Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.224

 

cr/sc

Lugano

18 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 ottobre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1962, precedentemente attivo presso le __________ nella manutenzione di carri, carrelli e carrozze, nel mese di settembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da fibromialgia (doc. 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione 28 settembre 2005 (doc. 29/1-2), poi confermata con decisione su opposizione del 31 maggio 2006 (doc. 43/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenuto che l’incapacità lavorativa nella sua attività è del 30%.

 

                                         Con sentenza 32.2006.125 del 17 luglio 2007, il TCA ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti all’UAI al fine di procedere ad un complemento peritale, ritenendo che la documentazione medica su cui si è fondata l’amministrazione per decidere difettava della necessaria forza probante e che occorreva procedere ad un complemento istruttorio riguardo all’aspetto psichiatrico, riconoscendo per contro pieno valore probatorio alle accurate ed approfondite valutazioni pneumologica-neurologica-reumatologica eseguite nell’ambito della perizia SAM (cfr. doc. 49/1-23).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui, conformemente a quanto stabilito dal TCA, una perizia psichiatrica affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali, con progetto di decisione del 21 aprile 2008 (cfr. doc. 63/12), poi confermato con decisione del 22 ottobre 2008 (cfr. doc. A), l’Ufficio AI ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni, non presentando l’assicurato un grado di invalidità pensionabile.

 

                               1.3.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, il rinvio degli atti all’UAI per un complemento istruttorio o, in via subordinata, che, previo allestimento di una perizia giudiziaria, venga attribuita all’assicurato una mezza rendita di invalidità.

                                         Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il modo di agire dell’amministrazione, che si è limitata ad ordinare una perizia psichiatrica, senza tuttavia poi procedere, prima di emettere la decisione impugnata, ad una ponderata discussione plenaria fra tutti gli interessati, per tenere conto anche delle altre patologie, di carattere somatico, che affliggono l’interessato.

                                         Il patrocinatore ha quindi criticato il fatto che l’UAI non abbia effettuato un aggiornamento delle patologie pneumologica-neurologica-reumatologica dell’interessato, la cui valutazione risale al 2005 e non può di conseguenza essere considerata attendibile. L’avv. RA 1 ha pertanto chiesto che venga predisposta una nuova valutazione peritale pluridisciplinare.

                                         Inoltre, il patrocinatore ha contestato la valutazione eseguita dal Servizio integrazione, che ha considerato adeguata l’attività svolta dall’interessato presso le __________, senza tuttavia verificare concretamente sul posto di lavoro quali attività l’interessato è chiamato a svolgere e quali sono gli impedimenti funzionali che egli presenta.

                                         A mente dell’avv. RA 1, l’assicurato - che solo grazie alla sua grande forza di volontà e grazie all’assunzione costante di farmaci riesce a lavorare al 50%, compiendo già uno sforzo superiore alle sue forze - “è stato assunto dalle __________ in qualità di elettromeccanico, ma la parte della sua attività riservata alla riparazione e alla manutenzione delle installazioni elettriche di carri e carrozze, moderatamente più leggera anche se necessita pur sempre di assumere posizioni ergonomicamente poco adatte, rappresenta soltanto il 30% circa del totale. Per il rimanente 70% - sempre riferito a una mezza giornata – l’assicurato è tenuto, nell’ambito della squadra di cui fa parte, a svolgere mansioni di meccanico che comportano sforzi notevoli, sollevamento di pezzi pesanti e posizioni del tutto inadatte alle sue affezioni”. L’attività dell’interessato, quindi, secondo il patrocinatore, non può certo essere ritenuta rispettosa delle limitazioni funzionali dell’assicurato (I).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che - in assenza di modifiche di rilievo dello stato di salute dell’interessato dal profilo somatico, come indicato dallo stesso medico curante e alla luce delle lievi patologie psichiatriche dell’interessato riscontrate dal dr. __________, conformemente a quanto già apprezzato in precedenza dal dr. __________ - la valutazione pluridisciplinare effettuata dal SAM nel giugno 2005 va considerata tuttora valida, come rilevato dai medici del SMR nelle annotazioni del 27 gennaio 2009 (VIII + 1-2).

 

                               1.5.   Con scritto dell’11 febbraio 2009, il patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici del SMR, rilevando nuovamente che lo stato di salute dell’interessato necessita di una valutazione pluridisciplinare globale, che tenga conto di tutte le sue affezioni. L’avv. RA 1 ha pure prodotto nuovi referti medici, a conferma del peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, che devono quindi essere ulteriormente indagate (X + B1-B3).

 

                               1.6.   In data 2 marzo 2009, l’UAI, dopo avere osservato di avere sottoposto la documentazione medica prodotta dall’assicurato al vaglio del SMR, ha ribadito la correttezza della decisione impugnata (XII + bis).

 

                                         Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (XIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

 

                                         In data 17 marzo 2009, l’amministrazione – che, come indicato dal patrocinatore dell’assicurato nello scritto del 10 marzo 2009, non aveva provveduto a trasmettere al TCA le annotazioni mediche del SMR citate nello scritto del 2 marzo 2009 (XIV) - ha inviato al TCA la presa di posizione del 19 febbraio 2009 del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR (XVI + bis).

 

                               1.7.   Con scritto del 23 marzo 2009, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la valutazione dei medici del SMR in merito alla stazionarietà delle affezioni somatiche dell’interessato, ribadendo quanto già osservato in sede ricorsuale (XVIII).

 

                                         Queste osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (XIX), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

 

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

 

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

 

"  (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

 

Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

 

En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

 

                                         La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie l’UAI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire, conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 32.2006.125 del 17 luglio 2007, una perizia psichiatrica, affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________.

                                         Il dr. __________, nel suo referto peritale del 22 novembre 2007, dopo avere illustrato l’anamnesi, i dati soggettivi dell’assicurato e le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, considerando che “la diagnosi sopra esposta riconosce i problemi dell’assicurato; tuttavia gli stessi, di entità lieve, non incidono in misura importante sulla capacità lavorativa dello stesso. Questo, a maggior ragione, se si tiene presente che alcuni dati riportati dall’assicurato stesso ci permettono di giudicarlo capace, dal punto di vista medico-psichiatrico, di produrre un ragionevole sforzo di volontà, seppur con qualche disagio, per superare i limiti presenti. Alla luce di queste considerazioni, ritengo che un’incapacità lavorativa nella misura del 20%, come precedentemente stimato dal dr. __________ nella perizia SAM, consideri in misura corretta i limiti presenti” (doc. 59-10).

Il dr. __________ ha aggiunto che “si può ritenere che dal momento della precedente perizia SAM, in modo continuativo sino ad oggi, l’abilità lavorativa sia da ritenersi limitata nella misura del 20%” (doc. 59-10).

Il dr. __________, infine, ha espresso le seguenti considerazioni:

 

"  (...)

Personalmente non divergo dal giudizio di depressione formulato dai medici curanti. Tuttavia penso di avere sufficientemente argomentato le ragioni per cui tale depressione non può essere considerata né grave, moderata, ma deve essere considerata lieve, con andamento cronico e quindi tale da giustificare la diagnosi di distimia.

 

Il dr. __________ nella sua perizia SAM, parlava di "sindrome psico astenica associata alla fibromialgia" che, tradotto in termini più pratici, significa una sensazione di stanchezza psichica associata al problema reumatologico della fibromialgia. Condivido anche questa formulazione del Dr. __________, poiché in tutte le depressioni c'è una "psicoastenia". Per parte mia ho però provveduto ad approfondire l'aspetto delle risorse energetiche dell'A, della capacità di superare i suoi limiti e delle forze residue mobilizzabili, insieme con le connessioni tra il sintomo stanchezza e la fibromialgia.

Per quanto riguarda poi la seconda diagnosi effettuata dal dr. __________, di disturbo di personalità anancastico, devo dire che tale diagnosi non risulta giustificabile sulla base degli elementi oggettivi che possiamo apprezzare.

D'altra parte tale diagnosi non viene formulata neppure dai curanti e in ogni caso questo stile caratteriale descritto dal dr. __________, non rientra tra i fattori oggettivi che limitano eventualmente una CL lavorativa. Infatti uno stile caratteriale, per definizione, é presente sin da quando si struttura la personalità dell'individuo in adolescenza; la personalità di questo individuo non ha mai limitato la sua capacità lavorativa.

Un'ultima considerazione é necessaria rispetto all'eventuale peggioramento della sintomatologia depressiva negli anni intercorsi dalla perizia SAM alla valutazione attuale. Va detto che questo peggioramento non risulta, al momento della mia consultazione e non é nemmeno documentabile indirettamente dalle scelte terapeutiche farmacologiche fatte. Infatti, in caso di fibromialgia, situazioni di stress psichico possono peggiorare i dolori. Per limitare le situazioni di stress psichico, é possibile quindi intensificare una presa in carico psicoterapeutica, così come è stato ragionevolmente fatto dalla psicologa curante. Tuttavia, se vi fossero stati episodi preoccupanti di depressione grave ricorrente, ritengo che le scelte farmacologiche del passato sarebbero state differenti. Infatti, una depressione grave implica delle strategie terapeutiche di tutt'altro tenore rispetto a quelle che sono state messe in atto. Si pensi che l'A ha assunto un farmaco come il Remeron a dosaggio base, per diversi anni. Il Remeron é stato poi sostituito, senza essere provato al dosaggio massimo contro la depressione, con un nuovo farmaco antidepressivo, il Cymbalta, che risulta essere efficace nella riduzione della percezione del dolore. Gli orientamenti e le scelte terapeutiche quindi, ci fanno dedurre indirettamente che si é andati verso la direzione di attenuare le ripercussioni dei dolori fibromialgici. Non si sono fatte scelte, basate sulle evidenze scientifiche, volte a curare un quadro di grave o moderata depressione.

Per concludere: la valutazione dello status del pzt da me effettuata, le scelte terapeutiche messe in atto negli anni precedenti e la capacità del pzt di impegnarsi ancora in differenti settori dell'esistenza, propendono tutti per confermare una limitazione lieve della sua funzionalità. Si ammette che esista un disagio, ma si sostiene anche che, attraverso un ragionevole sforzo di volontà, superata l'amarezza e la delusione per un eventuale rifiuto di rendita, l'A abbia ancora la possibilità di mobilizzare le sue risorse residue, non essendo più ancorato ad una prospettiva di riconoscimento istituzionale."

(Doc. 59/10-11)

 

L’UAI, inoltre, vista l’esistenza di patologie anche somatiche (di natura reumatologica-neurologica-pneumologica), indagate in precedenza dai medici del SAM nella perizia del 2 agosto 2005 (cfr. doc. 23/1-19), ha chiesto al medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, di fornire le seguenti precisazioni:

 

"  (...)

-   Dal lato pneumologico è stato effettuato un tentativo di terapia con apparecchiatura C-PAP ed in caso affermativo qual è il risultato?

-   Dal lato neurologico, la situazione è stabile dal punto di vista funzionale?

-   Dal lato reumatologico, vi sono modifiche per quanto riguarda le diagnosi e le limitazioni funzionali?" (Doc. 57-3)

 

Con scritto del 29 ottobre 2007, il dr. __________ ha risposto:

 

"  1. La sindrome dell'apnea notturna leggera/media diagnosticata,

nell'ambito della perizia pluridiscipllnare, dal Collega __________ in giugno 2005, si è risolta in senso positivo spontaneamente. Infatti il paziente, dopo aver perso 8 Kg (attualmente pesa 73,6 Kg) non ha più presentato problemi di apnea notturna e non necessita pertanto trattamenti terapeutici.

 

2. Dal lato neurologico, particolarmente per quanto concerne la leggera sindrome del tunnel carpale a dx, non vi è stato nessun cambiamento. Non ho ritenuto necessario procedere ad un ulteriore controllo neurologico.

 

3. La situazione reumatologica è precaria. Nel 2005/2006 sono stati eseguiti diversi tentativi medicamentosi per migliorare il dolore cronico con Triptizol, Remeron, Sirdalud, Cimbalta, fisioterapia, ecc. A causa di una spiccata insonnia si è passati addirittura a Entumin 40 mg.

Tutti i tentativi non hanno migliorato la situazione e per questo motivo, a partire da maggio 2007, ho prescritto Morfina sotto forma transdermale (Durogestic 12). Attualmente il paziente è sotto terapia con 25 pg ogni 3 giorni.

Grazie a questa terapia la sindrome del dolore cronico è rimasta stabile come 3 anni fa. Il peggioramento avvenuto durante i mesi invernali, grazie a questa terapia, è stato controllato.

 

Nel periodo di osservazione trascorso dopo la perizia multidisciplinare, vi è da segnalare un leggero peggioramento del dolore cronico da valutare di grado leggero/medio.

Faccio notare che sul posto di lavoro sono stati effettuati dei cambiamenti. Il paziente esegue un lavoro più leggero e grazie alla terapia medicamentosa ed alla collaborazione del datore di lavoro, il paziente è potuto rimanere integrato nella misura del 50%. Un aumento della capacità lavorativa non è più possibile neanche cambiando lavoro in quanto posti di lavoro con meno carico fisico non esistono." (Doc. 57-1, sottolineature della redattrice)

 

Nelle sue annotazioni del 26 novembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

 

"  (...)

Conformemente alle nostre richieste del 17.10.2007, in data 17.11 2007 si è proceduto alla Perizia psichiatrica dell'A presso il Centro peritale, Dr. __________, il quale ha ritenuto:

 

Diagnosi:

- Distimia

 

Conseguenze sulla capacità di lavoro:

Sulla base dell'anamnesi, dell'evoluzione e della visita oggettiva, il perito conclude che il livello di depressione dell'A. sia costante ma lieve.

Si ritiene che una IL nella misura del 20 %, come precedentemente stimato dal Dr. __________ nella perizia SAM (giugno 2005), consideri in misura corretta i limiti presenti.

Vi è una riduzione del rendimento nella misura del 20%. L'attività presente è ancora praticabile nella misura del 80%.

Si può ritenere che dal momento della precedente perizia SAM, in modo continuativo sino ad oggi, l'abilità lavorativa sia da ritenersi limitata nella misura del 20%.

 

Conseguenze sulla capacità d'integrazione:

Provvedimenti d'integrazione non entrano in considerazione.

L’A. è in grado di svolgere qualsiasi attività nell'ambito della propria formazione.

IL del 20% per qualsiasi attività. L'A. è in grado di fornire una buona prestazione lavorativa, attraverso uno sforzo di volontà, per tutta la mattinata. Si può ammettere che, con una presenza nell'arco di 8 ore sul posto di lavoro, tale livello di prestazione, a causa del deficit energetico e di alcuni problemi di concentrazione, seppur minimi, produca un rendimento ridotto nella misura sopra esposta.

 

La CL medico-teorica globale dell'A. deve ugualmente prendere in considerazione il lato somatico, rappresentato dalla:

-   Sindrome fibromialgica

-   Iniziale artrosi a livello dell'articolazione tibio-tarsica sinistra d'origine secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e nel 1991 per sinovite nell'ambito di una sospetta problematica infiammatoria.

 

Questa affezioni fisiche sono state valutate all'occasione della perizia SAM di giugno 2005 e tenute responsabili di una limitazione della capacità lavorativa che raggiunge al massimo il 30% nell'attività abituale e del 20% in attività adeguate, a causa della patologia psichiatrica.

 

Nel suo scritto del 29.10.2007, il Dr. __________ segnala un leggero peggioramento del dolore cronico da valutare di grado leggero/medio, ma senza fornire dati oggettivi riguardanti lo stato clinico o nuovi accertamenti specialistici.

Grazie alla terapia, la sindrome del dolore cronico è rimasta stabile come 3 anni fa. Il peggioramento avvenuto durante i mesi invernali, grazie alla terapia, è stato controllato.

L’A. è stato reintegrato nella misura del 50%, un aumento della CL non è più possibile neanche cambiando lavoro in quanto posti di lavoro con meno carico fisico non esistono.

 

Valutazione

L'assenza di un posto di lavoro adeguato non giustifica la riduzione dell'attività ad un 50%.

Il presunto leggero peggioramento avvenuto durante i mesi invernali, grazie alla terapia prescritta, è stato controllato. La sindrome del dolore cronico è rimasta stabile come 3 anni fa.

Rimangono dunque valide le nostre prese di posizione anteriori (vedi annotazioni del 19.09.2005)." (Doc. 60/1-2)

 

A seguito delle contestazioni del patrocinatore dell’assicurato in merito alla mancata effettuazione, da parte dell’UAI, di un aggiornamento delle patologie somatiche dell’interessato, nelle annotazioni del 28 maggio 2008, il dr. __________ ha rilevato:

 

"  AUDIZIONE  -  Trattasi di osservazioni al progetto di decisione

 

In data 21.05.2008, il rappresentante legale dell'A. inoltra le sue osservazioni al progetto di decisione dell'UAI del 21.04.2008.

Il legale contesta il fatto che dal lato medico non si sia operato un aggiornamento degli atti dal profilo delle affezioni pneumologica-neurologica-reumatologica, riferendosi a quanto sancito dal TCA nella sentenza del 17.07.2007.

 

----------------------------------------------------------­

 

Il nostro modo di procedere ha pienamente tenuto conto delle indicazioni del TCA nella sua sentenza del 23.07.2007, nella quale il TCA rimandava gli atti all'amministrazione

"                                     affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche. In esito a tale accertamento, l'Ufficio AI procederà ad una valutazione globale dell'incapacità lavorativa, tenendo conto delle valutazioni peritali pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell'ambito della perizia SAM del 2 agosto 2005."

 

Conformemente a quanto richiesto dal TCA, è stata effettuata una perizia psichiatrica e sono state prese in considerazioni le conclusioni della perizia SAM per quanto riguarda la patologia somatica. Sulla base di questi accertamenti, sono state definite le conclusioni esposte nelle nostre Annotazioni del 26.11.2007.

 

Valutazione

Le conclusioni delle nostre annotazioni del 26.11.2007, rispettano perfettamente quanto sancito dal TCA. Si confermano dunque le nostre prese di posizione anteriori." (Doc. 68-1)

 

                               2.6.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni dell’UAI, ribadendo che l’amministrazione ha omesso di valutare l’evoluzione della patologie somatiche, dopo la perizia del SAM del 2005, limitandosi ad esperire una nuova perizia di natura esclusivamente psichiatrica e confermando poi, senza procedere ad un apprezzamento globale, la valutazione dell’incapacità lavorativa già espressa dai medici del SAM nel 2005.

 

                                         Al riguardo, nelle annotazioni del 27 gennaio 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR, hanno osservato:

 

"  Assicurato nato nel 1962, elettromeccanico presso le __________ di __________, inattivo al 50% dal 2003.

 

Perizia SAM 6.2005:

 

 

Diagnosi:

 

stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una prevalente matrice ossessiva F 60.4

 

sofferenza psicoastenica associata a sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico

 

sindrome fibromialgica

 

iniziale artrosi a livello dell'articolazione tibiotarsica sinistra d'origine secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e nel 1991 per sinovite nell'ambito di una sospetta problematica infiammatoria

 

d. collaterali:

    -                                                                          stato dopo distorsioni ripetute a livello delle caviglie soprattutto sul lato destro

    -                                                                          lieve sindrome del tunnel carpale a destra

    -                                                                          possibile sindrome di apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato

    -                                                                          cefalee di origine tensiva

    -                                                                          stato dopo incidente con lesione occhio destro

 

 

Conclusioni:

    - lato reumatologico: impedimento al massimo del 30%, attività adatta al danno alla salute

    -                                                                          impedimento psichiatrico valutato essere del 20%

    -                                                                          assenza di impedimento neurologico

    -                                                                          patologia pneumologica non limitante

    -                                                                          SAM conclude per impedimento globale del 30%

 

In sede di opposizione viene criticata la valutazione psichiatrica in ambito SAM. Con decisione su opposizione viene confermata la precedente decisione di rifiuto.

 

 

Ricorso:

 

sentenza del TCA del 17.7.2007: ricorso accolto, rinvio degli atti per rivalutazione della problematica psichiatrica.

 

Perizia psichiatrica dr. __________ del 22.11.2007:

 

Diagnosi: distimia F 34.1

 

Viene riconfermato un impedimento dal lato psichiatrico del 20% (rendimento ridotto) Situazione invariata rispetto alla perizia SAM.

 

Decisione del 22.10.2008: nessun diritto a rendita d'invalidità in presenza di grado Al del 30%.

 

Valutazione:

la valutazione peritale psichiatrica del dr. __________ in pratica conferma un impedimento dal lato psichiatrico invariato rispetto alla valutazione in ambito SAM. Dal lato somatico il curante dr. __________ conferma una situazione somatica in pratica pure invariata rispetto al momento della valutazione SAM.

In assenza d'una modifica dello stato di salute e dei relativi impedimenti le conclusioni del SAM vanno quindi confermati, ossia un impedimento del 30% nell'attività abituale, attività che risulta pure adatta al danno alla salute.

Come confermato dal SAM con scritto del 23.1.2009 la valutazione dell’impedimento globale era basata su collegiale discussione. In considerazione d'un impedimento funzionale psichiatrico invariato l'allora giudizio è tuttora valido.

 

n.b.: non si riesce invece a condividere la valutazione d'un impedimento unicamente del 20% in attività adatta, indicazione riscontrata nell'incarto, indicazione in contrasto con le conclusioni del SAM." (Doc. VIII/1)

 

I medici del SMR hanno pure trasmesso al TCA lo scritto del 23 gennaio 2009 della dr.ssa __________ della Direzione medica del SAM, indirizzato al dr. __________ del SMR, del seguente tenore:

 

"  Con riferimento al vostro scritto del 15.01 u.s. riguardo all'assicurato a margine le comunichiamo che ogni perizia SAM viene conclusa dopo collegiale discussione tra i periti SAM, minimo due periti, che firmano la perizia, se non, per i casi più elaborati, tra tutti i periti.

 

Per quanto riguarda il caso in questione, riteniamo di non poter prendere posizione in merito, considerando che:

 

    ●   la perizia SAM è datata 2.08.2005,

 

    ●   la perizia psichiatrica del Centro peritale è datata 22.11.2007,

 

    ●   la vostra lettera con la richiesta di verifica è datata di 15.01.2009.

 

Non possiamo - a oltre 3 anni dalla perizia SAM, senza aver rivisto il paziente ed aver preso visione degli atti recenti - esprimerci riguardo alla valutazione globale del suo stato di salute.

 

Siamo sempre a disposizione per rivedere in tempi brevi l'A. per una valutazione complessiva del caso." (Doc. VIII/2, sottolineature della redattrice)

 

L’assicurato, a comprova della necessità di procedere ad una valutazione globale delle sue condizioni di salute, ha trasmesso al TCA i seguenti referti medici:

 

-          certificato dell’11 febbraio 2009 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore dell’interessato, del seguente tenore:

 

"  (...)

Dopo attento esame della risposta fornita da parte dell'AI ritengo assolutamente necessaria una replica da parte del medico curante che viene nuovamente citato da parte del medico dell'AI in data 27.01.2009.

 

Testualmente cito:

..."Dal lato somatico il curante Dr. __________ conferma una situazione somatica in pratica pure invariata rispetto al momento della valutazione SAM"...

Ritengo che i medici si basino sul mio rapporto del 29.10.2007 (del quale allego una copia per sicurezza) e si permettono di dare un'interpretazione assolutamente ridicola.

 

La situazione di un paziente che a partire dal 2006 è regolarmente sotto terapia con cerotti di morfina per poter recarsi al lavoro al 50% non è sicuramente da considerare come situazione invariata rispetto al momento della valutazione presso il SAM. Un'osservazione di questo genere è sicuramente un'offesa nei confronti del paziente come pure priva di comprensione dal lato medico/umano.

 

Non solo io ma anche i miei Colleghi medici dell'AI siamo ben al corrente degli effetti secondari dei cerotti che nel paziente si manifestano in modo abbastanza pronunciato. Ad esempio vi è la stanchezza aumentata, il peggioramento della sindrome delle apnee notturne (al momento in fase di accertamento presso il Collega Dr. __________), un aumento dell'atteggiamento depressivo (vedi relazione Dr. __________).

 

Concludo ribadendo che la situazione non è assolutamente da ritenere invariata rispetto al momento della valutazione presso il SAM ma è, al contrario, senza ombra di dubbio peggiorata notevolmente con conseguente necessità di nuove terapie per permettere al Signor RI 1 di mantenere la residuale capacità lavorativa che svolge con grande fatica." (Doc. B/1, sottolineature della redattrice)

 

-          certificato del 10 febbraio 2009 del dr. __________, medico psichiatra Capo-Servizio del __________ di __________, indirizzato al patrocinatore dell’interessato, del seguente tenore:

 

"  Il suo patrocinato mi invita ad inviarle un breve rapporto sulla sua situazione clinica attuale, cosa che mi affretto a redigerle nella speranza di utilità nella pendente controversia con l'Assicurazione invalidità in virtù di un 50% d'incapacità lavorativa, presente da anni, solo in parte riconosciuta.

 

La condizione psicofisica del signor RI 1 è nota e fa capo ad una fibromialgia più evidente all'arto superiore destro ed a una costellazione di algie multiple confluenti nella diagnosi di dolore cronico, diagnosi confermata da più parti e per ultimo dal Servizio di riabilitazione del dolore cronico di __________, nella degenza in tale Clinica del paziente dal 13.04 al 10.05.2008.

 

Similmente confermata dal __________, consulente di tale Clinica, è anche la nostra diagnosi di disturbo affettivo concomitante individuato in una sindrome ansioso-depressiva F41.2 ICD-10. Il paziente assume una quantità non indifferente di analgesici anche a componente oppioide con conseguente diminuzione ponderale e inappetenza ed è in cura con miorilassanti ed antidepressivi. Segue un trattamento psicologico presso il nostro Servizio ed è qui in controllo psichiatrico.

 

Nell'ultimo incontro di valutazione psichiatrica del 5.2.2009 ho riscontrato, come annunciatomi dal curante Dr. __________ allarmato dalla consorte del paziente, un peggioramento dello stato dell'umore con sua evidente flessione, associata a rabbia, a sentimento d'inutilità, ad esaurimento delle risorse e delle capacità di reagire, scoramento, tendenza al pianto, apatia, abulia ed adinamia, persistendo le preoccupazioni per le eventuali conseguenze di tale stato sul posto di lavoro. Ho mutato quindi la terapia antidepressiva che necessiterà di un periodo di tempo adeguato per essere efficace.

 

Quanto sopra a conferma della limitazione della capacità lavorativa indicata al 50%." (Doc. B3, sottolineature della redattrice)

 

Nelle loro annotazioni del 19 febbraio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato:

 

"  (...)

Vedi nota del 27.1.2009

 

Nuova documentazione medica presentata:       

 

rapporto dr. __________, medico curante, del 11.2.2009:

    -    viene indicato genericamente un peggioramento delle condizioni generali dell'assicurato non in ultimo a causa del trattamento analgesico transdermale (oppioidi)

    -    non vengono forniti ulteriori elementi clinici

 

rapporto dr. __________ del 10.2.2009:

    -    viene indicato un peggioramento riscontrato in occasione della valutazione del 5.2.2009

    -    viene indicato che si è proceduto alla modifica del trattamento medicamentoso psichiatrico

 

Valutazione:

l'attuale documentazione evidenzia un attuale possibile peggioramento reattivo dal punto di vista psichiatrico, peggioramento posteriore la decisione impugnata. Dal lato somatico non vengono invece riportati elementi in favore d'un sostanziale peggioramento dello stato di salute. Un trattamento transdermale con oppioidi specie dopo un breve periodo di adattamento è ben compatibile con un'attività lavorativa regolare come stabilito in occasione della perizia SAM." (Doc. XVI/bis)

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

 

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurato non sono stati sufficientemente chiariti.

 

                            2.8.1.   Dal profilo psichiatrico, l’assicurato è stato valutato, conformemente a quanto stabilito dal TCA (cfr. STCA 32.06.125 del 17 luglio 2007), dal Centro peritale per le assicurazioni sociali. Nel referto del 22 novembre 2007, il dr. __________, posta la diagnosi di “distimia (ICD10-F34.1)”, ha considerato l’interessato inabile al lavoro al 20% per qualsiasi attività (cfr. doc. 59-10).

 

                                         Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, a proposito della distimia, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il Tribunale federale ha affermato:

 

"  (…)

4.2 In questo contesto, il Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.

 

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])." (sottolineature della redattrice)

 

                                         Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2008 (inc. 32.2007.158), il TCA aveva rammentato le caratteristiche della distimia, e meglio:

 

"  F34.1  Distimia

 

Si tratta di una depressione cronica del tono dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (F33.-).

 

●  Nevrosi depressiva

●  Disturbo di personalità depressivo

Depressione nevrotica

Depressione ansiosa persistente

 

Esclude: depressione ansiosa (lieve o non persistente)

(F41.2)

 

Note diagnostiche

Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi intervallari di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in comune con i concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.

 

 

DCR-10

 

A.   Vi deve essere un periodo di almeno due anni in umore depresso costante o costantemente ricorrente. I periodi intervallari di umore normale durano raramente più di qualche settimana e non vi sono episodi ipomaniacali.

 

B.   Nessuno, o molto pochi, degli episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due anni, sono di gravità o durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva ricorrente lieve (F.33.0).

 

C.  Durante almeno alcuni dei periodi depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli aspetti seguenti:

      (1)   energia o attività ridotta

      (2)   insonnia

      (3)   perdita di fiducia in se stesso o sentimenti di inadeguatezza

      (4)   difficoltà di concentrazione

      (5)   pianto frequente

      (6)   perdita di interesse o di piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli

      (7)   sentimenti di disperazione o di sconforto

      (8)   vissuto di incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana

      (9)   pessimismo circa il futuro o rimuginazioni sul passato

      (10) isolamento sociale

      (11) produzione verbale ridotta.

 

Note diagnostiche

Se lo si considera, si può specificare se l'esordio è stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di vita) o tardivo (abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio affettivo)."

 

(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag. 136-137).”

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 32.2006.7 del 31 gennaio 2007 a proposito di un’assicurata che soffriva anche di una sindrome somatoforme dolorosa, ha stabilito che la diagnosi di distimia non può fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tanto più se si considera che la giurisprudenza federale ha già stabilito che uno stato depressivo medio o leggero (a differenza di quello grave) non può essere ritenuto una comorbidità psichiatrica visto che gli stati depressivi costituiscono delle manifestazioni d'accompagnamento del disturbo da dolore somatoforme (cfr. STFA del 16 novembre 2005 nella causa C., I 567/04; DTF 130 V 358 consid. 3.3.1.).

                                         In una sentenza I 488/04 del 31 gennaio 2006 il Tribunale federale ha confermato la decisione dei primi giudici, i quali, scostandosi dalle conclusioni alle quali erano giunti i medici incaricati di esperire una perizia pluridisciplinare, avevano ritenuto un’assicurata totalmente abile al lavoro in attività adeguate. La nostra Massima Istanza ha considerato corretto distanziarsi dalla perizia pluridisciplinare - che giungeva alla conclusione che l’assicurata, affetta da una sindrome del dolore somatoforme e da una distimia, fosse inabile al lavoro al 50% - dato che non vi erano elementi sufficienti per ammettere che l’interessata presentasse un’invalidità, da un punto di vista psichico, ai sensi della LAI.

                                         L’Alta Corte ha infatti ribadito che la diagnosi di distimia non è sufficiente per fare concludere per l'esistenza di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, tale da rendere inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.

                                         Non erano inoltre presenti, a mente del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, che la sindrome del dolore somatoforme avesse carattere invalidante.

 

In un’altra sentenza I 834/04 e I 46/05 del 19 aprile 2006 l’Alta Corte, contrariamente a quanto deciso dai primi giudici – che sulla base del parere del SMR avevano considerato un’assicurata, a causa dei suoi disturbi psichici, abile al lavoro all’80% in attività adeguate - ha ritenuto che la distimia che affliggeva l’assicurata non costituiva una patologia psichiatrica sufficiente per comportare una diminuzione della capacità lavorativa residua.

 

In una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 il TFA ha confermato la decisione dei primi giudici, che avevano ritenuto un’assicurata pienamente abile al lavoro, dato che le sue affezioni psichiche (sindrome somatoforme dolorosa e distimia a debutto tardivo) non avevano alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa.

 

                                         In una sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante.

                                         L’Alta Corte si è così espressa:

 

"  3.3

3.3.1 Die Vorinstanz hat das Gutachten der MEDAS vom 16. Dezember 2004 und die sich darauf beziehende Stellungnahme des Regionalen Ärztlichen Dienstes der Invalidenversicherung vom 17. Januar 2005 gewürdigt und das Vorhandensein eines invalidisierenden Gesundheitsschadens verneint. Sie ist insoweit von den Schlussfolgerungen der Expertise abgewichen. Im gesamten Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Obgleich also keine Bindung an förmliche Beweisregeln besteht, hat die Praxis mit Bezug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufgestellt (BGE 125 V 351 E. 3 S. 352). Dazu gehört, dass von einem Gutachten, welches alle Anforderungen hinsichtlich der Beurteilungsgrundlagen und der Begründung erfüllt und das deshalb als schlüssig und somit beweiswertig einzustufen ist, nur abgewichen werden darf, wenn besondere Gründe dies rechtfertigen. Das kantonale Gericht hat in diesem Zusammenhang zutreffend ausgeführt, dass eine psychische Störung nicht ohne weiteres eine (invalidisierende) Arbeitsunfähigkeit bewirken muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn – wie vorliegend - einzig eine definitionsgemäss leichtgradige Beeinträchtigung diagnostiziert wird (zu den körperlichen Leiden der Versicherten vgl. E. 3.3.2 hiernach). Nach der im gebräuchlichen Klassifikationssystem ICD-10 enthaltenen Umschreibung ist Dysthymie eine chronische depressive Verstimmung, die weder schwer noch hinsichtlich einzelner Episoden anhaltend genug ist, um die Kriterien einer schweren, mittelgradigen oder leichten rezidivierenden depressiven Störung zu erfüllen (Ziff. F34.1). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch verschiedentlich angenommen, eine Dysthymie sei den jeweiligen Umständen nach nicht invalidisierend (Urteile I 938/05 vom 24. August 2006, E. 4.1 und E. 5; I 834/04 vom 19. April 2006, E. 4.1; I 488/04 vom 31. Januar 2006, E. 3.3). Diese Schlussfolgerung, die sich auf medizinische Empirie abstützt (vgl. die Hinweise in den soeben zitierten Urteilen) und damit eine Rechtsfrage darstellt (E. 3.2 hiervor), ist freilich nicht absolut zu setzen; eine dysthyme Störung kann die Arbeitsfähigkeit im Einzelfall erheblich beeinträchtigen, wenn sie zusammen mit anderen Befunden - wie etwa einer ernsthaften Persönlichkeitsstörung - auftritt (Urteil I 653/04 vom 19. April 2006, E. 3). Findet sich im Psychostatus indes nur eine Dysthymie, so kann das wohl eine Einbusse an Leistungsfähigkeit mit sich bringen, kommt aber für sich allein nicht einem Gesundheitsschaden im Sinne des Gesetzes gleich. In diesem Sinne hat die Vorinstanz zu Recht festgestellt, dass die Expertise der MEDAS zwar an sich uneingeschränkt beweistauglich ist, die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit jedoch nicht mit dem für die Belange der Invalidenversicherung massgeblichen Beweisgegenstand übereinstimmt. Mit anderen Worten haben die Sachverständigen ihrer Beurteilung auch Elemente zugrunde gelegt, die nicht einem pathologischen Substrat im engeren, rechtserheblichen Sinn zuzurechnen sind. Die Einschränkung der Leistungsfähigkeit ist vielmehr offenkundig direkte Folge psychosozialer Faktoren. Diese wirken sich allenfalls mittelbar invaliditätsbegründend aus, wenn und insoweit sie zu einer eigentlichen Beeinträchtigung der psychischen Integrität führen, welche ihrerseits eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bewirkt, wenn sie einen verselbständigten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder den Wirkungsgrad seiner - unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen bestehenden - Folgen verschlimmern (vgl. BGE 127 V 294 E. 5a S. 299; Thomas Locher, Die invaliditätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, S. 253).

Aus dem Gutachten ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin nach jahrelanger Mehrfachbeanspruchung als Mutter, Haus- und Berufsfrau ausgebrannt und erschöpft wirke. Dieser Befund, dem nicht die Eigenschaft eines Gesundheitsschadens im Rechtssinn zukommt, ist offenkundig hauptverantwortlich für die Entstehung der attestierten Leistungseinschränkung.”

 

In una sentenza I 76/07 del 24 gennaio 2008 il TF ha negato che lo stato depressivo di un’assicurata, affetta da distimia, costituisca una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata. L’Alta Corte ha pure escluso che la fibromialgia presentata dall’assicurata abbia carattere invalidante, difettando gli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per ritenere, eccezionalmente, inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.

 

Al contrario, in una sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006 il TFA, diversamente da quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto invalidante la diagnosi di distimia posta dal perito psichiatra, in quanto associata ad altri disturbi gravi della personalità. Dalla perizia psichiatrica era infatti emerso che l’assicurato era affetto dalle seguenti patologie:

 

"  (…) l'assuré présente une dysthymie (F 34.1), une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Il conclut que l'ensemble du tableau clinique peut être considéré comme une affection psychique partiellement invalidante. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée du point de vue orthopédique, il estime que les troubles psychiques énoncés ainsi que des perturbations visibles de ses capacités d'attention lors de l'examen clinique justifient une incapacité de travail de 40%."

 

Queste conclusioni del perito erano state contestate dal medico SMR, il quale aveva ritenuto che i disturbi psichici dell’assicurato non avessero carattere invalidante.

 

Al riguardo, la nostra Massima Istanza si è così espressa:

 

"  (…)

3. Selon le rapport d'expertise du docteur V.________, le recourant souffre d'une dysthymie (F 34.1); en outre, il présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). L'expert explique que la personnalité de l'assuré est avant tout marquée par une forte impulsivité, une tendance colérique et une recherche excessive de sensations avec une intolérance à l'ennui, permettant de parler d'organisation de la personnalité de type psychopatique, mais sur des fondements fragiles, laissant transparaître des angoisses plus archaïques, de nature psychotique.

Il note encore que la perception du réel est en général préservée, sauf lors d'épisodes de stress, où l'expertisé peut momentanément perdre le contact avec la réalité. La recherche excessive des sensations et le manque de tolérance à l'ennui expliqueraient pourquoi l'assuré supporte mal l'inactivité et qu'il se laisse aller à une consommation alcoolique régulière à la limite de l'alcoolisme chronique. Sa personnalité aurait pu s'organiser sur un mode antisocial s'il n'avait pas bénéficié d'un cadre rassurant en Suisse, constitué tant par l'influence positive de son épouse que par un ancrage professionnel solide dans une activité de peintre en bâtiment qui lui convenait. Ce contexte structurant a permis, selon l'expert, de mettre en veilleuse la structure psychopatique sous-jacente. Les manifestations du trouble de la personnalité se sont cependant réactivées lorsque l'équilibre social s'est modifié, à la suite des accidents et de la perte de gain consécutive dans la profession exercée jusque-là et dans une moindre mesure, la maladie physique de son épouse.

 

Les premiers juges ont considéré que ni le diagnostic de dysthymie, dont ils mettent en doute la présence de symptômes chez le recourant, ni celui de personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux, ne constituent en soi une affection invalidante. Comme le relève cependant à juste titre le recourant, l'expert explique que l'état dysthymique a une influence significative sur la capacité de travail parce qu'il est associé à un trouble sévère de la personnalité. C'est donc bien la conjonction de ces troubles psychiques qui entraîne, du point de vue médico-psychiatrique, une incapacité de travail de 40 % dans toute activité lucrative que l'on pourrait exiger du recourant d'un point de vue orthopédique.

 

Sur ce point, les conclusions de l'expert ne sont infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier; en particulier, l'appréciation psychologique du docteur B.________, laquelle est antérieure à celle de l'expert V.________, n'est pas apte à mettre en doute la pertinence de ses déductions. Au contraire, celles-ci corroborent l'avis du docteur H.________, lequel avait déjà évoqué une aggravation de la situation par un état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 juin 2001). Par ailleurs, l'expert ne fonde pas l'incapacité de travail de l'assuré sur des facteurs étrangers à l'invalidité. Pour le reste, le rapport d'expertise ne contient pas de contradictions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V.________ dans la mesure où celui-ci attribue au recourant une incapacité de travail de 40 % en raison de troubles psychiques."

 

In un’altra sentenza 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008 l’Alta Corte, nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome somatoforme dolorosa e da una distimia, ha stabilito che la distimia, da sola, provocava una incapacità lavorativa del 30%.

 

La nostra Massima Istanza ha infatti rilevato:

 

"  (…)

3.

3.1 Das kantonale Gericht hat aufgrund einer umfassenden Würdigung der medizinischen Akten, namentlich des Gutachtens der MEDAS vom 13. Februar 2004 und dessen Ergänzung vom 23. September 2005, in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aus allein psychischen Gründen in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist. Dies ist eine auf Beweiswürdigung beruhende Sachverhaltsfeststellung, welche nur in den Schranken von Art. 97 und 105 BGG überprüft werden kann (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 397 ff.).

3.2 Zu Unrecht wird in der Beschwerde geltend gemacht, die Vorinstanz habe sich nur mit dem Zeitraum ab der Begutachtung durch die MEDAS befasst, wird doch im angefochtenen Entscheid die gesamte Aktenlage ab August 2000 gewürdigt. Nicht gefolgt werden kann auch dem Einwand, die Annahme einer Arbeitsunfähigkeit von 30 % sei offensichtlich unrichtig und der Sachverhalt insoweit unvollständig festgestellt worden, als das Ausmass der sich aus der somatoformen Schmerzstörung ergebenden Arbeitsunfähigkeit nicht gutachterlich abgeklärt worden sei. Im Gutachten der MEDAS vom 13. Februar 2004 wurde zwar als einzige Diagnose mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit eine somatoforme Störung (ICD-10 F45.9) mit Anteilen einer somatoformen Schmerzstörung und einer dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung festgestellt; die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit wurde aber ausschliesslich gestützt auf ein dysphorisches, leicht depressives Bild mit 30 % angegeben (vgl. Teilgutachten des Dr. med. M.________, Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 10. Dezember 2003). Auf Anfrage der IV-Stelle erläuterte Dr. med. M.________ in seinem Schreiben vom 31. Mai 2004, dass er im von ihm erstellten psychiatrischen Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 dem Umstand Rechnung getragen habe, dass eine einzig auf psychosozialen Belastungsfaktoren beruhende somatoforme Schmerzstörung keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle; beeinträchtigt werde die Arbeitsfähigkeit der Versicherten aber durch ein dysphorisches Stimmungsbild im Sinne einer anhaltenden affektiven Störung (Dysthymia ICD-10 F34.1).

Aufgrund dieser Präzisierungen des Gutachters im Schreiben vom 31. Mai 2004 steht fest, dass - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin und anders als im angefochtenen Entscheid wiedergegeben - aus der somatoformen Störung (F45.9) keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit resultiert; die von der Beschwerdeführerin erhobene Rüge, der Sachverhalt sei diesbezüglich unvollständig festgestellt worden, stösst damit ins Leere. Gestützt auf die überzeugenden Aussagen des Dr. med. M.________ im Teilgutachten vom 10. Dezember 2003 und im Schreiben vom 31. Mai 2004 ist vielmehr davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund der diagnostizierten Dysthymia (ICD-10 F34.1) in ihrer Arbeitsfähigkeit um 30 % eingeschränkt ist.

Dass die Vorinstanz bei dieser Sachlage auf die Durchführung weiterer medizinischer Abklärungen verzichtet hat, lässt sich nicht beanstanden."

 

 

                                         In concreto, il dr. __________, dopo aver effettuato un’approfondita visita medica, ha evidenziato la presenza di una distimia e di una depressione, i cui sintomi tuttavia non sono così significativi da soddisfare i criteri per una sindrome depressiva di gravità media o grave, ma solo lieve, con andamento cronico (doc. 59-10). Lo specialista ha quindi ritenuto che, a causa di tali patologie, l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro al 20%.

                                         Il TCA non ha motivi per ritenere non corretta questa valutazione, del 22 novembre 2007, del dr. __________.

 

                                         Va tuttavia segnalato che, con scritto del 10 febbraio 2009, lo psichiatra curante, dr. __________, ha rilevato che, nel corso dell’ultima visita del 5 febbraio 2009, ha riscontrato “un peggioramento dello stato dell’umore con sua evidente flessione, associata a rabbia, a sentimento di inutilità, ad esaurimento delle risorse e delle capacità di reagire, scoramento, tendenza al pianto, apatia, abulia ed adinamia, persistendo le preoccupazioni per le eventuali conseguenze di tale stato sul posto di lavoro”, motivo per il quale il curante ha deciso di mutare la terapia antidepressiva (doc. B3, il corsivo è della redattrice).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 22 ottobre 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, il referto del dr. __________, del 10 febbraio 2009 (doc. B3), è successivo alla decisione impugnata: esso va tuttavia preso in considerazione, dato che il dr. __________, pur osservando di avere riscontrato la presenza di un peggioramento dello stato dell’interessato durante la visita del 5 febbraio 2009, ha altresì indicato che l’assicurato è stato degente dal 13 aprile 2008 al 10 maggio 2008 presso la Clinica di __________ e che il __________, consulente di tale clinica, ha confermato “la nostra diagnosi di disturbo affettivo concomitante, individuato in una sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”, che secondo il curante rende l’assicurato inabile al lavoro al 50% (doc. B3, il corsivo è della redattrice).

                                         In assenza di ulteriori approfondimenti, il TCA non è in grado di stabilire se il peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, constatato dal curante durante la visita del 5 febbraio 2009 e riconosciuto dai medici del SMR (cfr. doc. XVI/bis), sia intervenuto già in precedenza, dopo la perizia del dr. __________ del 22 novembre 2007 (cfr. doc. 59), magari già in occasione del ricovero presso la Clinica di __________.

                                         Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 16 luglio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

Al riguardo, il TCA non può condividere il parere del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR, laddove ritengono che questo possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato sia insorto posteriormente alla decisione impugnata (cfr. doc. XVI/bis).

                                         Dato che il dr. __________ ha messo in rilievo che in occasione del ricovero dal 13 aprile 2008 al 10 maggio 2008 presso la Clinica di __________, il __________ ha confermato la diagnosi di disturbo affettivo concomitante, individuato in una sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) (doc. B3), non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti specialistici, concludere con sufficiente tranquillità che il peggioramento dello stato di salute dell’interessato, dal profilo psichiatrico, si sia realizzato dopo l’emissione della decisione impugnata.

                                         A mente del TCA, dunque, il peggioramento dello stato di salute dell’interessato dovrà essere valutato a livello specialistico.

 

                                         Già solo per questo motivo, gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

 

                            2.8.2.   Dal profilo somatico, l’UAI, basandosi sulle annotazioni del 26 novembre 2007 del dr. __________ del SMR – il quale, dopo avere richiesto al curante, dr. __________, un aggiornamento delle condizioni di salute dell’interessato e avere constatato che “il presunto leggero peggioramento avvenuto durante i mesi invernali, grazie alla terapia prescritta, è stato controllato. La sindrome del dolore cronico è rimasta stabile come 3 anni fa” – ha concluso che “rimangono dunque valide le nostre prese di posizione anteriori (vedi annotazioni del 19 settembre 2005)” (cfr. doc. 60-2).

 

                                         Nella perizia del 2 agosto 2005, i medici del SAM avevano ritenuto che, dal profilo somatico (pneumologico-neurologico-reumatologico), l’assicurato fosse inabile al 30% nella sua professione, da considerare adeguata in quanto egli non doveva sollevare pesi, non doveva fare sforzi e non doveva lavorare in posizioni inergonomiche (cfr. doc. 23-17).

                                         Queste considerazioni erano poi state condivise dal dr. __________ del SMR, il quale, nel suo rapporto medico del 19 settembre 2005 - dopo avere ricordato che dalla perizia del SAM era emerso che l’assicurato non presentava delle patologie invalidanti dal profilo neurologico e pneumologico, mentre era da ritenere inabile al lavoro al 30% dal profilo reumatologico - aveva ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 70% nella sua attività (cfr. doc. 26-2).

 

A fronte delle critiche dell’assicurato, esposte in sede di osservazioni, circa il mancato aggiornamento delle affezioni pneumologica-neurologica-reumatologica, il dr. __________, nelle annotazioni del 28 maggio 2008, ha ribadito che “il nostro modo di procedere ha pienamente tenuto conto delle indicazioni del TCA nella sua sentenza del 17 luglio 2007, nella quale il TCA rimandava gli atti all’amministrazione “affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche. In esito a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale dell’incapacità lavorativa, tenendo conto delle valutazioni peritali pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell’ambito della perizia SAM del 2 agosto 2005”” (cfr. doc. 68-1).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può, per i motivi di seguito esposti, condividere il modo di agire dell’amministrazione.

                                         Questo Tribunale rileva che, correttamente, nell’ambito della nuova procedura amministrativa successiva alla sentenza del TCA del 17 luglio 2007, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 17 ottobre 2007, ha indicato di dover richiedere al dr. __________ un aggiornamento, dal profilo somatico, delle condizioni di salute dell’interessato (cfr. doc. 54-1, il corsivo è della redattrice).

Dopo avere ricevuto dal dr. __________ le indicazioni richieste, il dr. __________ ha poi considerato che il presunto leggero peggioramento dello stato di salute indicato dal dr. __________ non modificava le precedenti conclusioni alle quali erano giunti i medici del SAM nella perizia del 2005 (cfr. doc. 60-2).

Il TCA non può far proprie queste considerazioni del medico del SMR.

Va infatti rilevato che, nel suo scritto del 29 ottobre 2007, il dr. __________ ha, da un canto, rilevato che la sindrome delle apnee notturne leggera/media diagnosticata “si è risolta in senso positivo spontaneamente” e che “dal profilo neurologico, particolarmente per quanto concerne la leggera sindrome del tunnel carpale a destra, non vi è stato nessun cambiamento”; d’altro canto, tuttavia, il dr. __________ ha evidenziato che “la situazione reumatologica è precaria” (cfr. doc. 57-1, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha aggiunto che nel corso del 2005/2006 sono stati eseguiti diversi tentativi medicamentosi per migliorare il dolore cronico, ma che “tutti i tentativi intrapresi non hanno migliorato la situazione”, tanto da spingere il curante, a partire da maggio 2007 (e ancora attualmente), a prescrivere un trattamento farmacologico a base di Morfina sotto forma transdermale, che ha permesso di far rimanere stabile la sindrome del dolore cronico, controllando il peggioramento intervenuto durante i mesi invernali (cfr. doc. 57-1, il corsivo è della redattrice).

 

Secondo questo Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal medico SMR, il fatto che il curante abbia dovuto introdurre un nuovo trattamento farmacologico al fine di tenere sotto controllo il peggioramento delle condizioni dell’assicurato e di non fare precipitare la situazione reumatologica, definita come “precaria”, non può equivalere alla constatazione di uno stato di salute, dal profilo reumatologico, stazionario.

 

Questa conclusione appare tanto più corretta alla luce dello scritto dell’11 febbraio 2009, nel quale il dr. __________ ha sottolineato che “la situazione di un paziente che a partire dal 2006 è regolarmente sotto terapia con cerotti di Morfina per potersi recare al lavoro al 50% non è sicuramente da considerare come situazione invariata rispetto al momento della valutazione presso il SAM”, aggiungendo che “un’osservazione di questo genere è sicuramente un’offesa nei confronti del paziente come pure priva di comprensione dal lato medico/umano” (cfr. doc. B1, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha poi ribadito che “la situazione non è assolutamente da ritenere invariata rispetto al momento della valutazione presso il SAM ma è, al contrario, senza ombra di dubbio peggiorata notevolmente con conseguente necessità di nuove terapie per permettere al signor RI 1 di mantenere la residuale capacità lavorativa che svolge con grande fatica” (doc. B1, il corsivo è della redattrice).

                                         Questi aspetti necessitano dunque di ulteriori approfondimenti specialistici.

 

                                         Il dr. __________ ha pure segnalato un peggioramento della sindrome delle apnee notturne, che sarebbe in fase di accertamento presso il dr. __________. Anche questo aspetto necessita quindi di essere ulteriormente approfondito.

 

                                         Il TCA non può, pertanto, condividere l’opinione espressa a proposito del referto del dr. __________ da parte del dr. __________ e della dr.ssa __________, i quali, nelle annotazioni del 19 febbraio 2009, hanno considerato che “dal lato somatico non vengono invece riportati elementi in favore di un sostanziale peggioramento dello stato di salute” (doc. XVI/bis).

 

Vista la discordanza esistente tra la valutazione dei medici del SMR e quella del curante, dr. __________, in merito alle patologie che affliggono l’assicurato e all’influsso che queste hanno sulla sua capacità lavorativa residua, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista somatico, RI 1 sia abile al lavoro al 70% sia nella sua professione, che in altre attività adeguate.

Si impongono dunque, anche dal profilo somatico, nuovi accertamenti pluridisciplinari, al fine di stabilire le patologie che affliggono l’assicurato e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

 

                            2.8.3.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Tale soluzione si giustifica tanto più, ritenuto che nello scritto del 23 gennaio 2009, la dr.ssa __________ del SAM - chiamata dall’UAI ad esprimersi in merito alla valutazione globale dello stato di salute dell’interessato - ha sottolineato di non potere “a oltre 3 anni dalla perizia SAM, senza aver rivisto il paziente ed aver preso visione degli atti recenti, esprimerci riguardo alla valutazione globale del suo stato di salute”, aggiungendo di restare a disposizione per rivedere in tempi brevi l’assicurato per una valutazione complessiva del caso (doc. VIII/2).

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurato.

 

In tale contesto, il TCA ritiene che l’amministrazione dovrà anche appurare se è ragionevolmente esigibile - come ritenuto dai medici del SMR (cfr. doc. XVI/bis) - pretendere che l’assicurato, per poter svolgere la sua professione a tempo parziale presso le __________, debba fare ricorso all’assunzione regolare, da anni, di massicce dosi di farmaci antalgici e, in particolare, di Morfina, come segnalato dai curanti.

Il dr. __________, nel suo scritto del 10 febbraio 2009, ha infatti sottolineato che l’assicurato “assume una quantità non indifferente di analgesici anche a componente oppioide con conseguente diminuzione ponderale e inappetenza ed è in cura con miorilassanti e antidepressivi” (cfr. doc. B3, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________, da parte sua, nello scritto dell’11 febbraio 2009, ha evidenziato che “non solo io, ma anche i miei colleghi medici dell’AI siamo ben al corrente degli effetti secondari dei cerotti che nel paziente si manifestano in modo abbastanza pronunciato. Ad esempio vi è la stanchezza aumentata, il peggioramento della sindrome delle apnee notturne (al momento in fase di accertamento presso il collega dr. __________), un aumento dell’atteggiamento depressivo (vedi relazione dr. __________)” (doc. B1, il corsivo è della redattrice).

 

Al riguardo, nelle annotazioni del 19 febbraio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR hanno osservato che “un trattamento transdermale con oppioidi, specie dopo un breve periodo di adattamento, è ben compatibile con un’attività lavorativa regolare come stabilito in occasione della perizia SAM” (doc. XVI/bis).

 

L’UAI dovrà verificare se l’assunzione continuativa di questi medicamenti non è ragionevolmente esigibile dall’assicurato, in quanto eccedente il normale obbligo di ridurre il danno (cfr. al riguardo STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009; STFA I 442/2005 del 13 aprile 2006, pag. 3 e giurisprudenza ivi citata), come indicato dal patrocinatore in sede ricorsuale.

Se così fosse, l’amministrazione dovrà valutare se l’interessato dispone e, in che misura, di una capacità lavorativa residua, sfruttabile in altre attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

La richiesta dell’assicurato di procedere ad una perizia giudiziaria pluridisciplinare (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 22 ottobre 2008 è annullata.

                                   §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.3..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti