Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 novembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 27 ottobre 2008 emanate da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1970, precedentemente attivo quale operaio edile, nell’ottobre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica alla spalla destra e “fobia del cantiere” (doc. AI 1).
Dopo aver eseguito gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 27 ottobre 2008 (preavvisate il 23 gennaio 2008) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2006, ridotta una mezza rendita per il periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2007 in quanto il grado d’invalidità successivo (20%) non raggiunge il grado d’invalidità pensionabile.
Dal punto di vista medico, l’amministrazione ha evidenziato:
" (...)
Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la valutazione peritale effettuata dal Servizio accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona, oggettiva dapprima la completa incapacità lavorativa, dall'agosto 2006 un'incapacità del 50%, mentre dal gennaio 2007 è esigibile a tempo pieno ma con una riduzione di rendimento del 20% l'attività svolta fino all'insorgenza del danno alla salute. Considerato che a causa del danno alla salute la capacità di guadagno non è incrementabile in altre professioni, le percentuali d'incapacità nella sua professione equivalgono al grado d'invalidità.
Dal punto di vista medico-teorico sono esclusi provvedimenti professionali, tuttavia, su richiesta scritta è possibile accordare un periodo di aiuto al collocamento.
Per quanto concerne le osservazioni al progetto di decisione del 23.01.2008, presentate in data 03.03.2008, completate l'11.03.2008 mediante l'inoltro del rapporto medico 03.03.2008 stilato dal __________ di __________, rispettivamente il 06.04.2008 con copia della cartella clinica del __________, nonché del referto 26.03.2008 RM della colonna lombare, trattandosi di elementi strettamente di natura medica, gli atti dell'incarto sono stati ulteriormente sottoposti ed esaminati da parte del __________, specialista FMH in medicina interna e attivo presso il nostro Servizio medico regionale (SMR).
Con relazione del 18.04.2008, il citato specialista, dopo aver nuovamente preso atto del rapporto SAM (Servizio di accertamento medico dell'AI) rassegnato il 21.06.2007 e delle ivi esposte valutazioni specialistiche, non ha potuto altro che riconvalidare le conclusioni peritali, nonché le limitazioni funzionali e l'esigibilità professionale, ritenendole ben redatte sia nella forma che nella qualità.
L'attuale documentazione, inoltrata dopo il progetto di decisione, a livello neurochirurgico non permette per contro di variare le limitazioni locomotorie già conosciute. Anche le osservazioni poste dal parte del Servizio psico-sociale, non quantificano in cosa sarebbe variato, rispettivamente peggiorato, lo stato clinico dell'assicurato. D'altra parte, eventuali misure psicoterapeutiche non sono evidentemente di competenza dell'AI; se l'assicurato si trovasse in tale necessità, evidentemente i costi dovrebbero essere / posti a carico nell'ambito della copertura Lamal. (...)" (Doc. AI 46-2)
1.2. Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1 ha inoltrato il presente tempestivo ricorso postulandone l’annullamento ed il diritto a percepire una rendita intera dal 1° novembre 2006. In subordine egli ha chiesto di essere posto al beneficio di misure di riqualificazione professionale.
In particolare l’insorgente rileva:
" (...)
Il ricorrente fa tuttavia valere che, d'una parte, vi sono notevoli limitazioni funzionali a livello somatico, segnatamente in sede lombare dove oltre alle già documentate patologie in sede da L2 a S 1 sono insorte anche protrusioni a livello L2-3 con conseguente limitazione della capacità lavorativa, e che dall'altra i problemi di natura psichica non sono per nulla migliorati nell'autunno 2006. A sostegno di questa sua affermazione produce certificato medico Dr.med. __________ del 18 novembre 2008 e rinvia ai certificati medici del __________ di __________ del 18 settembre 2006 e 29 febbraio 2008, agli atti dell'intimata. È pertanto giocoforza ammettere il diritto alla rendita intera d'invalidità anche a decorrere da novembre 2006, illimitata nel tempo.
Il ricorrente chiede inoltre vengano esaminate le condizioni per il riconoscimento di misure di riqualificazione professionale come auspicato dal Dr. __________ nel suo ultimo rapporto. (...)" (doc. I, pag. 2)
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermata la perizia SAM, ha invece chiesto il rinvio degli atti per accertare eventuali peggioramenti dello stato di salute (d’ordine somatico) successivi alla valutazione pluridisciplinare.
1.4. Interpellato dal TCA, con scritto 7 gennaio 2009 l’insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso, facendo presente che in caso di rinvio gli accertamenti da eseguire dovrebbero riguardare gli sviluppi della problematica psichiatrica dal 2006 in avanti (VI).
Il 14 gennaio 2009 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso ulteriore documentazione medica (X).
Con osservazioni 30 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha sostenuto che i nuovi atti, sottoposti all’esame da parte del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), non sono rilevanti ai fini della presente causa.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (nascita del diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182, 1990 pag. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione medica presso il SAM (Servizio medico di accertamento dell’AI). Dal referto 21 giugno 2007 (doc. AI 24) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e ORL (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica residua ds. dopo distorsione alla spalla ds. (11.02.2005).
Sindrome lombospondilogena cronica in presenza di modiche alterazioni degenerative.
Modiche alterazioni degenerative cervicali.
Stato dopo neuronite vestibolare dell'orecchio ds. (2003).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Difficoltà alla mobilizzazione della spalla ds. e dolori non spiegabili con patologia neurologica, in particolare assenza di segni per una lesione del plesso brachiale o del nervo radiale e soprascapolare a ds..
Disturbo di personalità misti (ICD10- F61.1) emotivamente instabile, dipendente ed immaturo.
Importante obesità (BMI 39 kg/m2). (...)" (Doc. AI 24-25)
Tenuto conto delle valutazioni specialistiche, nonché dei propri accertamenti, i periti hanno evidenziato che solo le patologie reumatologiche limitano la capacità lavorativa dell’assicu-rato. Essi hanno poi concluso che l’interessato può svolgere all’80% l’attività di gruista ed operaio nell’edilizia. In altre attività pesanti e mediamente pesanti l’inabilità (rendimento ridotto in un tempo pieno lavorativo) è stata quantificata nella misura del 20% (doc. AI 24-32).
Riguardo alla situazione valetudinaria precedente, sulla base della documentazione LAINF, il SAM ha definito una totale incapacità lavorativa dal 1° febbraio 2005, ridotta al 50% dal luglio 2006 (doc. AI 24-32).
L’insorgente contesta la valutazione della capacità lavorativa, in particolare ritiene esservi una limitazione dal punto di vista psichiatrico.
2.6. Va qui rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
In merito al SAM, secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nella fattispecie concreta, questo TCA concorda con l’Ufficio AI con la necessità di accertare un eventuale peggioramento successivo alla perizia SAM, in particolare dopo la valutazione reumatologica del 29 maggio 2007 del dr. __________.
In effetti, sulla base del certificato 18 novembre 2008 del dr. __________ prodotto con il ricorso, nella nota 12 dicembre 2008 il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha rilevato:
" (...)
Valutazione:
il referto della RM di marzo 2008 di discopatia cronica L2-S1 risulta essere ben compatibile con la diagnosi clinica si sindrome lombospondilogena cronica, diagnosi formulata in occasione della perizia SAM.
Unicamente a partire da agosto/settembre (il dr. __________ parla di "a distanza di mesi dalla RM" e la TAC viene eseguita in settembre) insorge una problematica probabilmente di tipo radicolare, problematica non ancora stabilizzata e dove non tutte le opzioni terapeutiche sono state messe in pratica.
Conclusione:
possibile peggioramento stato di salute da agosto / settembre 2008 con ripercussioni sulla CL residua. Per il periodo precedente rimangono tuttora valide le conclusioni del SAM basate su accertamento multidisciplinare." (Doc. IV/1)
2.8. Non necessita invece di alcun ulteriore accertamento l’a-spetto extra-somatico.
Nell’ambito della valutazione pluridisciplinare SAM l’assicura-to è stato visitato dal dr. __________. Nel rapporto 19 maggio 2007 il citato specialista in psichiatrica e psicoterapia, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi ed alla descrizione dello status psichico, ha diagnosticato un disturbo di personalità misto (ICD 10 – F.601.1). Dichiaratosi concorde con la valutazione psichiatrica 3 marzo 2006 eseguita dal dr. __________ per conto dell’assicurazione malattia (cfr. atti cassa malati; doc. AI 1-5), il perito ha riscontrato nell’assicurato un disturbo di personalità misto che “comporta in lui una reazione tendenziosa a mettere in atto una serie di comportamento pseudoregressivi. È probabile che in termini teorici la manifestazione fobica, ansiosa e somatoforme sia una manifestazione clinica che risponda ad un bisogno primario di accadimento che l’assicurato non ha mai colmato” (doc. AI 24-43).
Il dr. __________ ha inoltre precisato:
" (...)
Al momento attuale la sintomatologia apparsa è ambigua e poco chiara in quanto, da un lato l'assicurato dichiara di aver paura di eseguire qualsiasi tipo di lavoro, ma subito dopo dice di volersi mettere in proprio e lavorare senza padrone, con orari liberi e flessibili. Per questo motivo va considerata l'ipotesi di una fenomenologia pseudoregressiva che non riunisce le condizioni né i criteri necessari per essere considerata una entità nosologica ben precisa. Inoltre va detto che se fosse stata riconosciuta una sindrome fobica, nella giurisprudenza non
assume un valore di malattia invalidante. (...)" (Doc. AI 24-44)
Con le osservazioni 7 gennaio 2009 l’insorgente, opponendosi al rinvio degli atti unicamente per gli accertamenti di natura somatica, ha infatti contestato un miglioramento della patologia psichica. In particolare egli ha fatto riferimento ai rapporti 18 settembre 2006 e 29 febbraio 2008 del __________ (__________) di __________.
Nel primo rapporto il dr. __________ del __________ aveva attestato un’incapacità del 100% dal gennaio 2006, preceduta da altre incapacità lavorative. Tuttavia egli aveva evidenziato un’evo-luzione positiva. Infatti grazie alle sedute di terapia comportamentale basate sulla desensibilizzazione, l’assicurato aveva ritrovato la fiducia necessaria per riprendere il lavoro, poiché lo stato d’ansia era notevolmente diminuito (doc. AI 11-2).
Nel rapporto 29 febbraio 2008 il __________ di __________ ha evidenziato:
" La presente per comunicarvi le nostre osservazioni riguardo il paziente sopra citato. Il signor RI 1 è stato seguito presso il nostro Servizio __________ nel 1998 e quindi dopo un periodo di interruzione dal 2006 nell'ambito di disturbi afferenti alla sfera nevrotica.
Il paziente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico volto a valutare la possibilità di reinserimento nella propria professione; tale progetto si è arenato nel corso dell'anno 2006 dopo aver richiesto ai vostri uffici provvedimenti atti a garantire le coperture assicurative necessarie per proseguire la terapia di desensibilizzazione. Non avendo ottenuto risposte rispetto tale richiesta il paziente non ha potuto beneficiare della continuazione di tale terapia per l'impossibilità di avere parte attiva nel cantiere e si è constatata la permanenza del disturbo fobico lamentato.
Permane al momento attuale una fobia specifica relativa alle situazioni lavorative che l'hanno visto protagonista e di conseguenza un'inabilità lavorativa completa nelle stesse professioni svolte in passato." (Doc. AI 37-5)
Con le citate osservazioni l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato 3 marzo 2008 del __________.
Come rettamente rilevato nella nota 28 gennaio 2009 del SMR, il certificato 3 marzo 2008 (dello stesso ed identico tenore di quello datato 29 febbraio 2008) non permette di costatare una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla perizia SAM, avendo esso descritto quanto già accertato in sede di valutazione multidisciplinare. Il SMR ha inoltre evidenziato che “l’affermazione che l’assicurato non abbia potuto seguire una psicoterapia a causa del rifiuto da parte dell’AI di assumersi i costi risulta inadeguata. Una presa a carico da parte di un servizio psicosociale sicuramente non risulta ostacolata da problemi finanziari” (XI bis), terapia che in passato si è rilevata positiva. Fatto sta che le fobie riscontrate nell’assicurato non sono state pertinentemente considerate invalidanti dal dr. __________. La richiesta di erogazione di un rendita intera da ottobre/novembre 2006 per motivi psichici non può pertanto essere accolta.
2.9. In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata va annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché proceda al suddetto accertamento reumatologico al fine di chiarire se l’eventuale peggioramento segnalato dal dr. __________ abbia ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’insorgente nella propria professione come in altre attività adeguate.
In esito a tale complemento istruttorio, tenuto conto della valutazione del dr. __________, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul grado d’invalidità dell’assicurato, rispettivamente sull’entità della rendita successivamente il 1° marzo 2007.
In merito alla richiesta di riqualifica professionale, proposta dal dr. __________ e ribadita (seppur in subordine) dall’insorgente, va detto che nel rapporto 19 novembre 2007 il consulente in integrazione professionale non si è esplicitamente espresso. Rilevato che, secondo la perizia SAM, dal punto di vista medico-teorico è stato escluso qualsiasi provvedimento professionale, egli ha unicamente ipotizzato un aiuto al collocamento (doc. AI 30-3). Vista la relativa giovane età dell’assicu-rato, tenendo conto del suo curriculum scolastico (scuole dell’obbligo) e professionale, occorre che l’aspetto di un’even- tuale riqualifica sia affrontato dal consulente. Ciò verrà eseguito nell’ambito del rinvio degli atti.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- che vanno a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 27 ottobre 2008, laddove riferita al periodo successivo al 1° aprile 2007, è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda una nuova decisione.
2. Le spese, per complessivi fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente. L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti