Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.90

 

LG/DC/sc

Lugano

24 giugno 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 aprile 2008 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1943, attivo dal 1994 quale filantropo in __________ dal mese di gennaio a giugno e scultore indipendente per la parte rimanente dell’anno, in data 31 luglio 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da “schiacciamento nervi alla cervicale con paresi a due dita mano sinistra e perdita di forza al braccio sinistro” (doc. 3-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 2 aprile 2004 (doc. AI 23-1), poi confermata con decisione su opposizione del 28 febbraio 2005 (doc. AI 41-1), cresciuta in giudicato, l’UAI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità dell’assicurato pari allo 0%.

                               1.3.   In data 6 giugno 2005 RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 45-1) riprendendo il medesimo danno alla salute indicato nella precedente domanda.

 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia affidata al Dr. __________, con decisione del 3 aprile 2008 (doc. AI 97-1), preavvisata con progetto del 4 febbraio 2008 (doc. AI 94-1), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% ed ha in particolare rilevato:

 

"  Trattasi di un singolare caso di uno scultore 64enne prossimo all'età AVS che si è visto respingere su opposizione la prima domanda di prestazioni ed, a seguito di un peggioramento dello stato di salute, ha ripresentato una nuova domanda.

 

Il signor RI 1 da 15 anni dedica un semestre alla scultura in Svizzera mentre è filantropo in __________ per i restanti sei mesi. Attualmente è partito in __________ il 20.01.2008.

 

Si tratta quindi di valutare due distinti gradi d'invalidità equamente suddivisi in quote a parte del 50%.

 

Quota parte filantropo in __________

Per quanto concerne l'attività umanitaria svolta in __________, essendo la stessa volontaria e spontanea per definizione, l'assicurato può di conseguenza organizzarla nel miglior modo possibile in funzione del danno alla salute di cui egli è portatore, adoperandosi così maggiormente alle attività di controllo, di sorveglianza o direzione lavori piuttosto che a quelle di manovalanza. Non vi è quindi un grado invalidante relativo alla quota parte quale filantropo.

 

A tal proposito non è nemmeno possibile identificare la quota a parte come casalingo come previsto dall'art. 8 LPGA in quanto non corrisponde a verità che l'assicurato abbia ripartito la sua attività a sei mesi per curare l'abitazione per i restanti 6 mesi. In tal senso la giurisprudenza si è già espressa indicando che la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un'attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete (casalingo) è irrilevante per il metodo di valutazione dell'invalidità.

 

Quota parte scultore in Svizzera

Più complicata è invece la determinazione del grado invalidante quale scultore a causa di numerosi aspetti, in primis in quanto svolto quale indipendente. E' infatti la perdita economica direttamente imputabile al danno alla salute che determina il grado invalidante e non l'impedimento fisico stesso (di conseguenza non è la valutazione medico teorica che fa stato ma il disagio economico che ne consegue). L'attività di scultore indipendente infatti procura cespiti discontinui che sono poco indicativi poiché la produzione della statua e la vendita della stessa possono essere temporalmente divise da lassi di tempo anche di anni. Ne consegue che la cifra d'affari non corrisponde per forza al frutto del lavoro annuale (o semestrale nel presente caso).

Ma poiché il lato valetudinario rappresenta pur sempre il mezzo per determinare l'incapacità al lavoro in attività adeguata ed abituale (ma non quella al guadagno e quindi il grado invalidante!), esso deve essere preso in considerazione per attendere delle conclusioni medico‑teoriche. La perizia esperita dal Dr. __________ infatti conclude che il lavoro di scultore è in sunto proponibile nella misura del 50% (4 ore/die) con una riduzione del rendimento del 10% (maggiori pause), limitandosi alla produzione di statue di dimensioni contenute. Il peggioramento segnalato nel giugno 2007 che ha portato ad un inizio delle cure nel settembre 2007 aggiunge a quanto valutato in sede peritale la limitazione nel sollevare pesi maggiori di 5‑10 kg e l'impedimento di eseguire lavori al di sopra delle spalle.

 

Una limitazione nell'eseguire lavori di scultura intorno al 60% è stata valutata, oltre che in sede medica, anche dal servizio ispettorato esterno il quale concludeva che per l'attività prettamente di lavorazione del sasso vi era una limitazione del 63% (valutazione comprendente la progettazione, la vendita e soprattutto la produzione delle statue). Il cambio d'attività in una professione alternativa invece non risulta ragionevolmente esigibile in prossimità della quiescenza AVS con un vissuto di 15 anni di arte scultoria interrotta ogni 6 mesi da missioni umanitarie di rilevante importanza nel paese del __________.

 

In conclusione

 

Gli elementi medici e l'ispezione sul posto portano a concludere che il lavoro è impedito in misura del 60% ma non è dato sapere se ciò abbia ripercussioni sulla capacità di guadagno per un duplice motivo: la mancanza di possibilità di interpellare l'assicurato medesimo oramai ripartito per il levante e l'impossibilità di esaminare i dati economici in modo approfondito a causa della tassazione ancora arretrata al 2005 ed in ogni caso scarna di quelle informazioni che potrebbero portare a determinare con precisione la ripercussione sulla capacità al guadagno in quanto, come detto, la vendita della merce (cespiti) non rispecchia la produzione (capacità lavorativa) ed in ogni caso dal 2003 è costante nel tempo e varia fra Fr. 5000.‑ annui e Fr. 10000.‑, in particolare la tassazione 2006 indica un reddito da indipendente di Fr. 8000.‑ contro i Fr. 5000.‑ dell'anno precedente e nuovamente Fr. 8000.‑ nel 2004.‑.

 

Ciò porta al di fuori dei limiti della rendita Al secondo il seguente specchietto:

 

quota parte 50%: lavoro di volontariato                 impedimento   0%

quota parte 50%: lavorazione del sasso               impedimento 63%

grado d'invalidità ponderato                                                  32%

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste”.

 

                               1.5.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha contestato il provvedimento dell’amministrazione e descritto le attività svolte in __________ oltre ai suoi problemi di salute (doc. I).

 

                               1.6.   Nella risposta di causa l’UAI ha confermato la correttezza della propria decisione fondandosi dal profilo medico sulla perizia del Dr. __________ e sulle valutazioni del SMR, mentre da quello economico sulle valutazioni della consulente in integrazione professionale e del Servizio ispettorato AI (doc. IV).

 

                               1.7.   In data 24 giugno 2008 il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale riassumendo i propri problemi di salute e l’attività umanitaria svolta in __________ e contestando le valutazioni mediche effettuate dall’amministrazione (doc. VI).

 

                               1.8.   Con osservazioni del 1° luglio 2008 l’UAI si è riconfermato nella propria risposta di causa (doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         La giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

                                         Essa è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                               2.6.   Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato filantropo nella misura del 50% e scultore indipendente per il restante 50% applicando il metodo misto.

 

Questa suddivisione merita conferma, in quanto è lo stesso ricorrente che nel formulario per la richiesta di prestazioni AI per adulti del 31 luglio 2003 aveva indicato di svolgere l’attività di “scultore indipendente da giugno a gennaio” e “attività umanitaria in __________ da gennaio a giugno” (doc. AI 3-1).

                                        

                                         Inoltre, contrariamente a quanto egli sostiene poi nel ricorso, nel recente scritto del mese di gennaio 2009 ha nuovamente confermato che “Ebbene come da tempo ormai, verso la metà di gennaio, parto per la mia missione in __________ e ritornerò verosimilmente verso giugno 2009” (doc. X).

                                        

                               2.7.   Per chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al Dr. Med. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, il mandato di esperire una perizia reumatologica.

 

                                         Lo specialista, nel referto del 14 novembre 2006, dopo aver illustrato l’anamnesi del paziente, lo status, la documentazione radiologica e medica ha posto la seguente diagnosi:

 

"  (...)

A.4        DIAGNOSI

 

A.4.1     Diagnosi reumatologica con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

             Esiti di sindrome cervico-radicolare C7 a sx con:

             - lieve deficit sensitivo-motorio residuo;

             - discopatia C3/4 e C6/7.

 

             Sindrome lombo-vertebrale cronica senza neurologia con:

             - osteocondrosi L4/5, antelistesi L4 di 5 mm, ernia discale lussata medio-laterale dx con stenosi del forame, canale lombare stretto e spondilartrosi.

             - iniziale discopatia L5/S1.

 

             Lieve displasia dell'anca dx. (...)" (Doc. AI 71-9)

 

                                         Il Dr. __________ ha poi espresso la propria valutazione e prognosi:

 

"  (...)

A.5      VALUTAZIONE E PROGNOSI:

 

Nel maggio 2005 il paz. ha dunque presentato una sindrome cervico-radicolare C7 a sx con rilevante deficit restrittivo-motorio come risulta dalla abbondante documentazione medica riassunta sopra. Con un trattamento conservativo, preferito dal paz., l'evoluzione è risultata favorevole tanto è vero che il paz. ha recuperato in gran parte i deficit neurologici. In pratica persiste unicamente una lieve debolezza del muscolo tricipite così come una iposensibilità delle dita II-III della mano sx. Persistono per contro, anche se in modo fluttuante, i dolori cervicali che si accompagnano di un certo handicap funzionale ai movimenti di rotazione. E' inoltre presente una sindrome lombo-vertebrale cronica su una discopatia degenerativa in particolare del segmento L4/5 con una stenosi relativamente importante del canale spinale, come è stato evidenziato dal Prof. __________ nel suo rapporto. La situazione è relativamente ben compensata a riposo con una mobilità lombare solo lievemente limitata, senza segni radicolari irritativi o deficitari agli arti inferiori.

 

Sia per i disturbi cervico-brachiali a sx che quelli lombari, si tratta di problematiche strettamente correlate all'attività fisica e agli sforzi, ciò che è senz'altro credibile anche se i reperti oggettivi sono relativamente blandi a riposo.

 

Per quanto riguarda la prognosi, come già evidenziato dal Dr. __________, difficilmente si può sperare in ulteriore recupero della problematica neurologica all'arto superiore sx. Per quanto riguarda i dolori cervicali e lombari, essendo associati a delle alterazioni discali degenerative, è difficile fare una prognosi affidabile a medio-lungo termine. E' tuttavia da presumere, che il paz. continuerà ad essere sofferente in caso di sollecitazioni meccaniche eccessive.

 

Da ultimo è presente una lieve displasia radiologica dell'anca dx, che non si traduce tuttavia in alcuna limitazione funzionale né disturbi della marcia. La prognosi a riguardo è senz'altro da valutare favorevolmente, mancando a tutt'ora alterazioni degenerative.

 

 

B.       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

B.1     Menomazioni (qualitative e (quantitative} dovute ai disturbi constatati:

 

II paz. è dunque limitato per delle attività lavorative pesanti. In particolare si può ritenere un limite di carico, se non occasionalmente, di ca. 10-15 kg, sia per quanto riguarda la colonna cervicale che quella lombare. E' inoltre limitato nei lavori che necessitano posizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute o prolungate (flessione o torsione lombare), così come posizioni monotone senza poter di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore). Normale possibilità di manipolare oggetti con l'arto superiore dx, leggermente limitata a sx.

          

B.2     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

 

Nei suoi rapporti il Dr. __________ riteneva una limitazione della capacità lavorativa del 70% per quanto riguarda la professione di scultore, mentre in un'attività leggera riteneva un rendimento ridotto al massimo al 50%.

 

In effetti tenendo conto delle considerazioni precedenti risulta che il paz. è effettivamente limitato in una parte delle sue attività di scultore. Di conseguenza dal punto di vista medico si può ritenere una capacità lavorativa residua di 4 ore al giorno per dei lavori di "piccola scultura" con una limitazione del rendimento del 10% per inserire delle piccole pause. Il paz. è per contro inabile per dei lavori di scultura su oggetti pesanti.

 

 

C.       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

 

C.1     É possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?

 

Non sono in corso o previsti particolari provvedimenti di integrazione. Terapie chirurgiche non sono attualmente indicate. E' difficile preventivare l'effetto di un trattamento riabilitativo a lungo termine sui disturbi e dunque sulla capacità lavorativa del paz.

C.2     É possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

 

           No.

 

 

C.3     L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

 

Un'attività adatta alle possibilità del paz. sarebbe dunque un lavoro leggero, (limiti di carico, vedi sopra), prevalentemente sedentario o in cui sia possibile variare o alternare regolarmente la posizione. Una capacità lavorativa residua del 50% (a giornata intera con rendimento ridotto del 50%, oppure a metà giornata con rendimento intero) può essere ritenuta ragionevole in questo caso." (Doc. AI 71-9+10+11)

 

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le conseguenze dei disturbi che affliggono l’assicurato non sono state sufficientemente chiarite.

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nel referto del 14 novembre 2006, ha posto la diagnosi di “Esiti di sindrome cervico-radicolare C7 a sx con: - lieve deficit sensitivo-motorio residuo; - discopatia C3/4 e C6/7. Sindrome lombo-vertebrale cronica senza neurologia con: - osteocondrosi L4/5, antelistesi L4 di 5 mm, ernia discale lussata medio-laterale dx con stenosi del forame, canale lombare stretto e spondilartrosi; -iniziale discopatia L5/S1. Lieve displasia dell'anca dx.” (doc. AI 71-9).

 

                                         In merito ai limiti funzionali il perito ha fissato un limite di carico di circa 10-15 kg, sia per quanto riguarda la colonna cervicale che quella lombare. Vi è inoltre una limitazione nei lavori che necessitano di posizioni ergonomiche sfavorevoli ripetute o prolungate (flessione o torsione lombare) così come posizioni monotone senza poter di tanto in tanto cambiare posizione (ogni 1-2 ore). Vi è, per contro, normale possibilità di manipolare oggetti con l’arto superiore destro, mentre è leggermente limitata tale possibilità con l’arto superiore sinistro (doc. AI 71-10).

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa secondo il Dr. __________ l’assicurato nella sua attività di scultore ha “una capacità lavorativa residua di 4 ore al giorno per dei lavori di “piccola scultura” con una limitazione del rendimento del 10% per inserire delle piccole pause. Il paziente è per contro inabile per dei lavori di scultura su oggetti pesanti” (doc. AI 71-11).

 

                                         In attività adeguate, un lavoro leggero, prevalentemente sedentario o in cui sia possibile variare o alternare regolarmente la posizione, l’assicurato è abile al 50% (doc. AI 71-11).

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 9 gennaio 2007, ha ripreso integralmente la diagnosi e le valutazioni del Dr. __________ (doc. AI 74-1).

                                     

                                         Tuttavia, nel mese di giugno 2007 l’assicurato ha informato l’Ufficio AI di un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 79-1) e prodotto la valutazione del 4 ottobre 2007 Dr. __________ (doc. AI 81-1) unitamente allo scritto dell’11 settembre 2007 del Dr. __________ (doc. AI 81-6).

 

                                         Il Prof. Dr. __________, medico aggiunto del Servizio di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore dell’Ospedale Regionale di __________, nello scritto del 17 settembre 2007 ha riferito che “…il test di impigement sia sotto acromiale che acromio claveare sono positivi per entrambe le spalle 3+ a destra, 1+ a sinistra, pertanto il sospetto diagnostico è quello di una sindrome di impigement alla spalla destra ed in misura minore a sinistra, a destra vi è anche la sospetta lesione parziale del tendine del sovra spinato” (doc. AI 81-69).

 

                                         Lo specialista ha quindi consigliato una serie di accertamenti      radiologici (doc. AI 81-6).

 

                                         Anche il Dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto del 14 ottobre 2007, dopo aver diagnosticato una “Periartrite scapolo-omerale bilaterale, spondilartrosi L5 S1 L4 L5” ha segnalato un peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato (doc. AI 81-5).

 

                                         Nelle annotazioni del 18 ottobre 2007 il medico del SMR, Dr. __________, ha indicato che lo stato è suscettibile di peggioramento e che rispetto alla valutazione peritale del Dr. __________ è segnalata una patologia bilaterale a livello delle spalle. I limiti funzionali descritti dal perito sono dunque stati considerati incompleti, “in modo particolare per quanto riguarda le braccia”. Il medico del SMR ha poi rinviato ad un consulto specialistico presso il Dr. __________ per una completazione dello status clinico (doc. AI 83-1).

                                        

                                         In data 22 ottobre 2007, dopo gli accertamenti radiologici, il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “sindrome da impigement bilaterale con rottura parziale del bicipite e del sovraspinato a destra”. Egli ha poi consigliato un’artroscopia chirurgica di decompressione sottoacromiale e di riparazione del sovra spinato + tenotomia del bicipite. In alternativa, una o due infiltrazioni con del cortisone per ridurre la sintomatologia dolorosa  (doc. AI 84-2)

 

                                         Nel referto del 28 novembre 2008 del Dr. __________, medico aggiunto, spec. in fisiatria dell’Ospedale Regionale di __________, viene confermata la diagnosi del Dr. __________ del 22 ottobre 2007 e vengono fissati ulteriori limiti funzionali, in particolare l’assicurato non può alzare pesi maggiori di 5-10 kg e non può eseguire lavori sopra il livello delle spalle (doc. AI 86-3).

 

                                         Il medico del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 6 dicembre 2007 ha confermato il peggioramento dello stato di salute rispetto alla perizia del Dr. __________ del 14 novembre 2006 e i nuovi limiti funzionali rispetto alle precedenti valutazioni. Il Dr. __________ ha aggiunto che il peggioramento è segnalato nel giugno del 2007 e le relative cure iniziate nel mese di settembre 2007 (doc. AI 87-1).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte non può condividere il modo di procedere dell’amministrazione per le ragioni che seguono.

 

                                         Per quanto riguarda l’attività di scultore indipendente l’Ufficio AI ha ripreso la valutazione del Dr. __________ che aveva fissato un’abilità lavorativa del 50% (4 ore al giorno) con una riduzione del rendimento del 10% e ha arbitrariamente aumentato al 60% la limitazione nell’eseguire lavori di scultura aggiungendo, quali limiti funzionali “la limitazione nel sollevare pesi maggiori di 5-10 kg e l’impedimento di eseguire lavori al di sopra delle spalle”.

                                         Tale valutazione, che ha poi condotto l’UAI, su segnalazione del servizio di ispettorato esterno, a considerare una limitazione della capacità lavorativa del 63%, è stata eseguita senza interpellare il perito, il medico curante o il SMR.

 

                                         Questo a maggior ragione se se si considera che rispetto alla perizia svolta nel 2006, secondo i medici curanti e il SMR, si sono aggiunte nuove patologie (sindrome da impigement bilaterale con rottura parziale del bicipite e del sovraspinato a destra) e nuovi importanti limiti funzionali.

 

                                         Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo questo Tribunale, visto il peggioramento del quadro valetudinario dell’assicurato, constatato sia dai medici curanti che dal SMR, non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, condividere la valutazione dell’UAI circa un’inabilità dell’assicurato nell’attività di scultore “intorno al 60%”.

 

                             2.10.   Il ricorso va accolto anche per un altro motivo.

                                         L’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) di attività umanitarie o di volontariato, in casu si tratta di un assicurato filantropo in __________, deve essere  stabilita confrontando le singole attività svolte in tale attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Questo, in analogia con quanto previsto dalle Direttive UFAS sull’invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio 2004, per i membri di comunità religiose (cfr. art. 27 OAI)

 

                                         Secondo le direttive UFAS, in particolare la cifra 3103:

 

"  L'attività esigibile dalla persona assicurata dopo l'insorgere dell'invalidità è valutata non solo in base ai precedenti compiti, ma all'insieme delle mansioni possibili nella comunità.

 

                                         La cifra 3104 prevede:

 

"  Per esempio, il religioso costretto dall'invalidità a rinunciare al ministero esercitato fuori dal convento, ma che può svolgere almeno parzialmente una delle attività affidate abitualmente ai monaci che lavorano all'interno del convento, è ritenuto invalido solo nella misura in cui è impedito nell'esercizio di questa attività.

 

                                         Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI si è limitato a rilevare che

 

" Per quanto concerne l’attività umanitaria svolta in __________, essendo la stessa volontaria e spontanea per definizione, l’assicurato può di conseguenza organizzarla nel miglior modo possibile in funzione del danno alla salute di cui egli è portatore, adoperandosi così maggiormente alle attività di controllo, di sorveglianza o direzione lavori piuttosto che a quelle di manovalanza. Non vi è quindi un grado invalidante relativo alla quota parte quale filantropo.”

(doc. AI 96-4).

 

                                         Tale modo di procedere non può essere fatto proprio da questa Corte.

                                        

                                         L’invalidità dell’assicurato andava infatti valutata sulla base di un confronto delle attività possibili quale volontario / filantropo, da effettuare mediante una specifica inchiesta.

 

                                         Per analogia con quanto applicato per le mansioni consuete di una persona occupata nell’economia domestica, si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

 

                                         L'amministrazione, non ha invece proceduto in tal senso, ma ha sbrigativamente negato qualsiasi grado d’invalidità con la motivazione che, essendo l’assicurato attivo in un’attività umanitaria volontaria e spontanea, egli potrebbe organizzarla nel miglior modo possibile in funzione del suo danno alla salute adoperandosi così maggiormente alle attività di controllo, di sorveglianza o direzione lavori piuttosto che a quelle di manovalanza.

 

                                         In simili circostanze, visto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta determinazione delle attività ancora accessibili all’assicurato nella propria attività di volontario / filantropo, da effettuare mediante una specifica inchiesta e tenendo conto della cifra 3014 della direttiva dell'UFAS citata.

 

                             2.11.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

 

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

 

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

 

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

 

                                         La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso all'amministrazione, affinché metta in atto un ulteriore approfondimento a livello reumatologico, inteso a delucidare l’aspetto diagnostico e soprattutto le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. consid. 2.8).

 

                                         L'amministrazione dovrà inoltre procedere ad una corretta determinazione delle attività possibili all’assicurato nella propria attività di volontario / filantropo, da effettuare mediante una specifica inchiesta (cfr. consid. 2.10).

 

                                         In tale contesto l'amministrazione verificherà nuovamente (cfr. al riguardo Doc. VI) qual è la quota parte dedicata dal ricorrente ad ognuna delle due attività.

 

                                         Quindi, in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                          §  La decisione del 3 aprile 2008 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.10.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti