Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.125

 

LG/sc

Lugano

6 ottobre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 giugno 2009 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 maggio 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1971, da ultimo attivo in qualità di carrozziere-lattoniere, in data 24 marzo 1993 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI a causa di problemi lombari (doc. AI 1-18). L’assicurato non ha tuttavia più dato seguito alla propria richiesta avendo trovato un’occupazione lavorativa (doc. AI 21-1).

 

                               1.2.   In data 24 giugno 2003 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (orientamento professionale / avviamento ad altra professione) indicando di essere affetto da “1. Malattia causata da allergie come nickel, polvere, alberi, erbe ecc. provocando rossore e prurito sul corpo, mani, orecchie, gambe, braccia 2) Malattia causate da dolori reumatici dolori di schiena, collo, gambe, vertebra” (doc. AI 2-1/5).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione dell’11 gennaio 2006 ha respinto la richiesta di prestazioni non risultando una perdita di guadagno imputabile al danno alla salute (doc. AI 29-1).

 

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha fatto opposizione contestando la valutazione medica e quella economica svolte dall’amministrazione nella decisione impugnata (doc. AI 30-1)

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 26 maggio 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente il caso al SMR, ha accolto parzialmente l’opposizione dell’assicurato e rinviato gli atti affinché “vada attualizzata la documentazione medica ad oggi, onde probabilmente procedere con una nuova perizia medica pluridisciplinare”. (doc. AI 37-3)

 

                               1.6.   Esperiti nuovi accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’UAI, con decisione del 25 maggio 2009 (doc. AI 56-1), preavvisata con progetto del 7 aprile 2009 (doc. AI 54-1), ha respinto la richiesta di prestazioni non essendo il grado d’invalidità pensionabile.

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità.

                                         Il ricorrente ha contestato la valutazione medica e il calcolo del grado d’invalidità operato dall’UAI (doc. I).

                                     

                                         Il rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I).

 

                               1.8.   L’UAI, in risposta, fondandosi sulla perizia SAM, ha riconfermato il proprio provvedimento e postulato la reiezione del gravame (doc. IV).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

                                         Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

 

 

 

 

                                         Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

 

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

 

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

 

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

 

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

 

                               2.4.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella neurologica (Dr. __________), quella reumatologica (Dr. __________) e quella dermatologica (Dr. __________).

 

                                         L’aspetto psichiatrico è stato vagliato dalla Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, che nel suo referto del 12 dicembre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi personale e patologica dell’assicurato, i dati soggettivi e lo status psichico ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Disturbo di personalità misto (ICD 10, F61,0). Sindrome somatoforme non specificata (ICD 10, F 45,9)”.

 

                                         La specialista ha poi tratto le seguenti conclusioni:

 

"  (...)

5    CONCLUSIONI:

 

Il soggetto ha svolto attività lavorativa per un lasso di tempo limitato, cambiando spesso referenti.

Ha vissuto e vive, una precarietà sia lavorativa che affettiva in assenza di alcun insight in merito.

Ha un figlio di circa 17 anni con il quale non è chiaro il tipo di relazione e che ha avuto intorno ai 23 anni da una quasi coetanea croata. La moglie __________, da cui sta tentando di divorziare, ha/ha avuto problemi di droga.

Nel 2007 torna in __________ per avviare le pratiche di divorzio e conosce la sua attuale compagna da cui in agosto ha avuto un figlio.

La dimensione relazionale affettiva è approssimativa e instabile: scarsa continuità anche nei rapporti lavorativi. Difettoso nella critica come nella responsabilizzazione.

Se il suo referente psichiatra, afferma in una sua relazione del 01.2006 che il suo assistito non sarebbe in cerca di una rendita ma di una possibilità reintegrativa quando però provo a vagliare con l'assicurato alcune possibilità egli si trincera dietro il dolore, dietro i suoi limiti fisici, la sua difficoltà di pensarsi dentro un ufficio.

Mi pare che il Disturbo di personalità di base non abbia in passato impedito totalmente l'attività lavorativa, quanto piuttosto compromesso il percorso professionale, la sua continuità. Non ritengo ad oggi che esso infici la capacità lavorativa del soggetto in alcuna percentuale.

Il dolore somatico (pure organico che sia) ha assunto i tratti di una quadro somatoforme per il quale al massimo gli si può riconoscere una percentuale di IL pari al 15% e che si esprime con l'imposizione di limiti alla mobilità, faticabilità, bisogno di riposo frequente.

 

6    Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?

 

Il limite riconosciuto fa riferimento alle lamentele somatiche fatte di dolore-dolorabilità, facile stancabilità e bisogno frequente di sonno.

La presenza di reazioni cutanee allergiche complica il quadro.

 

7    Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.

 

Pur riferendosi a epoche antiche per gli esordi, in realtà è con i primi anni '90 che riferisce la presenza dei sintomi lamentati.

Mantiene la sua presenza nel mondo del lavoro fino al 2003 quando interrompe a suo dire per subentrati peggioramenti.

I sintomi però non hanno mai impedito viaggi, relazioni,ecc.

Si rileva una certa tendenza a deresponsabilizzarsi e a far dipendere dall'altro quanto avrà o no. Si nota un difetto di critica e superficialità di analisi della realtà.

A mio avviso la percentuale di IL pari al 15% dovrebbe partire con il 2003: passibile sia di miglioramento che di peggioramento. Probabile acuirsi funzionale della sintomatologia a scopo economico.

 

 

8    Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

 

Vedi "conclusioni" e punto 6.

 

 

9    Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

 

Quello che vediamo è uno stile coerente con una struttura di personalità, di per se stessa poco modulabile: una presa a carico psichiatrica a cadenza regolare potrebbe attivare movimenti di approfondimento della capacità di critica e di contenimento dei contenuti ansiosi e dell'emotività che mantiene una modalità espressiva a tinta adolescenziale.

 

 

10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse

 

Non ritengo al momento utile ricorrere a provvedimenti del genere in questo assicurato ma gli stessi non risultano controindicati dal punto di vista psichiatrico.

 

 

11 Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)

 

Ritengo che il soggetto sarebbe in grado di svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta." (Doc. AI 49/25-27)

 

                                         L’aspetto neurologico è stato vagliato dal Dr. __________, spec. in neurologia, che nel suo referto del 10 dicembre 2008, ha esposto la seguente valutazione:

 

"  (...)

L'attuale stato neurologico si presenta del tutto nella norma, clinicamente nessun segno di radicolopatia cervicale o lombare, nessun segno per una patologia muscolare, di una mielopatia o di un disturbo centrale. All'esame ENG invece è evidente una lieve sindrome del solco cubitale destro con lieve compressione del nervo ulnare in questa sede senza segni clinici di una neuropatia del nervo ulnare ossia forza muscolare dei muscoli innervati dal nervo ulnare nella norma, nessun disturbo della sensibilità. I dati ENG attuali sono all'incirca sovrapponibili a quelli descritti dal Dr. med. __________ nel settembre 2005, non vi è quindi stata una progressione.

 

Dal lato neurologico posso porre le diagnosi di:

 

1.   Lieve neuropatia del nervo ulnare destro su lieve sindrome del solco cubitale senza segni clinici deficitari.

 

Nonostante la sindrome del solco cubitale destro sia solo di lieve entità sono verosimili gli episodi descritti dal paziente di un certo blocco alla mano destra, sintomatologia ben nota e frequentemente descritta da altri pazienti con disturbi analoghi. Questi blocchi in genere si presentano principalmente sotto sforzo fisico maggiore, in tal senso hanno un'influenza sulla capacità lavorativa del paziente nel suo lavoro originale di carrozziere-lattoniere o per altre professioni che richiedono sforzi fisici maggiori con la mano destra dominante del paziente. Per questa attività stimo che dal lato neurologico esiste un'incapacità lavorativa complessiva del 50% legata alla neuropatia del nervo ulnare destro. Invece per tutte le altre professioni che richiedono sforzi fisici lievi omoderati alla mano destra non vi è nessuna incapacità lavorativa dal lato strettamente neurologico.

Per quanto riguarda la prognosi, negli ultimi 3 anni i parametri elettrofisiotogici del nervo ulnare destro sono rimasti stabili senza peggioramenti o miglioramenti, dal lato neurologico non vi è attualmente una stretta indicazione di un approccio chirurgico in quanto mancano dei segni neurologici deficitari legati alla neuropatia con forza e sensibilità conservata e sintomatologia soggettiva limitata a sporadici momenti di sforzo maggiore con la mano destra.

 

Se invece il paziente dovesse prevedere di effettuare più frequentemente degli sforzi fisici maggiori con la mano destra si consiglierebbe un intervento di decompressione del nervo ulnare destro a livello del solco cubitale, l'intervento, tenendo conto dei dati elettrofisiologici, dovrebbe essere risolutivo." (Doc. AI 49/36-37)

 

                                         L’aspetto reumatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che nel suo referto del 1° dicembre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi personale e patologica dell’assicurato, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la diagnosi di “Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide con cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della lombare. Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su probabile lisi di L5”.

 

                                         Lo specialista ha quindi espresso quanto segue:

 

"  (...)

5.   Valutazione e prognosi:

 

Il signor RI 1, nato il 28.1.1971, __________, __________, lamenta dall'infanzia dolori al rachide, entrando in cura reumatologica specialistica a decorrere dal 1992; a partire dal febbraio 2003, il reumatologo curante parlava di una sindrome del dolore cronico con turbe statiche del rachide, nello stesso anno, un consulto neurologico portava alla diagnosi di sindrome iperalgica diffusa in buona parte d'origine funzionale psicogena. L'assicurato lamenta tuttora dolori diffusi panvertebrali, irradianti, senza traiettoria dermatometrica, negli arti superiori ed inferiori, in aumento quando fa freddo e umido, in posizioni statiche, chinandosi, sintomatologia algica presente di giorno e di notte, poco modulabile, finora non chiaramente migliorata ad un trattamento farmacologico-fisiatrico. All'esame clinico impone, in primo luogo, la presenza di 16 su 18 punti fibromialgici positivi ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del tronco, che definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata che spiega in gran parte le caratteristiche del dolore generalizzato presente. Sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle articolazioni delle estremità superiori ed inferiori, articolazioni che appaiono libere ai movimenti anche se doloranti, in ogni direzione. Al rachide notiamo una cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, la mobilità cervicale risulta libera ai movimenti in ogni direzione anche se dolorante, stesso dicasi della  colonna lombare, sono assenti deficit cervicolomboradicolari; la radiografia della colonna cervicale è risultata normale. Quella del rachide lombare aveva mostrato una spondilolistesi di primo grado secondo Meyerding di LS su S 1 in probabile lisi di L5, gli ulteriori segmenti risultavano normoallineati, gli spazi intersomatici tutti regolari. La spondilolistesi di L5 su S1, spiega soltanto una minima parte dei dolori, localizzabili al passaggio lombosacrale, ma non sono in grado, di dare una spiegazione alla sintomatologia algica generalizzata, appunto causata dalla sindrome fibromialgica.

 

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata, decondizionamento muscolare, disturbi statici del rachide con cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della lombare, spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su probabile lisi di L5.

 

È auspicabile un trattamento algomodulatore centrale onde innalzare la soglia del dolore contrastando così la sintomatologia algica generalizzata; parallelamente l'assicurato dovrebbe sottoporsi ad un intenso programma di ricondizionamento della muscolatura per aumentare la resistenza agli forzi fisici, rispettivamente per stabilizzare il passaggio lombosacrale.

 

Le misure terapeutiche citate, sono in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua nell'assicurato oltre alla sua qualità di vita.

 

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può spesso effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

 

In un lavoro «adatto allo stato di salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 2003, allorché aveva inoltrato richiesta di prestazioni all'assicurazione invalidità ai sensi di un orientamento professionale ed avviamento ad altra professione.

 

A seguito dei limiti funzionali e di carico sopraevidenziati, giudico l'assicurato, nell'ultima attività principale svolta in Svizzera di carrozziere, per la quale dispone di un diploma conseguito nel 1990, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 30 %, sempre a decorrere dal 2003; le terapie sopraproposte, sono in grado, entro 3 - 6 mesi, di portare ad un ulteriore incremento del rendimento lavorativo in qualità di carrozziere, fino a raggiungere una capacità lavorativa con rendimento massimo." (Doc. AI 49/31-33)

 

 

                                         Infine, l’aspetto dermatologico è stato indagato dal Dr. __________, spec. FMH in dermatologia e venerologia, che nel suo referto del 10 dicembre 2008, ha esposto la seguente valutazione:

 

"  (...)

Valutazione e procedere: I dati anamnestici essenziali dal punto di vista dermatologico segnalano l'assenza di regressione della sintomatologia dopo l'interruzione dell'attività professionale per altri motivi. Anzi, la sensazione di prurito che ormai accompagna costantemente il paziente e la tendenza all'eczema sarebbero peggiorati dopo la sospensione dell'attività professionale.

Fino ad ora non è stata trovata alcuna terapia che sappia influenzare il prurito lamentato dal paziente.

 

Da segnalare inoltre che il signor RI 1 non ha presentato né presenta un eczema alle mani.

In precedenza sono stati effettuati dei test allergologici, tra cui un prick test e i test epicutanei, che avrebbero evidenziato una polisensibilizzazione anche di tipo tardo. I risultati singoli non mi sono noti.

 

 

Alle Vostre domande posso così rispondere:

 

1. Diagnosi dal punto di vista specialistico.

Prurito sine materia nel quadro di una predisposizione atopica; Eczema lichenifizzato alle gambe.

 

2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato.

Non vi è una dipendenza diretta per le alterazioni dermatologiche.

 

 

3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato dal punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi e medio - lungo termine.

Attualmente non vi è una dipendenza della patologia dermatologica dall'attività professionale del paziente, in effetti interrotta ormai da tempo.

Il prurito sine materia è il sintomo qui dominante e purtroppo non quantificabile. La sintomatologia eczematosa è perlomeno discreta.

A medio - lungo termine non dovrebbe esservi un impedimento dermatologico allo svolgimento di un'attività professionale anche nell'ambito di quella fino ad ora svolta.

 

4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Il paziente è invalido non per un motivo dermatologico.

 

5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Per quanto fastidioso, il prurito sine materia non limita veramente l'attività professionale, tanto più che la sua espressione clinica è soprattutto serale. La lunga astensione professionale (cinque anni) senza apparente beneficio dermatologico ne può essere la prova.

 

6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale presso questo assicurato? Descrivere le risorse di cui l'assicurato ancora dispone.

Il paziente non è invalido per motivi dermatologici.

 

7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività?. Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale attività adatta.

Sì. Il paziente può effettuare anche la sua professione abituale.

 

8. Per assicurati di sesso femminile: In che misura l'assicurato può svolgere l'attività di casalinga." (Doc. AI 49/38-39)

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 16 gennaio 2009 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide con cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della lombare. Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su probabile lisi di L5. Lieve neuropatia del nervo ulnare ds. su lieve sindrome del solco cubitale senza segni clinici deficitari. Sindrome somatoforme non specificata (ICD-10 F 45.9) ”.

 

                                         Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto quella di “Disturbo di personalità misto (ICD-10 F61.0). Prurito sine materia nel quadro di una predisposizione atopica. Eczema lichenificato alle gambe. Modica dislipidemia non trattata”. (doc. AI 49-15)

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività finora svolta di carrozziere-lattoniere, mentre in attività adeguate, rispettose delle limitazioni in ambito reumatologico l’assicurato è ritenuto abile nella misura dell’85-90% da marzo 2003 (doc. AI 49-22).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.6.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                                         Dal punto di vista della patologia psichiatrica la Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, nel proprio referto peritale del 12 dicembre 2008 ha diagnosticato un disturbo di personalità misto (ICD 10, F61,0) e una sindrome somatoforme non specificata (ICD 10, F 45,9).

                                         Secondo la specialista il dolore somatico ha assunto i tratti di un quadro somatoforme per il quale al massimo si può riconoscere un’inabilità lavorativa del 15% a partire dal 2003 e che si esprime con l’imposizione di limiti alla mobilità, faticabilità, bisogno di riposo frequente. Per quanto concerne altre attività invece, la Dr.ssa __________ le ha ritenute tutte teoricamente esigibili alla medesima percentuale (doc. AI 49-26).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         La patologia neurologica è stata invece oggetto di approfondimento da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel rapporto datato 10 dicembre 2008 ha posto la diagnosi di “Lieve neuropatia del nervo ulnare destro su lieve sindrome del solco cubitale senza segni clinici deficitari”.

 

                                         A mente del Dr. __________ la patologia di cui soffre RI 1 ha un’influenza sulla sua capacità lavorativa nella precedente attività di carrozziere-lattoniere o per altre professioni che richiedono sforzi fisici maggiori con la mano destra.

                                         Dal lato neurologico dunque vi è un’inabilità lavorativa del 50% in quest’attività. Per contro, per tutte le altre professioni che richiedono sforzi fisici lievi o moderati alla mano destra non vi è nessuna incapacità lavorativa dal lato strettamente neurologico (doc. AI 49-36).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Per quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha diagnosticato una “Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide con cifoscoliosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della lombare. Spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding su probabile lisi di L5”.

 

                                         Il Dr. __________ ha indicato che l’assicurato, in un lavoro adatto al suo stato di salute è abile in misura piena (100%), a far tempo dal 2003. Mentre nell’ultima attività di carrozziere la diminuzione del rendimento è del 30%, sempre dal 2003 (doc. AI 49-32).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Infine, la patologia dermatologica è stata indagata dal Dr. __________, spec. FMH in dermatologia e venereologia, che nella perizia del 10 dicembre 2008 ha diagnosticato un “prurito sine materia nel quadro di una predisposizione atopica e un eczema lichenifizzato alle gambe”.

 

                                         A mente del perito il paziente non è invalido per motivi dermatologici, in quanto “il prurito sine materia non limita l’attività professionale, tanto più che la sua espressione clinica è soprattutto serale” (doc. AI 49-39)

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

                                         Per quanto concerne la problematica, peraltro non contestata, del cumulo da parte dei periti del SAM del grado di inabilità lavorativa nell’ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

 

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto.

                                         In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

 

                                         Nel referto peritale del 16 gennaio 2009 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________ hanno evidenziato che nell’attività di carrozziere-lattoniere le limitazioni della capacità lavorativa non vanno sommate, ma integrate in quanto “per la loro maggior parte fanno riferimento alla riduzione del rendimento durante l’attività svolta” (doc. AI 49-21).

 

                                         I medici del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità lavorativa, nell’ultima attività lavorativa svolta, a partire dal marzo 2003 nella misura del 50%.

                                         Per contro, l’assicurato è ritenuto in grado di svolgere altre attività, rispettose delle limitazioni indicate in ambito reumatologico, nella misura dell’85-90%  (doc. AI 49-21/22).

 

                                         Tale valutazione è stata confermata dal medico del SMR, Dr. __________, nel rapporto del 27 gennaio 2009 (doc. AI 50-1).

 

                                         Il TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro al 50% nella sua precedente professione di carrozziere-lattoniere, ma è da considerare abile al lavoro all’85-90% in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.

 

                                         La consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 4 marzo 2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato nel rispetto dei limiti indicati nella perizia del SAM, ha indicato che l’assicurato potrebbe svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come quelle di operaio generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza, riparazioni, imballaggio, etichettatura), vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali), fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici), portiere, custode, guardarobiere in campo alberghiero, compiti di controllo / manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi), personale ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari) (doc. AI 53-2).

 

                               2.7.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

 

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, come correttamente applicato dall’amministrazione, sono determinanti i dati del 2004.

 

                            2.7.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                         Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

 

                                         Nel caso di specie, l’assicurato dopo le scuole dell’obbligo e il tirocinio empirico quale carrozziere ha lavorato in quest’ultimo settore tra il 1990 e il 1994 e tra il 1996 e il 1998. Tra il 1994 e il 1996 ha invece svolto l’attività di aiuto cucina. In questi anni si è regolarmente iscritto anche all’assicurazione disoccupazione.

                                         Dal 1999 al 2001 l’insorgente ha vissuto in Colombia e successivamente ha beneficiato dell’assistenza sociale (doc. AI 27-1).

 

                                         A mente di questa, Corte ritenuto come l’assicurato dopo il rientro dalla __________ non abbia più svolto l’attività di carrozziere-lattoniere e per alcuni anni è stato al beneficio della pubblica assistenza non è possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che questi avrebbe potuto conseguire senza invalidità.

                                        

                                         In considerazione di ciò, il reddito da valido va determinato sulla base di dati statistici come correttamente ha fatto l’Ufficio AI.

                                         Applicando i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2004, categoria 4, attività semplici e ripetitive p.to 50 “Commercio e riparazione di autoveicoli” si ottiene un importo mensile di fr. 4'237.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 4'406.48 al mese, pari a fr. 52'877.76 all’anno.

 

                            2.7.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

 

                                         In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                                                               

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

 

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

 

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

 

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

 

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

 

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

 

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

 

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

 

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

 

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

 

 

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

 

                            2.7.3.   In concreto, nel rapporto del 4 marzo 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione dell’8% per attività leggera e del 5% in considerazione del lungo periodo di inattività e dell’attività a tempo parziale (doc. AI 53-2).

 

                                         La percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA (anche se meglio sarebbe stato fissare una riduzione del 10% per attività leggera e del 5% per il lungo periodo di inattività e l’attività a tempo parziale, cfr. consid. 2.7.2.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

 

                                         Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2004, partendo da un salario da invalido di fr. 57'258.24, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’85% e ammettendo la riduzione del 13%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 42'342.46 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'877.76 (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 19.9% arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                                         Nella presente evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare al ricorrente una rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.4.; STCA 32.2007.165 del 7 aprile 2008).

                                         In effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 36'502.12 (fr. 57'258.24 ridotti del 15% e poi del 25%).

 

 

                                         Raffrontando quest’ultimo dato al reddito da valido (fr. 52'877.76) si otterrebbe un tasso di invalidità del 30,9%, arrotondato al 31% (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

 

                            2.7.4.   Va infine osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente del 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

 

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

 

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

 

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione, ritenuto che la consulente ha considerato quanto segue:

 

"  (...)

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale. Va inoltre segnalato che i medici indicano che in considerazione degli aspetti psicopatologici, nonché della scarsa motivazione dell’assicurato, non si ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

 

                                         La consulente ha quindi aggiunto che:

 

"  Il grado d’invalidità del 20% circa lascerebbe però aperta la possibilità di finanziare misure professionali (del tipo formazione ad hoc) volte all’inserimento in un posto di lavoro specifico e concreto. Personalmente non sono a conoscenza di corsi, formazioni brevi che permettano un sensibile incremento della capacità di guadagno residua dell’A. tenuto conto del suo profilo. Se però l’A. stesso identificasse un datore di lavoro che gli garantisca l’assunzione al termine della misura professionale (es: formazione interna alla ditta) con un salario sensibilmente superiore a quello conseguibile in attività non qualificate, penso che da parte AI ci siano tutte le premesse per poter sostenere finanziariamente tale formazione.

 

Si resta inoltre a disposizione, qualora l’A. ne facesse esplicita richiesta, per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di collocamento” (doc. AI 53-2)

 

                                         In simili condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 25 maggio 2009.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.9.).

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

 

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

 

                               2.9.   Il ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Dalle tavole processuali si evince che il ricorrente vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VI + bis).

                                         In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

 

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                           

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                     

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti