Raccomandata |
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Incarto n.
LG/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Luca Giudici, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 novembre 2007 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, precedentemente attivo in qualità di operaio di fabbrica / autista presso la __________, in data 8 aprile 2005 ha presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetto da “lombalgie croniche con blocchi intercorrenti, insufficienza muscolare . Discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia discale, decondizionamento fisico, compromissione biopsicosociale” (doc. AI 1-1/6).
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso con decisione del 25 ottobre 2006 (doc. AI 46-1), preavvisata con progetto del 4 agosto 2006 (doc. AI 41-1), l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° marzo 2005 al 31 agosto 2005 e una mezza rendita (grado d’invalidità del 51%) a partire dal 1° settembre 2005.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità anche dopo il 1° settembre 2005 (doc. AI 54-2).
L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto il caso al Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) che ha ritenuto opportuno procedere ad una rivalutazione dell’aspetto extra-somatico, ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione e lo stralcio della causa dai ruoli (doc. AI 57-1).
Questa Corte, con decreto del 23 gennaio 2008 cresciuto in giudicato (inc. 32.2006.213), ha stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’Ufficio AI per la rivalutazione dell’aspetto extra-somatico (doc. AI 58-1)
1.4. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del SMR, con decisione del 23 novembre 2007 (doc. AI 76-1), preavvisata con progetto dell’11 giugno 2007 (doc. AI 67-1), l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2005 e una mezza rendita (grado d’invalidità del 51%) a partire dal 1° gennaio 2006.
1.5. Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera anche dal 1° gennaio 2006 (doc. I).
1.6. L’UAI, in risposta, fondandosi sulla documentazione medica agli atti e in particolare sull’approfondimento specialistico svolto in data 2 aprile 2007, ha confermato la correttezza della decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del ricorso (doc. IV).
1.7. In data 9 maggio 2008 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 5 maggio 2008 del Dr. __________ (doc. C) e il referto radiologico del 18 dicembre 2007 __________ (doc. D).
1.8. Il 21 maggio 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al SMR, ha ritenuto possibile un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a partire dal 18 dicembre 2007, successivamente dunque alla decisione del 23 novembre 2007. Essendo tale peggioramento posteriore alla data della decisione impugnata, secondo l’UAI questa va ritenuta corretta e confermata (doc. X).
1.9. Il 21 agosto 2008 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 1° luglio 2008 della Dr.ssa __________ (doc. XII 1), il rapporto del 2 luglio 2008 del Dr. __________ (doc. XII 2) e il referto del 5 maggio 2008 del Dr. __________ (doc. XII 3).
1.10. L’UAI, in data 2 settembre 2008, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al medico del SMR, ha ribadito il possibile peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato a partire dal mese di dicembre 2007 e confermato la risposta al ricorso (doc. XIV)
1.11. In data 10 ottobre 2008 l’assicurato ha fatto pervenire a questa Corte lo scritto del 10 ottobre 2008 della Dr.ssa __________ (doc. XVIII bis).
Tale scritto è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (XIX).
1.12. In data 9 febbraio 2009 questa Corte ha interpellato la Dr.ssa __________ per alcune precisazioni in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XX).
La Dr.ssa __________ ha risposto in data 18 febbraio 2009 (doc. XXI).
Il doc. XXI è stato trasmesso alle parti per osservazioni (doc. XXII).
RA 1 ha trasmesso le proprie osservazioni in data 3 marzo 2009 (doc. XXIII+bis), mentre l’UAI ha formulato la propria presa di posizione in data 10 marzo 2009 (doc. XXIV+1).
I doc. XXIII+bis e XXIV+1 sono stati inviati alle parti per conoscenza (doc. XXV e XXVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:
" (...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella decisione del 23 novembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo 2005 e il 31 dicembre 2005 fondandosi sulla documentazione medica agli atti (cfr. certificati Dr.__________, Dr. __________, Dr. __________).
Si tratta ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno diminuito la rendita spettante all’assicurato a far tempo dal 1° gennaio 2006.
Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il medico del SMR, Dr. __________, nel proprio rapporto del 14 gennaio 2006 (doc. AI 28-1) ha fatto riferimento al referto del medico curante Dr. __________ del 20 settembre 2005, oltre che a quello del medico fiduciario della __________.
Il Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, in un rapporto del 27 ottobre 2004 ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
Diagnosi
- Sindrome lombo vertebrale e -spondilogena bilaterale con/da
· alterazioni degenerative plurisegmentali tra L3 ed S1 con accento al livello L4/5: iniziale osteocondrosi con spondilartrosi ipertrofica bilaterale; ernia discale paramediana destra; stenosi secondaria del canale spinale (secondo esami neuroradiologici: TAC lombare 25.10.2002; RM lombare 04.03.2004)
- Psoriasis vulgaris.
Commento
Il paziente riferisce di un’evoluzione negativa dall’ultimo controllo, avendo avvertito un blocco algico acuto in zona lombare il 13.09.2004 con persistenti dolori non solo lombari ma lungo tutto il rachide.
Si presenta con un portamento antalgico, tenendo il tronco in leggera flessione. Vi è un certo atteggiamento dimostrativo al quale si aggiungono segnalazioni riguardanti dolori o disturbi di sensibilità che non trovano spiegazione nei riscontri clinici (segni di Waddel). Ritrovo difatti il paziente in condizioni oggettive simili al precedente controllo senza in particolare un peggioramento della funzionalità del rachide e senza una maggiore sindrome vertebrale che già in luglio era piuttosto contenuta. Non vi sono reperti funzionali e/o strutturali diversi di quelli riscontrati allora che potrebbero spiegare l’espansione della sofferenza che sembra ora coinvolgere tutto il rachide.
In base ai miei riscontri e considerando la documentazione a disposizione confermo quindi la mia valutazione nel rapporto del 12.07.2004 senza poter constatare una modifica significativa delle condizioni del paziente da allora:
per l’attività lucrativa svolta di montatore di mobili d’ufficio rispettivamente di autista di camion con trasferte in tutta la Svizzera lo ritengo inabile al lavoro in forma completa (non più idoneo). Per l’esigibilità faccio riferimento a pag. 5 del precedente rapporto. Per lavori consoni a queste restrizioni ritengo il paziente tuttora abile in forma normale ed a partire da subito”. (doc. AI 10-10).
Il Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, in data 20 settembre 2005 ha posto la seguente diagnosi:
" DIAGNOSI: sindrome lombospondilogena bilaterale con
insufficienza muscolare:
- discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia discale L4/5 paramediana a destra e moderata stenosi secondaria del canale spinale a tale livello, sondilartrosi L4-S1, debuttante discopatia L2/3
- decondizionamento fisico
- sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia
- importante componente depressiva con idee suicidali
- disadattamento/compromissione biopsicosociale
Ipertensione arteriosa trattata
Psoriasis vulgaris. (...)" (Doc. AI 22-3)
Il Dr. __________ ha indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 09.03.2004 al 29.11.2004 poi 0% per lavori leggeri e 100% dal 27.12.2004 per motivi psichiatrici (Dr. __________).
Nel successivo referto del 13 novembre 2006 (doc. 52-1) il Dr. __________ ha ripreso la medesima diagnosi del 2005 e precisato quanto segue:
" COMMENTO: all’esame clinico attuale la mobilità della colonna lombare è peggiorata in assenza di deficit radicolari agli arti inferiori. Si documentano le note discopatie L4/5 e L5/S1 con protrusioni/ernie discali che comunque non comprimono significativamente le radici nervose (clinica negativa), osteocondrite L5/S1 dimostrata sulla RM del 09/05, spondilartrosi da L4 a S1 e noto canale stretto moderato L4/5. La sintomatologia algica ha indotto un’insufficienza muscolare nell’ambito di un decondizionamento fisico con manifestazioni panvertebrali, aspetti di dolore cronico misto nocicettivo e neuropatico e cefalee di carattere piuttosto miotensivo.
Vi è comunque un’importante discrepanza fra la limitazione funzionale all’esame clinico e i reperti oggettivabili, il quadro clinico, rende conto di una componente algica extrareumatologica, in parte somatoforme, in parte depressiva con ricorrenti idee suicidali, in parte forse anche legata agli effetti collaterali degli psicofarmaci per cui la psichiatra dr.ssa __________, sentita per telefono, ha previsto una riduzione del dosaggio, vista la relativa inefficacia del tentativo terapeutico ad alto dosaggio. Si intrattiene una chiara compromissione biopsicosociale con disadattamento e idee di devalorizzazione.
(…)
Fisioterapia: il paziente continuerà con esercizi di ginnastica in autotrattamento + applicazioni calde al bisogno.
Una cura riabilitativa stazionaria reumatologica è verosimilmente votata all’insuccesso dopo i precedenti due tentativi falliti.
L’opzione di un ricovero riabilitativo in ambiente psichiatrico non viene ritenuta indicata da parte della dott.ssa __________. Secondo la psichiatra, un tale approccio potrebbe eventualmente servire ad osservare strettamente il paziente per quanto attiene alla presa farmacologica. In associazione, tentativo di presa a carico psicoterapeutica intensa + fisioterapia.
Un approccio chirurgico mi sembra, nella situazione attuale, da considerare controindicato. Rimango eventualmente a disposizione, per combinare anche un intervento infiltrativo steroideo attraverso lo iato sacrale (blocco sacrale).
Un adattamento della rendita oltre alla mezza rendita già percepita è pertanto da valutare specialmente in ambito psichiatrico. Chiedo a tal proposti alla dottoressa __________ di prendere posizione.
La prognosi globale appare globalmente sfavorevole.” (doc. 52-2+3)
Il Dr. __________ nel rapporto del 2 luglio 2008 ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
“DIAGNOSI: Sindrome lombospondilogena bilaterale con insufficienza muscolare e decondizionamento fisico, componente irritativi radicolare S1 destra:
- osteocondrosi L5/S1 (lieve Modic 1) con ernia discale L5/S1 a destra (contatto S1 a destra - RM 09.2005 e 12.2007), discopatia L4/5 (canale spinale al limite inferiore della norma L4/5), spondilartrosi L3-S1, incipienti discopatie L3/4 e L2/3
- sindrome somatoforme da dolore persistente - fibromialgia: - cefalee specialmente tensive (dr. __________ 05/2006)
- importante componente depressiva con idee suicidali (dr. __________) -
- sindrome da disadattamento e compromissione biopsicosociaie
Ipertensione arteriosa trattata
Psoriasis vulgaris
(…)
VALUTAZIONE: si tratta di una sindrome lombospondilogena bilaterale cronica, si è sviluppata una limitazione funzionale importante. I dolori sono insorti in un ambito di pregresse lombalgie aspecifiche, aggravate dopo un trauma nel 2003.
La sintomatologia algica peggiora specialmente nel 2005 in concomitanza con l'insorgenza di un'ernia discale L5/S1 (RM 09.2005), precedentemente non nota (RM 2004) e protrusione L4/5.
I dolori sono nel tempo progredienti di intensità e di localizzazione, si estendono a tutto l'asse vertebrale e al cinto scapolare, sono accompagnati da una componente di decondizionamento fisico, da dolori diffusi a tutto l'apparato locomotore di tipo fibromialgico e da aspetti somatoformi da dolore persistente con depressione e intercorrenti idee suicidali.
I reperti dis-/parestetici predominanti all'arto inferiore destro e prevalenti al piede, potrebbero essere correlati con il reperto di ernia discale L5/S1 a destra (componente radicolare irritativa S1) benché non vi sia un deficit radicolare motorio. Il quadro clinico è sovraccaricato dalla componente algica cronica, anamnesticamente predominante, non solo localizzata nel territorio di S1 a destra. Vi è una molto discreta componente osteocondritica (Modic 1), invariata sulle due risonanze del 2005 e 2007.
Contribuisce sfavorevolmente la componente depressiva, si è instaurata un'importante compromissione biopsicosociale.
Non riscontro elementi convincenti per una spondartropatia seronegativa in paziente con psoriasis vulgaris.
(…)
PROGNOSI: da considerare globalmente molto sfavorevole, particolarmente in considerazione dei criteri prognostici di Foerster
del 1996. Si è instaurato un decondizionamento fisico con risparmio, si tratta di un decorso della malattia cronico con misure terapeutiche insoddisfacenti, ivi incluse terapie stazionarie, vi è perdita di integrazione sociale e una comorbidità psichiatrica con importante compromissione biopsicosociale.
Alla luce di tali aspetti, una reintegrazione nei ciclo del lavoro è praticamente da considerare illusoria, comunque da valutare interdisciplinarmente anche per quanto concerne gli aspetti psichiatrici (dr. __________)." (Doc. XII/2)
In ambito psichiatrico l’assicurato è stato visitato dalla Dr. __________ del SMR che in data 2 aprile 2007 dopo aver posto la diagnosi di episodio depressivo di lieve-media gravità (ICD10:F32) si è espressa in questi termini:
" (...)
Valutazione/conclusione
L'assicurato risulta aver sempre lavorato senza particolari problemi fino a quando nel 2003 con l'aggravarsi dei disturbi alla colonna interrompe la propria attività lavorativa definitivamente nel mese di giugno 2004.
L'assicurato viene nel frattempo licenziato e tale evento unitamente ai disturbi fisici viene vissuto con particolare disagio e sofferenza psichica con perdita della propria sicurezza ed autostima e della propria identità sociale. L'assicurato sviluppa una reazione disadattiva con una sintomatologia ansioso depressiva secondaria.
Sia il medico psichiatra curante, dr. __________, sia la dr.ssa __________ perito della __________ hanno valutato l'assicurato inabile nella misura completa, sebbene le diagnosi da loro formulate non deponessero per un disturbo dell'umore di particolare gravità; entrambi i medici ritenevano allora opportuna l'attuazione di misure reintegrative da parte dell'Ufficio AI perlomeno nella misura parziale.
Dal mese di settembre 2005 tutt'oggi l'assicurato viene seguito a livello psichiatrico dalla dr.ssa __________, la quale ritiene l'assicurato abile nella misura del 50% in attività adeguata.
Sulla base dell'attuale valutazione psichiatrica, in considerazione dei dati anamnestici clinici e soggettivi, dell'esame psichico è possibile dunque rilevare la presenza di una sindrome depressiva di lieve-media gravità; le cure psichiatriche hanno permesso all'assicurato di migliorare e conservare uno stato psichico di relativo compenso, senza particolari deficit intellettivi. Permangono delle difficoltà ad accettare ed adeguarsi alla malattia fisica con tendenza ad esprimere il proprio disagio e sofferenza psichica tramite sintomi somatici e l'accentuazione della sintomatologia algica legata ai disturbi della colonna.
Non si evidenziano modalità di comportamento di significato clinico per un disturbo di personalità.
Non si osserva una perdita totale di integrazione sociale nei vari ambiti della vita: l'assicurato mostra un certo interesse per quanto avviene all'esterno, è iscritto in disoccupazione tramite la quale rimane nella ricerca di un'attività consona al suo stato di salute, conserva un buon rapporto con la figlia. Con la moglie la relazione viene descritta da sempre instabile, anche se negli ultimi anni a causa della sua malattia, il rapporto è peggiorato; non si sente da lei sufficientemente compreso e supportato, ma nonostante ciò la loro relazione continua.
Dal lato psichiatrico è possibile quindi confermare una compromissione della capacità lavorativa nella misura dell'80% da dicembre 2004 per qualsiasi attività, e del 50% da settembre 2005 in attività che non richiedano responsabilità ed un impegno intellettivo particolari (intera giornata con rendimento ridotto del 50%), compatibili con la problematica reumatologica.
La ripresa di un'attività lavorativa consona al suo stato di salute, è senz'altro indicata anche sociale. Delle misure professionali di tipo reintegrativo unitamente alla continuazione delle cure psichiatriche potrebbero con maggiore probabilità di successo portare ad un recupero della funzionalità lavorativa." (Doc. AI 66-5+6)
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di diminuzione della rendita a far tempo dal 1° gennaio 2006.
2.10.1 Per quanto riguarda innanzitutto la patologia psichiatrica di cui è affetto l’assicurato, la Dr. ssa __________, medico SMR – con formazione in psichiatria terminata in Svizzera (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13) – nel proprio referto del 2 aprile 2007 ha posto la diagnosi di episodio depressivo di lieve-media gravità (ICD10: F32) e indicato una compromissione della capacità lavorativa nella misura dell’80%, dal mese di dicembre 2004, per qualsiasi attività e del 50%, dal mese di settembre 2005, in attività adeguate che non richiedano responsabilità ed un impegno intellettivo particolari, compatibili con la problematica reumatologica (doc AI 66-5).
Il medico del SMR ha poi osservato, a sostegno della propria valutazione, che la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico curante, ha ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività adeguata. In particolare, il perito ha riferito di un colloquio telefonico di data 3 aprile 2007 con la psichiatra dell’assicurato, durante il quale quest’ultima ha confermato di ritenere RI 1 da sempre abile nella misura del 50%, in quanto il disturbo dell’umore seppur presente, non risulta fortemente invalidante (doc. AI 66-3).
La Dr.ssa __________ interpellata in data 9 febbraio 2009 da questa Corte ha specificato che “il lavoro come autista di camion non era più fattibile, in quanto accusava problemi di concentrazione e di attenzione oltre che a problemi dal lato fisico, sollevamento di pesi. Ritenevo che comunque potesse provare a lavorare ancora come autista ma con mezzi meno pesanti (taxi, bus di linea) per almeno due tre ore al giorno. Questo soprattutto per un reinserimento nell’ambito sociale.” (doc. XXI, la sottolineatura è del redattore).
A prescindere dalla data indicata dalla Dr.ssa __________ quale inizio dell’incapacità lavorativa dell’assicurato (1° giugno 2006) divergente da quanto la stessa ha indicato nel rapporto medico del 29 dicembre 2005 (21 settembre 2005), dal tenore dello scritto viene confermata, anche dal medico curante, la valutazione dell’incapacità lavorativa posta dal perito dell’amministrazione del 50% in attività adeguate.
Anche i medici del SMR, Dr. __________, generalista, e la Dr.ssa __________, psichiatra, hanno fatto proprie le conclusioni a cui è giunta la Dr.ssa __________ (doc. XXIV).
Sia il Dr. __________ che la Dr.ssa __________ hanno poi precisato che i limiti funzionali di RI 1 (problemi di concentrazione e di attenzione oltre che quelli a livello fisico) mal si conciliano con le attività di autista di taxi e mezzi di linea indicate dalla Dr.ssa __________, per le quali il grado di attenzione e responsabilità è notoriamente elevato (doc. XXIV).
Conclusioni che sono condivise da questa Corte che non ha perciò motivo di distanziarsi dalle valutazioni dei medici del SMR che non sono del resto state smentite da altri certificati medici-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Per quanto riguarda la perizia del 2 giugno 2005 della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ripresa dall’assicurato nel proprio allegato ricorsuale, nella quale la specialista ha ritenuto che l’evoluzione psichiatrica compromette in misura completa (100%) la capacità lavorativa dell’assicurato, va rilevato che la stessa si riferisce al mese di maggio 2005 (data della visita peritale) periodo nel quale anche la Dr.ssa __________ aveva fissato un grado maggiore di inabilità lavorativa (80%). La Dr.ssa __________ inoltre ha specificato che “Migliorando il quadro psicopatologico si impone una valutazione AI della capacità lavorativa residua in vista di una riqualifica, eventualmente il recupero della capacità lavorativa almeno parziale. Questo potrebbe rivalutarlo sul piano psico-sociale e influenzare il decorso depressivo positivamente” (doc. AI 80-14)
Miglioramento che è stato evidenziato nel referto peritale del 2 aprile 2007 dalla Dr.ssa __________: “…le cure psichiatriche hanno permesso all’assicurato di migliorare e conservare uno stato psichico di relativo compenso senza particolari deficit intellettivi” (doc. AI 66-5, la sottolineatura è del redattore).
Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________.
2.10.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto del 20 settembre 2005 ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena bilaterale con insufficienza muscolare: discopatia L4/5 e L5/S1 con ernia discale L4/5 paramediana a destra e moderata stenosi secondaria del canale spinale a tale livello, spondilartrosi L4-S1, debuttante discopatia L2/3; decondizionamento fisico; sindrome somatoforme da dolore persistente, fibromialgia; importante componente depressiva con idee suicidali; disadattamento/compromissione biopsicosociale; Ipertensione arteriosa trattata e psoriasis vulgaris.
Lo specialista ha indicato un’incapacità lavorativa al 100% dal 9 marzo 2004 al 29 novembre 2004, poi una piena capacità per lavori leggeri e un’incapacità al 100% dal 27 dicembre 2004 per motivi psichiatrici rinviando all’indicazione del Dr. __________ (doc. AI 22-3).
Anche il Dr. __________ nei propri referti del 12 luglio 2004 e del 27 ottobre 2004 ha posto una diagnosi simile a quella del Dr. __________ e valutato il paziente inabile in misura completa nella precedente attività svolta e abile in forma normale per attività adeguate (cfr. doc. AI 10-20; doc. AI 10-10).
Nel referto del 13 novembre 2006 il Dr. __________ ha ripreso sostanzialmente la diagnosi posta nel 2005 precisando tuttavia che la mobilità della colonna lombare è peggiorata, che la sintomatologia algica ha indotto un’insufficienza muscolare nell’ambito di un decondizionamento fisico con manifestazioni panvertebraliche, aspetti di dolore cronico misto nocicettivo e neuropatico e cefalee di carattere miointensivo.
La prognosi è globalmente sfavorevole, tuttavia il Dr. __________ ha specificato che l’adattamento della rendita oltre alla mezza rendita già percepita è da valutare specialmente in ambito psichiatrico (doc. AI 52-3).
Questa Corte ritiene dunque che dal profilo reumatologico non è giustificato un aumento del grado d’incapacità lavorativa essendo il peggioramento del quadro valetudinario - per stessa ammissione del medico curante Dr. __________ nel mese di novembre 2006 - da ricondurre in maniera particolare alla problematica psichiatrica.
Valutazione confermata ancora nel mese di marzo 2007 dal Dr. __________ del SMR, il quale nelle proprie annotazioni ha precisato che le limitazioni note di tipo somatico sono ancora attuali auspicando unicamente una rivalutazione psichiatrica, poi avvenuta in data 2 aprile 2007 (doc. AI 64-1).
Per quanto riguarda il referto del Dr. __________ del 2 luglio 2008 va detto che lo stesso è ampiamente successivo alla decisione impugnata e fa riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato constatata successivamente al provvedimento dell’amministrazione. Il referto si riferisce infatti alle consultazioni del 7 maggio e del 26 giugno 2008 (cfr. doc. XII 2).
La diagnosi posta dal Dr. __________ è comunque la medesima dei due precedenti referti del 2005 e del 2006, in particolare in merito alla prognosi sempre considerata sfavorevole, al carattere cronico della malattia, all’esito insoddisfacente delle misure terapeutiche (terapie stazionarie) e all’importante compromissione biopsicosociale.
È vero che il Dr. __________ ha precisato che una reintegrazione nel ciclo di lavoro è praticamente da considerare illusoria, tuttavia egli, medico peraltro non specialista in psichiatria, fa riferimento sostanzialmente ad un peggioramento del quadro psichiatrico:
“Si è instaurato un decondizionamento fisico con risparmio, si tratta di un decorso della malattia cronico con misure terapeutiche insoddisfacenti, ivi incluse terapie stazionarie, vi è perdita di integrazione sociale e una comorbidità psichiatrica con importante compromissione biopsicosociale” (doc. XII 2, la sottolineatura è del redattore).
Quadro psichiatrico, come detto, che è stato compiutamente vagliato dal medico del SMR, Dr.ssa __________ (cfr. considerando 2.10.1).
Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dai medici del SMR.
In esito alle considerazioni appena esposte, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente in attività adeguate presenta una capacità lavorativa del 50%.
La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 7 luglio 2006, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato attività semplici, leggere e poco qualificate, come ad esempio: operaio generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ad una catena di produzione continua); addetto al controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità; portiere / custode; magazziniere (in ambiti di merce leggera); commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri del “fai da te”); collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza.
Inoltre, l’assicurato essendo in possesso di molteplici licenze di condurre potrebbe anche svolgere l’attività di autista o fattorino per piccoli trasporti e per viaggi brevi (doc. AI 32-2).
2.11. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono determinanti i dati del 2006 (visto che nella decisione impugnata la rendita è stata ridotta a partire dal 1° gennaio 2006). L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2004, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2006.
2.11.1. Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato dall’ex datore di lavoro nel questionario 26 aprile 2005, (doc. AI 9-1), in fr. 52'481.-- che aggiornati al 2006 corrispondono a fr. 53'641.88
2.11.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro, non contestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato, quale operaio di fabbrica e autista, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 53'641.88 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 60'410.79, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “Prod. e fabbric. di prodotti in metallo”, livello di qualifica 4, fr. 4'829.-- X 12 mesi = 57’948.-- riportato su 41.7 = fr. 60'410.79).
Ora, qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008, il reddito statistico da invalido va ridotto della stessa percentuale, ossia dell’11,2%, ottenendo un importo di fr. 52'567.22
2.11.3. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.11.4. In concreto, nel rapporto del 6 luglio 2006 (doc. 32-3.), la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per l’attività leggera e una riduzione del 5% per eventuali altre riduzioni salariali (lungo periodo di inattività e potenziali difficoltà di adattamento / cambiamento professione).
La percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 52'567.22, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'655.24 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'641.88 (consid. 2.11.1) emerge un tasso d’invalidità del 55,9% arrotondato al 56% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.
L’UAI ha pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione dell’art. 88a OAI - che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° gennaio 2006.
Nella misura in cui l’UAI ha ridotto all’assicurato la prestazione a mezza rendita d’invalidità a partire dal 1° gennaio 2006, la decisione del 23 novembre 2007 deve quindi essere confermata.
2.12. In merito alla certificazione del Dr.__________, vice primario di neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, datata 5 maggio 2008, va detto quanto segue.
Lo specialista ha precisato, riferendosi anche al referto radiologico del 18 dicembre 2007 (doc. D), che “…si è assisito ad un netto peggioramento della sintomatologia dolorosa fino alla fine del 2007, dove è riapparsa una sintomatologia dolorosa questa volta più evocante in un territorio di S1 a dx” (doc. C).
Da parte sua il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 19 maggio 2008 (doc. X bis) ha rilevato anch’egli un possibile peggioramento dello stato di salute dell’assicurato a partire dal 18 dicembre 2007 (data della risonanza magnetica della colonna lombare, doc. D).
Alla luce, dunque, di questi certificati medici, il TCA ritiene opportuno trasmettere all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio e determini con precisione in che momento è avvenuto questo nuovo peggioramento della sintomatologia dolorosa e quali incidenze ha avuto sulla residua capacità di guadagno del ricorrente (cfr. art. 87 cpv. 2 OAI).
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato al consid. 2.10.2.
3. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti