Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 maggio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione 18 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1955, poiché, sulla base degli accertamenti medici – esame clinico SMR a cura del dr. __________ (doc. AI 43/1-8), rapporto 25 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 60/1) e annotazioni 19 e 28 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 57/1-2 e 61/1) –, ella non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 64/1-5). La decisione amministrativa è stata confermata con STCA 5 agosto 2005 (inc. 32.2005.24; doc. AI 68/1-18). La sentenza è divenuta definitiva, non essendo stata impugnata.
1.2. Nel mese di febbraio 2009 l’assicurata, tramite RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 75/1 e 76/1-10).
Con decisione 15 maggio 2009, preavvisata con progetto 20 marzo 2009 (doc. AI 78/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:
" (...)
lei ha inoltrato una nuova richiesta per l’assicurato sopraccitato.
Con decisione del 21 gennaio 2004, decisione su opposizione 18 febbraio 2005 e sentenza del 5 agosto 2005 del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) avevamo respinto la precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la sua nuova richiesta l’assicurato non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
(…)" (doc. AI 79/1)
1.3. Con il presente ricorso l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto al TCA un riesame della fattispecie, rilevando in particolare che “(…) vi è da chiedersi quale istruttoria è stata eseguita da parte di UAI e se l’autorità di prime cure ha verificato gli elementi peggiorativi indicati nello scritto del curante, da cui giustificata la presente insorgenza, intesa a chiedere alla controparte un maggior approfondimento medico-istruttorio (…)” (I, pag. 3).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso evidenziando che il referto medico prodotto con il ricorso è stato sottoposto al Servizio medico regionale (SMR) e che il dr. __________ ha concluso che “(…) il medesimo non permette di rendere verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della precedente valutazione posta (…)” (IV).
1.5. Invitata espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 10 luglio 2009 dell’SMR (V), l’assicu-rata è rimasta silente.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento della proprie condizioni di salute.
Innanzitutto, questo TCA concorda con la valutazione 10 luglio 2009 del SMR, – ossia che: “(…) - l’attuale rapporto del dr. __________ non contiene una diagnosi specifica nè contiene una descrizione dettagliata dello stato clinico ma attesta in modo generico una diffusa sintomatologia psico-fisica - poco plausibile risulta inoltre un attuale peggioramento dello stato di salute in relazione ad un infortunio avvenuto ben 15 anni or sono. (…)” (IV/bis) – e non può che confermare la relativa conclusione secondo la quale “(…) l’attuale certificato del dr. __________ non permette di rendere verosimile una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della precedente valutazione del 2003. (…)” IV/bis. In particolare già nel certificato medico 22 gennaio 2004 il dr. __________, FMH in chirurgia, aveva attestato che l’assicurata “(…) dopo il grave incidente stradale del 7.2.1994 non si è più ripresa fisicamente. Ha tanti problemi e disturbi neuropsichici con perdite di memoria, e da allora non ha più potuto riprendere il lavoro. (…)” (doc. AI 48/4).
Pendente causa, l’insorgente, anche se invitata espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha formulato alcuna osservazione in merito alle valutazioni 10 luglio 2009 del SMR.
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti