Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.71

 

FC/sc

Lugano

2 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 marzo 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel mese di novembre 2004, RI 1, nata nel 1958, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da “depressione nervosa reattiva protratta, sindrome lombovertebrale e stato dopo intervento ginecologico complicato”, presenti dal 2001/2002 (doc. AI 1-6).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, fra i quali una perizia ad opera del Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM), con decisione del 23 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

 

"  Abbiamo esaminato il diritto a provvedimenti professionali.

 

Le persone assicurate hanno diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la loro invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

 

Nel caso in cui in un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad una riformazione.

 

●   Secondo le nostre verifiche non è il caso.

 

●   Per definire l'esigibilità lavorativa medicalmente oggettivata è stata richiesta una perizia pluridisciplinare al Servizio accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona. Dalla stessa si evince che, a parte un breve periodo (10.06.02-04.11.02) dove l'inabilità lavorativa era completa, fa stato una capacità minima dell'85% nelle attività precedentemente svolte in qualità di cameriera ed accompagnatrice turistica, mentre, quale casalinga non viene oggettivata alcuna inabilità.

 

●   Quale salariata fa quindi stato un grado d'invalidità del 15% massimo che non dà diritto a prestazioni da parte del nostro Ufficio (grado minimo per una rendita 40% e per provvedimenti professionali 20%).

 

Decidiamo pertanto:

 

●   La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 28-1)

                                        

                               1.2.   A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, l’amministrazione ha esaminato l’ulteriore documentazione medica presentata, sottoponendola anche al SAM per osservazioni e con decisione su opposizione 7 marzo 2008 ha confermato il precedente provvedimento di diniego motivando tra l’altro quanto segue:

 

"  (...)

3.2. Considerato come l'assicurata abbia tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica dopo la data della decisione impugnata (cfr. in modo particolare lo scritto 30.3.2006 della curante Dr.ssa __________ rispettivamente la missiva 13.4.2006 dello psichiatra Dr. __________), per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

 

Dopo aver preso atto della documentazione medica summenzionata, il Dr. __________ del SMR dell'AZ ha ritenuto appropriato interpellare (nuovamente) il SAM di Bellinzona per una sua presa di posizione al riguardo (cfr. l'annotazione SMR 26.5.2006 agli atti).

(...)

In definitiva, stante quanto precede, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati dopo la data della decisione impugnata) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni eseguite all'amministrazione.

 

Nulla muta ai fini del presente giudizio neanche avuto riguardo ai certificati 28.8.2006 e 2.2.2007 della Dr.ssa __________ rispettivamente allo scritto 1.2.2007 del Dr. __________ (cfr. a tal proposito le annotazioni SMR 27.6.2007 e 7.2.2008 agli atti).

 

Pertanto, le dettagliate ed approfondite valutazioni effettuate dal SAM di Bellinzona non sono state smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un aggravamento significativo delle sintomatologie rilevate.

Quanto prodotto dalla qui opponente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la propria inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall'amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.

 

Alla luce di quanto precede, lo scrivente ufficio ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata in esame, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.

 

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1 c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata risulta incapace al lavoro - e di riflesso al guadagno - in misura del 15% nella sua abituale professione di cameriera. Non raggiungendo quindi la percentuale minima del 40% richiesta dalla legge per poter beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità, la decisione contestata merita di essere tutelata mentre l'opposizione va respinta." (Doc. AI 50-4+5+6+7)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, tramite la sua legale, ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria gratuita e ha contestato le conclusioni dell’amministrazione facendo valere:

 

"  (...)

a.

Come già si è avuto modo di sottolineare in sede di opposizione, i numerosi medici che ebbero in cura la signora RI 1 hanno sempre ritenuto la stessa inabile al lavoro al 100%. In particolare la dr. med. __________ ha sempre mantenuto le sue diagnosi ed ha sempre confermato una incapacità lavorativa del 100%.

 

Anzi se con lettera di data 30 marzo 2006 (Doc. D dell'opposizione) la dr. med. __________ ha riconfermato le diagnosi poste, confermando l'incapacità lavorativa della ricorrente al 100% e prevedendo una capacità lavorativa futura del 50% al massimo, successivamente la stessa ha dovuto constatare un peggioramento dello stato di salute della ricorrente mantenendo una incapacità lavorativa del 100% (cfr. certificati medici agli atti dell'AI di data 28.8.2006 e di data 2.2.2007). Pure il dr. med. __________ ha confermato le sue valutazioni circa l'incapacità lavorativa della Signora RI 1.

 

Non vi sono, dunque, dubbi che a causa dei disturbi di cui soffre la ricorrente la stessa non è in grado di riprendere e continuare un'attività lucrativa. Di conseguenza, la sua capacità di guadagno è e rimane a zero.

 

Prove: c.s.

 

 

b.

La ricorrente soffre non solo di affezioni fisiche, ma anche di affezioni psichiche. Infatti, tutti i medici che ebbero a visitare l'opponente riscontrarono una componente psichiatrica, componente sempre indicata anche dalla dr. med. __________.

 

Tale componente è pure stata rilevata, è vero, dal servizio SAM ma, e lo si ribadisce, nonostante quanto indicato dalla dr. med. __________ con scritto del 13 giugno 2007 all'Ufficio AI, nell'ambito di tale relazione, non è stata eseguita, a mente dell'opponente, una valutazione approfondita come le circostanze imponevano, tenuto conto delle indicazioni di tutti i medici che ebbero a visitare la signora RI 1. A questo proposito si rileva che già il dr. med. __________ con lettera di data 7 agosto 2002 indirizzata al dr. med. __________ aveva riscontrato un'affezione psichiatrica.

 

A causa della sua situazione, la dr. med. __________ ha segnalato la ricorrente al dr. med. __________, che ora segue la signora RI 1 dal 16 marzo 2006.

Con lettera di data 13 aprile 2006 quest'ultimo indicò che la ricorrente soffriva di un "disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3 ICD 10) secondo la classificazione internazionale, che presenta un episodio depressivo di grado medio-grave con sintomi biologici" invalidante.

 

Egli riconobbe un'incapacità lavorativa della ricorrente del 100%, ribadita l'anno successivo e che continua a confermare.

Ora, non vi è, agli atti dell'incarto AI, alcuna indicazione da parte di un medico psichiatra che motivi un parere contrario a quello del dr. med. __________.

 

A mente dell'opponente, di conseguenza, anche per quanto concerne l'affezione psichiatrica, la sua capacità di guadagno è zero.

 

Prove: c.s.

 

 

c.

Anche in questa sede la ricorrente non può non contestare la perizia SAM relativa alla sua situazione psichica e ciò nonostante quanto indicato dalla dr. med. __________ con scritto di data 13 giugno 2007 che non può certo sostituire né completare la valutazione del dr. med. __________, non essendo la stessa medico-psichiatra.

 

(...)

 

Intanto si rileva e si prende atto che l'Ufficio AI, nella persona del dr. med. __________ (cfr. annotazione del medico del 26 maggio 2006), ha ritenuto fondata la critica circa la mancanza dei codici ICD-10 accanto alla diagnosi. Ora, già solo senza la codificazione della diagnosi, però, non risultava possibile per l'Ufficio AI stabilire se esistesse o meno una malattia invalidante ai sensi dell'art. 4 LAI e 8 LPGA.

Al contrario il dr. med. __________, nel suo certificato del 13 aprile 2006 ha posto una diagnosi con la relativa classificazione, ricordando altresì che "la paziente ha avuto diversi problemi legati ad un intervento chirurgico con complicazioni che hanno determinato secondo lei la comparsa dei sintomi di cui si lamenta".

Alle luce di quanto precede, l'Ufficio AI avrebbe dovuto o seguire le indicazioni del dr. med. __________, oppure sottoporre nuovamente la ricorrente ad una valutazione psichiatrica. Al contrario, l'Ufficio AI si è limitato a riferirsi allo scritto della dr. med. __________, che psichiatra non è, che ha semplicemente commentato l'opposizione della qui ricorrente, senza aver più convocato la stessa e senza aver più contattato i suoi medici curanti, tenuto conto oltretutto dei nuovi certificati prodotti.

 

Inoltre si rileva che la signora RI 1 è affetta, tra l'altro, da fibromialgia, come indicato dai medici del SAM. Tale patologia andava quindi esaminata anche dal punto di vista psichiatrico.

 

Viste, di conseguenza, le discrepanze fra la posizione del medico specialista curante e quello dell'Ufficio AI, quest'ultimo avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento, convocando nuovamente la paziente, per poi motivare, se del caso, in modo approfondito il parere diverso rispetto a quello del dr. med. __________.

 

Ne consegue che qualora questo lod. Tribunale non facesse proprie le argomentazioni della ricorrente, tenuto conto delle indicazioni dei medici curanti della Signora RI 1, una nuova perizia pluridisciplinare comprensiva di una perizia psichiatrica che tenga conto di quanto precede deve imporsi." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di respingere l gravame (V).

                                                                               

                               1.5.   In data 30 maggio 2008 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VII).

                                         Riferendosi alle allegate Annotazioni dei medici del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), l’Ufficio AI, nelle sue osservazioni 12 giugno 2008, ha affermato:

 

"  In questa sede, l'assicurata ha prodotto quale nuova documentazione medica lo scritto 30.5.2008 dello psichiatra curante Dr. __________ rispettivamente la missiva 13.5.2008 dell'Ospedale Regionale di __________.

 

Come di consueto, l'amministrazione ha sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) la documentazione medica summenzionata.

A giudizio di quest'ultimo (cfr. a tal proposito le annotazioni del Dr. __________ / Dr.ssa __________ del SMR dell'AI qui allegateVi), lo stato di salute della paziente in esame ha effettivamente subito una modifica (perlomeno a partire dal mese di febbraio 2008) che dovrebbe essere oggetto di approfondita valutazione; in sostanza, si ritiene quindi corretto procedere ad ulteriori indagini di carattere medico.

In via principale, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'Ufficio AI del Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso mediante l'allestimento sia di una perizia neurologica sia di una perizia psichiatrica (presso il Centro peritale delle assicurazioni sociali) atte a definire l'evoluzione dello stato valetudinario della ricorrente dal mese di febbraio 2008 in poi. In caso di rinvio degli atti all'amministrazione, si protestano già sin d'ora tasse, spese e ripetibili.

 

In via subordinata, si chiede a codesto lodevole TCA di voler confermare la decisione su opposizione del 7 marzo 2008 e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IX)

 

 

                               1.6.   Dal canto suo, l’assicurata, in uno scritto del 27 giugno 2008, ha fatto valere quanto segue:

 

"  (...)

1.

Si prende innanzitutto atto che l'Ufficio AI riconosce ora che la ricorrente soffre di affezioni fisiche e psichiche invalidanti, e quindi propone di sottoporre la ricorrente ad una perizia psichiatrica e neurologica.

 

Eppure la signora RI 1 già in sede di opposizione aveva segnalato, con le motivazioni appropriate, la discrepanza tra la posizione del medico specialista curante e quella del medico dell'AI, chiedendo che venisse esperita una perizia psichiatrica. Se l'Ufficio AI avesse provveduto allora, oggi, a più di due anni dalla presentazione dell'opposizione, con tutti i costi che ne derivano, non ci troveremmo in questa sede a discutere il caso della signora RI 1.

 

2.

L'Ufficio AI, a seguito del ricorso inoltrato in data 23 aprile 2008, ritiene ora di aver constatato un peggioramento della situazione della signora RI 1 a far tempo dal mese di febbraio 2008 in poi.

 

In realtà, il grave danno alla salute della ricorrente è già stato più volte segnalato ed accertato dai medici curanti della stessa già prima dell'anno 2008, ma solo ora viene confermato dai medici dell'AI.

 

Alla luce della documentazione presentata dalla ricorrente, una perizia psichiatrica non è, dunque, più necessaria e di conseguenza il ricorso presentato dalla ricorrente in data 23 aprile 2008 deve essere accolto e deve essere riconosciuta alla stessa una rendita AI intera a far tempo dal mese di novembre 2004.

 

3.

Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale dovesse ritenere necessarie una perizia psichiatrica e una perizia neurologica, si chiede di non retrocedere l'intero incarto della signora RI 1 all'Ufficio AI, ma di ordinare, per sopperire alle mancanze di tale Ufficio, una perizia pluridisciplinare, comprensiva di una perizia psichiatrica e neurologica, affinché altri periti possano accertare quali sono le affezioni fisiche e psichiche di cui soffre la signora RI 1 ormai dall'anno 2002, che rendono la stessa inabile al lavoro al 100%.

 

A questo proposito si osserva che il dr. med. __________ ha sempre mantenuto le sue diagnosi e riconosciuto un'incapacità lavorativa della ricorrente, con le debite motivazioni, ben prima del mese di febbraio 2008.

 

Semmai, dunque, questo lodevole Tribunale dovesse ritenere di dover sottoporre la ricorrente ad una perizia psichiatrica e neurologica, i periti dovranno valutare lo stato di salute della signora RI 1 anche durante il periodo precedente il mese di febbraio 2008.

 

4.

La ricorrente, di conseguenza, si riconferma nel proprio ricorso e chiede che la decisione su opposizione dell'Ufficio AI del 7 marzo 2008 venga annullata e le venga riconosciuta un'invalidità del 100% e conseguentemente le venga concessa una rendita AI intera a far tempo dal mese di novembre 2004.

 

Nella denegata ipotesi in cui questo lod. Tribunale ritenesse dover ritornare gli atti all'Ufficio AI per una nuova valutazione, si chiede che il ricorso della signora RI 1 venga comunque accolto e che venga, però, da un lato invitato l'Ufficio AI a valutare lo stato di salute della ricorrente anche per il periodo precedente il mese di febbraio 2008 e d'altro lato che vengano caricate all'Ufficio AI, oltre le spese, congrue ripetibili a favore della signora RI 1, la quale è da ben 4 anni che attende che l'Ufficio AI approfondisca in modo appropriato il suo caso." (Doc. XI)

                                        

In data 27 marzo 2009 ha inoltre fatto pervenire un’ulteriore certificazione datata 24 marzo 2009 del dr. __________ (XV, doc. D).

 

                                       

considerato,                   in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzi-
ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni presentata da __________, l’amministrazione, acquisito agli atti l’incarto dell’as-sicurazione malattia e disoccupazione dell’assicurata, ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________, generalista, la quale nel suo rapporto medico 7 dicembre 2004, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Depressione nervosa reattiva protratta, sindrome lombo-vertebrale cronica, anemia feripriva grave su disturbo verosimilmente ginecologico, stato da più interventi ginecologici, periartropatia delle anche, emorroidi, ipotensione arteriosa”, ha attestato un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2004, allegando diversa documentazione medica relativa alla paziente e precisando:

 

"  1.1      La profonda  astenia  non  le permette  di  eseguire  lavori  che  richiedano

un impegno fisico inoltre lamenta sonnolenza e dolori articolari specie a livello lombare e cervicale.

 

1.2      La paziente che era cameriera/barista non può più svolgere quel lavoro.

 

2.1                                                                                                   Non si può migliorare la capacità lavorativa in un ambiente come quello della ristorazione.

 

2.2                                                                                                   L'assicurata potrebbe svolgere l'attività di commessa magari a tempo parziale per cominciare poi a seguire. Potrebbe esporre delle merci/vetrinista (è creativa) nei grandi magazzini/negozi; oppure potrebbe occuparsi dell'animazione in servizi sociali (ha un buon contatto con le persone).

 

2.2.1 Bisognerebbe tener conto di farla stare anche un po' seduta non 4 ore di fila in piedi." (Doc. AI 7-5)

 

 

                                         Valutata altresì la documentazione richiamata dall’assicura-zione malattia e disoccupazione, sentito il preavviso del medico SMR, l’amministrazione ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM).

                                         Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 14 febbraio 2006, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura psichiatrica, neurologica, chirurgica e reumatologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:

 

"  (...)

5.        DIAGNOSI

 

5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti simbiotici di personalità.

 

 

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Fibromialgia.

 

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica, con leggera sintomatologia d'impingement a livello della spalla ds..

 

Lombalgie su alterazioni statiche della colonna vertebrale e minime alterazioni di tipo degenerativo a livello dei segmenti lombari, soprattutto L4-5 e L5-S1.

 

Anamnesticamente sindrome delle gambe irrequiete.

 

Sospetto stato aderenziale in stato dopo appendicectomia.

 

           ●    stato dopo gravidanza extrauterina;

           ●    stato dopo laparoscopia per adesiolisi con perforazione iatrogena del cieco;

           ●    stato dopo rilaparotomia e sutura del cieco.

 

Stato da vestibolopatia periferica acuta. (...)" (Doc. AI 27-14)

 

 

                                         osservando tra l’altro quanto segue:

 

"  (...)

Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione del caso:

 

Patologia psichiatrica

 

In considerazione delle diagnosi agli atti, l'A. è stata sottoposta a valutazione specialistica da parte del dr. __________, il quale nel suo rapporto riassume l'anamnesi e descrive l'esame psichico. Segnala una quota ansiosa leggermente incrementata, una certa difficoltà ad esprimersi spontaneamente; le comunicazioni devono essere stimolate. In conclusione, ritiene essere confrontato con una donna abbandonata dal padre durante l'infanzia e successivamente con la sorella è istituzionalizzata presso l'Ist. __________ di __________, dove ha trascorso quasi tutta la sua giovinezza. Non è difficile pensare che abbia subito una ferita dell'abbandono, che ha lasciato evidenti cicatrici emotive che hanno caratterizzato significativamente la struttura della sua personalità. L'A. si è quindi accostata al matrimonio con un fortissimo bisogno di attaccamento, frustrato però sia dal marito sia dai partner successivi, con il risultato di trovare completamente deluse le sue aspettative. Dopo l'intervento chirurgico l'A. ha mostrato una flessione sul piano energetico, mentre l'assistenza alla sorella malata di cancro, protrattasi per un anno, ha contribuito a prosciugare ulteriormente le riserve energetiche ed a fiaccarne la resistenza. L'A. avverte così il peso della situazione venutasi a creare come una gravosa ed insopportabile limitazione. Profondamente delusa, si è scoraggiata ed ha mostrato una tendenza all'isolamento interiore, dal quale è riuscita a sottrarsi unicamente ricorrendo all'influsso beneficio della sua migliore amica, vissuta come una reincarnazione dell'amatissima sorella deceduta per tumore alta lingua. Il nostro consulente pone le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5 della perizia. Ritiene che nelle condizioni attuali sia ravvisabile un'inabilità lavorativa psichiatrica nell'ordine del 10 - 20%. A parte l'introduzione di una blanda ansiolisi farmacologica per detendere la tensione endopsichica lievemente incrementata, non entrano in linea di conto misure terapeutiche particolari.

 

 

Patologia reumatologica

 

In considerazione dei disturbi lamentati dall'A. a carico dell'apparato locomotorio, ella è stata sottoposta a valutazione specialistica da parte del dr. __________, il quale nel suo consulto riassume l'anamnesi nei dettagli, descrive i dati soggettivi e lo status reumatologico. Riassume le radiografie in suo possesso e pone le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5 della perizia. Lo specialista ritiene che l'A. presenti, dal punto di vista reumatologico, un quadro anamnestico e clinico riferibile a fibromialgia. Sono presenti dolori piuttosto cronici a livello della colonna vertebrale, alle gambe, ma anche a livello delle estremità superiori, con predominanza del lato ds.. I disturbi hanno mostrato un'evoluzione con persistenza della sintomatologia nonostante tutte le terapie fino ad oggi instaurate. Sono presenti, dal punto di vista clinico, tutti i tender points necessari per la diagnosi di fibromialgia. Vi è inoltre un'iniziale periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla ds. con leggera sintomatologia d'impingement, con reperto radiologico comunque nella norma per quanto riguarda la spalla ds.. Assenza di calcificazioni periarticolari o di omartrosi od artrosi acromioclavicolare. L'A. risente di dolori soprattutto nella zona lombare, ai glutei ed a livello dell'estremità inf., da riferire principalmente al quadro fibromialgico. Vi sono delle minime alterazioni di tipo statico della colonna vertebrale, con una scoliosi a forma di S ds.-convessa nella zona lombare, nonché iniziali alterazioni degenerative in particolar modo ai segmenti L4-5 e L5-S1.

Non è presente una vera e propria sindrome lombovertebrale spondilogena. Non vi sono segni compressivi radicolari. Vi è il sospetto della presenza di una sintomatologia da restiess legs alle estremità inferiori, disturbi che si manifestano comunque con un'irrequietezza delle gambe, soprattutto serale, e non tipicamente durante la notte. Il nostro consulente conclude ritenendo che  questi reperti clinici e radiologici piuttosto modesti non giustifichino un'incapacità lavorativa alcuna per qualsiasi attività lavorativa svolta, in particolare per quella di barista o di cameriera. Pertanto l'A., dal punto di vista reumatologico, è totalmente abile al lavoro.

 

 

Patologia neurologica

 

Segnaliamo come il consulto neurologico abbia avuto luogo solo nel mese di febbraio per vari motivi e non da ultimo per impedimenti vari da parte dell'A,. In considerazione delle diagnosi lamentate dall'A., quest'ultima è stata sottoposta a valutazione specialistica neurologica da parte del dr. __________, il quale, nel suo rapporto, riassume l'anamnesi. L'A. lamenta principalmente stanchezza, dolore alle gambe, nausea, vomito, sensazione di capogiro e cefalee. Descrive lo stato neurologico nei dettagli. Nelle conclusioni fa notare come in seguito ad un intervento ginecologico in laparoscopia e lesione del cieco, che aveva necessitato un secondo intervento urgente per addome acuto, l'A. inizia ad accusare vari sintomi, tra cui dolori addominali, dolori agli arti inf., cefalee lievi bilaterali e dolori lombari. L'esame neurologico dettagliato evidenzia una lieve ipoestesia a tutto l'emicorpo ds., che in assenza di altri reperti più netti non è particolarmente sospetta per una lesione da parte del sistema nervoso centrale o periferico e dunque non necessita di ulteriori indagini. Per altro, l'esame neurologico risulta nella norma, senza reperti significativi. E' presente una sindrome delle gambe irrequiete, ben controllata con Sifrol, dunque non all'origine di rilevanti limitazioni. Non ritiene, da quanto descritto agli atti a livello lombare alla MRI, che vi siano reperti tali da provocare lesioni radicolari maggiori. Non ha alcuna spiegazione neurologica dei disturbi descritti dall'A. agli arti inf., e in generale dei suoi dolori. Pertanto ritiene l'A. totalmente abile al lavoro dal punto di vista strettamente neurologico. Non ha proposte terapeutiche.

 

 

Patologia addominale

 

In considerazione dei dolori addominali in stato da vari interventi in sede, l'A. è stata sottoposta a valutazione specialistica chirurgica da parte del dr. __________, il quale riassume i disturbi lamentati dall'A., dolori addominali non crampiformi, dolori irradianti agli arti inf. nella regione lombare e toracica, che provocano ogni tanto iperventilazione. Lamenta stitichezza, con defecazione ogni quattro giorni; non sopporta i latticini, mangia molta verdura. Il peso è stabile a ca. 74 kg.

Lo specialista descrive l'esame clinico addominale. L'addome alla palpazione è molle, senza difese, senza resistenza palpabile; rumori intestinali normali, assenza di ernie cicatriziali. Il dr. __________ riprende le diagnosi, da noi riassunte al capitolo 5. Trattasi di un'A. quarantasettenne, che inseguito ad un intervento addominale con complicazioni lamenta dolori persistenti. I dolori sono piuttosto atipici, con irradiazione sia nelle spalle sia nelle gambe. Inoltre, perdite vaginali ca. tre volte ai mese, con anemizzazione e necessità di somministrazione di ferro. L'A. si sente anche molto debole e distrutta a partire dall'intervento del 2002. I disturbi accusati da quest'ultima possono essere solo minimamente attribuiti ad uno stato aderenziale. Dal punto di vista strettamente chirurgico non vi è possibilità alcuna di migliorare i disturbi. Un'ulteriore laparotomia con adesiolisi è vivamente sconsigliata. L'unica possibilità di migliorare la sintomatologia sarebbe probabilmente una psicoterapia. Pertanto, dal punto di vista chirurgico addominale I'A. è totalmente abile al lavoro.

Patologia internistica

La sonografia addominale evidenzia la presenza di un piccolo emangioma epatico. In considerazione di esami di labor con transaminasi, y-GT e fosfatasi alcalina, nonché bilirubina totale completamente nella norma, non riteniamo che i disturbi lamentati dall'A. debbano essere messi in relazione con una problematica epatica. Ricordiamo come l'A. presenti un'Hb nei limiti di norma a conferma che il trattamento intrapreso a base di ferro ha portato alla risoluzione dell'anemia ferripriva diagnosticata in precedenza.

 

L'A. è stata valutata sia da gastroenterologi che da chirurghi che non hanno mai oggettivato patologia alcuna.

 

Anche dal punto di vista ginecologico, ad eccezione di infetti ricorrenti, non si è mai potuto oggettivare un problema organico. (...)" (Doc. AI 27-16+17+18)

 

                                         e concludendo come segue:

 

"  (...)

7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA

 

L'A. è da considerare abile al lavoro nella misura di almeno l'85% nelle attività finora svolte quale cameriera, operatrice turistica ecc..

 

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le patologie reumatologica, neurologica e addominale non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A., non avendo potuto oggettivare patologia alcuna.

 

La sindrome di restless legs anamnestica è ben controllata con il trattamento a base di Sifrol. I disturbi vertiginosi non sono in relazione ad una patologia del sistema nervoso centrale o - periferico.

 

La patologia psichiatrica è caratterizzata da un incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti simbiotici di personalità. Tale patologia concorre a ridurre la capacità lavorativa nella misura del 15% ca..

 

Non abbiamo potuto evidenziare altre patologie che possano giustificare una riduzione della capacità lavorativa dell'A..

 

Lo stato di salute può essere considerato ridotto nella misura summenzionata a partire dal 5.11.2002 in poi.

 

In precedenza i postumi dell'intervento e la sintomatologia psichiatrica hanno giustificato un'incapacità lavorativa del 100% dal 10.06.2002 al 4.11.2002, quando si attesta un miglioramento clinico.

 

Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si deve attendere a cambiamenti di rilievo dello stato di salute dell'A..

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Riteniamo che l'A. possa svolgere l'attività di cameriera, accompagnatrice turistica ecc. almeno nella misura del 85%.

 

Come casalinga I'A. va considerata totalmente abile al lavoro. (...)"

(Doc. AI 27-18)

Di conseguenza, l’Ufficio AI, con provvedimento del 23 febbraio 2006 (doc. AI 28), ha statuito il diniego delle prestazioni ritenendo che la documentazione all’inserto aveva evidenziato un’incapacità lavorativa completa circoscritta al periodo dal 10 giugno al 4 novembre 2002 e, quindi, a un periodo insufficiente per fondare il diritto a prestazioni dell’AI. In effetti, secondo l’amministrazione nel mese di novembre 2002 si era attestato un miglioramento delle condizioni dell’assicurata in ragione del quale l’interessata andava considerata abile nella sua attività di cameriera e accompagnatrice turistica nella misura dell’85% (doc. AI 28 e sopra consid. 1.1).

 

                               2.7.   Unitamente alla sua opposizione l’assicurata ha prodotto un certificato 30 marzo 2006 della dr.ssa __________ del seguente tenore:

 

"  Diagnosi:

     1)   stato da intervento per addome acuto su perforazione del colon-cieco dopo adesiolisi laparoscopica (20.06.2002)

     2)   depressione reattiva ad 1) e alla perdita della sorella per tumore complicata da:sindrome ansiosa e attacchi di panico

     3)   discopatia L5 S1 e sindrome lomboradicolare destra

     4)   periartropatia di entrambe le anche;

     5)   anemia microcitica ipocromica e iporigenerativa

     6)   cefalea

     7)   gastrite.

 

Capacità lavorativa passata:

prima del giugno 2002 la capacità lavorativa era del 100%; successivamente si è azzerata 0% dopo il 20.06.2002.

Capacità lavorativa presente:

0% a motivo della importante depressione e dei dolori lombari e alle anche, persiste inoltre il problema legato all'anemia che la paziente fatica a curare.

Capacità lavorativa futura:   

è da prevedere, con una terapia psichiatrica e internistica in ricovero stazionario, un miglioramento fino al 50% entro un anno.

 

Attualmente è allo 0% di capacità; è probabile che entro un anno possa riprendere al 50%, ma non prima.

 

La prognosi è dunque solo parzialmente favorevole." (Doc. AI 34-12)

 

Inoltre, anche un certificato 13 aprile 2006 del dr. __________, psichiatra curante dell’assicurata dal marzo 2006, che ha affermato quanto segue:

 

"  Gentile Signora Avvocato,

 

le rispondo in relazione alla sua lettera del 11 aprile 2006, per confermarle che sto seguendo la signora dal 16 marzo di quest'anno su segnalazione del medico curante Dottoressa __________.

 

Come già discusso telefonicamente da questi primi incontri ho come prima impressione diagnostica quella di trovarmi confrontato con un disturbo di personalità emotivamente instabile (F 60.3 ICD 10) secondo la classificazione internazionale, che presenta un episodio depressivo di grado medio­grave con sintomi biologici.

 

Ho preso conoscenza della valutazione psichiatrica effettuata per la Assicurazione Invalidità dal collega Dottor __________, che ritengo come valutazione psichiatrica sommaria nell'ambito di una richiesta d'invalidità per motivi fisici.

 

Le ricordo infatti che la paziente ha avuto diversi problemi legati ad un intervento chirurgico con complicazioni che hanno determinato secondo lei la comparsa dei disturbi di cui si lamenta.

 

Ritengo invece che a una valutazione più approfondita emergano chiaramente i termini diagnostici da me citati all'inizio." (Doc. AI 34-13)

 

 

                                         Nella sua presa di posizione del 26 maggio 2006 il dr. __________ del SMR ha affermato:

 

"  Presa di posizione nel corso di OPPOSIZIONE

Per quanto riguarda l'osservazione del dr. __________ sulla valutazione del Dr. __________ nell'ambito della perizia SAM:

" che ritengo come valutazione psichiatrica sommaria nell'ambito di una richiesta di invalidità per motivi fisici."

Possiamo dire che l'A. è stata valutata globalmente perché presentava numerosi sintomi riconducibili a diverse patologie, tra le quali quella psichiatrica che è stata debitamente tenuta in conto con una valutazione specialistica.

Per questo motivo l'A. è stata valutata nell'ambito di una perizia pluridisciplinare, cui hanno preso parte oltre al perito SAM anche altri specialisti esterni, tra cui il dr. __________,  psichiatra, la cui valutazione non è affatto sommaria, ma circostanziata e tiene conto di anamnesi, stato psichico dell'A. e influsso sul funzionamento sociale nonché risorse a disposizione.

 

Concordo sul fatto che la diagnosi non sia stata espressa secondo un codice diagnostico (p.es ICD 10), questo dovrebbe essere fatto nell'abito peritale, ma non sempre è possibile ricondurre una sintomatologia sotto un cappello definito in una classificazione. La diagnosi è "descrittiva".

 

Per questo richiedo al dr. __________, via periti SAM,che si esprima a questo proposito. Inoltre chiedo che formuli le sue osservazioni in merito alle annotazione del suo Collega.

 

 

D'altra parte devo anche annotare che lo psichiatra "ricorrente" non è molto preciso nella sua diagnostica:

" ho come prima impressione di trovarmi confrontato con un disturbo di personalità instabile(F60.3) che presenta un episodio depressivo di grado medio-grave con sintomi biologici."

 

Faccio da ultimo notare che fino all'esito della perizia la curante non ha ritenuto indicato far seguire l'A. da uno specialista.

 

Per quanto riguarda la lettera della curante, le diagnosi sono le stesse e sono state prese in considerazione dai periti per la valutazione globale. Quello che non concorda è il giudizio sulla CL,(per la curante l'A. è oggi inabile al 100% in ogni attività, nei rapporti prima della perizia riteneva che potesse svolgere un'attività e richiedeva una valutazione) ma quello espresso dai periti è motivato, dopo valutazione di tutte le diagnosi." (Doc. AI 38-1)

 

                                         In data 13 giugno 2007 i medici del SAM hanno come segue preso posizione sui certificati medici prodotti dall’assicurata:

 

"  Innanzitutto mi scuso per l'enorme ritardo con cui rispondo alle vostre osservazioni.

 

Mi riferisco alla presa di posizione dell'Avvocatessa RA 1, al certificato medico del dr. __________ ed a quello della dr.ssa __________.

Per rispondere mi avvalgo della presa di posizione del dr. __________, psichiatra, riguardo alle vostre osservazioni.

 

Innanzitutto rispondo alla presa di posizione dell'Avvocatessa che nel suo complemento all'opposizione pone alcuni punti. Al punto 3a l'Avvocatessa segnala come vari medici, cosi come la stessa dr.ssa __________, medico curante, abbia sempre descritto le diagnosi psichiatriche e confermato un'incapacità lavorativa totale. A queste osservazioni facciamo notare come la problematica psichiatrica non deve essere stata ritenuta tanto grave, poiché né l'A. stessa e neppure la curante hanno mai ritenuto necessaria una presa a carico psichiatrica durante il periodo dal 03/2003 fino a 03/2006 (stranamente in fase d'opposizione l'A. entra in cura psichiatrica). Se la patologia fosse stata ritenuta tale, l'A. sarebbe stata presa a carico dal punto di vista specialistico, come è avvenuto peraltro nel corso del 2003, quando l'A. è stata in cura presso I'SPS, il quale ha attestato un'incapacità lavorativa per un breve periodo. L'A. dal 03/2003 non è più seguita dal servizio e non è più stata presa a carico dal punto di vista specialistico in maniera assidua e protratta. È stata ricoverata per un soggiorno a __________, da dove veniva dimessa con stato di salute migliorato. Ora di fatto i dati anamnestici, in assenza di un progetto di cura in ambito psichiatrico, la mancanza di un trattamento farmacologico assiduo e costante, considerando che l'A. stessa dichiara di assumere i farmaci solo "quando è ansiosa", stanno ad indicare e confermare l'assenza di una patologia grave e determinante una sofferenza tale da inficiare la capacità lavorativa.

 

La dr.ssa __________ peraltro, non specialista psichiatra. ha descritto disturbi della sfera psichica. È ben possibile che l'A. abbia presentato in passato episodi d'incremento della quota ansiosa ed uno stato depressivo reattivo soprattutto dopo la morte della sorella; quest'ultima diagnosi per definizione non giustifica un'incapacità lavorativa prolungata se non evolve in uno stato depressivo, per l'appunto da noi non evidenziato.

 

Sempre nel 11/2003, quando I'A. è stata ricoverata al __________, si descrive uno stato ansioso-depressivo e si propone l'introduzione di un trattamento a base di     Amitriptilina, cito "per innalzare la soglia del dolore". L'A. ha poi interrotto la presa a carico psichiatrica presso I'SPS di Lugano nel 0312003, cioè quando lo stesso servizio attestava un'incapacità al 50% a partire dall'01.03 al 30.04 con capacità lavorativa totale a partire dall'01.05.2003 in avanti (vedasi atto del 15.05.2003 nella perizia).

L'A. stessa ha attestato durante la visita peritale di assumere "quando è agitata" il trattamento a base di Fluctin e Temesta, con beneficio clinico e miglioramento dello stato timico. Appurato che dal 2003 in avanti non abbiamo documenti specialistici che possano giustificare un'incapacità lavorativa significativa dal punto di vista psichiatrico, possiamo ritenere la nostra valutazione assolutamente valida. Ricordiamo che la valutazione del dr. __________ è avvenuta ben 3 mesi dopo la valutazione psichiatrica nell'ambito della perizia SAM ed in fase d'opposizione alla decisione dell'Ufficio Al.

 

Osservazioni al punto 3b: l'Avvocatessa dichiara come il dr. __________ nel 0812002 abbia evidenziato una patologia psichiatrica. In questo periodo l'A. soffre di uno stato depressivo reattivo alla morte della sorella avvenuta proprio a quell'epoca per una grave malattia.

Alle osservazioni del dr. __________, il nostro consulente dr. __________ risponde ribadendo d'aver eseguito un esame specialistico approfondito, cosa che possiamo attestare, e secondariamente fa notare come le sue conclusioni diagnostiche divergono da quelle del collega sia per quanto riguarda l'asse I, sia per quanto riguarda l'asse lI. Per quanto concerne l'asse I il dr. __________ ha evidenziato unicamente un incremento della quota ansiosa, mentre il dr. __________ evidenzia uno stato depressivo di grado medio-grave con sintomi biologici. A riguardo dell'asse lI, il dr. __________ evidenzia la presenza di tratti simbiotici a testimonianza di un'identità trovata negli altri, non nel proprio sé, situazione che si avvicina al disturbo di personalità dipendente F60.7 dell'ICD10, che si distingue però per un livello di sviluppo inferiore, mentre il collega dr. __________ diagnostica un disturbo emotivamente instabile di personalità. Anche il dr. __________ concorda riguardo alla valutazione della dr.ssa __________ che descriveva una depressione reattiva alla perdita della sorella per tumore ed una sindrome ansiosa, risoltasi nel tempo. II nostro consulente non ha potuto per contro riscontrare sindrome d'attacchi di panico.

 

Non possiamo comunque accettare l'accusa di una valutazione sommaria dal punto di vista psichiatrico, semplicemente perché riferito dall'A. Il consulto del dr. __________ è stato eseguito approfonditamente con un esame psichico che però non ha evidenziato particolarità degne di nota, ad eccezione di un incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti simbiotici di personalità.

 

Ricordiamo che il fatto d'avere dei disturbi (pag. 4 dell'opposizione dell'Avvocatessa) non è sinonimo di patologia. Se così fosse non sarebbero necessarie delle perizie.

 

In conclusione abbiamo evidenziato una quota d'ansia incrementata nell'ambito di tratti di personalità simbiotici non tale d'assumere una patologia codificata dall'ICD10.

Al punto 3c delle osservazioni dell'Avvocatessa RA 1, facciamo notare come i criteri che I'Avvocatessa stessa ritiene non siano stati esaminati, non sono descritti perché semplicemente non sono stati riscontrati. Non possiamo citare ciò che non esiste.

 

Per rispondere alle osservazioni al punto 3d da parte dell'Avvocatessa RA 1 segnaliamo come la valutazione pluridisciplinare SAM consta di ben 4 valutazioni specialistiche e di una raccolta anamnestica avvenuta sull'arco di 5 ore. Vi è stata un'integrazione pure delle problematiche internistiche in fase di discussione e come da consuetudine le conclusioni sono state discusse sia con i colleghi periti, sia con i vari consulenti. La patrocinatrice chiede una valutazione globale che non può essere altro che determinata dalla patologia psichiatrica, poiché tutti gli altri disturbi lamentati dall'A. non sono stati oggettivati oppure la loro entità non ha giustificato una limitazione funzionale.

 

Pertanto non possiamo inglobare in termini d'incapacità lavorativa ciò che non giustifica una limitazione funzionale o che non è oggettivabile. È infatti difficile inglobare ciò che non esiste. Al contrario, nella perizia sono descritti tutti i disturbi lamentati dall'A.

 

In conclusione riteniamo la nostra valutazione corretta e coerente.

 

Segnaliamo peraltro che la perizia ha subito vari ritardi, poiché l'A. stessa, per ben 2 volte, non si è presentata all'appuntamento dal neurologo disdicendo sempre all'ultimo momento e tramite terze persone (madre). La nostra valutazione conferma l'opinione di tutti i periti e consulenti, cioè d'essere di fronte ad una sofferenza di lieve entità. I problemi d'ordine economico non sono problemi valetudinari, ma possono contribuire a mantenerli attivi.

 

Sperando d'aver risposto esaurientemente e scusandoci ancora per l'enorme ritardo con cui vi rispondiamo, porgiamo i nostri più cordiali e collegiali saluti." (Doc. AI 44-1+2+3)

 

                                         Sentito nuovamente il medico SMR, mediante il provvedimento contestato in questa sede, del 7 marzo 2008, l’amministra-zione ha confermato il diniego di prestazioni (cfr. sopra consid. 1.2).

 

                                         Nel suo ricorso, l’assicurata ha contestato tali conclusioni e in data 30 maggio 2008 ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________, datato 30 maggio 2008, attestante quanto segue:

 

"  Come da nostra conversazione telefonica ho preso atto dei documenti che lei mi ha inviato cioè la presa di posizione da parte del servizio medico regionale dell'assicurazione invalidità e le confermo come non sono d'accordo sia con le valutazioni che con le conclusioni. Le confermo che la paziente è in mio trattamento regolare dal marzo del 2006 inviatami dal medico curante Dott.ssa __________. La paziente presenta un quadro chiaro di depressione ricorrente che è stata già trattata in passato da diversi specialisti sia in ambito pubblico che quello privato.

In alcune occasioni la paziente è stata anche sottoposta a trattamenti infusionali e per os in ambito stazionario ed ambulatoriale. Attualmente a causa del peggioramento di un nuovo episodio depressivo grave la paziente è tutt'ora in trattamento infusionale con ansiolitici ed antidepressivi presso il mio studio. Tra l'altro siamo in attesa di un ricovero presso la Clinica di __________ nel reparto di psichiatria non appena ci sarà posto disponibile.

La paziente è stata anche valutata dal servizio di neurologia dell'Ospedale __________ a causa delle problematiche legata alla sindrome dolorosa cronica e il mal di testa. Le allego copia del rapporto per conoscenza. Per quanto riguarda le mie diagnosi che vengono poste come dubitative dal Dr. med. __________ in quanto si riferiscono alla mia certificazione iniziale, posso quindi confermarle che la diagnosi è definitiva e quindi le riconfermo il disturbo depressivo ricorrente su un disturbo di personalità instabile, inoltre diverse problematiche legate agli esiti di un intervento all'addome con complicazioni di addome acuto determinato secondo la paziente da un errore del medico.

Ritengo le conclusioni del servizio medico regionale dell'AI non corrette e imprecise perché non tengono conto dell'anamnesi esauriente in campo psichiatrico che denuncia la presenza da anni della patologia depressiva. Il concomitante disturbo di personalità e gli esiti di diverse traversie medico-chirurgiche hanno determinato il crollo totale delle difese di questa paziente determinandone una completa incollocabilità al lavoro.

Rimango disponibile qualora necessitasse di ulteriori chiarimenti e con l'occasione le invio gentile Avvocato RA 1 i miei più distinti saluti." (Doc. B)

 

                                         Ha inoltre presentato un rapporto allestito il 13 maggio 2008 dai medici del servizio di neurologia dell’EOC, concludente, tra l’altro:

 

"  Le riferiamo a proposito di questa paziente esaminata ambulatorialmente il 9.05,2008.

 

Anamnesi

Rivediamo la paziente dopo l'ultima consultazione del 7.02.2008 a cui faremo riferimento.

La paziente ci viene inviata dopo aver consultato il pronto soccorso dell'Ospedale Italiano in data 03.05.2008 per la seguente sintomatologia: da alcuni mesi presenta cervicalgie per le quali ha effettuato fisioterapia con massaggi "dolci". Tuttavia da due settimane presenta peggioramento di tale dolore che s'irradia a livello medio-dorsale e al capo fino al vertice. Viene descritto come gravativo, associato a lieve nausea. Dopo la consultazione in pronto soccorso sta assumendo Novalgine 20 ggt con beneficio.

Quest'ultimo farmaco tuttavia determina ipotensione e stanchezza marcata. Il  Dafalgan invece non funzionava.

La paziente riferisce di dormire bene durante la notte grazie all'assunzione di Temesta a posologia imprecisata. Riferisce che sta attraversando un periodo difficile e che ha in programma la prossima settimana ricovero presso l'Ospedale di __________ per l'aggravamento della nota patologia depressiva.

 

Terapia attuale

Fluctine 20 mg                       4-0-0

Trittico 100 mg                       0-0-1

Efexor ER 65 mg                    1-0-0

Topamax 100 mg                  1-0-1

Temesta                                  in riserva

 

Esame neurologico

Cervicalgia accentuata alla compressione dei muscoli paravertebrali e trapezi in assenza di rigidità nucale e di contrattura significativa.

Nervi cranici nella norma.

Ai 4 arti: forza, sensibilità tatto-algica, senso posturale, pallestesia e coordinazione tutti nella norma. ROT normoevocabilì e simmetrici. RCP corretto.

 

Marcia senza caratteri patologici. Romberg negativo.

 

Conclusione

La paziente presenta una cervicalgia associata ad una cefalea a carattere tensivo ed è in una condizione attuale di peggioramento della nota depressione motivo per cui ha in programma ricovero stazionario a breve.

AI momento dunque non modifichiamo la terapia attuale.

Abbiamo suggerito alla paziente di non assumere in maniera continua Novalgine poiché determina ipotensione arteriosa. Le abbiamo prescritto del Brufen 600 mg da mantenere in riserva.

La paziente riferisce di aver già assunto in passato miorilassanti di cui non sa precisare il nome, che avevano determinato effetti collaterali e pertanto si rifiuta di tentare con del Sirdalud.

Proponiamo di sfruttare il periodo del ricovero per effettuare della fisioterapia.

Abbiamo proposto anche alla paziente, al termine del ricovero, un corso di training autogeno." (Doc. C)

                                        

In proposito, nelle loro “Annotazioni” del 5 giugno 2008, il dr. __________, generalista, e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR hanno ritenuto indispensabile una rivalutazione peritale di natura psichica e neurologica osservando:

 

"  (...)

Perizia SAM 2.2006

 

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Incremento della quota ansiosa nell'ambito di tratti simbiotici di personalità.

 

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Fibromialgia.

 

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica, con leggera sintomatologia d'impingement a livello della spalla ds..

 

Lombalgie su alterazioni statiche della colonna vertebrale e minime alterazioni di tipo degenerativo a livello dei segmenti lombari, soprattutto L4-5 e L5-S1.

 

Anamnesticamente sindrome delle gambe irrequiete.

 

Lievi cefalee di origine verosimilmente tensiva.

 

Sospetto stato aderenziale in stato dopo appendicectomia,

● stato dopo gravidanza extrauterina;

● stato dopo laparoscopia per adesiolisi con perforazione iatrogena del cieco;

● stato dopo rilaparotomia e sutura del cieco.

 

Stato da vestibolopatia periferica acuta.

 

Viene valutato un impedimento dal lato psichiatrico del 15% (Dr. __________) con un periodo di IL completa dal 10.6.2002 al 4.11.2002.

 

Opposizione:

 

con certificato del 13.4.2006 il dr. __________ attesta la presenza d'un disturbo di personalità emotivamente instabile F 60.3 con inoltre episodio depressivo di grado medio-grave con sintomi biologici. Egli si discosta dalla valutazione del dr. __________ ritenuta sommaria.

 

La critica viene sottoposta al SAM, il quale conferma (vedi risposta del 18.6.2007) la validità della perizia.

 

Decisione su opposizione del 7.3.2008: si conferma rifiuto di prestazioni.

 

Ricorso:

 

lettera dr. __________ del 30.5.2008: egli afferma di aver in cura l'assicurata da 3.2006 e riconferma la sua valutazione psichiatrica.

 

Rapporto servizio di neurologia del 13.5.2008,

assicurata in cura con

Fluctine 4 x 20 mg

Trittico 100 0-0-1

Efexor ER 75 1-0-0

Topamax 100 1-0-1

 

Viene riscontrata una cervicalgia associata a cefalea a carattere tensivo, previsto ricovero stazionario.

 

Valutazione:

dalla documentazione presentata risulta una probabile modifica dello stato di salute sia psichiatrico che somatico, peggioramento somatico documentato da 2.2008, quindi precedente la decisione impugnata (vedi rapporti del servizio di neurologia).

Dal rapporto del servizio di neurologia risulta pure che l'assicurata è sotto trattamento con psicofarmaci in dosi massicce.

 

Procedere:

si propone un complemento istruttoria comprendente una valutazione peritale psichiatrica (centro peritale) oltre ad una valutazione neurologica." (Doc. IX/bis)

 

Infine, in data 27 marzo 2009 l’assicurata ha fatto pervenire un’ulteriore certificazione del dr. __________ del seguente tenore:

 

"  In riferimento alla sua lettera del 26.2., la aggiorno sul caso della signora RI 1.

La paziente è sempre sotto un importante e costante trattamento psicofarmacologico ambulatoriale che nell'ultimo periodo ha necessitato di essere rinforzato causa un ulteriore aggravamento delle condizioni timiche della signora, procedendo con delle infusioni ambulatoriali quotidiane effettuate presso il mio studio.

In sostanza, le condizioni della paziente appaiono tuttora in condizione di grave instabilità, nonostante gli sforzi psicofarmacologici e psicoterapeutici proposti, con una chiara progressione peggiorativa delle affezioni che la riguardano.

A questo proposito stiamo valutando con l'accordo della paziente un possibile ricovero stazionario in clinica, per un'intensificazione e/o revisione farmacologica proposta." (Doc. D)

 

                               2.8.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI aveva sostanzialmente negato l’attribuzione di una rendita di invalidità oltre che di ogni provvedimento professionale ritenendo non adempiuto il periodo di carenza di un anno prescritto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, considerato come l’assicurata fosse stata incapace al lavoro nella misura del 100% nel periodo dal 10 giugno al 4 novembre 2002, mentre che in seguito andava considerata nuovamente abile al lavoro in misura dell’85% (consid. 1.2). L’amministrazione si è basata essenzialmente sulla conclusioni della perizia eseguita dal SAM in data 14 febbraio 2006 (cfr. doc. AI 27-18 e sopra consid. 2.7).   

Tale tesi è stata contestata dalla ricorrente, la quale, sulla base dei certificati prodotti, ha in sostanza sostenuto di essere inabile al lavoro in misura totale.

 

                                         Ora, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 7 marzo 2008 (doc. A) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), i rapporti medici prodotti dall’interessata in sede ricorsuale possono essere presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce anche alla situazione psichiatrica, e neurologica, dell’assicurata antecedente all’emissione della decisione contestata.

 

Al riguardo, viste le citate attestazioni degli specialisti (doc. B e C, D), segnatamente quelle del dr. __________, psichiatra che ha in cura la ricorrente dal 16 marzo 2006, appare in particolare verosimile che i problemi psichiatrici che affliggono l’assicurata abbiano limitato la sua capacità lavorativa, quantomeno nel periodo successivo alla presa a carico della paziente da parte di questo sanitario, in misura non trascurabile, anche considerato il trattamento con psicofarmaci in dosi massicce (anche in forma di trattamenti infusionali in ambito stazionario e ambulatoriale) segnalato dallo psichiatra curante dell’assicurata, e che al momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche. Inoltre, anche dal rapporto medico del 13 maggio 2008 steso dai dr. __________ e dr. __________ del Servizio di neurologia dell’EOC, si evince che l’assicurata soffre di una cervicalgia associata a cefalea a carattere tensivo (doc. C).

Non si può del resto tralasciare di osservare che il giudizio di inabilità lavorativa nella misura del 15% è stato tratto dall’amministrazione, mediante il provvedimento contestato del 7 marzo 2008, sulla base di una perizia eseguita dal SAM in data 14 febbraio 2006 e, quindi, oltre due anni prima. Del resto, le osservazioni aggiuntive presentate dal SAM in data 13 giugno 2007 sono state formulate sulla base di un semplice esame degli atti senza un nuovo esame clinico e personale della paziente (doc. 44-1; cfr. sopra consid. 2.7). Va altresì rilevato che sulle critiche mosse dall’interessata alle conclusioni dei sanitari del SAM, in particolare in materia psichiatrica, in sede di opposizione non è stato nemmeno chiamato ad esprimersi direttamente il dr. __________, psichiatra, nella sua qualità di estensore del referto psichiatrico facente parte della perizia del SAM (doc. 44-1 e cfr. sopra 2.7).  

 

                                         Del resto, esaminate le certificazioni prodotte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione, sentito il preavviso dei medici SMR, nelle sue osservazioni 12 giugno 2008 (IX) ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti psichici e neurologici, posto come dall’inserto non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle varie problematiche di cui è sofferente la richiedente (cfr. IX e IXbis; cfr. sopra consid. 1.5). Va detto in proposito che la certificazione del 24 marzo 2009 del dr. __________, prodotta dalla ricorrente successivamente alla presa di posizione 12 giugno 2008 dell’Ufficio AI (IX), non fa che confermare ulteriormente la necessità di istruire la pratica, lo psichiatra che ha in cura la ricorrente confermando la gravità delle sue condizioni “nonostante gli sforzi psicofarmacologici e psicoterapeutici” intrapresi (doc. D e cfr. sopra consid. 2.7).  

 

Questa Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura specialistica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362). Considerate le varie patologie di cui soffre l’assicurata e la probabile interazione tra le stesse, rilevato come la perizia del SAM risalga al febbraio 2006, a mente di questo TCA è indispensabile procedere ad una perizia interdisciplinare che si esprima in maniera globale sulla situazione della ricorrente e, quindi, sulle varie patologie che la interessano.

                                       

                             2.10.   Mentre RI 1 ha chiesto in sostanza l’effettuazio-ne di una perizia medica ordinata dal Tribunale (cfr. XI), l’amministrazione, postulata la retrocessione degli atti, ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni approfondimenti medici ordinando in particolare una perizia psichiatrica e una neurologica (IX).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

 

                                         D’altra parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga i necessari accertamenti medici, segnatamente di natura pluridisciplinare, intesi a valutare l’evoluzione delle varie patologie (di natura psichiatrica e non) di cui soffre la ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità lavorativa.

                                         In esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                        

                                         Inoltre l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.9 e 2.10 e renda una nuova decisione.

 

                                   2.   Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata in sede di ricorso.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti