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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 novembre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961 e già professionalmente attiva quale infermiera, nel novembre 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito delle ripercussioni alla spalla sinistra dovute ad un infortunio occorsole nel gennaio 1998 (doc. AI 1).
Con decisioni 1 novembre 2002 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1° novembre 2000, ridotta a mezza rendita dal 1° febbraio 2002 sulla scorta delle seguenti motivazioni:
" (...)
Dal 01.12.2001 è al beneficio di una rendita __________ con un grado del 50%.
Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che non sussistono elementi extrainfortunistici, di conseguenza in base alla documentazione della __________ riconosciamo i seguenti periodi d'inabilità lavorativa:
50% dal 01.01.1999 (dopo un anno di attesa)
100% dal 01.06.2000 (art. 88 OAI)
50% dal 01.02.2002 (art. 88 OAI)
Trattandosi di una richiesta tardiva, il diritto nasce il 01.11.2000 (un anno prima della data di presentazione della richiesta art. 48 cpv. 2 LAI). (Doc. AI 16-2)
La mezza rendita è stata confermata d’ufficio, in via di revisione, il 26 maggio 2004 (doc. AI 25-1)
1.2. Tramite il medico curante, l’assicurata ha inoltrato una domanda di revisione. Non essendo stati prodotti atti medici comprovanti un peggioramento delle condizioni di salute, il 28 aprile 2006 l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia (doc. AI 34).
Avendo in seguito l’assicurata trasmesso della documentazione medica, l’Ufficio AI, con decisione 3 agosto 2006, ha accolto l’opposizione ed è entrato nel merito della succitata domanda di revisione (doc. AI 48).
1.3. Dopo aver ordinato una perizia multidisciplinare affidata al Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM) – che ha concluso per un’incapacità lavorativa globale del 50% quale infermiera e dell’80% in attività adeguate (doc. AI 51) – con decisione 28 novembre 2007, preavvisata il 6 agosto 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di revisione sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia del Servizio accertamento Medico del 28.02.2007, risulta che il suo stato di salute è da ritenersi invariato, motivo per cui non sono dati i presupposti per l'aumento della rendita finora percepita.
A seguito delle osservazioni presentate dal rappresentante legale, corredate dalla certificazione medica del curante Dr. __________, abbiamo riesaminato il progetto di decisione datato 06.08.2007 e trasmesso la documentazione componente l'incarto al nostro Servizio medico regionale (SMR).
Con relazione 26.11.2007, il SMR ha tuttavia sottolineato come la lettera redatta il 01.10.2007, a firma del curante Dr. __________, non contenga elementi in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al gennaio 2007, momento in cui sono avvenute le consultazioni peritali pluridisciplinali predisposte dal Servizio di accertamento medico dell'AI (SAM).
Il SMR ha inoltre nuovamente apprezzato il rapporto peritale SAM del 28.02.2007 esaustivo e conclusivo, dunque rispondente ai criteri fondamentali e necessari affinché una perizia possa assumere forza probatoria." " (Doc. AI 73-2)
1.4. Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del diritto a percepire una rendita intera d’invalidità. In sostanza, con riferimento ai certificati del medico curante, essa sostiene la presenza di un peggioramento delle condizioni di salute, evidenziando in particolare la teoricità e parzialità delle perizie eseguite.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo esame della nuova documentazione eseguita dal proprio servizio medico (SMR), ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
considerato In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto, in via di revisione, ad una rendita intera d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nel caso in esame, nell’ambito della domanda di revisione l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 28 febbraio 2007 (doc. Al 51) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e neurologico (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti specialistici nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (...)
5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Fibromialgia.
Cervicotoracolombalgia nell'ambito della problematica fibromialgica, nonché su minime alterazioni di tipo degenerativo in particolar modo una discopatia L4-L5 lombare.
Stato dopo interventi a livello della spalla sinistra per lussazione recidivante, il 23.02.1998 con refissazione secondo Banckhart, nonché intervento artroscopico di adesiolisi, capsulotomia e borsectomia alla spalla sinistra in data 09.03.2000.
Tendinosi dell'inserzione del gluteo medio con possibile lesione dell'inserzione del tendine nella sua porzione anterolaterale.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Cefalee probabîlmente in parte emicraniche.
Vitiligo.
Ipercolesterolemia.
Stato dopo pancreatite acuta idiopatica (1999, OSG Bellinzona).
Stato dopo apprendicectomia e tonsillectomia." (Doc. AI 51-14)
Valutata la capacità medico-teorica globale del 50% nell’attività d’infermiera e come casalinga e dell’80% in attività adeguate, riguardo al merito alle conseguenze del danno alla salute sulla residua capacità lavorativa i periti hanno concluso:
" (...)
Predominante appare la patologia reumatologica, caratterizzata soprattutto dalla problematica postraumatica a livello della spalla sinistra (a seguito della quale l'A. è a beneficio di una rendita __________ e d'invalidità del 50%). In associazione si sono poi sviluppati dei dolori a carattere generalizzato nell'ambito di un quadro fibromialgico, associato a disturbi del sonno, emicrania cronica ed altri disturbi di tipo funzionale.
Pertanto vi sono delle limitazioni funzionali per quanto riguarda l'attività lavorativa svolta, in particolar modo da riferire alla problematica della spalla sinistra, che vanno ritenute invariate rispetto alle valutazioni antecedentemente eseguite, persistendo quindi dei disturbi nell'utilizzo del braccio sinistro, in particolar modo nei lavori da svolgere con il braccio alzato sopra l'orizzontale, nei lavori ripetitivi di movimento del braccio sinistro, nel fare forza con il braccio sinistro e nel tenere gli oggetti.
La capacità lavorativa quale infermiera è ridotta dal 13.01.1998 (all'ultimo episodio di lussazione della spalla destra). In seguito la capacità lavorativa è stata nella misura del 50% fino a giugno 2000 (peggioramento e ricovero presso la Clinica __________ di __________), dopodiché è stata nella misura dello 0% fino al 01.02.2002, quando è ritornata al 50%.
Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti significativi.
Le patologie psichiatrica e neurologica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A. (...)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 51-19)
Con il presente ricorso l’assicurata contesta la esposta valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa, facendo in particolare riferimento ai certificati 1° ottobre 2007 (presentato in sede amministrativa; doc. AI 75-8) e 7 gennaio 2007 (recte: 2008; doc. A3) del medico curante dr. __________.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.8. Ritornando alla fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 50% nella sua abituale attività lucrativa, ciò che conferma l’assenza di un peggioramento dell’incapacità lucrativa.
Con scritto 1° ottobre 2007 il medico curante, dopo aver preso visione della perizia SAM – della quale egli ha condiviso la valutazione neurologica e psichiatrica - ha rimarcato come il perito reumatologico abbia descritto unicamente i deficit funzionali, sottolineando:
" (...)
Ma la sua vera sofferenza, i dolori continui e pesanti, i suoi continui e ripetuti tentativi terapeutici (fisioterapia, ergoterapia, terapie termali in __________), il consumo molto elevato di analgesici, antiinfiammatori e calmanti, non vengono considerati.
È assolutamente impensabile che la paziente venga nuovamente inserita in un processo lavorativo al 50% come infermiera.
Potrebbe marcare presenza, ma non svolgere il lavoro costante e fisicamente molto pesante come il suo.
Conosco la paziente dal 1992 e la considero una persona molto forte che non simula mai.
Ex - colleghi sul lavoro e parenti mi confermano la volontà della paziente di voler stare bene, ma il fisico non regge più.
Mi rendo conto delle difficoltà di oggettivare il dolore di una persona.
Ma l'anamnesi così complessa (esami, consultazioni, terapie, medicamenti) non può che confermare la credibilità della paziente." (Doc. AI 68-1+2)
Orbene, quanto scritto dal dr. __________ non permette di evidenziare elementi medici idonei a mettere in discussione la perizia del SAM né tantomeno di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla citata valutazione multidisciplinare. La differente valutazione circa il grado d’incapacità lavorativa si scontra con la dettagliata ed esaustiva perizia multidisciplinare, alla quale, come verrà detto in seguito, va dato valore probatorio pieno essendo esaustiva e priva di contraddizioni. Va poi ricordato che per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. consid. 2.7).
Nemmeno il successivo rapporto 7 gennaio 2008 del dr. __________, prodotto con il ricorso, apporta ulteriori e nuovi validi elementi oggettivi. In quello scritto egli ha evidenziato:
" Con la presente contesto la decisione AI di non aumentare il grado di rendita.
Conosco la paziente dal 1992.
L'ho conosciuta anche nella funzione di infermiera dinamica e apprezzata presso la casa per anziani a __________.
Vedendo la signora RI 1 adesso, sembra un'altra persona.
La fibromialgia, gli interventi alla spalla sinistra, la tendinosi d'inserzione del gluteo, la pancreatite, l'insonnia e l'emicrania e la durata di questi disturbi hanno cambiato la persona.
Non ci sono più riserve.
Ho potuto osservare la paziente più volte (parcheggi, in città) con le sue difficoltà alla deambulazione.
Non ha più un passo normale.
Non può più alzare un peso, neanche uno leggero.
Le difficoltà di una perizia sono evidenti.
Ogni specialista guarda il suo campo e cerca di dare un giudizio teorico con una percentuale.
Ma rimane sempre una valutazione sulle capacità funzionali.
Una valutazione della sofferenza reale e vera non può essere fatta dallo specialista.
Quale medico curante non posso immaginarmi la signora RI 1 a fare l'infermiera a tempo parziale o in un'altra occupazione lavorativa qualsiasi." (Doc. A3)
Il medico curante sostiene, basandosi su quanto da lui osservato, che “vedendo la signora RI 1 adesso, sembra un’altra persona….”, senza tuttavia spiegare, dal punto di vista oggettivo, il motivo per cui la sua paziente non abbia “più riserve”. Va al riguardo va fatto presente che nell’ambito della perizia SAM l’assicurata è stata visitata da tre specialisti. Inoltre, va ricordato che dalla perizia psichiatrica – tra l’altro, come evidenziato sopra, condivisa dal medico curante – non risulta che la fibromialgia abbia delle ripercussioni invalidanti, motivo per cui le limitazioni alla capacità lavorativa risultano essere d’origine somatica. Né d’altronde la ricorrente ha prodotto documentazione medica specialistica comprovante un aggravamento dello status psichico.
Inoltre, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485, confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03), ciò che i periti del SAM hanno fatto. Per questi motivi non può essere data adesione a quanto sostenuto nel ricorso, ossia che “le conseguenze di ogni problema di salute della paziente sommati tra loro rendono completamente e totalmente debilitato il soggetto”.
Quanto alla censura di parzialità, va ricordato che, come evidenziato al consid. 2.6, secondo la giurisprudenza del TFA, il SAM non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110).
In conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’insorgente, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta un’abilità lavorativa del 50% nella sua abituale professione d’infermiera.
Non presentando dunque l’assicurata una modifica della residua capacità lavorativa, rispettivamente al guadagno, la domanda di revisione è stata correttamente respinta. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.9. Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti