Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.217

 

LG/DC/sc

Lugano

18 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

 Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 ottobre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, in data 18 giugno 1997 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione / rendita) per le conseguenze di un infortunio risalente al 1992 (doc. AI 4-1/5).

 

                                         Con decisione del 27 aprile 1998, cresciuta in giudicato, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni non essendo emerse affezioni di carattere infortunistico o extra infortunistico giustificanti una riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 18-1).

 

                               1.2.   L’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni nel febbraio 2000, per il tramite di uno scritto del Dr. __________ datato 28 gennaio 2000 (doc. AI 21-1, 22-1).

                                         L’UAI ha respinto la domanda con decisione del 20 aprile 2000, cresciuta in giudicato, non essendo stata oggettivata alcuna evoluzione peggiorativa dello stato di salute (doc. AI 24-1).

 

                               1.3.   Con domanda del 31 luglio 2001 l’assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione) per le conseguenze di un infortunio avvenuto nel maggio del 2000, mentre tagliava l’erba in giardino (doc. AI 27-1/5).

 

                                         Con decisione del 7 gennaio 2002, cresciuta in giudicato, l’UAI ha respinto la richiesta di provvedimenti professionali dell’assicurato, in quanto gli esiti dell’infortunio del maggio 2000 hanno determinato unicamente un’incapacità lavorativa temporanea. Dal 20 novembre 2000 e poi dal 9 gennaio 2001 RI 1 è stato nuovamente considerato totalmente abile al lavoro (doc. AI 35-1).

 

                               1.4.   Per il tramite del Dr. __________, in data 18 novembre 2002 (doc. AI 37-1), l’assicurato ha chiesto una rivalutazione dello stato di salute, poi formalizzata con l’invio del formulario ufficiale del 17 febbraio 2003 (doc. AI 44-1), allegando il rapporto del Dr. __________ del 16 aprile 2002 (doc. AI 36-1).

 

                                         L’8 agosto 2003 l’assicurato ha informato l’UAI della sua volontà di chiudere il caso essendo stato assunto presso la __________ di __________ in qualità di web designer (doc. AI 51-1).

 

                                         Con comunicazione del 14 agosto 2003 l’UAI ha confermato all’assicurato il ritiro della domanda e lo stralcio della stessa (doc. AI 52-1).

 

                               1.5.   Con domanda del 26 agosto 2003 RI 1 ha postulato la riapertura del caso e rinnovato la richiesta di provvedimenti professionali (doc. AI 53-1)

 

                                         Con comunicazione datata 26 gennaio 2004 l’UAI ha assunto i costi di un accertamento professionale presso il __________ di __________, al fine di accertare la capacità lavorativa e reintegrativa dell’assicurato (doc. AI 69-1). Accertamento che si è protratto sino al 31 agosto 2005 (doc. AI 82-1).

                                         Con decisione del 25 luglio 2005, cresciuta in giudicato, l’UAI ha assunto i costi di una riformazione professionale quale impiegato di vendita (doc. AI 112-1) conclusasi in data 31 agosto 2007 con l’ottenimento dell’attestato federale di capacità (cfr. decisione del 20 settembre 2007, cresciuta in giudicato, doc. AI 191-1).

 

                               1.6.   Con lettera del 19 giugno 2008, poi formalizzata mediante modulo ufficiale del 21 agosto 2008 (doc. AI 196-1), RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti segnalando di essere in “uno stato depressivo avanzato” (doc. AI 197-1)

 

                               1.7.   L’UAI con decisione del 17 ottobre 2008 (doc. AI 208-1), preavvisata con progetto del 2 settembre 2008 (doc. AI 198-1), non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni non avendo l’assicurato “credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni” (doc. AI 198-1).

 

                               1.8.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UAI, affinché entri in materia sulla domanda di prestazioni del mese di giugno 2008 (doc. I).

 

                                         La rappresentante del ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione che non avrebbe tenuto conto del peggioramento dello status clinico dell’assicurato, in particolare con la comparsa di una patologia psichiatrica ben definita (sindrome depressiva, episodio di media gravità) tra il mese di luglio 2007 e l’agosto 2008, annunciata all’UAI con lo scritto del 24 settembre 2008 (doc. I).

                                        

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni il ricorrente ha prodotto il certificato medico del 10 novembre 2008 della Dr.ssa __________ (doc. D).

 

                               1.9.   L’UAI, in risposta, ha confermato il proprio provvedimento ribadendo che l’assicurato non ha addotto o provato un aggravamento del suo stato di salute e del grado d’invalidità (doc. IV).

 

                             1.10.   Con scritto del 12 gennaio 2009 la rappresentante del ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni indicando che l’assicurato aveva già annunciato un peggioramento del suo stato di salute in data 19 giugno 2008. Inoltre nelle osservazioni del 24 settembre 2008 egli aveva comunicato all’UAI che prossimamente si sarebbe sottoposto a nuovi consulti medici (doc. VI).

 

                                         Secondo il ricorrente l’emanazione della decisione formale senza aver dato all’assicurato la possibilità di comprovare il peggioramento dello stato di salute è da considersi un procedere arbitrario (doc. VI).

 

                             1.11.   Con osservazioni del 19 gennaio 2009 l’UAI ha ribadito che nella fattispecie non sono “stati forniti né risultavano attendibili dagli atti elementi concreti che permettessero di ritenere attendibile un peggioramento (per l’aspetto psichico) dello stato di salute” (doc. VIII).

 

                             1.12.   Con scritto del 5 febbraio 2009 la RA 1 ha contestato le osservazioni dell’UAI sottolineando che l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI non trova applicazione quando – come nella fattispecie – in precedenza è stata riconosciuta una prestazione limitata nel tempo (il diritto ad un provvedimento di reinserimento professionale).

                                         Secondariamente il ricorrente ha contestato l’applicazione delle regole che disciplinano la procedura di una nuova domanda di rendita, in quanto in casu nel 2003 l’assicurato richiedeva unicamente un avviamento ad altra professione e non l’erogazione di una rendita d’invalidità come postulato nella richiesta del 2008. La decisione impugnata, nella misura in cui nega il diritto ad una rendita, è nulla essendo carente di motivazione e priva di un apprezzamento medico ed economico.

                                         Infine, anche volendo applicare gli artt. 87 cpv. 3 e 4 OAI la non entrata in materia rappresenterebbe un eccessivo formalismo ed una violazione dell’art. 27 LPGA (doc. X).

 

                                         Il doc. X è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XI).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a non entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato.

 

                                         Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                        

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

 

                               2.3.   Il TCA rileva che l’UAI, in data 25 luglio 2005, ha assunto i costi di una riformazione professionale quale impiegato di vendita che ha preso fine il 31 agosto 2007 con l’ottenimento, da parte dell’assicurato, dell’attestato federale di capacità.

                                         Con decisione del 20 settembre 2007 l’amministrazione ha notificato all’assicurato la chiusura del caso (doc. AI 191-1).

 

                                         La nuova richiesta di prestazioni dell’insorgente è pervenuta all’UAI prima con lettera datata 19 giugno 2008 (doc. AI 197-1) e successivamente per il tramite del formulario ufficiale del 21 agosto 2008 (doc. AI 196-1).

 

                                         Nello scritto del 19 giugno 2008 RI 1 ha indicato nello “stato depressivo avanzato” il motivo della richiesta di prestazioni AI.

                                         L’UAI, nel progetto di decisione del 2 settembre 2008, ha notificato all’assicurato la non entrata in materia nella nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 198-1).

 

                                         Con lettera del 24 settembre 2008 l’insorgente ha contestato il progetto di decisione dell’amministrazione indicando che i dolori successivi all’incidente stradale si sono incentivati, persistendo inoltre lo stato depressivo avanzato (doc. AI 200-1).

 

                                         Nel medesimo scritto l’assicurato ha precisato:

                                         “Le rendo noto che prossimamente eseguirò dei nuovi consulti medici che sosterranno la mia nuova situazione” (doc. AI 200-1).

 

                                         Frattanto, il rappresentante dell’assicurato, in data 14 ottobre 2008 (doc. AI 202-1), chiedeva via fax all’UAI, allegando la procura, la consegna dell’intero incarto riguardante RI 1. Il 16 ottobre 2008 l’UAI consegnava in visione gli atti alla rappresentante di quest’ultimo (doc. I).

                                        

                                         Con decisione del 17 ottobre 2008 l’UAI ha confermato il progetto di decisione del 2 settembre 2008 di non entrata in materia della richiesta di prestazioni (doc. AI 208).

 

                                         Questa Corte non può confermare l’operato dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

 

                                         Va evidenziato che le precedenti domande di prestazioni inoltrate dall’assicurato si riferivano alle sequele dell’infortunio del 1992 (domanda del 1997, doc. AI 4-1 e del 2000, doc. AI 21-1) e per le conseguenze di un ulteriore infortunio nel 2000 (domanda del 2001, doc. AI 27-1 e prima domanda del 2003, doc. AI 44-5).

                                         La seconda domanda del 2003 era volta all’ottenimento di provvedimenti professionali poi concretizzatisi nell’assunzione da parte dell’UAI dei costi di un accertamento professionale presso il Centro __________ di __________ (doc. AI 69-1 e doc. AI 82-1) e nell’assunzione dei costi di una riformazione professionale quale impiegato di vendita (doc. AI 112-1, doc. AI 191-1).

 

                                         Per contro, la richiesta di prestazioni del 21 agosto 2008, oggetto della presente vertenza, è stata inoltrata a causa di “uno stato depressivo avanzato” e non per le sequele degli infortuni del 1992 e del 2000 occorsi all’assicurato, né tantomeno per l’ottenimento di provvedimenti professionali, ma per l’attribuzione di una rendita.

                                         A prescindere dalla questione sollevata dalla rappresentante del ricorrente se la domanda del 21 agosto 2008 vada considerata come prima domanda di rendita o come una revisione della precedente richiesta inoltrata dall’assicurato (provvedimenti professionali) e conclusasi con l’ottenimento da parte di RI 1 dell’attestato federale di capacità quale impiegato di vendita, va sottolineato che nelle osservazioni del 24 settembre 2008 l’assicurato aveva chiaramente indicato che la patologia psichiatrica di cui soffriva lo avrebbe “prossimamente” condotto ad eseguire dei consulti medici (doc. AI 200-1).

                                         Consulto avvenuto ancora nel mese di settembre 2008 presso la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 10 novembre 2008 ha riferito di aver in cura il paziente dal 20 settembre 2008, a conferma di quanto aveva dichiarato l’assicurato nella missiva del 24 settembre 2008 (cfr. doc. AI 200-1), e diagnosticato “un episodio depressivo di media gravità (ICD10 F32.1)” che “dal punto di vista psichiatrico limita parzialmente la capacità lavorativa almeno del 50%” (doc. D).

 

                                         Ne discende che in applicazione della giurisprudenza sopra citata (consid. 2.2.) l’amministrazione avrebbe dovuto impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

 

                                         Ciò che nella fattispecie non è avvenuto.

 

                                         Il modo di procedere dell’amministrazione non è condivisibile a maggior ragione se si considera che il giorno prima della notifica della decisione impugnata (era il 16 ottobre 2008) la rappresentante dell’assicurato aveva fatto richiesta all’UAI dell’intero incarto riguardante RI 1 verosimilmente per produrre la nuova documentazione medica di cui disponeva (cfr. doc. AI 202.1)

 

                                         Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione, affinché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini in quale misura la nuova patologia psichiatrica segnalata dall’assicurato incida sulla sua capacità di guadagno e sul suo diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà fr. 1'000.- all’assicurato, a titolo di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.3.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti