà” e art. 4 OPGA, concernente il condono, che al cpv. 1 precisa che “se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse”).

 

                                         La richiesta di esame della buona fede dell’interessato non può quindi essere esaminata da questo Tribunale nell’ambito di questa procedura.

                                         La richiesta di esame della buona fede andava infatti invocata, una volta cresciuta in giudicato la decisione di restituzione, nell’ambito di una domanda di condono, da presentare all’Ufficio AI e non direttamente al Tribunale.

 

                                         Al riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo competente (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

 

                                         In simili circostanze, il TCA non può che ritenere irricevibile il ricorso dell’assicurato su questo punto.

                                         Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato (art. 25 cpv. 1 LPGA).

 

                                         Al riguardo va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

 

                                         Qualora la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1. frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (2. frase).

                                         Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

                                         Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

 

                                         L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

 

                                         Affinché possa essere ammessa una violazione dell’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI, è necessario un comportamento colposo, per il quale è già sufficiente una lieve negligenza (cfr. DTF 133 V 67 consid. 4.4 e riferimenti).

 

                                         L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).

                                         Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

 

                               2.5.   L'art. 25 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1).

                                         Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (cpv. 2).

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, alla base della soppressione della rendita di invalidità con effetto retroattivo al 1° marzo 2004, stabilita con decisione del 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 39-1) e confermata con decisione su opposizione del 17 ottobre 2008 (cfr. doc. A1), vi è il fatto che l’assicurato, a partire dal mese di novembre 2003, ha iniziato un’attività lavorativa, a tempo parziale, presso un garage di automobili; poi, a seguito del licenziamento, si è iscritto in disoccupazione, fino al mese di gennaio 2005, allorquando è stato assunto, al 50%, presso un’impresa di costruzioni.

                                         L’UAI, dopo avere effettuato il raffronto dei redditi tra quanto l’assicurato avrebbe potuto percepire da valido nella sua precedente attività e quanto effettivamente percepito, da invalido, in queste attività a tempo parziale, ha stabilito un grado di invalidità inferiore al 40%, che non dà diritto ad una rendita.

                                         Sebbene non lo abbia indicato esplicitamente, l’amministrazione ritiene dunque che, nel caso di specie, siano soddisfatte le condizioni per procedere a una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 41 vLAI) della rendita di invalidità.

 

                                         Ora, così come già indicato al considerando 2.4., presupposto per procedere alla revisione di una rendita di invalidità è che le circostanze, legate allo stato di salute e/o economiche, che stavano alla base della decisione iniziale di rendita, siano nel frattempo notevolmente mutate. Determinante, in questo senso, è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

 

                                         Ciò è quanto il TCA è chiamato ad appurare.

 

                               2.7.   A seguito della domanda di prestazioni AI inoltrata nel settembre 2002, l’UAI ha effettuato una serie di accertamenti.

                                         In particolare è stata esperita, in data 23 aprile 2003, una perizia specialistica a cura del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Lo specialista, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con sintomi “biologici” (ICD10-F33.10) in parziale remissione; disturbo di personalità paranoide (ICD10-F60.0)”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50%, con una prognosi che “sarà determinata dal tempo” (doc. 15-5).

 

                                         Nelle sue annotazioni del 23 maggio 2003, il dr. __________ del SMR, dopo avere evidenziato che dalla perizia psichiatrica risulta giustificata un’inabilità lavorativa dell’assicurato del 50%, ha considerato che i disturbi fossero presenti dall’aprile 2001, proponendo la concessione di una mezza rendita (doc. 16-1).

 

                                         Con decisione del 14 agosto 2003, l’UAI ha quindi assegnato all’insorgente una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° marzo 2002 (cfr. doc. 17-1, 19-1).

 

                               2.8.   Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel 2003, la concessione all’assicurato di una mezza rendita dal marzo 2002.

 

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

 

                                         L’UAI ha avviato, d’ufficio, una nuova procedura di revisione della rendita nell’aprile 2005.

                                         Nel questionario per la revisione della rendita, compilato in data 18 maggio 2005, l’assicurato ha indicato che il suo stato di salute è rimasto invariato e che egli è senza attività lucrativa (cfr. doc. 23-1, sottolineatura della redattrice).

                                         Per contro, dallo scritto del 17 maggio 2005 dell’Agenzia comunale AVS di __________, è emerso che l’assicurato è attivo in qualità di impiegato di ufficio, al 50%, dal 1° marzo 2002, presso un’impresa di costruzioni (cfr. doc. 25-2, sottolineatura della redattrice).

 

                                         L’amministrazione, venuta a conoscenza della ripresa di un’attività lavorativa, con scritto del 4 luglio 2005, ha chiesto all’assicurato di fornire delle precisazioni riguardo alle attività lavorative da lui svolte (cfr. doc. 30-1).

                                         Con scritto del 19 luglio 2005, l’assicurato ha risposto:

 

"  In riferimento alla vostra richiesta inerente la revisione della rendita Al, vi vengo a fornire la documentazione allegata:

 

Dal mese di marzo 03.03 al 15.11.03 ho usufruito, data la concessione Al al 50%, dell'indennità Cassa disoccupazione __________, vedi allegati per un importo totale di Chf. 7'479.10.

 

Dal 15.11.03 a fine maggio 04 ho svolto l'attività quale consulente di vendita, e mansioni d'ufficio al 50% c/o Garage __________ a __________, per un importo totale di Chf. 17'521.55, inoltre da questo importo ho dovuto assumermi le spese di carburante di rappresentanza che valuto a ca Chf. 600.-- mensili.

 

Dal mese di giugno al 31 luglio 04 sono stato inabile al lavoro causa malattia, vedi certificato medico, e non ho percepito nulla dall'assicurazione della ditta __________ perché era un aggravamento della malattia per la quale percepisco I'Al e pertanto l'assicurazione non mi ha versato nulla, vedi copia __________.

 

Dal mese di agosto 04 a gennaio 05 ho di nuovo usufruito dell'indennità di disoccupazione __________, vedi allegati, per un importo di Chf. 7'519.60.

 

I dati relativi ai conteggi paga della ditta __________ per cui ho esercitato dal 12.01.05 al 31.05.05 sono già in Vs possesso (vedi questionario del datore di lavoro).

 

Il mio lavoro consisteva in div. mansioni d'ufficio, quali offerte, liquidazioni, fatturazioni, corrispondenza, telefoni, archivio.

 

Per lo spostamento principalmente con I'amico di mia madre, e occasionalmente anche da terze persone, questo mi comportava una spesa di ca Chf. 800.-- mensili, tra vitto e carburante pagato alle persone che mi accompagnavano.

 

Le date per le visite effettuate presso il Servizio Psico Sociale non le ricordo, ma sono poche in quanto ho sempre continuato la cura, la quale non peggiorava o migliorava il mio stato di salute."

(Doc. 32-1)

 

                                         L’UAI ha inoltre chiesto alla ditta __________ di compilare il relativo questionario per il datore di lavoro.

                                         Si è così scoperto che l’assicurato ha lavorato dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005, con ultimo giorno effettivo il 13 maggio 2005, in qualità di impiegato di ufficio, al 50%, presso la ditta __________ di __________, percependo fr. 3’500 mensili (cfr. doc. 29-1). Egli è stato licenziato dal datore di lavoro, nonostante le buone prestazioni fornite, a causa del fatto che “non si sono realizzati quegli sviluppi che avevamo prospettato al momento della stipulazione del contratto e di conseguenza l’onere finanziario derivante dal suo impiego non è più per noi sopportabile” (doc. 29-4, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Chiamata dall’UAI a fornire maggiori informazioni al riguardo, con scritto dell’11 ottobre 2005, la ditta __________ ha risposto:

 

"  Richiamata la vostra richiesta del 04.07 u.s. e scusandoci per il ritardo, rispondiamo di seguito alle vostre domande:

 

●    Pur non essendo tenuti a svelare dati di strategia aziendale, rispondiamo ugualmente al vostro primo quesito, informandovi che in virtù di buone relazioni con committenti con i quali avevamo già operato nel 2004 e per promesse di futura buona collaborazione, si prospettava un importante incremento dell'attività per il corrente anno. Avevamo perciò deciso di organizzare un ufficio amministrativo adeguato e individuato nel signor RI 1 la persona adatta allo scopo.

Purtroppo, dopo un buon avvio, non si sono realizzate appieno le prospettive aspettate, a causa di una sfrenata concorrenza portataci da una ditta svizzero-tedesca, arrivata sul mercato con prezzi stracciatissimi.

Da ciò l'impossibilità di tenere in piedi l'assetto amministrativo programmato, con il conseguente licenziamento del sig. RI 1.

 

●    Per conoscenza personale del nostro amministratore, abbiamo ritenuto il signor RI 1 come persona capace e rispondente alle nostre esigenze. L'unico punto debole era la sua insufficiente conoscenza della contabilità, ma confidavamo che si sarebbe potuto adeguare in tempo abbastanza breve alle nostre esigenze.

Avevamo fissato un salario di fr. 3'500.- lordi mensili pur sapendo che il rendimento iniziale sarebbe stato inferiore. Volevamo con ciò tener conto dei disagi dovuti alla lunga trasferta e nel contempo favorire un inserimento prospettato a tempo pieno, il che avrebbe man mano permesso di adeguare la remunerazione fino ad un normale salario mensile di ca. fr. 6'000.---per un lavoro a tempo pieno.

Purtroppo la situazione descritta più sopra ha vanificato tutti i nostri sforzi e reso insostenibili tutte le nostre buone intenzioni.

 

●    Non siamo in grado di rispondere alla vostra ultima domanda in quanto il signor RI 1 godeva della più ampia autonomia in punto all'orario di lavoro, e non siamo a conoscenza di assenze prolungate.

 

●    Circa i conteggi paga, ci consta che gli stessi vi sono già stati rimessi precedentemente." (Doc. 40/1-2, sottolineature della redattrice)

 

                                         L’assicurato, in precedenza, era pure stato attivo presso il Garage __________ di __________. Dal questionario per il datore di lavoro risulta che l’interessato ha lavorato presso tale garage, in qualità di venditore, dal 17 novembre 2003 al 31 luglio 2004, percependo fr. 3’100 mensili (doc. 49-1).

                                         Il rapporto di lavoro è cessato, come comunicato con scritto del 22 giugno 2004 dallo stesso datore di lavoro, “vista la mancanza di risultati concreti nella vendita delle auto” (doc. 45-7).

                                         Rispondendo ad una richiesta di precisazioni da parte dell’assicurato, __________, con scritto del 3 novembre 2005, ha osservato:

 

"  Posso solo confermare che:

 

1-   Hai lavorato presso il mio garage da novembre 03 a luglio 04 su tutto l'arco della giornata.

2-   Il salario di un venditore d'auto è di circa 1’800.-/2’000.- al quale si aggiungono le provvigioni. Essendo il garage di dimensioni ridotte, ci eravamo accordati su un fisso di 2’700.- netti, che copriva anche le spese.

3-   Durante il mese di maggio, ci fu un episodio che degradò il nostro rapporto di lavoro (quando telefonasti a mia moglie perchè eri senza benzina dopo mezzanotte).

4-   Nel mese di giugno nell'acquisto di una __________ a __________ ci fu un comportamento scorretto da parte tua che avrebbe danneggiato il garage. Accortomi della differenza di prezzo, l'acquisto non si è fatto. Ho perso fiducia definitivamente e visto le tue vendite ho deciso di licenziarti.

5-   Da quel giorno hai cercato di ottenere delle prestazioni dell'assicurazione malattia, dichiarandoti inabile al lavoro al 100%. Ho perfino scritto al medico per segnalare il caso. Stessa puntualizzazione con l'assicurazione __________.

6-   Non essendo riuscito ad annullare la disdetta del rapporto di lavoro con dei certificati medici antidatati, hai tentato di ottenere una liquidazione con un procedimento che mi ha costretto a ricorrere ad un legale per farti cambiare idee.

7-   Hai cercato invano di ottenere una rendita presso la __________.

8-   In data 20.08.2004 ti sei dichiarato abile al lavoro al 100%!!!!!!!!!!

 

Secondo me dovresti cercarti un lavoro e guadagnarti la pagnotta invece di arrampicarti sui vetri per ottenere da parte mia o di enti assicurativi il mantenimento." (Doc. 43-1, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Nella presente evenienza l’UAI ha deciso, da una parte, che RI 1, dal mese di novembre 2003, non presentava più un grado di invalidità pensionabile, visto che aveva cominciato un’attività lavorativa presso il Garage __________, percependo un salario che non gli dava più diritto ad una rendita.

                                         Dall’altra, che la mezza rendita erogatagli dal marzo 2002 era soppressa con effetto retroattivo al marzo 2004, poiché l’assicurato non aveva segnalato immediatamente all’Ufficio AI che aveva ripreso, a tempo parziale, un’attività lucrativa (cfr. doc. A1).

 

                                         RI 1, dal canto suo, sostiene di non avere violato l’obbligo di informare e che, in ogni caso, egli ha comunque diritto ad una mezza rendita di invalidità, poiché dal raffronto dei redditi, tenendo conto di un reddito da invalido privo delle spese che egli ha dovuto sopportare nell’esercizio della sua attività, emerge comunque un grado di invalidità pensionabile (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

 

                               2.9.   Il TCA constata innanzitutto che, dal profilo medico, lo stato di salute dell’assicurato, inizialmente stazionario, è poi migliorato, al punto che egli ha modificato la propria iscrizione alla disoccupazione, dichiarandosi alla ricerca di un’occupazione al 100%, grado di abilità lavorativa attestato dal dr. __________.

 

                                         Nel rapporto di decorso del 14 giugno 2005, infatti, il dr. __________ del Servizio psicosociale di __________ ha indicato che lo stato di salute dell’interessato è “stazionario”, ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 50% dal 2001 (cfr. doc. 27-1).

                                         In seguito, tuttavia, con scritto del 28 novembre 2005, il dr. __________ ha indicato che:

 

"  Certifichiamo che il signor RI 1, in cura presso il nostro servizio, risulta abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 24 novembre 2005.” (Doc. 2-14 inc. disoccupazione, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Sulla base di tale certificazione, l’assicurato - che in precedenza era iscritto in disoccupazione, a partire dal 1° giugno 2005, alla ricerca di un posto di lavoro nella misura del 50%, come emerge dalla “domanda di indennità di disoccupazione” del 23 maggio 2005 (cfr. doc. 1-3 inc. disoccupazione) e dall’“intervista iniziale” dell’URC sottoscritta dall’assicurato il 30 maggio 2005 (cfr. doc. 24-6) – è stato indicato dal consulente dell’URC come persona alla ricerca di un impiego nella misura del 100%, a partire dal 1° dicembre 2005, come risulta dalla “modifica di iscrizione per la persona in cerca di impiego” del 30 novembre 2005 (cfr. doc. 2-3 inc. disoccupazione, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Con scritto del 3 ottobre 2006 indirizzato all’UAI, il dr. __________ ha poi confermato il miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato, osservando:

 

"  (...)

Le diagnosi per cui il signor RI 1 era in nostra cura erano anche le medesime ma di intensità inferiore al passato (ultima revisione maggio 2005) così da rendere possibile la risposta specialistica alla sua richiesta di certificato di abilità lavorativa totale eventualmente da sottoporre a successiva rivalutazione.

 

II signor RI 1 stesso afferma di avervi telefonato per spiegarvi le sue necessità di fronte alla soppressione della rendita. Al di là dell'equivalenza (errata, ne abbiamo parlato) rispetto al risultato che in ogni caso lo privava della rendita, la richiesta di poter provare a reinserirsi nel mercato del lavoro tramite la disoccupazione." (Doc. 60-1, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Ora, posto che lo stato di salute dell’assicurato, a partire dalla fine del mese di novembre 2005, è migliorato, al punto da consentirgli di ricercare, come attestato dal curante, un’occupazione al 100% nella sua professione (cfr. al riguardo l’iscrizione in disoccupazione, dalla quale risulta, tra le attività ricercate, proprio quella di venditore di automobili, doc. AI 24-12 e doc. 2-3 inc. disoccupazione), è a giusta ragione che l’UAI, nella decisione impugnata, ha soppresso il diritto ad una rendita, non presentando più l’interessato un grado di invalidità pensionabile.

 

                             2.10.   Visto tuttavia che, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, la soppressione di una rendita può intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, segnatamente se l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI, il TCA deve stabilire se, tenuto conto dell’inizio di una attività lucrativa nel periodo precedente al mese di novembre 2005 – quando il suo stato di salute era stazionario - dal profilo economico, il grado di invalidità dell’insorgente si è modificato già prima del novembre 2005, al punto da giustificare la soppressione della rendita.

                                         Se così fosse, questo Tribunale dovrà anche verificare se l’assicurato è incorso in una violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, nel qual caso la soppressione delle prestazioni può effettivamente avere luogo con effetto retroattivo.

 

                                         Occorre quindi esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                          2.10.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, nel 2000, quale venditore di automobili, in fr. 52’439.- (cfr. doc. 38-2), conformemente a quanto indicato dallo stesso datore di lavoro, ditta __________ (cfr. doc. 6/1-7). L’UAI ha poi aggiornato tale reddito, ottenendo un importo pari a fr. 55'742.66 per il 2004 (cfr. doc. 38-3) e a fr. 56’109.79 per il 2005 (cfr. doc. 38-1).

 

                          2.10.2.   Quanto al reddito da invalido, occorre innanzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

 

                                         A quest’ultimo proposito va infatti rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro).

 

                                         Le attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).

 

                                         Nell’ambito dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag. 336).

 

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                          2.10.3.   In concreto, l’assicurato, ha iniziato un’attività lavorativa, a tempo parziale, presso il Garage __________ di __________ a partire dal 17 novembre 2003, durata fino al 31 luglio 2004, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'100, come indicato dallo stesso datore di lavoro (cfr. doc. 49-1).

 

                                         A mente del TCA, l’assicurato, nonostante il danno alla salute, ha sfruttato appieno la sua capacità lavorativa residua (del 50%) lavorando in qualità di venditore, al 50%, presso il Garage __________.

Il salario percepito concretamente per quella attività non costituiva un salario sociale, ma corrispondeva all’effettivo rendimento dell’interessato, tanto è vero che lo stesso datore di lavoro, nel formulario per il datore di lavoro, ha indicato che anche senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe percepito lo stesso stipendio (cfr. doc. 49-2).

Appare pertanto corretta l’affermazione dell’amministrazione, riportata nello scritto del 30 giugno 2009 di risposta alla richiesta di precisazioni da parte del TCA, secondo la quale:

 

"  È utile innanzitutto evidenziare che lo stralcio riportato della decisione su opposizione del 17 ottobre 2008 trattasi di considerazione sviluppata nell’ambito della questione a sapere se si fosse in presenza di un cosiddetto “salario sociale” o meno. Al proposito si ricorda che nella fattispecie si è potuto chiaramente escludere – mai peraltro è stato contestato – l’esistenza di un salario sproporzionato rispetto alla contropartita fornita dall’assicurato.” (Doc. XIV)

 

                          2.10.4.   Inoltre, nello scritto del 3 novembre 2005 indirizzato all’assicurato, il signor __________ ha osservato che “il salario di un venditore di auto è di circa fr. 1’800-2'000, al quale si aggiungono le provvigioni. Essendo il garage di dimensioni ridotte, ci eravamo accordati su un fisso di fr. 2'700 netti, che copriva anche le spese” (cfr. doc. 43-1).

L’assicurato ha contestato l’importo di fr. 3'100 mensili ritenuto dall’amministrazione, dato che, a suo avviso, da tale cifra vanno ancora dedotti circa fr. 800-900 mensili di spese, che erano a suo carico.

 

                       2.10.4.1.   Al riguardo, è opportuno ricordare che per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

 

 

Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

 

Configurano spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; STFA H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).

 

 

 

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

 

                                         Per costante giurisprudenza del TFA, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2, concernente la ricorrente; STFA 1965 pag. 233; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (STFA H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

 

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (STF 9C_412/2007, consid. 3.2; STFA H 57/04, consid. 7.1; STFA H 257/03, consid. 4.3.2; N. 3005 e N. 3011 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

 

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (citate STFA H 57/04 e STFA H 257/03; Käser, op. cit., pag. 166).

 

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

                                         -     si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;

                                         -     non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).

 

Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

 

Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).

 

                       2.10.4.2.   Visto che, in sede di risposta di causa, l’amministrazione non si era espressa su questo tema, il TCA ha chiesto all’UAI di prendere motivatamente posizione in merito alle critiche dell’assicurato, anche alla luce dell’art. 9 OAVS (doc. XIII).

Con scritto del 30 giugno 2009, l’amministrazione ha risposto:

 

"  (…)

Per quanto concerne quindi il salario mensile lordo di CHF 3'100.- percepito dal ricorrente presso il Garage __________ di __________ e in particolare riguardo alla tesi dell’interessato relativa alle spese che egli avrebbe sostenuto nello svolgere la sua attività, per prima cosa si sottolinea come detti pretesi costi non siano assolutamente sostanziati né tantomeno in qualche modo comprovati. Da notare che questi non sono neppure quantificati in maniera precisa (CHF 800.- / 900.-) e non va sottaciuto il fatto che l’assicurato ne abbia addirittura aumentato a posteriori l’importo – di 1/3 – rispetto a quanto sostenuto nello scritto 19 luglio 2005 (CHF 600.-).

 

In relazione all’art. 9 OAVS si rammenta che, conformemente alla costante giurisprudenza del TF, il datore di lavoro o il salariato devono fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310; RCC 1979 pag. 79). Difatti il risarcimento per le spese concesso sotto forma di importi forfetari deve corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; STFA dell’11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

 

Si rileva poi che anche se l’assicurato avesse effettivamente sopportato delle spese – mai peraltro concesse dal datore di lavoro al contrario di quanto asserito nel gravame – queste non andrebbero, comunque sia, a mutare l’importo di fr. 3'100.- considerato quale reddito mensile da invalido nella decisione del 6 ottobre 2005. In effetti, come ammesso dallo stesso ricorrente, tale retribuzione non includeva un rimborso spese – l’indennità per eventuali costi andava pertanto rivendicata in aggiunta al datore di lavoro (cfr. art. 327a CO, segnatamente il cpv. 3) – e vale dunque quale salario determinante. A comprova di ciò vi è anche il fatto che su tale intero importo l’interessato, senza mai nulla contestare, ha regolarmente pagato i contributi sociali, come risulta chiaramente dai certificati di salario presenti nell’incarto “cassa malati” (qui si riproducono quelli per i mesi di gennaio-maggio 2004) e confermato dall’estratto annesso – da cui si evince inoltre che anche nel 2006 l’assicurato ha lavorato, presso il garage __________ di __________ – dei contributi AVS del ricorrente (CHF 21'700.- per i 7 mesi che l’interessato ha lavorato nell’anno 2004 corrispondono ai citati CHF 3'100.- mensili). Il tutto è infine pure confermato dai conteggi della cassa disoccupazione presenti nell’incarto AI (qui allegati quelli dei mesi agosto-ottobre 2004), in cui il salario determinante preso in considerazione è sempre pari a CHF 3'100.-.” (Doc. XIV, sottolineature della redattrice)

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni dell’UAI.

Va infatti sottolineato che, come indicato dall’amministrazione nello scritto di risposta alla richiesta di precisazioni del TCA e contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, da una parte, l’assicurato non ha fornito la prova che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute e, dall’altra, egli ha pagato i contributi sociali sull’importo di fr. 3'100 mensili, senza contestare tale ammontare (cfr. doc. XIV e allegati).

 

Pertanto, alla luce delle motivate spiegazioni fornite dall’amministrazione, il TCA non può che ritenere corretto prendere in considerazione, quale reddito da invalido, con riferimento al 2004, l’importo effettivamente percepito dall’assicurato quale venditore a tempo parziale presso il Garage __________, pari a 3'100 mensili, ossia fr. 37'200.-- annui (2004) (cfr. certificato di salario, doc. 49/1-3), così come calcolato dall’UAI.

 

Inoltre, come correttamente indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A1), l’occupazione presso tale garage si è interrotta non per motivi di salute dell’interessato, bensì per altre ragioni (interruzione del rapporto di fiducia, cfr. doc. 43-1).

 

                                         Confrontando quindi il reddito da invalido di fr. 37’200.-- con l'importo di fr. 55’743.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.10.1.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 33.3 ([fr. 55’743 – fr. 37’200] x 100 : fr. 55'743), arrotondato al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come ritenuto dall’amministrazione.

 

                          2.10.5.   Dopo essere stato licenziato dal Garage __________, per motivi estranei ai problemi di salute (cfr. doc. 43-1, sottolineatura della redattrice), l’assicurato si è iscritto alla disoccupazione, dal mese di agosto 2004 al mese di gennaio 2005 (allorquando ha intrapreso una nuova occupazione presso la ditta __________), con un guadagno assicurato di fr. 3'100.-- mensili (cfr. doc. 32/1-5).

                                         In seguito, l’assicurato ha ripreso un’attività lavorativa, sempre al 50%, presso la ditta __________, in qualità di impiegato di ufficio, durata dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005. Lo stipendio dell’assicurato era, come indicato dallo stesso datore di lavoro, pari a fr. 3'500.-- mensili (cfr. doc. 29/1-3).

 

                                         Chiamato dall’UAI a fornire delle precisazioni riguardo al salario percepito dall’interessato, il datore di lavoro ha precisato che lo stesso era stato fissato a fr. 3'500.-- lordi mensili “pur sapendo che il rendimento iniziale sarebbe stato inferiore. Volevamo con ciò tenere conto dei disagi dovuti alla lunga trasferta e nel contempo favorire un inserimento prospettato a tempo pieno, il che avrebbe man mano permesso di adeguare la remunerazione fino ad un normale salario mensile di circa fr. 6'000.-- per un lavoro a tempo pieno”, cosa che poi non si era potuta realizzare a causa di problemi insorti a seguito della concorrenza messa in campo da un’altra ditta, che aveva reso impossibile tenere in piedi l’assetto amministrativo programmato, portando la ditta a decidere il licenziamento dell’interessato (doc. 40-1, sottolineatura della redattrice).

                                         Nella decisione impugnata, l’UAI ha ritenuto che lo stipendio di fr. 3'500 corrisposto all’assicurato non costituisse un salario sociale, indicando che “si conferma nuovamente un salario corrispondente al rendimento (o per lo meno accettato dal datore di lavoro quale giusto date le circostanze)” (doc. A1).

 

                       2.10.5.1.   A quest’ultimo proposito va rilevato che, per determinare il reddito da invalido, decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro).

 

                                         Le attestazioni in tal senso fornite dal datore di lavoro non sono da considerare come semplici affermazioni, la cui esattezza sarebbe ancora da dimostrare (RCC 1970 pag. 338 consid. 2). La prova dell’esistenza di un salario sociale è tuttavia sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996).

 

                                         Nell’ambito dell’apprezzamento delle citate dichiarazioni si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale. Rapporti di parentela tra datore di lavoro e assicurato oppure una lunga durata del rapporto di lavoro possono essere ritenuti indizi di una prestazione sociale volontaria (RCC 1980 pag. 322 consid. 2b; RCC 1970 pag. 336).

 

                                         Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

 

                       2.10.5.2.   Il TCA, alla luce delle risposte fornite dal precedente datore di lavoro dell’interessato e, contrariamente a quanto considerato dall’amministrazione, ritiene che lo stipendio di fr. 3'500.-- mensili conseguito dall’assicurato, per un impiego al 50%, costituisse in effetti, almeno in parte, un salario sociale e non può pertanto tenerne conto.

Lo stesso datore di lavoro, difatti, ha espressamente indicato di avere corrisposto un simile salario pur sapendo che il rendimento iniziale dell’assicurato sarebbe stato inferiore (doc. 40-1, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, il TCA rileva che l’assicurato - il quale aveva dapprima iniziato un apprendistato come meccanico d’auto, interrotto all’ultimo anno – in seguito ha sempre svolto l’attività di venditore di automobili e non era quindi in possesso di tutte le conoscenze necessarie per svolgere l’attività di impiegato d’ufficio, come rilevato, del resto, dallo stesso datore di lavoro, il quale ha osservato che “per conoscenza personale del nostro amministratore, abbiamo ritenuto il signor RI 1 come persona capace e rispondente alle nostre esigenze. L’unico punto debole era la sua insufficiente conoscenza della contabilità, ma confidavamo che si sarebbe potuto adeguare in tempo abbastanza breve alle nostre esigenze” (doc. 40-1, sottolineatura della redattrice).

Infine, va rilevato che l’attività di impiegato di ufficio è durata solo qualche mese, dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005 (cfr. doc. 1-6 inc. disoccupazione).

 

Alla luce di queste considerazioni, il TCA non è in grado di stabilire quale fosse l’ammontare del reddito da invalido dell’assicurato nel periodo compreso fra il mese di gennaio 2005 (quando egli ha iniziato la sua attività presso la ditta __________) e la fine del mese di novembre 2005 (allorquando l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua professione di venditore di automobili, cfr. consid. 2.9.).

 

                                         Tale questione non merita tuttavia ulteriori accertamenti, ritenuto che la precedente attività presso il Garage __________ di __________, nella quale l’assicurato sfruttava appieno la propria capacità lavorativa residua, è cessata non a causa delle patologie dell’interessato, bensì per motivi estranei al danno alla salute, segnatamente perché, come indicato dallo stesso ex datore di lavoro, “nel mese di giugno nell’acquisto di una __________ a __________ ci fu un comportamento scorretto da parte tua che avrebbe danneggiato il garage. Accortomi della differenza di prezzo, l’acquisto non si è fatto. Ho perso fiducia definitivamente e viste le tue vendite ho deciso di licenziarti” (cfr. doc. 43-1).

                                         Senza il "comportamento scorretto" dell’assicurato, dunque, egli avrebbe continuato a lavorare presso il Garage __________. Egli ha così dimostrato di essere in grado, dal profilo delle condizioni di salute, di conseguire un reddito di fr. 37'200.-- (cfr. consid. 2.10.4), tale da non consentirgli di beneficiare di una rendita di invalidità.

 

                             2.11.   Va ricordato (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI la soppressione di una rendita può intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, segnatamente se l’assicurato ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                                         L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni.

 

                                         La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (cfr. STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 consid. 2).

 

                                         Inoltre va evidenziato che se la persona assicurata non adempie l’obbligo di informare, deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (art. 25 LPGA; consid. 2.5.; Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, emessa dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2004, p.to 5026).

 

                                         A proposito dell’obbligo di informare, l’assicurato, in sede di opposizione, ha indicato di non avere informato tempestivamente l’amministrazione della ripresa di un’attività lavorativa, poiché si trattava di tentativi “di durata relativamente breve e con parametri di guadagno ininfluenti circa il mantenimento del diritto ad una rendita del 50%” (cfr. doc. 45-2).

                                         Anche in sede ricorsuale, egli ha ribadito di avere concluso, in due occasioni, dei contratti di lavoro a tempo parziale – poi terminati a distanza di pochi mesi per motivi non imputabili all’assicurato - ciò che, a suo avviso, non poteva comportare una modifica del diritto ad una mezza rendita di invalidità (doc. I).

 

                                         In concreto, dall’analisi della documentazione agli atti, risulta che l’assicurato non ha mai fornito tempestivamente e spontaneamente all’UAI informazioni circa l’inizio nel 2003 della sua attività di lavorativa quale venditore di auto.

                                         In effetti, l’amministrazione ha ricevuto la comunicazione che l’assicurato fosse attivo professionalmente da parte dell’Agenzia comunale AVS, che nel formulario del 17 maggio 2005 ha indicato che l’interessato esercitava un’attività lucrativa, al 50%, in qualità di impiegato di ufficio, presso l’impresa di costruzioni __________ di __________ (cfr. doc. 25-2).

                                         Solo in seguito e su richiesta dell’UAI stesso (cfr. doc. 30-1), il ricorrente ha dato all’amministrazione indicazioni riguardo alle attività lavorative da lui svolte dal 15 novembre 2003 in poi (cfr. doc. 32-1).

 

                                         Il TCA evidenzia, tuttavia, che l’assicurato era al corrente dell’obbligo che gli incombeva di informare, tempestivamente, l’amministrazione in caso di inizio di una nuova attività lavorativa.

                                         Come correttamente rilevato dall’amministrazione nella decisione impugnata, nella decisione del 14 agosto 2003, con la quale gli era stato attribuito il diritto ad una mezza rendita di invalidità, alla voce “indicazioni importanti”, sono riportate le seguenti informazioni:

 

"  Informazioni importanti

 

Obbligo di informare

Ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che può influenzare il diritto alla prestazione, deve essere comunicata all’Ufficio Invalidità tempestivamente.

 

Ciò è necessario in particolare nei seguenti casi:

▪     cambiamento di indirizzo

▪     cambiamento dello stato di salute

▪     soggiorno all’estero della durata superiore a 3 mesi

▪     nascite, decesso e cambiamento dello stato civile (matrimonio/divorzio) come pure

▪     cambiamento nella necessità di assistenza

▪     interruzione o conclusione di una formazione per persone in età superiore ai 18 anni

▪     cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, per es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa

▪     espiazione di una pena o misura penale

(doc. 17-2, le sottolineature sono della redattrice)

 

Alla luce di queste chiare indicazioni, l’assicurato non può quindi sostenere di non essere stato a conoscenza del fatto di dovere comunicare all’amministrazione l’inizio di una eventuale attività lucrativa.

 

                                         Inoltre, il TCA constata che nel “Questionario per la revisione della rendita”, intrapresa d’ufficio dall’UAI, sottoscritto dall’assicurato in data 18 maggio 2005, RI 1 ha indicato di essere “senza attività lucrativa”, senza poi, di conseguenza, rispondere alle altre domande inerenti lo svolgimento di attività lavorative, anche a tempo parziale (cfr. doc. 23/1-2, sottolineatura della redattrice).

 

                                         In proposito, questa Corte sottolinea che, al contrario di quanto indicato, in realtà, a quel momento, l’assicurato lavorava presso la ditta __________ di __________. Come emerge dal “Questionario per il datore di lavoro” compilato in data 23 giugno 2006, difatti, l’assicurato è stato alle dipendenze di questo datore di lavoro dal 12 gennaio 2005 al 31 maggio 2005, in qualità di impiegato di ufficio, al 50% (cfr. doc. 29-1).

 

                                         Pertanto, alla luce dell’obbligo di informare, riportato quale indicazione importante nella decisione di attribuzione di una mezza rendita di invalidità, specificando, in particolare, che l’assicurato è tenuto a tempestivamente comunicare all’UAI ogni modifica anche delle condizioni economiche, come ad esempio nel caso espressamente indicato di cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali a seguito dell’inizio di un’attività lucrativa, l’assicurato non può sostenere che non sapeva di dovere comunicare l’inizio di un’attività lavorativa, a tempo parziale, dato che ciò non avrebbe a suo parere influito sul diritto ad una mezza rendita di invalidità.

                                         Inoltre e a maggior ragione, egli non poteva indicare nel questionario per la revisione del diritto alla rendita di essere senza attività lucrativa, quando invece era attivo quale impiegato di ufficio, a tempo parziale, anche se nel frattempo aveva ricevuto la disdetta del contratto di lavoro, con effetto a partire dal 1° giugno 2005 (cfr. doc. 29-4).

 

                                         Nel caso in esame, dunque, è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la quale è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.4.).

                                         In casu, quindi, contrariamente a quanto invocato dal ricorrente (cfr. doc. I), la soppressione della rendita può avere luogo con effetto retroattivo.

                                         L’UAI ha dunque, a ragione, soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo a partire dal 1° marzo 2004 (ossia tre mesi dopo il ripristino della capacità lavorativa nel novembre 2003, cfr. doc. 32-1 e doc. 49-1) e stabilito (cfr. art. 88a cpv. 1 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI) che le prestazioni percepite dal 1° marzo 2004 al 31 ottobre 2005 vanno restituite.

 

                                         La decisione del 17 ottobre 2008 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

                             2.13.   Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza esamini e si pronunci in merito alla domanda di condono formulata dall’assicurato (cfr. doc. I; consid. 2.2.; art. 25 LPGA).

                                         Per costante giurisprudenza, infatti, si giustifica pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito alla domanda di condono dell’assicurato.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti