Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 1 luglio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 giugno 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione 20 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1968, poiché sulla base degli accertamenti medici ed economici egli non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 44/1-7).
1.2. Nel mese di aprile 2009 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 49/1-9).
Con decisione 2 giugno 2009, preavvisata con progetto 15 aprile 2009 (doc. AI 51/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla base della seguente motivazione:
" (...)
è stata nuovamente inoltrata una richiesta per rendita.
Con decisione del 26.10.2005 e decisione su opposizione del 20.10.2006 avevamo respinto la precedente richiesta di prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non viene credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
(…)" (doc. AI 53/1)
1.3. L’assicurato ha così motivato il suo tempestivo ricorso:
" (...)
in riferimento alla decisione dell’ufficio delle assicurazione invalidità di Bellinzona, con la presente faccio ricorso in quanto la riserva del dott. __________ apposta sul rapporto ufficiale del medico curante è più chiara che mai perché un datore di lavoro (tralaltro di una struttura comunale) non si prenderebbe mai la responsabilità di assumere qualcuno che un medico metta la riserva (v. rapporto medico allegato), inoltre come già scritto causa del diabete sono stato rifiutato da vari posti, motivo per la quale ho richiesto una nuova domanda d’invalidità, purtroppo il mio non è un caso isolato.
Come risulta da uno dei vostro rapporti se una persona viene rifiutata varie volte da un posto di lavoro causa della malattia come nel mio caso il diabete, dopo vari accertamenti scatta l’invalidità e per questo motivo che l’unica soluzione è stato rivolgermi a voi; io sono pronto a lavorare da domani se mi trovate un datore di lavoro pronto ad assumermi senza pregiudizi ne dalla sua parte che dalla parte dell’assicurazione.
(…)" (I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso evidenziando che il rapporto ufficiale del medico curante, dr. __________ (ndr: prodotto integralmente sub doc. A2 con il ricorso) è stato sottoposto al Servizio medico regionale (SMR) e che il dr. __________, nelle annotazioni 15 luglio 2009, ha osservato che “(…) “l’allegato rapporto del Dr. __________ in pratica conferma l’assenza di patologia invalidante. Assicurato sempre affetto da diabete mellito tipo 1 quale patologia cronica che comporta le limitazioni funzionali come da decisione del 2005” (…)” (IV).
1.5. Invitato espressamente a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 15 luglio 2009 dell’SMR (V), l’assicu-rato – anche dopo che la lettera Raccomandata 21 luglio 2009, perché non ritirata, gli è stata rispedita per posta A il 7 agosto 2009 (cfr. busta d’intimazione) – è rimasto silente.
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento della proprie condizioni di salute.
Innanzitutto, questo TCA concorda con la valutazione 15 luglio 2009 del SMR e non può che confermare la valutazione del dr. __________ stante la quale “(…) l’allegato rapporto dr. __________ in pratica conferma l’assenza di patologia invalidante. Assicurato sempre affetto da diabete mellito 1 quale patologia cronica che comporta le limitazioni funzionali come da decisione del 2005. (…)” (IV/bis).
Pendente causa, l’insorgente, anche se invitato espressamente (cfr. consid. 1.5), non ha formulato alcuna osservazione in merito alle valutazioni 15 luglio 2009 del SMR.
Il TCA rileva inoltre che il dr. __________, nel precedente rapporto medico 6 giugno 2005 (doc. AI 31/1-3) – posta la diagnosi principale di “(…) diabete mellito tipo 1 dal 1994 (…)” (doc. AI 31/1) –, aveva condiviso la valutazione del dr. __________ osservando: “(…) Dr. __________: inabile perché come cuoco-pizzaiolo non può rispettare orari dei pasti, turni inadatti ecc. Abile al 100% per attività che permettano di rispettare gli orari dei pasti, attività non pericolose in caso di ipoglicemia, attività leggere (…)” (doc. AI 31/3) e che lo stesso dr. __________, FMH in medicina interna e Specialista endocrinologia e diabetologia, nel rapporto ufficiale del medico curante 2 marzo 2009, posta la diagnosi nota, alla domanda volta ha sapere se è da prevedere che il candidato sia esposto ad una invalidità prematura ha risposto di no precisando che non vi sono ragioni mediche che potrebbero determinare frequenti assenze e nessuna controindicazione medica alla specifica attività per la quale il candidato ha concorso (doc. A2, punti 13, 14 e 15).
Del resto, a prescindere dal fatto che non l’ha minimamente provato e/o documentato, un peggioramento dello stato di salute non può essere dedotto dal solo fatto che, a suo dire, sarebbe stato rifiutato da vari posti di lavoro e che questa circostanza giustificherebbe l’attribuzione di una rendita.
Infine, nemmeno dalla seguente nota posta a mano dal dr. __________ sul rapporto ufficiale del medico curante: “(…) riserva per invalidità da complicazioni da diabete (…)” (doc. A2) è possibile desumere alcunché sull’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato.
In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito delle vertenza le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti