Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.64

 

BS/sc

Lugano

21 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2008 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 febbraio 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1974, di professione montatore di impianti sanitari e di riscaldamento, nel settembre 1997 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti a causa delle sequele di un trauma agli arti inferiori, occorso nel 1991 durante una partita svolta nell’ambito di “Gioventù e Sport”, infortunio coperto dell’assicurazione militare (doc. AI 1-1).

 

                                         L’assicurato è stato posto al beneficio di una riqualifica professionale (1999 – 2003) come informatico, conclusa con l’ottenimento del relativo attestato federale di capacità.

                                         Con decisione 9 settembre 2003 l’Ufficio AI, ritenuto come l’assicurato abbia terminato con successo i provvedimenti professionali intrapresi, ha di conseguenza accertato la riuscita integrazione senza diritto ad una rendita (doc. AI 33-1).

 

                                         Terminata la riformazione professionale, l’assicurato ha lavorato quale tecnico informatico per l’__________, dapprima presso l’“Help desk” dell’__________ (__________) e in seguito presso __________ a __________, attività terminata nel giugno 2006 (cfr. questionario 26 gennaio 2007 del datore di lavoro; doc. AI 41-1).

 

                               1.2.   Nel dicembre 2006 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 34-1) indicando, quale danno alla salute, delle problematiche somatiche (ginocchio) e psichiche (depressione).

 

                                         Esperiti gli accertamenti economici e medici del caso, con decisioni 25 febbraio 2008 (preavvisate il 18 ottobre 2007) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2006 al 31 ottobre 2007. La soppressione della rendita è stata motivata dal fatto che l’assicurato, a decorrere dal 17 luglio 2007, presenta una capacità lavorativa dell’80-100% nella sua professione appresa di tecnico informatico (cfr. doc. AI 92 e 95).

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso. Postulando l’erogazione di una rendita anche dopo il 1° novembre 2007, egli contesta di poter svolgere la professione di tecnico informatico nella misura valutata dall’Ufficio AI, sostenendo che, per motivi medici, la sua residua capacità lavorativa è da valutare almeno al 50%. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         Contestualmente l’insorgente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la confermata della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso. Secondo l’amministrazione, sulla base delle valutazioni del consulente in integrazione professionale, l’insorgente può esercitare l’attività appresa di tecnico informatico senza sostanziali limitazioni.

 

                               1.5.   Su richiesta del TCA, il 17 febbraio 2009 la SUVA/Divisione assicurazione militare ha trasmesso i doc. 494 e 550 menzionati nella perizia 22 gennaio 2007 del dr. __________, confermando in sostanza di attendere l’esito della vertenza AI prima di decidere sul diritto dell’assicurato ad un’eventuale rendita d’invalidità (X).

 

 

considerando                 in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se dal 17 luglio 2007 l’assicurato può esercitare l’attività appresa di tecnico informatico almeno nella misura dell’80%, circostanza che esclude il diritto alla rendita.

                                        

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                     

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.6.   Nel caso in esame, l’assicurato è stato peritato dal dr. ____________________ del __________. Nel referto 26 luglio 2007 il citato specialista in psichiatria ha diagnosticato un disturbo di personalità paranoide (ICD 10: F 60.0). Dopo aver valutato l’attività di tecnico informatico non più proponibile a causa delle problematiche con colleghi e datore di lavoro, il perito ha tuttavia ritenuto l’assicurato abile al 100% “in ambienti tolleranti, scarsamente competitivi e con ritmi  tali da consentire pause o cambi di posizione in caso di dolore al ginocchio” (doc. AI 56-7).

 

                                         Per accertare la problematica al ginocchio, l’assicurazione militare ha affidato al dr. __________ l’esecuzione di una perizia. Con rapporto 22 gennaio 2007 lo specialista in chirurgia ortopedica ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (...)

    Condropatia dolorosa postraumatica femoro-patellare con difetto osteocartilaginoso troclea e moderata condropatia rotulea dx.

●    Status dopo artroscopia diagnostica e condroplastica abrasiva troclea ginocchio dx (1996, Dr. __________).

    Status dopo frattura femore distale con epifisiolisi (Akinn-Salter I-II) trattata chirurgicamente con riduzione aperta e osteosintesi placca laterale dx (1991, Dr. __________).

    Status dopo AMO placca e viti femore distale dx (1992, Dr. ____________________). (...)" (Doc. AI 8-17)

 

                                         In merito agli impedimenti riscontrati nello svolgimento della professione di tecnico informatico, il perito ha evidenziato:

 

"  (...)

La sintomatologia che il paziente presenta è riassumibile in dolori e scroscii con bloccaggi descritti in esteso nel paragrafo "disturbi attuali", correlabili direttamente con i segni oggettivi ritrovati all'esame clinico descritti nel paragrafo "status", non permettono nella sua attività professionale quale tecnico informatico (riprendendo le descrizioni dei compiti che il paziente deve svolgere, descritti nel documento 494 e ripresi in esteso nel documento 550) l'installazione, la connessione, la messa in esercizio con collegamenti di cavi, trasporto di materiale come monitor, hardware, il cablaggio sotto i tavoli in posizione accovacciata, come pure il lavoro di manutenzione che necessita il trasporto di materiale ad un laboratorio protetto per l'isolamento di eventuale elettricità statica, come pure l'installazione di sistemi in rete che necessitano la posa di cavi." (...)" (Doc. AI 8-23)

 

                                         Sulla base delle considerazioni sopra descritte, il dr. __________ ha ritenuto che l’attività di tecnico informatico sia esigibile solo al 50%. Egli ha comunque precisato che in “un’attività sedentaria (come l’analisi dei bisogni degli utenti, la risoluzione di problemi di funzionamento delle postazioni, l’assistenza e la consulenza degli utenti, l’istruzione agli utenti e la collaborazione con i gestori dei server e della rete) è esigibile almeno all’80% (se non al 100%)” (doc. AI 8-23).

 

                                         Terminati gli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha iniziato una procedura di aiuto al collocamento (cfr. doc. AI 68-1).

                                         Riguardo all’esigibilità dell’attività di tecnico informatico, nonostante le limitazioni fisiche e psichiche, nel rapporto 27 settembre 2007 (confermato il 14 dicembre 2007; doc. AI 86-1) il consulente in integrazione ha rilevato:

 

"  (...)

L'attività di informatico (come riportato anche nella scheda in allegato) rispetti i limiti funzionali fisici dell'A. in quanto tale attività contempla vari compiti tra cui:

analizzare i bisogni degli utenti, collaboratori, installare e configurare gli apparecchi informatici, sistemi operativi e programmi applicativi, aumentare o sostituire le memorie interfaccia, garantire salvataggio dei dati, ... ...

non vi è necessità di inginocchiarsi ne rimanere a carponi o trasportare materiale pesante da un locale all'altro.

Per quanto riguarda i limiti psichici l'attività di informatico è esigibile ma in un ambiente che solleciti meno il suo difficile carattere (vedi limiti funzionali riportati in sede medica). (...)" (Doc. AI 63-2)

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione. In sostanza, sulla scorta della perizia del dr. ____________________, egli sostiene di poter svolgere l’attività di informatico nella misura del 50%. Inoltre, con riferimento alla scheda tecnica relativa alla citata professione (scaricabile dal sito www.orientamento.ch), il ricorrente rileva che può svolgere solo 5 delle 13 mansioni e che delle 8 mansioni inesigibili 5 non possono essere svolte per la problematica alle ginocchia e 2 per carenza di formazione.

                               2.7.   Occorre qui ricordare che al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interes-sato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag. 134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158).

                                                                               

                                         La questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è invece di competenza del consulente in integrazione professionale (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 201; cfr anche STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008).

 

                               2.8.   Da un attento esame degli atti, questo TCA non può che confermare la valutazione dell’Ufficio AI.

 

                                         Innanzitutto, dal portale svizzero dell’orientamento scolastico e professionale (www.orientamento.ch) si evince che i tecnici d’informatica “concepiscono, realizzano, integrano, testano e utilizzano hardware, software e procedure informatiche e si occupano pure della manutenzione. L’attività degli informatici comprende sia l'hardware (il computer in quanto macchina) con la parte tecnica degli ordinatori, individuali o collegati in rete, sia il software, i programmi, i sistemi di registrazione e di trasmissione dei dati” e che tale attività comprende le seguenti mansioni:

 

1.       analizzare i bisogni degli utenti, collaborare con gli specialisti nella progettazione di concetti informatici, assistere gli utenti nella scelta dei sistemi (in generale personal computer) e dei programmi;

2.       installare e configurare gli apparecchi informatici: scegliere, installare, connettere e mettere in esercizio le varie componenti;

3.       installare e configurare sistemi operativi e programmi applicativi, aggiornare i programmi con le nuove versioni;

4.       aumentare o sostituire le memorie interfaccia, installare i lettori di dischi o dischi rigidi supplementari, ecc.;

5.       procedere ai lavori di manutenzione delle apparecchiature;

6.       garantire il salvataggio dei dati, il loro ricupero, eliminare guasti o disturbi;

7.       identificare nei dati e nei programmi la presenza di virus, in caso di necessità essere in grado di procedere alla loro eliminazione;

8.       installare sistemi in rete e procedere alla manutenzione;

9.       localizzare e eliminare errori nel materiale e nei programmi;

10.   intervenire in caso di difficoltà o quando vengono installati nuovi programmi;

11.   saper usare alcuni linguaggi di programmazione e gli strumenti di una banca dati, sviluppare soluzioni e renderle operative in un programma;

12.   istruire gli utenti all’uso delle varie apparecchiature (computer e apparecchiature periferiche quali stampanti, scanners, ecc.) (cfr. doc. AI 78-1).

 

                                         Secondo l’assicurato le mansioni no. 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 non sono esigibili perché richiedono il trasporto di pesi e la necessità di inginocchiarsi, mentre la no. 11 non è esigibile per carenza di formazione.

 

                                         Orbene, nella risposta di causa rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che oggigiorno gli apparecchi informatici, sempre più leggeri, sono posizionati sul tavolo dell’utente e che per il loro trasporto può essere utilizzato un carrello.

                                         Riguardo alla questione della postura, va rilevato che con scritto 12 ottobre 2004 all’avv. __________ il segretario generale dell’__________ ha precisato che tra i compiti affidati all’assicurato quale tecnico informatico presso __________ vi è “lo spostamento di PC o periferiche che è di solito limitato al periodo precedente l’inizio dell’anno accademico e a quando si verificano guasti alle apparecchiature. Il tempo lavorativo impiegato in simile spostamenti è difficile da quantificare in percentuale, ma sicuramente non supera il 20%” (sottolineatura del redattore; doc. 494 del dossier assicurazione militare, documento richiamato dal TCA, X), spostamenti che, appunto, possono essere effettuati mediante l’utilizzo di appositi carrelli.

                                         Che l’attività di tecnico informatico sia essenzialmente leggera è confermata dalla valutazione 9 novembre 2007 allestita dal responsabile del servizio informatico __________ dell’__________ e della __________, secondo cui il sollevamento ed il trasporto di materiali tra i 6 e 10 chili sono limitati nel tempo e che la posizione inginocchiata viene assunta di rado (doc. 77-1). Vero che l’esperienza lavorativa presso __________ è stata per l’assicurato negativa, in particolare per quel che concerne il rapporto lavorativo e umano con lo stesso responsabile del citato servizio informatico, come del resto lo è stato con i suoi colleghi e anche durante la precedente esperienza presso l’Help Desk dell’__________ (cfr. punto no. 1.2 della perizia 26 luglio 2007 del __________; doc. AI 56-1). Tuttavia, secondo il TCA, queste circostanze non inficiano la validità della citata oggettiva valutazione eseguita da una persona competente nel campo professionale in questione. Non si giustifica quindi la derubricazione di tale valutazione chiesta dall’insorgente “per evitare sospetti di parzialità”.              

 

                                         Questo TCA non misconosce che nella perizia 22 gennaio 2007 il dr. __________, esaminato il mansionario di un tecnico informatico come pure lo scritto dell’__________, aveva valutato la residua capacità lavorativa dell’assicurato nella misura del 50%, riduzione dovuta in particolare al trasporto di computer ed al cablaggio richiedente una posizione accovacciata. Ciò non toglie che, sulla scorta delle succitate risultanze professionali, i citati impedimenti incidono in misura molto ridotta, motivo per cui sostanzialmente la professione appresa dal ricorrente può essere equiparata non solo ad un’attività leggera ma, visto il mansionario elencato al consid. 2.8 (in particolare i no. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 e 12), anche sedentaria in cui la capacità lavorativa, secondo la menzionata perizia ortopedica, è da collocare almeno all’80%.

                                         Infine, in merito all’asserita mancata conoscenza dei linguaggi di programmazione (mansione no. 12), nella risposta di causa l’amministrazione ha correttamente evidenziato che l’assicurato ha seguito una formazione da informatico di quattro anni e conseguito l’attestato federale di capacità, motivo per cui quanto sostenuto appare inverosimile.

 

Visto quanto sopra, è da ritenere da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato può mettere a frutto la sua capacità lavorativa nella sua attività di tecnico informatico almeno nella misura dell’80%.

                                         In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154; cfr. anche STCA dell’8 settembre 2008, 32.2007.271 nella causa B.).

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu in base alle perizie - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

                                         Pertanto, il reddito da invalido che l’assicurato potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che non dà il diritto ad una rendita d’invalidità.

                                         Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.10).

 

                             2.10.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                        

                                         Nel certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria l’assicurato ha indicato di percepire un’indennità di fr. 124,90 al giorno. Con un reddito mensile di fr. 3’747 (124,90 x 30) egli può largamente far fronte all’affitto di fr. 1'300, ai contributi AVS di fr. 158, al premio cassa malati fr. 194,50 ed alle imposte cantonali (fr. 2'603,10 all’anno), oltre all’importo base mensile per persona singola pari a fr. 1'110.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento, quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001.

                                         Disponendo dunque di un’eccedenza, il requisito dell’indigenza non è dato. Non dovendo di conseguenza essere esaminati gli altri requisiti, l’istanza di assistenza giudiziaria dev’essere respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assi-curato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti