Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.226

 

lr

Lugano

6 luglio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Laura Rossi, giurista

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 novembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 -

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.     RI 1, classe 1954, attiva quale gerente e titolare del __________ denominato __________, __________, (doc. AI 12/1-2), nel mese di aprile 2006 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando quale danno alla salute “(…) reazione depressiva cronicizzata in sindrome da disattamento e etilismo cronico (…)” (doc. AI 8/1-2).

 

1.2.    Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, con decisione 3 novembre 2008 (doc. AI 29/1-2), preavvisata il 13 agosto 2008 (doc. AI 25/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio 2006 argomentando:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

 

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica effettuata in data 12.12.2006 dalla Dr.ssa __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno medico – teorica quantificabile nella misura massima del 50% dal gennaio 2005.

Tuttavia il nostro servizio di ispettorato esterno, mediante inchiesta effettuata in data 28.11.2007 ed utilizzando il metodo straordinario (vale a dire identificando, per ogni mansione che compone la sua attività di esercente, una percentuale d’incapacità e la relativa perdita di guadagno), ha reputato il suo grado AI in una percentuale massima pari al 41%. Il calcolo di cui sopra è riportato qui di seguito.

 

 

Campi di attività

Ponderzione senza danno

Incapacità al  lavoro nei campi di attività

Base salariale

mensile x 12*

Redito-annuo senza danno

Perdita di guadagno

Cucina

30%

20%

3'637

13'093

  2'618

Servizio bar

40%

50%

3'637

17'457

  8'728

Pulizia locali

20%

50%

3'680

  8'832

  4'416

Contabilità  - ordina-zioni

10%

50%

4'797

  5'756

  2'878

Totale

100%

 

 

45'138

18'640

[*: secondo l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari]

                                         

Dal raffronto del reddito annuo che avrebbe potuto raggiungere senza il danno alla salute, ossia Fr. 45'138, con la relativa perdita di guadagno, vale a dire Fr. 18'640 annui, si ottiene un grado di invalidità pari al 41%.

 

Decidiamo pertanto:

 

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.01.2006, ossia trascorso l’anno d’attesa dall’insorgere del danno alla salute, lei ha diritto al ¼ di rendita AI. (…)”

 

 

1.3.    Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50%, motivando, tra l’altro, come segue:

 

"  (…)

Infatti, la diminuzione della capacità lavorativa è pari ad almeno la metà del mio precedente potenziale di attività. Non sono ancora in possesso della tassazione fiscale 2007; già da parecchio tempo posso compensare questa carenza di capacità produttiva unicamente con l’aiuto che mia sorella mi presta regolarmente nella gestione dell’esercizio pubblico. (…)”

 

1.4.    Nella risposta di causa dell’8 gennaio 2009 (doc. VI) l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata ha chiesto la reiezione del gravame precisando:

 

"  (…)

Con domanda 18.4.2006 l’assicurata, esercente, ha fatto richiesta di prestazioni AI per incapacità lavorativa al 50% per depressione e disturbi allo stato fisico in generale.

 

In esito all’istruttoria medica ed economica del caso, segnatamente dell’inchiesta economica per attività con decisione 3.11.2008 l’Ufficio AI ha potuto definire un’invalidità del 41%. Con il ricorso l’assicurata contesta tale grado di invalidità indicando di essere incapace al lavoro al 50%.

 

Occorre osservare che l’invalidità non corrisponde automaticamente all’incapaci-tà lavorativa bensì alla conseguente perdita di guadagno. L’UAI ha applicato il metodo straordinario per la determinazione del grado d’invalidità in quanto l’assicurata svolgeva un’attività indipendente (cfr. DTF 128 V 29). L’invalidità è in tal caso determinata in funzione della capacità lavorativa residua per i singoli aspetti dell’attività svolta. Occorre valutare in che modo la capacità lavorativa residua può essere valorizzata al meglio. Con l’inchiesta a domicilio l’operatrice sociale ha constatato, discusso con l’interessata e valutato l’attività della ricorrente. Sulla scorta della propria specifica esperienza e competenza ha conferma-to l’incapacità lavorativa indicata nel 50% dal profilo medico teorico, salvo, dopo opportuna valutazione della situazione concreta, applicare un’incapacità del 20% relativamente all’attività di cucina dove la limitazione è risultata inferiore alla luce di una sostanziale continuità rispetto al periodo precedente la malattia. Dal raffronto della perdita economica per le singole attività è scaturita l’invalidità globale del 41%. In sostanza il ricorso non porta motivi concreti che giustificano un grado d’invalidità diverso dalla decisione impugnata.

 

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso. (…)”

 

 

1.5.     Con scritto 23 gennaio 2009 (doc. VIII) l’assicurata ha ribadito le proprie tesi ricorsuali, precisando che la decisione contestata si fonda su una documentazione medica risalente al 2006, mentre l’indagine del Servizio ispettorato dell’Ufficio AI è stata esperita nel 2007. La ricorrente postula il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno il 50%, chiede di essere sottoposta a un nuovo esame medico-peritale e evidenzia come la perizia medica è stata eseguita su incarico dell’assicurazione malattia.

 

                              1.6.     Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

2.1.         La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                              2.2.     Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° gennaio 2006. L’assicurata, contesta la valutazione medica e economica, postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita e chiede l’assunzione di ulteriori prove.

 

                              2.3.     Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                              2.4.    Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l’assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-

                                         zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

 

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

2.5  .   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

 

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

 

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

 

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                                                                               

2.6.     Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

2.7.     Nella fattispecie ricevuta la domanda di prestazioni, l’ammini-strazione, dopo aver acquisito agli atti l’incarto della cassa malati ed aver esperito una serie di accertamenti di natura economica, ha incaricato la dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia, di compiere un accertamento medico ambulatoriale, la quale nella sua perizia 28 febbraio 2007, posta la diagnosi di “sindrome ansioso-depressiva (F 41.2 dell’ICD 10), disturbo di personalità misto immaturo, dipendente e ansioso (F 61.0 dell’ICD 10) e etilismo cronico (Z 72.1 dell’ICD 10)”, ha concluso per un’incapacità lavorativa al 50% dal febbraio 2005 alla data della perizia. La specialista ha precisato quanto segue:

 

“(…)

 5. Valutazione e prognosi

 

   L’assicurata non è più riuscita a riprendere l’attività professionale oltre il 50%, a causa di un’evoluzione ansioso-depressiva, concretizzatasi da allora.

                                                            Questa evoluzione è la conseguenza di un disturbo di personalità, che compromette l’equilibrio psico-emotivo dell’assicurata e l’adattamento psico–sociale e questo da diversi anni, progressivamente peggiorando nel tempo.

                                                            Il progressivo e insidioso scivolamento nella dipendenza dall’alcool, negata dalla paziente, contribuisce alla perdita di autostima ed al controllo narcisistico ed emotivo attuale.

                                                            La scarsa motivazione a curarsi sul piano specialistico ha contribuito alla cronicizzazione del problema. L’assicurata disconosce l’utilità di un approccio psicoterapeutico/ psichiatrico dei suoi problemi, si vergogna di sé, si vive come fallita in tutto.

                                                            Fragilizzazione sul piano narcisistico dal tipo di vita, dalla solitudine effettiva e fallimento della vita privata, vive la necessità di curarsi dal punto di vista psicoterapeutico, come un ulteriore aggravamento della ferita narcisista ed ha continuato a dissimulare le sue difficoltà nel corso degli anni, evitando di confrontarsi con le stesse, arrivando alla cronicizzazione attuale. Per queste ragioni ritengo impossibile il mutamento sostanziale attraverso la psicoterapia come ipotizzato dalla dr.ssa __________ nella conclusione testica. La dr.ssa __________, in sostanza conferma la mia diagnosi di disturbo ansioso-depressivo in personalità nevrotico dipendente.

La prognosi è riservata per quanto alla ripresa della capacità lavorativa al 100% vista la cronicizzazione degli aspetti depressivo-disforici.

Visto quanto da me sopra descritto non ritengo possibile migliorare l’evoluzione del quadro psico-patologico con cure specialistiche di tipo psicoterapeutico.

Persiste dunque l’incapacità lavorativa al 50% il quadro psico-patologico appare cronicizzato, viste le scarse risorse emotive, nel senso di possibilità di miglioramento.

 

 

B.         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

1      Menomazione (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

 

1.1          a livello psicologico e mentale

Vedasi punto: Lamentele soggettive e status psichico.

1.2          a livello fisico

Non c’è nessuna menomazione.

1.3          nell’ambito sociale

            Nessuna menomazione.

 

2    Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale

 

2.1       come si ripercuotono i disturbi sull’attività attuale dell’assicurato?

2.2       L’attività attuale è ancora praticabile?

2.3       Se, si, in quale misura (ore al giorno)?

2.4       è constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

2.5       Se si, in che misura?

2.6       Da quando esiste una limitazione dalla capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

2.7       Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

 

Come ho già descritto sopra, lo stato ansioso-depressivo condiziona l’emotività della paziente, rendendo difficile il contatto con gli altri e compromettendo le relazioni sociali. Lavorando l’assicurata come gerente di un bar, lo stato disforico contribuisce a conflittualizzare con il prossimo (il cliente del bar) perdendolo e compromettendo il rendimento della sua attività. Inoltre, il consumo di alcool in questa situazione non fa che aumentare peggiorando il tutto.

Questa limitazione al 50% persiste dal febbraio 2005 in maniera continua.

 

3    L’ambiente di lavoro dell’assicurato e il grado di sopportare disturbi psichici?

 

L’assicurata lavora come esercente di un bar a __________ e riesce a reggere la presenza degli altri nella misura del 50%, come da me già descritto sopra.

 

 

C.         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE

 

1          È possibile effettuare provvedimenti di integrazione? Ve ne sono in corso?

            Ne sono previsti?

1.1       Se si, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione, in special modo per quanto riguarda

            . l’abitudine al processo lavorativo

                                                                       . l’esercizio di capacità sociali di base

                                                                       . l’utilizzazione delle risorse disponibili

 

1.2       Se no, la preghiamo di darcene ragione

 

2.         È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

2.1       Se si con quali ragionevoli provvedimenti (per esempio provvedimenti medici)

2.2       Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3.         L’assicurato è in grado di svolgere altre attività?

3.1       Se si quali esigenze deve rispondere posto di lavoro vedi che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di una tratti vita (esigenze confronti delle persone cui fa riferimento, clima di lavoro ecc)?

3.2       In che misura si possono svolgere attività consone alla menomazione (ora al giorno)?

3.3.      È constatabile una riduzione della capacità di lavoro?

3.4.      Se si in che misura?

3.5.      Qualora non siano possibili altre attività: per quali mtovivi?

 

La presa a carico specialistica non è desiderata dall’assicurata e di conseguenza la prognosi di un tale approccio resta sfavorevole.

Non ritengo possibile migliorare le condizioni psico-emotive della paziente e la sua capacità lavorativa con i provvedimenti di integrazione. (…)”

 

                              2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'ap-prezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)"

(cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

 

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

 

           Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

2.9.

 

                            2.9.1.                                           Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione effettuata dalla dr.ssa __________, FMH psicologa e psichiatra, da considerare dettagliata approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali.

 

          In effetti, appurato che l’assicurata soffre di uno stato ansioso-depressivo, il quale ne condiziona l’emotività, rendendo difficile il contatto con gli altri e compromettendo le relazioni sociali, la dr.ssa __________ ha considerato il fatto che lavorando l’interessata come gerente di un bar lo stato disforico contribuisce a conflittualizzare con il prossimo perdendolo e compromettendo il rendimento della sua attività. Inoltre, il consumo di alcool in questa situazione non fa che aumentare peggiorando il tutto. La limitazione della sua capacità lavora-tiva al 50% persiste dal febbraio 2005 in maniera continua.

 

                            2.9.2.   Per la determinazione del grado d’invalidità l’amministrazio-ne ha applicato il metodo straordinario in considerazione del fatto che l’assicurata svolge un’attività indipendente.

                                         Come emerge dal rapporto d’inchiesta economica l’ammini-strazione ha anche tenuto conto della circostanza che la malattia dell’assicurata non trova immediato riscontro nella propria situazione economica e non ha inciso direttamente e negativamente sull’andamento del ristorante, che non subisce variazioni rilevanti da anni; non vi sarebbe stato infatti un aumento di personale, se non nell’ingaggio della sorella che, tuttavia, non può essere sottoposto a verifica, o in altri eventi di carattere economico. Il fatto poi che la signora non tenga una contabilità dettagliata farebbe sì che un’analisi meramente economica della situazione si rivela inaffidabile. Da qui la necessità, per l’amministrazione, di procedere al confronto delle attività e all’applicazione del metodo straordinario non essendo possibile determinare concretamente, sulla base della documentazione agli atti e delle notifiche di tassazione, il reddito che l’assicurata avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (doc. AI 24/1-5).

 

                                         Nel citato rapporto d’inchiesta l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurata prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

PRIMA DEL DANNO

 

Prima del 2005 apriva alle 6:30 e rimaneva sino alle 15:30. Alle 11:00 iniziava la cameriera che rimaneva sino alle 20:00 e di qui riprendeva l’assicurata o un’amica (talvolta) sino all’1 del mattino. L’amica dava una mano quando non si sentiva bene altrimenti se la cavava da sola. La birreria offre un servizio cucina solo per il pranzo.

 

DOPO IL DANNO

 

Sino al mese di ottobre è stato il compagno (__________) ad occuparsi dell’apertura e rimanere nel locale sino alle 10:00, sostituito poi dall’assicurata sino alle 13.30. Ora invece sono la sorella dell’assicurata o l’assicurata stessa che se ne fanno carico, a dipendenza di come si sente la signora. Ritorna ancora alla sera e si occupa della chiusura ma solo quando l’ambiente è tranquillo.

 

La sorella (__________) è presente molte ore al giorno e disponibile tutte le volte che l’assicurata ha bisogno. Le viene in aiuto anche quando la cameriera è assente negli orari serali. Si occupa del servizio al bar e della pulizia dei locali, attività di cui la signora RI 1 non riesce più a farsi carico. L’impegno nella pulizia viene valutato in 2 ore e 15 minuti circa e consiste nel rigoverno dei pavimenti con scopa e straccio e dei servizi. L’assicurata attende alle pulizie più leggere, come la pulizia del banco, dei tavoli e altre semplici attività.

La birreria dispone di un terrazzato di 20-30 mq con pergola ed alcuni tavoli; è stato il compagno sino a un mese fa, ad occuparsi della pulizia dello spazio nonché della potatura di piante e siepe.

L’assicurata ammette di occuparsi tuttora della preparazione dei pasti, lasciando alla sorella e alla cameriera il servizio al bar; nell’incontro del 28 novembre riferisce di farsene carico ancora personalmente anche perché non vi è alcuno in grado di sostituirla.

Prepara un piatto caldo a pranzo mentre la sera, se qualcuno lo desidera serve un menu a base di affettato e cibi freddi. In genere il numero di clienti varia dalle 7 alle 10 persone al giorno.

Negli ultimi anni, spiega la signora, la clientela è diminuita, complici peraltro diversi fattori e non solo la malattia; a questo proposito cita l’assenza di posteggi e la legge sul fumo, tanto che molti non giocano più a carte alla sera appunto perché non possono fumare.

 

Magazzino: consta di alimenti e merci che non hanno scadenza, come liquori e bibite, che peraltro vengono sempre portate a domicilio.

 

 

2006

2005

2004

2003B

2001-2002

Reddito aziendale

Fr. 48'000.-

Fr. 48'000.-*

Fr. 45'000.-

Fr. 36'000.-

Fr. 48'000.-

Sostanza aziendale

 

Fr. 12'196.-

Fr. 12'359.-

Fr. 12'290.-

 

Swidlos- provvigioni

 

Fr. 11'382.-

Fr. 12'290.-

 

 

Salari lordi

 

Fr. 31'717.-

Fr. 25'981.-

 

 

 

A due mesi dalla prima inchiesta – in occasione della quale ho chiesto alla signora RI 1 copia dell’ultima dichiarazione che a quel momento, tuttavia, non era ancora pronta – ho incontrato nuovamente la signora per procedere al confronto delle attività ed avere dati fiscali recenti.

 

Secondo la notifica di tassazione, la cui copia allego all’incarto, la situazione economica non è cambiata. In questa occasione la signora dichiara infatti di non tenere una vera e propria contabilità e rivolgersi ad un’amica unicamente per la preparazione della dichiarazione fiscale.

In sua compagnia incontra il tassatore, signor __________, che viene informato sull’andamento del ristorante e delle spese sostenute. Queste ultime non hanno subito cambiamenti di rilievo, sia per quel concerne l’affitto dei locali (rimasto di fr. 4000.- mensili), che l’assunzione di personale (dispone di una solo cameriera, oltre alla sorella che non viene remunerata). Per questo motivo il reddito proveniente dall’attività non ha subito variazioni rispetto alla tassazione del 2005, sulla quale aveva già presentato reclamo.

 

OSSERVAZIONI

 

Sono anni che l’andamento del ristorante non subisce variazioni rilevanti. Anche la malattia dell’assicurata non trova immediato riscontro in un aumento del personale (se non nell’ingaggio della sorella che tuttora, non può essere sottoposta a verifca) o in altri eventi di carattere economico. Il fatto poi che la signora non tenga una contabilità dettagliata fa sì che un’analisi meramente economica della situazione si riveli inaffidabile.

Di qui la necessità di procedere al confronto delle attività e all’applicazione del metodo straordinario.

 

3. MANO D’OPERA

 

Sino al marzo-aprile 2007 ha lavorato __________ poi sostituita da __________, che inizia alle 11:00 e termina alle 19:00. L’una ha sostituito l’altra senza che sia aumentato l’impegno lavorativo.

 

La sorella, come detto in altri punti, non viene remunerata; mentre prima del 2005, tuttavia, le dava una mano due giorni la settimana, ora garantisce una presenza regolare e giornaliera.

                                          ________________________________________________

                                                 

                                                      5. CONFRONTO FRA ATTIVITÀ

 

h/giorni/settimane/orario medio      senza       

                                                        danno

Orario     medio con danno alla salute

Campi di attività senza danno alla salute

Ponde- razione Senza danno

Tasso

d'inca-

pacità

Inc. di lavoro  ponde-rante

Limitazioni.

Esecuzione dei lavori da parte di terzi

Cucina

30%

20%

6%

Secondo quanto dichiarato, l'assicurata continua ad occuparsi della cucina anche se con meno cura rispetto a prima. Sostituzioni occasionali.

 

Si prende atto di un dato di realtà e si applica una percentuale diversa rispetto a quella medico-teorica.

Servizio al bar

40%

50%

20%

Si riprende la percentuale medica, che fornisce indicazioni sull'esigibilità dell'attività. Viene sostituita in parte dalla sorella, che ha aumentano l'impegno dopo il danno alla salute.

Pulizia locali

20%

50%

10%

Solo attività leggere. Si applica l'incapcità medico-teorica.

Ordinazioni/ contabilità

10%

50%

5%

Le dichiarazioni dell'assicurata concordano con la valutazione peritale.

Totale

100%

 

41%

 

 

Cucina: prima di ammalarsi si dedicava alla cucina anche il giorno prima rispetto alla presentazione di un piatto, che richiedeva appunto una lunga preparazione (nel caso del brasato, per esempio); ora vi presenta meno cura, nonostante continui a farsi carico dell’attività e venga sostituita solo occasionalmente.

 

Pulizia dei locali: prima era di suo compito, mentre ora se ne occupa la sorella. L’assicurata descrive un impegno modesto e minimo in questa attività, che limita al rigoverno dei tavoli e bancone.

Contabilità e ordinazioni: pur avendo un magazzino, acquista lei stessa le merci con scadenza o altri beni di prima necessità; fa portare a domicilio, invece, liquori e bevande. Si tratta comunque di commissioni che effettua una volta alla settimana e di cui si fa carico tuttora personalmente.

Fatica per conto a tenere la contabilità quando prima era puntuale e organizzata; a questo proposito spiega come avesse l’abitudine di tenere sotto controllo sia le entrate che le uscite e di fare previsioni sull’andamento del ristorante, quando ora non riesce nemmeno a tenere i conti della giornata.

 

Campi d'attività

Ponde-razione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi d'attività

* Base salariale mensile x 12

Reddito annuale senza danno

Perdita di guadagno

Cucina

  30%

20%

1)  3'637

13'093

  2'618

Servizio bar

  40%

50%

1)  3'637

17'457

  8'728

Pulizia locali

  20%

50%

2)  3'680

  8'832

  4'416

Contab/ord.

  10%

50%

3)  4'797

  5'756

  2'878

Totale

100%

 

 

45'138

18'640

 

1)       secondo l’Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, n. 37, livello 4 donne

2)       n. 35, livello 4, donne

3)       n. 23, livello 4, donne

 

Reddito in assenza del danno alla salute: fr. 45'138.-

Perdita di guadagno: fr. 18'640.-

Nel raffronto tra la perdita di guadagno e il reddito “da valida” ne risulta una perdita economica del 41%.

 

VALUTAZIONE E PROPOSTA

 

L’applicazione del metodo straordinario ha portato a una perdita economica del 41% propongo pertanto di procedere all’assegnazione di un quarto di rendita.

Nella valutazione si è tenuto conto delle risultanze peritali, ma non di meno della situazione reale così come descritta dall’assicurata. Va detto infatti che l’andamento del ristorante, nelle entrate e nelle uscite, è rimasto sostanzialmente lo stesso, nonostante la malattia si sia aggravata due anni orsono. L’assicurata non ha aumentato il personale né l’impiego della cameriera; ha invece incaricato la sorella, che peraltro non remunera, di aiutarla con regolarità. Per quanto la situazione oggi appare credibile, non è dato sapere quante siano effettivamente le ore che la sorella, che non svolge altre attività ed ha ampia disponibilità di tempo, effettui realmente presso il ristorante.

Considerato infine come l’assicurata continui a farsi carico della preparazione dei pasti e sia in grado di garantire una certa presenza in birreria, ritengo che, pur nel rispetto delle risultanze peritali, la percentuale d’incapacità debba rispecchiare la situazione nella sua peculiarità. (…)”

 

Dopo aver constatato che, a seguito del danno alla salute, l’assicurata ha modificato soprattutto la sua attività di servizio bar, che lascia svolgere alla sorella e alla cameriera, l’ispettorato AI, come visto, ha proceduto alla valutazione della capacità di guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di esercente di un bar ristorante prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione di una perdita economica del 41%.

 

L’assicurata ha contestato questo modo di procedere, facendo presente che, prima del danno alla salute essa si occupava dell’apertura del locale alle 6:30 del mattino e rimaneva sino alle 15.30. Alle 11:00 iniziava la cameriera che rimaneva sino alle 20:00 e qui riprendeva l’assicurata sino all’una del mattino. Dopo l’insorgenza del danno alla salute l’assicurata ha evidenziato che la sorella __________, è presente tutti i giorni presso l’esercizio pubblico mediamente per 5-7 ore al giorno (doc. VIII). Evidenzia quindi che nell’attività di cucina l’incapacità lavorativa è di almeno il 50%, e che non è più neppure in grado di eseguire correttamente la contabilità e i conteggi. La ricorrente asserisce che rettificando il grado di invalidità di queste due attività ne risulterebbe un grado di invalidità complessivo del 56%.

 

Orbene, questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 5 dicembre 2007 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/ 2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197).

 

Nella ripartizione delle mansioni e i relativi impedimenti calcolati dall’ispettorato AI è stato tenuto conto dell’entità dell’azienda della ricorrente e del fatto che essa non ha più assunto nuovo personale, ad eccezione della sorella che, tuttavia, non viene remunerata. L’inchiesta economica ha quindi evidenziato come la ricorrente abbia sottolineato che negli ultimi anni la clientela è diminuita, complici per altro fattori diversi e non solo la malattia, segnatamente l’assenza dei posteggi e l’introduzione della legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.

 

Non vi è motivo, a mente del TCA, per scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di impedimen-

ti stabilita dall’amministrazione.

 

Come emerge dall’inchiesta economica, l’assicurata è ancora in grado di occuparsi convenientemente della parte relativa alla cucina; infatti ha ammesso che continua a farsi carico della stessa e solo occasionalmente viene sostituita. Le limitazioni pratiche per la succitata attività sono quindi state quantificate nel 20%.

 

Quanto invece alla parte relativa all’attività di servizio bar l’assicurata viene sostituita dalla sorella; le limitazioni pratiche inerenti la mansione summenzionata sono quindi state quantificate nel 50%. Nella mansione di pulizia dei locali, il funzionario incarito, tenendo conto delle argomentazioni dell’assicurata, ha valutato l’impegno in termini temporali in 2 ore e 15 minuti, in considerazione del fatto che l’interessata svolge le pulizie più leggere, quali la pulizia del banco, dei tavoli e altre semplici attività, e ha riconosciuto per questa attività un impedimento parziale del 50%.

 

Infine, per quanto concerne le mansioni di contabilità e ordinazioni il funzionario incaricato ha riconosciuto all’assicurata un impedimento parziale del 50% in considerazione del fatto che la stessa provvede all’acquisto di merci con scadenza o altri beni di prima necessità; fa portare a domicilio, invece, liquori e bevande. Si tratta comunque di commissioni che effettua una volta alla settimana e di cui si fa carico tuttora personalmente.

 

Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto a calcolare l’invalidità, conformemente al metodo straordinario, giungendo ad un grado di invalidità del 41%.

La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa dell’assicurata, tenuto conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (DTF 128 V 33consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

 

Al riguardo occorre solo evidenziare che il consulente che ha esperito l’indagine economica ha utilizzato le tabelle TA7 del 2004 anziché le tabelle TA1 del 2006. Tuttavia da un calcolo effettuato sulla scorta dei valori salariali enumerati nelle tabelle TA1 del 2006 si raggiunge un grado di invalidità comunque inferiore al 50%, che in ogni caso non permetterebbe alla ricorrente di acquisire il diritto ad una mezza rendita. Ne consegue che non si giustifica un rinvio degli atti all’amministrazione affinché esperisca ulteriori accertamenti in merito.

 

Stante un grado d’invalidità del 41% l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita. Con ogni verosimiglianza il tasso di inabilità non supera nella fattispecie il 50% anche volendo considerare l’evoluzione dei redditi sino al 2008, anno in cui è stata resa la decisione impugnata.

 

2.10.   L’assicurata, chiede al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e l’audizione testimoniale della sorella.

 

            Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede

il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

            In concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8 e 2.9), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

 

            Ne consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

 

2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

            Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti