Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.158

 

FS/sc

Lugano

26 gennaio 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 luglio 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Nel giugno 2006, RI 1, classe 1947, da ultimo attiva quale gestore-gerente indipendente presso il Ristorante con alloggio __________ di __________ (doc. AI 13/1-5), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) artrosi delle mani e braccia, formicolio, dolore e debolezza delle mani dovute al tunnel carpale, artrosi del-l’anca de. e del ginocchio si. Problemi e dolori alle dita dei piedi e ai piedi (…)” (doc. AI 1/1-8).

 

                               1.2.   L’Ufficio AI esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 25/1-9), raccolte la valutazione 20 gennaio 2009 e la risposta 20 febbraio 2009 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 37/1-3 e 40/1) e viste le annotazioni 8 aprile 2009 del dr. __________ (doc. AI 45/1) con decisione 29 luglio 2009 (doc. AI 49/2-7, con la quale ha sostituito quella del 26 giugno 2009 sub doc. AI 48/1-3), preavvisata con progetto 6 marzo 2009 (doc. AI 41/1-3), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, completato con lo scritto 29 luglio 2009 con il quale l’avv. RA 1 rilevato che non sarebbero adempiuti i presupposti per una riconsiderazione della decisione 26 giugno 2009 e contestate la valutazione medica e economica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito ha chiesto:

 

"  In via principale:

 

1.  Il presente ricorso è accolto e di conseguenza la decisione emessa dall’UAI in data 29.07.2009 è annullata.

 

2.  Di conseguenza è riconosciuto il diritto della Signora RI 1 a beneficiare di almeno ½ rendita AI, fondata su un tasso d’invalidità pari almeno al 50%.

 

3.  Spese e ripetibili protestate.

 

 

In via subordinata:

 

1.  Il presente ricorso è accolto e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’UAI per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto della Signora RI 1 a beneficiare di almeno ½ rendita AI, fondata su un tasso d’invalidità pari almeno al 50%.

 

2.  Spese e ripetibile protestate." (doc. AI 56/9)

 

                                         Con istanza 29 luglio 2009 l’avv. RA 1 ha pure chiesto di porre la sua assistita al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando, in particolare, che:

 

"  (...)

In casu, la perizia reumatologica 1.10.2007 del Dr. __________ risulta completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali summenzionati.

Del resto, la perizia di cui sopra è stata pure avallata dal Dr. __________ del SMR dell'AI (cfr. doc. 29 incarto AI).

 

Considerato come l'assicurata abbia tuttavia prodotto ulteriore documentazione medica in questa sede (cfr. il certificato medico 2.9.2009 del Dr. __________), per      un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

 

Il Dr. __________ (specialista FMH in medicina generale), mediante annotazioni 12 ottobre 2009 in fine qui allegateVi, ha specificato quanto segue: "[...] Valutazione: dalla documentazione presentata risulta che l'assicurata è stata sottoposta ad intervento per sindrome tunnel carpale a destra. Si tratta di patologia già menzionata in occasione della perizia del dr. __________ Il relativo intervento, già allora indicato, comporta una inabilità lavorativa completa di ca. 6 settimane. Dalla documentazione presentata risulta decorso regolare, senza complicazioni. Quindi dopo 6 settimane dall'intervento si può considerare una CL come da perizia del dr. __________ ".

 

In definitiva, stante quanto precede, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati dopo la data della decisione impugnata) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni eseguite dall'amministrazione.

 

L'Ufficio AI del Canton Ticino ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata in oggetto, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti medici specialistici.

 

Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b), che l'assicurata presenta un'incapacità al lavoro del 40% nell'abituale attività di esercente e, di riflesso, un'incapacità al guadagno di pari grado. Se il danno alla salute non è tale - come nel caso concreto - da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull'incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perchè si suppone che esplicando tutto l'impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313 consid. 3b; cfr. anche STCA 3 ottobre 2005 in re V., STCA 5.3.2007 in re M. e STCA 30.9.2009 in re S.).

Del resto, la stessa orientatrice professionale - nella propria annotazione del 20 febbraio 2009 (doc. 40 incarto AI) - ha affermato quanto segue: "In merito alle note del 03 e 04 febbraio 2009, in cui si chiede la mia opinione riguardo al 60% di CL nell'attività abituale, in effetti risulta possibile esigere che l'assicurata svolga la professione di gerente rispettando i propri limiti funzionali, e di conseguenza assegnarle un quarto di rendita".

(…)" (VIII, pag. 3-4)

 

                               1.5.   Con scritto 26 ottobre 2009 l’avv. RA 1 ha preso posizioni sulle annotazioni 12 ottobre 2009 del dr. __________ e ha trasmesso al TCA lo scritto 9 ottobre 2009 del dr. __________ indirizzato al dr. __________.

 

                               1.6.   Con osservazioni 5 novembre 2009 l’Ufficio AI viste le annotazioni 3 novembre 2009 nelle quali il dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) già in occasione della perizia del dr. __________ era stata riscontrata una poliartrosi deformante delle dita ed il perito ne aveva debitamente tenuto conto. Per quanto concerne invece la problematica del tunnel carpale vi è stata una evoluzione favorevole a destra a conferma della mia presa di posizione precedente, mentre a sinistra la situazione è da tempo (dal 2002) compromessa. (…)” XII/bis) ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

 

                               2.2.   Il TCA deve innanzitutto esaminare se l’amministrazione poteva rivedere e sostituire la decisione 26 giugno 2009 (doc. AI 48/1-3, provvedimento con il quale, a differenza di quanto ritenuto nelle motivazioni sub doc. AI 47/1-3, aveva riconosciuto il diritto alla mezza rendita) con la decisione 29 luglio 2009 (doc. AI 49/2-7), oggetto del presente contendere.

 

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 122 V 367 consid. 3 pag. 369 che rinvia alla 107 V 191) durante il decorso del termine per ricorrere, l'amministrazione può rivedere una decisione non impugnata senza essere vincolata ai presupposti per il riesame di provvedimento cresciuto in forza di cosa giudicata.

                                         L’amministrazione può dunque rivedere liberamente, senza essere vincolata alle condizioni della riconsiderazione e della revisione ai sensi dell’art. 53 LPGA, riservato il principio della buona fede, le proprie decisioni fino allo scadere del termine di ricorso (e di opposizione dal 1.1.2003; cfr. anche STCA del 21 aprile 2004 nelle cause B. e B., inc. 30.2003.87-88 e STCA del 23 luglio 1997 nella causa P., inc. 38.97.109).

 

                                         Nel caso di specie l’Ufficio AI ha modificato la propria decisione del 26 giugno 2009 in data 29 luglio 2009.

                                         Considerato che dal 15 luglio al 15 agosto incluso i termini per inoltrare ricorso non decorrono (art. 60 cpv. 2 LPGA che rinvia all’art. 38 cpv. 4 LPGA), l'amministrazione poteva rivedere la propria decisione liberamente, senza che fosse necessario l'adempimento degli estremi per una revisione e/o una riconsiderazione.

 

                                         Il TCA entra pertanto nel merito del ricorso ritenuto che, visto quanto appena esposto, le osservazioni dell’avv. RA 1 circa l’esistenza o meno dei presupposti per una riconsiderazione della decisione del 26 giugno 2009 non sono pertinenti.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 luglio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

                                         Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007.

 

                                         L’assicurata postula il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita fondata su un tasso d’invalidità di almeno il 50%.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007 (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008), gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.6.   Nel caso concreto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 7 agosto 2007 ha concluso; “(…) documentazione medica agli atti insufficiente. Necessaria perizia reumatologica, Dr. __________, per valutazione della CL in attività adeguata con i relativi limiti funzionali esigibili. (…)” (doc. AI 23/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 24/1).

                                         Il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia reumatologica 1. ottobre 2007 (doc. AI 25/1-9) dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, le constatazioni oggettive e posta la diagnosi di “(…) – sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilateralmente in alterazioni degenerative della colonna cervicale (spondilosi C6/7) alterazioni degenerative della colonna lombare (pseudospondilolistesi L4 su L5 di 1° grado con condrosi L4/5) disturbi statici del rachide (appiattimento dorsale, iperlordosi lombare) tendenza fibromialgica decondizionamento muscolare – poliartrosi delle dita – sindrome del canale carpale a destra – esiti da decompressione del canale carpale a sinistra nel novembre 2002 – esiti da varizzazione del femore destro nel 1979 per lussazione congenita dell’anca, impianto di protesi totale dell’anca destra nel 1992 – piedi piatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello – obesità (peso 83.5 kg/statura 155 cm) (…)” circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso:

 

"  (…)

Dal lato strettamente reumatologico, giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta nell’allegato.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 1.5.2006.

 

Come esercente d’albergo e ristorante, per le patologie reumatologiche, a seguito dei limiti funzionali e di carico citati, giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%, a partire dal 1.5.2006; il rendimento non può essere ulteriormente incrementato, neanche dopo la messa in pratica delle misure terapeutiche citate sopra.

(…)." (doc. AI 25/8)

 

                                         Sulla base delle risultanze della perizia del dr. __________ e ritenute la valutazione 20 gennaio 2009 e la risposta 20 febbraio 2009 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 37/1-3 e 40/1), l’Ufficio AI, con progetto 6 marzo 2009 (doc. AI 41/1-3), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007.

 

                                         Con scritto 30 marzo 2009 allegando il certificato medico 15 marzo 2009 nel quale il dr. __________, FMH in medicina generale, ha attestato che “(…) quale medico curante conosco la succitata dal 1989. Ho saputo tramite la paziente della proposta d’assegnazione di rendita del 6 marzo 2009, che si basa sul mio rapporto all’AI del 3 luglio 2006 e sulla perizia del collega __________ del 1 ottobre 2007. Nel frattempo sono passati altri due anni con graduale peggioramento dello stato di salute della paziente. Le diagnosi elencate sono pressoché tutte diagnosi che interessano l’apparato locomotore. Non tutte possono essere attribuite al sovrappeso della paziente. In più devo precisare che la professione di gerente implica un ventaglio di mansioni che dipendono dalla dimensione dell’impresa da gestire. Nel caso specifico si tratta di un piccolo ristorante con annessa qualche camera, che sono stati gestiti dalla paziente da sola, cioè lei si occupava della cucina, della pulizia, della preparazione e riordinazione delle camere etc. etc.. Tutti questi lavori sono pesanti e la paziente ha dovuto smettere completamente questa sua attività professionale per i dolori cronici dell’apparato locomotorio sovraccaricato. Ritengo che la percentuale d’inabilità lavorativa fu attribuita senza prendere in considerazione le condizioni specifiche di una piccola impresa alberghiera. (…)” (doc. AI 43/2) l’assicurata ha contestato il progetto di decisione osservando che, essendo il Ristorante __________ a __________ una tipica osteria di famiglia, la clientela limitata “(…) consente tutt’al più l’impiego saltuario di personale avventizio. E quindi, tutto il lavoro pesa sulle spalle dell’esercente che deve per forza di cose arrangiarsi da sola. Non solo intrattenendo i clienti al bar e ai tavoli, ma anche cucinando e servendo i pasti, risciacquando pentole, piatti e bicchieri, lavando i pavimenti, scopando il cortile e la terrazza pulendo le toilette, portando i vuoti in cantina e – nei momenti di tregua – lavando e stirando la biancheria camere. E questo da mattina a sera, per ben 15 ore al giorno e per di più per 6 giorni alla settimana. Ritenere che malgrado le patologie riscontrate io sia ancora in grado di sbrigare tutto questo lavoro al 60% è semplicemente privo del benché minimo fondamento reale. (…)” (doc. AI 43/1).

 

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 8 aprile 2009, ha concluso che “(…) il rapporto medico del Dr. med. __________ pervenutoci il 01.04.2009, non apporta nessun nuovo elemento medico che non sia già stato valutato dal rapporto SMR del 14.06.2008 (ndr. recte: 14.01.2008). Anzi non fornisce nessun elemento medico, da cui si desume l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’A.. Confermiamo quindi: attività abituale IL 40% dal 05.2006; attività adeguata IL 0% dal 0.5.2006 (…)” (doc. AI 45/1).

 

                                         L’Ufficio AI, viste le risultanze appena esposte, con decisione 29 luglio 2009 (doc. AI 49/2-7), ha quindi confermato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2007.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009 (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

 

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

 

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).

 

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il dr. __________, il quale ha compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicura-ta è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 60%  (abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 40%) come esercente d’albergo e ristorante e del 100% con un rendimento massimo del 100% in un’attività adeguata, in entrambi i casi dal 1. maggio 2006.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita da altri certificati medici attestanti un peggioramento delle sintomatologie con effetto sulla capacità lavorativa.

 

                                         In particolare il dr. __________, nel certificato medico 15 marzo 2009, pur menzionandola, non ha contestato la perizia del dr. __________ e, senza porre delle nuove diagnosi, si è limitato a sostenere in modo del tutto generico (senza indicarne i motivi e da quando) che “(…) nel frattempo sono passati altri due anni con graduale peggioramento dello stato di salute della paziente. (…)” (doc. AI 43/2). Lo stesso sanitario non si è poi espresso sulla capacità lavorativa e, senza tuttavia addurne le ragioni mediche avuto riguardo alle singole attività, ha concluso che “(…) ritengo che la percentuale del 40% d’inabilità lavorativa fu attribuita senza prendere in considerazione le condizioni specifiche di una piccola impresa alberghiera (…)” (doc. AI 43/2).

                                         Al riguardo questo Tribunale rileva che, come visto sopra, il dr. __________, nella perizia reumatologia 1. ottobre 2007 (doc. AI 25/1-9), ha chiaramente indicato che come esercente d’albergo e ristorante l’assicurata è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale con una diminuzione del rendimento del 40%. Inoltre, ricordato l’obbligo che incombe ad ogni assicurato di cercare di limitare il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), va qui evidenziato come lo stesso dr. __________ abbia sottolineato l’importanza per la ricorrente di diminuire il proprio peso corporeo (“(…) la paziente presenta un soprapeso di quasi 30 kg che va a caricare i segmenti lombari caudali in presenza di instabilità L4/5, rispettivamente le articolazioni degli arti inferiori: in tal senso è sicuramente indicato un calo ponderale incisivo; quet’ultimo permetterebbe pure il ricondizionamento muscolare auspicabile. (…)”, doc. AI 25/6).

                                         In ogni caso, il dr. __________, nelle annotazioni 8 aprile 2009, ha concluso che il dr. __________ “(…) non fornisce nessun elemento medico, da cui si desume l’eventuale peggioramento dello stato di salute dell’A. (..)” (doc. AI 45/1).

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente avuto riguardo al certificato medico del dr. __________, FMH in chirurgia (doc. A/4) e al rapporto 9 ottobre 2009 del dr. __________, FMH in chirurgia della mano, indirizzato al dr. __________ (X/Bis).

 

                                         Sia il dr. __________ che il dr. __________ non attestano e tanto meno documentano un peggioramento significativo della situazione valetudinaria, non contestano la perizia del dr. __________ e nemmeno si esprimono sulla capacità lavorativa.

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 ottobre e 3 novembre 2009 (VIII/Bis e XII/Bis), si è così espresso:

 

"  (…)

certificato dr. __________ del 2.9.2009:

        -  assicurata operata di tunnel carpale a destra il 14.7.2009 con decorso regolare

        -  vengono inoltre menzionate le note diagnosi, ossia esito di intervento per tunnel carpale a sinistra, artrosi delle dita in particolare a livello della base dei pollici con possibile indicazione ad intervento in futuro

 

Valutazione:

dalla documentazione presentata risulta che l’assicurata è stata sottoposta ad intervento per sindrome del tunnel carpale a destra. Si tratta di patologia già menzionata in occasione della perizia dr. __________. Il relativo intervento, già allora indicato, comporta una inabilità lavorativa completa di ca. 6 settimane. Dalla documentazione presentata risulta decorso regolare, senza complicazioni. Quindi dopo 6 settimane dall’intervento si può considerare una CL come da perizia dr. __________.

(…)." (VIII/Bis)

 

"  (…)

rapporto dr. __________ del 9.10.2009:

        -  intervento tunnel carpale a destra con ottimo successo

        -  presenza importante di poliartrosi delle dita

 

 

Valutazione:

già in occasione della perizia del dr. __________ era stata riscontrata una poliartrosi deformante delle dita ed il perito ne aveva debitamente tenuto conto.

Per quanto concerne invece la problematica del tunnel carpale vi è stata una  evoluzione favorevole a destra a conferma della mia presa di posizione precedente, mentre a sinistra la situazione è da tempo (dal 2002) compromessa.

(…)." (XII/Bis)

 

                                         In conclusione, viste le risultanze mediche suesposte, vi è da concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una diminuzione del rendimento del 40% nella sua attività di esercente d’albergo e ristorante e un’abilità al lavoro del 100% in un’at-tività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste, dal maggio 2006.

 

                               2.9.   Quanto alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

 

                                         Nella valutazione 20 gennaio 2009 (doc. AI 37/1-3) i consulenti in integrazione professionale hanno osservato che:

 

"  (…)

Sulla base di queste indicazioni si può presumere che la signora RI 1 incontrerebbe grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova attività professionale. Ritengo pertanto l'A. non più inseribile nel mercato lavorativo perchè alla sua età (62 anni a marzo), in quanto non sarebbe in grado di reinserirsi professionalmente in altri tipi di attività. Le competenze professionali di cui è in possesso sono monovalenti (ha lavorato unicamente come esercente di ristorante), il danno alla salute è importante e costituisce un forte impedimento nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, il percorso scolastico e professionale svolto impedisce di pensare all'applicazione di misure professionali volte all'acquisizione di nuove competenze. Un cambiamento professionale all'età dell'A. necessiterebbe di una grande flessibilità ed adattabilità, fattori che potrebbero essere riscontrabili in persone che più volte, durante il loro percorso professionale, hanno cambiato professione, settore professionale o mansioni lavorative.

Situazione questa che non è certo propria all'A. che, sicuramente, incontrerebbe grosse difficoltà nell'intraprendere una nuova attività. Le possibilità d'impiego appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un'impiegata 62enne - che quindi a breve termine raggiungerà l'età del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento del lavoratore dovuta all'età.

(…)" (doc. AI 37/2)

 

                                         Gli stessi consulenti, nell’annotazione interna 20 febbraio 2009, hanno risposto che “(…) in merito alle note 03 e 04 febbraio 2009, in cui si chiede la mia opinione riguardo al 60% di CL nell’attività abituale, in effetti risulta possibile esigere che l’assicurata svolga la professione di gerente rispettando i propri limiti funzionali, e di conseguenza assegnarle un quarto di rendita. (…)” (doc. AI 40/1, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Questo tribunale visto che da un punto di vista medico è stato appurato che subisce una diminuzione del rendimento del 40% nella sua attività di esercente d’albergo e ristorante (cfr. consid. 2.8) e ritenuto che con il ricorso si è limitata a sostenere in modo del tutto generico che “(…) non appare in alcun modo condivisibile l’Annotazione per l’incarto redatta il 20.2.2009 dalle Consulenti IP __________ e __________ (…)” non intravede alcuna ragione per scostarsi dalle conclusione dei consulenti in integrazione professionale che devono pertanto essere fatte proprie.

                                         Questo vale a maggiore ragione se si considera che, per costante giurisprudenza, il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 75, consid. 5b/dd e 6, pag. 80-81).

 

                             2.10.   Visto che l’insorgente, pur non essendo inseribile in una diversa attività sul mercato del lavoro, conserva una capacità lavorativa residua del 60% nella sua attività di esercente d’albergo e ristorante, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 40% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008), ciò che giustifica il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 2.5).

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

 

                                         Ritenuto poi che la flessione del rendimento nella propria attività risale al maggio 2006, a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita a contare dal 1. maggio 2007 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007; art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, dal 1° gennaio 2008).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.12.   L’insorgente ha tuttavia chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 [Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro – nella misura in cui necessario – il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 Lag; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pag. 544).

 

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo chiaro l’impossibilità di riconoscere un peggioramento rilevante dello stato di salute dopo la perizia del dr. __________ e che i consulenti in integrazione hanno concluso per la possibilità di esercitare l’attività abituale rispettando i limiti funzionali posti. La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata non ha apportato valida documentazione medica che contestasse e/o facesse apparire erronea la perizia del dr. __________ e nemmeno ha addotto validi motivi che permettessero a questo Tribunale di scostarsi dalle conclusioni dei consulenti in integrazione professionale.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti