Raccomandata |
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Incarto n.
BS/lb |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 maggio 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1960, nel maggio 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti degli accertamenti medici ed economici, l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera di fr. 670.-- dal 1° marzo 2009. Con una prima decisione del 14 maggio 2009 l’amministrazione ha determinato la prestazione d’invalidità con effetto dal 1° maggio 2009 (doc. AI 23-1), mentre le rendite arretrate sono state oggetto di una seconda decisione datata 21 maggio 2009 (doc. AI 24-1).
1.2. Avverso la decisione 14 maggio 2009 l’assicurata ha presentato tempestivo reclamo all’Ufficio AI, da questi trasmesso per competenza decisionale al TCA quale ricorso. Essa ha postulando il riconoscimento di una rendita d’importo superiore a quella erogata, evidenziando in particolare:
" (...)
Non sono d'accordo su diversi punti.
1. La rendita doveva iniziare dal 01.03.2009 come dalla vostra che vi allego in copia (data evidenziata) e non dal 01.05.2009.
2. Con l'importo di Fr. 670.00 che mi versate come pensate che io riesca a sopravvivere, non vivere dignitosamente, ma soltanto anche sopravvivere è impossibile. Se non ci credete provate voi stessi. Soltanto l'appartamento dove abito costa Fr. 600.00.
3. Il mio grado d'invalidità è di 100%. Conosco gente che è tra 50-60% e riceve la stessa somma e in certi casi tre volte la citata somma. Se non ci credete vi faccio dei nomi se avete bisogno, basta che me lo chiediate. La legge non dovrebbe essere uguale per tutti? Evidentemente NO. (...)" (doc. I)
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso, allegando le spiegazioni 19 giugno 2009 in merito al calcolo della rendita fornite dalla Cassa __________ e (in seguito: Cassa), competente per il calcolo della rendita.
1.4. In data 7 luglio 2009 l’insorgente ha inoltrato un suo scritto, con allegata diversa documentazione (VIII).
1.5. Con presa di posizione 28 luglio 2009 l’Ufficio AI ha evidenziato che dalla succitata documentazione non emerge nulla di rilevante per la presente procedura (X).
1.6. Il TCA ha richiamato dalla Cassa gli atti concernenti la ricorrente (XIII) e dato facoltà alla parti di visionarli ed inoltrare delle osservazioni (XIV). Il 9 novembre 2009 l’Ufficio AI ha fatto presente di rinunciare a visionare l’incarto della Cassa e quindi di non avere delle osservazioni da presentare (XVII). L’insorgente è rimasta invece silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Siccome nel caso in esame il diritto alla rendita è sorto al 1° marzo 2009, sono di conseguenza applicabili le nuove norme dell’AI entrate in vigore con la succitata revisione legislativa.
2.3. La ricorrente ha rilevato che il diritto alla rendita doveva iniziare, come da decisione contestata, dal 1° marzo 2009 e non dal 1° maggio 2009.
Al riguardo va fatto riferimento allo scritto 19 giugno 2009 in cui la Cassa ha spiegato:
" (...)
Innanzi tutto è necessario premettere che per evitare ritardi nel pagamento della rendita, e dietro sollecitazione telefonica dell'assicurata, la Cassa ha provveduto in un primo tempo ad emanare la decisione del 14 maggio 2009 inerente la rendita mensile corrente (maggio 2009) non oggetto di una richiesta di compensazione da parte di terzi.
Successivamente, dopo aver ottenuto le necessarie indicazioni dagli enti circa i loro anticipi (__________) la Cassa ha notificato un' ulteriore decisione di rendita il 21 maggio 2009 limitatamente al periodo 1° marzo 2009 (inizio del diritto alla rendita secondo delibera UAI) - 30 aprile 2009.
Quindi, per quanto attiene l'inizio del diritto alla rendita (punto 1 del ricorso), è inutile dilungarsi oltre in quanto le indicazioni dell'UAI sono state correttamente rispettate. (...)" (doc. VI/1)
Pertanto, all’assicurata è stato riconosciuto integralmente il suo diritto alla rendita dal 1° marzo 2009 e dalle sue osservazioni 7 luglio 2009 (VIII) non risulta che essa non abbia ricevuto quanto le spettava.
2.4. Per quel che concerne l’ammontare della prestazione d’invali-dità, va rilevato che ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.5. Ritornando al caso in esame, nella già citata presa di posizione 19 giugno 2009 – alla quale va data piena adesione – la Cassa ha dettagliatamente spiegato le modalità di calcolo delle prestazioni, confermando l’importo esposto nelle decisioni contestate.
Nondimeno occorre rilevare che essendo l’assicurata nata il 5 maggio 1960, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1981 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2008 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Come risulta dai fogli di calcolo contenuti negli atti richiamati dalla Cassa (XIII), in quel periodo essa presenta una durata di contribuzione di 15 anni e 8 mesi (9 anni di contribuzione personale e 6 anni e 8 mesi tramite suo marito ai sensi dell’art. 29ter cpv. 1 lett. b LANS). Rispetto ai 28 anni di contribuzione di assicurati della sua classe di età, l’insorgente presenta dunque delle lacune contributive (non colmabili) essendo entrata in Svizzera nel maggio 1993 (cfr. permesso di domicilio C). Prima di quel mese l’insorgente era domiciliata all’estero e quindi non era assicurata all’AVS. Di conseguenza, il rapporto tra gli anni contributivi assolti dall’assicurata e quelli previsti dagli assicurati della sua stessa classe di età, in applicazione delle tavole sulle rendite edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali), determina la scala di rendita n. 24.
Per quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dai citati fogli di calcolo risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati nel conto individuale dell’assicurata e relativi al succitato periodo di contribuzione. Non è stato effettuato un riparto dei redditi coniugali, mancando uno dei requisiti ex art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS (un riparto verrà effettuato nella misura in cui suo marito verrà anche lui posto al beneficio di una rendita d’invalidità; cfr. al riguardo la comunicazione 27 marzo 2009 indirizzata al coniuge dell’assicurata dall’Ufficio AI circa la non attuazione di provvedimenti integrativi e l’esame di un eventuale diritto alla rendita in doc. A7).
Siccome dal matrimonio sono nati due figli (nel 1977 rispettivamente nel 1980) l’insorgente avrebbe diritto, conformemente all’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS (cfr. consid. 2.4 in fine) a degli accrediti per compiti educativi dal 1978 (anno successivo la nascita del primo figlio) sino al 1996 (compimento del 16.o anno dell’ultimogenito). Va tuttavia rilevato che nessun accredito è però assegnato per il periodo in cui la ricorrente era domiciliata all’estero e quindi non assicurata in Svizzera. Siccome solo dal 1993 essa è assicurata all’AVS, la Cassa ha rettamente assegnato 3 accrediti (1994, 1995 e 1996; nessuna assegnazione per il 1993 poiché in quell’anno la ricorrente non è stata assicurata 12 mesi; cfr. art. 52f cpv. 5 OAVS) nella misura di mezzi accrediti essendo l’interessata coniugata (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS; cfr. consid. 2.4 in fine).
Infine, tenuto conto di un reddito anno medio, inclusivo degli accrediti educativi, di fr. 17'784.--, nonché di una scala di rendita 24, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS sulle rendite, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera di fr. 670.-- al mese.
Essendo l’ammontare della rendita corretto, la decisione contestata va di conseguenza confermata ed il ricorso respinto.
Va qui fatto presente che è comprensibile come con un simile importo la ricorrente “non riesca a sopravvivere”. Tuttavia essa ha la possibilità di richiedere, qualora non l’avesse ancora fatto, al competente Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione, per il tramite della propria agenzia comunale AVS, una prestazione complementare che le verrà erogata nella misura in cui i relativi presupposti saranno adempiuti.
Infine, il paragone fatto dall’insorgente con le rendita AI percepite da altri assicurati (di cui essa, nelle osservazioni 7 luglio 2009, ha fornito nome e cognome) non regge poiché, come visto, l’ammontare della rendita dipende, oltre che dal grado d’invalidità, dal periodo di contribuzione (incompleto per quanto concerne la ricorrente) e dall’ammontare dei redditi da attività lucrativa.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti