Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2009 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 10 giugno 2009 emanate da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2002, ridotta a mezza rendita dal 1° agosto 2002 (cfr. decisioni 29 giugno 2004 dell’Ufficio AI; doc. AI 30). In quel periodo egli lavorava, a tempo parziale, quale specialista di pulizia presso le __________ (cfr. questionario del datore di lavoro, doc. AI 38).
La mezza rendita è stata confermata in via di revisione il 6 settembre 2006 (doc. AI 39-1).
1.2. Il 10 luglio 2007 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione (doc. AI 40-1).
Raccolta la documentazione medica, tra cui la perizia 7 settembre 2007 del dr. __________ per il Servizio medico delle __________ (doc. AI 51-2), con decisioni 10 giugno 2009 l’amministrazione ha aumentato la rendita (ad intera) per un grado d’invalidità del 100% dal 1° luglio 2007 (corrispondente al mese dell’inoltro della richiesta di revisione; art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI), per ridurla a tre quarti per un grado d’incapacità al guadagno del 60%, dal 1° gennaio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento della situazione valetudinaria ex art. 88a cpv. 1 OAI). Dal punto di vista medico, l’Ufficio AI ha evidenziato:
" (...) Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che lo stato di salute dell'assicurato è peggiorato in modo da compromettere in misura totale la capacità di lavoro e di guadagno in qualsiasi attività limitatamente al periodo gennaio 2007 - agosto 2007.
Dal settembre 2007, l'assicurato, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa del 50% nell'esercizio di attività confacenti al danno alla salute.
Il consulente ha dunque provveduto alla determinazione della capacità di guadagno residua, in funzione della capacità di lavoro del 50% in attività confacenti e delle limitazioni mediche definite dal Servizio medico regionale dell'AI. (...)"
(Doc. AI 95-1)
Individuate le tipologie di attività ancora esigibili, l’ammini-strazione ha in seguito proceduto al raffronto dei redditi (fr. 68'169.-- di reddito da valido; fr. 27'065. -- reddito da invalido), giungendo ad un grado d’invalidità del 60%. Di conseguenza, l’Ufficio AI, come accennato, ha ridotto la prestazione a ¾ di rendita, con effetto dal 1° gennaio 2008, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa accertato dal dr. __________ nella perizia 7 settembre 2007.
1.3. Avverso la succitata decisione, l’assicurato, rappresentato RA 1ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera dal gennaio 2008. Egli ha in particolare evidenziato:
" (...)
3. Il ricorrente fa tuttavia valere il miglioramento delle condizioni di salute presupposto dall'intimata a partire da fine 2007, inizio 2008 non si è per nulla avverato e che egli, pertanto, è da considerarsi permanentemente inabile a svolgere qualsiasi tipo di attività. A sostegno di questa sua affermazione rinvia alla documentazione medica già agli atti e produce certificazione medica Dr. med. __________ del 3 luglio 2009. È pertanto giocoforza ammettere il diritto alla rendita intera d'invalidità anche a decorrere da gennaio 2008.
Prove: come sopra; certificazione Dr. med. __________ 3.7.2009.
4. Alla luce dei considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso accolto. Qualora ciò non possibile alla luce della documentazione medica già agli atti, si chiede venga ordinata una perizia interdisciplinare volta a stabilire la capacità lavorativa residua del ricorrente.
Prove: perizia interdisciplinare, da ordinare d'ufficio." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando la valutazione medica ed economica.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002)
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato presenta un miglioramento delle condizioni di salute, fatto risalire al settembre 2007, giustificante la riduzione della rendita da intera a tre quarti, con effetto dal 1° gennaio 2008. Pacifico è che egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2007, mese dell’inoltro della domanda di revisione (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAVS).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nel caso in esame, l'Ufficio AI ha sostanzialmente fondato il proprio convincimento sulla perizia 7 settembre 2007 del dr. __________, eseguita per il Servizio medico delle __________, ritenendo subentrato un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.
Dopo aver proceduto al riassunto degli atti medici, all’anamnesi, alle considerazioni soggettive ed oggettive, il succitato sanitario ha posto le seguenti diagnosi:
" (...)
DIAGNOSI: - ipofunzione vestibolare sx sintomatica cronica
- sindrome lombovertebrale cronica su alterazioni degenerative e statiche del rachide vertebrale su dismetria degli arti inferiori
- epicondilopatia radiale dx cronica
- incipiente ernia linquinale sx
- cardiopatia ischemico-valvolare con/su stenosi dell'arteria coronaria diagonale ed insufficienza della valvola mitrale con stato dopo by-pass venoso e sostituzione della valvola mitralica con protesi meccanica SJM 28.03.2001
- lieve adipositas (BMI 27,4)
- ipercolesterolemia
- ipertrigliceridemia
- stato dopo apprendicectomia 1974
settoplastica, infundibulotomia con etmoidectomia parziale, dacriocistorinostomia e posa di sonda bicanalicolare 20.09.2006, posa di sonda monocanalicolare secondo Ritleng 16.04.2007 per stenosi delle vie lacrimali dx
tabagismo 20 p.y. (...)" (Doc. AI 51-7)
In merito alle limitazioni funzionali ed alla residua capacità lavorativa, il dr. __________ ha rilevato:
" (...)
Ritengo che effettivamente in un'attività adeguata con le restrizioni finora in vigore per quanto riguarda la colonna vertebrale, vale a dire la dispensa dal sollevare e trasportare pesi superiori a 10 kg e dal mantenimento della posizione eretta o seduta o con il tronco anteflesso e/o in rotazione per periodo prolungato, avendo la possibilità di muoversi regolarmente e di poter evitare attività potenzialmente pericolose per terzi e per se stesso il signor RI 1 potrebbe in seguito una capacità lavorativa maggiore. (...)" (AI 51/7-8)
Fondandosi sulla perizia, con nota 17 gennaio 2008 il dr. __________ del Servizio medico dell’AI (SMR) ha pertanto evidenziato che dal settembre 2007 l’assicurato è da ritenere abile al 50% (mezza giornata) in attività adeguate, mentre l’ultima attività non risulta esser più esigibile a causa della problematica vertiginosa (doc. AI 66-1).
Sulla base delle risultanze mediche, con rapporto 4 luglio 2008 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto delle limitazioni funzionali evidenziate in sede medica, ha individuato le seguenti professioni esigibili:
" (...)
I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (sorvegliante). (...)" (Doc. AI 72-2)
Nel successivo rapporto 24 febbraio 2009 il consulente ha osservato:
" (...)
Concordo con il medico dr. med. __________ che l'attività di sorvegliante nel settore della circolazione e ferroviaria sono controindicate. In effetti nel precedente rapporto, come attività di sorvegliante si intendono attività di sorveglianza - custode, per esempio custode notturno di centri scolastici, fabbriche, ... dove gli spostamenti a piedi non sono eccessivamente lunghi e dove vi sia sorveglianza da terminali.
Le limitazioni indicate nella valutazione medico - teorica non indicano controindicazioni per esempio al lavoro notturno e/o al lavoro al terminale - computer.
Di conseguenza si confermano le conclusioni del precedente rapporto OP del 4 luglio 2008." (Doc. AI 92-1)
2.7. L’assicurato contestata il giudizio sulla residua capacità lavorativa, nonché il miglioramento delle condizioni di salute. Al riguardo, allegato al ricorso, ha prodotto lo scritto 3 luglio 2009 del suo medico curante, dr. __________, il quale ha in particolare evidenziato:
" (...)
Il fatto di non permettere al paziente di esser valutato in un laboratorio protetto e quindi di rendersi conto sull'effettiva impossibilità lavorativa, mi lascia alquanto perplesso sulla credibilità del buon senso da parte dell'AI.
A causa di dolori lombari recidivanti su importante spondiloartrosi avanzata, il paziente non è in grado di svolgere attività professionali o seduti o in piedi. Il signor RI 1 non può portare pesi in maniera regolare. Il massimo di peso autorizzato è di 10 kg il signor RI 1 deve aver la possibilità di alternare regolarmente le posizioni seduta ad in piedi (le posizioni sedute o in piedi prolungate sono controindicate), non deve esercitare movimenti rotatori del tronco, ecc.
Il fatto di aver una sindrome vertiginosa con episodi giornalieri e con tendenza alla caduta sotto terapia anticoagulante, rende rischioso qualsiasi attività professionale che metta a repentaglio sia la sua vita sia la vita altrui.
Tutto ciò non è soggetto ad alcun miglioramento e mantiene con grossa tendenza al peggioramento così da giustificare un grado di invalidità del 100%, giudicato già dalla stessa AI nel 1.1.2007."
(Doc. A4)
Orbene, con nota 20 luglio 2009 il dr. __________ del SMR ha rettamente sostenuto che da tale rapporto non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia del dr. __________ (IV). In primo luogo perché il medico curante ha parlato di dolori lombari recidivanti su importante spondiloartrosi avanzata, sintomatologia già presa in considerazione dal dr. __________ (cfr. consid. 2.6). Inoltre, i limiti funzionali indicati dal medico curante nel succitato scritto sono gli stessi riportati nella perizia 7 settembre 2007 (cfr. consid. 2.6). Certo che il medico curante sostiene un’incapacità lavorativa al 100%, valutazione divergente da quella del perito. Tuttavia va fatto presente che il referto del dr. __________ è dettagliato, completo e privo di contraddizioni. Al riguardo va ricordato che, quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, conformemente alla giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto 2004 consid. 5, STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Infine, per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungs- recht, Zurigo 1997, p. 230).
Pertanto, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione del __________, alla quale va dato valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato, sino al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa; i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo ; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), presenta una residua capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dal settembre 2007.
Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia interdisciplinare richiesta dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Accertata dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa in attività leggere adeguate del 50%, mediante rapporto 4 luglio 2008 il consulente, tenuto conto dei dati medici presenti nell’inserto e della formazione scolastica e professionale dell’assicurato, nonché delle attività esigibili (cfr. consid. 2.6.), per la determinazione del grado d’invalidità ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute presso le __________ (reddito da valido) con quello ricavabile dai salari statistici relativi ad un’attività adeguata svolta al 50% (reddito da invalido) ed è risultato un grado d’invalidità del 60%. Il calcolo è stato ripreso nelle motivazioni delle decisioni contestate.
2.8.1. Riguardo al reddito da valido, rimasto incontestato, il consulente ha giustamente preso in considerazione un salario di fr. 68’169.-- (adeguato al 2007 e ripreso dal questionario dell’ex datore di lavoro; doc. AI 62)
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso di specie, nel citato rapporto 4 luglio 2008 il consulente ha utilizzato i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.). Secondo tali dati, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.-- mensili oppure a fr. 59'197.-- per l'intero anno (fr. 4'933 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 91), un reddito mensile di fr. 5’012.-- oppure di fr. 60'144.-- annui (fr. 5’012.-- x 12).
Il consulente ha riconosciuto una riduzione totale del 10% per attività leggere, per il cambio di attività e per attività a tempo parziale. Per costante giurisprudenza, il giudice non può, come nel caso concreto, scostarsi dalla valutazione dell’ammini-strazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Tenuto inoltre conto di una residua capacità lavorativa del 50%, il reddito da invalido è stato cifrato in fr. 27'065 (50% [90% di fr. 60144.--]). Dal raffronto dei redditi (68’169 – 27'065 x 100 : 68’169) è scaturito un grado d’invalidità del 60%, che dà il diritto a tre quarti di rendita.
Allo stesso risultato si giunge volendo ritenere, per ipotesi di lavoro, una riduzione del 15%, tenuto conto che sono tre i fattori di rilevo riconosciuti dal consulente (attività leggere, cambio di attività e attività a tempo parziale) e che per ogni fattore va generalmente operata una decurtazione del 5% (STCA 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, consid. 2.11). Infatti, il reddito da invalido passerebbe a fr. 25'561.-- (50% [85% di fr. 60144.--]) ed il grado d’invalidità risulterebbe essere del 62% (68’169 – 25'561 x 100 : 68'169).
Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a tre quarti con decorrenza dal 1° gennaio 2008, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute risultante dalla perizia 7 settembre 2007 (art. 88a cpv.1 OAI).
La decisione impugnata va quindi confermata.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti