Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.21

 

cs

Lugano

20 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 gennaio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.      Con decisione del 14 gennaio 2008 a RI 1, nata nel __________, di professione commerciante, esperta nella vendita di gioielli artigianali di pietra e titolare del negozio __________ di __________, è stata assegnata una mezza rendita d’invalidità per il periodo dal 1.12.2005 (ossia trascorso l’anno di attesa dall’insorgere del danno alla salute; cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 giugno 2007 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute – art. 88a cpv. 1 OAI), in seguito all’incapacità lavorativa causata da un incidente stradale avvenuto il 15 dicembre 2004 con meccanismo di accelerazione-decelerazione cervicale.

                                  B.   Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta, chiedendo l’annullamento della decisione querelata, l’allestimento di una perizia medica neutra presso uno specialista (psichiatra) che sarà designato dal Tribunale e l’assegnazione di una rendita al 50% dal 1.12.2005 a tempo indeterminato. L’insorgente, che richiama gli atti medici dai dr. med. __________ e __________, rammenta di essere stata vittima di un incidente d’auto il 15 febbraio 2004 in seguito al quale ha cominciato ad evidenziare dei disturbi persistenti di natura reumatologica. Essa contesta le conclusioni cui è giunta la perizia pluridisciplinare del SAM che valuta l’interessata abile completamente nella sua attività svolta così come in tutte le attività precedenti dopo il 30 giugno 2007. A comprova delle sue affermazioni allega un certificato del dr. med. __________, specialista in psichiatria, che ha evidenziato la presenza di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41-2) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 54.4).

 

                                  C.   Con risposta del 3 marzo 2008, al quale ha allegato le annotazioni del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV + Bis).

 

                                  D.   Il 31 marzo 2008 l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato del dr. med. __________ (doc. VIII e H), sul quale ha preso posizione la dr.ssa med. __________, medico SMR (doc. X/Bis).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

Nel merito

 

                                   2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita AI anche dopo il 30 giugno 2007.

 

                                   3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Va qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (al cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                   4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                                   5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

 

 

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

 

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 165 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                   6.   Nel caso concreto dopo aver preso atto della richiesta di prestazioni AI del 28 febbraio 2006 (doc. AI-1) ed aver richiamato dall’assicuratore infortuni l’intero incarto concernente l’insorgente, nonché gli atti medici dei curanti, l’UAI ha deciso di sottoporre l’interessata ad una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM.

 

                                         La ricorrente è stata a disposizione del SAM il 27 e 28 febbraio 2007, nonché il 1° e 6 marzo 2007 ed è stata visitata da 4 specialisti, e meglio il dr. med. __________ (consulto psichiatrico), il dr. med. __________ (consulto neurologico), il dr. med. __________ (consulto reumatologico) e il dr. med. __________ (consulto pneumolo-gico).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti non hanno posto alcuna diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa. Essi hanno per contro rilevato la presenza di diverse patologie senza tuttavia alcuna influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata. In particolare la diagnosi comprende lo stato da whiplash cronico stadio I-II dopo trauma di accelerazione e decelerazione il 15.12.2004, anamnesticamente esiti da distrofia di crescita di Scheuermann a livello dorsale, sindrome cervicocefalica con associate minime difficoltà di concentrazione e asma bronchiale con componente allergica (poliallergia di grado leggero).

 

                                         Dalla perizia emerge in particolare che il consulente dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha potuto appurare l’assenza di qualsiasi patologia psichiatrica. Egli ritiene di essere in presenza di un’assicurata con una tendenza a mettere in atto meccanismi di somatizzazione di conflitti, sia attraverso meccanismi conversivi, sia di rimozione. Tuttavia, l’attuale sintomatologia non presenta criteri per porre una diagnosi psichiatrica nel senso nosologico. Non ritiene pertanto che vi sia una incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche.

                                         Va qui rilevato che il dr. med. __________, anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia, incaricato dall’assicuratore LAINF di allestire una perizia in seguito all’incidente del 14 dicembre 2004, il 29 luglio 2006 aveva affermato: “nessuna diagnosi psichiatrica; non risultano disturbi depressivi e non presenti i criteri, ben definiti, per una delle sindromi somatoformi contemplate sotto ICD 10:F 45.0-45.9.” (doc. AI 25-16) ed aveva aggiunto che “rispetto all’incidente risulta avere sviluppato una sintomatologia algica discreta alla quale inizialmente la paz. medesima ha dato poca importanza e non ha chiesto certificati medici di inabilità lavorativa. Si ha quasi l’impressione che ci sia una componente iatrogena nello sviluppo di una sintomatologia descritta sia come neurovegetativa sia di somatizzazione. Dal contatto diretto non risultano né sintomi depressivi né ansiosi né una compromissione del funzionamento sociale e familiare.” e che “nonostante sia tutt’ora dichiarata abile al lavoro soltanto al 50%, riesce a gestire da sola la sua gioielleria.” (doc. AI 25-18). Egli ha pure rilevato che “sul piano psichico si descrive sana (anzi esprime la sua sorpresa per la visita dal sottoscritto e per la prossima visita alla clinica __________ per un test neuropsicologico)” (doc. AI 25-17).

 

                                         Dal punto di vista reumatologico, la valutazione del dr. med. __________, FMH in reumatologia, coincide con quella del dr. med. __________ FMH medicina interna e reumatologia e curante dell’insorgente. Lo specialista ha evidenziato un quadro clinico caratterizzato da dolori ed un senso di disagio che riguardano la colonna cervicale, la testa, la regione facciale, tutto il cinto scapolare, l’arto superiore destro e tutta la colonna vertebrale. Recentemente i dolori coinvolgono anche l’anca sinistra e la parete toracica. Il quadro clinico è però dominato da una mancanza di energia vitale, da un’affaticabilità aumentata, difficoltà di concentrazione e sintomi neurovegetativi. L’esame neurologico è normale. Lo specialista ha indicato che, in accordo con il dr. __________, la tipologia del disagio della ricorrente con astenia, insonnia, disturbi della concentrazione in primo piano, poi cefalee, vertigini non sistemizzate e altri disturbi di tipo neurovegetativo appare ben compatibile con una sindrome somatoforme. L’interessata presenta inoltre una tendenza alla firbomialgia anche se attualmente l’assenza di dolori generalizzati e la presenza di solo 9 su 18 punti eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 kg non permette di ritenere questa diagnosi secondo i criteri di classificazione ACR 1990. Lo specialista ritiene l’interessata totalmente abile al lavoro nella sua attività di negoziante ed è in grado di svolgere un’attività leggera, variata ed adatta, come quella attuale, a tempo pieno e con pieno rendimento.

 

                                         Anche il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, nell’ambito del consulto neurologico, conclude per la piena abilità lavorativa della ricorrente nella sua precedente attività lavorativa. Allo stato neurologico non emerge infatti alcunché di patologico. Nella valutazione neuropsicologica l’interessata raggiunge risultati nettamente nella norma per quanto riguarda le varie funzioni cognitive, con risultato discordante riguardo la concentrazione e l’attenzione sostenuta, presentando in un test un risultato nella norma, mentre in un altro test vi è un rallentamento senza imprecisioni. Nell’insieme la valutazione neuropsicologica evidenzia minime difficoltà di attenzione e concentrazione, le quali vanno piuttosto interpretate nell’ambito di una sintomatologia algica senza evidenza di un danno cerebrale organico. Per quanto riguarda le cefalee e le cervicalgie, non vi sono segni clinici di una radiculopatia cervicale. Le cefalee descritte dall’assicurata non sono inquadrabili come cefalee d’entità a sé stanti, ma sono parte integrante delle cervicalgie alle quali si associano nell’ambito di una sindrome cervicocefalica. In conclusione lo specialista ritiene che i deficit di concentrazione sono minimi, non costanti, legati alla sintomatologia cervicocefalica, la cui influenza sulla capacità lavorativa sarà determinata dalla valutazione reumatologica.

 

                                         Infine, nell’ambito del consulto pneumologico, il dr. med. __________, specialista FMH in malattie polmonari e __________ __________ di __________, ha rilevato che fin dall’infanzia l’interessata soffre di un’asma bronchiale, con manifestazioni saltuarie più marcate a partire dalla giovinezza. Negli ultimi 6 anni è avvenuta una riapparizione di asma con componente allergica marcata, cosicché è stata introdotta una terapia con corticosteroidi topici e broncodilatatori Retard, che tuttavia l’interessata assume con reticenza, avendo paura degli effetti collaterali. Questo spiega i disturbi asmatici costanti, soprattutto serali e durante la notte, e ciò malgrado l’utilizzo della terapia, che tuttavia talvolta viene assunta in maniera sottodosata. Attualmente sulla base dei dati anamnestici clinici e funzionali l’asma dell’assicurata può essere definita come asma bronchiale di tipo leggero, da intermittente a persistente. La presenza di sintomi persistenti è dovuta alla terapia insufficiente, in particolare all’utilizzo solo sporadico e sottodosato della terapia con corticosteroidi topici. Pertanto l’assicurata è stata istruita in maniera adeguata. Per quanto riguarda l’aspetto valetudinario, tenuto conto che si tratta di un’asma bronchiale di grado leggero, senza limitazioni funzionali né episodi di esacerbazione marcata, e tenendo conto pure dell’osservazione dell’interessata che ritiene che l’asma non è un fattore limitante nella vita di tutti i giorni, il dr. med. __________ ha ritenuto che non esistono elementi per suffragare un grado d’incapacità lavorativa persistente, rispettivamente di invalidità.

 

                                         Alla luce dei consulti specialistici i periti dell’AI hanno considerato la ricorrente totalmente abile al lavoro nell’attività finora esercitata ed in tutte le attività precedenti e non hanno ravvisato patologie tali da influenzare la capacità lavorativa dell’insorgente. Gli specialisti hanno evidenziato come dal punto di vista psichiatrico, pneumologico, reumatologico e neurologico, l’assicurata non mostra una limitazione della capacità lavorativa. Non è neppure possibile attestare un’incapacità lavorativa di lunga durata nel passato, fatta eccezione per il periodo relativo allo stato di isterectomia. La prognosi è da considerare buona.

 

                                         Sulla base della sopra citata perizia, il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

 

"  Venditrice in proprio di pietre e gioielli

Attualmente riesce a lavorare al 40-50% in base alla documentazio-ne.

 

Caso LAINF con IL 100% dal 15.12.2004, IL 50% dal 7.2005.

 

Ricordo che psichiatra dr. __________ 7.2006 certifica assenza di patologia psichiatrica.

 

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 3.2007 (reumatologico, psichiatrico, neurologico e pneumologico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM

 

Personalmente propongo:

fino al SAM IL determinata dal medico curante dr. __________ (IL 50%)

a partire dalla data del SAM non si attesta una limitazione dell’abilità lavorativa e quindi vi è una IL 0% dal 4.2007 per ogni tipo di attività.” (doc. AI 33-1)

 

                                         Il 21 agosto 2007 l’interessata è stata visitata presso il suo negozio da un funzionario dell’ispettorato AI, il quale ha evidenziato:

 

"  (…)

I problemi di salute della signora sono in relazione all’incidente della circolazione del 15.12.2004 nel quale ha riportato un colpo di frusta.

In occasione della perizia SAM esperita tra il 27.02 ed il 06.03.2007, non sono più state riscontrate patologie a carattere invalidante. Per le incapacità lavorative medico teoriche precedenti si fa riferimento al curante (inabilità al 50%).

Il caso a livello assicurativo è stato assunto dalla __________ che ha riconosciuto le proprie prestazioni IG dall’incidente sino al momento in cui è venuta a conoscenza delle conclusioni SAM, in ragione di una incapacità lavorativa del 50% appunto.

Per quanto riguarda il livello lavorativo pratico, la signora RI 1 riferisce che dopo l’evento 12-2004 ha modificato gli orari di presenza in negozio. Apre più tardi, alle ore 10.30 e resta impegnata sino a mezzogiorno. In seguito riprende alle 15.00 sino alle 18.00. Tiene inoltre chiuso il lunedì per riposarsi. A livello lavorativo pratico non vi sono degli impedimenti sul lavoro, se non secondo quanto fatto valere, per l’esposizione e ritiro degli stands esterni, mansione che segnala quale pesante in ragione dei disturbi che avrebbe ancora a livello cervicale. Verrebbe quindi aiutata solo in questa mansione dal suo amico (disoccupato). Nell’ambito del commercio dalla data dell’infortunio ad oggi non si è comunque fatta sostituire da nessuno. Ha semplicemente ridotto l’orario d’apertura e nei giorni in cui non si sente in forma gli capita di terminare prima il lavoro oppure tiene chiuso. In sostanza si tratta di una presenza al 50% circa.

Segnala tuttora la presenza di disturbi a livello cervicale, talvolta sensazioni tipo nausea, di essere divenuta sensibile ai rumori, ecc. Inoltre problemi di asma per i quali la mattina fa ricorso a spray specifico.

La richiedente è a conoscenza delle conclusioni peritali del SAM. In ragione dei disturbi fatti valere, riferisce che l’attività continua tuttora nella forma descritta, quindi ridotta.

Al di là delle lamentele fatte valere dalla stessa, tenuto conto di quanto emerso a livello medico peritale e della tipologia del commercio, che dal profilo fisico non richiede sforzi energetici particolari (merce costituita da piccoli oggetti, di poco peso) ed attività che permette di intercalare la posizione seduta con quella eretta, si ritiene che a livello pratico le limitazioni lavorative, pur volendo considerare la necessità ogni tanto di dover terminare prima il lavoro o la presenza saltuariamente di qualche giorno in indisposizione ed il minimo apporto del compagno, non superino il 10%.

(…) In generale negli ultimi anni vi è stata una progressiva erosione della cifra d’affari rispettivamente degli utili, sino alla perdita del 2006.” (doc. AI 43-2)

 

                                         Sulla base di queste valutazioni l’UAI ha emesso la decisione impugnata con la quale ha assegnato alla ricorrente una mezza rendita dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2007.

 

                                         In sede di ricorso la ricorrente ha prodotto un’attestazione del 24 ottobre 2007 del dr. med. __________, il quale ha affermato:

 

"  (…) le comunico che i disturbi persistenti accusati dalla paziente sono discrepanti con i reperti oggettivabili dal punto di vista prettamente somatico-reumatologico.

 

Persiste una discreta sindrome cervicocefalalgica accompagnata da fenomeni extrareumatologici come affaticamento, capogiri, nausea e difficoltà di concentrazione, aspetti a volte riscontrati in sindromi dopo trauma di accelerazione/decelerazione cervicale.

 

Se fosse desiderata una rivalutazione a scopo tecnico-assicurativo, questa potrebbe essere effettuata in ambito peritale pluridisciplinare in un centro specializzato.” (doc. B)

 

                                         L’interessata ha pure trasmesso un attestato del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, in data 4 febbraio 2008, ha affermato:

 

"  Con la presente attesto che la signora RI 1 nata il __________ e residente a __________ è seguita presso il mio studio dal 06.08.2007.

Essa presenta una diagnosi di:

-     Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2)

-     Sindrome somatiforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4)

 

La paziente usufruisce di una psicoterapia individuale regolare e una farmacoterapia. Malgrado un ottima “compliance” al trattamento una ripresa lavorativa completa è da escludere in considerazione del quadro psicopatologico e della cristallizzazione della sintomatologia algica.” (doc. G)

 

                                         Il 28 febbraio 2008 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione affermando:

 

"  L’attuale documentazione in pratica conferma l’assenza d’una patologia somatica di tipo invalidante. Per quanto concerne il lato psichiatrico le 2 valutazioni peritali finora eseguite (dr. __________ e dr. __________) non hanno permesso di evidenziare la presenza di una patologia psichiatrica significativa. L’attuale certificato del dr. __________ elenca 2 patologie psichiatriche senza però fornire nessun dato clinico che possa confortare la diagnostica o che possa rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione SAM.

 

Conclusione: assenza di nuovi elementi medici di rilievo” (doc. IV/Bis)

 

                                         L’interessata ha prodotto un ulteriore certificato medico del dr. med. __________, il quale, in data 20 marzo 2008, ha affermato:

 

"  (…)

 

Malgrado un’ottima adesione alle proposte terapeutiche, il quadro psicopatologico resta sostanzialmente invariato.

La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamen-to dei ritmi circandiani e disturbi neurovegetativi (palpitazione, traspirazione, capogiri, ecc.).

Per quanto riguarda la sindrome somatiforme da dolore persistente è caratterizzata da algie intense di tipo cervico-cefaliche e alla colonna vertebrale.

Tali elementi risultano fortemente invalidanti per prospettare un impiego lavorativo oltre il 50%.” (doc. H)

 

                                         Il 15 aprile 2008, la dr.ssa __________, psichiatra, medico SMR, ha affermato:

 

"  L’A. è stata peritata dal punto di vista psichiatrico dal Dr. med. __________ (29.07.2006) per la __________ e dal Dr __________ (01.03.2007) per il SAM di __________.

Il Dr med __________ nel suo rapporto scrive che non risultano disturbi depressivi e non sono presenti criteri ben definiti per una delle sindromi somatoformi contemplate sotto ICD 10: F 45.0-45.9.

Il Dr med __________ nella sua valutazione riporta un’assenza di disturbi cognitivi, a carico della volontà o della motivazione. Riscontra un contenuto del pensiero incentrato su temi legati alla sintomatologia somatoforme. Lo psichiatra conclude con l’assenza di un disturbo psichiatrico anche se sono presenti alcuni sintomi (pochi momenti in cui si apprezza una lieve deflessione dell’umore che nell’insieme viene giudicato eutimico, un lieve stato di ansia libera), che tuttavia non sono sufficienti a giustificare una diagnosi psichiatrica secondo la classificazione ICD o DSM.

L’A ha prodotto un certificato datato 04.02.2008 del Dr med __________ psichiatra che l’ha in cura dal 06.08.2007 (fino ad allora non vi era mai stata una presa a carico specialistica). Riporta diagnosi la presenza di una sindrome mista ansioso-depressiva (IDC 10 F 14.2) e di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.5).

Secondo la classificazione ICD la sindrome ansioso-depressiva viene definita come una “… categoria che deve essere utilizzata quando i sintomi dell’ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente.” Risulta dunque un disturbo ansioso di lieve entità e pertanto non invalidante. Il Dr med __________ nell’attestato del 20.03.2008 riporta un quadro psicopatologico invariato e si limita a descrivere la sintomatologia soggettiva dell’A (“La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamento dei ritmi cardiani e disturbi neurovegetativi…”). Non viene dunque aggiunto nessun elemento medico-oggettivo che possa modificare la precedente valutazione del danno alla salute dell’A.” (doc. X/Bis)

 

                                   7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                   8.   Questo TCA chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 9 maggio 2007.

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

 

                                         I periti, sulla base dei 4 consulti (psichiatrico, reumatologico, neurologico e pneumologico), sono giunti alla convincente conclusione che l’assicurata è completamente abile al lavoro nella sua precedente attività e in qualsiasi professione preceden-temente esercitata.

                                         Gli specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare, professionale, patologica e sistemica della ricorrente, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, dopo approfonditi esami medici, hanno accertato l’assenza di diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessata.

 

                                         I periti e i 4 consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione, richiamando alcuni atti medici (doc. AI 29-4) ed hanno valutato l’abilità lavorativa della paziente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 27 e 28 febbraio 2007, nonché il 1° ed il 6 marzo 2007 (doc. AI 29-1).

 

                                   9.   L’insorgente in sede di ricorso contesta in particolare le risultanze relative alla patologia reumatologica e psichiatrica, allegando certificati medici del dr. med. __________ (reumatologo) e del dr. med. __________ (psichiatra).

                                        

                                         Per quanto concerne l’aspetto reumatologico, l’interessata ha prodotto un attestato del dr. med. __________ del 24 ottobre 2007 da cui risulta tuttavia unicamente che i disturbi presentati sono discrepanti rispetto ai reperti oggettivabili dal punto di vista prettamente somatico-reumatologico e dove lo specialista ribadisce la presenza di una sindrome cervicocefalalgica accompagnata da fenomeni extrareumatologici come affatica-mento, capogiri, nausea e difficoltà di concentrazione (doc. B). Il reumatologo non si è tuttavia espresso circa la presenza di un’incapacità lavorativa in relazione con le patologie da lui citate che sono del resto quelle già indicate in precedenza e prese in considerazione dal perito. Il dr. med. __________, nel suo consulto per il SAM, ha infatti affermato che “la mia valutazione coincide con quella del collega __________, __________.”

                                         Inoltre il nuovo certificato medico non indica un peggioramento dello stato di salute della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia con la quale del resto il curante non si confronta.

 

                                         Anche il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova attestazione ed in particolare l’affermazione secondo la quale “i disturbi persistenti accusati dalla paziente sono discrepanti con i reperti oggettivabili dal punto di vista prettamente somatico-reumatologico” ha evidenziato come “l’attuale documentazione in pratica conferma l’assenza di una patologia somatica di tipo invalidante.” (doc. IV/Bis).

 

                                         Non vi è pertanto una valutazione medica atta a sovvertire le conclusioni cui sono giunti i periti dell’AI per quanto concerne la patologia reumatologica.

 

                                         Resta da esaminare l’aspetto psichiatrico.

 

                                         L’interessata è stata esaminata da due periti, il dr. med. __________, il 18 luglio 2006, su richiesta dell’assicuratore contro gli infortuni e il dr. med. __________, il 28 febbraio 2007, su incarico del SAM, entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia.

 

                                         Entrambi, dopo un’approfondita visita medica, sono giunti alla medesima conclusione, e meglio all’assenza di qualsiasi patologia psichiatrica invalidante.

                                         Il dr. med. __________ ha evidenziato che “non risultano disturbi depressivi e non presenti i criteri, ben definiti, per una delle sindromi somatoformi contemplate sotto ICD 10:F 45.0-45.9.” (doc. AI 25-16) ed ha aggiunto che “Dal contatto diretto non risultano né sintomi depressivi né ansiosi né una compromissione del funzionamento sociale e familiare.” e che “nonostante sia tutt’ora dichiarata abile al lavoro soltanto al 50%, riesce a gestire da sola la sua gioielleria.” (doc. AI 25-18).

                                         Da parte sua il dr. med. __________ ha sottolineato come fino al momento della visita l’interessata, dal punto di vista psichiatrico o psicologico, non è mai stata in trattamento di nessun genere, ma ha solo assunto per due settimane un medicamento prescritto dal dr. med. __________, poi interrotto perché era troppo sonnolente. Lo specialista ha evidenziato come l’interessata “presenta da un punto di vista personologico una tendenza a mettere in atto dei meccanismi di somatizzazione dei conflitti, sia attraverso meccanismi conversivi sia di rimozione. Tuttavia l’attuale sintomatologia non presenta i criteri per porre una diagnosi psichiatrica nel senso nosologico. Si tratta quindi di un quadro clinico che non ha alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata.” (doc. AI 29-23).

                                         Queste valutazioni sono state confermate dai periti del SAM.

 

                                         Nelle more processuali la ricorrente ha prodotto due certificati del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo aver rilevato di avere in cura l’interessata dal 6 agosto 2007 ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 41.2) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) ed ha affermato che la ricorrente usufruisce di una psicoterapia regolare e di una farmacoterapia e che malgrado un’ottima compliance al trattamento una ripresa completa è da escludere in considerazione del quadro psicopatologico e della cristallizzazione della sintomatologia algica (doc. G) ed ha indicato come queste patologie risultano “fortemente invalidanti per prospettare un impiego lavorativo oltre il 50%.” (doc. H).

 

                                         Sulle affermazioni del dr. med. __________ ha preso posizione il medico SMR dell’AI, la psichiatra __________, la quale dopo aver riesaminato l’intera fattispecie e meglio le perizie del dr. med. __________ e del dr. med. __________, nonché i certificati del dr. med. __________, ha evidenziato come la sindrome ansioso-depressiva sia un disturbo di lieve entità e pertanto non invalidante.

                                         Per quanto concerne invece la presenza del disturbo somatoforme da dolore persistente va rammentato che questa malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI e che le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono date in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2; DTF 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).

                                         Ora, come visto, in concreto la sindrome ansioso-depressiva, di regola, è un disturbo di lieve entità e pertanto non invalidante e del resto non era presente fino al marzo del 2007, quando l’interessata è stata sottoposta alla perizia del SAM.

                                         Non è pertanto possibile ritenere la presenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata né degli altri criteri qualificanti posti dalla giurisprudenza, che eccezionalmen-te possono rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa dell’assicurato sul mercato del lavoro in presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente.

Va infatti ricordato che secondo la giurisprudenza federale in presenza di un disturbo del dolore somatoforme si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stesso possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

                                         In concreto, dagli atti medici prodotti dalle parti, non emerge che le condizioni poste dalla giurisprudenza per ritenere la sindrome somatoforme da dolore persistente invalidante, siano date, ritenuto in particolare che comunque fino al marzo del 2007 per l’interessata non era stata diagnosticata alcuna patologia psichiatrica invalidante dai due periti che l’hanno visitata. In concreto si nota l’assenza di criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa quali la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata.

                                         Non va poi dimenticato che in presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Ora, nel caso di specie i due periti che hanno visitato l’interessata a distanza di pochi mesi (18 luglio 2006 e 28 febbraio 2007) non hanno evidenziato alcuna diagnosi psichiatrica. Il dr. med. __________ ha evidenziato l’assenza di qualsiasi presa a carico psichiatrica prima della sua perizia ed anche il dr. med. __________ ha precisato che “alla visita psichiatrica la paz. anamnesticamente, non presenta difficoltà psicologiche/psichiatriche di alcun genere.” (doc. AI 25-18). Non può pertanto essere data la presenza di una situazione cristallizzata al momento dell’emissione della decisione impugnata. Non va poi dimenticato come la dr.ssa __________, SMR, ha evidenziato che il dr. med. __________, anche nel certificato del 20 marzo 2008 si limita a descrivere la sintomatologia soggettiva dell’assicurata (“La paziente menziona una sintomatologia ansioso-depressiva caratterizzata da crisi di pianto, apatia, anedonia, disfunzionamento dei ritmi circadiani e disturbi neurovegetativi…”), ma non aggiunge nessun elemento medico-oggettivo che possa modificare la precedente valutazio-ne del danno alla salute dell’interessata (doc. X/Bis).

 

                                         Inoltre lo specialista non indica un peggioramento dello stato di salute della ricorrente rispetto a quanto stabilito con la perizia con la quale del resto non si confronta.

 

                                         Va infine rilevato che dalla visita presso il negozio dell’insorgente effettuata il 20 agosto 2007 non emerge che l’interessata abbia fatto presente di essere in cura psichiatrica dal 6 agosto 2007 (doc. AI 43-2).

 

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni dei periti del SAM e della successiva presa di posizione della dr.ssa __________, medico SMR, la quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti ed è giunta alla conclusione, logica e priva di contraddizioni, che neppure i nuovi certificati medici del dr. med. __________ sono atti a modificare la precedente valutazione del danno alla salute dell’insorgente.

                                         Va ribadito che fondandosi sulla più volte citata perizia tutti i medici del SMR intervenuti hanno concluso per un grado di capacità lavorativa totale per la professione svolta (cfr., sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3 e sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, consid. 3.2; cfr. anche la sentenza 8C_407/2007 dell’8 settembre 2008 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, dove al consid. 3 il Tribunale federale ha confermato un giudizio di questo TCA dove è stato ritenuto maggiormente attendibile il parere espresso dal medico di fiducia dell’assicuratore resistente).

 

                                         Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

 

                                         Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei periti e dei medici SMR, è da ritenere dimostrato che l’interessata è completamente abile al lavoro. In queste condizioni non risulta necessario procedere con l’allestimento di un’ulteriore perizia psichiatrica, come richiesto dall’insorgente, così come all’assunzione di ulteriori prove (ad esempio il richiamo dai dr. med. __________ e __________ dell’incarto completo).

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Va infine rammentato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         L’insorgente è pertanto resa attenta che se ritiene che il suo stato di salute sia peggiorato dopo l’emanazione della decisione impugnata può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.

 

                                         In queste condizioni, ritenuto che dalle visite peritali tenutesi nel febbraio e marzo 2007 è risultata una completa capacità lavorativa in qualsiasi attività, è a giusta ragione che l’UAI ha assegnato la rendita al 50% fino al 30 giugno 2007, ossia tre mesi dopo il miglioramento, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI.

 

 

                                10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza alla luce dell'esame imposto e degli esiti degli accertamenti dell'UAI, le spese vengono cifrate in CHF  300.-- poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di CHF 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti