Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.22

 

BS/td

Lugano

4 marzo 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’11 gennaio 2008 emanata da

 

 

 

 

 

 

terzo chiamato in causa

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

__________rappr. da: __________

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1954, è stato riconosciuto invalido nella misura del 70% con diritto alla rendita dal 1° settembre 2006 (cfr. progetto di decisione 30 maggio 2007; doc. AI 49).

                                         Di conseguenza, con decisione 31 luglio 2007 (cresciuta in giudicato), l’Ufficio AI gli ha assegnato una rendita intera di fr. 2'210.-- mensili con effetto dal 1° agosto 2007, oltre alle rendite completive per i tre figli (doc. AI 54-1 e 55-1).

                                         Le prestazioni arretrate sono state oggetto di due separate decisioni datate 11 novembre 2008. Con la decisione relativa alla rendita principale, l’amministrazione ha posto in compensazione fr. 24'026,60 rivendicati da __________ (in seguito: __________) a titolo di indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (doc. AI 59-2).

 

                               1.2.   Contro la decisione 11 novembre 2008 l’assicurato è tempestivamente insorto, chiedendo l’annullamento della compensazione con le indennità giornaliere della __________ poiché la relativa richiesta da parte dell’assicuratore malattia è errata e priva di firma. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e la conferma della compensazione avendo l’assicurato firmato una tale dichiarazione.

 

                               1.4.   L’8 marzo 2008 il ricorrente ha sostanzialmente confermato la tesi ricorsuale (VIII), mentre in data 17 marzo 2008 l’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni in merito a quanto affermato dall’assicurato (X).

                                                                               

                               1.5.   Con decreto 1° aprile 2008 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa __________ (XII).

 

                               1.6.   In data 30 gennaio 2009 il TCA ha richiamato dalla Cassa di compensazione __________ (__________) gli atti relativi all’insorgente (XIV), invitando le parti in causa, dopo consultazione della documentazione, a inoltrare le proprie osservazioni. Con scritti 23 febbraio 2009 e 24 febbraio 2009 rispettivamente la __________ e l’Ufficio AI hanno chiesto la conferma della decisione contestata, nonché la reiezione del ricorso.

 

 

 

 

 

 

 

considerando                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l'Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate (1° settembre 2006 - 31 luglio 2007) spettanti all'assicurato con le indennità giornaliere per malattia secondo la LCA a lui versate in eccesso (causa sovraindennizzo) da __________ nel medesimo periodo.

 

                               2.3.   L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.          

 

                                         L'art. 85bis cpv. 1 prescrive che “ i datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI”.

                                         Secondo l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)”.

                                         Il cpv. 3 dell’art. 85bis OAI dispone che “ gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

                                         La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008.

 

                                         Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

 

                                         La cifra marginale 10070 Direttive sulle rendite (DR) prevede che il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve annunciare la sua pretesa alla cassa di compensazione competente, presentando a tale scopo il formulario 318.183.

                                         Secondo la cifra marg. 10057 DIR e la cifra marg. 2006 della Circolare concernente la compensazione dei pagamenti retroattivi dell'AI con crediti in restituzione di prestazioni delle casse malati riconosciute, se la richiesta di compensazione emana da una cassa malati non riconosciuta dalla Confederazione si applicano le disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi. La cifra marg. 10057 DR precisa inoltre che sono considerate casse malati riconosciute solo quegli assicuratori-malattie che forniscono prestazioni conformemente alla LAMal, mentre non è da considerarsi tale chi concede prestazioni giusta la LCA. Le domande di compensazione di questo tipo di casse sono regolate dalle disposizioni relative a terzi che hanno concesso anticipi.

 

                               2.4.   Nel caso in esame, è incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di rendita AI, abbia ricevuto nel periodo 1° settembre 2006 – 31 luglio 2007 (oggetto della compensazione) da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA per complessivi fr. 71'851,05 (doc. A/2).

 

                                         Oggetto del contendere è dunque la chiesta compensazione delle indennità giornaliere per malattia con le rendite arretrate AI relative al medesimo periodo.

 

                                         Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che secondo l’art. 23.2 delle “Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ __________ secondo la LCA”, edizione 2006 (cfr. anche la versione in tedesco del 2004, contenuta negli atti della CC agrapi, che prevede all’art. 22.2 una simile disposizione), prevede:

 

"  L’assicuratore domanda il rimborso delle prestazioni che corrisponde in vista di una rendita di invalidità direttamente all’assicurazione federale per l’invalidità a partire dalla data dell’inizio della rendita. L’importo della domanda di rimborso corrisponde all’ammontare del sovraindennizzo secondo il par. 23.1. Se presso un assicuratore privato sussiste un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o infortunio, l’assicuratore accorda l’indennità giornaliera proporzionalmente” (sottolineatura del redattore).

 

                                         Va poi evidenziato che in data 4 marzo 2007 (prima della decisione dell’Ufficio AI di corresponsione di una rendita) l’assicurato ha firmato la “dichiarazione d’approvazione per la compensazione con pagamenti arretrati dell’AI” inviatagli da __________ (doc. A/4).

                                         In data 8 marzo 2007 quest’ultima ha chiesto all’Ufficio AI di compensare le prestazioni anticipate con eventuali successivi versamenti di rendita (doc. AI 33-1).

 

                                         In seguito, con lettera 31 luglio 2007 all’assicurato, __________ ha quantificato in fr. 52'859,30 l’ammontare del sovraindennizzo, corrispondente all’ammontare della prestazione AI di diritto. Di conseguenza, lo stesso giorno tramite il formulario ufficiale relativo alla “Compensazione dei pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” allestito dalla CC __________ (competente per il versamento della rendita d’invalidità ex art. 60 cpv. 1 lett. C LAI), l’assicuratore malattia ha avanzato la richiesta di compensazione per complessivi fr. 52'859,30 (doc. A2/2).

                                         Con successivo scritto 11 agosto 2007 l’assicurato ha contestato il conteggio di __________, sostenendo che l’importo da porre in compensazione ammonti a fr. 9'832,05 (doc. A2/3).

 

                                         Orbene, l’importo posto in compensazione è stato ridotto a fr. 24'026,60, così come risulta dal formulario ufficiale 5 novembre 2007 (sostitutivo di quello datato 23 luglio 2007) della CC __________ relativo alla domanda di compensazione, inviato da quest’ultima all’assicurato il 17 gennaio 2008. Come si evince dal foglio allegato, il motivo della riduzione è dovuto al fatto che “essendo adempiute le premesse per il versamento delle rendite per figli alla madre, le rendita [per figli, n.d.r.] non rientrano nella compensazione di pagamenti retroattivi. I coniugi __________ sono separati legalmente dal 01.12.2005”. Infatti, con sentenza 14 novembre 2007 il Pretore di __________, accertato che i coniugi __________ vivono separatamente dal 1° dicembre 2005, ha fra l’altro ordinato il versamento diretto alla madre delle rendite completive per i due figli (cfr. atti CC __________ richiamati dal TCA). Nei documenti trasmessi dalla cassa di compensazione è inoltre contenuto il conteggio della sovrassicurazione (doc. A3).

                                         Occorre comunque precisare che contestazioni in merito all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione (cfr. ricorso e replica 8 febbraio 2008) non sono oggetto di questa vertenza. Trattandosi infatti di una copertura assicurativa ai sensi della LCA spetta all’assicurato adire l’autorità competente (cfr. STFA 26 settembre 2007 nella causa S., I 256/06, consid. 6), ossia la scrivente Corte mediante petizione (art. 85 cpv. 2 LCA in relazione all’art. 75 LCAM).

 

                                         In queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. 23. 2 delle CGA e dichiarazione di compensazione 4 marzo 2007) è dato e quindi la compensazione effettuata dall’Ufficio AI merita conferma.

                                        

                               2.5.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4). Non essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza giudiziaria va quindi limitata all’eventuale esonero delle spese di procedura.

 

                                         Nel caso in esame, il ricorso non presentava sin dall'inizio il requisito della probabilità di esito favorevole, ossia, conformemente alla giurisprudenza, la possibilità di vincere la causa era così esigua che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (fra le tante: STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Infatti, nonostante la succitata chiara disposizione contrattuale e la dichiarazione 4 marzo 2007 in parola, l’assicurato ha contestato il diritto di compensazione che spettava alla __________

                                         Mancando il presupposto della possibilità di esito favorevole, non occorre pertanto esaminare se le altre condizioni per l’assistenza giudiziaria sono date.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria limitatamente all’esonero delle spese processuali è respinta.

 

                                   3.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti