Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
BS/lb |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2009 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 8 giugno 2009 emanata da |
||
|
|
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, è stato posto al beneficio di un rendita intera dal 1° agosto 2000, ridotta a mezza rendita dal 1° novembre 2001 al 31 marzo 2003. A seguito di una ricaduta d’infortunio, avvenuta nel 2004, egli ha nuovamente beneficiato di una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006 (cfr. decisioni 3 aprile 2006 dell’Ufficio AI, doc. AI 58-5/13; confermate con decisione su opposizione 4 dicembre 2007, divenuta definitiva, doc. AI 79-1).
1.2. Il 12 agosto 2008 l’assicurato, per il tramite del suo psichiatra curante, ha sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute e inoltrato una nuova richiesta di rendita (doc. AI 85-1).
Con decisione del 8 giugno 2009, preavvisata il 29 aprile 2009, l’Ufficio AI ha respinto la succitata domanda sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
In data 12.08.2008 il curante Dr. __________ segnala un peggioramento delle condizioni cliniche tale da non più permetterle di svolgere un'attività regolare.
Siamo pertanto entrati nel merito di un nuovo riesame della richiesta di peggioramento; oltre alla documentazione medica ed economica acquisita agli atti, è stata necessaria sottoporla in data 31.03.2009 ad una perizia medica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali per valutare l'evoluzione dello stato di salute.
Il perito conclude che rispetto alla perizia del Dr. __________ fino ad oggi, non c'è stato un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche, non vi sono state modificazioni di questa inabilità lavorativa che viene a tutt'oggi confermata nella misura del 25 %. Il quadro clinico si è mantenuto stabile nel tempo.
Il grado d'invalidità del 25 %, inferiore al 40 % non dà diritto alla rendita.
Il certificato medico del 08.05.2009 inoltrato dal Dr. __________ è stato sottoposto ad esame del nostro Servizio Medico Regionale, il quale reputa che nello stesso non viene indicato un peggioramento dello stato di salute, né scrive di inabilità lavorativa. (...)" (doc. A)
1.3. Avverso la decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il versamento di una rendita intera. In particolare, con riferimento allo scritto 7 luglio 2009 del suo psichiatra curante (dr. __________), egli sostiene:
" (...)
A fronte delle considerazioni del medico curante (doc. B), a cui si fa integrale riferimento e che esprimono una valutazione sostanzialmente diversa, rispetto a quella del dott. __________, della gravità delle patologie di cui soffre l'assicurato e della loro conseguenza sulla capacità lavorativa, si chiede espressamente sia se del caso disposta una nuova perizia psichiatrica, ritenuto in ogni caso che non vi sono ragionevoli motivi per discostarsi dalle sue conclusioni, fondate su una conoscenza e cura pluriennali dell'assicurato. (...)" (doc. I p. 3)
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece proposto la reiezione del ricorso, concludendo:
" (...)
Nel caso concreto, pur ritenute e attentamente vagliate le considerazioni del medico curante, la documentazione medica agli atti, segnatamente le approfondite e complete valutazioni peritali, testimonia di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello alla base della decisione del 3.4.2006 confermata con decisione su opposizione del 4.12.2007. Il ricorso non oggettiva e comprova elementi di giudizio che giustificano una diversa valutazione dell'invalidità dell'assicurato rispetto alla decisione impugnata che viene dunque confermata. (...)" (doc. IV p. 10)
1.5. Pendente causa l’insorgente ha trasmesso le osservazioni dello psichiatra curante in merito alla nota 6 agosto 2009 del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), allegata alla risposta di causa (doc. VIII/B). Il 22 settembre 2009 l’amministrazione ha preso posizione su quanto sostenuto dal dr. __________ (doc. X/1).
Infine, su richiesta del TCA, in data 12 ottobre 2009 il ricorrente ha trasmesso delle contro-osservazioni (doc. XII) ed il 30 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa (doc. XIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, rispetto alla precedente decisione 4 dicembre 2007, sia intervenuto un rilevante e duraturo peggioramento dello stato di salute del ricorrente, con ripercussioni sulla residua capacità lavorativa, rispettivamente sul grado d’invalidità, tali da giustificare il diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraus-setzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfü-gungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/ Schlauri, Die Revision von Dauer- leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.5. Nel caso in esame va detto che, nell’ambito della precedente procedura amministrativa, sulla base della perizia psichiatrica 9 dicembre 2005 eseguita dal dr. __________, l’assicurato è stato ritenuto abile al 75% in attività adeguate (doc. AI 43-15). Tenuto conto di tale residua capacità lavorativa, mediante il consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI aveva determinato un grado d’invalidità del 25%, sopprimendo di conseguenza il dritto alla rendita con effetto al 1° aprile 2006 (tre mesi dopo il miglioramento attestato con la citata perizia; art. 88a cpv. 1 OAI).
A seguito della nuova domanda di prestazioni, l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia psichiatrica affidata al Centro peritale delle assicurazioni sociali (CPAS).
Sulla base di una completa anamnesi, di una dettagliata descrizione dei disturbi soggettivi e di una esauriente valutazione oggettiva, con rapporto 2 aprile 2009 il dr. __________ (direttore del CPAS) ha posto la diagnosi invalidante di disturbi di personalità misti (ICD -10: F61.1). In merito alla valutazione psichiatrica, egli ha fra l’altro rimarcato:
“(…) posso comunque condividere l'analisi fatta dal Dr. __________ nel 2005. Il disturbo della personalità conferisce a questo assicurato una rigidità di pensiero ed un'ostinazione rivolta verso la richiesta di continui risarcimenti assicurativi.
Tuttavia, i contenziosi con le assicurazioni e l'idea di non aver ricevuto il dovuto risarcimento, non costituiscono un fattore medico sufficiente per accedere all'invalidità. Tanto più che l'A tornerebbe volentieri a fare il postino ed é molto arrabbiato per lo scioglimento del contratto di lavoro da parte della __________. Ritiene che la __________ abbia voluto impedire il suo rientro per pura convenienza, assumendo al suo posto del personale sottopagato. Va poi sottolineato che i disturbi di personalità si sviluppano già in adolescenza. Ripercorrendo la storia di questo soggetto si può notare che il disturbo di personalità, di per se stesso, non ha mai provocato un'inabilità lavorativa in passato. Esso non sembra essere neppure grave. Infatti l'A, pur con qualche inevitabile diverbio, mantiene un eccellente livello di funzionamento sociale, con numerose amicizie, che frequenta regolarmente e con incarichi di volontariato, che si assume durante il tempo libero.
Per ciò che concerne i sintomi ansioso depressivi, essi non sono oggettivamente presenti nell'attualità. L'A riferisce solo momenti transitori di tristezza che passano generalmente dormendo. Questo fatto non é sinonimo di depressione, ma semmai depone per uno sconforto transitorio, comune anche alle persone sane.
Il nervosismo e le crisi di rabbia verso gli altri non sembrano tali da compromettere le relazioni sociali, che risultano complessivamente buone ed intense.
L'insonnia non é molto attendibile, se si pensa che durante la giornata l'A ha l'energia per mantenersi costantemente in attività. Forse eliminando il caffè del dopo cena e riducendo un po' il tabacco, la qualità del riposo notturno potrebbe comunque migliorare. La sensazione di testa vuota é altamente aspecifica e non rimanda a un quadro clinico specifico. Per ciò che attiene i "momenti di confusione", anche questi sembrano poco probabili, o quanto meno sporadici: dalla descrizione della giornata mi sembra che I'A normalmente sappia bene dove si trova e che cosa sta facendo. La descrizione delle attività diurne, così come lo status oggettivo, confermano l'assenza di depressione o ansia, Per quest'ultima ragione non ho effettuato i dosaggi farmacologici per verificare la reale assunzione o meno dei farmaci prescritti.
Infatti, non essendoci dei sintomi attivi, se l'A assume i farmaci, significa che questi sono efficaci ed hanno risolto la depressione; qualora non assumesse i farmaci, allora non ne avrebbe neppure bisogno, per assenza nell'attualità di sintomi di ansia o depressione. (...)" (sottolineature del redattore, doc. AI 95-7)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha ritenuto:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit
Dalla perizia del Dr. __________ fino ad oggi, non c'é stato un peggioramento oggettivo delle condizioni psichiche. Permane dunque la medesima fragilità psichica di fondo obiettivata dal precedente perito, con la conseguente diagnosi di disturbo di personalità. Permane anche una tendenza dell'A ad ancorarsi ad un'ottica di risarcimento e riconoscimento da parte dell'AI.
2. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta
In presenza di una situazione clinica invariata rispetto al giudizio del precedente esperto, posso confermare un'inabilità lavorativa globale del 25%.
3. Periodi di inabilità lavorativa accertabili
Non vi sono state modificazioni di questa inabilità lavorativa, dalla precedente perizia fino ad oggi.
Il quadro clinico si é mantenuto stabile nel tempo, come confermato dal livello di funzionamento globale dell'A. (...)" (doc. AI 95-8)
Sulla base delle conclusioni peritali, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni essendo la situazione valetudinaria rimasta invariata (doc. AI 32-1).
Con il presente ricorso l’assicurato, sulla base dello scritto 7 luglio 2009 del suo psichiatra curante, ha contestato la valutazione peritale sostenendo invece un rilevante peggioramento del danno alla salute psichico con conseguente riconoscimento di un grado d’invalidità del 100%.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA I 355/03 del 26 agosto 2004 consid. 5; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA I 162/01 del 18 marzo 2002). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA 22 maggio 1995 nella causa A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.7. Da un attento esame della documentazione prodotta dall’insorgente, questo TCA non può che confermare la perizia del CPAS.
In particolare il già citato scritto 7 luglio 2009 del dr. __________, firmato insieme allo psicologo __________ (doc. AI 47-10), non permette di distanziarsi dalla valutazione psichiatrica del dr. __________ e questo per i seguenti motivi.
In primo luogo va fatto presente che il curante ha diagnosticato, senza l’utilizzo della classificazione ufficiale, un disturbo di personalità antisociale con tratti istrionici, disturbo depressivo - abbandonico con tratti somatoforme. Al riguardo, nella nota 6 agosto 2009 i medici del SMR (tra cui una psichiatra) hanno giustamente evidenziato che solo nel precedente certificato 8 maggio 2009 (doc. AI 98-1) lo psichiatra curante aveva posto la diagnosi di disturbo di personalità antisociale e che il disturbo depressivo – abbandonico con tratti somatoforme e stato prespicotico non è contemplato dalla classificazione ICD o DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Text Revision); quest’ultima affermazione non è stata smentita.
Nel succitato scritto, il dr. __________ ha sostenuto la presenza nel paziente di “disturbi psicopatologici maggiori a strutturazione cronica”. In particolare egli ha evidenziato:
" (...)
Il paziente soffre di un disturbo della personalità emotivamente instabile accompagnato da disturbi del comportamento, del pensiero, del ragionamento, che toccano la sfera affettiva e volitiva.
Questo è causa e allo stesso tempo conseguenza di un'evoluzione complessa e di un'irreversibilità della psicopatologia del paziente, che rendono pressoché impossibile una seppur minima riappropriazione della motivazione, della stabilità, dell'autonomia e dell'impegno necessari a garantire non solo efficienza lavorativa, ma perfino un equilibrio psicofisico adeguato al contesto sociale.
La comorbilità tra disturbo dell'umore e deficit cognitivo rende il paziente incapace di essere pienamente consapevole della propria problematica psicopatologica, sebbene percepisca il profondo disagio e la cronica deflessione timica ad un livello puramente cosciente.
Se da un lato la problematica cognitiva si rivela quasi "funzionale" su un piano psichico, preservandolo da un vero e proprio crollo psico-emotivo e psico-affettivo, dall'altra questo non significa che tale difficoltà, unitamente ad una sofferenza, a livello immaginario, non esistano e né tantomeno che egli non ne sia limitato sui piani clinico, psicopatologico e valetudinario. Ne è dimostrazione il fatto che ogni minimo evento della vita quotidiana, seppur banale o superfluo, inneschi nel paziente una catena reattiva che lo porta ad uno stato di ansia intensa e sincera disperazione, che lo allontana ulteriormente da ogni forma di esame di realtà e di elaborazione dei fatti.
Si conferma pertanto la sua incapacità ed inabilità lavorativa e la sua mancata risposta alla presa a carico specialistica nonché alle misure di riabilitazione e reinserimento sociali e professionali fino ad ora adottate.
Uno scatenamento psicotico si produce a una certa età, ma non è collegato a una nevrosi infantile, non c'è quindi una premessa infantile, ma piuttosto uno scatenamento brutale, sorprendente, inatteso. Le cure tuttora in atto costituiscono un mantenimento prepsicotico ad alto rischio scompensatorio, che avrebbe conseguenze devastanti per la sua persona e per chi lo circonda.
Il paziente è da ritenersi assolutamente ad alto rischio suicidale e un suo tentamen è purtroppo sempre più prevedibile. (...)" (doc. B)
Tuttavia, nella nota 6 agosto 2009 il SMR ha rettamente rilevato che nella perizia CPAS il dr. __________ aveva evidenziato come in passato il disturbo di personalità non avesse mai provocato un’incapacità lavorativa e che non vi fossero i connotati per ritenerlo grave visto che l’assicurato manteneva un eccellente livello di funzionamento sociale. Anche i disturbi depressivi evidenziati ora dallo psichiatra curante non erano stati oggettivati dal perito (cfr. consid. 2.5). In merito al disturbo di personalità antisociale posto dal dr. __________ la prima volta nel menzionato certificato 8 maggio 2009 (poi ripreso nello scritto 7 luglio 2009), il SMR ha pertitentemente rilevato che “… il criterio D, riportato tra i criteri diagnostici generali per i Disturbi di personalità redatti dal DMS IV TR, cita che “il modello è stabile e di lunga durata, l’esordio può essere fatto risalire almeno all’adolescenza o alla prima età adulta”. Sembra quindi poco probabile che vi sia stato uno sviluppo di un Disturbo di personalità a distanza di poche settimane dalla perizia del Dr. __________ senza che vi fossero in quell’occasione elementi clinici che orientassero verso tale diagnosi che, sottolineo, anche il dr. __________ in precedenza non aveva posto” (doc. IVbis). Inoltre, nel breve rapporto 8 maggio 2009 lo psichiatra curante aveva sostenuto che la sindrome depressiva legata al disturbo di personalità antisociale procurava all’assicurato “ripercussioni gravi e imprescindibili sul comportamento e in stretta relazione con la vita relazionale e lavorativa” (doc. AI 98-1), mentre nella perizia (eseguita qualche settimana prima) il dr. __________ aveva descritto il periziato come una “persona piuttosto socievole e apparentemente abbastanza estroversa”, elencato le attività di volontariato sportivo da lui eseguite e fatto presente che “ha molto amici … dai quali si reca quasi giornalmente e con i quali ha sempre mantenuto dei buoni rapporti….” (doc. AI 95-3).
In assenza di nuovi elementi clinici, non si spiega il motivo per cui nel luglio 2009, quindi pochi mesi dal certificato 8 maggio 2009, l’assicurato presenti (ancora) un disturbo di personalità antisociale. Certo che nello scritto 7 luglio 2009 il dr. __________ ha sostenuto che la decisione negativa dell’8 giugno 2009 dell’Ufficio AI “ha contribuito in modo inequivocabile a destrutturate ulteriormente l’equilibrio psicofisico e psicopatologico nonché ad incrementare l’angoscia che devasta la sua persona in ogni contesto personale e socio-personale”. Al riguardo, il dr. __________ aveva tuttavia già evidenziato che “ … i contenziosi con le assicurazioni e l'idea di non aver ricevuto il dovuto risarcimento, non costituiscono un fattore medico sufficiente per accedere all'invalidità “ (sottolineatura del redattore, cfr. consid. 2.5).
Va poi detto che i successivi scritti 28 agosto 2009 (doc. VIII/B) e 8 ottobre 2009 (doc. XIII/C) del dr. __________, come rettamente sostenuto dall’amministrazione (doc. X e doc. XIV), non apportano nuovi elementi di valutazione. Si tratta piuttosto di disquisizioni sulla metodologia di diagnosi utilizzata dallo psichiatra curante. Va comunque ricordato in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF aveva ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente; DTF 130 V 396 segg.; STF I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4),
Da rilevare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03 del 13 luglio 2004 consid. 4.2 e I 404/03 del 23 aprile 2004 consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla STFA I 129/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In conclusione, sulla base della convincente e completa perizia del CPAS, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l’insorgente presenti un’abilità lavorativa del 25%. Non essendoci dunque stata alcuna modifica della situazione valetudinaria, l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazione.
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti