Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.149

 

cr/DC/sc

Lugano

9 dicembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 giugno 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1964, da ultimo attivo in qualità di aiuto-macellaio (ma in precedenza attivo in varie attività non qualificate quale metalcostruttore, muratore, selvicoltore, giardiniere, carpentiere), in data 14 settembre 1990 ha presentato una prima richiesta di prestazioni (avviamento ad altra professione, provvedimenti medici speciali di reintegrazione), a causa delle sue patologie, consistenti in “Morbo di Scheuermann; discopatia acuta; nistagmo; cefalea di accomodazione” (doc. 1/1-6).

Tale richiesta è stata respinta dall’UAI con decisione del 13 febbraio 1991, con la motivazione che “le affezioni di cui il richiedente è portatore hanno causato una incapacità lavorativa limitatamente al periodo 20 marzo 1990 – 30 settembre 1990. Con il mese di ottobre 1990 l’assicurato ha peraltro ripreso a lavorare a tempo pieno. In siffatte condizioni non è pertanto dato il diritto ad una rendita AI e provvedimenti di ordine professionale non entrano per il momento in considerazione. La richiesta di prestazioni assicurative deve pertanto essere respinta” (doc. 12/1-2).

 

                               1.2.   A seguito di una nuova domanda presentata dall’assicurato in data 1° dicembre 1999 (cfr. doc. 13/1-7), con decisione del 22 giugno 2001, l’interessato è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI dell’80%), a partire dal 1° giugno 2000 (doc. 40/1-4).

                                         Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

 

                                         L’UAI, con decisione del 16 giugno 2006, ha pure accordato all’assicurato la garanzia per un apparecchio acustico (doc. 70/1-3)

 

                               1.3.   A conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel maggio 2005, dopo avere raccolto la pertinente documentazione medica e ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 22 aprile 2009 (doc. 128/1-4), poi confermato con decisione del 25 giugno 2009 (doc. C), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita precedentemente erogata a favore dell’interessato con effetto a partire dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.

 

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di potere continuare a beneficiare della rendita intera di invalidità precedentemente erogatagli.

                                         L’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (I).

                                         Sostanzialmente il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il parere dell’amministrazione in merito al presunto errato apprezzamento dei fatti al momento di concessione all’interessato della rendita intera di invalidità, dato che, a suo avviso, l’esistenza di un simile errore da parte dell’UAI non sarebbe stato minimamente provato. Il patrocinatore ha inoltre sottolineato che la decisione con la quale è stata concessa una rendita all’interessato è cresciuta, incontestata, in giudicato e, da allora (2001), è sempre stata regolarmente erogata all’assicurato.

                                         L’avv. RA 1 ha pure contestato gli accertamenti medici svolti dall’UAI nel 2009, affermando che, alla luce del fatto che l’assicurato beneficia di una rendita intera di invalidità fin dal 2001, non si capisce “da una parte che motivo particolare dovrebbe ora avere il ricorrente e il medesimo Ufficio AI di raccogliere da otto anni a questa parte documenti che continuino a comprovare la sua incapacità lavorativa; dall’altra parte, visto che è l’AI che vuole auto-esonerarsi dai propri obblighi, sanciti da una decisione regolarmente cresciuta in giudicato, perché mai potrebbe farlo facendo capo a propri medici interni”, invece di incaricare un perito esterno (I).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, sottolineando che i presupposti per procedere ad una riconsiderazione, nel caso di specie, sono dati, visto che “al momento di emanazione della prima decisione è stata attribuita una rendita intera con grado dell’80% senza considerare la capacità lavorativa residua dell’assicurato allora presente (50% in attività adeguate) e senza procedere al paragone dei redditi”. L’UAI ha inoltre ribadito la correttezza della valutazione del SAM del settembre 2007, dalla quale è emersa una capacità lavorativa residua dell’80% dell’interessato in attività adeguate (IV).

 

 

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, il quale è stato invitato a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue conclusioni peritali (doc. VI).

 

                                         Il dr. __________ ha risposto in data 29 ottobre 2009 (doc. VII).

 

                                         I doc. VI e VII sono stati trasmessi alle parti (doc. VIII), per osservazioni.

 

 

                               1.7.   L’UAI ha presentato le proprie osservazioni in data 18 novembre 2009 (doc. IX), mentre l’assicurato è rimasto silente.

 

                                         Il doc. IX è stato trasmesso all’assicurato (doc. X), per conoscenza.

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di riconsiderazione, la rendita intera di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione del 22 giugno 2001 (con la quale l’UAI ha accordato all’interessato una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° giugno 2000, cfr. doc. 40/1-4), è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.

 

                                         Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), poiché nel frattempo lo stato di salute dell’assicurato non è migliorato (cfr. annotazioni del medico SMR, dr. __________, del 17 febbraio 2009, in cui il medico ha indicato che “medicalmente dal 2000 ad oggi non si oggettiva un significativo miglioramento dello stato di salute dell’assicurato”, doc. 125-2).

 

                                         Nella decisione impugnata (doc. C), l’UAI ha così motivato la soppressione della rendita:

 

"  (...)

Nel caso specifico si rammenta che il diritto alla rendita intera le era stato concesso con decisione formale del 22.06.2001.

 

A quel momento l'amministrazione aveva proceduto alla definizione del diritto alla rendita mal interpretando gli elementi di carattere medico che giustificavano solo per un periodo limitato e

di breve durata l'incapacità lavorativa. È stata quindi attribuita la rendita senza procedere con ulteriori accertamenti medici e/o economici.

 

La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto in fase di revisione, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento medico Al (SAM) di Bellinzona, oggettiva l'incapacità lavorativa del 20% sia nelle professioni esercitate prima dell'insorgenza del danno alla salute che in attività adeguate allo stato di salute.

 

Limiti funzionali: può svolgere un'attività lavorativa leggera dove non debba alzare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, gli sia possibile alternare la posizione da seduta a quella in piedi alla deambulazione, non debba ripetutamente eseguire movimenti di flessione/rotazione del tronco e non debba stare su impalcature e scale a pioli; si deve inoltre trattare di un'attività in cui non sia necessaria l'acuità visiva perfetta e la visione binoculare perfetta.

Nel caso specifico, a livello teorico ed in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, può svolgere attività leggere del settore secondario (operaio generico, addetto alla sorveglianza, ecc.) ed attività del settore terziario (aiuto-venditore presso chioschi, do-it, piccoli negozi di alimentari / portiere / custode, ecc.) reperibili sul mercato libero del lavoro senza necessità di formazione professionale specifica.

 

Salario da valido: poiché non svolge alcuna attività lavorativa da 7-8 anni e che precedentemente ha svolto svariate attività lavorative si ritiene adeguato che il salario da valido venga stabilito sulla base dei rilevamenti statistici (tabelle RSS). La categoria 4.2. (attività non qualificate) definisce nel 2007 un salario annuale di Fr. 60'144.-.

 

Salario da invalido: in considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta, alfine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La nuova giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2007 potrebbe realizzare un salario annuo di Fr. 60'144 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano).

 

Su quest'importo può essere operata una riduzione fino ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato.

 

In considerazione del limite di caricabilità, nonché della necessità di cambio posturale, sembra adeguato apportare una riduzione globale del 10%.

 

Con una capacità lavorativa residua dell'80% e con la riduzione stabilita si ottiene un salario da invalido di Fr. 43'304.-.

 

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità:

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                   CHF 60'144.00

con invalidità                       CHF 43'304.00

Perdita di guadagno            CHF 16'840.00  = Grado d'invalidità 28.00

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.

 

Non vi sono le premesse per applicare provvedimenti professionali tuttavia, su espressa richiesta scritta si resta a disposizione per accordare un aiuto al collocamento.

 

Tenuto conto dei principi fondati sulle procedure di riconsiderazione, rispettivamente di revisione, occorre in concreto ed indiscutibilmente sopprimerle il diritto alla rendita, a fronte dell'assenza degli elementi e dei presupposti basilari che per principio reggono il diritto a tale prestazione." (Doc. C)

 

                               2.3.   L'art. 53 LPGA prevede che:

 

"  1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."

 

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).

 

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).

 

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

 

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I 559/02 del 31 gennaio 2003).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA I 790/01 del 13 agosto 2003, consid. 3).

 

                                         In una sentenza I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                                         Anche nella sentenza I 302/04 del 28 marzo 2006, il TFA ha ritenuto come errore manifesto l’agire dell’Ufficio AI di aver considerato un assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, riconoscendogli quindi il diritto ad una rendita intera, senza aver tenuto conto che dal punto di vista medico egli era stato ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere alla valutazione economica mediante il raffronto dei redditi.

 

                                         Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

                                         Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

 

                                         L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

                                         Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

                                         165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

 

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

 

                               2.7.   L’insorgente sostiene che non sono dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della fattispecie poiché egli è da considerare ancora inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, come a suo tempo stabilito dall’amministrazione.

 

                                         L’UAI ritiene, invece, che nel 2001, in realtà, non è stata esperita una completa e corretta valutazione e quantificazione della capacità lucrativa dell’assicurato. Infatti, da una parte, il consulente IP incaricato ha considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività senza prima interpellare il medico del SMR. D’altra parte, il medico del SMR ha indicato che la causa dell’interruzione dell’accertamento professionale allora in corso era di natura transitoria e quindi non suscettibile di compromettere durevolmente la capacità lavorativa dell’interessato, di modo che sarebbe stata necessaria una nuova valutazione del caso da parte del consulente IP, cosa che, in realtà, non è mai stata effettuata.

                                         Nonostante tale indicazione, infatti, il funzionario incaricato ha stabilito un grado di invalidità dell’80%, senza tuttavia procedere ad un confronto dei redditi.

 

Il TCA constata, a questo proposito, che nel rapporto intermedio del 15 novembre 2000, il consulente in integrazione professionale incaricato aveva rilevato:

 

"  L’assicurato, a causa di vari problemi di salute (v. rapporti del Dott. __________, medico generalista, del Dott. __________, medico ortopedico e del Dott. __________, oculista), presenta una capacità lavorativa molto limitata.

A causa dei suoi problemi al rachide (protrusione discale L4-L5) e alla caviglia destra, egli può unicamente svolgere attività leggere.

Per problemi alla vista (ridotta funzione visiva bilaterale e mancata visione stereoscopica) egli ha invece una capacità lavorativa medico-teorica del 50%.

Con queste controindicazioni (lavoro leggero al 50%, che permetta di cambiare posizione corporea e che non richieda di eseguire lavori ripetitivi, di scrivere o leggere anche per brevi periodi e di guidare) diventa veramente problematico immaginare un’attività lucrativa adatta all’assicurato.

Tenuto però conto degli interessi e, soprattutto, delle richieste dell’assicurato, ho preso contatto con la __________ di __________ (__________, __________, tel. __________) per verificare se era possibile organizzare per il signor RI 1 un periodo di osservazione come “sorvegliante e addetto alla cura di animali”.

Lo scopo di questo accertamento è, innanzitutto, quello di verificare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività medio-leggera non ripetitiva e troppo pesante per la vista.

Sulla base dei risultati della prova si potrà valutare se esistono le condizioni per un reinserimento parziale dell’assicurato nel mondo lavorativo.

Vogliate perciò riconoscere all’assicurato le indennità giornaliere e le spese di viaggio (mezzi pubblici) dal 1° dicembre 2000 al 28 febbraio 2001.” (Doc. 23-1)

 

Nel rapporto finale del 22 febbraio 2001, il consulente incaricato aveva tuttavia considerato l’interessato completamente inabile in qualsiasi attività nel normale ciclo produttivo, per le seguenti ragioni:

 

"  Ricordo che l’assicurato, a causa di vari problemi di salute (v. rapporti del Dott. __________, medico generalista, del Dott. __________, medico ortopedico e del Dott. __________, oculista), presenta una capacità lavorativa molto limitata.

A causa dei suoi problemi al rachide (protrusione discale L4-L5) e alla caviglia destra, egli può unicamente svolgere attività leggere.

Per problemi alla vista (ridotta funzione visiva bilaterale e mancata visione stereoscopica) egli ha invece una capacità lavorativa medico-teorica del 50%.

Il signor RI 1 è quindi ritenuto in grado di svolgere un lavoro leggero al 50%, che permetta di cambiare posizione corporea e che non richieda di eseguire lavori ripetitivi, di scrivere o leggere anche per brevi periodi e di guidare.

Tenuto conto di tutte le controindicazioni e visto il suo interesse, ho accettato di far svolgere all’assicurato un periodo di prova come guardiano d’animali.

Quest’accertamento, se positivo, sarebbe potuto sfociare in un reinserimento lavorativo parziale. Purtroppo questa prova ha dovuto essere interrotta dopo circa un mese a causa delle frequenti assenze dell’assicurato per malattia (al servizio indennità si può chiedere il conteggio preciso).

Sembra che i problemi di salute si siano ulteriormente aggravati a causa di un’infezione a seguito di una ferita.

Vista la situazione non ritengo giustificati altri provvedimenti professionali.

Sulla base delle indicazioni mediche dell’incarto (eventualmente da aggiornare visto il recente problema di salute) ritengo l’assicurato completamente inabile in una qualsiasi attività nel normale ciclo produttivo.

Su tale base ritengo conclusa la lavorazione della pratica.” (Doc. 33-1)

 

Successivamente, nella “Proposta segretario-ispettore” del 30 aprile 2001, il funzionario incaricato ha indicato:

 

"  Tenuto conto delle conclusioni 22.02.2001 dell’OP, il caso viene sottoposto per l’esame del diritto a rendita.

Il consulente professionale è a disposizione per eventuali precisazioni.” (Doc. 36-1)

 

                                         Nella “Proposta medico” del 7 maggio 2001, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

 

"  L'aggravamento dello stato di salute dell'A segnalato e che ha causato una inabilità lavorativa prolungata dal 22.12.2000 al 26.02.2001 era causata da una infezione tipo linfangite a partenza di una ferita al dito. Queste infezioni di regola sotto adeguato trattamento guariscono (come è il caso dell'A) e non determinano delle sequele tali da causare una diminuzione della capacità lavorativa. Lo stato di salute attuale è dunque da considerare invariato rispetto all'inizio del tentativo di reinserimento lavorativo parziale con le limitazioni funzionali note e citate nei rapporti medici e riassunte nel rapporto del OP.

Vista la giovane età dell'A., mi sembra prematuro di rinunciare a cercare ulteriori possibilità di reinserimento. Discuterei volentieri il caso con OP." (Doc. 37-1)

 

                                         Nonostante tale indicazione del medico del SMR, il funzionario incaricato, con scritto del 10 maggio 2001, ha invitato la Cassa __________ ad emettere la decisione di attribuzione di una rendita di invalidità, per un grado dell’80%, a partire dal 1° giugno 2000, come da delibera allegata, indicando che una revisione era da prevedere per il 1° maggio 2004 (cfr. doc. 39/1-2).

                                         A seguito di tale richiesta, la Cassa ha quindi emesso la decisione del 22 giugno 2001, con la quale all’assicurato è stata assegnata una rendita intera di invalidità, per un grado di invalidità dell’80%, a decorrere dal 1° giugno 2000, con la seguente motivazione:

 

"  Dall’esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI, si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore comporta una incapacità al guadagno nella misura dell’80%. Viene pertanto riconosciuto il diritto ad una rendita intera di invalidità, con effetto 1.6.2000, dopo un anno di carenza (art. 29 LAI).”

(Doc. 38-1)

 

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, l’Ufficio AI ha stabilito che la decisione del 22 giugno 2001 (doc. 40/1-4), con la quale aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2001, era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA e della giurisprudenza federale sviluppata al riguardo (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         A tal proposito, nell’Annotazione per l’incarto del 22 febbraio 2006, l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha osservato:

 

"  L’esame del caso permette tuttavia di concludere che effettivamente i presupposti per procedere ad una riconsiderazione siano dati.

In effetti:

 

-          con rapporto del 22 febbraio 2001 il CIP ha interrotto l’accertamento professionale concludendo alla completa inabilità dell’assicurato in qualsiasi attività lucrativa, senza prima interpellare il SMR;

-          il SMR ha dal canto suo evidenziato che la problematica a causa della quale i provvedimenti erano stati interrotti era di natura transitoria, quindi non suscettibile di compromettere durevolmente la CL. Dalla lettura degli atti pare tuttavia che la proposta di discussione avanzata dal medico del SMR sia caduta nel vuoto;

-          il __________, infine, senza prima ripassare il caso al CIP affinché prendesse atto di quanto stabilito in sede medica, ha dichiarato sussistere un grado di invalidità pari all’80%, senza addurre alcuna giustificazione e senza procedere ad un paragone dei redditi.

 

In tali circostanze si può pertanto concludere che la decisione del 22 giugno 2001 era chiaramente scorretta.” (Doc. 66-1)

 

                                         Il TCA non può che fare proprie queste considerazioni dell’amministrazione.

 

                                         Va infatti sottolineato che il modo di procedere utilizzato dall’amministrazione, nel 2001, al fine di fissare il grado di invalidità dell’interessato, è errato, in quanto non rispettoso della legge e delle regole giurisprudenziali sopra esposte (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         In primo luogo, il TCA rileva che essendo l’assicurato affetto da molteplici disturbi, di natura ortopedica e oftalmologica, l’amministrazione avrebbe in ogni caso dovuto sottoporre l’interessato ad una perizia bidisciplinare (cfr. STF 9C_583/2008 del 15 gennaio 2009; 9C_844/2007 del 29 agosto 2008; 9C_427/2007 del 5 febbraio 2008), al fine di stabilire con esattezza quali fossero le patologie che lo affliggevano e le ripercussioni di queste ultime sulla sua capacità lavorativa residua, con riferimento sia alla precedente attività, sia ad altre attività esigibili.

                                         Al riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

 

                                         L’UAI, al contrario, si è limitato a richiedere ai curanti di compilare l’usuale rapporto medico all’attenzione dell’amministrazione e poi, senza disporre di una valutazione medica globale, ha trasmesso l’incarto al Servizio integrazione.

                                         Il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nel suo rapporto dell’11 gennaio 2000, poste le diagnosi di “lombalgia e lombosciatalgia a destra. Piccola protrusione discale L4/L5. Stato dopo tenosinoviectomia dei flessori della caviglia destra” (doc. 18-2), ha considerato che l’assicurato avrebbe dovuto evitare di sollevare pesi eccessivi a causa dei suoi dolori alla schiena, ritenendo che “la capacità lavorativa può essere praticamente normale se il paziente è occupato in un lavoro che non solleciti troppo la schiena. Non posso essere più dettagliato poiché la capacità lavorativa non è mai stata oggetto di discussione e quindi non conosco le condizioni di lavoro del paziente” (doc. 18-3).

                                         Il dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel suo rapporto del 16 giugno 2000, poste le diagnosi di “importante ridotta funzione visiva bilaterale di 0.3 con strabismo di ampiezza marcata e nistagmo a frequenza elevata con battito verso sinistra; sindrome lombospondilogena destra in stato da osteocondrosi Scheuermann con alterazioni dei piatti vertebrali toraco-lombari, discopatie multiple da L4 a S1 con protrusione discale dorso-laterale destra, assenza comunque di classiche ernie discali translegamentari o compressioni radicolari; stato dopo tenosinoviectomia dei flessori della caviglia destra 1990” (doc. 19-3), ha ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua precedente professione (doc. 19-5).

                                         Il dr. __________, spec. FMH in oftalmologia, nel suo rapporto del 17 luglio 2000, posta la diagnosi di “nistagmo congenito”, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività, aggiungendo che “la ridotta funzione visiva bilaterale e la mancanza di visione stereoscopica binoculare impediscono lavori richiedenti impegno visivo e rendono impossibile la guida di un veicolo” (doc. 20-3).

                                         Solo sulla base di queste valutazioni dei curanti dell’interessato, dunque, non era possibile stabilire quale fosse il grado di abilità lavorativa globale dell’interessato sia nella precedente professione, sia in altre attività adatte.

 

                                         In secondo luogo, il TCA rileva che, nonostante non fosse chiara l’entità della capacità lavorativa residua dell’interessato, l’UAI, in data 3 agosto 2000, ha affidato l’incarico per integrazione al funzionario competente. Quest’ultimo, nel suo rapporto del 15 novembre 2000, come visto (cfr. consid. 2.7.) - pur ritenendo che l’assicurato presentasse una capacità lavorativa “molto limitata” e che, alla luce delle limitazioni presentate (ossia il fatto di poter esercitare solo un’attività leggera, nella misura del 50%, che consenta di cambiare posizione corporea e che non richieda di compiere lavori ripetitivi, di scrivere o di leggere anche per brevi periodi e di guidare, cfr. doc. 23-1), “diventa veramente problematico immaginare un’attività lucrativa adatta all’assicurato” - ha tuttavia predisposto per l’assicurato uno stage in qualità di “sorvegliante e addetto alla cura degli animali” presso la __________ di __________, per “verificare la capacità lavorativa dell’assicurato in un’attività medio-leggera non ripetitiva e non troppo pesante per la vista”, così da stabilire se vi fossero le condizioni per un reinserimento parziale dell’interessato nel mondo lavorativo (doc. 23-1).

                                         Dato tuttavia che tale accertamento ha dovuto essere interrotto dopo circa un mese a causa delle frequenti assenze per malattia dell’interessato, il funzionario incaricato, nel rapporto del 22 febbraio 2001, ha indicato che “sembra che i problemi di salute si siano ulteriormente aggravati a causa di un’infezione a seguito di una ferita”, ritenendo che, “sulla base delle indicazioni mediche dell’incarto (eventualmente da aggiornare visto il recente problema di salute), l’assicurato sia completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 33-1, sottolineature della redattrice).

 

                                         Alla luce di queste indicazioni, l’UAI ha quindi chiesto al dr. __________ di compilare un rapporto di decorso.

                                         Nel rapporto del 23 marzo 2001, il dr. __________ ha indicato che lo stato di salute dell’assicurato è “stazionario”, indicando nuovamente che l’interessato va considerato totalmente inabile al lavoro (doc. 34-1).

 

                                         Invitata ad esprimersi in merito, la dr.ssa __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 7 maggio 2001, ha chiaramente indicato che l’aggravamento dello stato di salute segnalato nel rapporto del consulente IP, causato da una infezione al dito, ha comportato un’inabilità lavorativa di natura transitoria (dal 22 dicembre 2000 al 26 febbraio 2001), aggiungendo che “lo stato di salute attuale è dunque da considerare invariato rispetto all’inizio del tentativo di reinserimento lavorativo parziale con le limitazioni funzionali note e citate nei rapporti medici e riassunti nel rapporto del OP” (cfr. doc. 37-1, sottolineatura della redattrice). La dr.ssa __________ ha inoltre sottolineato che “vista la giovane età dell’assicurato, mi sembra prematuro di rinunciare a cercare ulteriori possibilità di reinserimento. Discuterei volentieri il caso con OP” (doc. 37-1 sottolineatura della redattrice).

 

                                         Nonostante questa precisa e motivata richiesta da parte del medico del SMR, il caso non è tuttavia stato nuovamente sottoposto al consulente IP.

                                         Inspiegabilmente, al contrario, il funzionario incaricato ha proceduto all’emissione della delibera con la quale veniva accordata all’interessato una rendita intera di invalidità, per un grado dell’80% (cfr. doc. 39-1), senza effettuare alcun confronto dei redditi (cfr. STF 9C_612/2009 del 30 ottobre 2009).

 

                                         Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, la decisione del 22 giugno 2001 dell’UAI deve essere considerata manifestamente errata.

 

                               2.9.   In sede di revisione, dopo avere preso conoscenza del fatto che in data 27 settembre 2006 l’assicurato ha subito un incidente della circolazione (cfr. doc. 81-1), l’UAI, al fine di chiarire la situazione dal profilo medico, ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare.

                                         In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), ORL (dr. __________), oftalmologica (dr.ssa __________) e quella psichiatrica (dr. __________).

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 3 settembre 2007, ha posto le diagnosi di “sindrome cervico-toracolombovertebrale su alterazioni statiche con leggera scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, nonché ipercifosi toracale in paziente con stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare. Presenza di discopatie soprattutto a livello L4/L5; stato dopo colpo di frusta a livello della colonna cervicale per tamponamento avvenuto in data 27.09.2006; periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla destra” (doc. 95-32).

Lo specialista ha sottolineato che “in considerazione dei reperti clinici e radiologici evidenziati, ritengo che le limitazioni funzionali di questo paziente siano determinate in particolar modo dallo stato dopo Morbo di Scheuermann e dalle problematiche degenerative a livello cervicale e lombare”, aggiungendo che “si tratta comunque di reperti non particolarmente importanti” (doc. 95-33, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha quindi considerato che vi sono delle limitazioni “per quanto riguarda un’attività estremamente pesante come potrebbe essere quella di manovale, muratore o uomo tuttofare oppure anche nel trasporto di pesi o di operaio non qualificato addetto in particolar modo comunque a lavori estremamente pesanti”, nel quale l’assicurato è da considerare inabile al lavoro nella misura del 30% (doc. 95-33).

Il dr. __________ ha per contro ritenuto l’interessato totalmente abile al lavoro in “un’attività professionale che tenga in considerazione le problematiche a livello della colonna vertebrale, in particolar modo che permetta al paziente di evitare di alzare dei pesi superiori a 15 kg ripetutamente, che gli permetta di lavorare alternando la posizione seduta a quella in piedi e alla deambulazione, che gli permetta di evitare ripetuti movimenti di flessione e rotazione del tronco” (doc. 95-34).

 

L’aspetto neurologico è invece stato valutato dal dr. __________specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 16 agosto 2007, ha posto le diagnosi di “cefalea cronica giornaliera (probabile componente tensionale, un’ev. associata emicranica meno probabile); nistagmo congenito; sindrome lombovertebrale senza deficit radicolari” (doc. 95-39).

Il dr. __________ ha rilevato che “dal punto di vista neurologico le cefalee possono eventualmente determinare una diminuzione massima della capacità lavorativa del 20%, intesa come orario lavorativo completo ma con riduzione del rendimento, nella precedente attività, mentre in altre attività non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa (doc. 95-40).

 

L’aspetto ORL è stato approfondito dal dr. __________, specialista FMH ORL, il quale, nel suo referto peritale del 21 agosto 2007, ha posto le diagnosi di “ipoacusia unilaterale sinistra, con perdita secondo tabella CPT/AMA orecchio destro 7.4% e orecchio sinistro 85.1%. Da queste cifre risulta una menomazione per deficit unilaterale del 10%. Tinnito cronico con menomazione del 5%” (doc. 95-26).

Il dr. __________ ha rilevato che tali diagnosi non hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. 95-26).

 

L’aspetto oftalmologico è invece stato esaminato dalla dr.ssa __________, specialista FMH in oftalmologia, la quale, nel suo referto del 4 settembre 2007, posta la diagnosi di “nistagmo congenito”, ha indicato che lo stato di salute dell’interessato è “per il momento stazionario”, aggiungendo che potrebbe tuttavia “subentrare una cataratta che per il momento è in forma molto discreta” (doc. 95-36).

La specialista ha aggiunto che “le limitazioni funzionali dal punto di vista oftalmologico sono l’assenza della visione stereoscopica come pure un’acuità visiva ridotta sia in vicinanza che in lontananza” (doc. 95-36).

Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha indicato che “il paziente può svolgere delle attività che non richiedono grandi sforzi fisici. Per quel che riguarda i problemi oftalmologici, una attività che non richiede un’acuità visiva del 100% come pure una visione binoculare perfetta. La capacità lavorativa in attività come custode può essere valutata dal 30% al 40%” (doc. 95-36).

 

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel suo referto del 16 agosto 2007, non ha posto alcuna diagnosi invalidante, rilevando che “dal punto di vista puramente psichiatrico, egli attualmente presenta alcuni sintomi tipo ansia e disturbi del sonno che sono dovuti la maggiorparte a causa dei dolori alla colonna lombare ed una certa insicurezza e diminuzione dello slancio vitale. Questi sintomi comunque non sono sufficienti per poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica, egli infatti non è mai stato in cura psichiatrica e non ha mai assunto alcuno psicofarmaco e dal punto di vista psichiatrico attualmente è abile nella misura completa” (doc. 95/22-23).

Lo specialista ha aggiunto che qualora in futuro l’assicurato dovesse svolgere un’attività lavorativa “sicuramente migliorerebbe ulteriormente la sua situazione psichica, migliorando la sua autostima in modo da poter gestire ancora meglio il suo tempo” (doc. 95-23).

Infine, il dr. __________ ha indicato che la prognosi a medio-lungo termine, salvo eccezioni, è favorevole.

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 17 settembre 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico-toraco-lombovertebrale con/su alterazioni statiche, leggera scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, ipercifosi toracale, pregresso Morbo di Scheuermann toracolombare, discopatie soprattutto a livello L4-L5; periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla destra; cefalea cronica giornaliera con/su probabile componente tensionale, eventuale associata emicranica (ma meno probabile); nistagmo congenito”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “ipoacusia unilaterale a sinistra; dislipidemia; obesità (BMI 31)” (doc. 95-15).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro in attività pesanti, ma abile al lavoro all’80% (da intendersi come presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto), a decorrere dal mese di marzo 2007, “in un’attività in cui non debba alzare ripetutamente pesi al di sopra dei 15 kg, in cui possa alternare la posizione da seduta a quella in piedi alla deambulazione, in cui non debba ripetutamente eseguire movimenti di flessione e rotazione del tronco; inoltre deve trattarsi di un’attività in cui non sia necessaria un’acuità visiva perfetta ed una visione binoculare perfetta. Si sconsigliano attività su scale a pioli e su impalcature” (doc. 95-18).

I medici del SAM hanno inoltre consigliato all’assicurato di portare la protesi acustica che già possiede.

Infine, essi hanno rilevato che “non possiamo confermare la decisione UAI del 2001 (invalidità all’80%)” (doc. 95-18).

 

Il dr. __________ del SMR, laureato in medicina e chirurgia (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel suo rapporto medico del 30 novembre 2007, poste le diagnosi principali di “1) sindrome cervico-toraco-lombovertebrale con/su: alterazioni statiche, leggera scoliosi a forma di S della colonna vertebrale, ipercifosi toracale, pregresso Morbo di Scheuermann toracolombare, discopatie soprattutto a livello L4-L5; 2) periartropatia omeroscapolare tendinotica alla spalla destra; 3) cefalea cronica giornaliera con/su probabile componente tensionale e eventuale associata emicranica (ma meno probabile); 4) nistagmo congenito”, ha indicato:

 

"  Valutazione peritale SAM del 9.2007

Non può svolgere attività pesanti a causa del problema reumatologico e oftalmologico.

Dal lato neurologico vi è una limitazione IL 20% a causa di cefalee in qualsiasi attività.

Auspicabile un calo ponderale a prevenzione delle malattie cardiovascolari e per diminuire il carico sulla schiena ed all’apparato locomotorio. Per la dislipidemia si consiglia statina.

Si consiglia all’A. di portare la protesi acustica che già possiede.” (Doc. 97-2)

 

Con scritto del 28 gennaio 2009, il dr. __________ ha trasmesso al dr. __________ del SMR copia del rapporto del 2 gennaio 2009 redatto dal dr. __________, Capoclinica e dalla dr.ssa __________, medico assistente dell’Ospedale __________, del seguente tenore:

 

"  La informiamo in merito al summenzionato paziente, portato al nostro pronto soccorso tramite il servizio di ambulanza il 30 dicembre 2008 e rimasto degente presso i nostri servizi di medicina interna sino al 31 dicembre 2008, data del rientro a domicilio.

 

 

Diagnosi:

1. Lombalgia acuta su:

    -    alterazioni cuneiformi di alcuni corpi vertebrali a livello della giunzione dorso-lombare dovuti alla presenza di noduli di Schmorl (radiografia colonna 2007)

2. Nistagmo posizionale congenito

 

 

AD 1:

Si tratta di un paziente noto per dolori lombari cronici su alterazioni degenerative a livello della giunzione dorso-lombare e discopatia L4-L5 e L5-S1, cefalee inabituali e nistagmo congenito, che giunge alla nostra osservazione accompagnato dalla Croce Verde per un dolore invalidante alla colonna lombare con impossibilità alla mobilizzazione. All’esame obiettivo d’entrata paziente in condizioni generali discrete, lucido, orientato, collaborante. All’auscultazione cardiaca toni validi, ritmici, pause apparentemente libere. All’auscultazione del torace murmure vescicolare normotrasmesso. Addome trattabile, globoso, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Riflessi osteotendinei elicitabili simmetricamente. Non deficit di sensibilità agli arti. Deficit di forza bilateralmente su dolore. Prove di posizione non eseguibili per dolore. Lasègue positivo bilateralmente. Nistagmo orizzontale.

Agli esami di laboratorio CK 254 U/l.

 

 

Siamo quindi confrontati con un paziente che presenta un’esacerbazione della nota sindrome lombovertebrale in presenza di una discopatia L5-S1 e L4-L5 e di alterazioni cuneiformi in corrispondenza della giunzione dorso-lombare.

 

Intraprendiamo una terapia antalgica con paracetamolo, Novalgina e Valium, in seguito alla quale abbiamo osservato un progressivo e rapido miglioramento della sintomatologia.

 

In data 31 dicembre 2008 il signor RI 1 viene dimesso a domicilio in migliorate condizioni generali. Alla dimissione: pressione arteriosa 115/80 mmHg, frequenza cardiaca 64 bpm, regolare, saturazione ossigeno in aria ambiente 99%, afebbrile.

 

Terapia all’uscita:

Dafalgan 1 g                 1 – 1 – 1 - 1

Novalgina 1 g                1 – 1 – 1 - 1

Valium 5 mg                  ½ - ½ - 1 - 0

Mg Diasporal                 0 – 0 – 1 - 0

Pantozol 40 mg            1 – 0 – 0 – 0.”
(Doc. 121/2-3, sottolineature della redattrice)

 

 

Nelle annotazioni del 9 febbraio 2009, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Procedere

Vedere rapporto medici SMR del 30.11.2007 e del 28.01.2009

Il 3 febbraio corrente mese ci perviene il rapporto medico del dr. __________ che allega il rapporto di ricovero dell’A. all’Ospedale __________ di __________. In quest’ultimo viene citato un ricovero con entrata avvenuta in pronto soccorso (attraverso un trasporto in ambulanza).

Viene indicata nelle diagnosi:

“lombalgia acuta in presenza di una discopatia L5-S1 e L3-L4 e di alterazioni cuneiformi in corrispondenza della giunzione dorso-lombare”, il tutto sulla base oltre che di una pronunciata sintomatologia dolorifica lombare, di una radiografia della colonna vertebrale datata 2007.

 

Si deve precisare che il rapporto medico SMR del 30.11.2007 è stato redatto sulla base della valutazione pluridisciplinare SAM del 17.09.2007 e sulla stessa tutta la documentazione radiografica agli atti che venne presa in considerazione, comprendeva anche la radiografia succitata dall’Ospedale __________.

 

Quindi alla luce di quanto su ed in seguito al consulto di questa mattina con il reumatologo SMR dr. __________, si conferma che il ricovero avvenuto il 30 e 31.12.2008 summenzionato non ha influito sulla nostra presa di posizione SMR del 30.11.2007.”

(Doc. 122-1)

 

A seguito dell’impossibilità per l’assicurato, a causa dei forti dolori alla schiena, di effettuare il previsto periodo di accertamento presso il __________, come indicato dal signor __________ del __________ (cfr. doc. 124-1), il dr. __________, nelle sue annotazioni del 17 febbraio 2009, ha rilevato:

 

"  PROCEDERE

 

23.06.2000: stato di salute attestato nel 2000 (Dr. med. __________)

Ridotta funzione visiva bilaterale 0,3 con strabismo marcato e nistagmo orizzontale sx. Sindrome lombospondilogena dx in stato da osteocondrosi Scheuermann con alterazioni dei piatti vertebrali toraco-lombari, discopatie multiple da L4 a S1 con protrusione discale dorsolaterale dx, assenza di ernie discali translegamentari o compressioni radicolari.

St. d. tenosinoviectomia dei flessori della caviglia dx.

Dolori ingravescenti alla colonna toraco-lombare con impossibilità ad eseguire sforzi fisici medio-leggeri. Grave disturbo visivo, non gli permette di guidare, tantomeno di scrivere o leggere e di eseguire lavori ripetitivi quale operaio di fabbrica (IL 100%).

Apparato visivo: acuità visiva 0,3 bilaterale non migliorabile con lenti correttive. Nistagmo. Sistema locomotorio: lieve scoliosi dx convessa, mobilità della colonna toracolombare limitata di 2/3 in tutte le direzioni da dolore, distanza pavimento-dita 40 cm, algia alla digitopressione del passaggio toraco-lombare. Sistema nervoso cursorio nella norma. Attività abituale IL 100% dal 06.2000. Attività adeguata IL 50%.

 

07.05.2001: Dr.ssa med. __________ SMR

Data la giovane età dell'A. prematuro rinunciare a nuovi tentativi di reinserimento professionali. Discuterei volentieri il caso con OP.

 

22.06.2001: Decisione di rendita AI grado 80% dal 01.01.2001.

 

10.05.2005: Revisione d'ufficio.

 

25.05.2005: Dr.ssa med. __________ SMR

Stato di salute stazionario.

Attività abituale IL 100% dal 06.2000. Attività adeguata IL 50%.

 

22.02.2006 Avv. __________

Pare che la proposta di discussione avanzata dal medico SMR (07.05.2001) sia caduta nel vuoto. La decisione del 22.06.2001 era chiaramente scorretta.

 

12.02.2007: prima revisione

 

16.03.2007: Dr.med. __________ SMR

Eseguire perizia SAM.

 

21.09.2007: SAM del 17.09.2007

Nistagmo orizzontale. Visus senza correzione 0,15 a dx e 0,2 a sx. Stato neurologico normale (agli arti superiori).

 

Colonna cervicale: processi spinosi minimamente dolenti e rigidi; distanza mento-manubrio-sterno 0,5-17 cm. Colonna toracale: processi spinosi dolenti al passaggio toracolombare; leggera scoliosi destro-convessa; motilità intatta. Colonna lombare: processi spinosi dolenti; muscolatura paravertebrale rigida e dolente; distanza dita-piedi (o pavimento-dita) 34 cm. Schober inferiore da 10 a 14. La zona toracolombare e quella lombare sono molto dolenti.

Riduzione di 1/3 nell'estensione. Dolenzia in sede parasacrale bilaterale. Caviglia dx dolente ai malleoli laterale e mediale ed ai movimenti estremi. Tendenza alla retrazione dei diti III-IV e V del piede dx. Insufficienza venosa cronica stadio I bilateralmente. Minimi edemi pretibiali.

Diagnosi con influsso sulla CL:

Sindrome cervico-toraco-lombovertebrale con:

-   alterazioni statiche; leggera scoliosi; ipercifosi toracale; pregresso morbo di Scheuermann toracolombare; discopatie soprattutto a livello L4/L5.

Periartopatia omero-scapolare tendinotica alla spalla dx.

Cefalea cronica giornaliera. Nistagmo congenito.

IL 100% attività pesanti. IL 20% attività adeguata (limiti funzionali).

 

Alla luce di quanto sopra e precisamente in considerazione:

-   del rapporto medico pervenutoci il 23.06.2000 del Dr. med. __________;

-   del rapporto medico SMR della Dr.ssa med. __________ del 07.05.2001;

-   della decisione di rendita del 22.06.2001;

-   in virtù anche delle osservazioni dell'Avv. __________ del 22.02.2006;

-   ed infine sulla base della valutazione pluridisciplinare SAM pervenutaci il 21.09.2007;

 

si conclude che medicalmente dal 2000 ad oggi, non si oggettiva un significativo miglioramento dello stato di salute dell'A., nonostante il SAM stesso si pronunci con una CL del 20% in attività adeguata.

Si conferma quindi uno stato di salute stazionario dell'A.”

IL 20% anziché CL 20% PRECISAZIONE

16/03/2009 - __________

(Doc. 125/1-2)

 

L’assicurato ha poi trasmesso all’UAI i seguenti referti medici:

 

-          scritto del 19 febbraio 2009, inviato al dr. __________, nel quale il dr. __________, spec. FMH in neurologia, poste le diagnosi di “movimenti involontari non corrispondono ad un morbo di Parkinson e non sono da classificare con una malattia organica neurologica centrale; forte sospetto componente funzionale; nistagmo congenito”, ha osservato:

 

"  (...)

Valutazione:

 

La tua domanda se in questo paziente oggi 44 anni, siamo confrontati con un morbo di Parkinson, devo rispondere chiaramente di NO. I criteri cardinali, anche gli elementi motori e non motori dell'anamnesi non sono sufficienti per una diagnosi organica extra-piramidale.

 

Come abbiamo discusso al telefono, sospetto una componente importante funzionale. I movimenti "involontari", secondo la mia esperienza, non corrispondono ad una malattia organica.

Un secondo argomento è il fatto che il paziente è molto deluso del fatto che l'assicurazione d'invalidità ha rivalutato la sua rendita ed ha trovato che il paziente potrebbe essere abile al lavoro ed è già iniziata una riqualifica. E' sempre difficile, durante un colloquio, distinguere da quale parte vi sono argomenti funzionali o se vi è un nucleo di una malattia organica. Per questo motivo e per trovare, finalmente, la verità e una soluzione, consiglio una ospedalizzazione in una clinica dove il paziente può essere osservato a lungo termine, dove il paziente può essere valutato da uno psichiatra e dove la capacità fisica e psichica professionale possa essere valutata. Durante il colloquio ho anche avuto l'impressione che la motivazione per una reintegrazione nel processo lavorativo non è molto alta.

 

Clinicamente non vi sono abbastanza argomenti per una radicolopatia lombare e sicuramente nessun deficit senso motorio radicolare negli arti inferiori. (...)"

(Doc. 126-3, sottolineatura della redattrice)

 

-          certificato del 18 maggio 2009 del dr. __________, del seguente tenore:

 

"  Il paziente soffre da anni di una sindrome lombare cronica con discopotia e spondilartrosi del segmento L4-L5, per cui è stato messo in AI all'80% dal 2000. E' stato anche visto ultimamente dal Dr. __________ che propone un'infiltrazione.

 

Soffre inoltre di un nistagmo congenito, con disturbi visivi e di una sindrome psico-organica, che lo porta a fare movimenti scoordinati con difficoltà alla deambulazione e perdita di equilibrio, per cui è stato inviato dal neurologo Dr. __________.

 

Per quel che concerne lo stato psichico, il paziente soffre di una depressione per cui è stato inviato dal Dr. __________ a __________." (Doc. 132-1)

 

Nelle sue annotazioni del 22 giugno 2009, il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Procedere

 

Dopo consulto con il collega psichiatra dr. __________, si conferma quanto affermato nelle conclusioni del rapporto SMR del 17.02.2009. La documentazione medica pervenuta agli atti in fase di audizione, del curante dr. __________, non apporta alcun significativo elemento medico che modifichi la nostra presa di posizione.

Non entrata in materia.” (Doc. 135-1)

 

                             2.10.   Con il ricorso, l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione di soppressione del diritto alla rendita, trasmettendo al Tribunale, oltre ad alcuni referti medici già presenti all’incarto, i seguenti certificati medici:

 

-          referto del 9 aprile 2009 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

 

"  Ti ringrazio per il nuovo invio del tuo sopranominato paziente che ho rivisto il 06.04.2009.

 

Il paziente riferisce di accusare dolori lombari da oltre sette anni. Esacerbazione dei dolori in gennaio con apparizione di un blocco acuto alle gambe e alle braccia. Da allora ha grandi difficoltà alla deambulazione e non riesce a tenere le cose in mano. Domina comunque la lombalgia che è sempre presente. Ha grande difficoltà alla deambulazione e cammina in posizione fortemente anteflessa.

 

All'esame clinico noto una deambulazione molto lenta, mobilità lombare ridotta e dolente in ogni posizione. Palpazione dolente diffusa lombare e muscolare. Pseudolasègue bilaterale a 20-30°, giwing way bilaterale. Riflessi deboli e simmetrici.

A mio modo di vedere il paziente presenta disturbi neuro-vegetativi molto importanti e dubito fortemente che la RM presenti una patologia tale da giustificare il comportamento del paziente.

Al momento del consulto il paziente non era in possesso della RM.

 

Rapporto inviato via fax. L'originale firmato verrà inviato su richiesta.

 

Ho veduto la RM il 08.04.09.

La RM mostra discopatie pluri-segmentali da L1/2 a L5/S1 con protrusione a base larga L1/2 e leggera stenosi del canale spinale. Discopatia più accentuata in L4/5 con protrusione a base larga, nessun conflitto radicolare. Importante artrosi delle faccette articolari.

In considerazione di quanto sopra proporrei un'infiltrazione delle faccette L4/5 bilateralmente. Ti prego di annunciare il paziente all'Ars Medica o di informarmi qualora io debba provvedere." (Doc. I, sottolineatura della redattrice)

 

-          referto del 22 maggio 2009 del dr. __________, Viceprimario del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, indirizzato al dr. __________, del seguente tenore:

 

"  Vedo in consultazione il 20.05.2009, in sostituzione del Prof. __________, il signor RI 1.

 

Motivo del consulto

Sindrome lombovertebrale con irradiazione pseudoradicolare negli arti inferiori.

 

Storia clinica

La storia dell'affezione è riassunta nella lettera del Dr. __________.

 

Problemi attuali

Abbiamo preso visione dell'esame RM che mette in evidenza una rottura del disco in L4/L5 con un'erniazione sottoligamentaria L4/L5 e un'importante artrosi anche delle faccette articolari.

È probabile che la sintomatologia dolorosa sia in parte in relazione con le faccette articolari L4/L5 bilateralmente.

Esprimiamo fortissimi dubbi su quello che è la compliance del paziente. È previsto domani un consulto psichiatrico."

(Doc. L, sottolineatura della redattrice)

 

-          referto del 27 luglio 2009, indirizzato al rappresentante dell’assicurato, redatto dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

 

"  (...)

SITUAZIONE ATTUALE

 

Con il presente si certifica che il sig. RI 1, 1964, di __________, è nostro paziente.

 

Si attesta inoltre una compromissione grave e cronica dello stato clinico, psicopatologico e valetudinario del paziente in epigrafe.

 

Il paziente è seguito presso lo Studio del Sottoscritto ove è sottoposto ad un trattamento integrato di tipo psicofarmacologico, psichiatrico e psicoterapico, in seguito ad un disagio e ad un'angoscia che avevano raggiunto per il paziente un livello oramai insostenibile.

 

BREVE ANAMNESI FAMIGLIARE E PROFESSIONALE

 

Il paziente, originario del __________, vive in Ticino dall'età di un anno. Terzogenito, nato da parto gemellare, di una fratria di sei. I genitori, entrambi viventi, risiedono attualmente in __________.

 

Nel 1988 si sposa e ha due figli, oggi di 18 e 12 anni. Nega particolari problemi coniugali, ma lo stato tensivo sviluppato dalle recenti vicende si riflette sulla serenità coniugale con momenti di nervosismo e aggressività.

 

Da un punto di vista professionale ha esercitato diversi lavori, come boscaiolo, muratore, carpentiere, manovale, fino al 2000, quando smette di lavorare per una problematica di lombo-sciatalgia e richiede una rendita d'invalidità che gli viene riconosciuta al 100%.

 

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA

 

Lombosciatalgia recidivante con discopatia a livello L4/L5. Per tale patologia è riconosciuto inabile al lavoro al 100% fino alla recente rivalutazione che lo considera inabile nella misura del 28% con conseguente reazione ansioso-depressiva.

 

DISTURBI SOGGETTIVI- DIAGNOSI

 

La diagnosi è di:

 

      ●   Sindrome mista ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple

      ●   Disturbo di personalità istrionica

 

      ●   Disturbo somatoforme da dolore persistente.

 

Il paziente arriva agli appuntamenti per la maggior parte delle volte puntuale. In diverse occasioni però fa confusione con i bigliettini degli appuntamenti per cui arriva in giorni o orari sbagliati.

 

Orientato solo parzialmente nelle coordinate spazio-temporali, ordinato discretamente nella persona e nell'abbigliamento. Il funzionamento cognitivo del sig. RI 1 appare perturbato, come dimostrano le difficoltà di attenzione e concentrazione, i sentimenti di estraneità. Vi è totale assenza di iniziativa, motivazione o interesse, progettualità, mentre i sentimenti di ingiustizia e torto subiti, di irrimediabile fallimento personale sono totalmente pervasivi.

 

Atteggiamento per il resto collaborante, presenta in parte disturbi nel corso e nel contenuto del pensiero. Non emergono difficoltà nell'elaborazione del linguaggio. Il paziente non sembra del tutto privo di contatto con la realtà, ma il suo esame di realtà è fortemente limitato e limitante per il soggetto stesso. Questo si ripercuote nella sua sfera personale così come in quella sociale e relazionale, in cui le sue difficoltà da una parte e l'insicurezza

che ne consegue dall'altra lo costringono in un circolo vizioso in cui ad auto-isolamento segue isolamento.

 

L'affettività è congrua alla situazione e alle tematiche affrontate. Quando si tematizza la questione relativa alla problematica organica, reagisce con evidente inquietudine e angoscia.

 

L'umore appare deflesso verso il polo depressivo. Non sono presenti ideazioni psicotiche vere e proprie, ma molto frequenti e profonde sono le ideazioni paranoidi, che rendono quanto mai probabile un passaggio all'atto.

 

Presenti anche idee a sfondo depressivo di tipo melanconico. Evidenti alterazioni nei livelli di attenzione e concentrazione. Spinta vitale ridotta. Mostra segni evidenti di anedonia, mimica ridotta, ritiro sociale.

 

Il suo umore è disforico, con prevalenza tuttavia della tendenza depressiva e delle ideazioni "tristi" e a tratti suicidali, reattivi alle difficoltà economiche e alle conseguenze psicologiche del suo stato psichico sull'armonia familiare. Tali ideazioni suicidali hanno nell'ultimo periodo trovato un contenuto, dal momento che il paziente ha focalizzato la modalità dell'ipotetico tentamen, ossia buttarsi giù da un ponte e la frequenza di tali ideazioni è aumentata di frequenza e precisione, rendendo allarmante la possibilità di un passaggio all'atto.

 

Riferisce lancinanti dolori alla schiena, in particolare alla colonna vertebrale, in egual modo nelle posizioni statiche come in quelle dinamiche e preoccupazione per tale patologia.

 

Riferisce un sentimento di rabbia e nervosismo inerente al suo vissuto di vittima e di incompreso, che fa sì che egli percepisca il mondo circostante come poco attento e recettivo delle sue importanti psicopatologie.

 

Il paziente è affetto dunque da una sintomatologia di tipo depressivo, con somatizzazioni ansiose multiple, accompagnata da crisi e somatizzazioni d'ansia, nervosismo, disturbi del sonno, rallentamento psichico e motorio.

 

Il paziente continua a manifestare disturbi psicopatologici maggiori a strutturazione cronica. Si osserva un progressivo processo involutivo/regressivo, dovuto anche alla sua problematica organica.

 

E' evidente una riduzione marcata dell'interesse e della partecipazione ad attività significative, accompagnata da sentimenti di diminuzione delle prospettive future, da assenza di progettualità e di qualunque tipo di prospettiva.

 

Purtroppo tale quadro ha mostrato nell'ultimo periodo un ulteriore peggioramento nel suo decorso, dal momento che il periziando mostra sintomi prepsicotici, disturbi del pensiero formale, pensieri "strani", di tipo ossessivo, persecutorio, suicidale e delirante.

 

Le sue ideazioni velatamente suicidali e la comparsa di una sintomatologia delirante rendono la situazione psicopatologica del periziando estremamente grave e il rischio di un passaggio all'atto assolutamente probabile.

 

Le stesse decisioni dell'istituto Assicurazione Invalidità costituiscono per il sig. RI 1 un'amarezza e una delusione "dopo aver buttato la salute per il lavoro, ora mi hanno

lasciato in mezzo a una strada, senza niente". Il mancato riconoscimento della sua sofferenza costituisce un ulteriore vero e proprio lutto simbolico, che scatena nel paziente uno scompenso con elementi prepsicotici.

 

Questo peggioramento è stato graduale nel corso degli ultimi mesi e si è tradotto nella sua attuale condizione clinica complessiva caratterizzata dalla gravità della sintomatologia precedentemente esplicitata.

 

Necessaria conseguenza ne è stata un nuovo riscontro negativo sul piano psicofisico, psichico, relazionale e comportamentale.

 

CONCLUSIONI

 

All'interno di tale quadro psicopatologico, di registro cronico e massicciamente involutivo, la precedente decisione da parte dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di non riconoscere la profonda sofferenza e la difficoltà con cui ha appena intrapreso un lungo e doloroso percorso di riconoscimento di se stesso e delle proprie problematiche più o meno inconsce, non ha fatto che acuire e destabilizzare ulteriormente il suo già precario e alquanto incerto e funesto vissuto personale di frustrazione e sfiducia verso tutto e tutti, aggravando ulteriormente, se possibile, il suo doloroso stato psicopatologico già al limite.

 

Si intende pertanto confermare:

 

      a.  la gravità e cronicità della situazione psicopatologica del sig. RI 1;

      b. l'incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche e psicosomatiche;

      c. l'assoluta necessità di continuare un trattamento di tipo intensivo al fine di recuperare, almeno parzialmente, le funzioni psichiche compromesse ai diversi livelli cognitivo, affettivo, volitivo, di scongiurare complicazioni e derive comportamentali psicopatologiche, psicotiche, e addirittura deliranti o suicidali, di risolvere i conflitti interiori, elaborare i numerosi lutti, eliminare le gravi e preoccupanti ideazioni paranoidi e suicidali e recuperare, per quanto possibile, un equilibrio psicofisico quanto meno adeguato alle condizioni sociali."

(Doc. M, sottolineature della redattrice)

 

                                         In sede di risposta di causa, l’UAI ha rilevato che “l’ulteriore documentazione medica prodotta in fase ricorsuale non apporta elementi clinici atti a modificare la precedente valutazione posta dal SMR. Per quanto concerne l’aspetto psichiatrico, dopo valutazione del SMR agli atti (doc. AI n. 135 del 22.06.2009), non sono emersi nuovi dati di rivalutazione del caso. Per quanto concerne il rapporto medico reso dal dr. __________ datato 27 luglio 2009, il medesimo è successivo alla decisione formale impugnata” (doc. IV).

 

                             2.11.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, invitandolo a valutare se lo scritto del dr. __________ prodotto dall’assicurato è atto a modificare le sue conclusioni peritali (VI).

 

                                         Con scritto del 29 ottobre 2009, il dr. __________ ha risposto:

 

"  Mi riferisco alla sua del 27 ottobre scorso e con la presente le trasmetto le mie osservazioni.

 

Il paziente a margine, come Lei è ben al corrente della situazione, è stato valutato da me il 14 agosto 2007, durante la suddetta valutazione come già accennato nel mio rapporto del 16 agosto 2007, avevo constatato alcuni sintomi ma non criteri sufficienti per poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica.

Non metto in dubbio sicuramente la sua sofferenza fisica ed un eventuale peggioramento della sua situazione psichica, ma al momento della mia consultazione in effetti i suoi disturbi psichici non erano tali da compromettere un’inabilità lavorativa.

Egli non era in cura psichiatrica e non assumeva alcuno psicofarmaco, ma è probabile che egli successivamente abbia avuto bisogno di cure psichiatriche.”

(Doc. VII, sottolineature della redattrice)

 

                             2.12.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che, con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in precedenza.

                                         Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V 376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere visitato personalmente l’assicurato.

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                             2.13.   Sulla base delle attestazioni mediche prodotte dall’assicurato in sede ricorsuale e richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.12.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto non tutte le patologie dell’interessato e l’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità lavorativa residua sono state sufficientemente chiarite.

 

                                         Nella decisione impugnata, l’UAI ha indicato che “la documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto in fase di revisione, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio di accertamento medico AI (SAM) di Bellinzona, oggettiva l’incapacità lavorativa del 20% sia nelle professioni esercitate prima dell’insorgenza del danno alla salute che in attività adeguate allo stato di salute” (doc. C).

 

                                         Ora, se da un profilo oftalmologico, ORL, neurologico e reumatologico, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle accurate valutazioni effettuate, nell’ambito della perizia del SAM, rispettivamente dalla dr.ssa __________, dal dr. __________, dal dr. __________ e dal dr. __________, lo stesso non può dirsi per quanto concerne l’aspetto psichiatrico.

 

                                         In tale contesto il TCA sottolinea innanzitutto che i pareri dei medici del SAM non possono in alcun modo essere considerati di parte, come insinuato nel ricorso dal patrocinatore dell’interessato. L'insorgente sembra a tal proposito ignorare che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.12.), secondo costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209 consid. 1c pag. 211). I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono di conseguenza essere considerati automaticamente di parte (DTF 123 V 175; 122 V 157).

                                         Inoltre e soprattutto, l’Alta Corte, in DTF 132 V 376, ha confermato l’indipendenza del SAM, rilevando in particolare:

 

"  (…)

Für die streitigen Belange genügt vielmehr die Feststellung, dass es sich bei der MEDAS gemäss der auch nach dem Inkrafttreten des ATSG weiterhin geltenden Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (BGE 123 V 175) um eine unabhängige und unparteiliche Gutachterstelle handelt. Die MEDAS als Institution erfüllt damit das Erfordernis der Unabhängigkeit, weshalb vom Wortlaut her einer Anwendung von Art. 44 ATSG auf diese Begutachtungsstellen nichts entgegen steht."

 

                          2.13.1.   Quanto all’aspetto medico, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni oftalmologica e ORL, eseguite rispettivamente dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

 

                                         Va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Il TCA non ha, inoltre, motivo per distanziarsi nemmeno dalle valutazioni reumatologica e neurologica effettuate rispettivamente dal dr. __________ e dal dr. __________.

                                         Dal profilo reumatologico, nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato, in considerazione della presenza di reperti a livello cervicale e lombare non particolarmente importanti, è inabile al lavoro al 30% in attività pesanti, ma pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate (cfr. doc. 95/33-34).

                                         Dal profilo neurologico, sempre nell’ambito della perizia del SAM, l’interessato è stato valutato dal dr. __________, il quale, poste le diagnosi di “cefalea cronica giornaliera; nistagmo congenito; sindrome lombovertebrale senza deficit radicolari”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 20% nella precedente attività, ma pienamente abile al lavoro in altre attività (doc. 95-40).

 

                                         Queste valutazioni degli specialisti del SAM non possono essere messe in discussione dai certificati medici prodotti dall’assicurato.

                                         Va infatti sottolineato che la MRI della colonna lombare del 13 gennaio 2009 ha messo in evidenza la presenza di un “reperto lievemente in peggioramento rispetto all’indagine del 2006” (doc. 113-1, sottolineatura della redattrice); il referto del 9 aprile 2009 del dr. __________ indica che “la RM mostra discopatie plurisegmentali da L1/L2 a L5/S1” e “un’importante artrosi delle faccette articolari” (doc. I), mentre il referto del 22 maggio 2009 del dr. __________ indica che “l’esame RM mette in evidenza una rottura del disco L4/L5 con un’erniazione sottoligamentaria L4/L5 e un’importante artrosi anche delle faccette articolari” (doc. L).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 giugno 2009 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, i referti citati (doc. 113, doc. I e doc. L) sono tutti antecedenti alla decisione impugnata e possono quindi essere presi in considerazione da questo Tribunale.

 

                                         Nelle sue annotazioni del 22 giugno 2009, il dr. __________ del SMR ha rilevato che “la documentazione medica pervenuta agli atti in fase di audizione del curante dr. __________ non apporta alcun significativo elemento medico che modifichi la nostra presa di posizione” (cfr. doc. 135-1).

                                         Il TCA condivide queste considerazioni del medico del SMR.

                                         Inoltre, questo Tribunale sottolinea che la presenza di discopatie soprattutto a livello L4/L5 era già stata evidenziata dal dr. __________ nella sua valutazione peritale del 3 settembre 2007 (cfr. doc. 95-32).

Le stesse alterazioni sono state riscontrate anche in occasione del ricovero dell’interessato del 30 dicembre 2008 presso l’Ospedale __________, allorquando i medici avevano indicato la presenza di una esacerbazione della nota sindrome lombovertebrale in presenza di una discopatia L5-S1 e L4-L5 (cfr. doc. 121).

Al riguardo, nelle annotazioni del 9 febbraio 2009, il dr. __________ ha osservato che, dopo essersi consultato con il reumatologo SMR dr. __________, “si conferma che il ricovero avvenuto il 30 e 31 dicembre 2008 summenzionato non ha influito sulla nostra presa di posizione SMR del 30 novembre 2007”, nella quale il medico SMR aveva confermato la correttezza della valutazione peritale pluridisciplinare eseguita dai medici del SAM (doc. 122-1).

                                         Infine, va rilevato che, nelle annotazioni del 17 febbraio 2009, il dr. __________ ha concluso che, medicalmente, dal 2000 in poi, lo stato di salute dell’assicurato è rimasto stazionario (doc. 125).

 

                                         Questa Corte ritiene, pertanto, che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo reumatologico e neurologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato rispettivamente dal dr. __________ e dal dr. __________.

 

                                         Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                          2.13.2.   Dal profilo psichiatrico, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un esame psichiatrico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che egli non è affetto da alcuna patologia psichiatrica, ma solo da alcuni sintomi di tipo ansia, motivo per il quale egli è da considerare, dal profilo strettamente psichiatrico, totalmente abile al lavoro (cfr. doc. 95/22-23).

 

Di avviso opposto lo psichiatra curante dell’assicurato, dr. __________, il quale, nel suo referto del 27 luglio 2009, ha ritenuto che l’assicurato, affetto da “sindrome mista ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple; disturbo di personalità istrionica; disturbo somatoforme da dolore persistente”, sia da considerare totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. M).

 

                                         Vista la divergenza di opinioni appena esposta, questa Corte ha sottoposto il referto del 27 luglio 2009 del dr. __________ al dr. __________ il quale, in data 29 ottobre 2009, ha confermato la correttezza della valutazione da lui espressa in data 16 agosto 2007, allorquando l’interessato presentava solo alcuni sintomi ma non “criteri sufficienti per poter diagnosticare una vera e propria patologia psichiatrica”, aggiungendo di non potere escludere un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato successivamente alla sua valutazione peritale. Lo specialista ha infatti rilevato che al momento della visita peritale l’interessato “non era in cura psichiatrica e non assumeva alcuno psicofarmaco, ma è probabile che egli successivamente abbia avuto bisogno di cure psichiatriche” (cfr. doc. VII, riportato per esteso al consid. 2.11., sottolineatura della redattrice).

 

                                         Il TCA sottolinea che, effettivamente, dal referto del 27 luglio 2009 del dr. __________, emerge un possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato a causa dell’insorgenza di una problematica psichiatrica, consistente, a mente dello specialista curante, in una sindrome mista ansioso-depressiva con somatizzazioni multiple, in un disturbo della personalità istrionica e in un disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. doc. M, il corsivo è della redattrice).

 

                                         Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 25 giugno 2009 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In concreto, il referto del dr. __________ del 27 luglio 2009 (doc. M) è successivo alla decisione impugnata.

                                         Esso va tuttavia preso in considerazione, dato che in tale referto il dr. __________ espone il peggioramento graduale delle condizioni di salute dell’interessato avvenuto “nel corso degli ultimi mesi” (cfr. doc. M, sottolineatura della redattrice).

                                         Pertanto, potendo questo referto permettere di accertare lo stato di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato, tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente la decisione del 25 giugno 2009 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003).

 

Al riguardo, il TCA non può condividere il parere espresso dall’UAI nella risposta di causa (doc. IV) e ancora nelle osservazioni del 18 novembre 2009 (doc. IX), laddove ha indicato che il certificato medico del dr. __________ è successivo alla decisione impugnata.

                                         Fermo restando che, come indicato dal dr. __________ nel suo scritto del 29 ottobre 2009, al momento dell’esame peritale del 14 agosto 2007, l’assicurato non presentava delle patologie psichiatriche invalidanti (cfr. doc. VII), non è tuttavia dato sapere quando sia intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute segnalato dal dr. __________, visto il lungo periodo trascorso fra la valutazione peritale del dr. __________ e l’emanazione della decisione impugnata.

                                         Dato che il dr. __________ ha messo in rilievo l’insorgenza di un importante peggioramento della problematica psichiatrica “nel corso degli ultimi mesi” - con “ideazioni suicidali che hanno trovato nell’ultimo periodo un contenuto, (…) rendendo allarmante la possibilità di un passaggio all’atto”; l’insorgenza “nell’ultimo periodo di un ulteriore peggioramento nel suo decorso, dal momento che il periziando mostra sintomi prepsicotici”, di modo che “le sue ideazioni velatamente suicidali e la comparsa di una sintomatologia delirante rendono la situazione psicopatologica del periziando estremamente grave e il rischio di un passaggio all’atto assolutamente probabile”; concludendo che “questo peggioramento è stato graduale nel corso degli ultimi mesi e si è tradotto nella sua attuale situazione clinica complessiva caratterizzata dalla gravità della sintomatologia precedentemente esplicitata” (cfr. doc. M, sottolineature della redattrice) - non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti specialistici, stabilire con sufficiente tranquillità se il possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessato, dal profilo psichiatrico, sia intervenuto già prima dell’emissione della decisione impugnata oppure no.

                                         Alla luce delle affermazioni del dr. __________, infatti, questo Tribunale non può escludere che il possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato sia avvenuto ancora prima del 25 giugno 2009.

 

                                         Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la perizia del SAM è stata consegnata all’UAI il 21 settembre 2007 (cfr. doc. 95-1) e quindi quasi due anni prima dell’emissione della decisione impugnata (datata 25 giugno 2009).

 

                          2.13.3.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005).

                                         D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

 

                                         Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro peritale per le assicurazioni sociali al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto delle altre patologie oggetto di valutazione peritale dal parte del SAM, si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

Fermo restando infatti che, a ragione, l’UAI ha concluso che l’interessato non avrebbe avuto diritto ad una rendita intera di invalidità a partire dal 1° giugno 2000 (cfr. consid. 2.8.), il TCA non può, in mancanza di sufficienti elementi medici per valutare il suo grado di invalidità, stabilire se a partire dal 1° agosto 2009 (momento a partire dal quale, secondo la decisione impugnata, verrebbe soppresso il diritto alla rendita), l’interessato avrebbe ugualmente diritto ad una rendita, alla luce del possibile peggioramento delle sue condizioni di salute.

 

                                         La richiesta di espletamento di eventuali ulteriori accertamenti medici formulata dal patrocinatore dell’interessato (cfr. doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

 

                             2.14.   Con il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

 

                                         Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

 

                             2.15.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione del 25 giugno 2009 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.13.3..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’UAI dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1'800.--  (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 17 agosto 2009.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti