Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione incidentale del 13 maggio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con sentenza 31 marzo 2009 (doc. AI 245/1-25) questo Tribunale ha accolto il ricorso del 16 dicembre 2008 inoltrato dall’assicurato contro la decisione 12 novembre 2008 (doc. AI 230/1-4) – con la quale l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009 e tolto l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso – e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, procedendo conformemente ai considerandi, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.
1.2. Con decisione incidentale 13 maggio 2009 l’Ufficio AI ha respinto la domanda 20 aprile 2009 con la quale l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha chiesto il ripristino del pagamento della rendita.
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, sempre tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale ha chiesto:
" (…)
In via cautelare e inaudita parte
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il ritiro dell’effetto sospensivo pronunciato dall’Ufficio AI, è annullato.
In via cautelare e nel merito
2. Il ricorso è accolto. Di conseguenza il ritiro dell’effetto sospensivo pronunciato dall’Ufficio AI è annullato.
3. Protestate spese e ripetibili, riservata l’ammissione all’assistenza giudiziaria, e al gratuito patrocinio del signor RI 1.
(…)." (doc. AI 264/4)
Il patrocinatore ha, in particolare, addotto che:
" (…)
A base delle risultanze emerse nella procedura ricorsuale, segnatamente i complementi delle attestazioni mediche rilasciate dai medici curanti, emerge un quadro fisico e psichico del ricorrente molto preoccupante, che condurrà al ripristino dell’intera rendita d’invalidità.
Considerata pertanto la grave situazione finanziaria in cui si trova ora il ricorrente, quest’ultimo deve chiedere a questa Corte che la revoca dell’effetto sospensivo al ricorso, sia annullata con effetto immediato, affinché il pagamento della rendita sia ripristinato.
(…)." (doc. AI 264/3)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando, in particolare, che:
" (…)
Lo scrivente Ufficio non reputa dati i requisiti per definire diversamente la questione sull’effetto sospensivo. In effetti:
- l’assicurato ha problemi economici, quindi vige un rischio maggiore per l’am-ministrazione di non potere ulteriormente recuperare quanto versato indebitamente;
- lo scrivente Ufficio è in attesa degli esiti dell’accertamento medico pluridisciplinare svolto il 20 maggio 2009 presso il Servizio accertamento medico (SAM). Non appena possibile (ricevuta la perizia pluridisciplinare SAM), lo scrivente Ufficio procederà alle verifiche del caso e alla definizione dello stesso tramite decisione;
- lo scrivente Uffico ritiene che un primo esame di referti medici prodotti nel precedente gravame al TCA non permette di ritenere in maniera chiara ed univoca quale sarà l’esito finale degli accertamenti richiesti con rinvio da parte del TCA, quindi è contestata l’affermazione di controparte che reputa il proprio stato valetudinario tale “che condurrà al ripristino dell’intera rendita d’invalidi-tà”.
Trattandosi del resto di soppressione di prestazioni in precedenza erogate e considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in ristrettezze economiche, l’interesse dell’amministrazione di non recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Tale rischio è prioritario all’inte-resse del ricorrente di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura amministrativa, al fine di non dover fare capo all’assistenza.
(…)." (V)
1.5. Con scritto 15 giugno 2009 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’autorità che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Quest’ultime sono quindi direttamente impugnabili mediante ricorso alla competente autorità giudiziaria cantonale (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2009, ad art. 52, N. 28 in fine pag. 659 e ad art 56, N. 11 pag. 705).
Un ricorso contro una decisione incidentale è ammesso se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione affinché la decisione incidentale impugnata venga immediatamente annullata o modificata. Non è chiesto un interesse giuridico; un semplice interesse economico può essere degno di protezione (DTF 128 V 33 consid. 1a con riferimenti; Kieser, op. cit., ad art. 56, N. 10 pag. 705).
Nel caso in esame, avendo l’assicurato un interesse degno di protezione (il ripristino della rendita intera), contro la decisione incidentale 13 maggio 2009 egli ha rettamente presentato un tempestivo atto di ricorso al TCA.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il ripristino dell’effetto sospensivo, e conseguentemente il versamento della rendita, dopo la sentenza di questo Tribunale del 31 marzo 2009 (cfr. consid. 1.1) e la richiesta in questo senso formulata il 20 aprile 2009 (doc. AI 252/1) e ribadita con gli scritti 29 aprile e 7 maggio 2009 (doc. AI 254/1 e 257/1).
2.4. Nel caso di specie con la decisione 12 novembre 2008 l’Ufficio AI aveva soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. gennaio 2009 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 230/1-4).
Nell’ambito della procedura ricorsuale – sfociata nella sentenza 31 marzo 2009 con cui questo Tribunale, annullata la decisione 12 novembre 2008, ha rinviato gli atti all’ammini-strazione affinché, procedendo conformemente ai considerandi, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni (doc. AI 245/1-25) – l’insorgente non aveva chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo.
2.5. Nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il TFA si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nella STF del 2 febbraio 2009 nella causa T., 9C_1016/2008, consid. 1.3.2 e nella STFA del 12 agosto 2004 nella causa A., I 476/02, consid. 2.2.
2.6. Conformemente alla suddetta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5) rettamente l’amministrazione ha confermato l’effetto sospensivo tolto con la precedente decisione 12 novembre 2008 (doc. AI 230/1-4).
2.7. A titolo abbondanziale il TCA rileva che, in ogni caso, nemmeno sarebbero dati materialmente i presupposti per ripristinare l’effetto sospensivo.
Trattandosi di soppressione di prestazioni, in precedenza erogate, allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152). Secondo la giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81).
Ora, osservato come questo Tribunale nella sentenza di rinvio 31 marzo 2009 (doc. AI 245/1-25) ha ritenuto necessario un accertamento medico pluridisciplinare, alla luce degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza. Inoltre, considerato come il ricorrente abbia espressamente fatto presente di versare in stato di ristrettezze economiche: “(…) con la presente, le chiedo di voler immediatamente procedere al versamento degli arretrati, considerando la gravissima situazione finanziaria del signor RI 1. (…)”; “(…) la sitazione dell’assicurato è estremamente grave, sia dal profilo psichico che fisico, e questo anche a causa della totale assenza di mezzi di sostentamento. (…)” (doc. AI 252/1 e 254/1, sottolineature del redattore), l'interesse dell'amministrazione di evitare il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.9. Nel ricorso l’assicurato ha, in particolare, chiesto: “(…) protestate spese e ripetibili, riservata l’ammissione all’assistenza giudiziaria, e al gratuito patrocinio del signor RI 1. (…)” (doc. AI 264/4).
Al riguardo, ammettendo che con tale formulazione l’avv. RA 1 ha implicitamente formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, il TCA rileva.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.10. Con la resa del presente giudizio le domande di provvedimenti cautelari, formulate nel gravame, diventano prive di oggetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti