Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.116

 

LG/sc

Lugano

30 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2009 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 maggio 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1959, precedentemente attivo in qualità di manovale edile presso la __________, in data 22 gennaio 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per “dolori alla schiena e alla spalla” (doc. AI 2-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 13 maggio 2009 (doc. AI 49-1), preavvisata con progetto del 9 marzo 2009 (doc. AI 40-1), ha respinto la richiesta di prestazioni AI per adulti non essendo il grado d’invalidità pensionabile (15%).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione medica dell’UAI che si è fondato – a suo dire – unicamente sulle perizie del Dr. __________ __________ del 7 settembre 2007 (doc. AI 1-1) e dell’11 novembre 2008 (doc. AI 4-1) svolte per conto dell’assicuratore malattia __________. A mente del ricorrente il quadro valetudinario ha subìto un peggioramento ignorato dall’amministrazione che non avrebbe disposto un esame medico approfondito come da lui richiesto in sede di osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 44-1). L’assicurato ha inoltre censurato la percentuale d’inabilità lavorativa ritenuta dall’UAI nella professione precedentemente svolta (50%) e il conseguente grado d’invalidità (doc. I).

 

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni RI 1 ha allegato la certificazione del Dr. __________ del 16 maggio 2009 (doc. A2) e quella del Dr. __________ del 24 aprile 2009 (doc. A3)

 

                               1.4.   L’UAI, in risposta, dopo aver sottoposto la documentazione medica trasmessa dal ricorrente al vaglio del SMR, ha confermato il proprio provvedimento non avendo oggettivato una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato. Non rendendosi dunque necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti medici. L’UAI ha inoltre confermato il grado d’invalidità del 15% indicato nella decisione impugnata  (doc. IV).

 

                               1.5.   Con scritto del 22 luglio 2009 l’assicurato si è riconfermato nelle proprie precedenti argomentazioni postulando, in particolare “…che vengano ordinati gli accertamenti medici necessari nonché un’adeguata riqualifica…” (doc. VI).

 

                                         Il doc. VI è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Nella decisione impugnata l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, sulla base delle valutazioni del 7 settembre 2007 (doc. AI 1-1) e dell’11 novembre 2008 (doc. CM 4-1) del Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche fisiatria e riabilitazione, svolte per conto dell’assicuratore malattia __________.

 

                                         Nel referto del 7 settembre 2007 il Dr. __________ si è così espresso:

 

"  (…)

Diagnosi

 

- Sindrome lombovertebrale e spondilogena bilaterale, cronica,

  con/da

. stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare

. alterazioni degeneratíve:

-          L4/5 : osteocondrosi ed ernia discale paramediana destra con substenosi del canale spinale (secondo RM del 05.01.2005)

-          L5/S1: iniziale osteocondrosi con spondilartrosi bilaterale

 

. esiti da probabile sacroileite a destra

 

-Sindrome cervicovertebrale, attualmente lieve, in presenza di   un'osteocondrosi C5/6 con protrusione paramediana a sinistra (secondo RM del 15.06.2007), clinicamente senza neurocompressione

- Iniziale contrattura di Dupuytren del dito IV a destra

 

Commento

 

Il paziente asserisce di non aver sofferto di dolori di schiena fino a novembre del 2004 quando fu vittima di un primo incidente sul posto di lavoro con svariate contusioni comprendenti anche la zona lombare. Gli accertamenti radiologici avevano allora messo in evidenza delle discopatie, coinvolgendo specialmente il livello L4/5 dove è stata riscontrata un'ernia discale paramediana a destra; si confermò inoltre uno stato dopo sacroileite, radiologicamente evidente nel terzo intermedio e caudale dell'articolazione a destra (secondo RX del 01.12.2004). L'evoluzione sarebbe stata altalenante, permettendo al paziente comunque di riprendere il suo lavoro di manovale nel settore della costruzione.

Il 10.11.2006 fu vittima di un secondo infortunio con un movimento distorsivo del rachide. Da allora la sofferenza si è aggravata, rivelandosi ribelle alle cure proposte (svariate sedute di fisioterapia ambulatoriale, degenza in un Centro Riabilitativo; FANS, ecc.). Oltre alla sintomatologia lombare si è aggiunta (o riacutizzata ?) una sintomatologia analoga anche al livello cervicale. Le relative indagini hanno messo in evidenza una degenerazione del segmento C5/6 con un'ernia discale trattenuta in sede paramediana sinistra creando un possibile conflitto meccanico con la corrispondente radice C6.

Da parte della __________ è stata esclusa un'ulteriore relazione causale tra i disturbi lamentati ancora nella visita circondariale del 03.07.2007 e l'evento del novembre 2006.

Il paziente riferisce di dolori persistenti sia in zona cervicale che lombare, con una caratteristica almeno parzialmente meccanica, risentiti specialmente sotto carico o nei movimenti di flessione del tronco. Vi sono irradiazioni intermittenti negli arti, sia nelle braccia che nelle gambe senza che l'esame clinico deponga per una componente neurocompressiva del quadro. Esso è caratterizzato da modiche limitazioni funzionali della colonna cervicale e più evidenti della colonna lombare con la sollecitazione di dolori locali senza irradiazioni. Si aggiunge una dolorabilità ínterspinale lungo tutto il rachide lombare senza un ipertono muscolare rilevante ma con dolori alla palpazione delle parti molli sia del cinto scapolare che pelvico, il tutto l'espressione di una sindrome vertebrale cervicale e lombare attualmente di moderata entità, riconducibile alle patologie degenerative documentate. Né l'anamnesi né i reperti clinici depongono per una componente primariamente infiammatoria. L'aspetto morfologico della sacroiliaca destra è suggestivo per uno stato dopo sacroileite senza che vi siano indizi in favore di una presente spondartropatia. Le condizioni di salute del paziente sembrano essersi stabilizzate. Esse determinano una certa limitazione della caricabilità in particolare del rachide.

Giudico la capacità funzionale residuale del signor RI 1 come segue:

 

-     sollevamento e/o trasporto di carichi:

in forma bimanuale e fino all'altezza di un tavolo:

. molto leggeri (fino a 5 kg): normale

. leggeri (fino a 10 kg) : lievemente ridotta

. medi (fino a 25 kg) : ridotta

. pesanti (oltre a 25 kg): esigua

oltre all'altezza di un tavolo:

. molto leggeri (fino a 5 kg): normale

. leggeri (fino a 10 kg): ridotta

. medi (fino a 25 kg): molto ridotta

. pesanti (oltre a 25 kg): nulla

sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg: lievemente ridotta

+ di 5 kg: molto ridotta

 

-      manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

       . leggeri/di precisione: normale

       . medi: lievemente ridotta

       . pesanti: molto ridotta

 

-      posizioni di lavoro a dinamiche particolari:

      . a braccia elevate: lievemente ridotta

      . con rotazione: lievemente ridotta

      . seduta e piegata in avanti: normale

      . eretta e piegata in avanti: ridotta

      . inginocchiata: lievemente ridotta

      . con ginocchia in flessione: normale

 

‑      mantenere posizioni statiche:

       . seduta: lievemente ridotta

       . eretta: lievemente ridotta

 

-      spostarsi/camminare:

       . per tragitti fino a 2 km: normale

       . per tragitti più lunghi: lievemente ridotta

       . su terreno accidentato: lievemente ridotta

       . salire/scendere scale: normale (ìnclusi ponteggi, scale a pioli)

 

‑      diversi:

       . l'impiego delle due mani è possibile in forma normale

 

Le presenti limitazioni sono solo parzialmente compatibili con il lavoro di manovale nel settore della costruzione. Ritengo il paziente perciò ulteriormente inabile al lavoro nella misura del 50% per l'attività svolta (presenza normale, rendimento  ridotto; a partire da subito)

Per un'attività lucrativa che possa rispettare integralmente le limitazioni stabilite il paziente è invece abile in forma normale (rendimento e presenza; a partire da subito).

Consapevole delle difficoltà di trovare una nuova sistemazione professionale il paziente desidera riprendere il suo lavoro da sempre, per intanto nella misura del 50%, sperando in un'intesa con il datore di lavoro per poter in futuro evitare mansioni fisicamente particolarmente impegnative. Propongo all'__________ dí concedere un periodo di prova di inabilità lavorativa del 50% per la durata massima di 6 settimane. Se in seguito non fosse possibile la chiusura del caso andrà preso in considerazione un cambiamento dell'attività lucrativa. (doc. AI 1-5/7).

 

                                         Nel referto dell’11 novembre 2008 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

 

“(…)

Diagnosi

 

- Sindrome lombovertebrale e - spondilogena cronica bilaterale

  con/da

. stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare

. alterazioni degenerative: (RM del 05.01.2005 rispettivamente del                05.06.2008)

-          L4/5 : osteocondrosi ed ernia discale mediana con substenosi degenerativa del canale spinale

-          L5/S1: iniziale osteocondrosi con spondilartrosi bilaterale

 

. esiti da probabile sacroileite a destra, clinicamente silente

 

-Sindrome cervicovertebrale, attualmente lieve, in presenza di   un'osteocondrosi C5/6 con protrusione paramediana a sinistra (secondo RM del 15.06.2007), senza fenomeni neurocompressivi

- Iniziale contrattura di Dupuytren del dito IV a destra

 

Commento

 

La presente valutazione è stata richiesta dall'__________ per stabilire se vi è stata una modifica delle condizioni di salute del paziente dall'ultimo controllo del settembre 2007 con riferimento alla sua patologia dello apparato locomotorio. I miei riscontri attuali sono simili di quelli di allora. Lo stesso dicasi anche per le alterazioni morfologiche documentate, con una RM della colonna lombare del giugno 2008 che non mostra modifiche significative dei reperti in confronto all'esame precedente del 2005. Le limitazioni funzionali come stabilite nel mio rapporto precedente sono quindi quelle attuali.

 

Alla luce di ciò confermo la mia valutazione di allora di una capacità lavorativa limitata al 50% in qualità di manovale nel settore dell'edilizia e di una capacità lavorativa al 100% (rendimento e presenza) per un lavoro consono alle limitazioni stabilite allora. (doc. AI 4-1/5).

 

                               2.4.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalle valutazioni mediche del Dr. __________ svolte per conto dell’assicuratore malattie, che soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.4) e possono quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

 

                                         Il Dr. __________ ha infatti sottoposto l’assicurato a due visite di controllo, in data 6 settembre 2007 (doc. AI 1-1) e in data 11 novembre 2008, durante le quali egli ha posto due diagnosi del tutto sovrapponibili e ponendo le medesime limitazioni funzionali. Il perito, in entrambi i referti, ha indicato una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 50%, nella precedente attività di manovale, e del 100% per un lavoro consono alle limitazioni funzionali fissate in sede peritale (cfr. doc. AI 1-1, 4-1).

 

Queste valutazioni peritali, non sono del resto state smentite da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Tale non può essere il certificato medico del 16 maggio 2009 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il quale ha posto una diagnosi che non si discosta da quella del Dr. __________. Il medico curante ha infatti confermato le “discopatie L4/5 e L5/S1 con una stenosi del recesso a dx in L4/5”, presenti ancora nel 2008, e la discopatia C5/6 con una protrusione discale (cfr. doc. AI 1-5, A2).

 

                                         Il Dr. __________ ha inoltre asserito che “la situazione è rimasta stabile con dolori lombari e cervicali”. Egli ha poi aggiunto che “La situazione attuale è invariata con dolori lombari irradianti alle natiche e in parte lungo la gamba dx fascia laterale. Accusa un’esacerbazione dei dolori cervicali con irradiazione alle spalle da inizio marzo 2008 (doc. A2).

 

                                         Anche il Dr. __________ nel referto dell’11 novembre 2008 aveva riferito che il quadro valetudinario era sostanzialmente stabile: “I miei riscontri attuali sono simili a quelli di allora (n.d.r. perizia del 2007). Lo stesso dicasi anche per alterazioni morfologiche documentate, con una RM della colonna lombare del giugno 2008 che non mostra modifiche significative dei reperti in confronto all’esame precedente del 2005 (doc. AI 4-4).

                                         Nell’anamnesi intermedia il Dr. __________ ha ripreso la sintomatologia dolorosa a livello cervicale lamentata dal paziente (doc. AI 4-4) che tuttavia non modifica la valutazione d’insieme del quadro valetudinario.

 

                                         Diverge, per contro, la valutazione della capacità lavorativa residua. Il Dr. __________ ha posto un’inabilità del 100% nell’ultima attività lucrativa e del 50% in attività adeguate, mentre il perito ha fissato il 50% nell’ultima attività di manovale edile e la piena abilità (100%) in attività adeguate (cfr. doc. AI 4-5, A2).

 

                                         A mente di questa Corte le conclusioni del medico curante, seppur divergenti per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai referti peritali del Dr. __________ e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

 

                                         Il referto del 24 aprile 2009 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, non permette al TCA una diversa valutazione della fattispecie. Il medico curante, peraltro non specialista in malattie reumatiche, non ha fornito una diagnosi specifica ma ha indicato succintamente che “il paziente presenta dolori cervico-omerali e lombo-sacrali con formiche” (doc. A3). Patologie, come visto, diffusamente illustrate dal perito Dr. __________. Egli ha poi precisato che l’assicurato non può svolgere lavori pesanti e/o rendere almeno al 50% nel ramo dell’edilizia (doc. A3). Anche il Dr. __________ aveva posto dei limiti funzionali, per quanto riguarda le attività pesanti, indicando una capacità funzionale ridotta e molto ridotta, con carichi fino a 25 kg (cfr. doc. AI 1-6).

 

                                         Per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua il medico curante, oltre a non dare alcuna indicazione circa la capacità lavorativa in attività adeguate, non fornisce nuovi elementi che permettano un giudizio differente della fattispecie.

 

                                         Giova ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         Va inoltre ancora evidenziato che il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel referto del 14 novembre 2007 indirizzato al Dr. __________ (doc. AI 46-2) aveva esposto la medesima valutazione della capacità lavorativa residua del Dr. __________, indicando quanto segue:

 

"  (…)

A mio avviso il paziente è inabile al lavoro al 50% in un’attività pesante a mediamente pesante mentre è abile in misura completa in un lavoro leggero, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena” (doc. AI 46-2)

 

                                         Nelle annotazioni del 2 marzo 2009 del medico del SMR, Dr. __________ (doc. AI 37-1) e in quelle dell’11 maggio 2009 del medico del SMR, __________ (doc. AI 48-1), vengono confermate le valutazioni relative alle inabilità lavorative poste dal perito.

 

Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.4.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del SMR, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è tuttora abile in misura del 100% in attività adeguate.

 

                                         La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 26 febbraio 2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto dei limiti indicati dal Dr. __________ ha indicato quelle di magazziniere (merce leggera), autista fattorino o operaio di fabbrica (doc. AI 38-3)

 

                               2.6.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008. L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2007, per cui il reddito da valido e quello da invalido vanno aggiornati al 2008.

 

                            2.6.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 63’492.-- (fr. 4’884.-- x 13) nel 2007, secondo quanto dichiarato dal precedente datore di lavoro, __________ __________ (doc. AI 35-1).

                                         Adeguando tale importo al 2008, si ottiene un reddito da valido di fr. 64'761.84 (+2% per il 2008, cfr. (cfr. tab. B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 91).

 

                            2.6.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr. 4'921.28 mensili oppure a fr. 59'055.36 per l'intero anno (fr. 4'921.28 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

 

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2008 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2009, p. 91) un reddito mensile di fr. 5'102.95 oppure di fr. 61'235.44 per l'intero anno (fr. 5'102.95 x 12).

 

                                         L’assicurato, quale manovale edile, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 64'761.84 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 64'742.37, cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “Attività manifatturiere”, livello di qualifica 4, fr. 5’003.--  X 12 mesi = 60’036.-- riportato su 41.6 = fr. 62'437.44 e aggiornato al 2008).

 

                                         Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008.

 

                            2.6.3.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.6.4.   In concreto, nel rapporto del 26 febbraio 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggere e un ulteriore 5% per cambio di attività (l’assicurato possiede una scarsa scolarizzazione ed ha sempre lavorato nel settore dell’edilizia, motivo per cui incontrerà numerose difficoltà nel reperire una nuova attività lavorativa (doc. AI 38-3).

 

                                         La percentuale globale del 10% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un salario da invalido di fr. 61'235.44 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 55'111.89 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 64'761.84 (consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 14,90% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una riformazione professionale, né tanto meno ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

                                        

                                         Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di prestazioni dell’assicurazione invalidità la sua decisione formale del 13 maggio 2009 merita quindi conferma.

 

                               2.7.   L’assicurato nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici (doc. I, VI).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti