Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.88

 

cr/sc

Lugano

30 marzo 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell'11 aprile 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1960, di professione fabbro, ma una volta giunto in Svizzera attivo quale pizzaiolo, ausiliario di pulizia, addetto alla manutenzione di giardini e, da ultimo, come giardiniere indipendente, in data 16 giugno 2006 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa della rottura della spalla destra dopo una caduta nel luglio 2005 (doc. 1/1-7).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 13 dicembre 2007 (doc. 34/1-3), poi confermato con decisione dell’11 aprile 2008, l’UAI ha accordato all’interessato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006, negando in seguito il diritto ad una rendita, non sussistendo dopo tale data un grado di invalidità (doc. A).

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio 2007.

                                         Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, basata su un esame peritale eseguito in ambito infortunistico, senza che l’UAI abbia provveduto autonomamente agli accertamenti medici del caso.

                                         L’avv. RA 1 ha osservato che l’assicurato non può essere considerato ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte, dato che, come attestato dal dr. __________, egli è inabile al lavoro al 50%. Inoltre, a mente del patrocinatore, non può essere preteso dall’assicurato un cambiamento di attività, visto che l’interessato - a causa della sua età, delle sue scarse conoscenze e delle difficoltà con la lingua italiana - potrebbe reperire una nuova occupazione solo in attività non adeguate alle sue condizioni di salute, di tipo manuale e comportanti sforzi fisici.

                                         Il patrocinatore ha quindi chiesto al TCA di ordinare una perizia giudiziaria atta a verificare le reali condizioni di salute dell’interessato e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa residua (I).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere ribadito la correttezza della valutazione operata dal SMR, sulla base dell’esame specialistico eseguito dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni - ha confermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (IV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.5.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

 

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

 

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

 

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

 

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

 

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

 

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

 

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                               2.6.   Nella decisione dell’11 aprile 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006, sopprimendola poi a partire dal 1° gennaio 2007. Il dr. __________ del SMR, facendo propria la valutazione eseguita dal dr. __________ in ambito LAINF, ha infatti considerato l’interessato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di giardiniere, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3., 2.4. e 2.5., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° gennaio 2007.

 

                               2.7.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha dapprima acquisito agli atti alcuni referti medici contenuti nell’incarto dell’assicuratore infortuni e meglio:

 

-          rapporto medico intermedio LAINF del 6 settembre 2006, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, del seguente tenore:

 

"  Evoluzione relativamente favorevole per quello che concerne la forza e la mobilità.

Tuttavia persistenza di dolori con anche una limitazione funzionale con solo un'antepulsione all'abduzione di 80°. Avevo tentato un'infiltrazione di cortisone con tuttavia un successo relativo. Il paziente ha sempre eseguito della fisioterapia con miglioramento temporaneo.

È chiaro che il futuro non è brillante e penso che ci avviciniamo ad un'invalidità almeno parziale. Comunque solo un lavoro leggero senza pesi può essere preso in considerazione. Tutti i lavori che necessitano l'uso di una scala o pesanti sono impossibili anche in un prossimo o lontano futuro.

Intanto l'inabilità è totale. È stata inoltrata una domanda d'invalidità.

In allegato una copia del rapporto operatorio all'attenzione del Dr. __________.

Prossimo controllo fra un mese." (Doc. 32-1)

 

-          rapporto medico peritale del 13 settembre 2006, redatto per conto dell’assicuratore infortuni, in cui il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (...)

DIAGNOSI:

 

     -    Sindrome algica a riposo e sotto carico, diminuzione della forza e dalla resistenza agli sforzi, deficit funzionale spalla destra in presenza di uno stato dopo contusione il 23.7.2005 con rottura transmurale pre-inserzionale del sopra-spinato, rottura e lussazione del labbro glenoidale inferiore e contusione delle parti molli gleno-omerali anteriori, decorso complicato/rallentato dell'insorgenza di una capsulite retrattile e stato dopo intervento di revisione il 15.3.2006.

     -    Disturbi periartropatici anca/zona trocanterica sinistra.

     -    Disestesie emiviso sinistro.

     -    Nozione di disturbo della vista, nozione di frattura non dislocata del pavimento orbitale (certificato medico dr. __________ del 24.8.2005).”

 

      Il dr. __________ ha poi indicato:

 

2. Problematiche soggettive / oggettivabili riferite dal paziente

 

Soggettivamente disturbi a riposo e sotto carico, deficit funzionale in abduzione (mettere la retromarcia) al di sopra dell'orizzontale.

Disturbi in sede trocanterica a sinistra, talvolta con estensione disestesica lungo l'arto inferiore, mantenendo per periodi prolungati una posizione seduta. Gonfiore locale alla marcia oltre una mezz'oretta.

Persistenza di un'alterazione della sensibilità all'emiviso sinistro.

Disturbi al gomito sinistro e alle ginocchia nel frattempo regrediti.

Disturbi alla lettura.

 

Oggettivamente cicatrice all'altezza della spalla destra calma, funzione attiva e passiva limitata al di sopra dell'orizzontale e in rotazione, diminuzione diffusa (antalgico) dello sviluppo della forza muscolare all'esame isometrico contrariato, compreso il bicipite capolungo.

Disturbi in sede trocanterica, così come lungo il III prossimale della fascia latae a sinistra, così come alla sollecitazione del piriforme. Funzione delle anche conservata.

Disestesia all'emiviso/regione zigomatica a sinistra.

 

3.  Inabilità lavorativa giustificata nella misura del 100%?

 

In qualità di giardiniere il signor RI 1 risulta essere inabile al lavoro in misura completa.

 

4.  Ulteriore inabilità lavorativa giustificata? Se sì, per quanto e in quale misura?

 

In considerazione del quadro clinico complessivo riscontrato in data odierna, ritengo piuttosto improbabile che il signor RI 1 possa riprendere anche in futuro la propria attività, se non limitatamente a certe mansioni puntuali, come per esempio la cura di aiuole, il taglio di prati erbosi con l'ausilio di un "trattorino", rastrellare, ...

 

5.  Quali sono gli impedimenti oggettivi che rendono inabile il paziente?

 

La limitata caricabilità dell'art. superiore destro dominante, soprattutto se tenuto scostato dal tronco, la limitazione funzionale in abduzione/rotazione e al di sopra dell'orizzontale, la riduzione della resistenza agli sforzi (movimenti ripetitivi anche non sotto sforzo), la distanza degli spostamenti, ...

 

6.  L'attuale cura medica è appropriata? Se no, quali cure propone?

 

In considerazione della natura delle lesioni riportate dal signor RI 1, così come del quadro clinico oggettivabile, ritengo che le misure terapeutiche adottate siano state appropriate.

 

Da parte del paziente stesso si preconizza l'uso regolare, nei limiti della caricabilità, del braccio, così come l'esecuzione puntuale di una serie di fisioterapia in funzione dell'intensità temporanea dei disturbi. Allo stadio attuale ritengo ragionevole considerare circa 4 serie di terapie all'anno, a partire da ora.

 

7.  Impedimenti ed esigibilità in altre professioni

 

Entrano in linea di conto delle attività leggere che non richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro dominante nel trasporto e manipolazione di pesi superiori ai 5 kg tenuti scostati dal tronco, l'esecuzione ripetuta di movimenti anche a corto raggio con il braccio flesso e abdotto, l'esecuzione frequente di movimenti fino all'orizzontale, anche senza pesi particolari, l'uso di macchinari o strumenti vibranti, rispettivamente contundenti, ...

Ideale sarebbe la possibilità di poter scegliere liberamente la posizione di lavoro, entrano tuttavia pure in linea di conto delle mansioni piuttosto sedentarie, con possibilità di intercalare regolarmente dei periodi in posizione eretta, oppure degli spostamenti su superfici regolari.

 

L'attività di pizzaiolo, svolta in precedenza, non risulta più essere medicalmente esigibile in considerazione dell'ingaggio dell'arto superiore destro dominante nella preparazione della pasta, nel mettere, rispettivamente togliere le pizze dal forno, ...

 

Entrerebbero per contro in linea di conto delle mansioni di controllo produzione nell'ambito dell'industria con ingaggio limitato dell'arto superiore destro, delle mansioni di controllo nell'ambito della video-sorveglianza, portineria, gestione della posta interna, ...

 

8.  Abile in attività confacenti - medio/leggere? Se sì , da subito?

 

Nello svolgimento di attività esigibili dal punto di vista medico, il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dalla metà del mese di settembre (indicativamente l'11.9.2006) e in misura praticamente completa a decorrere (indicativamente) dal 23.10.2006.

 

9.  Eventuali osservazioni o precisazioni.

 

Secondo quanto riferitomi, il signor RI 1 avrebbe inoltrato una richiesta di prestazioni da parte dell'Assicurazione Invalidità.

Con riferimento alla situazione complessiva e ai referti riscontrati, ritengo senz'altro opportuna tale richiesta nel senso di una riformazione professionale." (Doc. 34/4+5)

 

-          scritto del 2 novembre 2006 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, del seguente tenore:

 

"  In seguito al nostro colloquio telefonico e con l'accordo del paziente, le comunico che ho operato il paziente a livello della spalla destra in data del 15 marzo '06 con una revisione complessa. Intervento con un risultato relativamente soddisfacente per quello che concerne i dolori con tuttavia ancora una notevole diminuzione funzionale in particolare a livello della forza che ci si poteva aspettare dopo una lesione importante.

Comunque siamo ancora in fase di riabilitazione e mi sembra ancora presto giudicare la capacità lavorativa definitiva di questo paziente che attualmente è inabile dal 23.7.05 come giardiniere.

Una valutazione definitiva prima di 18 mesi dall'intervento non può essere onestamente presa in considerazione.

Intanto le allego una copia del rapporto operatorio e una copia del mio rapporto all'Assicurazione Invalidità datata 2.8.06."

(Doc. 37-1)

 

-          scritto del 23 novembre 2006 inviato dal dr. __________ alla __________ - in risposta ad una precisa richiesta di chiarimenti da parte dello stesso assicuratore LAINF in merito alle osservazioni presentate dal dr. __________ - in cui ha indicato:

 

"  Con riferimento alla vostra lettera dell'8.11.2006, dopo aver preso visione degli atti aggiuntivi gentilmente messi a disposizione, posso esprimere le seguenti considerazioni alle domande da voi poste.

 

1.  Possiamo confermare all'assicurato che in attività confacenti medio-leggere sarebbe da considerare abile al lavoro?

 

Sì, la capacità lavorativa nell'esecuzione di attività confacenti medio-leggere che tengano conto delle limitazioni presentate alla spalla destra può venire confermata.

Il tenore della lettera del dr. __________ del 2.11.2006 non contiene in effetti nessun elemento di giudizio clinico che permetta di invalidare il tenore delle considerazioni espresse in precedenza.

 

2.  In base ai nuovi atti medici l'incapacità lavorativa in attività di controllo produzione nell'ambito dell'industria con ingaggio limitato dell'arto superiore destro, controllo nell'ambito della video-sorveglianza, portineria, gestione della posta, sarebbe giustificata?

     Se sì, in quale misura?

 

No, la diminuzione residuale della forza dell'arto superiore destro (in fase di miglioramento) riportata dal dr. __________ nel certificato del 2.11.2006 non giustifica a priori un'incapacità lavorativa oltre il primo gennaio 2007 nello svolgimento di attività medicalmente esigibili.

 

3.  Possiamo giudicare la capacità lavorativa dell'assicurato prima dei 18 mesi dall'intervento?

 

Sì, il grado di capacità lavorativa del signor RI 1 può venir valutato prima del decorrere di 18 mesi dall'intervento tenuto conto dell'attività lavorativa svolta, particolarmente gravosa per quanto attiene agli arti superiori, quello destro peraltro dominante.

 

4.  Eventuali osservazioni.

 

Il fatto di voler aspettare ben 18 mesi prima di valutare il potenziale divenire professionale di un paziente si scontra peraltro palesemente con le esperienze ben documentate, ritenute anche nella quinta revisione AI, sull'importanza di intervenire precocemente con misure di integrazione professionale."

(Doc. 40-1+2)

 

                                         L’UAI ha poi chiesto al dr. __________ di compilare l’usuale rapporto medico.

                                         Con scritto del 2 aprile 2007 indirizzato all’UAI, il dr. __________ ha risposto:

 

"  In risposta alla vostra lettera del 16.3.07, confermo di aver stabilito una capacità lavorativa di 33 1/3 dal 12.2.07, attività lavorativa che il paziente svolge con difficoltà tenendo conto del suo mestiere di giardiniere.

Comunque, la capacità lavorativa stabilita dal medico dell'Assicurazione che risponde per la perdita di guadagno, è chiaramente anche per me difficile da valutare visto che l'unico mestiere che riesce a svolgere il paziente è quello di giardiniere.

In conseguenza, anche se ho l'impressione che la situazione non sia così male tenendo conto della gravità della lesione iniziale, penso comunque che occorra una perizia da parte vostra per valutare esattamente la capacità lavorativa ed eventuale riconversione."

(Doc. 23-8)

 

                                         Nelle sue annotazioni del 10 luglio 2007, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

 

"  Ben redatta valutazione fiduciaria per __________ del 9.2006 agli atti LAINF dell'infortunio del 23.7.2005 che riporta in maniera ben dettagliata esigibilità sia per l'attuale attività che per attività ritenute adeguate e leggere. L'__________ ha pertanto dal 1.1.2007 chiuso il caso ritenendo l’Ato abile al 100% in attività adeguate.

 

Non vi sono patologie extrainfortunistiche in base alla documentazione che possono limitare le esigibilità per cui non sono a mio giudizio necessari ulteriori accertamenti d'ordine medico assicurativo." (Doc. 28-1)

 

Contro il progetto di decisione dell’UAI di attribuirgli una rendita limitata nel tempo solo fino al 31 dicembre 2006, l’assicurato ha inviato all’amministrazione un referto del dr. __________, datato 14 gennaio 2008, del seguente tenore:

 

"  La informo sul paziente che è stato operato il 19.12.07 a livello della spalla destra consecutivamente a delle aderenze residuali a livello dell'articolazione acromioclavicolare e un piccolo residuo anteriore a livello dell'acromio.

Si è proceduto con una nuova artrolisi. Da notare che durante l'intervento si è constatata una perfetta rinserzione della cuffia dei rotatori con un tendine libero e di buona qualità.

Di conseguenza il paziente è di nuovo inabile al 100% dal 27.11.07 per circa tre mesi con una ripresa al 50% e probabilmente non di più a tre mesi dall'intervento." (Doc. 39-1)

 

Nella “proposta per il medico” del 21 gennaio 2008, il funzionario incaricato ha chiesto al dr. __________ del SMR quanto segue:

 

"  Incarto di ritorno per una presa di posizione in merito allo scritto del Dr. __________.

 

Si può ritenere che l'eventuale peggioramento non influisca oltre 3 mesi sulla CL e quindi confermare la nostra presa di posizione ed assegnare la rendita intera per un periodo limitato dal 01.07.2006 al 31.12.2006?" (Doc. 38-1)

 

Nelle sue annotazioni del 16 febbraio 2008, il dr. __________ ha osservato:

 

"  Sono pienamente d'accordo che si tratti di una IL 100% per un lasso di tempo inferiore ai 3 mesi post-operativamente specialmente considerando che la valutazione di abilità lavorativa si riferisce ad attività confacenti ergonomicamente." (Doc. 40-1)

 

Con scritto del 17 marzo 2008, inviato all’UAI, il dr. __________ ha ancora rilevato:

 

"  Vi comunico che in seguito alla mia lettera del 14.1.08, il paziente è stato rimesso abile al 50% dal 1.4.08. Capacità probabilmente ammissibile, definitiva tenendo conto della professione di base del paziente." (Doc. 44-1)

 

                                         In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di sopprimere il diritto alla rendita dopo il 31 dicembre 2006, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a comprova della - a suo avviso - incapacità lavorativa del 50%.

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del SMR.

 

                                         Nelle sue annotazioni del 10 luglio 2007, il dr. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurato, in base alla valutazione peritale del 13 settembre 2006 del dr. __________, eseguita per conto dell’assicuratore infortuni e alle successive precisazioni del 23 novembre 2006 dello stesso dr. __________, totalmente inabile nella sua precedente attività di giardiniere, ma pienamente abile in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 28-1). Il medico del SMR ha indicato che “l’assicurazione __________ ha pertanto dal 1° gennaio 2007 chiuso il caso ritenendo l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate” (doc. 28-1).

                                         Il dr. __________ ha poi osservato che l'assicurato non presenta delle patologie extra-infortunistiche che possano limitare l'esigibilità lavorativa definita dal dr. __________, motivo per il quale non occorrono ulteriori accertamenti di natura medica (doc. 28-1).  

 

                                         Il TCA condivide queste considerazioni del SMR.

 

Va dapprima rilevato che, come correttamente stabilito dal dr. __________, dalla documentazione medica agli atti non emerge che l’assicurato presenti delle patologie extra-infortunistiche, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua, né del resto il patrocinatore dell’interessato sostiene il contrario.

                                         Di conseguenza, presentando l’assicurato solo patologie ortopediche, già vagliate dal dr. __________ per conto dell’assicuratore infortuni, è a giusta ragione che l’amministrazione - contrariamente a quanto preteso dal patrocinatore dell’interessato in sede ricorsuale (doc. I) - ha fatto capo a tale valutazione specialistica per determinare la capacità lavorativa dell’assicurato, senza procedere a ulteriori atti istruttori.

 

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Il rapporto del dr. __________ (cfr. doc. 34-1 segg.) non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il perito ha tenuto conto delle singole patologie invalidanti di cui l’assicurato è affetto e ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

 

Nel suo referto del 13 settembre 2006, redatto su incarico dell’assicuratore infortuni, il dr. __________, dopo avere elencato le patologie che affliggono l’interessato, ha ritenuto che lo stesso non possa più svolgere la sua precedente attività di giardiniere, incompatibile con le sue limitazioni funzionali. Lo specialista ha infatti indicato che l’arto superiore destro dominante dell’assicurato presenta delle limitazioni nella caricabilità, nella abduzione/rotazione, nei movimenti sopra l’orizzontale; inoltre, l’interessato è limitato nella resistenza agli sforzi e in relazione alla distanza negli spostamenti (doc. 34-4).

Il dr. __________ ha poi indicato che non può essere considerata esigibile nemmeno la professione di pizzaiolo, svolta in passato dall’assicurato, dato che tale attività implica l’utilizzo dell’arto superiore destro dominante nella preparazione della pasta, così come nel mettere e togliere le pizze dal forno (doc. 34-5).

Lo specialista ha per contro ritenuto esigibili “attività leggere, che non richiedano l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante nel trasporto e manipolazione di pesi superiori ai 5 kg tenuti scostati dal tronco, l’esecuzione ripetuta di movimenti anche a corto raggio con il braccio flesso o abdotto, l’esecuzione frequente di movimenti fino all’orizzontale, anche senza pesi particolari, l’uso di macchinari o strumenti vibranti, rispettivamente contundenti” (doc. 34-5). Il dr. __________ ha aggiunto che sarebbe ideale poter scegliere liberamente la posizione di lavoro, ma che “entrano tuttavia pure in linea di conto delle mansioni piuttosto sedentarie, con possibilità di intercalare regolarmente dei periodi in posizione eretta, oppure degli spostamenti su superfici regolari” (doc. 34-5).

A titolo di esempio, lo specialista ha ritenuto esigibili “delle mansioni di controllo produzione nell’ambito dell’industria con ingaggio limitato dell’arto superiore destro, delle mansioni di controllo nell’ambito della video-sorveglianza, portineria, gestione della posta interna” (doc. 34-5).

 

Quanto al momento a partire dal quale l’assicurato può essere considerato abile al lavoro in attività adeguate al suo stato di salute, il dr. __________ ha osservato che “nello svolgimento di attività esigibili dal punto di vista medico, il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dalla metà del mese di settembre (indicativamente l’11.9.2006) e in misura praticamente completa a decorrere (indicativamente) dal 23.10.2006” (doc. 34-5, il corsivo è della redattrice).

 

Tali conclusioni sono tuttavia state contestate dal dr. __________, autore dell’intervento alla spalla destra in data 15 marzo 2006, il quale ha ritenuto prematura la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurato eseguita dal dr. __________, sottolineando che “una valutazione definitiva prima di 18 mesi dall’intervento non può onestamente essere presa in considerazione” (doc. 37-1).

Il dr. __________ ha infatti spiegato che l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di revisione complessa dell’articolazione acromio-clavicolare destra, che ha dato un risultato relativamente soddisfacente per quello che concerne i dolori, “con tuttavia ancora una notevole diminuzione funzionale in particolare a livello della forza che ci si poteva aspettare dopo una lesione importante”. Il dr. __________ ha quindi indicato che, essendo ancora in una fase di riabilitazione, “mi sembra ancora presto giudicare la capacità lavorativa definitiva di questo paziente che attualmente è inabile dal 23.7.2005 come giardiniere” (doc. 37-1).

 

Chiamato dall’assicuratore infortuni ad esprimersi in merito a queste considerazioni del curante, il dr. __________, con scritto del 23 novembre 2006, ha confermato la sua precedente valutazione della capacità lavorativa dell’interessato, sottolineando che “la diminuzione residuale della forza dell’arto superiore destro (in fase di miglioramento) riportata dal dr. __________ nel certificato del 2 novembre 2006 non giustifica a priori un’incapacità lavorativa oltre il primo gennaio 2007 nello svolgimento di attività medicalmente esigibili” (doc. 40-1, il corsivo è della redattrice).

Il dr. __________ ha poi evidenziato che “il grado di capacità lavorativa del signor RI 1 può venir valutato prima del decorrere di 18 mesi dall’intervento tenuto conto dell’attività lavorativa svolta, particolarmente gravosa per quanto attiene agli arti superiori, quello destro peraltro dominante” (doc. 40-1). Lo specialista ha inoltre aggiunto che “il fatto di dover aspettare ben 18 mesi prima di valutare il potenziale divenire professionale di un paziente si scontra peraltro palesemente con le esperienze ben documentate, ritenute anche nella quinta revisione AI, sull’importanza di intervenire precocemente con misure di integrazione professionale” (doc. 40-2).

 

                                         Alla luce di queste osservazioni del dr. __________, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del citato specialista, il quale ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di giardiniere, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal 1° gennaio 2007.

 

                                         Va del resto rilevato che, nel rapporto medico per l’UAI del 2 aprile 2007, lo stesso dr. __________, dopo avere indicato che è difficile valutare la capacità lavorativa dell’interessato, dato che l’unico mestiere che riesce a svolgere è quello di giardiniere, ha aggiunto “anche se ho l'impressione che la situazione non sia così male tenendo conto della gravità della lesione iniziale” (doc. 23-8, il corsivo è della redattrice).

 

                                         Stante quanto precede, il TCA non può quindi che ritenere corretta la valutazione del dr. __________ in merito ad una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività adatte dopo il 1° gennaio 2007.

 

                                         Tale conclusione non può essere contraddetta dal rapporto medico del 14 gennaio 2008 del dr. __________, il quale ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 27 novembre 2007 per circa tre mesi e poi nuovamente un’abilità lavorativa del 50%, a seguito di un nuovo intervento chirurgico a livello della spalla destra, cui è stato sottoposto l’assicurato in data 19 dicembre 2007, a seguito di aderenze residuali a livello dell’articolazione acromio-clavicolare e di un piccolo residuo anteriore a livello dell’acromio (doc. 39-1).

 

                                         Orbene, ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto il 12 marzo 2008 - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa del problema alla spalla destra, che ha reso necessario un nuovo intervento chirurgico in data 19 dicembre 2007, non possono in casu essere presi in considerazione, dato che al momento di emanazione della decisione impugnata non erano ancora trascorsi tre mesi dall’intervento chirurgico.

                                         Va ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 16 febbraio 2008, ha osservato che l’incapacità lavorativa del 100% attestata dal curante è limitata ad un periodo di tre mesi dopo l’intervento chirurgico (doc. 40-1). Tale considerazione del medico SMR sembrerebbe poi confermata dallo scritto stesso dr. __________ del 17 marzo 2008, il quale ha indicato che a partire dal 1° aprile 2008 l’assicurato è nuovamente abile al lavoro al 50%, percentuale probabilmente definitiva tenuto conto della professione di base del paziente (doc. 44-1).

                                         In ogni caso, qualora al contrario il peggioramento dello stato di salute sia durato oltre tre mesi, spetterà al ricorrente inoltrare un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi ortopedici che potrebbero influire sul grado di inabilità.

 

                                         In conclusione, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che, a partire dal mese di gennaio 2007, l’assicurato presenta un grado di incapacità lavorativa del 100% nella sua precedente professione di giardiniere, ma sia da considerare abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, di natura ortopedica.

 

                                         Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle condizioni di salute della sua spalla destra, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

 

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

 

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

 

"  (…)

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid. 3b)

 

                                         In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

 

"  (…)

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile
2002 in re W. consid. 4a-d).

 

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

 

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

 

                                         È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

 

                                         Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che interessano il suo arto superiore destro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

                                         In esito alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal punto di vista medico - l'assicurato, dal gennaio 2007, è limitato nell’esercizio della sua ultima professione di giardiniere, ma è in grado di svolgere a tempo pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute, rispettosa dei limiti funzionali indicati dal dr. __________ (cfr. doc. 34-5 riprodotto per esteso al consid. 2.7.)

 

                             2.10.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2007 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la soppressione della rendita).

L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2006, motivo per il quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2007.

 

                             2.11.   Per quel che concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 36’000.- (cfr. doc. 31-1), conformemente a quanto indicato dall’assicuratore LAINF.

 

                                         Dai questionari dei datori di lavoro all’incarto, emerge che l’assicurato ha lavorato dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2005 presso la ditta __________ di __________, in qualità di ausiliario di pulizia (attivo per 4.5 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana), percependo uno stipendio di fr. 14.50 all’ora più indennità vacanze/giorni festivi dell’8.33%, guadagnando nel 2003 fr. 27’376 e nel 2004 fr. 21'709 (doc. 13/2-3); l’interessato svolgeva inoltre un’attività accessoria di manutenzione giardino, pari a 20 ore mensili, per 6 mesi all’anno, presso il condominio __________, per conto dell’Immobiliare __________ di __________, percependo nel 2003 fr. 2’450 e nel 2004 fr. 4’555.70 (doc. 16/2).

 

                                         Nelle annotazioni per l’incarto del 13 settembre 2007, il funzionario incaricato ha osservato:

 

"  Assicurato che da molti anni lavorava come dipendente pizzaiolo presso il ristorante __________ di __________ (fino al 2000) e si occupava delle pulizie delle sale cinema presso il __________ di __________ (fino al 31 gennaio 2005).

A partire da febbraio 2005 diventa indipendente giardiniere fino al 23 luglio 2005 (momento dell'infortunio).

 

Risulta evidente che un'attività di soli 5 mesi di indipendente non risulta rappresentativa ai fini della determinazione del reddito da valido.

 

Quindi per la determinazione del reddito da valido vi sono due alternative.

La prima, grazie ad un’inchiesta d'ispettorato, è quella di calcolare una media dei redditi di giardinieri indipendenti (con condizioni simili all'assicurato: senza dipendenti, ...) con attività avviata da qualche tempo.

 

La seconda è quella di utilizzare come reddito da valido la categoria 4.2 delle statistiche RSS." (Doc. 30-1)

 

Nelle successive annotazioni del 24 settembre 2007, il funzionario incaricato ha aggiunto:

 

"  Caso discusso con __________:

 

Come reddito da sano possiamo adottare quello annunciato alla __________ di Fr. 36'000.-- con i dovuti adeguamenti.

 

Inoltre, considerando l'estratto dei CI si nota come a decorrere dal 2001, quindi ben prima dell'infortunio, i suoi redditi abbiano iniziato a calare con una media ben inferiore a Fr. 36'000.-- nei 3 anni precedenti il danno alla salute." (Doc. 31-1)

 

Il TCA ritiene condivisibili queste osservazioni dei funzionari incaricati e non ha quindi motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso.

 

Adeguando tale importo al 2007, si ottiene un reddito da valido di fr. 36’576 (+1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica).

 

                             2.12.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001 consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008)

 

                                         In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).

                                         Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), la nostra Alta Corte ha stabilito che:

 

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

 

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

 

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

 

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente - che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

 

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

 

                                         In una sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, consid. 6.2., il Tribunale federale, su questo tema, ha ancora rilevato:

 

"  A proposito del richiesto adeguamento va tuttavia rilevato che finora è stato ammesso dalla Corte federale nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).”

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.

                                         Riportato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr. 60'226.07.

 

                             2.13.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                             2.14.   In concreto, nel rapporto finale dell’11 ottobre 2007, il consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 18%, così giustificata: “riduzione dell’8% per attività leggere e del 10% per le limitazioni reumatologiche (alternanza della postura, piccole pause, ecc.)” (cfr. doc. 32-2).

 

                                         Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 18% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata contestata dall’assicurato.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un salario da invalido di fr. 60'226.07 e ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'385.38 (fr. 60'226.07 - (fr. 60'226.07 x 18 : 100)).

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 36’576 (consid. 2.11.), non emerge perdita di guadagno alcuna.

 

                                         Stante quanto sopra, non presentando l’assicurato un grado di invalidità, è da considerare corretto l’agire dell’UAI, con riferimento alla soppressione delle prestazioni (cfr. STF 8C_688/2007 del 7 agosto 2008).

 

                                         A titolo abbondanziale, il TCA rileva che il risultato non cambierebbe nemmeno volendo ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata.

                                         Anche volendo considerare, infatti, che nella sua precedente attività di ausiliario di pulizia, nel 2007, l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 22’544 (lavorando al 75%), pari a fr. 30’059/anno per un’occupazione a tempo pieno, importo che si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 50’840.64/anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 93 “servizi personali”, livello di qualifica 4: fr. 4’000.-- X 12 mesi : 40 x 41.7 [La Vie économique, 12-2008, pag. 94, tabella B9.2], aggiornato al 2007) - il reddito statistico da invalido (fr. 60'226.07) andrebbe ridotto del 40.87%, percentuale corrispondente al gap salariale (fr. 30’059 vs. fr. 50'840.64), e si attesterebbe pertanto a fr. 35’611.68.

                                         Ammettendo la riduzione del 18%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 29’201.57, che raffrontato all’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 36’576 (consid. 2.11.), dà un tasso d’invalidità del 20.16%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà in ogni caso diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         D’altra parte, tuttavia, in applicazione dell’art. 88a OAI, la soppressione delle prestazioni non poteva avere luogo a decorrere dal 1° gennaio 2007, come deciso dall’amministrazione, visto che, come indicato dal dr. __________ nello scritto del 23 novembre 2006 (cfr. doc. 40-1 incarto LAINF contenuto nell’incarto AI 1-48), confermato dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 28-1) e ripreso anche dal consulente IP nel suo rapporto dell’11 ottobre 2007 (cfr. doc. 32-1), l’interessato va considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate alle sue condizioni di salute solo a partire dal 1° gennaio 2007.

 

                                         L’art. 88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare.

                                         In concreto, nello scritto del 13 settembre 2006 il dr. __________ aveva dapprima indicativamente ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività adatte dal 23 ottobre 2006 (doc. 34-5, il corsivo è della redattice); in seguito, tuttavia, nello scritto del 23 novembre 2006 in risposta alle domande poste dall’assicuratore infortuni, il dr. __________ ha espressamente indicato che “la diminuzione della forza all’arto superiore destro riportata dal dr. __________ nel certificato del 2 novembre 2006 non giustifica a priori una incapacità lavorativa oltre il primo gennaio 2007 nello svolgimento di attività medicalmente esigibili” (cfr. doc. 40-1, il corsivo è della redattrice).

                                         Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della totale capacità lavorativa dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 marzo 2007 (cfr. SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).

Pertanto, è a partire dal 1° aprile 2007 che l’assicurato non ha più diritto a prestazioni.

 

La decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 marzo 2007 e non solo fino al 31 dicembre 2006 come stabilito dall’amministrazione.

 

                             2.15.   L’assicurato ha chiesto al TCA l’espletamento di una perizia medica (cfr. doc. I).

 

                                         Al proposito va ribadito che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

 

                                         Nel caso in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari ulteriori provvedimenti probatori.

                                         Non è pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.

 

 

                             2.16.   Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

                             2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di

                                         fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico del ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §                                      La decisione dell’11 aprile 2008 impugnata è annullata.

                                         §§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2006 al 31 marzo 2007. Dal 1° aprile 2007 la rendita è soppressa.

 

                                   2.   Le spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.

                                         L’UAI verserà all’assicurato fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti