Raccomandata |
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Incarto n.
FC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 marzo 2008 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel maggio 2005 RI 1, nato nel 1952, di formazione muratore, ha presentato una domanda di prestazioni indicando di essere affetto, dal 1994, da forti dolori alla colonna cervicale, dorsale e lombare, alle spalle e agli arti inferiori (doc. AI 26). Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 4 marzo 2008, confermativa di un progetto di decisione del 24 gennaio 2008, l’Ufficio AI ha respinto la domanda non avendo riscontrato alcuna incapacità lavorativa, ad eccezione di un periodo di inabilità lavorativa totale dal 15 dicembre 2005 al 30 giugno 2006 a seguito di un infortunio e, quindi, per un periodo inferiore all’anno necessario per riconoscere il diritto ad una rendita, motivando:
" Esito degli accertamenti
Facendo riferimento alla giurisprudenza in vigore, ed in particolar modo all'art. 29 della Legge sull'assicurazione invalidità, il diritto ad una rendita può nascere al più presto dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa media di almeno il 40%, a condizione che a questo momento persista ancora tale incapacità lavorativa e al guadagno.
Nel caso di specie, ha potuto essere riscontrato un periodo di incapacità lavorativa totale dal 15.12.2005 al 30.06.2006 dovuto ad infortunio.
Dall'analisi della documentazione medica fornita dai curanti, dai referti peritali, come pure dalla valutazione medico-teorica effettuata dal nostro Servizio medico regionale, risulta che, ad esclusione del periodo sopra indicato, il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore non comporta inabilità alcuna nella professione abituale di operaio edile.
Essendo il periodo di inabilità lavorativa certificata inferiore ad un anno, il diritto a prestazioni AI non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 77-1)
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, assistito dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto il riconoscimento di una rendita di invalidità e l’effettuazione di accertamenti ulteriori, motivando, tra l’altro, come segue:
" (...)
Nel suo referto del 24 febbraio 2006 il dott. __________, appoggiandosi all'opinione dei medici dott. __________ e __________, aveva segnalato che, a seguito della traumatizzazione della spalla sinistra avvenuta nel dicembre 1995, RI 1 aveva sviluppato una sindrome post-traumatica da stress che pur non impedendo all'assicurato di lavorare non è mai sparita del tutto rimanendo sopita nella psiche dell'assicurato fino al dicembre 2005.
Il dott. __________ aveva evidenziato un quadro clinico dominato da una sindrome algica diffusa dell'apparato locomotore senza alcun correlato sul piano organico.
Il dott. __________ del Servizio cantonale di neurologia, nella sua refertazione del 31 agosto 2006, aveva riferito di una sindrome del dolore cronico associato ad un importante sovraccarico psichico, rilevando che la problematica era di competenza reumatologica-psichiatrica.
Il dott. __________, dal canto suo, nel suo scritto del 17 marzo 2006 rilevava che di fronte ad una patologia algica così complessa non era facile stabilire se il problema di base fosse un abbassamento della soglia del dolore o una intenzionalità occulta.
A sua volta il dott. __________ nella sua perizia del 15 maggio 2006 si associava all'opinione del dott. __________ rilevando che il problema algico fosse da ricondurre ad un abbassamento della soglia del dolore oppure ad un campo non di competenza chirurgica.
Da ultimo, il dott. __________, nella sua valutazione del 6 marzo 2007, escludeva la presenza di una sindrome da dolore cronico poiché il peritando aveva descritto il dolore come variabile. A suo dire, infatti, il dolore di natura psicogena non aumenta o diminuisce, non è alleviato da fattori che solitamente ne modificano l'intensità come l'assunzione di analgesici e non risente da influenze emozionali e situazionali.
Questa conclusione non può essere condivisa dall'assicurato. Tenuto conto poi del fatto che tutte le valutazioni risalgono ad un periodo variabile da uno a due anni prima dell'emanazione della decisione formale oggetto della presente impugnativa, l'assicurato chiede che venga esperita una perizia di natura reumatologica e psichiatrica nelle more della presente procedura.
Solo allora si potrà definire il grado di incapacità lavorativa palesato dall'assicurato." (Doc. I)
1.3. Nella risposta di causa del 21 maggio 2008 l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del gravame, precisando:
" (...)
2.
In concreto, nell'ambito dell'istruttoria Al concernente la domanda del 23 maggio 2005, l'aspetto medico è stato approfonditamente indagato mediante due perizie, una di carattere reumatologico, l'altra di natura psichiatrica.
La perizia reumatologica del dr. med. __________ risale al febbraio 2006. La stessa conclude che l'assicurato è da ritenersi normalmente abile nella sua attività professionale, seppur con alcune limitazioni funzionali, dovendo egli evitare di alzare pesi dal suolo superiori a 25 kg e trasportare carichi al corpo superiori a 35 kg. Altri impedimenti significativi non sono stati constatati. Inoltre il perito segnala che il giudizio soggettivo del paziente riguardante le sue capacità fisiche contrasta in forma evidente con i reperti oggettivi (cfr. doc. 43, inc. AI).
La perizia psichiatrica del dr. med. __________ è stata invece allestita nel marzo 2007. Nessuna patologia psichiatrica, con o senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, è stata diagnosticata. Il perito ha escluso la presenza della sindrome da dolore cronico, per i motivi esposti nel referto peritale, a cui si rinvia. Sotto il profilo psichiatrico, il paziente è stato dunque ritenuto abile al lavoro in modo completo (cfr. doc. 59, inc. AI).
II Servizio medico regionale (SMR) dell'AI ha, dal canto suo, valutato l'intera documentazione medica versata agli atti e condiviso le conclusioni dei succitati periti (cfr., segnatamente, docc. 61 e 54, inc. AI).
Il ricorrente non apporta alcun elemento atto a mettere in discussione, né tantomeno a sovvertire, le valutazioni riguardanti la sua capacità lavorativa poste a fondamento nel provvedimento contestato. Nessuna modifica rilevante dello stato di salute, rispetto al momento in cui le perizie sono state effettuate, viene inoltre addotta (cfr. docc. 65 e 68, inc. AI). In definitiva, alle perizie reumatologica e psichiatrica agli atti, le quali adempiono i requisiti di affidabilità posti dalla giurisprudenza vigente in materia e non necessitano di ulteriore approfondimento, deve essere riconosciuto pieno valore probante.
3.
Quanto alla richiesta di una nuova perizia avanzata dalla controparte, stante quanto precede e considerati i principi che informano la valutazione anticipata delle prove, si ritiene che la stessa debba essere disattesa." (Doc. IV)
1.4. Il 28 luglio 2008 il legale dell’assicurato, prodotto un certificato medico del dr. __________, ha affermato:
" In allegato alla presente le trasmetto il referto 11 luglio 2008 del dott. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dal quale risulta che il paziente soffre di una sindrome depressiva grave (ICD 10: F 32.2) e di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4).
Quest'ultima patologia era stata negata dal dott. __________i nella sua valutazione del 6 marzo 2007, mentre era stata rilevata dal dott. __________ del Servizio cantonale di neurologia nella sua relazione del 31 agosto 2006.
Al contrario, la sindrome depressiva grave non risulta essere stata rilevata in precedenza pur essendo grave. Nella definizione del grado di incapacità lavorativa globale questo aspetto deve essere debitamente esplorato." (doc. VIII)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nella fattispecie, ricevuta la domanda di prestazioni, l’ammini-strazione ha richiamato gli atti dell’assicurazione malattia e perdita di guadagno dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione infortuni, fra i quali quella relativa all’ultimo degli infortuni patiti dall’assicurato, il 12 dicembre 2005 allorquando l’interessato aveva indicato di aver subito un trauma distorsivo e rotatorio del polso, gomito e spalla destri.
Fra gli atti dell’assicuratore infortuni figura una perizia del 15 maggio 2006 eseguita per conto della SUVA dal dr. __________, chirurgo ortopedico, che concludeva:
" (...)
4- VALUTAZIONE:
Condivido la valutazione del Dr. __________ refertando la risonanza magnetica, in particolar modo non vedo un distacco del labbro glenoidale ma una irregolarità, rispettivamente uno sfilacciamento.
La spalla destra clinicamente non da nessun correlato morfologico per una lesione del labbro glenoidale antero/antero inferiore. II paziente non arriva nemmeno alla posizione di apprensione per poter arrivare ad una eventuale sub-lussazione.
Sono pienamente d'accordo con la valutazione del Dr. __________ che il problema algico non sta probabilmente in una patologia di una singola articolazione ma in un eventuale abbassamento della soglia del dolore oppure in un campo non di competenza chirurgica.
Ritengo che I'artro risonanza magnetica della spalla destra non dia indizi per una natura post-traumatica dei sintomi accusati dall'assicurato e ripeto che l'esame clinico non è per niente conclusivo." (Doc. AI 4-5)
In proposito, il dr. __________, specialista in chirurgia della mano, in data 17 marzo 2006 aveva esposto quanto segue:
" In data odierna rivedo il suddetto.
La risonanza magnetica fatta al 13.03.2006 ha escluso delle patologie maggiori e minori al polso: ha escluso anche delle patologie che potrebbero essere in relazione con l'incidente del 12.12.2005 poiché a distanza di 3 mesi se vi fossero delle patologie fresche queste sarebbero visibili sulla risonanza magnetica.
La mia diagnosi rimane quindi quella di:
- algia di origine non chiara al polso e alla mano a destra.
Faccio comunque notare che il paziente mi evidenzia chiaramente tutti i suoi disturbi: male alla colonna cervicale, alla colonna toracica e alla colonna lombare, male alle spalle, male ai gomiti, male a tutto il cinto scapolare rispettivamente male cervico-brachialgico, dolori a tutte le gambe e mi mostra evidenziando i dolori che ha quando si alza in piedi.
Di fronte ad una patologia algica così complessa mi chiedo se il problema di base non sia un chiaro abbassamento della soglia del dolore oppure non vi sia una intenzionalità occulta.
Per quel che riguarda il polso non posso proporre delle terapie particolari all'infuori di consigliare al paziente di usarlo nel limite del possibile: sicuramente controindicate sono le terapie più aggressive siano esse a carattere fisioterapico mobilizzativo (pericolo di acutizzazione dei disturbi), infiltrazioni o tantomeno interventi chirurgici." (Doc. AI 4-27)
Nuovamente interpellato dalla SUVA, nel referto del 23 giugno 2006 il dr. __________ così si esprimeva:
" (...)
4- VALUTAZIONE:
Condivido la valutazione del Dr. __________ refertando la risonanza magnetica, in particolar modo non vedo un distacco del labbro gienoidale ma una irregolarità, rispettivamente uno sfilacciamento.
La spalla destra clinicamente non dà nessun correlato morfologico per una lesione del labbro glenoidale antero/aptero inferiore. ll paziente non arriva nemmeno alla posizione di apprensione per poter arrivare ad una eventuale sub-lussazione.
Sono pienamente d'accordo con la valutazione del Dr. __________ che il problema algico non sta probabilmente in una patologia di una singola articolazione ma in un eventuale abbassamento della soglia del dolore oppure in un campo non di competenza chirurgica.
Ritengo che l'artro risonanza magnetica della spalla destra non dia indizi per una natura post-traumatica dei sintomi accusati dall'assicurato e ripeto che l'esame clinico non è per niente conclusivo." (Doc. AI 7-27)
Di conseguenza, la SUVA, con decisione formale del 22 giugno 2006, aveva chiuso il caso motivando:
" (...)
L'esito degli accertamenti medici effettuati ha rilevato che allo stato attuale non è più possibile oggettivare lesioni strutturali acquisite di natura post-traumatica riconducibili all'infortunio in oggetto. Per maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi al suo medico curante che ha ricevuto copia del rapporto del nostro medico di circondario e copia della relazione 15.05.2006 del dott. med. __________.
In considerazione dello stato di fatto e di diritto dobbiamo chiudere il caso per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio in oggetto con il 30.06.2006 e sospendere il versamento delle prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura).
L'eventuale ulteriore incapacità lavorativa e la cura medica non vanno quindi più a carico dell'assicurazione infortuni, ma a carico dell'assicurazione malattia che è informata con copia del presente scritto. (...)" (Doc. AI 7-35)
Dal canto suo l’Ufficio AI, ha interpellato il medico curante, dr. __________, chirurgo, il quale, nel suo rapporto del 23 agosto 2005, ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal 2003 ponendo le seguenti diagnosi:
" 1- Stato dopo resezione 3° distale clavicola sinistra (infortunio sul lavoro) + blocco
spalla sinistra
2- Spondilartrosi avanzata, grave, dolorosa + discopatia lombare L4-L5 + Morbo di Forestier + discopatia cervicale C3-C4.
3- Dolore scapolare dx + dolori occipitali e lombari + coxartrosi destra.
4- Discreta deformazione malleolo peroneale e tibiale sinistro + sperone doloroso sotto e retrocalcaneare." (Doc. AI 35-1)
Sentito il medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), l’Ufficio AI ha quindi affidato il mandato al dr. __________, reumatologo, di esperire una perizia. Lo specialista, nel suo rapporto peritale del 24 febbraio 2006, ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
- Panalgia dell'apparato locomotorio senza sostrato strutturale e/o funzionale corrispondente.
- Turbe statiche del rachide (lieve scoliosi non decompensata destroconvessa in sede lombare) ed alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi evolutiva L4/5 e probabile spondilartrosi L5/S1); Morbo di Forestier (spondilosi iperostotica; DISH)
- Stato dopo recente infortunio (12.12.2005, SUVA), secondo il paziente con distorsione del polso destro e trauma contusivo del rachide.
- Stato dopo resezione della parte acromiale della clavicola sinistra e sutura del legamento coraco-clavicolare (12.12.1994) per pregressa lussazione acromio-clavicolare. (...)" (Doc. AI 43-8)
e si è espresso come segue:
" (...)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCI-ZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
In concomitanza ad una traumatizzazione della spalla sinistra avvenuta in dicembre del 1995 alla quale era seguito un intervento chirurgico per una lussazione dell'articolazione acromio-clavicolare il paziente ha sviluppato una sindrome algica secondo gli atti inappropriata ai reperti funzionali e morfologici, situazione giudicata dall'allora medico curante Dr. __________, __________, quale reazione neurotico-involutiva reattiva e dallo psichiatra allora coinvolto, Prof. __________. __________, __________, come disturbo posttraumatico da stress. Il paziente riferisce di non aver più ricuperato le sue capacità fisiche sin da allora. Dopo una lunga interruzione della sua attività lucrativa nel campo edile (aiuto carpentiere/muratore) si è fatto assumere per periodi più o meno corti in imprese di costruzioni tramite agenzie di lavoro con impieghi documentati dal 2000 in poi, terminati in ottobre del 2003, periodo dal quale, secondo l'attuale medico curante, Dr. __________, __________, risulterebbe inabile al lavoro al 100%. Dalla documentazione a disposizione risulta l'iscrizione nella Cassa contro la Disoccupazione a partire da ottobre 2003 per la ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Dall'01.11.2005 il paziente si è fatto assumere quale muratore presso una ditta di costruzioni con un impegno regolare. In seguito ad un infortunio avvenuto il 12.12.2005 egli risulta attualmente inabile al lavoro al 100% a carico della SUVA.
Riferisce di un'esacerbazione acuta e grave di tutti i disturbi riferiti già negli anni precedenti (per esempio durante la riabilitazione stazionaria del 1995 nel Centro __________). Si ritiene ormai rovinato riferendo di dolori diffusi nel cinto scapolare e nelle braccia, lungo il rachide ed agli arti inferiori. Il tutto gli creerebbe degli impedimenti gravi per qualsiasi attività fisica.
L'esame clinico è ostacolato da un atteggiamento difensivo del paziente che cerca di bloccare qualsiasi movimento passivo sia vertebrale che articolare, dichiarando intensi dolori sia alla mobilizzazione che alla semplice palpazione delle parti molli (rispettivamente addirittura alla percussione della muscolatura del rachide) con limitazioni mostrate nei test attivi che contrastano con i movimenti spontanei (per esempio delle braccia ma anche con il collo e le anche; per i dettaglia vedasi punto 3.2.). Non vi è evidenza clinica per una sindrome vertebrale né al livello cervicale né al livello lombare, non essendoci alcun ipertono della muscolatura del rachide, priva di tendomiosi. Mancano pure segni per una neurocompressione sia al livello cervicale che al livello lombare. E' possibile una certa limitazione della funzionalità lombare, senza che essa possa essere giudicata in maniera riproducibile. La mobilità delle articolazioni periferiche risulta normale eccezion fatta per il polso destro dove noto una ridotta flessione volare (-1/3), oggetto di accertamenti ancora in corso (consulto specialistico richiesto dalla SUVA presso il Dr. __________, Lugano per l'08.03.2006).
La documentazione radiologica a disposizione mostra da una parte gli esiti dal pregresso intervento chirurgico alla spalla sinistra con resezione della parte distale della clavicola senza alterazioni strutturali dell'articolazione gleno-omerale con particolare riferimento all'assenza di un reperto artrosico. Al rachide vi sono invece i segni di una spondilosi iperostotica di tipo Forestier (DISH), condizione che può determinare un certo irrigidimento della mobilità vertebrale. Da essa indipendente è infine documentata una degenerazione del segmento L4/5 dove è presente un'osteocondrosi, progrediente confrontando le ultime radiografie del dicembre 2005 con quelle di 9 anni fa quando già fu riscontrata una discopatia allo stesso livello senza riscontri neurocompressivi (secondo la valutazione del Servizio di Neurochirurgia __________ dell'08.11.1995, allegata).
La presentazione clinica attuale è dominata da una sindrome algica diffusa dell'apparato locomotorio che non trova però riscontri oggettivi al di fuori della patologia degenerativa del rachide lombare, presente sicuramente in forma uguale anche tre mesi fa quando il paziente aveva ancora lavorato regolarmente quale muratore. Non trovo conseguenze strutturali e/o funzionali in merito al recente infortunio del 12.12.2005 eccezion fatta per una limitata flessione volare del polso destro ancora in fase di accertamento (a carico della SUVA). Non essendoci quindi nuovi aspetti in confronto a tre mesi fa quando vi fu ancora una piena capacità lavorativa quale muratore devo concludere per un'abilità normale per questa professione anche oggi. A causa della osteocondrosi evolutiva al livello L4/5 è comunque auspicabile, che il paziente possa evitare l'alzare di pesi dal suolo superiori a 25 kg circa; il trasporto di carichi a corpo è possibile fino a 35 kg circa.
Altrimenti il paziente non presenta impedimenti significativi. (...)" (Doc. AI 43-8+9)
Dal canto suo il dr. __________, neurologo all’Ospedale Regionale di __________, nel suo rapporto al dr. __________ del 31 agosto 2006 così si esprimeva:
" (...)
Valutazione
Ci troviamo di fronte ad un paziente che lamenta dolori diffusi ai 4 arti e a livello della colonna lombare dal 1994, esacerbati a varie riprese negli anni successivi sempre in seguito ad ulteriori traumi minori, l'ultimo dei quali occorso il 12.2005.
Non entreremo in merito alle precedente valutazioni, già molto dettagliate, eseguite per conto della SUVA.
Su espressa richiesta del paziente, i colleghi dell'urologia ci inviano il paziente per una valutazione. Premettiamo, e lo abbiamo spiegato anche al Sig. RI 1, che tale visita non è una perizia medica.
Il paziente indica male praticamente dappertutto, quasi ogni test dell'esame risulta doloroso, le prove di forza sono mal tenute, il paziente indica un deficit quasi globale di sensibilità, in particolar modo di sensibilità profonda con delle importanti incongruenze, in assenza di deficit oggettivabili e in presenza di PESS perfettamente normali.
Il paziente non ha un'affezione neurologica, ma una sindrome del dolore cronico associato ad un importante sovraccarico psichico. La problematica è di ovvia competenza reumatologico-psichiatrica.
Nel corso degli anni si sono instaurati importanti disturbi del sonno che potrebbero beneficiare di un trattamento con dosi adeguate di amitriptilina, eventualmente favorevoli anche sulla componente del dolore cronico.
Non ci facciamo tuttavia molte illusioni, tenuto conto della costellazione psico-sociale sfavorevole." (Doc. AI 51-3)
Alla luce di questi atti, nel rapporto medico del 20 novembre 2006 il dr. __________ del SMR, ha reputato indicato procedere ad una perizia psichiatrica (doc. AI 55).
L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia al dr. __________, specialista FMH in psichiatria, il quale, nel dettagliato rapporto peritale del 6 marzo 2007, analizzati gli atti e effettuato un consulto ambulatoriale, ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
4 Diagnosi
4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro. Esistenti da quando?
- Nessuna di natura psichiatrica
- Panalgia dell'apparato locomotorio senza sostrato strutturale e funzionale corrispondente da dicembre 1994
- Stato dopo distorsione del polso destro a dicembre 2005
4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro. Esistenti da quando?
- Stato dopo resezione della parte acromiale della clavicola sinistra nel 1994. (...)" (Doc. AI 59-5)
esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
5 Valutazione e prognosi
Si tratta di un 55enne di origine bosniaca che nel 1991 arriva in Svizzera con l'intento di migliorare le proprie precarie condizioni socio-economiche. Trova subito lavoro come manovale, attività che esercita senza problemi fino a dicembre 1994 quando subisce un infortunio sul lavoro riportando una lesione alla spalla sinistra in seguito alla quale è sottoposto ad intervento chirurgico superato il quale comincia a lamentare una sintomatologia algica generalizzata distribuita al dorso, al rachide, in regione cervicale, alle braccia e alle gambe. Subisce anche un contraccolpo psicologico in forma di crisi ansio-depressiva che però si risolve dopo una degenza di un paio di settimane presso la Clinica __________. Ciò che invece perdura nel tempo è il dolore fisìatrico,per il quale avanza richiesta di riconoscimento di infermità duratura da parte della SUVA, che gli viene rifiutata dopo indagini cliniche che evidenziano la netta discrepanza tra la sintomatologia riferita e i reperti clinici obiettivati; e di prestazioni AI che successivamente ritira ritenendo il danno fisico di pertinenza della SUVA stessa.
Non trovando perciò di scontro alle proprie pretese di riconoscimento del danno fisico si riattiva, seppure saltuariamente, in attività temporanee come manovale ed intonacatore, che esercita malgrado la sintomatologia algica muscolo-scheletrica a suo dire abbia continuato a tormentarlo e che lascia non per motivi di salute ma per scadenza di contratto.
A maggio 2005 avanza una seconda richiesta di prestazioni Al, che giustifica con il perdurare della sintomatologia fisiatrica, ma a novembre dello stesso anno è regolarmente assunto da un'impresa edile come muratore. Nell'esercizio di tale attività dopo poche settimane subisce un nuovo incidente sul lavoro riportando la distorsione del polso destro, episodio in concomitanza col quale lamenta la riacutizzazione delle algie muscolo-scheletriche generalizzate. In relazione alla nuova richiesta di prestazioni Al a febbraio 2006 è peritato dal dr. __________ che lo considera abile in modo completo sulla base della netta discrepanza tra la sintomatologia lamentata e la mancanza di corrispondenze strumentali ai sintomi riferiti. Il reumatologo pone peraltro in evidenza una motilità volutamente diminuita da parte del peritando, aspetto confermato anche dal dr. __________ nell'ambito della propria valutazione per la SUVA del mese di maggio 2006. Per il perdurare delle lamentazioni algiche fisiatriche ad agosto dello stesso anno il peritando è infine visto in consulenza presso il Servizio __________ di Neurologia che conclude per la presenza di una sindrome da dolore cronico a giustificazione della sintomatologia.
Occorre a questo punto fare una riflessione.
In base a quanto attualmente obiettivato tale diagnosi di sindrome da dolore cronico non appare giustificata per il fatto che il peritando descrive il dolore come variabile. Egli infatti riferisce che la sintomatologia algica risente in modo positivo con attenuazione dell'intensità, seppure transitoriamente, dalla farmacoterapia analgesica ed antinfiammatoria e riferisce pure che addirittura il dolore aumenta dopo le sedute di fisioterapia tanto da non volerne più fare. Tutto questo è abbastanza caratteristico. Il dolore di natura psicogena infatti non aumenta o diminuisce, non è alleviato da fattori che solitamente ne modificano l'intensità come l'assunzione di analgesici e non risente da influenze emozionali e situazionali come invece sembra avvenga nel caso del peritando.
L'impressione suscitata è che si tratti di una persona certamente semplice e poco acculturata ma sicuramente pratica ed in quanto tale non fa altro che portare avanti le proprie rivendicazioni assicurative con evidente beneficio secondario sia per quanto concerne il suo ruolo all'interno della famiglia, nell'ambito della quale la condizione di ammalato lo esenta dall'assumersi responsabilità,
sia per quanto concerne la sua situazione finanziaria con pretese di presa a carico da parte delle istituzioni.
In conclusione non essendo stata evidenziata, per i motivi precedentemente esposti, alcuna patologia di natura psichiatrica e considerate la tendenza all'aggravamento e le tendenze manipolative, si può ritenere il peritando, per esclusivi motivi psichici, abile al lavoro in modo completo.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
In occasione della attuale valutazione psichiatrica non sono state obiettivate menomazioni qualitative e quantitative, a livello psicologico e mentale, tali da giustificare una incapacità lavorativa del peritando. Sono invece stati evidenziati segni di aggravamento da parte sua rispetto alla sintomatologia algica fisiatrica lamentata che tuttavia, per i motivi precedentemente esposti, non è ascrivibile ad una sindrome da dolore cronico. Per tutti questi motivi c teoricamente esigibile, da un punto di vista psichiatrico, che il peritando eserciti un'attività lavorativa in percentuale completa. (...)" (doc. AI 59-6+7)
Nelle sue annotazioni del 23 aprile 2007 il medico SMR dr. __________ ha quindi affermato:
" È stata eseguita una perizia psichiatrica: dr. __________, 06.03.2007, per vedere se in presenza di una sindrome del dolore cronico ci fosse la presenza di una patologia psichiatrica.
La valutazione del perito non evidenzia alcuna patologia psichiatrica.
Valgono pertanto le valutazioni del reumatologo (perizia dr. __________ del 24.02.2006), confermate anche dalle valutazioni successive.
Come limiti funzionali:
- non può alzare pesi superiori a 25 kg da terra e trasportare al corpo pesi superiori a 35 kg.
Dal dicembre 2005.
Nessuna IL come lavoratore edile e in altre attività." (Doc. AI 61)
Agli atti è poi pervenuto un rapporto relativo ad una cistoscopia effettuata il 4 maggio 2007 (doc. AI 63-4) con successivo rapporto del dr. __________ attestante la presenza di un’ipertrofia prostatica benigna e un’inabilità lavorativa dall’8 agosto 2007 “secondo evoluzione” (doc. AI 66).
In merito il dr. __________ del SMR in data 5 settembre 2007 ha affermato:
" La documentazione medica contiene il rapporto di una cistoscopia (04.05.2007) con la diagnosi di ipertrofia prostatica stadio II e l'avviso di entrata in ospedale (__________ __________) per il 08.08.2007 per un intervento chirurgico urologico (probabilmente di prostatectomia transuretrale) previsto il giorno seguente.
Ciò comporta una IL transitoria e di breve durata (<o = 6 settimane) e non modifica la nostra presa di posizione." (Doc. AI 65-1)
In data 26 settembre 2007 il dr. __________ ha confermato tale presa di posizione (doc. AI 68-1).
Dal canto suo, il curante dell’assicurato, dr. __________, in un certificato del 18 settembre 2007 ha affermato che il paziente “in cura medica per svariate problematiche ortopediche e urologiche”, non era in grado di riprendere il lavoro (doc. AI 71-1).
Di conseguenza con il provvedimento contestato, confermativo di un progetto di decisione del 24 gennaio 2008, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita di invalidità (doc. AI 77 e cfr. sopra consid. 1.1).
2.7. Con il presente ricorso l’assicurato ribadisce in sostanza che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita, sottolineando in particolare la necessità di esperire ulteriori accertamenti specialistici (I; cfr. sopra consid. 1.2).
Nelle more della procedura ricorsuale l’avv. RA 1, subentrato all’avv. __________, ha prodotto una certificazione dell’11 luglio 2008 del dr. __________, psichiatra, del seguente tenore:
" Come da lei richiesto invio un rapporto relativo al signor RI 1.
Le problematiche del signor RI 1 esordiscono alla fine del 1994 dopo un incidente sul lavoro che aveva comportato una lussazione acromio-clavicolare sinistra, successivamente trattata chirurgicamente. L'evoluzione non è stata favorevole, con la persistenza di dolori al cingolo scapolare ed al rachide.
II paziente riferisce anche un primo esordio depressivo con una sintomatologia costituita da astenia, riduzione della spinta vitale, abulia, anedonia. E' stato allora curato dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che nel novembre 1995 aveva indicato un ricovero presso la Clinica __________, ricovero in cui venne diagnosticato uno scompenso ansioso depressivo acuto. Al termine della degenza le condizioni psichiche apparivano migliorate.
Negli anni successivi il paziente inizia un lungo iter clinico ed assicurativo con diversi esami clinici, perizie mediche, controlli SUVA, che esitano con la decisione di considerare il paziente abile al lavoro nell'attività di carpentiere muratore. Si evidenziano comunque in quel periodo delle patologie dell'ordine psichiatrico, come riportato dal dr. med. __________, __________, che riporta una "importante reazione neurotico/involutiva reattiva con progressiva apparizione di pandorsalgie incurabili". II dr. med. __________, __________, in quel periodo diagnostica un "disturbo post traumatico da stress".
Negli anni successivi, in seguito al mancato riconoscimento della SUVA, il paziente ha dovuto necessariamente adattarsi a riprendere una attività lavorativa, nonostante le algie diffuse.
Non è improbabile che, però, le sue condizioni fossero piuttosto precarie e nel 2005 subisce un secondo infortunio al polso destro.
Dopo questo episodio, accanto alla recrudescenza della sintomatologia dolorosa si manifesta un netto peggioramento anche delle condizioni psichiche.
Dal punto di vista psichiatrico il paziente è stato trattato in passato con antidepressivi e ansiolitici: Anafranil, Efexor, Tranxilium, Temesta.
La attuale terapia antidepressiva ed ansiolitica prescritta è costituita da Efexor ER 150 mg/die e Tranxilium 40 mg/die.
Assume inoltre una rilevante terapia analgesica e per altre problematiche somatiche. Attualmente il paziente riferisce umore depresso, insonnia, irritabilità, labilità emotiva, frequenti incubi in cui sogna di essere in un buco nero e che qualcuno voglia ucciderlo. Riferisce di non vedere più un senso nella propria vita e pensa che morirà presto. Le condizioni personali sono ulteriormente peggiorate dalle preoccupazioni per i gravi problemi di salute della moglie. Riferisce di un severo ritiro sociale. All'esame psichiatrico il paziente si presenta di aspetto dimesso, ma sufficientemente curato, lucido, orientato.
La mimica è sofferente, appare muoversi con difficoltà a causa dei riferiti dolori, assume spesso posizioni antalgiche.
L'atteggiamento è collaborante.
L'umore appare orientato al polo negativo, l'affettività appare influenzata dall'espressione del dolore sofferto.
L'eloquio è scarno, povero, semplice a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana.
Non si evidenziano elementi indicativi di disturbi della percezione, né di turbe del contenuto o della forma del pensiero. II pensiero è rigido, focalizzato sulla sintomatologia dolorosa e sulla sofferenza psichica.
Non appaiono evidenti turbe mnestiche, anche se la ricostruzione della sua storia è talvolta vaga e imprecisa relativamente alle date.
Le capacità di pensiero astratto appaiono scarse.
Il paziente presenta una sindrome depressiva grave (lCD 10: F 32.2) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4).
La prognosi psicopatologica appare piuttosto sfavorevole. La lunga storia clinica e la scarsa rispondenza alle terapie rappresentano elementi prognostici negativi.
Per quanto attiene alla capacità lavorativa, la prognosi appare del tutto infausta.
Il paziente attualmente appare incapace di una attività lavorativa regolare. Siamo verosimilmente di fronte ad un completo scompenso della capacità di utilizzare le proprie risorse psichiche in una attività finalistica di tipo lavorativo. Ritengo il paziente stabilmente inabile al 100% a qualsiasi attività lavorativa." (Doc. VIIIbis)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.9. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni peritali effettuate dal dr. __________ da un lato e dal dr. __________ dall’altro, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6 e 2.8).
Per quanto riguarda innanzitutto la patologia reumatologica, la decisione impugnata si fonda essenzialmente sul rapporto peritale del del dr. __________, reumatologo, il quale, esaminata tutta la documentazione medica esistente, nel suo rapporto all’AI del 24 febbraio 2006, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Panalgia dell'apparato locomotorio senza sostrato strutturale e/o funzionale corrispondente, turbe statiche del rachide (lieve scoliosi non decompensata destroconvessa in sede lombare) ed alterazioni degenerative lombari (osteocondrosi evolutiva L4/5 e probabile spondilartrosi L5/S1); Morbo di Forestier (spondilosi iperostotica; DISH), stato dopo recente infortunio (12.12.2005, SUVA), secondo il paziente con distorsione del polso destro e trauma contusivo del rachide, stato dopo resezione della parte acromiale della clavicola sinistra e sutura del legamento coraco-clavicolare (12.12.1994) per pregressa lussazione acromio-clavicolare. (...)", ha osservato come l’esame clinico fosse ostacolato da un atteggiamento difensivo del paziente, il quale cercava di bloccare qualsiasi movimento passivo sia vertebrale che articolare, dichiarando intensi dolori sia alla mobilizzazione che alla semplice palpazione delle parti molli con limitazioni mostrate nei test attivi che contrastano con i movimenti spontanei. Dopo aver rilevato una netta discrepanza tra la sintomatologia lamentata e la mancanza di corrispondenze strumentali ai sintomi riferiti, e dopo aver elencato le varie diagnosi (escludendo una sindrome vertebrale al livello cervicale o al livello lombare, così come una neurocompressione al livello cervicale o lombare), ha osservato come la presentazione clinica attuale fosse dominata da una sindrome algica diffusa dell'apparato locomotorio che non trovava però riscontri oggettivi al di fuori della patologia degenerativa del rachide lombare, presente sicuramente in forma uguale anche tre mesi fa quando il paziente aveva ancora lavorato regolarmente quale muratore. Secondo il perito, non vi sarebbero conseguenze strutturali e/o funzionali in merito al recente infortunio del 12.12.2005, eccezion fatta per una limitata flessione volare del polso destro ancora in fase di accertamento (a carico della SUVA). Non essendoci quindi nuovi aspetti in confronto a tre mesi prima, quando vi era ancora una piena capacità lavorativa quale muratore, lo specialista ha ribadito che l’assicurato conservava un’abilità lavorativa normale anche nella sua professione di muratore. A causa della osteocondrosi evolutiva al livello L4/5 ha unicamente ritenuto “auspicabile” per il paziente evitare di alzare pesi dal suolo superiori a 25 kg circa e di trasportarne di maggiori ai 35 kg circa. Il paziente non presentava altrimenti alcun impedimento significativo (doc. AI 43-8+9; cfr. per esteso sopra al consid. 2.6).
Tale referto reumatologico appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
In particolare, questa esaustiva valutazione specialistica non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle medesime patologie o un peggioramento delle sintomatologie.
Quanto addotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggior inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni del perito interpellato dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.
In particolare non è possibile concludere diversamente alla luce del rapporto del dr. __________ del 31 agosto 2006 (cfr. sopra consid. 2.6). In tale referto infatti il neurologo, sottolineato come il paziente indicasse male dappertutto, si è limitato ad escludere la presenza di un'affezione neurologica concludendo per una possibile sindrome del dolore cronico, associato ad un importante sovraccarico psichico, sottolineando quindi che la problematica era tutt’al più di competenza reumatologico-psichiatrica (Doc. AI 51-3 e sopra consid. 2.6). In effetti, proprio alla luce di tale referto, il dr. __________ del SMR ha ritenuto opportuno procedere alla perizia psichiatrica (doc. AI 55).
Del resto, dal punto di vista reumatologico, non è possibile scostarsi dalle conclusioni del perito nemmeno in base alla documentazione relativa agli accertamenti eseguiti nel marzo 2006 alla spalla e al polso destri a seguito del trauma subito dall’assicurato il 12 dicembre 2005 (doc. AI 53). In effetti, il dr. __________, nel suo certificato del 17 marzo 2006, ha posto la diagnosi di “Algia di origine non chiara al polso e alla mano a destra” sottolineando come a suo parere v’era da chiedersi se il problema di base non fosse “un chiaro abbassamento della soglia del dolore oppure un’intenzionalità occulta” (doc. AI 53-2 e sopra consid. 2.6). A tale conclusione si è del resto allineato anche il dr. __________, chirurgo ortopedico, nella sua perizia alla SUVA del 15 maggio 2006, laddove ha escluso una patologia all’articolazione della spalla e ha sottolineato come correttamente il dr. __________ avesse rilevato che il problema stava probabilmente in un abbassamento della soglia del dolore e quindi, in un campo non di competenza chirurgica (doc. AI 53-8).
L’amministrazione ha quindi pertinentemente ritenuto opportuno
effettuare un accertamento psichiatrico e, quindi, fare esperire una perizia dal dr. __________, specialista psichiatra FMH.
Nel dettagliato rapporto peritale del 6 marzo 2007, analizzati gli atti, effettuato un consulto ambulatoriale, il dr. __________, evidenziate la presenza di una panalgia dell’apparato locomotore e uno stato dopo distorsione del polso destro, ha concluso escludendo la presenza di patologie psichiatriche aventi ripercussioni sulla capacità di lavoro. In particolare, esprimendosi sulla diagnosi, postulata dai neurologhi, di sindrome da dolore cronico, ha affermato che in base a quanto attualmente obiettivato tale diagnosi non apparisse giustificata per il fatto che il paziente descriveva il dolore come variabile, a seconda cioè dell’assunzione di farmaci analgesici ed antinfiammatori e dell’effettuazione di sedute di fisioterapia. Tale fatto escluderebbe, a detta dello specialista, la presenza di un dolore di natura psicogena (cioè una sindrome da dolore cronico), il quale non aumenta o diminuisce, non è alleviato da fattori che solitamente ne modificano l'intensità come l'assunzione di analgesici e non risente di influenze emozionali e situazionali come invece sembra avvenga nel caso del peritando. In conclusione non essendo stata evidenziata, per i motivi esposti, alcuna patologia di natura psichiatrica e considerate la tendenza all'aggravamento e le tendenze manipolative, il perito ha ritenuto il ricorrente, per esclusivi motivi psichici, abile al lavoro in modo completo (doc. AI 59-6 e cfr. sopra per esteso al consid. 2.6).
Di conseguenza l’Ufficio AI, sentito anche il parere del proprio medico SMR (doc. AI 61), ha rettamente concluso, sulla base delle conclusioni del dr. __________, che l’assicurato andava considerato da dicembre 2005 nuovamente abile nella sua attività di muratore o in ogni altra attività. Dette conclusioni non hanno subìto una modifica a seguito dell’inabilità lavorativa momentanea, e di breve durata, riconosciuta all’assicurato nell’agosto 2007 per un intervento chirurgico urologico (probabilmente di prostatectomia transuretrale) per la diagnosi di “ipertrofia prostatica benigna” (doc. AI 65, 67, 68).
Quanto poi al certificato del 18 settembre 2007 del dr. __________, curante dell’assicurato, nel quale il sanitario ha affermato che il paziente, “in cura medica per svariate problematiche ortopediche e urologiche”, non era in grado di riprendere il lavoro (doc. AI 71-1), lo stesso non può modificare le suesposte conclusioni.
In effetti, tale certificato, steso peraltro da un medico non specialista in reumatologia, è assai succinto e scevro di un’indicazione precisa delle diagnosi, non motivando peraltro minimamente il giudizio di inabilità lavorativa che viene tratto.
A prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito al consid. 2.8), a detta differente e generica valutazione questo TCA, ribadite l’affidabilità e la completezza delle perizie fatte esperire, non può aderire.
Infine, con riferimento alle allegazioni ricorsuali e, in particolare, alla sindrome da dolore somatoforme, va fatto presente che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati, considerato come la presenza di una sindrome da dolore somatoforme sia stata esclusa, con motivazioni approfondite e convincenti, dai periti dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 59 e 43 e cfr. sopra consid. 2.6).
Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.
A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, rispecchiando le perizie del dr. __________ e del dr. __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua attività di muratore e in ogni altra, dovendo unicamente rispettare dei, pur modici, limiti funzionali segnalati dal perito.
Si ricorda comunque al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale, sia nuovamente ribadito, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4 e riferimenti).
2.10. In corso di procedura il ricorrente ha prodotto una certificazione dell’11 luglio 2008 del dr. __________, psichiatra, il quale ha posto quale diagnosi “sindrome depressiva grave (lCD 10: F 32.2) e una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4)” reputando la prognosi sfavorevole, vista la lunga storia clinica e la scarsa rispondenza alle terapie e concludendo per una totale incapacità lavorativa in qualsiasi attività lavorativa" (Doc. VIIIbis e sopra per esteso al consid. 2.7).
Ora, questo certificato fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata successivamente alla resa del provvedimento qui contestato (del 4 marzo 2008). In effetti posteriormente alla perizia del dr. __________ e prima della resa del provvedimento nessun atto medico ha segnalato la presenza di una problematica psichiatrica. Anzi, proprio nel certificato del 18 settembre 2007 il dr. __________, curante dell’assicurato, ha ricondotto l’inabilità lavorativa certificata all’assicurato a ”svariate problematiche ortopediche e urologiche” non menzionando invece alcun problema di tipo psichiatrico (doc. AI 71). Né del resto il dr. __________ fa in qualche modo risalire la sua valutazione ad un periodo precedente all’epoca dell’estensione medesima del certificato.
Ne discende che tale attestazione non può essere ritenuta rilevante ai fini della presente procedura.
Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ribadito inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto il 4 marzo 2008 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) -, gli eventuali effetti di un’eventuale insorgenza di una problematica psichiatrica - insorta in data non precisata ma comunque posteriore al mese di marzo 2008 -, sulla capacità lavorativa del ricorrente non possono in casu essere presi in considerazione.
Alla luce di questo certificato medico, il TCA ritiene tuttavia opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché proceda nei suoi incombenti e in particolare affinché valuti se la documentazione medica in oggetto vada considerata alla stregua una nuova domanda di prestazioni presentata dall’as-sicurato.
2.11. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di escludere, eccezion fatta per un periodo limitato dal 15 dicembre 2005 al 30 giugno 2006, un’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, un’invalidità pensionabile, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.12. Da ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad ulteriori accertamenti medici.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un accertamento medico giudiziario.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché valuti la ricevibilità di una nuova domanda di prestazioni come indicato al consid. 2.10.
3. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti