Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2008.9

 

cr/sc

Lugano

29 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 dicembre 2007 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, in precedenza attivo in qualità di manovale - carpentiere copritetto non qualificato, in data 2 maggio 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, chiedendo in particolare di poter beneficiare di un orientamento professionale, rispettivamente di un cambiamento di attività (doc. 1/1-7).

 

                                         Raccolta la documentazione sia medica che economica del caso, tra cui una perizia a cura del dr. __________, con decisione 10 maggio 2005 (doc. 30/1-3), poi confermata con decisione su opposizione del 21 novembre 2005, l’Ufficio AI ha negato sia il diritto a provvedimenti di ordine professionale, non essendo dati i presupposti e le attitudini fondamentali necessarie, sia il diritto all’erogazione di una rendita, ritenuto un grado d’invalidità del 30% (doc. 40/1-5).

 

                                         Con sentenza 32.2005.256 del 16 novembre 2006 (doc. 59/1-17), il TCA ha annullato la decisione impugnata, rinviando l'incarto all'Ufficio AI al fine di esperire ulteriori accertamenti di natura medica. Questo Tribunale aveva infatti rilevato che, dopo la perizia del dr. __________, sulla quale l’UAI aveva fondato la propria decisione di rifiuto delle prestazioni, il dr. __________ aveva attestato l’esistenza di un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, senza tuttavia che l’amministrazione avesse proceduto ad approfondire l’aspetto medico, prima di emettere la decisione relativa al diritto ad una rendita o a provvedimenti professionali.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, come stabilito nella sentenza del TCA, tra cui una perizia reumatologica affidata al dr. __________ con progetto di decisione del 12 ottobre 2007 (doc. 80/1-4), poi confermato con decisione del 5 dicembre 2007 (doc. 85/1-4), l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, appurato un grado di invalidità inferiore al 40%.

 

                               1.3.   Contro la citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita di invalidità.

Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente ha contestato la perizia del dr. __________, il quale ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività adatte, con una diminuzione del rendimento del 10%, valutazione che contrasta con quella del dr. __________, spec. FMH in neurologia, a mente del quale l’interessato è abile al lavoro al 50% in attività adeguate alle sue condizioni di salute.

Il rappresentante ha quindi affermato, in accordo con quanto ritenuto opportuno dal curante, dr. __________, di non opporsi all’esecuzione di una valutazione della residua capacità lavorativa dell’assicurato presso il __________ di __________.

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo avere ribadito, in base alla valutazione del medico del SMR, la correttezza della perizia del dr. __________, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV + 1).

 

                               1.5.   In data 5 febbraio 2008 il rappresentante dell’interessato ha ribadito le argomentazioni ricorsuali (VI).

 

Tale documento è stato trasmesso all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

 

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

 

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

 

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

                                         Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

 

                                         In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

 

                                         Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

 

 

                               2.4.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo referto peritale del 26 marzo 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “sindrome cervicoradicolare C6 cronica a destra in alterazioni degenerative della colonna cervicale (protrusione discale C4/C5, focalità erniaria C5/C6 all’ingresso del neuroforame della radice di C6 a destra), ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo; lombosciatalgia cronica a destra in fibrosi periradicolare di L5 a destra dopo laminectomia e microdiscectomia di ernia discale L4/L5 con compressione della radice di L5 a destra il 2 giugno 2003, discopatie L4/L5 e L5/S1, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta in rachide tendenzialmente piatto, scoliosi destroconvessa altodorsale compensata), decondizionamento muscolare, obesità (peso 83.5 kg / statura 168.5 cm)” (doc. 71-8).

Sulla base di tali patologie, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di copritetto, a partire dal 17 gennaio 2003.

Il dr. __________ ha per contro ritenuto l’interessato abile al lavoro al 100%, con una diminuzione del rendimento del 10%, in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti funzionali. Il dr. __________ ha rilevato che i limiti funzionali e di carico dell’assicurato sono rimasti sovrapponibili a quelli evidenziati in occasione della precedente valutazione peritale dell’8 marzo 2004, aggiungendo di considerare come “lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie menzionate un’attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Attività che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte” (doc. 71-9).

 

Tali conclusioni sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR, medico generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), il quale, nelle sue annotazioni dell’11 luglio 2007, ha osservato:

 

"  Come previsto dal TCA è stata allestita una nuova perizia dal dr. __________, che già aveva avuto occasione di peritare l’assicurato in precedenza.

A tal proposito egli rileva un cambiamento dello stato di salute, da far risalire alla primavera 2006, rispetto alla precedente visita dell’8 marzo 2004, con una modifica sostanziale della sintomatologia algica alla colonna cervicale.

Le limitazioni funzionali di carico restano sovrapponibili a quelle quantificate nella perizia dell’8 marzo 2004.

 

In base all’attuale perizia egli riconosce l’assicurato:

IL 100% dal 17 gennaio 2003 nella sua attività principale di copritetto.

CL 100% in attività adeguata alle limitazioni funzionali residue dal 17 gennaio 2003

CL 100% con riduzione del rendimento del 10% su un orario normale di lavoro dal marzo 2006.” (Doc. 74-1)

 

 

                               2.6.   In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di negargli il diritto a prestazioni, producendo i seguenti certificati medici:

 

                                         -     certificato del 6 novembre 2006 del dr. __________, specialista FMH in neurologia, indirizzato al curante dell’interessato, dr. __________, del seguente tenore:

 

"  (…)

Valutazione:

da un punto di vista clinico ed elettrofisiologico sono ancora presenti segni di una netta radicolopatia L5 a destra con deficit di forza di lieve entità, ipoestesia nel dermatoma L5 a destra e nette alterazioni neurogene croniche all’esame EMG del muscolo indicatore della radice L5, ossia il muscolo estensore lungo dell’alluce destro. Allo stato neurologico da segnalare ancora delle moderate contratture della muscolatura paravertebrale cervicale, agli arti superiori vi è un’asimmetria del riflesso bicipitale destra < sinistra su probabile radicolopatia di minor entità della radice C6 di destra in assenza di un deficit di forza e sensibilità conservata. Il restante stato neurologico è risultato nella norma. Durante la raccolta dell’anamnesi sembra emergere anche una reazione depressiva, in effetti il paziente ammette una perdita di autostima, si sentirebbe inutile, alla sua età non lo vorrebbero più per un lavoro, si sente mal compreso. Dal lato terapeutico diversi cicli di fisioterapia non avrebbero portato un beneficio per quanto riguarda le lombalgie, si tratta di una situazione ormai piuttosto cronicizzata, a prognosi sfavorevole sulla quale pende anche la questione aperta dell’AI e l’attuale situazione socio-economica. A mio avviso, le condizioni di salute non permettono al paziente di riprendere il suo lavoro di copritetto o carpentiere, però in un lavoro adeguato ed ergonomicamente idoneo potrebbe ancora sviluppare una capacità lavorativa del 50%. Se non già provato in passato, si potrebbe tentare un trattamento farmacologico con Tryptizol®, per esempio inizialmente 10 mg alla sera, da aumentare in base all’efficacia terapeutica.” (Doc. A2)

 

 

-          certificato del 9 novembre 2007 del dr. __________, indirizzato al rappresentante dell’assicurato, del seguente tenore:

 

"  In merito alla sua lettera del 6.11.2007 posso riferirvi che il paziente da parte sua accusa cervicalgie e lombalgie croniche, a livello lombare da ricordare uno stato dopo discectomia L4-L5 nel 2003. Dal lato clinico trovo netti segni clinici ed elettrofisiologici di una radicolopatia L5 destra, vi sono delle contratture della muscolatura paravertebrale cervicale, inoltre segni clinici probabili di una radicolopatia C6 destra per l’asimmetria del riflesso bicipitale destro<sinistro in assenza di deficit di forza in questa sede. A tale riguardo una MRI cervicale nel maggio 2006 aveva evidenziato una discopatia C4-C5 e C5-C6, quest’ultima determina anche un contatto con la radice C6 destra. Inoltre presenza di disturbi statici della colonna vertebrale con decondizionamento muscolare.

I reperti radiologici e clinici rendono probabili i disturbi accusati dal paziente e determinano una incapacità lavorativa completa del 100% nella sua attività principale di copritetto. Per contro, vedo che in attività adatte si possa raggiungere un’abilità lavorativa, deve trattarsi di lavori in cui il paziente non deve frequentemente flettere il tronco e che non richiedono una rotazione del tronco, si deve trattare di un lavoro che gli permette di cambiare con una certa frequenza posizione tra seduto o in piedi con attività principale comunque da seduto, il paziente non deve portare o sollevare pesi maggiori a 10 kg. Per un’attività così adattata, vedo una capacità lavorativa del 50%, ossia 4 ore al giorno, con possibilità di effettuare una pausa di 30 minuti a metà tempo lavorativo. Il rendimento in questa capacità lavorativa del 50% nel lavoro adatto sarebbe normale.

Né dal lato clinico, né dal lato diagnostico vi sono sostanziali differenze tra la mia valutazione e quella del dr. med. __________, il motivo della discrepanza nella valutazione della capacità lavorativa in un lavoro adatto dipende più che altro dal diverso peso dato ai sintomi constatati.

Da parte mia posso solo confermare che il paziente alle visite nel mio studio si è sempre mostrato completamente collaborante, buona parte dei suoi sintomi sono oggettivabili e non ho mai avuto dubbi che il paziente presenti effettivamente una sintomatologia algica importante che determini questa incapacità lavorativa del 50% anche in un lavoro adatto.” (Doc. A3)

 

-          certificato del 19 dicembre 2007 del dr. __________, spec. FMH in medicina interna, indirizzato al rappresentante dell’assicurato, in cui si legge:

 

"  Conformemente alla nostra intesa telefonica del 18.12.2007, ho ridiscusso la faccenda del sig. RI 1 con il neurologo dr. __________.

     

Anche il collega giudica i problemi del paziente (ernia discale a livello lombare e recentemente cervicale) come problematiche primariamente dovute a patologie neurologiche-neurochirurgiche. Come sempre in tali casi – innanzitutto quando si cronificano –potrebbero entrarci in seguito problemi piuttosto reumatologici ossia problemi algici più o meno generalizzati e non più legati strettamente a tipici campi anatomoneurologici.

 

Il paziente è attualmente giudicabile probabilmente abile a svolgere lavori da medi a leggeri in una misura del 50%. Per potere quantificare meglio l’effettiva capacità lavorativa (che si aggira comunque attorno a una attività di manovalanza e non ad un’attività intellettuale) potrebbe essere utile una valutazione tramite il __________ a __________.

Se il Tribunale non è in grado di poter attribuire una inabilità lavorativa tale da risultarne una rendita parziale, penso che almeno possa essere indicativa per una valutazione specialistica ergonomica come menzionato.” (Doc. A4)

 

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 25 gennaio 2008, il dr. __________ del SMR, specialista FMH in medicina generale, ha osservato:

 

"  Copritetto con inabilità dal 13.1.2003

 

Perizia dr. __________ dell’8.3.2004:

 

Diagnosi:

lombosciatalgie croniche a destra in

      - fibrosi periradicolare di L5 a destra, dopo laminectomia e

     microdiscectomia di un’ernia discale L4/L5 con compressione della radice di L5 a destra il 2.6.2003

sindrome cervicospondilogena su

      - disturbi statici del rachide

  - sbilancio e decondizionamento muscolare probabile poliartrosi delle dita

▪ obesità

 

Il perito ritiene l’assicurato inabile al 100% quale copritetto mentre ritiene un’attività adatta esigibile in misura del 100%.

 

Status in occasione della perizia:

colonna dorsale limitata di 2/3 alla flessione, bloccata all’estensione, minimamente limitata alle lateroflessioni con impatti muscolari;

colonna lombare libera alla flessione/estensione, limitata di 2/3 alle lateroflessioni, dolori riferiti continui lombari e sciatalgici nella gamba destra a traiettoria dorsale, in aumento alla lateroflessione verso sinistra a fine corsa…Schober 10-13, distanza dita-suolo 19 cm.

Decisione UAI del 10.5.2005: rifiuto rendita in presenza di invalidità del 30,38%.

 

Ricorso, decisione Tribunale cantonale del 16.11.2006: indicato aggiornamento istruttoria a causa di possibile peggioramento dello stato di salute.

 

Il 26.3.2007 viene ripetuta la perizia reumatologica dr. __________:

    - viene riconosciuto un peggioramento della sintomatologia a livello cervicale

 

per quanto riguarda la capacità lavorativa, i limiti funzionali e di carico rimangono sovrapponibili a quanto evidenziato alla visita precedente dell’8.3.2004, ossia considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie menzionate un’attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg) che permette di cambiare spesso la posizione del rachide, senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide; attività che richiedono una posizione prevalentemente statica sono inadatte.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro al 100%, ma con una diminuzione del rendimento del 10%, a causa dell’insorgenza di una sindrome cervicoradicolare al braccio dominante destro, a decorrere dalla primavera del 2006, quindi da marzo 2006 circa

 

Progetto di decisione del 12.10.2007: nessun diritto a rendita in presenza di grado AI del 25%

 

Ricorso TCA dell’11.1.2008:

 

in sede di ricorso vengono presentati due rapporti del dr. __________ del 6.11.2006 e del 9.11.2007 oltre ad un rapporto del dr. __________ del 19.12.2007. Da questi rapporti non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato ma confermano la loro valutazione di una IL del 50% anche in attività adatta (vs. 10% riconosciuti dal perito).

 

Valutazione: assenza di nuovi elementi medici.” (Doc. IV/1)

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.8.   Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal dr. __________, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio.

 

                                         Nel suo referto peritale, infatti, il dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 90%, dal mese di marzo 2006, in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 71-7). Il dr. __________ ha sottolineato come, rispetto al suo precedente esame peritale dell’8 marzo 2004, vi è stata, a partire dal mese di marzo 2006, una modifica della sintomatologia algica alla colonna cervicale. Ciononostante, il dr. __________ ha sottolineato che l’assicurato continua a presentare i medesimi limiti funzionali già riscontrati durante l’esame peritale dell’8 marzo 2004 (doc. 71-7).

 

                                         Tali conclusioni sono poi state condivise dai medici del SMR.

                                         Nelle sue annotazioni dell’11 luglio 2007, il dr. __________ del SMR ha indicato che il dr. __________, che aveva già avuto modo di svolgere un esame peritale nel marzo 2004, ha riscontrato un cambiamento dello stato di salute dell’assicurato rispetto al 2004, con una modifica della sintomatologia algica a livello della colonna cervicale, senza tuttavia che ciò abbia un influsso sulle limitazioni funzionali dell’interessato, le quali sono rimaste sovrapponibili a quelle indicate nella perizia dell’8 marzo 2004 (doc. 74-1).

                                         I medici del SMR hanno inoltre considerato che i certificati medici del dr. __________ e del dr. __________ prodotti dall’assicurato non fossero in grado di smentire quanto appurato in sede peritale dal dr. __________.

Nelle sue annotazioni del 28 novembre 2007, il dr. __________ del SMR ha rilevato che quanto certificato dal dr. __________ nel referto del 9 novembre 2007 corrisponde a quanto già attestato nel precedente referto del 6 novembre 2006, che era quindi noto al dr. __________ al momento dell’esame peritale del 2 febbraio 2007 (doc. 83-1). Il dr. __________ ha inoltre evidenziato che lo stesso dr. __________ ha sottolineato che non vi sono, dal profilo clinico e diagnostico, sostanziali differenze tra la sua valutazione e quella del dr. __________, indicando che la diversa conclusione alla quale giungono in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adatte (secondo il dr. __________ del 50%, mentre secondo il dr. __________ del 90%) è dovuta al diverso peso dato ai sintomi constatati (doc. 83-1).

Anche il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 25 gennaio 2008, ha confermato la correttezza della valutazione peritale del dr. __________, rilevando che il dr. __________ e il dr. __________, nei loro rispettivi certificati del 9 novembre 2007 e del 19 dicembre 2007, hanno ribadito la valutazione di una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 50% in attività adeguate, senza tuttavia apportare nuovi elementi medici giustificanti un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. IV/1).

                                         Il TCA condivide queste considerazioni dei medici del SMR.

In particolare, questo Tribunale sottolinea che, come correttamente rilevato dal dr. __________ del SMR, il dr. __________, nel suo referto del 9 novembre 2007, ha espressamente indicato che “né dal lato clinico, né dal lato diagnostico, vi sono sostanziali differenze tra la mia valutazione e quella del dr. __________, il motivo della discrepanza nella valutazione della capacità lavorativa in un lavoro adatto dipende più che altro dal diverso peso dato ai sintomi constatati” (doc. A3, il corsivo è della redattrice).

                                         Alla luce di tale affermazione, occorre ritenere che il dr. __________, partendo dalle medesime diagnosi già poste anche dal perito, è giunto ad una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa residua - a suo avviso del 50% – senza ulteriori specificazioni.

                                         Questo Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsi dalle conclusioni del perito reumatologo, ritenuto che i referti del 9 novembre 2007 del dr. __________ e del 19 dicembre 2007 del dr. __________ non apportano nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione specialistica approfondita e ben motivata del dr. __________.

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Visto quanto appena esposto, il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente, dal mese di gennaio 2003, è inabile al 100% nella sua precedente attività di copritetto, ma è abile al lavoro in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni di natura reumatologica, al 100% dal mese di gennaio 2003 e al 90% a partire dal mese di marzo 2006.

 

                               2.9.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 90%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                             2.10.   Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2003 (essendo l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua attività dal gennaio 2003), come del resto riconosciuto dall’UAI e non contestato dall’assicurato.

                                         Nel suo rapporto del 6 settembre 2007 (cfr. doc. 78/1-4), la consulente IP ha correttamente utilizzato i dati dal 2003, valutando poi l’evoluzione fino al 2006.

 

                             2.11.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2003 in fr. 56’628.- (cfr. doc. 78-3), conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, ditta __________ di __________ (doc. 7/2-4).

 

                             2.12.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Recentemente con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         Alla luce della giurisprudenza sopra citata, l’utilizzo dei dati statistici federali da parte dell’UAI non può essere censurato dal TCA.

 

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2002 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’557.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'189.80 mensili oppure a fr. 57’008.- per l'intero anno.

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2003, un reddito mensile di fr. 4'817 oppure di fr. 57'804 per l'intero anno.

 

                                         L’assicurato, quale copritetto presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2003 fr. 56’628.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 60’381.--/ anno; cfr. Tabella TA1 2002 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 4’765.-- X 12 mesi = 57’180.--, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 59'610, aggiornato al 2003 per un totale di fr. 60’381).

 

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale, ossia del 6,22 %, per un importo di fr. 54’208.59.

 

                                         Il TCA rileva comunque che, come vedremo (cfr. consid. 2.14.), il risultato finale non cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 57’804, senza apportare la riduzione del 6,22% (in quanto ritenuta troppo esigua).

 

                             2.13.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                             2.14.   In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 17%, così ripartita: 7% per la limitazione nel porto dei pesi e 10% per le restanti limitazioni funzionali (doc. 78-3).

                                         La percentuale del 17% stabilita dalla consulente, in considerazione dei problemi di salute dell’assicurato e del fatto che può svolgere solo attività leggere – del resto non contestata dal ricorrente - può essere confermata dal TCA.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2003, partendo da un salario da invalido di fr. 54’208.59 e ammettendo la riduzione del 17%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 44’993.13.

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56’628.-- (consid. 2.11.), emerge un tasso d’invalidità del 20.55%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

 

                                         Come già anticipato al consid. 2.12., il risultato non cambierebbe anche volendo considerare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 57’504, cui apportare una riduzione del 17%, per un reddito ipotetico di fr. 47'977.32. Confrontando questo dato con l’importo di fr. 56’628.- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell’anno 2003 (cfr. consid. 2.11.) emerge un’incapacità al guadagno del 15,28 % arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) percentuale che, anche in questo caso, non dà diritto ad una rendita di invalidità.

 

                             2.15.   Il risultato al quale il TCA è giunto al consid. precedente non cambia anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) al 2006, anno in cui è avvenuto il peggioramento delle cervicalgie dell’assicurato, che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), lo hanno reso abile al lavoro in attività adeguate al 90%.

                                         Il reddito da valido da prendere in considerazione, aggiornato al 2006, è pari a fr. 58’286 (cfr. doc. 7-3).

                                         Quanto al reddito da invalido, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         L’assicurato, quale copritetto presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 58’286.--/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 62'637.57/ anno; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62'637.57).

 

                                         Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra menzionata, della stessa percentuale, ossia del 7%, per un importo di fr. 55’053.51.

 

                                         Il TCA rileva comunque che, come vedremo qui di seguito, il risultato finale non cambierebbe se si volesse utilizzare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 59’197.32, senza apportare la riduzione del 7% (in quanto ritenuta troppo esigua).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un salario da invalido di fr. 55’053.51, applicando una riduzione del 10% per motivi medici (cfr. consid. 2.8.) e ammettendo la riduzione del 17%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41’124.97.

                                         Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58’286.-- (cfr. doc. 78-3.), emerge un tasso d’invalidità del 29.44%, arrotondato al 29% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà comunque diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

 

                                         Il risultato non cambierebbe anche volendo considerare, quale reddito da invalido, l’importo di fr. 59'197.32 (ritenendo la riduzione del 7% troppo esigua), cui apportare una riduzione del 10% per motivi medici e del 17% per altri motivi, per un reddito ipotetico di fr. 44'220.4. Confrontando questo dato con l’importo di fr. 58’286.- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido nell’anno 2006, emerge un’incapacità al guadagno del 24,13 % arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) percentuale che, anche in questo caso, non dà diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                         Alla medesima conclusione si giunge anche aggiornando i redditi (da valido e da invalido) al 2007 (dato che, come visto in precedenza, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4. in fine).

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido, aggiornato al 2007, di fr. 59’218.58 – ossia fr. 58’286 (reddito del 2006, cfr. doc. 7-3) +1.6% per il 2007, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2007, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica - e da invalido di fr. 41’839.65 – ossia fr. 59'197.32 (2006) aggiornati al 2007, per un importo di fr. 60’226.07 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), cui apportare una riduzione del 7% (gap salariale), del 10% per motivi medici e del 17% per altri motivi - emerge infatti un grado di invalidità del 29.35%, arrotondato al 29%. Tale risultato non dà comunque diritto ad una rendita di invalidità, come calcolato dall’amministrazione.

 

                                         La decisione contestata deve, quindi, nel suo risultato essere confermata.

 

                             2.16.   A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente superiore al 20%, l'assicurato potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha chiuso il caso, senza ulteriori proposte (cfr. doc. 78-4) e che il precedente consulente, nel rapporto del 3 maggio 2005, aveva espressamente indicato che “l’assicurato non ha le basi sufficienti per intraprendere una formazione” (doc. 29-3).

 

Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP, nel rapporto del 6 settembre 2007, ha segnalato all’assicurato che “qualora lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, potrebbe beneficiare di misure di aiuto al collocamento UAI” (doc. 78-4).

 

Spetta dunque all’assicurato attivarsi, facendone richiesta, al fine di ottenere un aiuto al collocamento.

 

                             2.17.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti