Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.236

 

cr/sc

Lugano

22 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 dicembre 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1959, di formazione scenografa, ma da ultimo attiva quale telefonista a tempo parziale, in data 20 febbraio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “disturbo bipolare” (doc. 1/1-8).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, con progetto di decisione del 30 settembre 2008 (doc. 25/1-4), poi confermato con decisione del 3 dicembre 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2006 e il 30 novembre 2006, poi soppressa a partire dal 1° dicembre 2006 a seguito del miglioramento delle condizioni di salute, che la rendono abile al lavoro all’80% in qualsiasi attività, con un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. B).

 

                               1.2.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che la decisione impugnata venga annullata e gli atti rinviati all’amministrazione per nuovi accertamenti medici.

                                         Sostanzialmente il rappresentante dell’assicurata ha contestato la perizia del dr. __________, sottolineando che, come rilevato dallo psichiatra curante, dr. __________, la patologia dell’interessata è difficilmente curabile in ragione di un conclamato disturbo schizo-affettivo, con frequenti viraggi maniacali deliranti e allucinatori.

                                         Il dr. __________, infatti, ha contestato la perizia del dr. __________, rilevando che il perito ha riconosciuto la completa incapacità lavorativa dell’interessata durante le fasi maniacali, mentre l’ha disconosciuta sia durante le fasi intercritiche della malattia, che durante quelle depressive.

                                         Il rappresentante ha quindi considerato che la perizia del dr. __________ è troppo approssimativa in quanto fondata “su di un unico e sbrigativo colloquio”, senza tenere adeguatamente conto della grave patologia che affligge l’interessata.

                                         Facendo riferimento ad una sentenza del Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero - che andrebbe, a suo parere, applicata anche nel caso di specie - il rappresentante dell’assicurata ha osservato che in caso di patologie complicate, come quella dell’interessata, in cui fasi di quiescenza si alternano a fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica non può basarsi su di un unico colloquio ed essere sommariamente motivata, ma dovrebbe al contrario estendersi su di un lasso di tempo più lungo, comprendendo colloqui approfonditi, accompagnati dall’esecuzione di test indicativi e da una attenta analisi delle dichiarazioni del paziente (I).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere richiesto un parere in merito al SMR - ha confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + bis).

 

                               1.4.   Con scritto del 23 gennaio 2009, il rappresentante dell’assicurata ha rilevato che il dr. __________ del SMR, non essendo un esperto in materia, non può essere considerato “arbitro” tra le divergenti posizioni del perito e dello psichiatra curante.

                                         Il signor RA 1 ha inoltre sottolineato che il dr. __________ ha maturato un’esperienza professionale ventennale nel trattamento dei pazienti bipolari.

                                         Infine, il rappresentante ha ribadito che l’assicurata in realtà non ha mai lavorato in quanto la sua malattia, “esordita nell’adolescenza, ha compromesso in maniera completa qualsiasi possibilità di curriculum formativo corretto” (VI).

 

                               1.5.   Con osservazioni del 12 febbraio 2009, l’UAI ha rilevato che la critica del rappresentante dell’assicurata circa la mancata specializzazione in psichiatria del dr. __________ non ha ragion d’essere, visto che il parere del SMR è stato espresso dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, psichiatra.

                                         Quanto al fatto che l’assicurata non abbia potuto completare l’iter formativo, l’amministrazione ha rilevato che questa affermazione si scontra con la realtà dei fatti, dato che l’assicurata ha terminato regolarmente la propria formazione, seguita da inserimenti professionali, come risulta dal suo curriculum vitae (VIII).

 

                                         Tale presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurata (IX), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

 

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   Nella decisione del 3 dicembre 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2006 al 30 novembre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° dicembre 2006, ritenuto che il dr. __________ ha considerato l’interessata inabile al lavoro al 100% nel periodo precedente la sua valutazione peritale, ma abile al lavoro a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 20%-25%, in qualsiasi attività, a partire dal momento dell’esame peritale.

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° dicembre 2006.

 

                               2.8.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Centro peritale per le assicurazioni sociali il mandato di esperire una perizia psichiatrica.

                                         Nel suo rapporto peritale del 20 settembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (F31.7) con adeguata terapia psicofarmacologica” (doc. 15-7).

                                         Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro “per quanto riguarda i periodi passati”, come attestato dal dr. __________, mentre “dal momento dell’attuale valutazione in avanti, rilevo un grado di incapacità lavorativa del 20%-25%” sia nella sua attività di scenografa, sia in altre attività (doc. 15-8+9).

                                         Lo specialista ha sottolineato di condividere la diagnosi posta anche dallo psichiatra curante, dr. __________, di sindrome affettiva bipolare in remissione, ma di doversi invece distanziare dalla quantificazione della incapacità lavorativa espressa da quest’ultimo (ossia presenza di una totale incapacità lavorativa), considerando che l’assicurata presenti “in un’eventuale ipotetica attività lavorativa, durante le lunghe fasi di tipo depressivo, una lieve limitazione del rendimento, con un calo dello stesso nell’arco della giornata nella misura del 20%-25%”, mentre durante le fasi maniacali, come ritenuto dal curante, l’incapacità lavorativa è da ritenersi totale (doc. 15-7, sottolineatura della redattrice).

                                         A questo riguardo, il dr. __________ ha sottolineato che “il problema degli episodi maniacali non rappresenta un limite medico alla capacità lavorativa, in quanto essi mostrano di risolversi con adeguata terapia ed un breve periodo di ricovero” (doc. 15-7). Lo specialista ha poi aggiunto, sempre riferendosi agli episodi maniacali, che “essi costituiscono piuttosto un problema rispetto alla tolleranza di possibili ricadute all’interno di realtà professionali presenti in un mercato del lavoro equilibrato. Occorre infatti domandarsi se sia possibile trovare un datore di lavoro in grado di tollerare il fatto che non si possa escludere una eventuale ricaduta nella mania della signora, che necessiterà di un ricovero ospedaliero presumibilmente, ma non necessariamente, breve” (doc. 15-7+8, sottolineature della redattrice).

                                         Per tali ragioni, il dr. __________ ha osservato di ritenere opportuno che l’assicurata possa “beneficiare di un aiuto al collocamento da parte di vostro personale qualificato, in un posto idoneo, nel quale si tenga in considerazione sia la lieve riduzione di rendimento nel corso dei mesi invernali, dovuta alla flessione depressiva del tono dell’umore, sia la possibilità che avvenga un nuovo episodio maniacale con un periodo di ospedalizzazione” (doc. 15-8, sottolineatura della redattrice).

L’ideale posto di lavoro, secondo il dr. __________, “non dovrebbe prevedere ritmi eccessivamente stressanti, numerose ore di straordinario o un ambiente interpersonale di tipo iperstimolante e conflittuale, poiché questi elementi potrebbero rappresentare stimoli eccessivi che accelererebbero un eventuale scompenso psicopatologico. Si dovrebbe piuttosto trattare di un ambiente di lavoro ripetitivo, con ritmi costanti, sempre piuttosto uguali e non eccessivi, in modo tale che l’assicurata si possa abituare gradualmente e possa trovare dei rinforzi positivi per la propria autostima, che faciliteranno ulteriormente il suo adattamento alla realtà nella quale si trova inserita” (doc. 15-8).

Infine, lo specialista ha ritenuto che, “essendo stata lontana dal lavoro per molti anni, l’assicurata abbia bisogno di un periodo di transizione, con inizio graduale dell’attività lavorativa, considerata la fragilità psichica sottostante” (doc. 15-8, sottolineature della redattrice).

 

                                         Nel rapporto medico del 28 settembre 2007, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), posta la diagnosi di “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (con adeguata terapia psicofarmacologica)” e indicati, quali limiti funzionali, “incapacità a reggere ritmi stressanti, orari straordinari, in ambiente di tipo iperstimolante o conflittuale. Adatte attività con ritmi costanti, piuttosto uguali e non eccessivi, di tipo ripetitivo (8 ore al giorno, con riduzione del rendimento del 20%)”, ha osservato:

 

"  Perizia psichiatrica: dr. __________ CPAS del 20.09.2007.

 

Attualmente l’A. si trova in uno stato di remissione sotto adeguata terapia psicofarmacologica.

Ci sono dei limiti come salariata, nel senso che sarebbero adatte attività con ritmi non stressanti e con le caratteristiche descritte sopra.

È giustificato calcolare una diminuzione del rendimento del 20% per 8 ore di lavoro.

 

Giustificata IL 100% dal gennaio 2005 (inizio terapia psichiatrica con dr. __________), in precedenza ci sono stati periodi brevi di IL, concomitanti con diversi brevi ricoveri, determinati da circostanze esterne (cambio di domicilio, di attività).

Da un anno la situazione è stabile, sotto adeguata terapia psicofarmacologica, che può giustificare rendimento ridotto.

 

Da valutare se sia da considerare come casalinga, nel qual caso non ci sarebbe IL, o come salariata (è alla ricerca di lavoro, anche se non iscritta alla DISO).

L’attività “abituale” di scenografa non la svolge più da anni.

In Ticino ha lavorato 5 mesi al 50% come operatrice in un servizio di telemarketing, interrotto per fallimento della ditta.

Necessità di un lavoro più per una sua indipendenza economica anche se sembrerebbero presenti difficoltà economiche della coppia.” (Doc. 17/1-2)

 

Come indicato dall’assicurata nello scritto del 20 novembre 2007 in risposta ad una richiesta dell’UAI – nel quale ha risposto che, senza il danno alla salute, ella avrebbe lavorato al 100% (doc. 19-1) – l’amministrazione ha considerato che, nella valutazione del grado di invalidità, l’interessata vada ritenuta come salariata a tempo pieno e non anche casalinga.

 

                               2.9.   In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di attribuirle una rendita intera di invalidità solo dal 1° febbraio 2006 al 30 novembre 2006, poi soppressa a partire dal 1° dicembre 2006, trasmettendo il seguente referto, datato 17 dicembre 2008, del suo psichiatra curante, dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, indirizzato al rappresentante dell’interessata:

 

"  Prendo spunto dalla recente decisione AI relativa alla mia paziente / sua patrocinata signora RI 1 e come discusso le confermo che non sono d’accordo con la decisione dell’Ufficio assicurazione invalidità, che riconosce una invalidità temporanea alla mia paziente, dichiarandola di fatto guarita, a mio modo di vedere arbitrariamente.

Tanto che lo IAS dal settembre 2006 ritiene la mia paziente abile in qualsiasi attività nella misura dell’80%.

Anche rileggendo la valutazione peritale del 20 settembre 2007 del dr. med. __________ non posso essere d’accordo in particolare con il punto 6 della perizia che non tiene conto dei dati oggettivi, legati al decorso clinico della malattia e delle conseguenze sulla capacità al guadagno.

La signora RI 1 in realtà non ha mai lavorato in quanto la malattia, esordita nell’adolescenza, ha compromesso in maniera completa qualsiasi possibilità di un curriculum professionale e formativo corretto.

Gli aspetti citati nella perizia del dr. __________ su di una presunta attività professionale come scenografa svolta in __________ dalla paziente sono più aspetti legati al coté delirante della malattia che non alla realtà. Il collega riconosce ovviamente la completa incapacità lavorativa durante le fasi maniacali, ma disconosce l’incapacità lavorativa sia nelle fasi intercritiche della malattia, che in quelle depressive.

In realtà l’osservazione clinica ininterrotta dal 19 gennaio 2005 ad oggi mi permette di contestare tale affermazione poiché le fasi intercritiche – molto brevi – sono sempre state caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi, nonostante la congrua farmacoterapia, che rendono inesigibile una qualsiasi residua capacità di guadagno, necessitando la paziente, piuttosto di una continua supervisione e di una cura per prevenire le fasi più francamente maniacali, che sempre hanno necessitato di un ricovero obbligatorio psichiatrico, mancando completamente critica di malattia da parte dell’interessata.

In sintesi, il prospettato “aiuto al collocamento” con un periodo di transizione, richiamato nella perizia del dr. __________, appare, alla luce di queste mie considerazioni fondate sulla conoscenza clinica puntuale del caso, come una semplice speculazione teorica.”

(Doc. D, sottolineature della redattrice)

 

Il rappresentante dell’assicurata ha pure trasmesso al TCA copia della sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 della III Corte del Tribunale amministrativo federale, nella quale i giudici federali hanno considerato non attendibile la perizia psichiatrica eseguita da uno psichiatra per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, per i seguenti motivi:

 

"  (…)

11.1 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata adeguatamente svolta. La malattia principale di cui soffre l'assicurato consiste in una sindrome depressiva medio grave ed è caratterizzata da una labilità evidente che traspare dai numerosi referti specialistici. Vero è che l'incapacità al lavoro dell'assicurato è di origine infortunistica. L'incidente alla gamba destra gli ha causato un'invalidità di rilievo ed ha giustificato il riconoscimento del diritto alla rendita intera AI, dal momento che l'interessato, dopo il maggio 2001, ha presentato un grado d'invalidità totale, solo interrotto da tentativi brevi e/o falliti di riprendere il suo precedente lavoro anche con compiti più leggeri, come risulta dai rapporti dell'I._______.

Tuttavia, nell'estate ed autunno 2002, al quadro patologico prettamente post-infortunistico si è aggiunta, in modo sempre più insistente una patologia psichiatrica. Il 1° settembre 2002, l'interessato avrebbe dovuto iniziare un tirocinio come disegnatore metalcostruttore, nell'ambito delle normative per la reintegrazione professionale previste dalla LAI. Già nel dicembre successivo, venivano riscontrate continue assenze per malattia regolarmente certificate dal medico curante. L'assicurato era allora seguito da uno psichiatra in I._______ (Dott. P._______) per una sindrome depressiva. Visto questo stato di fatto, l'AI ha fatto eseguire una perizia psichiatrica dalla Dott.ssa C._______, la quale, il 2 aprile 2003, certificava un episodio depressivo di media gravità che escludeva la possibilità, per il momento, di intraprendere dei provvedimenti professionali; l'esperto incaricato suggeriva invece un accertamento professionale al Centro di G._______. Nel gennaio 2004, anche questa iniziativa si rivelava priva di successo, sempre per ragioni inerenti la patologia psichica. Dal gennaio 2004, A._______ era seguito, a carico dell'I._______, dal Dott. T._______, psichiatra a L._______. Questo sanitario si occupa ancora della patologia psichica dell'assicurato.

All'inizio del 2006, preso atto della visita medica di chiusura da parte dell'I._______ che concludeva per un'invalidità del 25%, l'Ufficio AI cantonale ha proposto una nuova visita psichiatrica.

 

11.2 La qualità del rapporto del Dott. To._______ non sembra corrispondere a quelle esigenze dettate in materia di perizie, soprattutto nel campo psichiatrico. Il perito si limita, nelle prime 5 pagine della sua relazione, ad elencare i dati clinici sulla scorta dei documenti già menzionati in questo giudizio e riprende il vissuto del paziente già ampiamente riferito dalla Dott.ssa C._______ il 9 aprile 2003 e riassunti anche dal Dott. T._______ il 1° marzo 2004. Dopo aver riferito i dati soggettivi dell'assicurato, l'esperto incaricato propone delle constatazioni obbiettive succinte e poco indicative.

Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta analisi delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del Dott. To._______, fondato su di un unico colloquio ed una scarsa motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può paragonare la perizia del Dott. To._______ con quella della Dott.ssa C._______, ove, specialmente nelle rubriche "disturbi lamentati dall'assicurato ed esame oggettivo" si spiega in maniera convincente tutta la problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il giudice) possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito non ha riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo di relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che egli assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la Clinica di riabilitazione di N._______.

 

11.3 La patologia che lo colpisce è iniziata, perlomeno, nel 2002 ed è problematico condividere l'affermazione, piuttosto apodittica, che ora sarebbe tutto risolto. In effetti, il Dott. T._______, che ha in cura il paziente da più di 4 anni, non è dello stesso parere. Già nella relazione del 1° marzo 2004, lo specialista rendeva attenta l'I._______ sulla profonda depressione, accompagnata da molteplici problematiche, che colpiva il paziente e sulla necessità di continuare le terapie farmacologiche e psicologiche. Il Dott. T._______ confermava la terapia e le altre cure in corso nel suo breve rapporto all'UAI ticinese del 28 novembre 2005 ed ammetteva, solo a determinate condizioni, che il paziente avrebbe potuto avere una residua capacità lavorativa, intesa come globale, del 50%. Il 17 gennaio 2006, un medico responsabile del D._______ di L._______ (struttura psico-sociale) ammetteva una capacità al lavoro limitata al 50% (massimo 4 ore giornaliere in lavoro leggero) e non 25% come ritenuto dall'amministrazione. Infine, in sede ricorsuale e di replica, il Dott. T._______ ha espresso i suoi dubbi circa il parere del Dott. To._______ Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra indica che il paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax, che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva che anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica di capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così massicce di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di iporeattività generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. T._______ riferisce un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e debilitante. Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio medico di fiducia, esula dal periodo di cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei, conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. To_______ nella misura in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una situazione temporalmente più corrispondente alla realtà.

 

11.4 Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe.” (Doc. E)

 

Nelle annotazioni del 9 gennaio 2009, il dr. __________, spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra, del SMR, hanno osservato:

 

"  Assicurata nata nel 1959 peritata dal dr. __________ il 12.9.2007:

 

Diagnosi:   sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione F31.7

 

Viene ritenuta una riduzione del rendimento del 20%-25%

 

Decisione UAI del 3.12.2008: rendita AI dal 1.2.2006 al 30.11.2006, da settembre 2006 l’assicurata viene ritenuta abile all’80%, base perizia dr. __________.

 

 

Ricorso:

 

rapporto dr. __________ del 17.12.2008:

in pratica viene criticata la conclusione peritale del dr. __________ affermando che i periodi intercritici siano troppo brevi per permettere un’attività lavorativa regolare.

 

Viene allegata una sentenza del Tribunale amministrativo federale del 5.12.2008

Concernente un altro assicurato (decisione non anonimizzata!) a comprova del fatto che trovandosi confrontati con fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione la perizia avrebbe dovuto estendersi su un tempo più lungo.

 

In particolare il dr. __________ nella lettera inviata al consulente Sig. __________ del 17.12.2008 esprime il suo disaccordo circa le conclusioni giunte dal dr. __________ nella sua valutazione peritale del 20.09.2007 ritenendo che non siano stati presi in considerazione i dati oggettivi legati al decorso clinico della malattia e delle conseguenze sulla capacità di guadagno.

 

Il dr. __________ nella sua valutazione peritale riporta in maniera puntuale, ripercorrendo il decorso clinico, il funzionamento personale durante le fasi attive e intercritiche del disturbo bipolare. Vengono descritti i ricoveri avvenuti sempre in fasi di scompenso maniacale o misto, caratterizzati da breve durata e da una restitutio-ad-integrum delle condizioni psichiche. Sono stati analizzati anche i periodi intercritici il cui funzionamento è sempre stato buono ad esclusione del periodo invernale in cui si verifica una deflessione lieve dell’umore che però non interferisce significativamente con le attività quotidiane e con la progettualità e per la quale il perito riconosce una limitazione del rendimento valutato in misura del 20%-25%.

Il dr. __________ sostiene inoltre che la sua osservazione clinica ininterrotta dal 19.01.2005 ha messo in evidenza fasi intercritiche molto brevi, caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi, nonostante la congrua terapia, che rendono inesigibile una qualsiasi residua capacità di guadagno.

Nel rapporto per l’AI datato 26.06.2007, lo psichiatra curante dr. __________ riporta la diagnosi di Sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (F31.7), diagnosi concorde a quella posta dal dr. __________ ed afferma che dopo il ricovero del 2006 avvenuto in __________ (secondo il curante protrattosi tutta l’estate, secondo il dr. __________ che ha preso atto della documentazione portata dall’assicurata è durato dal 19 al 27 agosto 2006) ha mantenuto un buon equilibrio timico sotto terapia “…Questo ricovero si protrae per quasi tutta l’estate e alla fine in condizioni ristabilite viene rimpatriata e riprende il contatto con il sottoscritto ambulatorialmente mantenendo fino ad oggi condizioni di buon equilibrio timico sotto terapia neurolettica e stabilizzatrice dell’umore”.

Indica inoltre un parziale rendimento in un’attività adeguata allo stato di salute sin da subito.

Tali elementi si discostano da quelli attualmente sostenuti senza che vi siano state descritte modificazioni dello stato di salute (peggioramenti) posteriori alla perizia del Centro Peritale.

Il dr. __________ sostiene che il disturbo psichiatrico sia insorto nell’adolescenza, che questo abbia compromesso in maniera completa qualsiasi possibilità di un curriculum professionale e formativo corretto e a suo giudizio gli aspetti citati nella perizia del dr. __________ su di una presunta attività professionale come scenografa sono più aspetti legati al coté delirante della malattia che non alla realtà (ma nel suo rapporto del 26.06.2007 scrive “avrebbe lavorato in passato come scenografa e pittrice ruotando nell’ambito artistico e del cinema a __________ [__________] nell’adolescenza”).

L’A. mostra di avere però terminato la propria formazione artistica ottenendo il diploma.

 

La documentazione in esame quindi non modifica le conclusioni a cui era giunta la valutazione peritale del 20.09.2007.” (Doc. IV/bis)

 

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

 

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254)).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.11.   Nel caso di specie, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione.

                                         La problematica psichiatrica non è infatti stata chiarita in modo soddisfacente.

 

                                         Nell’ambito della perizia presso il Centro peritale, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che ella, affetta da “una sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (ICD10-F31.7)”, è da considerare, a partire dal momento della valutazione peritale, abile al lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 20%-25%, sia nella sua precedente attività di scenografa, sia in altre attività adeguate, che non comportino ritmi eccessivamente stressanti, numerose ore di straordinario o un ambiente interpersonale di tipo iperstimolante e conflittuale, vista l’assenza da oltre un anno di episodi maniacali critici, che hanno limitato, in precedenza, la sua capacità lavorativa in maniera totale (cfr. doc. 15-8+9).

 

Queste considerazioni del dr. __________ sono state contestate dallo psichiatra curante dell’assicurata, dr. __________, il quale, nel suo referto del 17 dicembre 2008, ha rilevato di non essere d’accordo con le conclusioni alle quali è giunto il perito, il quale ha considerato l’assicurata totalmente inabile al lavoro durante le fasi maniacali del suo disturbo psichico, ma, per contro, abile al lavoro in maniera completa, con una riduzione del rendimento del 20%-25%, durante le lunghe fasi intercritiche e depressive.

 

Le critiche dello psichiatra curante non sono state ritenute dal SMR sufficienti per mettere in dubbio il referto peritale del dr. __________.

Secondo i medici del SMR, le affermazioni del dr. __________ del 17 dicembre 2008 si scontrano con quanto da lui stesso sostenuto nel rapporto medico per l’UAI del 26 giugno 2007, nel quale il curante aveva indicato un parziale rendimento dell’assicurata, “fin da subito”, in attività adeguate al suo stato di salute.

Nelle annotazioni del 9 gennaio 2009, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno quindi ritenuto che lo scritto del 17 dicembre 2008 del dr. __________ non modifichi le conclusioni della valutazione peritale del 20 settembre 2007 (doc. IV/bis).

 

Il TCA non può fare proprie queste considerazioni del SMR, ritenuto che, come verrà esposto qui di seguito, nella valutazione peritale psichiatrica vi sono alcuni aspetti che non sono stati chiariti a sufficienza e che necessitano quindi di ulteriori approfondimenti.

 

Questo Tribunale constata innanzitutto che, come indicato dai medici del SMR, il dr. __________, nel suo rapporto medico per l’UAI del 26 giugno 2007, ha effettivamente considerato che l’assicurata, affetta da anni da “sindrome affettiva bipolare, attualmente in remissione (F31.7)”, dopo l’ultimo ricovero nell’estate del 2006, in __________, è tornata in Svizzera “in condizioni ristabilite”, “mantenendo fino ad oggi condizioni di buon equilibrio timico sotto terapia neurolettica e stabilizzatrice dell’umore” (doc. 9-3, sottolineatura della redattice), ritenendo comunque l’interessata totalmente inabile al lavoro dal 19 gennaio 2005 (cfr. doc. 9-2), ma anche che ella presenti un parziale rendimento in attività adeguate “da subito” (doc. 9-6, sottolineatura della redattice).

 

Il dr. __________, nel referto peritale del 20 settembre 2007, dopo avere indicato di concordare con la diagnosi posta dal curante nel rapporto medico del 26 giugno 2007, si è tuttavia discostato dalla valutazione del dr. __________ relativa ad una totale incapacità lavorativa, considerando, per contro, l’assicurata inabile al lavoro al 20%-25% a partire dal momento del suo esame peritale, mentre, per i periodi precedenti, ha ammesso la limitazione della capacità lavorativa certificata dal curante (doc. 15-8, sottolineatura della redattice).

 

Al riguardo, il TCA constata che, in assenza di ulteriori precisazioni al riguardo, non è dato sapere per quale motivo il dr. __________ abbia ritenuto che il grado di abilità lavorativa del 75%-80% dell’interessata sia presente “solo” a partire dal momento dell’esame peritale e non, invece, a partire dal momento delle dimissioni dopo l’ultimo ricovero dell’estate del 2006, allorquando, secondo lo stesso psichiatra curante, ella ha recuperato un buon equilibrio timico, che è perdurato sicuramente fino al momento della visita peritale del dr. __________, rendendo l’interessata parzialmente abile al lavoro in attività adeguate, come attestato dallo stesso dr. __________.

 

D’altra parte, questo Tribunale rileva che il dr. __________ del SMR, nel rapporto medico del 28 settembre 2007 (cfr. doc. 17-2) – prendendo, di fatto, le distanze dalle conclusioni peritali - ha considerato che la percentuale di capacità lavorativa indicata dal dr. __________ sia presente da settembre 2006 e non, come stabilito dal perito stesso, da settembre 2007, senza tuttavia esprimere le sue perplessità al dr.__________ e chiedere al perito, specialista in materia, di esporre i motivi che lo hanno spinto a giungere alle sue conclusioni in merito alla decorrenza della capacità lavorativa residua.

Tale aspetto merita quindi di essere ulteriormente approfondito dall’UAI, dopo avere interpellato al riguardo il dr. __________.

 

Il TCA rileva, inoltre, che, nel suo referto peritale, il dr. __________ ha sottolineato che “da più di un anno l’assicurata non ha presentato episodi maniacali critici che abbiano determinato ulteriori ricoveri”, ciò che a suo avviso porta a concludere che le fasi maniacali, invalidanti, “non sono così frequenti da inficiare la capacità lavorativa in modo duraturo” (doc. 15-7, la sottolineatura è della redattrice).

Lo psichiatra curante ha contestato queste considerazioni del perito, rilevando, alla luce della sua lunga osservazione clinica (dal 19 gennaio 2005 ad oggi), di non potere condividere le conclusioni del dr. __________, dato che le fasi intercritiche, molto brevi, sono sempre state caratterizzate da un aspetto misto, rendendo inesigibile dall’assicurata lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, ma richiedendo una continua supervisione e una cura per prevenire le fasi più francamente maniacali (doc. D, sottolineature della redattrice).

 

A tale proposito, il TCA rileva che dalla anamnesi psicopatologica riportata nella perizia del dr. __________, emerge che l’assicurata, dopo un primo ricovero psichiatrico nel 1996, a __________, non ha più necessitato di altri ricoveri fino al 2001. Dal 2001 in poi, per contro, ella ha necessitato quasi ogni anno, a causa del suo disturbo bipolare e nonostante la psicofarmacoterapia assunta, di ricoveri psichiatrici: ella è stata infatti ricoverata dal 20 giugno 2001 al 4 luglio 2001; dal 3 giugno 2003 al 13 giugno 2003; dal 10 settembre 2004 al 16 settembre 2004; dal 19 agosto 2006 al 27 agosto 2006 (cfr. doc. 15/3+4).

Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dallo scritto del 17 dicembre 2008 dello psichiatra curante, non risulta se l’assicurata abbia dovuto subire, dopo l’estate del 2006, ulteriori ricoveri, che abbiano limitato la sua capacità lavorativa e che possano giustificare l’opinione del dr. __________ di una completa inabilità lavorativa dell’assicurata, viste le brevi fasi intercritiche del suo disturbo psichiatrico, “caratterizzate da un aspetto misto con cicli rapidi” (doc. D, sottolineatura della redattice).

L’UAI dovrà verificare anche questo aspetto.

 

Inoltre, a mente del TCA, l’UAI dovrà pure - alla luce delle critiche espresse in sede ricorsuale dal rappresentante dell’interessata e vista la sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 del Tribunale amministrativo federale prodotta agli atti e sopra riprodotta, per quanto di interesse, per esteso (cfr. consid. 2.9.) - chiedere al dr. __________ di precisare per quali motivi egli ha considerato sufficiente, per esprimere la propria valutazione, un solo giorno di colloquio peritale e non ha invece ritenuto necessario ricorrere ad un numero maggiore di incontri con l’assicurata.

 

Infine e soprattutto, il TCA evidenzia che lo stesso dr. __________, nel suo referto peritale - dopo avere ritenuto che l’assicurata presenta una incapacità lavorativa totale durante le fasi maniacali del suo disturbo psichico, mentre è da ritenere inabile al lavoro al 20%-25% negli altri periodi, per tenere conto del calo di rendimento che subisce durante le fasi depressive della sua patologia - ha evidenziato che “il problema degli episodi maniacali non rappresenta un limite medico alla capacità lavorativa, in quanto essi mostrano di risolversi con adeguata terapia ed un breve periodo di ricovero. Piuttosto essi costituiscono un problema rispetto alla tolleranza di possibili ricadute all’interno di realtà professionali presenti in un mercato del lavoro equilibrato. Occorre infatti domandarsi se sia possibile trovare un datore di lavoro in grado di tollerare il fatto che non si possa escludere una eventuale ricaduta nella mania della signora, che necessiterà un ricovero ospedaliero presumibilmente, ma non necessariamente, breve” (doc. 15-7+8, sottolineature della redattrice).

 

Il perito non ha tuttavia precisato che cosa intendesse dire esattamente con quelle sue affermazioni.

In particolare, lo specialista non ha specificato se le patologie dell’interessata e il rischio di possibili ricadute maniacali, invalidanti e necessitanti di un ricovero ospedaliero, rendano, a suo parere, l’assicurata abile al lavoro non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto.

                                         Conclusione questa, alla quale è giunto lo psichiatra curante, il quale, nel suo scritto del 17 dicembre 2008, ha rilevato che “il prospettato aiuto al collocamento” - cui fa riferimento il dr. __________ nel suo referto peritale – “appare, alla luce di queste mie considerazioni fondate sulla conoscenza clinica puntuale del caso, come una semplice speculazione teorica” (doc. D, sottolineratura della redattrice).

 

                                         Questo aspetto, di decisiva importanza per l'esito della presente causa, non è stato tuttavia affrontato dall'amministrazione.

                                         L’UAI non ha infatti ritenuto opportuno richiedere ulteriori chiarimenti al dr. __________ riguardo alle sue affermazioni, né ha espresso alcun genere di commento sull’argomento, neanche alla luce delle considerazioni riportate dal dr. __________ nello scritto del 17 dicembre 2008.

 

                                         A tale riguardo, va sottolineato che, in una recente sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, il Tribunale federale - chiamato a giudicare il caso di un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale - ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendevano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico.

 

                                         L’Alta Corte ha formulato al riguardo le considerazioni seguenti, citiamo:

 

"  A la différence de simples fluctuations conjoncturelles (arrêt I 198/76 du 4 octobre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 206), les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité (arrêt I 436/92 du 29 septembre 1993 consid. 4c et 5b). La structure actuelle du marché du travail n'offre plus les conditions qui permettaient encore à une personne comme le recourant, à l'aube des années nonante, de trouver un emploi et d'exercer par intermittence une activité lucrative. L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et, partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Si le marché du travail présentait par le passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer en son sein la personne du recourant, la nature et l'importance du trouble de la personnalité constitue, au regard des conditions actuelles du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative salariée. En ce sens, il convient d'admettre que les circonstances économiques prévalant au moment de l'octroi de la demi-rente d'invalidité se sont modifiées de telle sorte que le recourant n'est plus en mesure de retrouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Faute de capacité résiduelle de travail, il présente une invalidité totale et, partant, a droit à une rente entière d'invalidité.”

 

                                         Il TCA ha applicato la giurisprudenza appena citata anche nella sentenza 35.2008.111 del 17 giugno 2009, ritenendo che, come concluso dallo specialista in psichiatria incaricato di esperire una perizia da parte dell’Istituto assicuratore, la messa a frutto della residua capacità lavorativa da parte dell’assicurato era semplicemente teorica, siccome condizionata al reperimento di un’occupazione che gli garantisse “condizioni ottimali” ed “il necessario supporto emotivo”.

 

                                         Nel caso di specie, l’UAI, chiamato ad effettuare ulteriori accertamenti, dovrà tener conto anche di questi aspetti al momento di valutare se, visti i disturbi di cui soffre l'assicurata, ella dispone realmente di una capacità lavorativa residua, sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Per fare ciò, l’amministrazione dovrà interpellare il dr. __________, chiedendogli di precisare se, con le sue considerazioni, egli intendesse affermare che l’assicurata può sfruttare la sua capacità lavorativa residua solo in un ambiente lavorativo protetto.

 

Stante quanto sopra esposto, visti i punti della perizia del dr. __________ non chiari e che necessitano di essere ulteriormente indagati, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1 sia abile al lavoro al 100%, con una riduzione del rendimento del 20%-25%, sia nella sua professione, che in altre attività adeguate.

Si impongono dunque ulteriori accertamenti.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché, previo complemento peritale da parte del dottor __________ del Centro peritale per le assicurazioni sociali, chiarisca sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alle prestazioni AI dell'assicurata.

 

                                         La richiesta dell’assicurata di procedere ad una nuova valutazione peritale (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti psichiatrici.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         L’assicurata ha protestato spese e ripetibili.

                                         Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4).

                                         L’indennità è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

                                         Nel caso in esame, viste le pertinenti e giuridicamente valide argomentazioni addotte e ritenuto che in altre occasioni ha curato gli interessi di altri assicurati in ambito di prestazioni AI, il rappresentante dell’assicurata è sicuramente persona che possiede buone conoscenze nelle assicurazioni sociali e che non ha agito gratuitamente (cfr. anche STCA 32.2008.84 del 6 aprile 2009 e STCA 32.2007.361 del 6 novembre 2008).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 3 dicembre 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.11..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti