Raccomandata |
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Incarto n.
rs/td |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 gennaio 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1958, già attivo come muratore/giardiniere presso __________, __________ (cfr. doc. 12-5, 37-1), il 14 ottobre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, dichiarando di essere sofferente dal novembre 2003 a causa di disturbi alla schiena (cfr. doc. 12).
Esperiti gli accertamenti medico-economici del caso, con decisione 6 ottobre 2005 l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 17%, ha respinto la richiesta di prestazioni (cfr. doc. 5-1segg.).
1.2. L’11 novembre 2005 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto opposizione avverso il provvedimento del 6 ottobre 2005 (cfr. doc. 18-1), la quale è stata completata da delle certificazioni mediche dei Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 28-5, 28-6).
1.3. L’amministrazione, dopo aver fatto esaminare l’insorgente dal neurologo Dr. med. __________ (cfr. doc. 32-1 segg.) ed esperire una perizia pluridisciplinare dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM; doc. 56-1 segg.), il 25 gennaio 2008 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il precedente provvedimento, precisando che il grado di invalidità si attestava al 38% (cfr. doc. B).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’RA 1, per conto dell’assicurato, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, in particolare, addotto di essere rimasto inabile al lavoro inizialmente a causa di una problematica al piede (plegia) e che poi man mano i disturbi e la diagnosi si sono estesi alla schiena con difficoltà di movimento e di deambulazione, debolezza alle gambe e dolori cervicali recidivanti.
L’assicurato ha evidenziato, da una parte, che dagli esami specialistici non sono emerse delle valutazioni univoche per quanto attiene sia alla diagnosi, sia alla capacità lavorativa medico-teorica. Dall’altra, di avere disposto ulteriori accertamenti medici al fine di giungere a una valutazione diagnostica più chiara e condivisa. Al riguardo egli si è riservato di produrre successivamente il referto, precisando che comunque già nella situazione a quel momento vi erano le premesse per riconoscere un grado di invalidità che consente di ottenere le prestazioni di rendita. L’assicurato ha sottolineato che la decisione su opposizione è viziata da molte contraddizioni che nell’insieme danno l’impressione di voler negare ad ogni costo un’eventuale rendita.
Il ricorrente ha, poi, rilevato che per determinare l’importo del reddito da valido occorre tenere conto per il 2004 di un guadagno orario di fr. 28.--, a cui va aggiunta l’indennità del 3.45% per i giorni festivi, delle vacanze e della tredicesima, come pure del numero delle ore di lavoro pari a 42.5 alla settimana – numero quindi inferiore a quanto previsto dal CCL che ne indica 43. A mente dell’assicurato il reddito da valido da considerare ammonta quindi a fr. 67'034.--.
Relativamente alla determinazione del reddito da invalido, l’insorgente ha auspicato l’applicazione della TA13, visto che nel 2004 la prassi in vigore faceva capo ai salari regionali. Egli ha, altresì, indicato che la deduzione doveva corrispondere al 20% e non solo al 10%.
Per quanto attiene alla capacità lavorativa, il ricorrente ha osservato che non si comprende perché, dal profilo neurologico, debba essere presa a riferimento la valutazione del Dr. med. __________, il quale l’ha ritenuto abile al lavoro, quando il Dr. med. __________ l’aveva considerato abile al lavoro in attività leggere unicamente in misura del 50% e il Dr. med. __________, che avrebbe posto una diagnosi diversa da quest’ultimo, ha attestato un’inabilità del 20-25%.
Infine l’insorgente ha puntualizzato, da un lato, che l’UAI ha sottostimato i disturbi dell’assicurato al solo fine di negargli le prestazioni. Dall’altro, che il suo grado di invalidità corrisponde, invece, al 52% (cfr. doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, richiamando i contenuti della decisione su opposizione (cfr. doc. IV).
1.6. Il rappresentante dell’assicurato, dopo aver ottenuto alcune proroghe del termine per presentare altri mezzi di prova (cfr. doc. V, VI, VII, VIII, IX), il 20 maggio 2008 ha trasmesso un rapporto psichiatrico del 13 maggio 2008 allestito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. X, C).
1.7. Il 5 giugno 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la valutazione del Dr. med. __________ ai Dr. med. __________ e __________ del proprio Servizio di accertamento medico (SMR), ha presentato delle osservazioni al riguardo (cfr. doc. XII + bis).
1.8. I doc. XII e XIIbis sono stati inviati per conoscenza all’RA 1 (cfr. doc. XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Questa Corte è chiamata a stabilire se l’UAI era legittimato o meno a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Va qui rilevato che con la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148), è entrato in vigore l’art. 7 cpv. 2 LPGA, per il quale per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (al cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
2.4. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che nel gennaio 2006 la Dr. med. __________ dell’SMR, dopo avere esaminato i rapporti dei Dr. med. __________ e __________ prodotti dall’assicurato a complemento dell’opposizione contro il diniego del diritto a una rendita di invalidità (cfr. consid. 1.2.), ha ritenuto necessaria una valutazione peritale specialistica neurologica per determinare l’effettiva funzionalità fisica rispettivamente l’effettiva capacità lavorativa in attività adatta, leggera che non richiede spostamenti a piedi rispettivamente la posizione eretta prolungata (cfr. doc. 25-1).
Al riguardo va osservato che il Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale aveva già visitato l’assicurato nel marzo 2004, il 22 novembre 2005, ha attestato che la situazione era rimasta più o meno invariata, che l’insorgente continuava ad accusare dolori lombari e alla gamba destra accentuati con il freddo, che un intervento chirurgico non avrebbe avuto nessun effetto positivo e che l’assicurato, in considerazione della situazione clinica e neuroradiologica, presentava un’incapacità lavorativa definitiva del 50% (cfr. doc. 28-6).
Dal canto suo il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, il 28 novembre 2005, basandosi sulla visita specialistica presso il Dr. med. __________, ha confermato un impedimento del 50% anche in un’attività leggera ergonomicamente favorevole e ha rilevato che tale limitazione era da imputare ai dolori recidivanti con minima attività fisica e all’indebolimento risentito nell’arto inferiore destro che aumentava in situazione di sollecitazione (cfr. doc. 28-5)
Il ricorrente, come suggerito dalla Dr. med. __________ dell’SMR, è stato esaminato dal Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia, il 24 marzo 2006.
Dal relativo referto si evince che le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa erano:
" Pregressa sindrome radicolare deficitaria L5 a destra (DD lesione del n.peroneo destro) (ICD-10:G55.1) con attualmente:
- dolori cronici e deficit di sensibilità alla gamba destra senza una grossolana lesione neurogena;
- pseudoparesi alla gamba destra.” (Doc. 32-5)
Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro sono state indicate:
" - stato da amputazione parziale della falange distale del mignolo destro (giugno 2003);
- ipertensione arteriosa da due anni.” (Doc. 32-5)
Il Dr. med. __________ ha poi così valutato il caso del ricorrente:
" (…)
All'esame clinico ed elettromiografico trovo però parecchie incongruenze. Innanzitutto il trofismo muscolare al polpaccio destro ed in particolare al muscolo tibiale anteriore destro è perfettamente conservato: ciò è difficilmente compatibile con una "plegia" di questo muscolo dovuta ad una lesione radicolare della gravità descritta agli atti e persistente da oltre due anni. La marcia non presenta un tipico steppaggio ma piuttosto un trascinamento del piede di tipo antalgico o funzionale. All'esame clinico il paziente non muove praticamente il piede destro in estensione (questo anche all'esame elettromiografico) ma è ben visibile in alcune posizioni della gamba soprattutto quando la gamba è mantenuta flessa con il paziente sdraiato e si retroflette passivamente il piede, lasciandolo per qualche tempo libero) una chiara innervazione del muscolo tibiale anteriore, con una netta tensione del suo tendine ben visibile anteriormente alla caviglia. Infine il muscolo non è sicuramente plegico, all'esame elettromiografico è registrabile chiara attività motoria volontaria, valutabile con difficoltà causa collaborazione non ottimale.
Ulteriore elemento discrepante è il fatto che all'esame elettromiografico vi sono segni indicativi di denervazione di vecchia data, ma è stato possibile registrare in numerose posizioni potenziali di unità motorie, alcuni effettivamente di configurazione neurogena cronica, ma indicativi comunque di una residua e relativamente consistente innervazione; inoltre i segni di denervazione persistente (attività spontanea patologica) sono quasi assenti, al contrario di quanto descritto in un esame elettromiografico del 2004. Ciò significa che si è verificato un sicuro e netto miglioramento del reperto con una soddisfacente reinnervazione. Infine i deficit di sensibilità rilevabili all'esame clinico sono diffusi a tutta la gamba destra, senza assolutamente una connotazione radicolare e si estendono pure a livello del tronco e del braccio fino al viso a destra, anche se in modo meno netto nelle parti superiori del corpo.
Ci troviamo dunque di fronte ad un A. che ha verosimilmente avuto nel novembre 2003 una sindrome radicolare deficitaria L5 a destra; nella diagnosi differenziale si deve pensare anche ad una lesione del n. peroneo, anche se sulla base dei dati a disposizione non è possibile differenziare tra queste due possibilità: il fatto che almeno ad un esame elettromiografico non vi erano segni di denervazione nel m. tibiale posteriore destro rende anche questa seconda ipotesi plausibile; anche il dottor __________, spec. FMH neurologia, descrive il 17.11.2003 l'assenza di una paresi del m. tibiale posteriore destro: solitamente una grave lesione radicolare L5 comporta una paresi di questo muscolo.
Attualmente sulla base di quanto discusso più sopra, vi è una notevole discrepanza tra i reperti clinici e paraclinici oggettivi e l'asserzione dell'A. di non riuscire assolutamente a muovere il piede destro. Ritengo al momento attuale di poter asserire con buona certezza che non sussistono deficit motori radicolari limitanti. I deficit sensitivi non hanno connotazione radicolare ma non si può escludere che almeno una parte di essi sia effettivamente di origine organica dovuta alla pregressa compressione radicolare, per la quale vi è almeno un reperto radiologico congruente anche se discreto, come aveva rilevato anche il dottor __________, Caposervizio del reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale __________. Rimane da valutare la componente algica neurologica: anche a questo proposito entità e localizzazione dei sintomi sono relativamente poco convincenti almeno per quel che riguarda le loro caratteristiche cliniche: segnalo in particolare che non vi è assolutamente un segno di Lasègue e che il paziente non ha dolori al colpo di tosse. Tutto sommato la componente algica radicolare, pur non potendo essere negata completamente, non sembra essere l'unica spiegazione dei sintomi del paziente.
Con ciò non voglio affermare che ci troviamo di fronte ad una simulazione, ritengo però che buona parte dei sintomi non siano spiegabili con una lesione neurogena almeno attualmente in primo piano, ma che siano instaurati secondariamente in forma di dolori cronici e risparmio della gamba destra probabilmente con una componente funzionale importante. Fino a che punto una componente psichiatrica o reumatologica può determinare un'inabilità lavorativa esula dalle mie competenze neurologiche e dovrebbe eventualmente essere valutato in ambito specialistico o pluridisciplinare.
(…)”(Doc. 32-6, 32-7)
Il neurologo ha, infine, certificato, da un lato, che erano intatte le funzioni agli arti superiori e alla gamba sinistra; le funzioni alla gamba destra almeno per quel che riguardava gli aspetti oggettivi neurologici erano da considerare pure relativamente ben conservate con deficit di origine organica di lieve entità. Dall’altro, che gli aspetti prettamente neurologici facevano pensare che anche l’attività di giardiniere sarebbe stata ancora proponibile in misura maggiore del 75-80%, aggiungendo che gli aspetti più soggettivi e algici ma non imputabili a una lesione esclusivamente neurologica avrebbero potuto essere maggiormente limitanti e che ciò avrebbe dovuto essere eventualmente valutato anche in ambito reumatologico e eventualmente psichiatrico, rispettivamente pluridisciplinare. Egli ha, inoltre, indicato che l’assicurato era in grado di svolgere altre attività e che le limitazioni prettamente neurologiche erano relativamente contenute. Il medico ha specificato che avrebbe comunque evitato lavori estremamente pesanti dal punto di vista fisico, per ridurre il rischio di un eventuale peggioramento della situazione radicolare lombare, come pure che riteneva in linea di principio, per quel che riguardava gli aspetti neurologici, che l’assicurato avrebbe potuto svolgere un’attività a tempo pieno e che la riduzione del rendimento avrebbe potuto essere valutabile a un massimo del 20-25% (cfr. doc. 32-8; 32-9).
Il Dr. med. __________ ha in ogni caso ribadito che a complemento della valutazione neurologica, per escludere eventuali altre patologie favorenti l’insorgenza di una sintomatologia con dolori cronici, avrebbe potuto essere utile una valutazione ulteriore in ambito pluridisciplinare (cfr. doc. 32-10).
E’ stata conseguentemente prevista una perizia pluridisciplinare SAM con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato.
Nel contesto di tale perizia hanno avuto luogo, il 12 luglio 2006, un consulto psichiatrico da parte del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 56-20), il 17 luglio 2006 una visita reumatologica da parte del Dr. med. __________, FMH in reumatologia (cfr. doc. 56-34), il 21 luglio 2006 un consulto neurologico da parte del Dr. med. __________, FMH in neurologia (cfr. doc. 56-26).
Dal rapporto peritale del 31 agosto 2006, quale diagnosi, risulta:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Paresi al piede destro da novembre 2003 attualmente non valutabile per mancanza di collaborazione, DD origine radicolare L5 in presenza di una probabile piccola ernia discale L4/L5 foraminale a destra, senza evidente neurocompressione alla RM del 17.11.2003 e del 09.08.2004, oppure paresi del nervo peroneo (vedasi valutazione neurologica).
Sindrome lombospondilogena cronica con:
- avanzate alterazioni degenerative L3-S1 attualmente senza segni clinici d'irritazione radicolare.
Sindrome cervico-spondilogena cronica attualmente senza segni clinici d'irritazione radicolare né deficit neurologici con:
- ernia discale C5/C6 a destra alla RM del 06.06.2003.
Sindrome di Raynaud anamnestica probabilmente primaria con:
- microscopia capillare del 17.07.2006 nella norma.
Sindrome da somatizzazione, ICD 10 F45.0.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Pregressa neuropatia del nervo peroneo profondo destro.
Dolori cronici agli avambracci d'origine indeterminata.
Stato da amputazione traumatica dell'ultima falange del V° dito della mano destra.
Sospetta aggravazione.
Epatopatia di probabile origine nutrizionale.
Ipercolesterolemia.
Ipertensione arteriosa trattata." (Doc. AI 56-12)
Il Dr. med. __________, dal profilo psichiatrico, ha segnatamente, rilevato che:
" (…)
La valutazione clinica odierna dell’assicurato, ha messo n evidenza una somatizzazione con aspetti floridi a livello degli arti. Si tratta di una sintomatologia che va inquadrata nell’ambito di una sindrome da somatizzazione, in quanto riunisce tutti i criteri per porre tale diagnosi.
Si constata inoltre una tendenza del soggetto all’esagerazione della sintomatologia.
Egli presenta un pensiero concreto e con scarse risorse intellettive e introspettive. Questi aspetti della sua personalità spiegano come egli abbia una forte tendenza alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici da lui negati.
Con ogni probabilità si è trattato di un processo lento di somatizzazione che si è accentuato in seguito alla perdita del suo ruolo sociale come lavoratore.
La sintomatologia è di lieve entità.” (Doc. 56-22)
Inoltre lo psichiatra ha attestato che l’assicurato presentava un’incapacità lavorativa del 10% sia nella sua attività che in altre attività adatte e che la diminuzione della capacità lavorativa era data dalla perdita di forza e dalla sensazione soggettiva di anestesia e formicolii che lo rendevano meno resistente, più lento nell’esecuzione delle mansioni e meno affidabile (cfr. doc. 56-22, 56-23).
Dal canto suo il Dr. med. __________ ha valutato lo stato neurologico dell’insorgente come segue:
" (…)
Lo stato clinico conferma la netta discrepanza tra i sintomi riferiti dal paziente e l'oggettività clinica come già segnalato dal Dr. med. __________ nella sua perizia di aprile 2006 e dal Dr. med. __________ nel 2004. Il paziente riferisce un'impossibilità di effettuare la flessione dorsale del piede destro (muscolo tibiale anteriore), alla valutazione della forza muscolare del piede destro, esame che necessità la collaborazione da parte del paziente, il paziente non effettua nessun movimento sia con il muscolo tibiale anteriore destro che con il muscolo tibiale posteriore destro e i muscoli peronei destri. Sarebbero possibili solo movimenti di lieve flessione-estensione delle dita del piede e dell'alluce destro, con la forza M4 del M.gastrocnemio destro. Viene anche riferita un'ipoestesia a tutto l'arto inferiore destro maggiormente pronunciato sulla parte laterale della gamba destra, della caviglia destra e del piede destro sia sul lato dorsale che plantare. Questo deficit sensitivo non presenta una distribuzione dermatogena.
Contro un effettivo deficit di forza dei muscoli esaminati parla chiaramente il quadro deambulatorio del paziente, in caso di una forza M0 dei muscoli tibiali anteriore e posteriore la deambulazione sarebbe caratterizzata da un chiaro piede cadente con importante steppage, invece durante la deambulazione il paziente mantiene costantemente il piede ad un'angolazione di 90°, posizione possibile solo con attivazione dei 2 muscoli che quindi non sono plegici o paretici. Il paziente cammina anche normalmente con delle ciabatte con la stringa sopra il piede, in caso di paresi dei muscoli tibiale anteriore e posteriore sarebbe impossibile camminare con questo tipo di ciabatta. Una paresi di origine neurogena può inoltre essere esclusa a causa del trofismo del M. tibiale anteriore conservato ossia del tutto nella norma. Questa conservazione del trofismo parla anche contro una sintomatologia algica importante in questa sede riferita dal paziente, in questo caso si dovrebbe avere un risparmio dell'arto durante la deambulazione con minore appoggio dello stesso, il che non avviene come viene anche mostrato dal trofismo muscolare conservato (in caso di risparmio di un aiuto vi sarebbe un'ipotrofia dell'arto stesso).
Per contro vi sono tuttora segni elettrofisiologici per una pregressa lesione del N. peroneo destro. Vi è ancora una lieve riduzione della velocità di conduzione motorica del N. peroneo motorio profondo destro di lieve entità nel suo tratto distale come è osservabile in caso di pregressa neuropatia del nervo, all'esame EMG vi sono dei chiari segni per una denervazione neurogena pregressa con innervazione avvenuta del M. estensore lungo dell'alluce destro. Nelle precedenti valutazioni neurologiche si era molto discusso della diagnosi differenziale tra neuropatia del N. peroneo destro e radicolopatia L5 destra, a mio avviso proprio la storia clinica ed elettrofisiologica pone chiaramente per la diagnosi di neuropatia del N. peroneo profondo destro. Questo in quanto già alla prima valutazione nel novembre 2003 da parte del Dr. med. __________ veniva descritta una paresi M0 dei muscoli peronei e tibiale anteriore a destra, ma con forza muscolare del tibiale posteriore destro conservata, egli concludeva per una radicolopatia L5 dove questo reperto clinico da lui rilevato parla contro questa diagnosi in quanto il M. tibiale posteriore è innervato dalla radice L5 ed il M. peroneo dalla radice S1. Inoltre le valutazioni della Dr.ssa __________ a fine dicembre 2003 e settembre 2004 parlano chiaramente per una neuropatia del N. peroneo profondo destro come da lei stessa descritto, non mi sembra chiaro perché la Dr.ssa __________ a un certo punto prima parla per una chiara neuropatia del N. peroneo destro ed in un secondo momento di una probabile neuropatia L5 a destra, sembrerebbe piuttosto un errore di trascrizione.
Si può quindi concludere che nel novembre 2003 il paziente ha effettivamente sviluppato una neuropatia del N. peroneo destro, ai tempi la Dr.ssa __________ rilevava anche un'ipotrofia del M. tibiale anteriore destro. Nel frattempo la neuropatia del N. peroneo profondo destro è in pratica regredita completamente dal punto di vista elettrofisiologico, con trofismo muscolare completamente restituito mentre una paresi medio o grave residua, come riferita dal paziente, può essere del tutto esclusa. Non posso però escludere una minima o lieve paresi residua anche se pare improbabile. Non vi è una spiegazione neurologica per la netta discrepanza tra i sintomi riferiti dal paziente con l'impossibilità alla flessione dorsale del piede destro e nell'attivazione dei muscoli tibiale anteriore e posteriore nonché dei peronei a destra alla valutazione della forza muscolare e l'oggettività alla deambulazione. Sembrerebbe che in seguito al danno avvenuto nel 2003 si è sviluppata una paresi funzionale somatoforme.
Clinicamente non vi sono inoltre segni per una radicolopatia cervicale, il tono e trofismo muscolare agli arti superiori è del tutto nella norma, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici, la motilità cervicale è indenne, non trovo chiare miogelosi o contratture cervicali." (Doc. 56-30segg.)
Per quanto attiene all’abilità lavorativa, il Dr. med. __________ ha evidenziato che anche se vi fossero ancora stati dei lievi o minimi residui della neuropatia del nervo peroneo profondo destro, dal lato neurologico non avrebbero determinato un’incapacità lavorativa né nel suo lavoro abituale né per altri lavori.
Egli ha, altresì, indicato che non vi erano evidenze di un dolore neuropatico residuo a livello della caviglia e del piede destro, che un dolore neuropatico avrebbe avuto caratteristiche diverse da quelle descritte dal paziente e che mancavano del tutto segni indiretti di intensa sintomatologia algica in tale sede che avrebbero comportato un risparmio dell’arto inferiore destro (cfr. doc. 56-32).
Il Dr. med. __________ ha asserito che la situazione appariva migliorata per quanto riguardava la sindrome radicolare C6 a destra ed era probabilmente migliorata anche per quanto concerneva la paresi del piede destro, ma che nel frattempo il paziente aveva sviluppato progressivamente una sindrome del dolore cronico e mostrava a quel momento un aggravamento volontario.
Il reumatologo ha specificato che nell’attività originaria di muratore/giardiniere, come pure in attività pesanti, implicanti il regolare sollevamento e/o trasporto di carichi superiori a 25 kg nonché movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco l’assicurato era inabile al lavoro nella misura del 50% inteso come lavoro a tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto. In un lavoro mediamente pesante, implicante il regolare sollevamento e/o trasporto di carichi fino a 25 kg (eccezionalmente 45 kg) nonché saltuariamente movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco l’assicurato era inabile al lavoro nella misura del 40% inteso come tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto. In un’attività leggera e adatta che evitasse movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco e permettesse il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, nonché idealmente una certa alternanza delle posizioni, l’assicurato era abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 15% (cfr. doc. 56-39).
I medici del SAM, per quanto attiene alle conseguenze delle diverse patologie sull’abilità al lavoro complessiva, hanno concluso che l’assicurato, nell’attività abituale di muratore/giardiniere, era abile al lavoro nella misura del 50% se il lavoro richiedeva regolarmente il sollevamento o trasporto di carichi superiori a 25 kg nonché movimenti ripetitivi frequenti di flessione-estensione o rotazione del tronco oppure del 40% (inteso come lavoro a tempo pieno con rendimento proporzionalmente ridotto) se, invece, il lavoro richiedeva regolarmente il sollevamento o trasporto di carichi sino a un massimo di 25 kg (eccezionalmente fino a 45 kg), solo saltuariamente movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco.
In attività leggera e adatta rispettosa dei criteri posti dal Dr. med. __________ il ricorrente era abile al lavoro nella misura dell’80% (cfr. doc. 56-17, 56-18).
2.5. Pendente causa il ricorrente ha prodotto un rapporto del 13 maggio 2008 del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale è stato esaminato nei mesi di aprile e maggio 2008 durante quattro incontri.
Lo psichiatra ha diagnosticato:
" ICD 10-F45.0
Sindrome di somatizzazione
Associata a:
ICD 10-F62.8
Modificazione duratura della personalità consecutiva a una serie di problematiche somatiche accorsegli negli anni 2002-2004 e che hanno provocato la strutturazione del funzionamento della personalità su di un registro istrionico-psicosomatico.” (Doc. C)
Il Dr. med. __________ ha così valutato le condizioni psichiche dell’assicurato:
" (…)
Personalmente, pur riconoscendo il fatto che il signor RI 1 dia effettivamente l'impressione di esagerare l'espressione sintomatica dei suoi disturbi, sono però dell'avviso che non vi sia alcuna volontarietà o consapevolezza. In effetti, in occasione dei 4 incontri avuti con lui, ho potuto mettere in evidenza un registro di funzionamento della personalità di tipo istrionico-psicosomatico che, associato ad una organizzazione psico-cognitiva estremamente poco differenziata se non addirittura rudimentale, fa del paziente un individuo poco avvezzo all'utilizzo delle competenze intellettuali, incapace di introspezione, inconsapevole del proprio vissuto emotivo (alessitimia) e dunque nell'impossibilità di esprimere verbalmente le proprie sofferenze e che scarica dunque sul corpo, in modo anche apparentemente dimostrativo-esagerato, tutto il suo dolore e tutte le sue pene.
Tenendo conto di ciò e del fatto che i disturbi fisici di cui ha sofferto tra il 2002 ed il 2004 lo hanno totalmente minato nelle sue attività professionali, investimento principale e quasi unico nella sua esistenza dai 12 anni in poi, possiamo ben comprendere come nel corso di questi ultimi 4-5 anni la patologie psicosomatica abbia massicciamente cronicizzato il suo stato clinico.
Attualmente il signor RI 1__________ si presenta clinicamente come una persona diminuita sul piano del funzionamento fisico, si lamenta di parecchi problemi locomotori, muscolari e osteo-articolari, senza grandi risorse-energie, affaticabile e discontinuo nel portare a termine svariate mansioni.
A parte questa patologia di natura psicosomatica, non presenta altre turbe clinicamente inquietanti. L'umore è subdepressivo e descrive una persistente apprensività.
Sul piano psichiatrico psicoterapeutico non sussistono indicazioni urgenti per una cura specialistica poiché, come già ben evocato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 18.7.2006, pazienti affetti da turbe psicosomatiche, a maggior ragione quelli poco differenziati sul piano cognitivo, non possono beneficiare di trattamenti psicoterapeutici ed in generale tollerano molto male gli psicofarmaci.
Da un punto di vista prognostico l'evoluzione clinico-esistenziale rischia di essere cronicamente perturbata dall'attuale patologia psicosomatica.
Per quel che riguarda di divenire socio-occupazionale sono del parere che la prognosi potrebbe essere relativamente favorevole visto che il paziente si dice motivato per una ripresa delle attività lavorative, ben intenso tenendo conto delle limitazioni ben repertoriate nelle valutazioni specialistiche, reumatologica e neurologiche, e considerando il fatto che lo stesso non presenta alcuna rivendicazione particolare e non è affetto da nevrosi da risarcimento.
Tengo però a precisare che da un punto di vista psichiatrico, in particolare a causa del marcato ipofunzionamento cognitivo e del mediocre adattamento socio-culturale, il signor RI 1 è da considerare assolutamente incapace di trovare lavoro da solo e necessita dunque di un aiuto consistente, costante e personalizzato, che solo specialisti nella reintegrazione professionale sono in grado di assicurare.
Inoltre, tenuto conto della psicopatologia attuale e delle limitazioni fisiche, è a mio avviso ragionevole affermare che, pure riuscendo a trovare un impiego a pieno tempo facile, leggero e rispettoso delle limitazioni, il paziente non è più in grado di assicurare un guadagno superiore al 50% di quanto percepiva negli anni in cui lavorava regolarmente." (Doc. C)
Infine lo psichiatra ha ribadito che l’assicurato a suo parere è inabile al guadagno nella misura del 50%, anche se teoricamente in grado di reggere un impiego a tempo pieno (cfr. doc. C pag. 5).
L’apprezzamento del Dr. med. __________ è stato sottoposto ai medici dell’SMR, Dr. med. __________, FMH medicina generale, e __________, spec. in psichiatria.
Essi si sono espressi al riguardo con annotazioni del 29 maggio 2008:
" (…)
Il Dr. med. __________ nel rapporto medico specialistico del 13.05.2008 conferma la diagnosi di Sindrome da Somatizzazione (ICD 10 F 45.0) già posta durante la valutazione peritale SAM del 2006 ma aggiunge la presenza di una modificazione duratura della personalità consecutiva ad una serie di problematiche somatiche accorsegli negli anni 2002-2004 e che hanno provocato la strutturazione del funzionamento della personalità su di un registro istrionico-psicosomatico (ICD 10 F 62.8). Il Dr. med. __________ giunge alla conclusione che "…un registro di funzionamento della personalità di tipo istrionico-psicosomatico che, associato ad una organizzazione psicognitiva estremamente poco differenziata se non addirittura rudimentale, fa del paziente un individuo poco avvezzo all'utilizzo delle competenze intellettuali, incapace di introspezione…. e che scarica dunque sul corpo, in modo anche apparentemente dimostrativo-esagerato, tutto il suo dolore e tutte le sue pene". alla stessa conclusione era giunto il Dr. med. __________ che aveva riportato nella sua perizia come la presenza di un pensiero concreto e con scarse risorse intellettive ed introspettive, aspetti della personalità dell'A. , spieghino la forte tendenza alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici da lui negati. La diagnosi di un disturbo duraturo di personalità non ha modificato il quadro clinico e lo stato di salute dell'A.
In entrambe le valutazioni specialistiche non emergono elementi che depongano per un ritiro totale dalla vita sociale. Nella valutazione SAM ha un funzionamento familiare soddisfacente: l'intesa matrimoniale è descritta come buona, l'A si sente sostenuto ed aiutato dalla consorte, anche a livello psicologico e così anche nella valutazione del Dr. __________ avvenuta quasi a due anni di distanza viene riportato come la presenza della moglie lo abbia aiutato ad riacquisire una vita quotidiana molto più tranquilla, ritmata.
L'A scandisce la propria giornata recandosi quotidianamente in un magazzino-deposito del precedente datore di lavoro dove alleva polli e conigli e coltiva verdure, trascorre le giornate a passeggiare.
L'A nella valutazione del Dr. __________ viene inoltre descritto come "… una persona con origini sfavorite, con un'insufficiente scolarizzazione, totalmente identificato sia nel suo ruolo professionale che nella ditta che lo impiega, ragionevolmente ben integrato per quel che riguarda gli aspetti del nostro funzionamento sociale ma massicciamente distante sul piano socio-culturale. Tali fattori psicosociali non rappresentano un danno alla salute.
A livello terapeutico il Dr. med. __________ considera che non sussistano indicazioni urgenti per una cura specialistica poiché la tipologia di tali pazienti non possono beneficiare di trattamenti psicoterapeutici e in generale tollerano molto male gli psicofarmaci. Durante la valutazione SAM del 2006 viene riportato che l'A assume al bisogno Temesta e Seresta, farmaci ansiolitici, per dormire o far fronte agli stati di nervosismo o agli episodi di mancamento, quindi l'A in caso di bisogno ricorre ad un aiuto psicofarmacologico, non mostrando "resistenze" verso questo tipo di approccio terapeutico.
La certificazione del Dr. med. __________ prodotta in sede di ricorso non apporta elementi in favore d'una modifica sostanziale dello stato di salute dell'A rispetto alla perizia per il SAM da parte del Dr. __________ che va confermata nelle sue conclusioni."
(Doc. XIIbis)
Per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto il referto del Dr. med. __________ e l’annotazione dei medici dell’SMR, __________ e __________, menzionati sopra, sono posteriori alla decisione impugnata. Tuttavia quanto riscontrato dai medici citati può permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato. Pertanto tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 aprile 2007 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)."
Va ancora ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine è utile rilevare che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nella presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le conclusioni esposte nella perizia pluridisciplinare del SAM del 31 agosto 2006, secondo cui l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 80% in attività leggere e adatte, possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il rapporto peritale SAM (cfr. doc. 56-1 segg.) non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i periti hanno tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’insorgente, su diverse visite del paziente e sui referti degli esami esperiti.
Per quanto attiene all’aspetto reumatologico, agli atti non risulta del resto alcuna valutazione medica in senso opposto che metta in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM.
Relativamente alle problematiche neurologiche, va osservato che il Dr. med. __________ ha attestato, da un lato, un trofismo muscolare del muscolo tibiale conservato, dall’altro, una notevole discrepanza tra i reperti clinici oggettivi e l’asserzione del ricorrente di non poter muovere il piede destro (cfr. doc. 32-6).
Questi elementi corrispondo peraltro a quanto certificato in seguito dal Dr. med. __________, perito SAM (cfr. doc. 56-30segg.).
Per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, il Dr. med. __________ si è limitato ad affermare che l’assicurato può svolgere un’attività a tempo pieno con diminuzione del rendimento al massimo del 20-25% e che non sono adatte attività troppo pesanti. Per il resto egli non ha distinto la capacità lavorativa dell’insorgente nell’attività svolta in precedenza da quella in attività realmente idonee al suo stato di salute dal profilo neurologico. Il Dr. med. __________ si è sì riferito ad altre attività, ma senza specificare se intendeva occupazioni leggere, o comunque adeguate, o più in generale qualsiasi tipo di impiego non troppo pesante.
Non va poi dimenticato che è stato lo specialista medesimo ad auspicare l’esperimento di una perizia pluridisciplinare al fine di meglio valutare le condizioni dell’assicurato (cfr. doc. 32-, 32-10).
Questa Corte non ignora che il Dr. med. __________ aveva indicato, nel novembre 2005, che in considerazione della situazione clinica e neuroradiologica era convinto che l’assicurato presentasse una limitazione della capacità lavorativa anche in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, ritenendo giustificata un’incapacità al lavoro definitiva del 50% (cfr. doc. 28-7)
Tuttavia tale apprezzamento non è suscettibile di scalfire il valore probante della valutazione del perito SAM, Dr. med. __________.
La certificazione del Dr. med. __________ appare piuttosto laconica e non sufficientemente motivata. La stessa risulta essere fondata più che altro sulla sintomatologia soggettiva lamentata dall’assicurato. La paresi dell’arto inferiore destro non è infatti stata approfonditamente indagata, come per contro poi effettuato dai medici Dr. __________ e __________. Il Dr. med. __________ stesso, inoltre, ha attestato che il prolasso mediale presente nella RM del 2003 (contestuale a una discopatia L4/5 con una protrusione a base larga) si era praticamente assorbito (cfr. doc. 28-7).
Per quanto riguarda l’aspetto psichico, il Dr. med. __________ ha sì rilevato che l’assicurato presentava una somatizzazione con aspetti floridi a livello degli arti che andava inquadrata nell’ambito di una sindrome da somatizzazione, ma ha anche sottolineato che il soggetto tendeva all’esagerazione dei sintomi e che comunque la sintomatologia era di lieve entità. Egli ha, dunque, concluso per un’inabilità al lavoro nella misura del 10% (cfr. doc. 56-22).
Il rapporto del Dr. med. __________ non inficia le conclusioni a cui è giunto il perito psichiatra.
Lo psichiatra consultato privatamente dal ricorrente ha in effetti, tra l’altro, anch’egli diagnosticato, analogamente al Dr. med. __________, una sindrome di somatizzazione. Inoltre il medico ha riconosciuto il fatto che l’assicurato dia l’impressione di esagerare l’espressione sintomatica dei suoi disturbi, precisando però di essere dell’avviso che non vi sia alcuna volontarietà o consapevolezza (cfr. doc. C).
Al riguardo va sottolineato che, contrariamente a quanto fatto valere dal Dr. med. __________, il Dr. med. __________ non ha attestato alcuna intenzionalità da parte dell’insorgente (cfr. doc. 56-20 segg.).
Anche il Dr. med. __________, come già posto in luce dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 56-22), ha, poi, evidenziato che l’assicurato presentava un’organizzazione psico-cognitiva estremamente poco differenziata, se non addirittura rudimentale, che rendeva il paziente un individuo poco avvezzo all’utilizzo delle competenze intellettuali, incapace di introspezione, inconsapevole del proprio vissuto emotivo (cfr. doc. C).
In relazione all’ulteriore diagnosi di “ICD 10-F62.8 modificazione duratura della personalità consecutiva a una serie di problematiche somatiche accorsegli negli anni 2002-2004 e che hanno provocato la strutturazione del funzionamento della personalità su di un registro istrionico-psicosomatico” formulata dal Dr. med. __________ (cfr. doc. C), giova rilevare che la stessa non è fondata su alcun elemento oggettivamente verificabile ignorato dalla perizia del Dr. med. __________ e sufficientemente pertinente per rimettere in discussione le conclusioni del perito psichiatra (cfr. STF I 113/06 del 7 marzo 2007).
Per quanto attiene agli aspetti menzionati dal Dr. med __________ riguardanti l’assicurato, e meglio le sue origini sfavorite, un’insufficiente scolarizzazione, una buona integrazione a livello operativo del nostro funzionamento sociale, ma massiccia distanza sul piano socio-culturale, è utile puntualizzare che, come accennato dai medici dell’SMR, __________ e __________ (cfr. doc. XIIbis), per costante giurisprudenza i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
L’attestazione del Dr. med. __________, secondo la quale l’assicurato, benché teoricamente in grado di reggere un impiego a tempo pieno, non potrebbe più conseguire un guadagno superiore al 50% di quanto percepiva prima del danno alla salute (cfr. doc. C), si rivela, altresì, ininfluente.
Al medico, in effetti, spetta soltanto fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
Il medico non deve, per contro, determinare l’incapacità di guadagno presentata da un assicurato, la quale va stabilita procedendo a un raffronto dei redditi come indicato al consid. 2.3.
Infine va osservato che un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza è quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) "
Si ricorda, in ogni caso, al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.8. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, ritiene determinante il 2004, come del resto riconosciuto dall’UAI (cfr. doc. B) e non contestato dall’assicurato.
Per quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che l’amministrazione, nella decisione formale del 6 ottobre 2005, ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 50'965.-- (cfr. doc. 5-2).
La consulente di integrazione professionale, poi, nel settembre 2006, ha fatto capo a un reddito da valido di fr. 61'878.--, ritenuto, segnatamente, un salario orario di fr. 28.-- e 48 settimane lavorative annue (cfr. doc. 40-2).
Nella decisione su opposizione impugnata, dando seguito a quanto addotto dal ricorrente il 5 dicembre 2005 a complemento della propria opposizione (cfr. doc. 28-1), l’UAI ha tenuto conto, anche se solo per ipotesi di lavoro, del reddito indicato dall’assicurato di fr. 67'034.--, calcolato, in particolare, partendo da uno stipendio di fr. 28.--/ora e da 52 settimane annue (cfr. doc. B).
Questa Corte può senz’altro aderire all’ammontare appena menzionato di fr. 67'034.-- (fr. 28.--/ora x 8.5 ore x 5 giorni x 52 settimane + 8.33% quota parte di tredicesima. A quest’ultimo riguardo cfr. doc. 8-1; 11-2 da cui emerge che l’assicurato presso __________ percepiva la tredicesima), peraltro fatto valere dall’insorgente pure nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I), considerando che, contrariamente a quanto indicato dalla consulente di integrazione professionale, le settimane annue da calcolare sono effettivamente 52 e non 48.
2.9. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
2.10. Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, e non come preteso dal ricorrente i dati di cui alla tabella TA13 (cfr. consid. 2.9.) - rivelandosi ininfluente, al fine del tipo di tabella da applicare, l’anno di riferimento per il calcolo del grado di invalidità -, l’assicurato, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a
fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57'258.-- per l'intero anno
(fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
L’assicurato, quale muratore/giardiniere presso __________, costruzione e manutenzione di giardini, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 67’034.--/anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.8.), corrispondenti a fr. 5’586.-/mese.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 53’444.--/anno e 4’454.--/mese (al riguardo si è tenuto conto di una media dei salari previsti per l’ortofloricoltura, le costruzioni e il commercio; cfr. Tabella TA1 2004 p.ti 01, 45, 50-52, livello di qualifica 4: fr. 4’282.-- X 12 mesi = 51’388.--, riportato su 41.6 ore/settimana = fr. 53’444.--).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 e STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008, menzionate al considerando precedente.
2.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10% per tenere conto della necessità di alternare la postura e dell’esperienza professionale sempre nello stesso settore (doc. I, 40-2).
Va qui rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Egli può tuttavia farlo in presenza di validi motivi.
Ad esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto, osservando:
" 2.
2.1 Die Frage, ob die von der IV-Stelle angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden, dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag, liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt; wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.
2.2 Die Vorinstanz hat damit entgegen der Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”
Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che la riduzione del 10% stabilita dall’UAI non sia sufficiente, per i motivi che seguono.
Il TCA rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma nella misura dell’80%.
Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato possa svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen (persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE 129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen (RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006 nella causa L., U 471/05)
Inoltre, occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera precisa.
In quel caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del 50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una riduzione del 9%).
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Tutto ben considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (cfr. anche Ufficio federale di statistica, Enquête suisse sur la structure des salaires - Panorama salarial 2006, Neuchâtel 2008, pag. 16 T2*) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando a tempo parziale (80%; cfr. consid. 2.7.) l’interessato può percepire un salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% e degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.
Partendo da un salario da invalido di fr. 57'258.-- (cfr. consid. 2.10.) e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% (cfr. consid. 2.7.), ammettendo una riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta a fr. 38'935.—[fr. 45’806.-- - (fr. 45’806.-- x 15 : 100)].
Confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 67’034.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2004 (cfr. consid. 2.8.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 41.92%, arrotondato al 42% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Ne discende che l’insorgente ha diritto a un quarto di rendita di invalidità dal novembre 2004 (cfr. consid. 2.2.).
2.13. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- che vanno a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ L’assicurato ha diritto a un quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal novembre 2004.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurato.
L’Ufficio AI verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti