Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 maggio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 settembre 2005, l’UAI, dopo aver fatto allestire una perizia ad opera del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha confermato la decisione del 2 aprile 2004 tramite la quale ha respinto la richiesta di prestazioni AI inoltrata il 14 aprile 2003 da RI 1, nato il __________ (doc. AI 47-1). L’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni poiché l’inabilità lavorativa è causata primariamente dall’abuso di sostanze stupefacenti (doc. AI 47-4).
1.2. Il 6 dicembre 2005 l’UAI ha iniziato una procedura di revisione d’ufficio (doc. AI 49-1), conclusasi con un nulla di fatto (doc. AI 50-1/53-1). Lo stesso assicurato, nel questionario del 19 dicembre 2005, ha indicato che lo stato di salute è rimasto invariato.
1.3. Il 15 luglio 2008 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha trasmesso all’UAI il “modulo di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo” segnalando il nome di RI 1 (doc. AI 54), mentre l’8 agosto 2008 l’interessato ha compilato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 55-1).
1.4. Con progetto di decisione del 20 agosto 2008 l’UAI ha informato RI 1 che non sarebbe entrato nel merito della nuova domanda, in assenza di atti medici che dimostrino una modifica rilevante delle circostanze oggettive rispetto alla precedente decisione (doc. AI 58-1).
1.5. Il 18 maggio 2009 l’UAI ha emesso la decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni poiché neppure la nuova documentazione medica prodotta in sede di osservazioni al progetto è atta a modificare la precedente valutazione (doc. AI 63-1).
1.6. RI 1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione facendo valere un peggioramento del suo stato di salute ed affermando che “la dipendenza da sostanze stupefacenti che perdura da diversi anni malgrado i miei tentativi sembrano non essere a parere di funzionari o di persone che non mi conoscono, motivi sufficienti per non decidere sul mio grado di invalidità” e chiedendo “quindi a voi di aiutarmi a trovare un po’ di stabilità economica e far si che con questo intervento io possa magari accedere a percorsi lavorativi protetti e comprensivi verso la mia patologia che altrimenti mi sono preclusi”. Egli rileva inoltre che l’OMS definisce la tossicodipendenza come una malattia ad andamento cronico recidivante ed invalidante (doc. I).
1.7. Con risposta del 22 giugno 2009 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). In concreto la nuova richiesta di prestazioni è dell’8 agosto 2008 (doc. AI 55-8). Ne discende che nel caso in esame trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. sentenza 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (STF dell’11 settembre 2008 nella causa C.L., 9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevi-sion in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assu-rance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio), il punto di partenza per la valutazione di una modifica (e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF 133 V 108). Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128, cfr anche sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
“ (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica pi¿essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo la giurisprudenza federale siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99; sentenza del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TF, l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtspre-chung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.7. Nel caso di specie, dopo la richiesta di prestazioni AI, sfociata, viste le risultanze della perizia del dr. med. __________ del 6 settembre 2005 (doc. AI 44-1), nel rifiuto di versare prestazioni tramite decisione su opposizione del 26 settembre 2005 (doc. AI 47-1), l’UAI ha iniziato una procedura di revisione sfociata in un nulla di fatto (doc. AI 53-1), mentre il ricorrente ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento dello stato di salute (doc. AI 55-1).
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscet-tivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costitui-to, nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione su opposizione del 26 settembre 2005 (doc. AI 47-1) con la quale all’assicurato è stato negato il diritto ad una rendita AI poiché l’incapacità lavorativa è causata primariamente da un massiccio e persistente abuso di sostanza.
Questa decisione è stata presa fondandosi su una perizia del dr. med. __________ del 6 settembre 2005 (doc. AI 44-1), dove era stata posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (ICD-10 F60.30) esistente da diversi anni, distimia (ICD-10 F34.1) esistente da vari anni e diagnosticata nel 2002, abuso di sostanze psico-attive multiple (ICD-10 F19.22) da almeno il 2001 e della diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di tabagismo cronico da diversi anni (doc. AI 44-6).
Il perito ha in particolare evidenziato:
" (…)
Per quel che riguarda l’utilizzo delle droghe riferisce che ha iniziato a __________ e che già all’epoca anche l’ex moglie consumava droga e secondo quest’ultimo, visto il peggiorare continuamente della loro situazione psico-fisica decidevano di trasferirsi in Ticino dove egli però ha continuato ad utilizzare vari tipi di droghe e vista anche la persistenza dei suoi disturbi psichici furono necessari 2 ricoveri presso la Clinica psichiatrica __________ la prima volta dal 28.02 al 22.03.2002 dove venne diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo (ICD-10 F60.30) con la diagnosi differenziale di sindrome schizoaffettiva ed un abuso di sostanze psico-attive multiple.
(…)
Un secondo ricovero presso la __________ dal 1° settembre al 4 settembre 2003, egli stesso aveva chiesto un ricovero ospedaliero per paura di non essere in grado di controllare il consumo e l’abuso di sostanze e durante il suo breve ricovero veniva modificata la sua terapia psicofarmacologica ed il peritando rientrava presso la Comunità di __________ per continuare la cura disintossicante e la presa a carico psichiatrica ambulatorialmente.
(…)
Il primo episodio depressivo l’aveva presentato durante il soggiorno negli __________ e, come già accennato, è stato anche ricoverato presso una Clinica psichiatrica per circa 2 settimane dopo aver tentato il suicidio tagliandosi le vene.
(…)
Durante il mio recente colloquio telefonico con la Dr.ssa __________ __________ di __________, essa mi riferisce che il paziente è regolarmente seguito ma oltre ad una mancanza di compliance medicamentosa non collabora in modo soddisfacente per la sua presa a carico ed a quanto riferisce la dottoressa, anche se il paziente nega, continua ad utilizzare sostanze stupefacenti oltre che alla sua terapia sostitutiva a base di metadone.
Durante il mio recente colloquio con il Dr. __________, presso la __________ __________, mi riferiva che durante il periodo che l’aveva seguito presso il __________ di __________ il paziente si presentava ai colloqui e continuava a consumare sostanze stupefacenti oltre che la sua terapia sostitutiva, il Collega mi confermava inoltre che per quel che riguarda la sua diagnosi effettivamente si tratta di una distimia oltre che un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo.
(…)
Egli praticamente ha fallito ogni tentativo di adattamento pur legandosi affettivamente ad una donna che dopo vari anni di matrimonio e 2 figli ed il divorzio ha causato altri ulteriori preoccupazioni e fonte di malessere psichico.
A parte i cambiamenti geografici e le grosse difficoltà che egli aveva avuto già in età molto giovane, gli è stato diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile.
Questo disturbo è caratterizzato piuttosto da una chiara tendenza ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze, accompagnata da un’affettività imprevedibile con tendenza all’instabilità emotiva ed un’incapacità di controllare il proprio comportamento.
Questa instabilità emotiva con mancanza di controllo degli impulsi è caratterizzato in aggiunta da disturbi dell’immagine di sè e delle preferenze soggettive e da sentimenti costanti di vuoto interiore e relazioni interpersonali intense ma instabili oltre che una netta tendenza ad un comportamento autolesionistico, in questo caso l’uso delle droghe e tentativo di suicidio.
Altre caratteristiche di questo disturbo è l’umore instabile, tendenza ad eccessi di collera o violenza, difficoltà a continuare qualsiasi azione che non offra una gratificazione immediata che lo mettono a disagio con conseguenze negative che egli non è capace di gestire.
Anamnesticamente egli aveva presentato anche disturbi del sonno, perdita di fiducia in se stesso, diminuzione delle energie con attività ridotta, difficoltà di concentrazione, sentimenti di disperazione e sconforto, grosse difficoltà, incapacità di far fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana, pessimismo circa il futuro e rimuginazione del passato ed isolamento sociale, ecc…
Prendendo in considerazione i vari disturbi psichici che egli presenta ormai da diversi anni che vanno peggiorando e diventano problematiche con abuso di sostanze psicoattive e conseguenze a volte gravi malgrado vari ricoveri, alcuni anche coatti in istituti specializzati non ha migliorato la sua situazione.
Dunque la problematica di politossicomania è grave (….)
Dunque il risultato del suddetto prelievo parla chiaro, malgrado vari tentativi presso __________ ed i suoi curanti, non è ancora riuscito a risolvere la problematica della sua politossicomania che ha un influsso diretto sulla capacità lavorativa accompagnata dai suoi disturbi psichici già diagnosticati e marcati che lo rendono inabile al lavoro per qualsiasi attività.
Egli comunque ha delle difficoltà nell’abbandonare le sostanze visto che gli creano un certo sollievo e probabilmente utilizzando varie sostanze da diversi anni a mio avviso in questo contesto di dipendenza e mancanza di autonomia emozionale e decisiva, la sua situazione rimane critica e bisogna tentare ancora una disintossicazione programmata e mirata in un luogo adeguato parallelamente alle cure psichiatriche e colloqui di sostegno e l’assunzione di psicofarmaci mirati per avere un minimo risultato nel senso positivo, con la speranza, vista la sua età relativamente giovane, che in futuro riesca a fare qualcosa.” (doc. AI 44-7/44-7)
Circa le conseguenza sulla capacità di lavoro il perito ha affermato che “siamo in presenza di una politossicomania oltre che altri 2 disturbi psichici che esistono almeno da 3-4 anni con conseguenze negative ed egli si sente defuturizzato, si sente un’entità senza valore con sentimenti di disperazione e disagio totale.” ed ha attestato un’incapacità totale in qualsiasi attività dal 2002 (doc AI 44-9 e seguenti). Il perito ha inoltre aggiunto che “una volta disintossicato e curato come già accennato, egli sarebbe capace di svolgere un’attività come in passato di tipo giardiniere, cameriere, magazziniere, operaio, ecc.” (doc. AI 44-10).
Sulla base della citata perizia il medico SMR, dr. med. __________ __________, ha affermato che:
" Dalla perizia dr. __________ risulta chiaramente che l’attuale incapacità lavorativa è causata primariamente da un massiccio e persistente abuso di sostanza. Il perito ritiene l’assicurato capace di riprendere un’attività lavorativa una volta rientrata la problematica dell’abuso di sostanza, quindi non si tratta di patologia psichiatrica invalidante con consumo di sostanza secondario.
Procedere: rifiuto di prestazioni in presenza primariamente di patologia di abuso di sostanza.” (doc. AI 46-2)
Sulla base di questi referti medici, l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni con decisione su opposizione del 26 settembre 2005 poiché in concreto si ha a che fare primariamente con “una patologia di abuso di sostanza, non di patologia psichiatrica invalidante” (doc. AI 47-5). In altre parole, secondo la decisione dell’amministrazione, il danno alla salute psichica non ha portato alla dipendenza, né è insorto quale conseguenza di quest’ultima (cfr. doc. AI 47-4 punto 7).
La decisione su opposizione è cresciuta incontestata in giudicato.
2.8. Va esaminato se l’insorgente ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute o meglio una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni delle circostanze oggettive (cfr. doc. AI 58-1).
A comprova dell’asserita modifica del suo stato valetudinario l’interessato ha prodotto due documenti.
Innanzitutto un rapporto di __________, operatore sociale dell’__________, del 9 aprile 2008, il quale ha affermato:
" (…)
il nostro servizio, oggi “__________”, segue il signor RI 1 da circa otto anni.
Durante tale periodo si è cercato, con diversi progetti di agire sia sul sintomo dipendenza, sia sui problemi psichiatrici, sia sul piano riabilitativo. In tutto questo periodo di presa a carico l’interessato è sempre stato in assistenza e i tentativi di iscrizione e pratica della disoccupazione, o di inserimento tramite progetti dell’__________, sono sempre falliti a fronte dei disturbi psichici e non della dipendenza da sostanze da abuso in quanto la stessa è ormai ben compensata da un trattamento sostitutivo, prima con metadone e oggi con buprenorfina. Gli stessi sono a mio avviso da riportare a stati depressivi e fobia sociale con tratti persecutori. Tratti quest’ultimi che hanno visto anche dei riflessi, a fasi alterne, nella compleance alla cura. Diversi i tentativi di collocamento terapeutico e diversi i ricoveri in clinica psichiatrica, sempre falliti per gli stessi suddetti motivi. Va da sè che non si è mai riusciti a fare una diagnosi approfondita e corretta. I sintomi depressivi si esprimevano già all’età di 24 anni, mentre la tossicodipendenza si è conclamata a 30 anni, e lo avevano portato a un severo tentamen. Il signor RI 1 riceve dal nostro servizio una curatela di fatto in quanto incapace di gestire, non solo il soldo, ma anche la sua quotidianità.
Necessita insomma di costante accompagnamento e un trattamento con psicofarmaci.” (doc. A3)
L’insorgente ha prodotto anche un certificato del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________ presso l’__________, da cui emerge:
" (….)
Il paziente è conosciuto dall’__________ da circa 8 anni e da circa un anno e mezzo, a partire dalla medicalizzazione del servizio, egli beneficia di un seguito psichiatrico e farmacologico.
A mio avviso il quadro clinico del paziente giustifica una rivalutazione, in quanto la patologia non si può semplicemente ridurre alla diagnosi di “Sindrome di dipendenza da sostanze multiple o altre sostanze”, l’unica diagnosi pronunciata dalla __________ durante gli ultimi tre ricoveri del 2005, 2007 e 2008. Il fatto che i medici della __________ non sono mai andati oltre la diagnosi di dipendenza rispecchia bene la patologia del sig. RI 1, cioè un grave “Disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo”, che si esprime soprattutto attraverso difficoltà relazionali. Difficoltà che riguardano i rapporti con altri pazienti, come pure quelli con il personale curante, che investe poco in un paziente scontroso e difficile. D’altra parte il suo comportamento ha portato spesso all’interruzione dei ricoveri, lasciando poco spazio a una diagnosi più approfondita. Un esame più attento delle lettere d’uscita della __________, e non solo quelli della 1° e 2° ammissione, in cui si riporta la diagnosi di disturbo di personalità, si trovano molti elementi che indicano una patologia che va molto oltre la semplice dipendenza da sostanze. La lettera d’uscita dell’ultimo ricovero, giugno/luglio 2008, parla di ideazione paranoide persecutoria e ritiro sociale come motivo del ricovero, chiesto dal paziente stesso in stato di forte disagio, mentre la degenza è stata caratterizzata da comportamento ostile e polemico, tutti sintomi di un grave disturbo di personalità. Le stesse modalità di “chiedere” un ricovero lo troviamo circa un anno prima e dopo essere stato brevemente “ricompattato” farmacologicamente non regge più la relazione con i curanti e gli altri pazienti e viene dimesso dopo una sola settimana.
Questo comportamento, presentato durante le diverse degenze, dovuto a mio avviso a una profonda sofferenza, oltre al disturbo di personalità, indica un vissuto depressivo.
Le terapie effettuate durante i vari ricoveri, oltre alla terapia sostitutiva con metadone o Subutex, consistevano sempre in antipsicotici con l’intenzione di “calmare” sia vissuti persecutori, sia per calmare la sua forte impulsività, in certi momenti incontrollabile e motivo di “incompatibilità” in tanti contesti sociali e professionali. Inoltre sono riportati due tentativi di terapia antidepressiva.
Le osservazioni riportate sopra coincidono con la valutazione presso il nostro centro. I sintomi principali sono la sua grande instabilità emotiva e l’impulsività che caratterizzano e compromettono ogni relazione, rendendo il paziente una persona sola, che in momenti di grande solitudine tende a un tono dell’umore depresso.
Da quando il paziente è in terapia presso di noi abbiamo osservato e documentato lunghi periodi di astinenza da sostanze interrotti da ricadute causate da esperienze fallimentari e vissuti depressivi. Purtroppo ci troviamo davanti a una persona con scarsa coscienza di malattia e una ancora più scarsa compliance terapeutica, almeno in certi momenti. Ci sono periodi in cui infatti si attiene alle proposte terapeutiche, mentre in altri periodi, in preda a vissuti persecutori, che fanno parte del quadro clinico, è in grado di disfare ogni sforzo terapeutico.
Ritengo che il sig. RI 1 soffre di una patologia grave, oltre alla sindrome di dipendenza, la quale vedo come conseguenza della patologia e non la causa, e che condiziona profondamente le relazioni sociali. Infatti è sempre stata la sua incompatibilità con chi lavorava o per chi lavorava, a terminare precocemente qualsiasi tentativo intrapreso in questi anni. Vi chiedo dunque di entrare in merito alla sua richiesta di invalidità e di dare occasione a una più accurata valutazione.” (doc. A4)
Sulla base di queste valutazioni il medico SMR, dr. med. __________ __________, il 6 ottobre 2008, ha affermato che “dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione peritale del 2005. Il disturbo di personalità era già stato evidenziato in occasione della perizia. Si conferma quindi non entrata in materia.” (doc. AI 61-1).
2.9. Questo Tribunale non può che condividere le conclusioni del medico SMR, dr. med. __________. Il dr. med. __________ non ha infatti oggettivato una modifica dello stato di salute del ricorrente dall’emanazione della decisione su opposizione del 26 settembre 2005, ma ha messo in dubbio le conclusioni cui era giunta l’amministrazione circa la diagnosi di “sindrome di dipendenza da sostanze multiple o altre sostanze” quale diagnosi principale e sostiene che l’insorgente soffre di una patologia grave, oltre alla sindrome di dipendenza, che vede “come conseguenza della patologia e non la causa, che condiziona profondamente le relazioni sociali”.
Tuttavia il ricorrente, nella presente procedura, deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante dal 26 settembre 2005 e non contestare le conclusioni della precedente decisione amministrativa, ormai cresciuta incontestata in giudicato e che ha stabilito come l’assicurato sarebbe stato capace di riprendere “un’attività lucrativa una volta rientrata la problematica dell’abuso di sostanza, quindi non si tratta di patologia psichiatrica invalidante con consumo di sostanza secondario.” (doc. AI 46-2).
Le affermazioni del dr. med. __________ non possono essere d’aiuto al ricorrente, trattandosi di una diversa valutazione rispetto alle conclusioni della precedente perizia del dr. med. __________ posta a fondamento della decisione rimasta incontestata.
Del resto il “grave disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo” diagnosticato dal dr. med. __________ (doc. A4), è già stato preso in considerazione dall’allora perito dr. med. __________, il quale inoltre, a differenza del medico dell’__________ __________, ha utilizzato i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente per porre le diagnosi delle malattie di cui soffre l’assicurato (cfr. doc. AI 44-6: ICD-10 F60.30, cfr. DTF 130 V 396 segg).
Il dr. med. __________ già con la perizia del 6 settembre 2005 ha infatti evidenziato che questo disturbo porta l’insorgente ad avere una “chiara tendenza ad agire impulsivamente senza considerare le conseguenze” e tra le caratteristiche della patologia ha indicato l’umore instabile, la tendenza ad eccessi di collera e violenza, la “difficoltà a continuare qualsiasi azione che non offra una gratificazione immediata” (doc. AI 44-6).
Queste considerazioni non si scostano molto da quelle del dr. med. __________ che è arrivato ad una conclusione simile laddove afferma che il disturbo citato si esprime “attraverso difficoltà relazionali”, che riguardano i rapporti con altri pazienti, come pure con il “personale curante, che investe poco in un paziente scontroso e difficile” (doc. A4) ed aggiunge che i sintomi principali sono la sua grande instabilità emotiva e l’impulsività che caratterizzano e compromettono ogni relazione, “rendendo il paziente una persona sola, che in momenti di grande solitudine tende a un tono dell’umore depresso.” (doc. A4).
Anche la circostanza evidenziata dal dr. med. __________, che rileva come l’insorgente stesso ha chiesto un ricovero, poi caratterizzato da un comportamento ostile e polemico, è già stata presa in considerazione dal dr. med. __________ (doc. AI 44-3: “Un secondo ricovero presso la __________ dal 1° settembre al 4 settembre 2003, egli stesso aveva chiesto un ricovero ospedaliero per paura di non essere in grado di controllare il consumo e l’abuso di sostanze (…)” e doc. AI 44-4: “(…) il Collega mi confermava inoltre che per quel che riguarda la sua diagnosi effettivamente si tratta di una distimia oltre che un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo e doc. AI 44-6: “Questa instabilità emotiva con mancanza di controllo degli impulsi (…)”, sottolineature del redattore) e non costituisce pertanto una novità.
Il capoclinica dell’__________, rileva inoltre la presenza di un vissuto depressivo, senza utilizzare, neppure in questa occasione, un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente. Anche questo fatto è tuttavia stato esaminato dal perito dell’AI, che ha enumerato gli episodi depressivi che hanno avuto inizio nel corso di un soggiorno negli Stati Uniti (doc. AI 44-4) ed ha diagnosticato la presenza di una distimia (ICD-10 F34.1), ossia di una depressione cronica del tono dell’umore della durata di almeno alcuni anni (cfr. sentenza del 10 marzo 2008, inc. 32.2007.158).
Infine, i periodi di astinenza da sostanze, interrotti da ricadute causate da esperienze fallimentari e vissuti depressivi (cfr. doc. A4), o la scarsa compliance terapeutica erano già presenti in passato (doc. AI 44-4: “Durante il mio recente colloquio telefonico con la Dr.ssa __________, __________ del __________ __________ di __________, essa mi riferisce che il paziente è regolarmente seguito ma oltre ad una mancanza di compliance medicamentosa non collabora in modo soddisfacente per la sua presa a carico ed a quanto riferisce la dottoressa, anche se il paziente nega, continua ad utilizzare sostanze stupefacenti oltre che alla sua terapia sostitutiva a base di metadone.”).
Per cui, in realtà, già con il referto peritale del 6 settembre 2005, il dr. med. __________ ha preso in considerazione le patologie evidenziate dal dr. med. __________, senza che sia stato oggettivato, nel frattempo, un peggioramento con influenza sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Neppure lo scritto del 9 aprile 2008 dell’operatore sociale __________ __________ può essere d’aiuto al ricorrente, non trattandosi di un certificato medico e limitandosi a descrivere la situazione attuale, contestando anch’egli la circostanza che la tossicodipendenza sia alla base dell’incapacità lavorativa e dell’insorgere delle comorbidità psichiche, bensì ritenendo che ne sia la conseguenza.
Tuttavia, come già evidenziato, in concreto non si tratta di rimettere in dubbio quanto stabilito con la precedente decisione su opposizione ma di rendere verosimile una modifica rilevante, ai fini del diritto alle prestazioni, delle circostanze oggettive alla base della precedente decisione.
Per quanto concerne l’affermazione dell’operatore sociale secondo cui la dipendenza da sostanze da abuso è ben compensata da un trattamento sostitutivo, ossia prima il metadone ed ora la buprenorfina, va evidenziato come la dipendenza da sostanze non è comunque cessata ed il medesimo insorgente, in sede di ricorso, afferma “depressione, paure, quasi fobie e paranoie, degli altri, la dipendenza da sostanze stupefacenti che perdura da diversi anni malgrado i miei tentativi (…)” (sottolineature del redattore). Anche il dr. med. __________ ha rilevato che “da quando il paziente è in terapia presso di noi abbiamo osservato e documentato lunghi periodi di astinenza da sostanze interrotti da ricadute causate da esperienze fallimentari e vissuti depressivi” e che il ricorrente “è in grado di disfare ogni sforzo terapeutico.” (doc. A4, sottolineatura del redattore) ed ha comunque confermato che l’interessato soffre ancora della sindrome da dipendenza (doc. A4 [il ricorrente] “soffre di una patologia grave, oltre alla sindrome di dipendenza”). Del resto già con certificato del 29 aprile 2003, e dunque anteriore alla perizia del 6 settembre 2005, il medico curante, dr. med. __________, nella diagnosi aveva indicato “pregressa dipendenza da oppiacei attualmente sotto sostituzione metadonica dal 12/04.2001” (doc. AI 7-1, cfr. anche doc. AI 12-5 e 37-1).
In queste condizioni, alla luce delle attestazioni mediche prodotte, questo Tribunale rileva che il ricorrente non ha dimostrato che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni rispetto allo stato di fatto presente al momento dell’emissione della decisione del 26 settembre 2005. Egli non ha reso verosimile una modifica rilevante, ai fini del diritto alle prestazioni, delle circostanze oggettive alla base della precedente decisione.
Per cui la conclusione cui è giunto il medico SMR, dr. med. __________, deve essere confermata.
Va a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione, l’UAI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni. Il ricorrente non ha infatti reso verosimile che il grado d’invalidità ha subito una modifica rilevante.
2.10. L’insorgente sostiene che la circostanza che le sue condizioni generali si siano aggravate può essere confermato dai suoi curanti e afferma, in relazione con la necessità di accedere a percorsi lavorativi protetti e comprensivi verso la sua patologia, di aver bisogno di essere ascoltato.
Nella misura in cui la sua richiesta può essere anche implicitamente ritenuta quale domanda di essere sentito, il TCA rileva innanzitutto che un’audizione può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C-578/2008 del 29 maggio 2009; sentenza I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica, questo TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Il TCA rinuncia pure all’assunzione di ulteriori prove giacché il referto del medico curante, dr. med. __________ e dell’operatore __________, non contestati nel loro contenuto, come visto in precedenza, sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire le parti.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della parte ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti