Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.234

 

FS/td

Lugano

31 marzo 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 novembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio AI, con decisioni 29 agosto e 27 ottobre 2003 dopo che le precedenti domande di prestazioni AI inoltrate nei mesi di agosto 1977 e luglio 1979 erano state respinte con decisioni 29 maggio 1979 e 18 gennaio 1980 (doc. AI 209/1). La decisione 19 gennaio 1980 é stata confermata da questo Tribunale con STCA del 7 luglio 1980 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 65/1-6) , viste le risultanze della perizia 11 marzo 1983 del Servizio accertamento medico dell’AI (SAM) (doc. AI 85/1, 86/2-11 e 87/1), ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 1982 al 30 giugno 1983 (doc. AI 89/1-2) e ad una mezza rendita dal 1. luglio al 30 settembre 1983 (doc. AI 90/1-2).

 

                               1.2.   Il 20 dicembre 1983 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 93/1-4) respinta dall’Ufficio AI con decisione 9 gennaio 1984 (doc. AI 209/2).

                                         Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un ricorso (doc. AI 96/1-4) che questo Tribunale, con STCA del 5 ottobre 1984 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 99/1-8), ha accolto rinviando gli atti all'amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, si pronunciasse nuovamente sul grado d’invalidità.

 

                               1.3.   L’Ufficio AI, con decisione 14 novembre 1985 (doc. AI 114/1-3) viste le risultanze della perizia psichiatrica 30 maggio 1985 (doc. AI 105/1-7) a cura del dr. __________, Capo __________ di __________, e della perizia 13 settembre 1985 del SAM (doc. AI 108/1-12, 109/1-5 e 110/1-3) , ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1. ottobre 1983.

 

                               1.4.   L’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di ottobre 1988 (doc. AI 120/1-2 e 121/1-2) dopo aver ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 127/1-2) e una a cura del dr. __________ (doc. AI 129/1-2), viste le risultanze della perizia psichiatrica 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4) e ritenuto che i due medici hanno concluso per una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività per motivi psichiatrici (doc. AI 209/3) , con decisione 5 dicembre 1990, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità dell’80%) dal 1. novembre 1990 (doc. AI 137/1-3).

 

                               1.5.   L’Ufficio AI, nell’ambito delle revisioni intraprese nel giugno 1991 (doc. AI 141/1-2 e 143/1-2), nel marzo 1995 (doc. AI 151/1-2 e 153/1-2), nel luglio 1999 (doc. AI 171/1-2 e 172/1-2) e nell’ottobre 2005 (doc. AI 186/1-2 e 187/1-2), ha sempre confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’inva-lidità dell’80% (doc. AI 149/1, 156/1, 177/1, 184/1 e 191/1-2).

 

 

                               1.6.   L’amministrazione, a seguito dell’indicazione di un possibile abuso, ha poi predisposto degli accertamenti medici a cura della dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, e del dr. __________, medico internista reumatologo, entrambi medici SMR (doc. AI 197/1).

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze del rapporto medico 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9), delle annotazioni 7 aprile 2008 (doc. AI 210/1), della nota 23 aprile 2008 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3), della nota 28 aprile 2008 dell’avv. __________ (doc. AI 214/1-3) e della annotazione 11 novembre 2008 della dr.ssa __________ (doc. AI 230/1-2) , con decisione 12 novembre 2008 (doc. AI 231/1-4), preavvisata con progetto 28 aprile 2008 (doc. AI 215/1-4), ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di confermare il diritto alla rendita intera con un grado d’invalidità dell’80%.

                                         Con istanza 16 dicembre 2008 l’avv. RA 1 ha inoltre chiesto di porre il suo assistito al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

 

                               1.8.   Con la risposta l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.9.   Con lettera 15 gennaio 2009 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA la presa di posizione del suo assistito.

 

                             1.10.   Con osservazioni 30 gennaio 2009 l’Ufficio AI si è confermato nella propria risposta di causa.

 

                             1.11.   Con fax 17 marzo 2009 l’ufficio AI ha trasmesso al TCA il fax ricevuto lo stesso giorno nel quale l’assicurato, in particolare, ha concluso che “(…) ora voglio fare uno sciopero della fame e se non si muove qualcuno userò il gesto estremo. Mi sento solo e disperato abbandonato in mezzo ad una strada. Non ho alternative. (…)” (XI).

 

                                         Con fax 18 marzo 2009 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA una fattura della cassa malati trasmessagli dall’assicurato (XII).

 

                                         Con lettera 18 marzo 2008 l’avv. RA 1 ha sollecitato una decisione (XIII).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 12 novembre 2008, con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009, è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.6.   Nel caso concreto dopo la richiesta di prestazioni 28 dicembre 1983 (doc. AI 93/1-4), sfociata nella decisione 14 novembre 1985, con la quale all’assicurato è stato confermato il diritto alla mezza rendita dal 1. ottobre 1983 (doc. AI 114/1-3); la revisione intrapresa nel mese di ottobre 1988, sfociata nella decisione 5 dicembre 1990, con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’inva-lidità 80%) dal 1. novembre 1990 (doc. AI 137/1-3 e consid. 1.4) e la conferma di questa valutazione nell’ambito delle successive revisioni intraprese negli anni 1991, 1995, 1999 e 2005 (cfr. consid. 1.5) l’Ufficio AI, nell’ambito degli accertamenti esperiti a seguito di una segnalazione di possibile abuso (doc. AI 197/1) viste le risultanze del rapporto medico 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9), delle annotazioni 7 aprile 2008 (doc. AI 210/1), della nota 23 aprile 2008 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3), della nota 28 aprile 2008 dell’avv. __________ (doc. AI 214/1-3) e della annotazione 11 novembre 2008 della dr.ssa __________ (doc. AI 230/1-2) , ha soppresso il diritto alla rendita intera precedentemente erogata (doc. AI 231/1-4).

                                         La dr.ssa __________, Spec. in psichiatria, e il dr. __________, medico internista reumatologo, entrambi medici SMR, nel rapporto 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9) posta la diagnosi di “(…) stato dopo discectomia L5-S1 per ernia discale (1995) – stato dopo intervento per protesi anca destra e sinistra (1994) – disturbo somatoforme indifferenziato (ICD 10 F 45.1) – disturbo di personalità misto (borderline, paranoide) (ICD 10 F 61.0) (…)” (doc. AI 208/7) hanno espresso la seguente valutazione:

 

"  (...)

trattasi di un A di 57 anni a beneficio di una rendita Al (grado di invalidità 80%). L'A a livello psichiatrico presenta un'infanzia caratterizzata dalla mancanza di legami affettivi stabili che portano allo sviluppo di sentimenti di abbandono e a difficoltà nello sviluppo intellettivo tanto da essere diagnosticato un ritardo mentale congenito, smentito da una successiva valutazione. L'anamnesi, la storia clinica e i documenti a disposizione mettono in evidenza la presenza di un disturbo di personalità misto che ha permesso all'A comunque di terminare gli studi acquisendo un attestato federale come venditore e di lavorare. La perdita della propria integrità fisica ha portato ad un'amplificazione del disturbo di personalità e ad un aumento dell'impulsività, dell'imprevedibilità e dell'asocialità come descritto nelle valutazioni peritali psichiatriche eseguite nel 1985 e 1990. Nel corso degli anni l’A ha mostrato un miglioramento per quanto riguarda la dimensione della impulsività e dell'instabilità anche a livello affettivo e il disturbo di personalità è diventato meno evidente man mano che l’A è diventato più adulto, probabilmente anche grazie al percorso psicoterapeutico intrapreso anni fa. Nonostante la separazione dalla terza moglie mantiene con lei una stabilità affettiva; infatti continua a frequentarla (a tal proposito dice che sono buoni amici), si occupa delle sue questioni amministrative, legali, passa intere giornate a casa della moglie a seguire i lavori, interagisce con gli artigiani e gli operai del cantiere a suo nome. Descrive dei rapporti stabili anche con i figli. Inoltre l’A è riuscito a creare degli interessi in particolare l'attività radioamatoriale che coltiva ormai da quasi 20 anni.

L'A mantiene da anni una terapia medicamentosa blanda e ha avuto un solo ricovero in ambiente psichiatrico nel 2004 a causa di una sindrome di somatizzazione nell'ambito di un disturbo ansioso-depressivo. In quella occasione veniva registrata la presenza di ansia ed irritabilità probabilmente accentuata anche dal disturbo ansioso-depressivo presente. Nell'attualità si esclude la presenza di un disturbo affettivo maggiore o di psicosi. Per quanto riguarda i limiti funzionali a livello psichiatrico può svolgere mansioni semplici, preferibilmente da solo, in ambienti che non richiedano eccessive sollecitazioni emotive, in un clima sereno, in cui le competenze siano ben chiare e distinte. È da tenere comunque presente che l'A non esercita più un'attività lucrativa dal 1990 e quindi appare adeguato un reinserimento in modo progressivo.

Dal punto di vista somatico si presenta, in ottime condizioni generali. Assicurato con diabete mellito, esiti di trauma oculare con ipovisus destro, esiti di timpano-plastica bilaterale con successivo riscontro di ipoacusia percettiva bilaterale. L'assicurato ha subito interventi sulle anche per protesi coxo-femorale bilaterale. Inoltre l'assicurato è stato operato per discectomia L5-S1 su ernia del disco (1995).

L'esame reumatologico e funzionale odierno ha permesso di stabilire una conservata capacità funzionale complessiva.

L'assicurato durante la raccolta anamnestica mantiene la posizione seduta senza difficoltà per 35min..

Durante la raccolta anamnestica, descrive nel dettaglio le difficoltà della vita quotidiana.

 

Riferisce in maniera precisa di dover sollevare gli arti inferiori con le proprie braccia per potersi accomodare sul sedile dell'automobile oppure nella vasca da bagno.

 

Riferisce di sollevare con fatica un sacchetto della spesa definito molto leggero. Inoltre, descrive le attività della vita quotidiana come molto compromesse per l'impossibilità nel sollevare pesi, impossibilità nel gestire completamente ed in maniera autonoma la casa.

 

Riferisce di poter passare l'aspirapolvere ma solo per brevi periodi e con una prolunga per mantenere la stazione eretta, riferisce di trasportare la spesa soltanto con l'utilizzo di carrellino, riferisce di necessitare una continua movimentazione del rachide con frequenti cambi di posizione, descrivendo di poter guardare la TV per non più di 10 min. nella stessa posizione.

 

L'assicurato descrive la sua giornata come occupata quasi completamente (riferisce 20h su 24) nella sorveglianza dei lavori di costruzione della casa della compagna e del restante tempo nell'attività di radio-amatore.

 

I cambi posturali e la richiesta di passaggio dalla sedia e all'impiedi e poi sul lettino della visita non mettono in evidenza nessuna difficoltà di tipo funzionale.

 

I limiti comunque identificati a tutela della patologia al rachide e alle anche sono:

può sollevare abitualmente fino a 20 kg e solo saltuariamente massimo 25 kg. Deve evitare situazioni di precario equilibrio.

 

L'esame funzionale e reumatologico odierno dimostrano una notevole discrepanza tra quanto dichiarato in modo preciso dall'assicurato e quanto ad oggi oggettivabile durante la visita.

 

L'assicurato ad oggi presenta una capacità lavorativa del 100% in attività che rispettino i limiti sopra elencati.

 

La valutazione del dossier clinico permette di stabilire che la condizione funziona e sembra essere stabile fin dal 1995, cioè dopo l'esito dell'intervento chirurgico di discectomia su La/S1.

 

L'assicurato non necessita di presidi ortopedici.

(…)." (doc. AI 208/7-9)

 

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 7 aprile 2008, ha precisato che “(…) l’A. risulta stabile nella sua capacità funzionale in riferimento all’intervento di protesizzazione delle anche. La precisazione nello descrivere il tempo di posizione statica seduto non significa che l’A. presenta limiti nelle posizioni statiche. Le problematiche riferibili allo stato dopo timpano plastica con ipoacusia e la protesi oculare destra non determinano nuove limitazioni. L’A. risulta invariato nel tempo dal punto di vista delle patologie ORL. Risulta quindi invariato nel tempo rispetto alle perizie ORL presenti nel dossier, inoltre come indicato nel mio rapporto medico, nell’anamnesi sistemica l’A. dichiara di portare l’apparecchio acustico “solo raramente”. (…)” (doc. AI 210/1).

                                         Viste le risultanze appena esposte e considerate le note 23 aprile 2003 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 213/1-3) e 28 aprile 2008 dell’avv. __________ (doc. AI 214/1-3), con progetto di decisione 28 aprile 2008, l’Ufficio AI ha preannunciato all’assicurato la soppressione del diritto alla rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’inti-mazione della decisione (doc. AI 215/1-4).

 

                                         Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 14 maggio 2008 (doc. AI 224/2-3) posta la diagnosi di “(…) PTA sinistra gennaio 2003, PTA destra ottobre 2003 su necrosi asettica della testa del femore - lesione del nervo femorale di natura iatrogena destra post-operativa - tenotomia dell’ileo psoas a sinistra per dolori residui post-operativi (sospetta sindrome dell’ileo psoas) sindrome lombo-verte-brale - stato dopo operazione per ernia discale lombare stato dopo operazioni multiple all’occhio destro dopo incidente con cemento liquido nel ’75 con posa di protesi dell’occhio dx ● diabete mellito tipo II trattato con dieta ● sindrome ansioso-depressiva reattiva - disturbo della personalità di tipo paranoide (…)” (doc. AI 224/2) , ha concluso che “(…) il sig. RI 1 è da anni a beneficio di una rendita intera AI e, a 25 anni dall’infortunio invalidante, negli ultimi 10 anni ha accusato un peggioramento del suo stato di salute con diagnosi diverse come diabete mellito, necrosi della testa del femore necessitante di una posa di endoprotesi, operazione di ernia al disco, sviluppo di uno stato ansioso depressivo reattivo. Paziente collaborante, che si presenta regolarmente alle consultazioni per i controlli del caso. Dal punto di vista medico non è plausibile che lamentando un peggioramento dello stato di salute comprovato da operazioni, ricoveri in clinica, esami e perizie specialistiche, il grado di invalidità possa essere ridefinito d’ufficio al 14%, rispettivamente una capacità di guadagno residua dell’86%. (…)” (doc. AI 224/3).

 

                                         Dal rapporto d’uscita 19 maggio 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ (doc. AI 224/4-6), sottoscritto dal dr. __________, primario, dal dr. __________, capo clinica e dal dr. __________, medico assistente, si evince che posta, oltre a quelle note, la diagnosi di “(…) tentamen farmacologico con/su: assunzione di benzodiazepine a scopo suicidale noto disturbo della personalità di tipo paranoide nota sindrome ansioso-depressiva (…)” (doc. AI 224/4) “(…) il paziente viene, quindi, ricoverato in cure intense per stretta sorveglianza. Durante tale periodo non si sono rilevati problemi. Il paziente si è sempre mantenuto stabile ed asintomatico senza la necessità di somministrare antagonisti delle benzodiazepine. In seconda giornata il paziente viene visitato dal consulente psichiatra dr. __________ che ritiene indicata una valutazione in ambito psichiatrico stazionario. Il paziente accetta di buon grado tale proposta, per cui, dopo accordi telefonici con il dr. __________, organizziamo il trasferimento del paziente presso la clinica psichiatrica __________ di __________. (…)” (doc. AI 224/5).

 

                                         Nel rapporto 6 giugno 2008 della Clinica __________, la dr.ssa __________, capo clinica e il dr. __________, medico assistente – posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-de-pressiva (ICD-10 : F 41.2) disturbo di personalità paranoide (ICD – 10 : F 60.0) (…)” – hanno concluso che “(…) durante il corso del ricovero le condizioni cliniche si sono stabilizzate. Il paziente viene affidato alle cure della Dr.ssa __________ del __________ di __________, con la quale è stato concordato un appuntamento per il giorno 16.06.08 alle ore 16:00. (…)” (doc. AI 224/7).

 

                                         La dr.ssa __________, FMH in oftalmologia, nel rapporto 23 giugno 2008 posta la diagnosi di “(…) stato dopo enucleazione per distrofia corneale destra – stato dopo cheratoplastica destra (Prof. __________, __________) – ipermetropia, astigmatismo misto, presbiopia (…)” (doc. AI 224/8) , ha attestato:

 

"  (…)

lo stato oculare attuale è il seguente:

 

OS visione da lontano com + 1,25 sf. = - 0.50/100°: 1,0 parziale

       visione da vicino 0,8.

 

Pressione endoculare 19 mmHg.

 

Campo visivo sinistro nel limite della norma.

Segmento anteriore perfettamente calmo, cristallino chiaro. Fondo dell’occhio in midriasi in oftalmoscopia indiretta: papilla con escavazione fisiologica normale, a bordi netti: regione maculare pulita, vasi a calibro regolari, periferia s.p..

 

Essendo una situazione di monocolo, un controllo oftalmologico sarebbe indicato una volta all’anno.

(…)." (doc. AI 224/8)

 

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 luglio 2008, ha concluso che: “(…) la nuova documentazione medica fornita in questa fase non è tale da modificare le nostre prese di posizione anteriori. Non sono state prodotte nuove diagnosi né un’obiettività che potrebbero inficiare con la capacità lavorativa. Viene dunque confermato, dal punto di vista medico, quanto riferito nel progetto di decisione.” (doc. AI 226/1).

 

                                         Il dr. __________, medico capo servizio __________ e la dr.ssa __________, medico assistente, nel rapporto medico 20 agosto 2008 (doc. AI 228/1-6) posta, in particolare, la diagnosi di “(…) disturbo di personalità paranoide. ICD-10 F60.0 – recente episodio depressivo grave con tentamen suicidale. ICD-10 F32.2 – sindrome mista ansioso- depressiva. ICD-10 F41.2 (…)” (doc. AI 228/2), ritenute le seguenti constatazioni oggettive “(…) il paziente si presenta ordinato nell’aspetto generale, nell’igiene personale e dei vestiti. Lucido, collaborante, ben orientato nei quattro domini. Eloquio fluido, corretto nella forma; il contenuto è incentrato prevalentemente sulla problematica col vicino di casa che a suo dire, d’accordo con il sindaco, farebbe di tutto per arrecare danno e disturbo a lui ed ai suoi familiari. Il paziente non sembra essere francamente delirante quando esprime questi contenuti, ma è probabilmente presente un tratto di personalità paranoide per il quale gli aspetti persecutori e interpretativi divengono preponderanti ed imprimono la nota di fondo all’intera sfera emozionale del paziente. Mimica poco espressiva, gestualità contenuta e congrua. Tono dell’umore deflesso con ideazione suicidale attualmente assente. (…)” (doc. AI 228/3) e attestata una incapacità lavorativa, quale minatore, del “(…) 100% dal 1992 al 2008 (…)” (doc. AI 228/2) hanno escluso la possibilità di esercitare un’attività lavorativa (doc. AI 228/2, punto 6.2) e osservato: “(…) paziente 57enne in precarie condizioni psichiche, a causa dello stato ansioso-depressivo presente e con capacità cognitive limitate forse fin dall’infanzia (si segnala diagnosi di ritardo mentale lieve all’origine del suo invio alle scuole speciali. (…)” (doc. AI 228/5).

 

                                         Dal rapporto d’uscita 26 agosto 2008 della Clinica __________ (doc. AI 229/1-4), sottoscritto dalla dr.ssa __________, capo clinica e dal dr. __________, direttore medico e sanitario, si evince che posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) – disturbo di personalità paranoide (ICD-10: F60.0) “(…) durante i colloqui avuti in reparto il paziente ha esternato il vissuto di avere subito delle ingiustizie dal proprio vicino di casa e questa convinzione è risultata impermeabile alla critica. Nei primi giorni di colloqui inoltre il paziente appariva diffidente e moderatamente interpretativo anche nei confronti del personale della clinica, sintomatologia che è andata diminuendo nel corso del ricovero. L’ansia e l’irritabilità apparivano reattive alla situazione che si era venuta a creare con il vicino di casa. Comunque durante i congedi al domicilio non sono emersi rilevanti problemi e il paziente ha sempre mostrato un buon compenso psichico. Il sostegno del nucleo familiare è sembrato essere di buona qualità. Durante il ricovero è stata impostata una terapia con Risperidone in quanto il paziente nella prima parte del ricovero ha mostrato umore disforico, un costante stato di tensione interna, rabbia, interpretatività e il vissuto di aver ricevuto un danno. Dopo la titolazione della terapia il paziente si è mostrato maggiormente adeguato e tranquillo. Nel corso del ricovero il paziente ha sostenuto colloqui psicologici individuali con la dottoressa __________, ha frequentato il gruppo psicoterapico di sostegno ed ha beneficiato delle attività fisiorilassanti. Il paziente viene affidato alle cure della Dr.ssa __________ del __________ di __________. (…)” (doc. AI 229/4).

 

                                         Al riguardo, la dr.ssa __________, nelle annotazioni 11 novembre 2008 (doc. AI 230/1-2), ha concluso che:

 

"  (…)

La certificazione del __________ riporta la presenza contemporaneamente di un episodio depressivo e di una sindrome ansioso-depressiva, diagnosi la cui compresenza è incompatibile secondo ICD 10.

Il quadro clinico descritto inoltre non soddisfa i criteri per un episodio depressivo maggiore per di più grave, mentre l’orientamento verso una sindrome depressiva come anche descritto durante la degenza appare più adeguata.

Inoltre il trattamento dichiarato in atto non contempla la prescrizione di medicamenti antidepressivi che rappresentano la terapia d’elezione del disturbo depressivo maggiore in particolare se grave.

Per quanto riguarda la diagnosi segnalata di ritardo mentale lieve questa era stata smentita per valutazione testistica del 1985.

In conclusione la nuova documentazione non fornisce elementi clinici che giustifichino una modificazione dello stato di salute e della CL.

(…)." (doc. AI 230/2)

 

                                         L’Ufficio AI, con decisione 12 novembre 2008 (doc. AI 231/1-4), ha quindi soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può concludere con la sufficiente tranquillità per una capacità lavorativa del 100% in attività rispettose dei limiti funzionali posti a contare dal mese di marzo 2008.

 

                                         Nel rapporto 10 marzo 2008 (doc. AI 208/1-9), i medici SMR, non hanno evidenziato chiaramente in cosa sia consistito, quando sarebbe intervenuto e a cosa fosse riconducibile il miglioramento della situazione valetudinaria che ha loro permesso di concludere per una totale capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico.

 

                                         Va qui evidenziato che, il dr. __________, nella perizia 30 maggio 1985 (doc. AI 105/1-7), aveva attestato un’incapacità lavorativa totale per motivi psichiatrici: “(…) il signor RI 1 soffre di una gravissima nevrosi d’abbandono. Finché il suo stato di salute fisico era integro egli riusciva a lavorare al 100%.

                                         L’enucleazione dell’occhio destro e l’affezione alle anche hanno – sovrapposte alla psicopatologia del per. e interagendo con essa – reso il per. dal punto di vista medico psichiatrico inabile al lavoro alle (ndr. recte: nella) misure (ndr. recte: misura) del 100% a partire dal mese di agosto 1981. Sia un trattamento psicoterapico sia provvedimenti d’ordine professionale hanno pochissime probabilità di successo. (…). (doc. AI 105/7).

                                         Il dr. __________, nel suo consulto psichiatrico 11 settembre 1985 (svolto nell’ambito della perizia 13 settembre 1985 del SAM, doc. AI 108/1-12 e 109/1-5), rifacendosi alla perizia del dr. __________, aveva concluso che “(…) per ciò che concerne il grado di invalidità e di incapacità lavorativa ci tengo ancora a ripetere e sottolineare che lo stesso RI 1 ha avuto il desiderio di non sentirsi invalido totalmente, ma vorrebbe una porta aperta per poter trovare anche una occupazione a tempo parziale. Il grado di incapacità lavorativa e rispettivamente di invalidità dal profilo psichiatrico può essere valutato attualmente ed in questo momento nella ragione del 25%. […] La prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto. (…)” (doc. AI 109/4-5).

 

                                         Il dr. __________, nella perizia 5 febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4) – ordinata dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel 1988 – aveva poi concluso che:

 

"  (…)

Nel signor RI 1 posso confermare la mia precedente diagnosi: trattasi di una gravissima nevrosi d'abbandono.

 

Questa psicopatologia contiene tutte le manifestazioni nevrotiche: da tratti caratteriali a quelli depressivi, da tratti isterici ad altri di tipo narcisistico, da tratti ansiosi a quelli fobico-ossessivi ecc.. La conseguenza principale sono le turbe relazionali del periziando, che hanno coinvolto tutte le sfere, inclusa quella lavorativa. La diagnosi. corrisponde alla cifra 14.1.2 delle direttive sull'invalidità.

 

Le conseguenze di questa psicopatologia sulla capacità lavorativa e sulle possibilità di migliorarla tramite provvedimenti d'ordine professionale oppure tramite provvedimenti sanitari sono quelle descritte dal Prof. Dr. med. __________ nella sua perizia del 29 settembre 1989: reazioni improvvise, non controllate, grossolanità, imprevvidenza delle parole e degli atti, parziale asocialità ecc. condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico una incapacità lavorativa del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di migliorare la capacità lavorativa del periziando. Del resto la valutazione psicopatologica del sottoscritto corrisponde a quella fatta dal Dr. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, __________, nella sua perizia dell'11 settembre 1985. La conclusione per un'incapacità lavorativa limitata al 25% sembra essere più dovuta al desiderio del periziando di non sentirsi, invalido totalmente. Infatti il Dr. __________ conclude con le seguenti parole: "la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto".

(…)." (doc. AI 61/3-4)

 

                                         L’assicurato è poi stato degente dal 8 al 10 settembre 2004 presso la __________ Clinica __________ per una esacerbazione dello stato depressivo (doc. AI 203/1-2) e, in seguito, dal 10 al 15 settembre 2004, presso la Clinica __________ (doc. AI 203/3-5), dove il dr. __________, medico responsabile, e il dr. __________, medico assistente, hanno espresso la seguente valutazione: “(…) il pz. viene messo al beneficio di trattamento combinato consistente in psicofarmacoterapia per os, fisioterapia e colloqui. Si tratta di un pz piuttosto ansioso ed irritabile dove importanti sono i vissuti abbandonici: appare piuttosto infantile nei colloqui confermando questo aspetto anche nel comportamento. Nei colloqui, finalizzati soprattutto ad offrire un sostegno, rassicurazione e contenimento, il pz ha cominciato a ritrovare una base di serenità. […] Anche a causa dell’irritabilità del pz, difficile risulta la condivisione della camera comune, motivo per il quale il pz lascia di sua spontanea volontà la clinica. (…)” (doc. AI 203/4).

 

                                         Anche se i medici SMR hanno osservato che “(…) nel corso degli anni l’A ha mostrato un miglioramento per quanto riguarda la dimensione dell’impulsività e dell’instabilità anche a livello affettivo e il disturbo di personalità è diventato meno evidente man mano che l’A è diventato più adulto, probabilmente anche grazie al percorso psicoterapeutico intrapreso anni fa. Nonostante la separazione dalla terza moglie mantiene con lei una stabilità affettiva; infatti continua a frequentarla (a tal proposito dice che sono buoni amici), si occupa delle sue questioni amministrative, legali, passa intere giornate a casa della moglie a seguire i lavori, interagisce con gli artigiani e gli operai del cantiere a suo nome. Descrive dei rapporti stabili anche con i figli. Inoltre l’A è riuscito a creare degli interessi in particolare l’attività radioamatoriale che coltiva ormai da quasi 20 anni. (…)” (doc. AI 208/7-8), l’assicurato è stato degente dal 18 al 19 maggio 2008 presso l’Ospedale Regionale di __________ per un tentamen farmacologico (doc. AI 224/4-6) e, in seguito, dal 19 maggio al 6 giugno 2008 presso la Clinica __________ di __________ dove è stata posta la diagnosi di “(…) sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) – disturbo di personalità paranoide (ICD-10: F60.0) (…)” (doc. AI 224/7).

 

                                         Va qui rilevato che la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), anche se posta a più riprese da diversi specialisti, non è stata ritenuta dai medici dell’SMR e che la dr.ssa __________, nelle annotazioni 22 novembre 2008 (doc. AI 230/1-2), riferendosi al rapporto 20 agosto 2008 del __________ di __________ (doc. AI 228/1-6), si è limitata ad osservare che “(…) la certificazione del __________ riporta la presenza contemporanea di un episodio depressivo e di una sindrome ansioso-depressiva, diagnosi la cui compresenza è incompatibile secondo ICD 10. (…)” (doc. AI 230/2).

 

                                         L’assicurato è stato poi seguito dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, del __________ di __________ (doc. AI 228/1-6), che, ancora con rapporto 20 novembre 2008, hanno attestato che “(…) vedo regolarmente il signor RI 1 presso il __________ di __________ dal giugno 2008, dopo un suo ricovero in Cure intense presso l’Ospedale __________, per assunzione incongrua di medicamenti. I nostri incontri si sono susseguiti a scadenza quindicinale, allo scopo di monitorare le sue condizioni psichiche e di controllare la farmacoterapia. Nel corso di questi mesi è stato possibile verificare una progressiva stabilizzazione emotiva del paziente, che tuttavia presenta una diagnosi di “disturbo di personalità paranoide” e di “sindrome ansioso-depressiva”. (…)” (doc. 1).

 

                                         Anche per quanto riguarda gli aspetti somatici i medici SMR non hanno evidenziato chiaramente in cosa sia consistito, quando sarebbe intervenuto e a cosa fosse riconducibile il miglioramento della situazione valetudinaria che ha loro permesso di concludere per una totale capacità lavorativa allorquando il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel suo consulto 10 settembre 1985 (doc. AI 110/1-3), nell’ambito della perizia 13 settembre 1985 del SAM (doc. AI 108/1-12), aveva concluso che:

 

"  (…)

Il risultato ottenuto con queste osteotomie con trapianto spugnosa è sicuramente ottimo.

Disturbi residuali sono senz'altro credibili.

Queste anche saranno sempre meno resistenti a sforzi e il paziente dovrà assolutamente evitare di portare o alzare pesi eccessivi.

Dopo osteotomia varizzante si ha sempre una certa insufficienza degli abduttori.

Una leggera zoppia di tipo Trendelenburg è inevitabile.

La prognosi a lungo termine è insicura.

Si deve prevedere lo sviluppo di un'artrosi delle anche, ma non si può dire quanti anni passeranno fin quanto questa artrosi diventerà sintomatica.

Un trattamento con sostanze condroprotettive (Arteparon, Structum) è consigliabile, una volta all'anno un ciclo di tre mesi.

Misure chirurgiche non sono da prevedere nei prossimi anni.

 

Il paziente necessita di un lavoro che gli permetta di essere parzialmente seduto, ma anche di camminare senza obbligo di alzare o portare pesi. Per un lavoro di tale tipo egli può raggiungere una capacità lavorativa di almeno il 75%.

(…)." (doc. AI 110/2-3)

                                         Va qui rilevato che il dr. __________, nel certificato medico 14 maggio 2008 (doc. AI 224/2-3, sostanzialmente identico a quello del 20 novembre 2008 prodotto sub doc. 2) posta la diagnosi di “(…) PTA sinistra gennaio 2003, PTA destra ottobre 2003 su necrosi asettica della testa del femore - lesione del nervo femorale di natura iatrogena destra post-operativa - tenotomia dell’ileo psoas a sinistra per dolori residui post-operativi (sospetta sindrome dell’ileo psoas) sindrome lombovertebrale stato dopo operazione per ernia discale lombare stato dopo operazioni multiple all’occhio destro dopo incidente con cemento liquido nel ’75 con posa di protesi dell’occhio dx ● diabete mellito tipo II trattato con dieta ● sindrome ansioso-depressiva reattiva - disturbo della personalità di tipo paranoide (…)” (doc. AI 224/2) , ha attestato un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista somatico e che il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto 14 maggio 2008, ha posto la seguente valutazione “(…) anamnesticamente e clinicamente sembra trattarsi di una problematica del tendine del muscolo ileo-psoas nel senso di una irritazione di quest’ultimo a livello della cupola della protesi. Ho discusso con il paziente la possibilità di eseguire una infiltrazione locale del tendine, possibilità che il paziente esclude a causa di una fobia per punture. Gli ho quindi prescritto alcune sedute di fisioterapia soprattutto di analgesia locale e streching. Al momento non vedo indicazioni ad un cambio della cupola, sebbene questa rimane un'opzione terapeutica. (…)” (doc. 4).

 

                                         Va poi ancora evidenziato che l’assicurato è monocolo (doc. AI 224/8), che necessita di un apparecchio acustico (doc. AI 167/1-2, 168/1-2 e 208/2) e che ha minacciato un gesto estremo (XI, cfr. consid. 1.11).

 

                                         Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché, predisposto al più presto un accertamento medico pluridisciplinare volto ad aggiornare compiutamente la situazione valetudinaria e a stabilire precisamente i limiti funzionali, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

 

                                         In questo senso la domanda di audizione personale e del dr. __________ presentata dal ricorrente nelle more della presente procedura è superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e resa di un nuovo provvedimento.

                               2.9.   Per quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi compiutamente.

 

                                         Alla luce delle nuove risultanze mediche anche i consulenti in integrazione professionale dovranno aggiornare il loro rapporto.

 

                             2.10.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

                                         La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G., 9C_313/2008; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’am-ministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti