Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.103

 

BS/RG

Lugano

19 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul “ricorso” del 4 maggio 2009 di

 

 

 RI 1

 

contro

 

 

 

lo scritto 2 aprile 2009 della

 

Cassa CO 1

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                                  con scritto 2 aprile 2009 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha comunicato a RI 1 l’intenzione di procedere alla trattenuta, sul versamento della rendita di sua spettanza, dell’importo da esso dovuto a titolo di risarcimento ex art. 52 LAVS (fondato sulla decisione del 12 gennaio 1999 in relazione alla fallita __________ di __________, della quale l’assicurato è stato amministratore unico). Con lo scopo di accertare il minimo esistenziale LEF, presupposto per poter valutare l’esigibilità della prospettata compensazione, l’amministrazione ha trasmesso all’interessato il relativo formulario con l’invito a volerlo compilare e ritornare entro 20 giorni (doc. A 4);

                                         con il “ricorso” in oggetto RI 1 si oppone alla suddetta paventata compensazione, sostenendo da un lato che il credito risarcitorio ex art. 52 LAVS è prescritto, dall’altro che la rendita erogata é appena sufficiente per la copertura del suo fabbisogno minimo e che pertanto ogni deduzione lo priverebbe della garanzia del minimo vitale;

                                        

                                         a seguito degli accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa è risultato che l’assicurato è beneficiario di una rendita AI e di una prestazione complementare e che l’eventuale trattenuta di cui allo scritto 2 aprile 2009 verrà effettuata sulla rendita AI; la Cassa ha precisato al riguardo che non è stata formalmente ancora emessa una decisione e che la trattenuta verrà decisa unicamente dopo aver stabilito la situazione economica dell’assicurato (cfr. comunicazione 13 maggio 2009 della Cassa al TCA [VI] e scritto 12 maggio 2009 della Cassa al TCA [VII]);

 

                                         secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

 

                                         le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA); è competente a giudicare come istanza di ricorso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone il gravame (art. 58 LPGA); in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI); il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

 

                                         nel caso in esame, l’Ufficio AI, competente per decidere l’eventuale compensazione della rendita AI (cfr. marg. n. 10924 delle Direttive sulle rendite, edite dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009; l’accertamento del fabbisogno minimo e dell’importo da compensare spetta invece alla cassa di compensazione), non risulta aver (ancora) emesso una decisione formale impugnabile tramite ricorso;

                                         lo scritto 2 aprile 2009 della Cassa costituisce unicamente un accertamento delle condizioni economiche dell’assicurato, poiché, come da giurisprudenza, la compensazione con una rendita (o assegno per grandi invalidi) è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale non sia intaccato (DTF 131 V 252 consid. 1.2 con riferimento a DTF 115 V 343 consid. 2c);

 

                                         per costante giurisprudenza l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa da un’autorità amministrativa (DTF 131 V 164 consid. 2.1 con riferimenti);

 

                                         di conseguenza il “ricorso” deve essere dichiarato irricevibile;

 

                                         considerate le particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di spese di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il “ricorso” non è ricevibile.

 

                                 2.-   Non si prelevano spese di giustizia.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti