Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.216

 

BS/sc

Lugano

17 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 ottobre 2008 emanata da

 

CO 1  

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, precedentemente attivo quale macchinista per trenini per il trasporto di inerti presso __________t, nel giugno 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio sul lavoro (doc. AI 1).

 

                                         Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 3 settembre 2008 (preavvisata il 15 luglio 2008) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2005, ridotta a tre quarti dal 1° dicembre 2007 (grado d’invalidità del 69%), oltre alle rendite per figli (le prestazioni arretrate sono state oggetto di separate decisioni datate 13 novembre 2008).

                                         A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato:

 

"  (...)

La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona, oggettiva dapprima la completa incapacità lavorativa in qualsiasi professione; dal 30.08.2007 fa stato una capacità del 40% nella sua abituale professione e del 50% in attività adeguate.

Ritenuto che provvedimenti professionali non possono essere applicati a causa della mancanza dei presupposti necessari, si rileva che la capacità di guadagno non è incrementabile svolgendo in misura del 50% attività adeguate, pertanto, l'incapacità del 60% nella sua professione equivale al grado d'invalidità.

Preso atto delle osservazioni presentate in data 23.09.2008 si precisa che il confronto dei redditi è stato effettuato prendendo come reddito con il danno alla salute il 40% di quanto guadagnerebbe l'assicurato senza il danno in quanto, in base la perizia SAM e come già indicato sopra, medicalmente è ancora abile in tale misura nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla salute; viene pertanto confermata la nostra presa di posizione. (...)" (Doc. AI 79-2)

 

                               1.2.   Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato il presente tempestivo ricorso postulando il diritto ad una rendita intera anche dopo il 1° aprile 2005. Egli contesta la valutazione medica, come pure la determinazione del grado d’invalidità. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         Contestualmente l’insorgente ha formulato istanza di assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver riesaminato la fattispecie, ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

 

 

considerato                    in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita del diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera successivamente il 1° aprile 2005. Occorre pertanto verificare se la situazione valetudinaria è migliorata in modo tale da giustificare la riduzione della rendita da intera a tre quarti.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                               2.6.   Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM (Servizio medico di accertamento dell’AI). Dal referto 28 novembre 2007 (doc. AI 61) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

 

"  (...)

5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado medio, con sindrome biologica (ICD 10- F33.1) con aspetti istrionici e vittimistici.

 

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10- F 45.4).

 

Gonalgia a destra in stato dopo trauma con contusione e distorsione del ginocchio destro avvenuto il 30.03.2004.

 

Stato dopo intervento artroscopico con meniscectomia parziale per una lacerazione al corno posteriore del menisco mediale il 27.05.2004.

 

Stato dopo reintervento chirurgico artroscopico con artrolisi anteromediale per una piccola rilacerazione dell'interlinea del corno anteriore e del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro in data 30.08.2004.

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Dolori al ginocchio destro non spiegabili con patologia neurologica.

 

Sospetta discreta lesione del ramo superficiale del nervo radiale sinistro all'avambraccio distale.

 

Ganglio dorsale a livello della mano destra.

 

Ipertensione arteriosa trattata. (...)" (Doc. AI 61/17-18)

 

                                         Tenuto conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i periti hanno evidenziato che le patologie psichiatrica e neurologica concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato. Essi hanno poi concluso che l’interes-sato è da ritenere inabile al 60% nella sua abituale attività lavorativa (50% di inabilità per motivi psichici e 30% per motivi reumatologici). In attività adeguate l’incapacità lavorativa medico-teorica è stata valutata nella misura del 50% esclusivamente a causa della patologia psichiatrica (doc. AI 61-22/23). 

                                         Riguardo alla situazione valetudinaria precedente, sulla base della documentazione LAINF, il SAM ha definito una totale incapacità lavorativa dal 30 marzo 2004 sino al momento della perizia (doc. AI 61-22).

 

                                         L’insorgente contesta la valutazione della residua capacità lavorativa, in particolare l’inabilità al lavoro per motivi psichici.

 

                               2.7.   Va qui rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

 

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         In merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

 

                               2.8.   Nella fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM, che ha debitamente tenuto conto delle patologie di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa, quantificata nella misura del 60%, nella precedente professione, e del 50% in attività adeguate.

 

                                         L’assicurato rileva che dalla lettura del rapporto del dr. __________, valutazione psichiatrica eseguita nell’ambito della perizia SAM, non risultano i motivi per cui al momento della visita l’abilità al lavoro risultava maggiore in rapporto alla situazione precedente, evidenziando:

 

"  (...)

Ma in realtà dalla lettura del medesimo non risulta alcun aspetto che motivi la modifica della situazione al momento della visita. In altri termini non risulta in alcun modo il motivo, tantomeno tale motivo è esplicitato, per il quale RI 1 sarebbe nel frattempo abile al lavoro in misura del 50% e non del 100%. Si badi che non ci si avvale del fatto che il medico afferma che il cambiamento è intervenuto ex abrupto e neppure per il fatto che è successo proprio in occasione della visita.

Sappiamo con pertinenza che si tratta di una finzione alfine di dare una risposta di natura assicurativa. Il fatto è che non si intravedono le motivazioni né diagnostiche, né anamnestiche, né oggettive che deporrebbero per una modificata situazione. Nel caso particolare difetta quindi per intero la giustificazione medica ad una conclusione che non può essere fatta propria fideisticamente. (...)"

(Doc. I, pag. 4)

 

                                         Ora, dagli atti si evince che con rapporti 10 aprile 2006 e 21 marzo 2007 all’assicuratore indennità perdita di guadagno per malattia (atti “cassa malati”: doc. AI 1-3 e 2.3), lo psichiatra curante (dr. __________) aveva posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 – F45.4) con disturbo da disadattamento, reazione ansioso-depressiva (ICD 10 – F 43.22), attestando una completa incapacità lavorativa sia nella sua attività attuale che in altre attività esigibili dal punto di vista medico-teorico.

                                         Nel completo e dettagliato rapporto 23 settembre 2007 il dr. __________, al capitolo status psichico, ha riscontrato nel paziente manifestazioni teatrali nella deambulazione e della mimica, un tono dell’umore orientato verso il polo negativo, una quota d’angoscia media con continue fluttuazioni, ansia libera, flusso del pensiero fluido, funzioni cognitive alterate in modo moderato. Lo specialista in psichiatrica non ha riscontrato la presenza di idee di tipo ossessivo, autocolpevolezza, suicidali, autolesionistiche e deliranti; non ha individuato turbe dispercettive. Le funzioni sono risultate in parte conservate, l’appetito è conservato e la libido è diminuita dagli antidepressivi. Da ultimo il perito ha accertato che le funzioni volitive appaiono moderatamente compromesse, evidenziando una discrepanza parziale tra quando dichiarato dall’assicurato (di essere demotivato, apatico e abulico) con l’impressione clinica diretta costata durante il colloquio. Circa la valutazione oggettiva, il dr. __________ ha spiegato che "va messa la diagnosi di disturbo da disadattamento che però è la risultante di un insieme di elementi, citati sopra (aspetti personologici e sociali), che incidono sul quadro clinico attuale. Siccome si tratta di un quadro psicopatologico che permane da più di due anni la diagnosi va cambiata in sindrome depressiva ricorrente".

                                         In merito alla sindrome depressiva il perito ha specificato:

 

"  (...)

La sindrome depressiva ha le caratteristiche di gravità di grado medio in quanto ancora sono conservate le funzioni cognitive, parzialmente quelle volitive e quelle fisiologiche. Si ha l'impressione che l'assicurato abbia messo in atto dei meccanismi pseudoregressivi, nell'ambito di un comportamento e di un'ideazione di tipo rivendicativa e vittimistica. Questa affermazione va sostenuta dal fatto che egli spesso dichiara di essere fuori casa, in macchina e quindi ancora mantiene delle capacità di guida, delle capacità sociali e di contatto interpersonale, oltre ad un più che moderato livello delle funzioni volitive. La libido è conservata in quanto egli si lamenta di non essere "potente" per colpa dei medicamenti. L'appetito è conservato. (...)" (Doc. AI 61/38-39).

 

                                         Come evidenziato nella nota 30 dicembre 2008 del SMR (doc. IX/1) in merito al decorso della psicopatologia va detto che nel rapporto 21 marzo 2007 il dr. __________ aveva evidenziato che” le condizioni seppur migliorate permangono critiche a causa del contenzioso con la __________” e che i problemi “… si sono verificati a causa delle circostanze psicosociali concomitanti alla perdita del posto di lavoro” (incarto “cassa malati” doc. AI 2.3). Se da un lato il contenzioso con la __________ si è concluso negativamente per l’assicurato (il ricorso è stato respinto con STCA 19 novembre 2007 [inc. 35.2007.28], sentenza confermata dal TF con giudizio del 29 ottobre 2008 [8C_820/2007]), dall’altro va ricordato che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Fondandosi sulle precedenti certificazioni dello psichiatra curante, il perito ha valutato una totale inabilità al lavoro dal 6 aprile 2005 (va ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante; su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozial- versicherung, Band 45, St. Gallen 1999), fino alla perizia, momento in cui è stata valutata un’incapacità lavorativa del 50%.

 

                                         In queste circostanze, dunque, il perito ha motivato con convincimento il cambiamento della situazione, dal punto di vista psichico, rispetto alle certificazione dello psichiatra curante.

 

                                         Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una capacità lavorativa del 40% nella propria attività, ma del 50% in altre attività adeguate.

 

                               2.9.   Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in attività adeguate leggere del 50%, mediante rapporto 2 giugno 2008 la consulente in integrazione professionale, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto, ha rettamente ritenuto esigibili attività che non richiedono una preparazione professionale specifica, che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro e dopo un breve rodaggio. A titolo d’esempio essa ha menzionato lavori di controllo/sorveglianza, confezione, stampa ecc. (doc. AI 70-2).

 

                                         Per la determinazione del grado d’invalidità, il consulente ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso il precedente datore di lavoro (reddito da valido) con quello da attività adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da invalido).

 

                            2.9.1.   Riguardo al reddito da valido, la consulente __________ ha preso in considerazione un salario di fr. 78'531.-- (doc. AI 70-2). Il ricorrente, facendo riferimento al guadagno assicurato per la determinazione dell’indennità giornaliera LAINF, sostiene di aver percepito prima dell’infortunio fr. 86'610 (salario fisso, indennità per attività sotterranea, varie indennità, senza assegni familiari). Con rapporto 21 gennaio 2009 la consulente __________ ha corretto il salario da valido come segue:

 

"  (...)

Nel precedente rapporto CIP la collega __________ aveva considerato una salario da valido di Fr. 78'531.-- per l'anno 2005. Va però considerato che sulla base del conteggio salariale allegato dal DL e sulla base del CL da giugno 2003 a dicembre 2003 l'A. ha percepito un salario annuo di Fr. 47'806.--. Trasformando tale importo su 12 mensilità si determina un salario annuo di FR. 81'953.-- per l'anno 2003. Aggiornando tale dato sulla base degli aumenti salariali previsto nel contratto collettivo nell'ambito dell'edilizia per il 2007 si determina un salario da valido di Fr. 86'034.--. (...)" (Doc. IX/2)

                                     

                            2.9.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                        

                                         Nel caso di specie, nel citato rapporto del 2009 la consulente ha utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), aggiornando i dati al 2007.

                                         Secondo tali dati, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’012.04 oppure di fr. 60'144.48 per l'intero anno (fr. 5’012.04 x 12).

 

                                         Quanto alla riduzione, la consulente, dando seguito alla richiesta del ricorrente, ha riconosciuto un 5% per anafalbetismo (oltre alle circostanze per lungo periodo di inattività e cambi attività) da aggiungere al 5% per attività leggera già riconosciuto il 2 giugno 2008. Per costante giurisprudenza, il giudice non può, come nel caso concreto, scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).   

                                         Tenuto inoltre conto di una residua capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalido è stato fissato in fr. 27'065 (50% [90% di fr. 60145.--]). Dal raffronto dei redditi (86’034 – 27'065 x 100 : 86’034) è scaturito un grado d’invalidità del 68,54%,  arrotondato al 69% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), che dà il diritto a tre quarti di rendita.

                                        

                                         Allo stesso risultato si giunge volendo aggiungere al reddito da valido anche i fr. 1'440 annui (cfr. certificati salariali doc. XIV/B3-B6) di provento da attività accessoria ([86'034 + 1’440] – 27'056 x 100 : [86'034 + 1’440] = 69,06%) ed aggiornando entrambi i redditi al 2008, momento della decisione contestata (adeguamento del 2%, pari alla percentuale dei salari in termini nominali riscontrata nei primi quattro trimestri del 2008 desunti dalla relativa tabella dell’Ufficio federale di statistica).

 

                                         In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.11).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         In concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, risulta che l’assicurato è coniugato ed ha due figli minorenni. Sua moglie non lavora. L’istante percepisce, quale unico reddito, fr. 2'300.- di rendita AI (rendite per figli incluse). Con tale reddito egli non riesce a coprire l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.-- (importo stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora in uso) e l’affitto di fr. 1'750.--.

                                         Ne consegue l'indigenza del ricorrente. Ritenuto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono nella specie adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

 

 

                                         Visto quanto precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti