Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.157

 

BS

Lugano

9 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 settembre 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 7 agosto 2009 emanate da

 

CO 1

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisioni 7 agosto 2009, preavvisate il 27 gennaio 2007 l’Ufficio AI, sulla base degli atti medici raccolti (in particolare quelli richiamati dall’assicuratore LAINF concernenti l’infortunio del luglio 2006), ha posto RI 1, classe 1957, al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2007 al 31 luglio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; art. 88a cpv. 1 OAI);

 

                                     -   con il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione ed il conseguente riconoscimento di una mezza rendita. In via subordinata, fondandosi su nuove certificazioni mediche, egli ha chiesto l’espletamento di ulteriori accertamenti volti a valutare il suo stato di salute;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti per l’esecuzione di accertamenti (di natura reumatologica) proposti, nella nota 18 settembre 2009, dal proprio servizio medico SMR e per la resa di una nuova decisione;

 

                                     -   interpellato dal TCA, con scritto 1° ottobre 2009 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non opporsi alla proposta dell’amministrazione (VII);

 

                                     -   prendendo posizione sul certificato 4 settembre 2009 dello specialista ORL __________, con osservazioni 13 ottobre 2009 l’Ufficio AI, fondandosi sulla nota 12 ottobre 2009 del SMR, ha sostenuto che la problematica all’orecchio non è da ritenere invalidante (X);

 

                                     -   in data 19 ottobre 2009 il rappresentante del ricorrente, prendendo atto delle succitate osservazioni, ha evidenziato che nell’ambito del rinvio degli atti per ulteriori accertamenti potrà essere maggiormente valutata la ipoacusia pantonale ed il tinnito persistente all’orecchio sinistro (XII);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

 

                                     -   per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04);

 

                                     -   nella fattispecie, vista la documentazione medica prodotta con il ricorso, in particolare il rapporto 4 settembre 2009 del dr. __________, capo clinica in ortopedia all’Ospedale Regionale di __________ e Valli (doc. A3), questo TCA concorda con il SMR (cfr. annotazioni 18 settembre 2009 in doc. V) nell'intravedere una possibile insorgenza di una patologia a livello del rachide lombare, problematica sorta a seguito di una contusione avvenuta il 20 marzo 2009. Ritenuto che tale peggioramento è subentrato prima della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le tante DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, condivisa dall’assicurato, per completare l’istruttoria, con probabile mandato per una perizia reumatologica, appare giustificata;

 

                                     -   per quel che concerne la problematica dell’ipoacusia bilaterale e del tinnito all’orecchio sinistro, da ultimo attestata con rapporto 4 settembre 2009 del dr. Jermini (doc. B), spetta all’Ufficio AI, nell’apprezzamento degli atti ai fini dell’emissione di una nuova decisione, includere o meno la nota 12 ottobre 2009 del SMR riguardante il carattere non invalidante dell’affezioni ORL (Xbis);

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della presente vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI;

                                     

                                     -   considerato l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente un’indennità per ripetibili di fr. 800.--.

 

 

 

Per questi motivi;

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 7 agosto 2009 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova decisione

 

                                 2.-   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).           

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                       Fabio Zocchetti