Raccomandata |
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Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 febbraio 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, attiva a tempo parziale quale custode/portinaia di due stabili (doc. 14 e 15), nel mese di marzo 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “lacerazione su ambedue i reni, insufficienza renale” (doc. 3/1-7).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisioni dell’11 settembre 2003 (doc. 25) e del 22 dicembre 2003 (doc. 26), l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 42%) dal 1° marzo 2001 (doc. 23/1-3 e 25).
Tali decisioni sono cresciute, incontestate, in giudicato.
1.2. Nell’ambito della procedura di revisione, avviata nel mese di giugno 2006 (doc. 28), l’Ufficio AI - dopo avere disposto l’esecuzione di una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica – con progetto di decisione dell’11 gennaio 2007 (doc. 37/1-3), poi confermato con decisione del 13 febbraio 2008 (doc. B), procedendo ad una riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita di invalidità, con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il ripristino del diritto ad un quarto di rendita.
Ella ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (I).
Sostanzialmente l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI, sottolineando che non vi è stato un notevole mutamento della sua situazione rispetto al mese di giugno 2003, allorquando le è stato riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita.
Ella ha inoltre criticato la valutazione del medico del SMR relativa ad una sua presunta piena capacità lavorativa residua in attività adeguate al suo stato di salute, di tipo leggero e prettamente sedentarie, rilevando di essere inabile al lavoro al 50%, come indicato dal suo curante.
Tenuto conto di una capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, la patrocinatrice ha stabilito che il reddito da invalido dovrebbe essere di fr. 5'631 (ossia pari al 50% di quello ritenuto dall’UAI), per un grado di invalidità del 41.5%, che rapportato alla quota parte salariata del 28% dà un grado di invalidità dell’11.62%. Tale percentuale, aggiunta a quella in ambito domestico, porta ad una invalidità complessiva del 40.5%, con diritto ad un quarto di rendita di invalidità (I).
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha sottolineato che con la decisione impugnata l’amministrazione non ha effettuato una revisione della rendita, come sostenuto dalla ricorrente, bensì una riconsiderazione della decisione dell’11 settembre 2003, da considerare manifestamente errata in quanto carente di un raffronto dei redditi in relazione all’attività salariata dell’interessata.
L’UAI ha poi sostenuto che l’assicurata va considerata inabile al lavoro al 50% (da intendersi come diminuzione del rendimento a causa del maggior tempo necessario per svolgere il lavoro) sia con riferimento alla sua attività a tempo parziale, sia in relazione ad altre attività adatte, motivo per il quale ha chiesto al consulente IP di effettuare una nuova valutazione economica.
Sulla base del confronto dei redditi operato dal consulente, l’UAI ha stabilito un grado di invalidità del 9% con riferimento alla quota parte salariata che, aggiunto alla percentuale di invalidità del 29% per la quota parte casalinga, in applicazione del metodo misto di calcolo, porta ad un grado di invalidità globale del 38%, insufficiente per ottenere il diritto ad una rendita. Stante tale risultato, l’amministrazione ha quindi confermato la propria decisione, chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (IV + 1-4).
1.5. In data 26 maggio 2008 la patrocinatrice dell’interessata ha contestato la nuova valutazione del consulente IP - il quale ha ritenuto opportuna una riduzione percentuale del reddito da invalido del 5%, anziché quella del 20% accordata dal precedente consulente – chiedendo l’attribuzione della massima riduzione consentita, del 25% (VII).
1.6. Con scritto del 2 giugno 2008, l’UAI, dopo avere indicato di non avere particolari osservazioni da presentare in merito allo scritto della patrocinatrice dell’interessata, si è riconfermato nella risposta di causa (IX).
1.7. In data 12 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (XII + bis).
1.8. In data 17 ottobre 2008 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia del rapporto datato 9 ottobre 2008, redatto dal dr. __________, inviato dal curante direttamente all’UAI (XIII + bis).
1.9. Con scritto del 29 ottobre 2008, l’UAI ha osservato che il certificato del curante del 9 ottobre 2008 si esprime sull’attuale stato di salute dell’assicurata e non può di conseguenza essere preso in considerazione nella presente procedura, visto che il potere di cognizione del giudice è limitato al momento dell’emanazione della decisione impugnata (XVI).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurata (XIX), per conoscenza.
1.10. In data 19 novembre 2008 la patrocinatrice ha ribadito le richieste ricorsuali, indicando nuovamente che lo stato di salute dell’assicurata non è migliorato, ma continua a causare una incapacità lavorativa almeno del 50% in qualsiasi tipo di attività (XVII).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (XVIII), per conoscenza.
1.11. In corso di causa il TCA ha chiesto alla patrocinatrice di produrre copia della decisione con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di prestazioni assistenziali, come emerge dalle osservazioni redatte il 27 maggio 2008 dall’autorità cantonale in calce al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XII/bis-H1).
Con scritto del 5 febbraio 2009, la patrocinatrice ha trasmesso al Tribunale copia della decisione del 22 dicembre 2008 dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) con la quale l’interessata è stata posta al beneficio di prestazioni assistenziali pari a fr. 1’525 mensili (XX + i).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, dal 1° aprile 2008, il quarto di rendita d’invalidità riconosciuto all’assicurata dal 1° marzo 2001.
Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione dell’11 settembre 2003 è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), poiché nel frattempo lo stato di salute dell’assicurata non è migliorato, ma anzi ha subito un certo peggioramento (cfr., da ultimo, doc. 33-1, annotazioni del medico SMR, dr. __________: “dal punto di vista clinico risulta un peggioramento della funzione renale e della proteinuria e il curante descrive alcuni sintomi in più (stanchezza, crampi muscolari).”).
Nella decisione impugnata, l’UAI ha così motivato la soppressione della rendita:
" (...)
In occasione della revisione avviata d'ufficio il 07.06.2006, la pratica dell'assicurata è stata nuovamente esaminata. A seguito del riesame, si è potuto constatare che l'amministrazione, in occasione dell'emanazione della decisione dell'11 settembre 2003, è incorsa in errore, conferendo un grado d'invalidità superiore a quello dell'effettivo diritto.
Correttamente l'assicurata è stata considerata per il 28% come salariata e per il 72% come casalinga.
Innanzitutto è stato erroneo indicare una limitazione del 50% quale salariata, in quanto si trattava di incapacità lavorativa medico teorica. Correttamente avremmo dovuto procedere con un confronto dei redditi dal quale probabilmente il diritto a rendita non sarebbe stato dato. Al momento attuale, per un'attività al 28%, la signora RI 1 consegue un reddito pari a Frs. 9'661.--. Su un tempo pieno risulterebbe quindi un reddito di Frs. 34'504.-- annui (dato sensibilmente inferiore a quello statistico delle tabelle RSS).
Ma ancora più importante è il fatto che ad ora l'assicurata svolge, sembra senza grosse difficoltà, l'attività di portinaia in misura del 28%. In occasione della prima inchiesta aveva indicato di avvalersi, in caso di necessità, dell'aiuto del marito. Dal nuovo contratto di lavoro stipulato il 19.1.2004 risulta però che l'assicurata deve essere presente sul posto dalle 08:00 alle 10:00 del mattino, orari in cui il marito lavora.
In sostanza, malgrado l'inabilità lavorativa del 50% attestata dai medici, per quanto riguarda la quota parte salariata, l'assicurata non ha mai presentato incapacità al guadagno.
Con progetto di decisione dell'11 gennaio 2007 è quindi stata proposta la soppressione della rendita d'invalidità.
Giusta l'art. 53 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1).
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2). L'Ufficio AI può riconsiderare la sua decisione se essa è sicuramente errata perchè contraria alle prescrizioni legali o alla giurisprudenza costante dei tribunali oppure perchè si basa su circostanze di fatto inesatte o incomplete.
A seguito delle osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione l'amministrazione ha rivalutato sia la parte medica che la parte economica.
Per quanto attiene all'aspetto medico il dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR) il quale ha potuto confermare che in attività adeguate allo stato di salute l'assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa.
Per quanto riguarda invece l'aspetto economico il dossier è stato rivalutato anche da parte del consulente in integrazione professionale AI per poter definire il reddito da invalida.
Considerato l'aiuto prestato dal marito nell'attività attualmente svolta di custode, l'Ufficio AI non ritiene corretto considerare il reddito effettivamente percepito.
La più recente giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 22/04).
Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Nel caso concreto, senza il danno alla salute la signora RI 1 nell'anno 2006 avrebbe potuto conseguire CHF 9'661.--.
Malgrado il danno alla salute avrebbe invece potuto conseguire CHF 11'262.-- (tabelle RSS, valori federali, settore femminile, riduzione del 20% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere, per il genere d'attività, la formazione e lo status).
Il confronto dei redditi non permette quindi di determinare alcuna perdita di guadagno per quanto riguarda l'attività salariata.
In sostanza il progetto di decisione dell'11 gennaio 2007 risulta quindi essere corretto e deve quindi essere confermato.
In effetti la situazione globale dell'assicurata si presenta come da seguente specchietto:
salariata 28% 0% 0%
casalinga 72% 40.5% 29%
grado AI 29%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Si tratta quindi di riconsiderare la decisione dell'11 settembre 2003 e sopprimere la rendita secondo i termini di legge, in conformità con l'art. 53 della LPGA." (Doc. B)
2.3. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).
In una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
Anche nella sentenza I 302/04 28 marzo 2006 il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. L’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA prevede che con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata nella sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è stata ribadita nella STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, nella STF I 126/07 del 6 agosto 2007 (DTF 133 V 504) e 9C_536/2008 del 14 novembre 2008.
2.7. L’insorgente sostiene che non sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della fattispecie poiché il suo stato di salute non è migliorato e ritenuto che ella è da considerare ancora inabile al lavoro al 50% nella sua attività di custode e in qualsiasi altra attività.
Da parte sua, l’UAI ritiene che con la decisione dell’11 settembre 2003, in realtà, non è stata esperita una completa e corretta valutazione e quantificazione della capacità lucrativa dell’assicurata, non essendo stato effettuato alcun confronto dei redditi da valido e da invalido.
L’UAI ha infatti indicato di avere erroneamente considerato un grado di invalidità del 50% nell’attività salariata, dato che l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa medico-teorica del 50%, senza tuttavia procedere ad un confronto dei redditi.
Il TCA constata a questo proposito che nel rapporto medico del 25 aprile 2002 all’attenzione dell’UAI, il dr. __________, Capo servizio del Servizio di Nefrologia presso l’Ospedale regionale di __________, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “glomerulosclerosi focale e segmentale con sindrome nefrosica con edemi molto pronunciati; ipertensione arteriosa, quadrupla terapia antiipertensiva; terapia immunosoppressiva (dal 8.10.1998 con Prednisone alto-dosato e dal 17.2.2000 con Ciclosporina e Prednisone)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% dall’8 ottobre 1998, con uno stato di salute suscettibile di peggioramento (doc. 11-1). Il dr. __________ ha indicato che “con questa anamnesi la paziente ha sicuramente un altissimo rischio di sviluppare una arteriopatia generalizzata alla quale contribuisce anche l’iperlipidemia mal controllata. L’obesità è diminuita in seguito agli sforzi della paziente nell’assumere una dieta ipocalorica. Non vi è dubbio che la paziente sia limitata sia nella sua attività di casalinga e madre di due figli (non può fare i lavori pesanti in casa) che nella sua attività di portinaia (non lavori pesanti, non pulizie pesanti). L’inabilità lavorativa corrisponde quindi, dal punto di vista medico, al 50%” (doc. 11-4).
Nelle sue annotazioni del 5 novembre 2002, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Diagnosi:
- Glomerulosclerosi focale-segmentale con: - Sindrome nefrosica (edemi importanti).
- (Funzione renale solo lievemente ridotta).
- Ipertensione arteriosa grave (4 medicamenti in terapia).
- Attualmente terapia immunosoppressiva con Ciclosporina e Prednisone a basso dosaggio, 7,5 mg).
Lo specialista neurologo indica IL 50% sia come casalinga che come salariata (portinaia 14%).
È indicata inchiesta a domicilio (Valutando anche indicazioni del dr. __________)." (Doc. 18-1)
Dopo l’effettuazione dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica, nello scritto del 2 giugno 2003, il funzionario incaricato, rivolgendosi al medico SMR, ha indicato:
" Vedi precedenti proposte del 18.10.2002 e 05.11.2002.
L'inchiesta casalinga comporta un grado AI del 28.4%.
Dal lato salariata è quindi giustificato IL 50%? Se no sono necessari ulteriori accertamenti medici?
Se sì:
Salariata 28% 50% = 14 %
Casalinga 72% 39.5% = 28.4 %
42.4 %
MLD 08.10.1998.
Quarto di rendita - 42% - dal 01.10.1999.
Domanda tardiva - inizio versamento 01.03.2001 (art. 48 cpv. 2 LAI).
Nessuna compensazione.
Revisione 01.06.2006." (Doc. 21-1)
Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 4 giugno 2003, ha risposto di essere d’accordo con la proposta formulata dal funzionario incaricato nello scritto del 2 giugno 2003 (doc. 22-1).
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l’Ufficio AI ha stabilito che la decisione dell’11 settembre 2003 (doc. 25), con la quale aveva riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1° marzo 2001, era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo (cfr. consid. 2.3.).
In quell'occasione giustamente l’UAI ha calcolato il grado di invalidità dell’assicurata, attiva al 28% come custode e al 72% in qualità di casalinga, applicando il metodo misto (circostanza incontestata).
L’amministrazione, dopo avere effettuato correttamente il calcolo del grado di invalidità per quanto concerne la parte casalinga - ritenendo una percentuale di impedimenti del 39.5%, conformemente a quanto stabilito dall’assistente sociale nel rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica redatto il 24 aprile 2003 (doc. 20/17), che, rapportata alla quota parte del 72%, dava un grado di invalidità, nella parte casalinga, del 28.4% (ciò che del resto non è contestato) - è tuttavia incorsa in un errore di calcolo del grado di invalidità dell’assicurata, con riferimento all’attività salariata.
L’UAI, infatti, sulla base delle indicazioni fornite dal medico curante dell’interessata, dr. __________ (cfr. doc. 11-1), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività.
Sulla base di questa indicazione, condivisa dal medico del SMR, dr. __________, la funzionaria incaricata ha ritenuto che il grado di incapacità lavorativa medico-teorica del 50% corrispondesse al grado di incapacità lucrativa. Essa ha quindi rapportato la percentuale del 50% alla quota parte salariata del 28%, per un grado di invalidità, nella parte relativa all’attività salariata del 14%, che, aggiunto a quello del 28.4% nella parte riservata alle mansioni casalinghe, portava ad un grado di invalidità globale del 42.4% (cfr. doc. 21-1).
Tale modo di procedere, con riferimento alla fissazione del grado di invalidità per la parte salariata, è errato, in quanto non rispettoso delle regole giurisprudenziali sopra esposte (cfr. consid. 2.6.).
Per quanto riguarda l’attività di salariata, appurato che la ricorrente era abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente occupazione di custode, questa Corte ritiene che, continuando a svolgere la sua precedente attività, ella potesse sfruttare pienamente la propria residua capacità lavorativa del 50%, visto che prima dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava già quale custode nella misura minore del 28%. Infatti, lavorando al 50% nella sua precedente attività di custode ella avrebbe potuto conseguire un salario superiore (reddito da invalido) a quanto guadagnato prima del danno alla salute lavorando al 28% (reddito da valido), senza quindi subire perdita economica alcuna.
In tale contesto va segnalato che in una STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid. 2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid. 5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione (34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41% (17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c pag. 233).”
Anche nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita intera di invalidità.
In una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così concluso:
" Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).”
Questo Tribunale sottolinea poi che il Tribunale federale, in una STF 9C_356/2008 del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata, attiva a tempo parziale come portinaia (al 25%) e per il resto occupata come casalinga (al 75%), che era stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua attività, ma ancora abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti funzionali e che, in ambito domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha criticato l’operato dei primi giudici, che avevano stabilito un grado di invalidità globale dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo, del 40%, evidenziando come i giudici cantonali siano incorsi in un errore di calcolo nello stabilire l’invalidità per la parte consacrata all’attività lucrativa.
L’Alta Corte ha infatti rilevato:
" (…)
2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à l'exercice de son activité professionnelle et le reste (75%) à l'accomplissement de ses travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité étant par conséquent applicable au présent cas. L'autorité cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches ménagères. D'après les renseignements médicaux auxquels la juridiction cantonale avait accordé pleine valeur probante, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à son handicap. Procédant à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à son activité lucrative, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité de 8'806 fr., lequel correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par l'assurée, compte tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont toutefois considéré que ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour la même année, que réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel travaillait l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en tenir compte pour déterminer le revenu d'invalide.
Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois ou 46'716 fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à l'horaire de travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25% (12'309 fr. 30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour tenir compte de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé avant l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée, soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30 - 20%). En tenant compte encore d'un abattement de 25%, la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385 fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30. Elle a ainsi retenu un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40% ([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309. 30 x 100).
3.
3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le calcul du taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas d'une simple erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le calcul du taux d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de manière conforme au droit, dès lors qu'elle n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).
3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de prendre en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous secteurs confondus). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette valeur statistique s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'elles seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p. 240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique 10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un revenu annuel brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en raison des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V 75), le salaire d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant nettement supérieur au revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à juste titre que la juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire du revenu d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité particulièrement défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que même s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10, lequel serait toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent, l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son degré d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de ses travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à une rente.”
Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che l’assicurata non presentava alcun grado d’invalidità per la parte salariata.
Poste le quote parti tra attività salariata (28%) e casalinga (72%) e ritenute le limitazioni del 39.5% quale casalinga e dello 0% quale salariata, il grado d’invalidità globale era dunque del 28.4% (28 x 0% + 72 x 39.5%).
Inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. consid. 2.4.), il grado d’invalidità della ricorrente non apriva dunque il diritto ad una rendita di invalidità.
Di conseguenza, avendo considerato erroneamente che il grado di invalidità per la parte salariata ammontasse al 50%, percentuale che, rapportata alla quota parte del 28%, dava un grado di invalidità del 14% e visto che una corretta valutazione del grado d’invalidità avrebbe condotto ad un altro risultato (0% di invalidità per la parte salariata), sono date le premesse per una riconsiderazione della decisione dell’11 settembre 2003 dell’Ufficio AI.
2.9. L’Ufficio AI ha in seguito valutato se la situazione valetudinaria attuale dell’assicurata e/o la sua evoluzione giustificava il diritto a prestazioni.
Al fine di stabilire il diritto a prestazioni, durante la procedura di revisione del giugno 2006, l’Ufficio AI ha chiesto un rapporto di decorso al curante, dr. __________ (doc. 31/1-3) e ha ordinato una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 35/1-6).
Con scritto del 24 luglio 2006, il dr. __________, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. glomerulosclerosi focale segmentale manifestatasi nel 1996 con sindrome nefrosica nota dal 1998; terapia immunosoppressiva con Prednisone dal 8.10.1998 al 18.8.1999, Ciclosporina dal 22.2.1999 al 2.6.1999, sospensione della immunosoppressione dal 6/99 fino al 1/00, ripresa della terapia con Prednisone e Ciclosporina dal gennaio 2000 a novembre 2004, passeggera sostituzione del Sandimmun dal 5.1.2005, ipertricosi da terapia con Ciclosporina in stato dopo fototermoepilazione; sostituzione del Sandimmun con il Cell-Cept (5.2005); ipertensione arteriosa reno-parenchimatosa; sindrome nefrosica con proteinuria a 6 g/dì (5.5.2005); lieve insufficienza renale cronica creatinina 130 μmol/l e urea 25.3 mmol/l, clearance della creatinina misurata a 56 ml/min (5.5.2005); 2. iperlipidemia secondaria trattata; 3. tabagismo pregresso; 4. stato dopo ripetute infezioni delle vie urinarie: batteriemia da stafilococco capitis su infezione delle vie urinarie (luglio 2005), infezione urinaria da pseudomonas aeruginosa (febbraio 2005), pregresse infezioni delle vie urinarie recidivanti da giovane; 5. stato da broncopolmonite del lobo inferiore destro a germe sconosciuto (febbraio 2005)” (doc. 31-1).
Lo specialista ha poi indicato che lo stato di salute dell’interessata era suscettibile di peggioramento, osservando:
" (...)
La paziente soffre di una glomerulosclerosi focale e segmentale che dal 1998 si è manifestata con una sindrome nefrosica molto pronunciata che in realtà non ha mai risposto in modo soddisfacente a diversi regimi di terapia immunosoppressiva: malgrado la somministrazione di Prednisone associato a Ciclosporina o di Prednisone associato a Micofenolato-mofetil la proteinuria è sempre persistita attorno a 6 g/24 ore provocando un'ipoalbuminemia marcata (attualmente 24 g/l) e degli edemi pronunciati. È stato possibile mantenere la proteinuria a questo livello somministrando pure Atacand 16 mg e Reniten 20 mg al giorno. È sempre stato necessario somministrare una terapia diuretica molto potente con Metolazone 5 mg e Torem da 20 a 50 mg. Nell'ambito della sindrome nefrosica vi è un'importante iperlipidemia tuttora mal controllata malgrado la somministrazione di Sortis 40 mg associato a Ezetrol 10 mg. Nel corso degli anni si è sviluppata un'ipertensione arteriosa molto ribelle. Associando all'ACE-inibitore, all'AT1-antagonista e alla terapia diuretica potente pure un beta-bloccante, e temporaneamente anche l'alfa-bloccante Cardura CR 4 mg, il controllo dei valori pressori è spesso poco soddisfacente.
Questa farmacoterapia molto complessa provoca, oltre alla stanchezza, degli effetti collaterali. A causa dei forti diuretici la paz. soffre spesso di crampi muscolari. I medicamenti con effetto sul tono vascolare causano frequenti attacchi di cefalee. La paz. lamenta spesso forti epigastralgie. La terapia immunosoppressiva facilita le infezioni e infatti la paziente soffre spesso di infezione delle vie urinarie ed ha sofferto di una broncopolmonite, senza poi elencare le frequenti infezioni virali. La Signora RI 1 assume già da dieci anni, di continuo Prednisone. Finora l'osteoporosi non si è manifestata clinicamente. Soffre però di discopatie a livello lombare che nel corso di quest'anno, per parecchi mesi, le hanno impedito di muoversi liberamente.
La prognosi non è buona. La sindrome nefrosica ultimamente sembra meno ben controllata. Nel frattempo si è sviluppata un'insufficienza renale con una filtrazione glomerulare al di sotto dei 40ml/min. Non vi è alcun dubbio che persiste un'inabilità lavorativa del 50%, che in futuro potrà anche aumentare." (Doc. 31-3)
Nelle sue annotazioni dell’8 agosto 2006, il dr. __________ ha osservato:
" Il nefrologo curante conferma la IL 50% nella sua attività (1 ora al giorno come nel 2002, per 5 giorni alla settimana) di custode in un palazzo, a tempo parziale, come risulta anche dal rapporto DL.
Dal punto di vista clinico risulta un peggioramento della funzione renale e della proteinuria e il curante descrive alcuni sintomi in più (stanchezza, crampi muscolari).
La terapia antiipertensiva rimane con 4 medicamenti (dei diuretici è descritto un dosaggio aumentato).
Per la valutazione come salariata rimane una IL 50%, confermata dal curante, tenendo conto dell'impegno molto limitato (5 ore). Per la parte casalinga (72%) è da rivalutare con inchiesta casalinghe, un aumento della IL appare giustificato rispetto all'inchiesta del 2002." (Doc. 33-1)
In una comunicazione del 27 novembre 2007, il funzionario incaricato ha osservato:
" Dal mio punto di vista l'amministrazione nel caso in questione è incorsa in un errore.
Correttamente l'assicurata è stata considerata 28% salariata e 72% casalinga.
La decisione dell'11 settembre 2003 non è stata in alcun modo contestata, per cui anche al momento attuale non ravvedo motivi per cambiare la ripartizione casalinga / salariata.
Il primo errore è stato indicare una limitazione del 50% quale salariata, in quanto si trattava di un'incapacità lavorativa medico teorica. Correttamente avremmo dovuto procedere con un confronto dei redditi, dal quale probabilmente il diritto a rendita non sarebbe stato dato (al momento attuale per un'attività al 28% consegue CHF 9'661.--. Su un tempo pieno risulterebbe quindi un reddito di CHF 34'504.-- annui, dato sensibilmente inferiore alle tabelle RSS).
Ma ancora più importante è il fatto che sino ad ora l'assicurata svolge, sembra senza grosse difficoltà, l'attività di portinaia in misura del 28%. In occasione della prima inchiesta aveva indicato di avvalersi, in caso di necessità, dell'aiuto del marito. Dal nuovo contratto di lavoro stipulato il 19.1.2004 risulta però che è l'A. che deve essere presente sul posto dalle 8.00 alle 10.00 del mattino, orari in cui il marito lavora.
Da notare inoltre che nel 2004 ha registrato unicamente 15 giorni di assenza per malattia o infortunio, nel 2005 28 giorni e nel 2006 (fino a fine giugno) 18 giorni.
La presenza ed il rendimento sembrano quindi essere costanti.
In sostanza, malgrado la IL del 50% attestata dai medici, per quanto riguarda la quota parte salariata l'assicurata non ha mai presentato incapacità al guadagno.
Quindi al momento attuale abbiamo la seguente situazione:
salariata 28% 0% 0%
casalinga 72% 40,5% 29%
grado AI 29%
Si tratta quindi di riconsiderare la decisione dell'11 settembre 2003 e sopprimere la rendita secondo i termini di legge." (Doc. 36-1)
Il dr. __________, nelle sue annotazioni del 28 febbraio 2007, ha indicato:
" Ho preso atto del mansionario come custode di stabili.
Per alcune attività la IL 50% è giustificata: Trattasi in particolare delle attività di pulizia: pulizia di scale, con lavatura 1x/settimana, pulizia delle vetrate (nel senso che sono eseguite più lentamente, con maggior fatica e rendimento diminuito), pulizia delle rimesse e degli accessi.
Le attività di controllo e sorveglianza (sempre considerando il 28%) non comportano una diminuzione della CL.
Per altre attività (prevalentemente sedentarie, leggere) considerate per il 28% non ci sarebbe una limitazione della CL, dal punto di vista medico teorico." (Doc. 44-1)
In un’annotazione per l’incarto del 13 febbraio 2008, il funzionario incaricato ha osservato:
" A complemento del rapporto del consulente IP del 7.8.2007 posso ora esprimere le seguenti considerazioni.
Innanzitutto abbiamo ora il reddito effettivo e definitivo per l'anno 2006 relativo alle tabelle RSS: CHF 50'277.-- (cfr. tabella allegata).
Riportando il dato alla percentuale d'attività svolta (28%), abbiamo CHF 14'077.--. Con la riduzione del 20% operata dal consulente IP otteniamo CHF 11'262.--.
In sostanza l'assicurata, esercitando un'attività adeguata al suo stato di salute in misura del 28%, potrebbe conseguire CHF 11'262.--. Considerato come negli anni prima dell'insorgenza del danno alla salute (quindi prima del 1998) non ha mai conseguito un reddito superiore (cfr. estratto del conto individuale), anche con i dovuti aggiornamenti, quale salariata non vi è alcuna perdita di guadagno.
Il progetto di decisione può quindi essere confermato." (Doc. 52-1)
2.10. In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato di poter essere considerata abile al lavoro al 100% in attività adeguate, trasmettendo un referto del 12 marzo 2008 del suo medico curante, dr. __________. In tale certificato medico, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “1. glomerulosclerosi focale segmentale nota dal 1994 con: terapia immunosoppressiva con Prednisone 1998/1999, Ciclosporina A 1999, Prednisone e micofenolato 2004/2005, Prednisone e Ciclosporina 2005/2006, Prednisone e micofenolato dal 2006, attualmente: sindrome nefrosica molto pronunciata (albumina sierica 22.1 g/l, proteinuria 5g/24h, edemi controllabili solo con terapia diuretica potente: metolazone e torasemide); ipertensione arteriosa mal controllata con terapia anti-ipertensiva quadrupla; insufficienza renale cronica (CKD stadio 3-4) con: anemia (20.8.2007 Hb 9-0) e iperparatiroidismo secondario; 2. iperlipidemia secondaria trattata; 3. gastrite cronica; 4. cefalea mista di tipo emicranico e tensivo; 5. stato dopo intervento per sindrome del tunnel carpale bilaterale; 6. stato dopo infezioni urinarie recidivanti su: stato dopo infezione delle vie urinarie con batteriemia da stafilococco capitis; stato dopo infezione delle vie urinarie con pseudomonas aeruginosa; pregresse infezioni delle vie urinarie recidivanti da giovane; 7. stato dopo Pytiriasis versicolor” (doc. G).
Il dr. __________ ha poi indicato quanto segue:
" (...)
Come si può capire dalla lista delle diagnosi non sono affatto d'accordo che si possa sospendere le prestazioni dell'AI per la paziente sopra menzionata.
La signora RI 1 soffre da 12 anni di una glomerulosclerosi focale segmentale ribelle a tutti i tentativi di terapia immunosoppressiva con Cortisone, Ciclosporina A, Micofenolato ed alla combinazione di questi medicamenti.
La malattia si manifesta con una sindrome nefrosica, una ipertensione arteriosa e con una insufficienza renale cronica progressiva:
la sindrome nefrosica ha risposto sempre solo parzialmente alla terapia immunosoppressiva e malgrado una terapia sintomatica molto potente (Atacand 16 mg e Enatec 20 mg) è veramente mal controllata con una albuminemia di 22 g/I, una proteinuria di 4-6 g/24h e una ipercolesterolemia pronunciata (colesterolo 8.64 sotto Sortis 40 mg e Ezetrol 10 mg).
Gli edemi degli arti inferiori richiedono una terapia diuretica potente (Metolazone 5 mg, Torasemide 20 mg), una dieta povera di sale e la necessità di fare pause per posizionare le gambe in alto. Ad ogni potenziamento della terapia diuretica la paziente soffre di crampi ai polpacci e alle mani.
L'ipertensione arteriosa non è controllata sempre in modo soddisfacente malgrado una terapia quadrupla con 5 medicamenti diversi (Atacand 16 mg, Enatec 10 mg, Atenolol 50 mg, Metolazone 5 mg, Torasemide 20 mg).
Abbiamo inoltre dovuto constatare un continuo peggioramento della funzione renale. L'insufficienza renale è sicuramente dovuta alla glomerulosclerosi focale segmentale ma probabilmente pure ad una nefroangiosclerosi ipertensiva e ad una componente prerenale medicamentosa (ACE-inibitori, AT1-antagonisti, diuretici). La nefropatia cronica ora ha raggiunto la stadio 4 (K-DOQI CKD) con una filtrazione glomerulare (GFR) misurata di 22 ml/min confermata dal valore della cistatina C di 2.44 mg/L, che corrisponde ad una GFR di 23 mi/min. Quindi con una funzione renale del 22% è facile capire che ci avviciniamo entro un periodo non troppo lungo ad una insufficienza renale cronica dialisi-richiedente. Infatti, quale complicazione dell'insufficienza renale cronica (ed ev. anche a seguito della terapia medicamentosa: micofenolato, ACE-inibitori) troviamo anche dei valori dell'emoglobina molto ridotti (Hb 9.0-10.8 g/dl). Entro breve tempo sarà necessario iniziare con una terapia sostitutiva con eritropoietina s/c e ferro i.v.
Si è inoltre sviluppato un iperparatiroidismo secondario molto pronunciato con un valore del paratormone intatto elevato a 26.2 pmol/L malgrado un'inibizione con Rocaltrol.
Probabilmente l'AI non era al corrente di questi ultimi sviluppi e prego le persone responsabili di rivalutare la loro decisione.
Non credo sia realistico che una paziente con una funzione renale del 22% in continuo peggioramento e con una sindrome nefrosica non controllabile con una albumina sierica di 22 g/L, possa eseguire un lavoro regolare.
In effetti, nell'agosto 2007, la signora RI 1 aveva lavorato in un supermercato alla cassa, quindi in posizione seduta, con il risultato che le estremità inferiori si sono gonfiate in un modo grottesco e che solo con riposo e diuretici ulteriormente potenziati (che hanno causato forti crampi) hanno potuto essere controllati.
La paziente al massimo è in grado di effettuare lavori leggeri di custode, attività che le permette di riposarsi quando è necessario." (Doc. G)
Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nelle sue annotazioni del 14 aprile 2008, ha osservato:
" Assicurata da valutare:
salariata 28% (assicurata svolge tuttora attività di custode)
casalinga 72% (inchiesta del 10.10.2006: impedimento 40.5%.
Progetto di decisione del 11.1.2007 confermata con decisione del 13.2.2008: soppressione di rendita (nella decisione precedente era stata per errore ritenuta una limitazione del 50% quale salariata senza confronto redditi).
In sede di ricorso viene presentato:
rapporto dr. __________ del 12.3.2008;
Diagnosi: glomerulosclerosi focale segmentale con
- sindrome nefrosica molto pronunciata
- ipertensione arteriosa mal controllata
- insufficienza renale cronica con anemia e iperparatiroidismo.
egli conferma che l'assicurata è in grado unicamente di svolgere attività leggera tipo custode con possibilità di riposarsi al bisogno.
Nel rapporto precedente il dr. __________ aveva indicato una IL del 50% quale salariata.
Valutazione:
in considerazione del tipo di patologia e della certificazione specialistica risulta sicuramente giustificato riconoscere un impedimento del 50% quale salariata, ossia un rendimento ridotto per attività adatte, ossia attività fisicamente leggere. II rendimento ridotto risulta giustificato dalla stanchezza cronica causata da una insufficienza renale, insufficienza accompagnata da una anemia significativa. II rendimento ridotto quale custode probabilmente viene compensato da un impegno orario superiore." (Doc. IV/2)
Nelle annotazioni del 6 maggio 2008, il dr. __________ ha aggiunto:
" Confermo che l'inabilità lavorativa del 50%, ossia rendimento ridotto / maggior impegno di tempo, è applicabile anche all'attività lucrativa svolta a tempo parziale." (Doc. IV/1)
Con certificato medico del 9 ottobre 2008, il dr. __________ ha indicato:
" Con la presente desidero fornire alcune informazioni supplementari riguardo la paziente sovramenzionata, la cui rendita è attualmente in revisione.
Tra l'insufficienza renale (urea 36.6 mmolll, creatinina 301 umol/l) e l'ìpoalbuminemia nell'ambito della sindrome nefrosica (albumina sierica tra 15 e 19 g/l), la paziente è ora in un cattivo stato generale e ha dovuto essere ricoverata.
II 3.10.2008 è stato effettuato l'intervento di fistola arterio-venosa al braccio sinistro e, a breve, dovremo iniziare l'emodialisi cronica intermittente (3x4 ore/settimana). Tentiamo di spostare l'inizio di questo trattamento di alcune settimane finché la fistola sarà sviluppata a sufficienza (mese di novembre). Un ulteriore peggioramento della sintomatologia ci costringerebbe invece a posizionare un catetere venoso centrale in modo da poter iniziare il trattamento immediatamente. Una volta iniziata la dialisi, saremo costretti a somministrare degli NSAID (Voltaren) per ridurre la proteinuria, che ora raggiunge i 12 g/dì.
Una paziente in emodialisi ha di sicuro un'inabilità lavorativa del 50%: bisognerà poi giudicare lo stato generale per vedere se questa non sia addirittura più alta." (Doc. XIII/bis)
2.11. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Sulla base delle attestazioni del dr. __________ e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.11.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie dell’interessata e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua non sono state sufficientemente chiarite.
Nella decisione impugnata, l’UAI ha indicato che “per quanto attiene all’aspetto medico, il dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR), il quale ha potuto confermare che in attività adeguate allo stato di salute l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa” (doc. B).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può ritenere corretta questa affermazione dell’UAI per i motivi qui sotto esposti.
Nel suo rapporto medico del 24 luglio 2006 indirizzato all’UAI, il dr. __________, Capo servizio di nefrologia, dopo avere elencato le patologie dell’interessata, ha infatti indicato che lo stato di salute dell’interessata era “suscettibile di peggioramento” (doc. 31-2), aggiungendo che la “prognosi non è buona”, che la “sindrome nefrosica ultimamente sembra meno ben controllata” e che “nel frattempo si è sviluppata un’insufficienza renale” (doc. 31-3, il corsivo è della redattrice).
Lo stesso medico del SMR, dr. __________, del resto, nelle sue annotazioni dell’8 agosto 2006, ha confermato che lo stato di salute dell’interessata ha subito, nel corso del tempo, un continuo peggioramento, soprattutto a livello della funzione renale, osservando che “dal punto di vista clinico risulta un peggioramento della funzione renale e della proteinuria e il curante descrive alcuni sintomi in più (stanchezza, crampi muscolari” (doc. 33-1, il corsivo è della redattrice).
Il continuo peggioramento dello stato di salute è stato in seguito ribadito a più riprese dal dr. __________, senza che l’UAI abbia ritenuto opportuno sottoporre l’assicurata ad un esame peritale al fine di poter determinare con precisione le patologie dell’interessata e l’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.
Il dr. __________, nello scritto del 12 marzo 2008 prodotto dall’assicurata unitamente al ricorso, ha riscontrato, rispetto al passato, l’esistenza di nuove patologie o un aggravamento di quelle già esistenti.
Rispetto al precedente rapporto del 24 luglio 2006 - in cui aveva riscontrato, fra l’altro, una ipertensione arteriosa reno-parenchimatosa, una sindrome nefrosica e una lieve insufficienza renale (cfr. doc. 31-1), ritenendo che lo stato di salute era suscettibile di peggioramento (doc. 31-2) - lo specialista ha infatti evidenziato che “attualmente” l’assicurata è affetta da una sindrome nefrosica molto pronunciata, da una ipertensione arteriosa mal controllata, da una insufficienza renale cronica con l’aggiunta di un iperparatiroidismo secondario (doc. G, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurata soffre da 12 anni di una glomerulosclerosi focale segmentale ribelle a tutti i tentativi di terapia, che si manifesta con “una sindrome nefrosica, una ipertensione arteriosa e una insufficienza renala cronica progressiva”.
Lo specialista ha spiegato che malgrado una terapia sintomatica molto potente, la sindrome nefrosica “è veramente mal controllata” e che si è dovuto constatare “un continuo peggioramento della funzionale renale”. Il dr. __________ ha sottolineato che “con una funzione renale del 22% è facile capire che ci avviciniamo entro un periodo non troppo lungo ad una insufficienza renale cronica dialisi-richiedente” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
Il dr. __________ ha pure aggiunto che “si è inoltre sviluppato un iperparatiroidismo secondario molto pronunciato” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
Lo specialista ha quindi concluso il suo scritto rilevando che “probabilmente l’AI non era al corrente di questi ultimi sviluppi e prego le persone responsabili di rivalutare la loro decisione” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
La previsione poi di una ulteriore progressione del peggioramento della funzione renale, che avrebbe portato alla necessità di una emodialisi, è poi stata confermata dal dr. __________ nel suo scritto del 9 ottobre 2008 (doc. XIII/bis).
In tale referto, infatti, lo specialista ha indicato che a causa del suo cattivo stato generale l’assicurata ha dovuto essere ricoverata e, in data 3 ottobre 2008, ha subito un intervento di fistola arterio-venosa al braccio sinistro e “a breve, dovremo iniziare l’emodialisi cronica intermittente (3x4 ore/settimana)”. Il dr. __________ ha aggiunto che in caso di “ulteriore peggioramento della sintomatologia”, occorrerebbe posizionare un catetere centrale, in modo da potere iniziare immediatamente il trattamento (doc. XIII/bis, il corsivo è della redattrice).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 13 febbraio 2008 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In concreto, i referti del dr. __________ del 12 marzo 2008 (doc. G) e del 9 ottobre 2008 (doc. XIII/bis) sono successivi alla decisione impugnata.
Essi vanno tuttavia presi in considerazione, dato che il referto del 12 marzo 2008 si riferisce all’evoluzione delle patologie dell’interessata negli ultimi anni (doc. G) e, quello del 9 ottobre 2008, non fa che confermare il continuo peggioramento dello stato di salute dell’interessata.
Pertanto, potendo questi referti permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato, tali rapporti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 13 febbraio 2008 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).
Da questi referti del curante emerge quindi in maniera chiara che lo stato di salute dell’assicurata ha subito, nel corso del tempo, un progressivo continuo peggioramento.
In assenza tuttavia di una esplicita indicazione in tal senso da parte del curante, non è dato sapere se il peggioramento della sindrome nefrosica e della insufficienza renale cronica dell’interessata, messo in evidenza nel referto del 12 marzo 2008 (cfr. doc. G), sia intervenuto già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure no.
Alla luce del continuo aggravarsi della funzione renale - iniziata con l’insorgenza di un’insufficienza renale già nel 2006, come indicato dal dr. __________ nello scritto del 24 luglio 2006 (cfr. doc. 31-3) e che ha portato ad una sindrome nefrosica molto pronunciata e ad un’insufficienza renale cronica progressiva nel marzo del 2008 (doc. G) - questo Tribunale non può escludere che il peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata sia avvenuto ancora prima del 13 febbraio 2008.
Inoltre, dagli scritti dello specialista curante non è dato sapere se l’assicurata conservi una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, come ritenuto dal dr. __________ del SMR, oppure una incapacità lavorativa maggiore.
Nelle sue annotazioni del 14 aprile 2008, il dr. __________ del SMR ha indicato che “in considerazione del tipo di patologia e della certificazione specialistica risulta sicuramente giustificato riconoscere un impedimento del 50% quale salariata” (doc. IV/2).
Il TCA rileva, tuttavia, come il dr. __________, nel suo rapporto medico del 24 luglio 2006, aveva indicato una incapacità lavorativa residua dell’assicurata del 50%, aggiungendo che tale percentuale “in futuro potrà anche aumentare” (doc. 31-3, il corsivo è della redattrice).
In seguito, nel suo scritto del 12 marzo 2008, il dr. __________, dopo avere illustrato il peggioramento dello stato di salute subito dall’interessata, non ha indicato in che percentuale la stessa possa essere ritenuta ancora abile al lavoro in un’attività adatta. Lo specialista ha solo rilevato che non è “realistico che una paziente con una funzione renale del 22% in continuo peggioramento e con una sindrome nefrosica non controllabile (…) possa eseguire un lavoro regolare. In effetti nell’agosto 2007, la signora RI 1 aveva lavorato in un supermercato alla cassa, quindi in posizione seduta, con il risultato che le estremità inferiori si sono gonfiate in un modo grottesco e che solo con riposo e diuretici ulteriormente potenziati (che hanno causato forti crampi) hanno potuto essere controllati. La paziente al massimo è in grado di effettuare lavori leggeri di custode, attività che le permette di riposarsi quando è necessario” (doc. G, il corsivo è della redattrice).
In seguito, nel suo scritto del 9 ottobre 2008, il dr. __________ ha ribadito che una persona in emodialisi ha di sicuro una inabilità lavorativa del 50%, ma che occorre poi giudicare anche il suo stato generale per stabilire se tale percentuale non sia addirittura superiore (doc. XIII/bis, il corsivo è della redattrice).
In simili condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata, dal punto di vista nefrologico, giustifichi una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, come stabilito dal dr. __________ del SMR (peraltro non specialista in materia, cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007).
Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).
D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.
La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI affinché faccia allestire al più presto una perizia specialistica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
Fermo restando infatti che, a ragione, l’UAI ha concluso che l’interessata non avrebbe avuto diritto ad un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° marzo 2001 (cfr. consid. 2.8.), il TCA non può, in mancanza di sufficienti elementi medici per valutare il suo grado di invalidità, stabilire se a partire dal 1° aprile 2008 (momento a partire dal quale, secondo la decisione impugnata, verrebbe soppresso il diritto alla rendita), l’interessata avrebbe ugualmente diritto ad una rendita, alla luce dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute.
La richiesta di espletamento di eventuali ulteriori accertamenti medici formulata dalla patrocinatrice dell’interessata (cfr. Doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.
2.13. Con il ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. Doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 13 febbraio 2008 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.12..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’UAI dovrà inoltre versare all’assicurata l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 17 marzo 2008.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti