Raccomandata |
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Incarto n.
BS/vm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 aprile 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1964, ha una formazione propedeutica paramedica. Dopo aver svolto l’attività di massaggiatore e, cambiando orientamento professionale, di gerente, da ultimo egli è stato impiegato in un’impresa edile in qualità di operaio (cfr. curriculum vitae; doc. AI 10-1). Nel settembre 2007 l’assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti per problemi cervicali/ lombari ed urologici (doc. AI 2).
Raccolta la documentazione medica, l’Ufficio AI ha predisposto una visita dell’assicurato presso il proprio servizio medico (SMR). Sulla base del rapporto 8 aprile 2008 del SMR (secondo cui l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa al 100% dal dicembre 2006, ridotta al 50% da aprile 2007), nonché del rapporto 20 agosto 2008 del consulente in integrazione professionale, con decisione 23 aprile 2009 (preavvisata il 28 ottobre 2008) l’amministrazione gli ha riconosciuto il diritto ad una quarto rendita dal 1° dicembre 2007.
1.2. Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un’incapacità lavorativa almeno del 70%.
Contestando la valutazione della residua capacità lavorativa, sulla base dei referti dei medici curanti egli ha concluso:
" (…)
Il tutto fa concludere ai medici curanti che tali patologie esplicano un sicuro influsso sulla capacità lavorativa residua del riccorente. E' chiaro che il ricorrente non è assolutamente in grado di svolgere le professioni sino ad ora esercitante (massaggiatore, esercente o operario edile). Egli non è però nemmeno in grado di svolgere le attività leggere indicate dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità nella sua decisione (operaio generico, venditore al dettaglio, autista o fattorino). Il peggioramento delle parestesie al braccio destro, i formicolii intermittenti anche alla mano sinistra, i disturbi della deambulazione con intermittenti episodi di disequilibrio e la minzione imperiosa gli impediscono infatti di svolgere le attività lavorative anche più semplici che l'Ufficio dell'Assicurazione invalidità pretende che l'assicurato svolga." (…) (doc. I pag. 5-6)
Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermando la valutazione del SMR, l’amministrazione ha ribadito che dalla documentazione prodotta non risultano nuovi elementi medici di rilievo.
1.4. Su richiesta del TCA, l’assicurato ha prodotto la documentazione attestante il suo stato d’indigenza ai fini dell’assistenza giudiziaria.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002)
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, successivamente all’aprile 2007, presenta un grado d’incapacità lavorativa maggiore del 50%, così come valutato dal SMR. Pacifico è che precedentemente (dal 1° gennaio 2006) egli è stato totalmente incapace al lavoro.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha disposto una valutazione a cura del SMR. Dal referto 9 giugno 2008 (doc. AI 29) risulta che il dr. __________ (medico internista – reumatologo), dopo aver esposto l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, ha diagnosticato una mielopatia cervicale con radicolopatia C7-C8 destra su stenosi multisegmentaria del canale spinale e stato dopo triplice discectomia con posizionamento di cage intersomatico (intervento eseguito l’8.01.2007); lombalgia cronica con insufficienza – instabilità segmentarla; incontinenza degli sfinteri secondaria a mielopatia (doc. AI 25-1). Procedendo alla valutazione, il succitato medico SMR ha elencato i seguenti limiti funzionali:
" (…)
La valutazione reumatologica e funzionale odierna ha permesso di stabilire i seguenti limiti: può mantenere la posizione statica seduta massimo 1 ora, deve evitare situazioni di instabilità, deve limitare il salire e scendere le scale. Può sollevare abitualmente massimo 10 kg; può sollevare solo saltuariamente massimo 15 kg; deve evitare esposizioni prolungate alle basse temperature; deve evitare l'utilizzo di attrezzi vibranti; necessita di frequenti pause per alterato controllo degli sfinteri."(…) (doc. AI 25-3)
Riguardo alla residua capacità lavorativa, il dr. __________ del SMR ha confermato un’incapacità lavorativa del 100% dall’11 dicembre 2006 e “una capacità lavorativa del 50% su mezza giornata a partire dall’aprile 2007 in attività medio-leggera che rispetta i limiti sopra elencati…” (doc. AI 25-3).
Con riferimento ai rapporti dei medici curanti già contenuti negli atti ed a quelli prodotti con il ricorso, l’assicurato contesta la succitata valutazione dell’incapacità lavorativa, sostenendo l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività professionale.
2.6. Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, conformemente la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto 2004 consid. 5, STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richt im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
2.7. Nella fattispecie concreta, dall’esame degli atti di causa, questo TCA non ha motivo per distanziarsi dalla completa e convincente valutazione del SMR.
Va innanzitutto fatto presente che non vi è alcuna contestazione delle diagnosi poste dal dr. __________, le quali d’altronde corrispondo sostanzialmente a quelle indicate nei diversi rapporti presenti nell’inserto. Ciò che il ricorrente contesta è invece la valutazione della residua capacità lavorativa.
Con riferimento al rapporto 19 giugno 2007 del dr. __________, già noto all’Ufficio AI e valutato l’11 marzo 2008 dal dr. __________ del SMR (doc. AI 21-1), l’assicurato rileva come il succitato abbia evidenziato che i disturbi riferiti avevano “trovato riscontro negli esami clinici e nella diagnosi di mielopatia cervicale, per cui era stata eseguita un’operazione a più livelli. Il dott. __________ proseguiva ritenendo che il ricorrente era inabile informa completa ancora per diversi mesi” (cfr. ricorso pag. 5). Non va tuttavia dimenticato che nel succitato rapporto il dr. __________ ha sì pronosticato tre mesi d’incapacità lavorativa - poiché a quell’epoca l’assicurato era ancora troppo dipendente da una terapia algesica con oppiacei -, precisando tuttavia che “dopo un simile periodo dovrà essere valutata una capacità lavorativa teorica in un lavoro medio-leggero” e che “comunque è prematuro esprimersi sull’esigibilità” (doc. AI 11-9).
Nel rapporto 10 dicembre 2007 all’Ufficio AI il prof. __________, primario del Servizio Cantonale di __________, dopo il periodo di osservazione (7 gennaio 2008 - 26 settembre 2007) aveva fra l’altro evidenziato che l’intervento di triplice discectomia C4/C5, C5/C6 e C6/C7 con posizionamento di cage intersomatiche aveva portato ad un miglioramento dei dolori cervicali, mentre persistevano le parestesie e l’ipoestesia nell’arto superiore sinistro come pure la problematica del controllo sfinterico. Certo che egli aveva ritenuto che si trattasse di un caso clinico complesso e che “i disturbi, rispettivamente i deficit legati alla mielopatia cervicale, non sono probabilmente suscettibili di risolversi con l’andare del tempo” (doc. AI 13-8). Egli ha tuttavia consigliato l’amministrazione di “rivalutarlo in Agenzia ed eventualmente disporre una valutazione funzionale in ambito reumatologico per definire le capacità residue” (doc. AI 13-8), ciò che è stato eseguito dal SMR.
Anche il rapporto 18 settembre 2009 dell’__________ __________ di __________ (doc. AI 42-1) non apporta nuovi elementi medici che non sono stati considerati dal SMR. Non va negato, come evidenziato nel ricorso (pag. 5), che durante il mese di degenza (successivo alla valutazione SMR) l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile, ma questo per permettere di procedere al trattamento delle note patologie. Vero che dopo la permanenza nel nosocomio bernese non vi è stato un rilevante miglioramento della sintomatologia dolorosa legata alla brachialgia destra (cfr. citato rapporto ad 1, doc. AI 42-3) e che la problematica relativa ai disturbi di minzione è rimasta immutata (cfr. citato rapporto ad 2, doc. AI 42-3; la problematica lombare non era in primo piano, cfr. citato rapporto ad 3, doc. AI 42-4). Tuttavia da questo rapporto non si desumono ulteriori elementi che non siano stati già presi in considerazione dal SMR. Al riguardo, nelle annotazioni 9 dicembre 2008 il dr. __________ ha precisato che le conclusioni cliniche dell’__________ “riferibili all’incapacità lavorativa coincidono con quanto stabilito nel mio rapporto medico 8.04.2008” (doc. AI 44-1). D’altronde scopo del ricovero era, oltre ad un aggiornamento della situazione clinica, quello di impostare una terapia antidolorifica.
L’assicurato è stato al Centro di terapia del dolore della Clinica __________ di __________. Dal relativo rapporto 6 novembre 2008 si evince, fra l’altro, il trattamento ricevuto e il procedere futuro (doc. D).
Da ultimo, l’insorgente ha fatto riferimento al rapporto 19 maggio 2009 del suo medico curante, dr. __________. Ricordando come il suo paziente sia affetto da grave mielopatia cervicale, che tale affezione sia cronica, che l’intervento neurochirurgico “può aver agito nel senso di non rendere progressiva tale lesione, ma non in nessun modo può aver determinato una regressione della stessa”, egli ha elencato i seguenti disturbi:
" (…)
In particolare:
o Persiste un disturbo della minzione nel senso di una incontinenza tipo "urge" che comporta continui e imprevedibili accessi minzionali non sempre facilmente controllabili.
o Presenza di dolori di tipo neuropatico agli arti superiori, in particolare al destro, che vengono esacerbati da lavori fisici anche di modesta entità e che possono essere presenti anche indipendentemente dall'uso delle braccia. Tali dolori non hanno trovato palliazione anche dopo il soggiorno del paziente presso la Clinica del Dolore dell'Università di __________.
o Debolezza di entrambi gli arti inferiori e disturbi dell'equilibrio legati alla deafferentazione sensitiva che sconsiglia l'utilizzo del paziente in ambienti come cantieri o impalcature.
Ritengo perciò assolutamente insufficiente il riconoscimento di una invalidità al 40% e mi auguro che una opportuna revisione possa ricondurre in un ambito più giusto e più realistico la valutazione di invalidità.(doc. IX-F)
Il medico curante, elencando le note patologie, non ha fornito una motivazione atta a ritenere insufficiente il riconoscimento di un’invalidità al 40%, forse da intendere come incapacità lavorativa visto che l’invalidità è un concetto economico – giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Nel precedente rapporto 20 novembre 2008 il dr. __________ aveva ritenuto un’inabilità del 70% senza indicare i motivi per cui si distanziava dalla valutazione del SMR (doc. AI 42-1). Va evidenziato che il dr. __________ ha tenuto conto delle diverse affezioni di cui l’assicurato è portatore, considerando le sintomatologie dolorose e riconoscendo comunque un’incapacità lavorativa nella misura del 50%. Va poi ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione del SMR, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una residua capacità lavorativa del 50% in attività medio-leggere dall’aprile 2007.
Va qui ricordato che il ricorrente ha la facoltà di presentare una domanda di revisione della rendita, adducendo un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica.
Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, che alla scadenza dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (1° dicembre 2007) l’assicurato presenta una residua capacità lavorativa in attività medio-leggere adeguate del 50%, tenuto conto che dal raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 42% (cfr. rapporto 20 agosto 2008 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 34), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente erogato un quarto di rendita.
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.
2.9. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria, risulta che l’assicurato, divorziato con tre figli abitanti nel domicilio dell’ex – coniuge, percepisce fr. 434.- di rendita AI e di prestazioni assistenziali (fr. 2'066 dal 1° gennaio 2009 e fr. 1'664 dal 1° maggio al luglio 2009; sub doc. VIII). Ne consegue l'indigenza del ricorrente. Ritenuto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono nella specie adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Visto quanto precede, l’assicurato è pure per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti