Raccomandata |
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Incarto n.
FS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 17 luglio 2009 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. L’Ufficio AI, con decisioni 14 maggio 2003 – viste le risultanze degli accertamenti medici esperiti (doc. AI 11/1-5, 12/1-4 e 18/1) e la proposta del medico SMR (doc. AI 19/1) –, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno al 31 agosto 2000 e ad una rendita intera dal 1. settembre 2000 (doc. AI 25/1-2 e 24/1-2).
1.2. Nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2005 (doc. AI 28/1), l’Ufficio AI, con decisione 17 luglio 2009 (doc. AI 64/1-3), preavvisata con progetto 7 novembre 2008 (doc. AI 51/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, rilevando:
" (...)
La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento medico AI (SAM) di Bellinzona, oggettiva l'avvenuto miglioramento intervenuto al suo stato di salute che comporta l'esigibilità lavorativa del 60% in tutte le attività svolte fino all'insorgenza del danno alla salute, così come in altre professioni adeguate, la limitazione del 40% è intesa come riduzione di rendimento.
Considerando la diagnosi ed i limiti funzionali che presenta sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore secondario e terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Facendo riferimento alle tabelle RSS (TA1) con riduzione del 10% per scarsa formazione, attività sempre nello stesso settore, risulta un reddito di Fr. 27'150.00.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità attuale:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 41'352.00
con invalidità CHF 27'150.00
Perdita di guadagno CHF 14'202.00 = Grado d'invalidità 34.00%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.
Esaminata la situazione, si ritiene che non vi siano le premesse per l'applicazione di provvedimenti professionali reintegrativi, tuttavia, su espressa richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento.
Contro il progetto di decisione emesso il 07.11.2008, il rappresentante legale ha inoltrato le sue osservazioni allegando una certificazione del dr. __________.
Come prassi esige, tale referto medico è stato sottoposto al nostro Servizio medico regionale (SMR) per competenza di valutazione.
A seguito della presa di posizione del dr. __________, l'assicurata è stata sottoposta in data 20.04.2009 ad una perizia da parte del dr. __________ medico SMR. La valutazione conclude con uno stato di salute invariato rispetto alla perizia 30.03.2007 del Servizio Accertamento medico che ha portato l'ufficio AI al progetto di soppressione della rendita.
Per concludere, sulla scorta di quanto apprezzato, il progetto di soppressione va confermato.
(…)" (doc. AI 64/1-2)
1.3. Contro questa decisione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto:
" 1. Il ricorso è accolto
2. E’ ordinata una perizia medica finalizzata ad accertare i disturbi fisici e psichici della ricorrente.
3. Alla signora RI 1 è riconosciuto un grado d’invali-dità del … e quindi il diritto ad una rendita AI.
4. Protestate spese e ripetibili." (doc. AI 66/5)
Con istanza 14 settembre 2009 l’assicurata ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. AI 66/3).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo alla missiva 13.8.2009 del Servizio psico-sociale di __________ (cfr. doc. B incarto TCA). Infatti, con annotazioni 28.9.2009 qui allegatevi, il Dr. __________ (FMH in medicina generale) ed il Dr. __________ (psichiatra) del SMR dell’AI hanno specificato che “l’attuale documentazione presentata non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assi-curata rispetto alla precedente valutazione” (…)” e ritenuto che “(…) nel caso concreto, la documentazione agli atti, per quanto concerne l’aspetto medico (in modo particolare la patologia psichiatrica), è certamente sufficiente per statuire nel merito della vertenza, motivo per il quale si chiede di voler respingere la richiesta probatoria di controparte. (…)” (V) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto 11 gennaio 2010 l’avv. RA 1 – rilevato che “(…) la discrepanza tra quanto accertato dal servizio medico dell’UAI da una parte e dal Servizio psico-sociale dall’altra, entrambi servizi dello Stato destinati ad un’utenza quale quella della ricorrente, attesta la necessità e l’urgenza di maggiori e migliori approfondimenti e quindi, nel frattempo, l’annullamento della decisione impugnata. (…)” (XIV) – ha comunicato al TCA di non presentare ulteriori mezzi di prova.
Il 18 gennaio 2010 è infine pervenuto al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con relativi annessi.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha soppresso la rendita di cui beneficia l’assicurata.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 segg.).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182, 1990 pag. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 200 segg.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 pag. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108 e DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nel caso concreto dagli atti emerge quanto segue.
L’assicurata era stata posta al beneficio di una mezza rendita dal 1. giugno al 31 agosto 2000 e di una rendita intera dal 1. settembre 2000 (doc. AI 25/1-2 e 24/1-2), sulla base delle seguenti emergenze.
Il Servizio psico-sociale di __________ (SPS), nel rapporto medico 16 maggio 2002 sottoscritto dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________, capo servizio rispettivamente medico assistente (doc. AI 11/1-5) – poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) – fobia sociale (ICD.10 F40.1) – disturbi da attacchi da panico (ICD-10 F 41.0) – sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F 43.1) (…)” (doc. AI 11/1), attestata un’incapacità lavorativa del 50% dal giugno 1999 e dell’80% dal luglio 2000 e ritenuto uno stato di salute stazionario – ha evidenziato i seguenti punti:
" (...)
Punto 3
Trattasi di una donna 40enne, d'origine macedone, sposata, madre di due figli rispettivamente di 14 e 12 anni. Emigrata in Svizzera dal 1983, nel 1987 si è sposata con un connazionale. Fino al 1998 ha lavorato in diversi posti come ausiliaria di pulizie con le interruzioni in seguito ai parti, con un'occupazione che variava fra il 50% e 100%. L'ultimo posto di lavoro è stato presso il __________ dove la paziente ha lavorato fino ad ottobre 1998 e da dove è stata licenziata a causa di riduzione del personale ausiliario. Fino al giugno 1999 è stata al beneficio della Cassa disoccupazione senza riuscire a trovare un altro posto di lavoro. Dal giugno 1999 non si è più presentata all’URC in seguito al peggioramento dello stato di salute fisica e psichica.
Punto 4
Vale a dire che la paziente inizialmente (all'arrivo in Svizzera) ha mostrato un buon adattamento al nuovo stile di vita ed un inserimento lavorativo privo di problemi. I disturbi psichici si sono presentati per la prima volta nel 1992 in seguito ad un incidente nel quale veniva coinvolto il figlio secondogenito con conseguente vasta combustione al braccio. Tale incidente ha innescato uno stato d'ansia accompagnato a diverse paure molte delle quali infondate. Per questo motivo ella è stata per alcuni anni sotto terapia farmacologica a base di antidepressivi ed ansiolitici senza una presa a carico psicoterapica.
Nel 1999, in seguito al licenziamento, sono insorti i primi attacchi di panico con frequenza di 3-4 alla settimana, seguiti da un ritiro sociale sempre più importante e la ricomparsa di sintomatologia fobica. Ha intrapreso una psicoterapia di sostegno presso il nostro Servizio accompagnata da una farmacoterapia, inizialmente con buoni risultati.
Purtroppo, nella primavera 2000, mentre era in Macedonia per il funerale di suo padre (morto per un carcinoma fulminante), è stata testimone di un grave incidente: suo marito mentre puliva la pistola, non si era accorto che era carica ed ha sparato accidentalmente colpendo fatalmente il piccolo nipote della paziente (7 anni), figlio del fratello. La paziente si trovava nell'immediata vicinanza e il bambino, spinto dal colpo, è praticamente caduto fra le sue braccia. Tale evento ha provocato una grave sindrome post-traumatica da stress con insonnia, somatizzazione a diversi livelli, umore deflesso e frequente rievocazione dell'immagine dell'accaduto. A questa sintomatologia si sono aggiunti diabete mellito ed ipertensione arteriosa, entrambi instabili e con scarsa risposta terapeutica. Tutto ciò ha portato ad un grave peggioramento del quadro clinico complesso - la paziente si isola sempre di più, ha pochi contatti con il mondo esterno, ogni volta che deve uscire di casa, deve essere accompagnata da uno dei familiari. L'impegno personale nella psicoterapia di sostegno é scarso anche a causa di mancanza di capacità di insight. Continua però con la terapia psicofarmacologica a base di antidepressivi ed ansiolitici finalizzata a mantenere almeno un fragile equilibrio.
Punto 5
A nostro avviso, la paziente è attualmente inabile al lavoro in misura dell'80% come operaia, invece come casalinga è da ritenere abile. Un eventuale miglioramento della capacità lavorativa nel futuro dipenderà dalla sua aderenza alla terapia, che per il momento sembra impossibile, ma senz'altro non è da escludere. Vista la situazione i provvedimenti professionali non sono proponibili in questo momento." (doc. AI 11/2-3)
Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 7 giugno 2002 (doc. AI 12/1-4) – posta la diagnosi di “(…) diabete mellito tipo II, BMI 27, cattivo controllo metabolico, emoglobina glicosilata, sempre aumentata dislipidemia, emisindrome sensitiva destra, sindrome ansioso depressiva (…)” (doc. AI 12/1) – ha, in particolare, osservato che “(…) la paziente oggettivamente mostra le stigmate di una sindrome ansioso depressiva, talvolta componente paranoide per la quale è seguita dal Servizio Psicosociale, il quale dovrà farvi pervenire un rapporto dettagliato, in quanto ritengo che le motivazioni per una richiesta d’invalidità siano in relazione alla sua componente psichiatrica più che a tutto il resto. Il diabete stesso mal controllato è probabilmente conseguenza della cattiva compliance della paziente. (…)” e, quali provvedimenti terapeutici, ha indicato “(…) sostegno psicologico, antidiabetici orali, ricovero al bisogno. (…)” (doc. AI 12/2).
Lo stesso sanitario, invitato ad esprimersi circa gli effetti sulla capacità lavorativa del diabete mellito tipo II e dell’emisindro-me sensitiva destra (doc. AI 16/1), con lettera 20 novembre 2002 ha precisato che “(…) 1. Diabete mellito tipo II senza complicazioni secondarie a organi bersaglio, vi è comunque un cattivo controllo metabolico, Hb-A1c 10,4%, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia. 2. Per quanto riguarda il problema dell’emisindrome sensitiva a destra, la paziente è stata ricoverata presso la Clinica __________ a __________, dove la Tac cerebrale è risultata normale come l’eco-Doppler. Malgrado ciò è stata pure effettuata una RMN cerebrale onde valutare l’eventualità di un’antiaggregazione e il RMN cerebrale con angio.RM arteriosa è risultata normale, (…)” (doc. AI 18/1).
Il dr. __________, medico SMR, nella proposta 28 novembre 2002, aveva concluso che “(…) dal rapporto medico 3.2002 del SPS di __________ che conosce l’Ata dal 1999 si valuta una IL 80% che rivalutando gli atti medici a dossier é la patologia prevalente presente in quest’Ata (sindrome da disadattamento, fobia sociale con attacchi di panico e sindrome post traumatica da stress) ed inoltre vi è un diabete mal controllato con questa emisindrome di tipo sensitivo. Rivalutando il tutto a livello medico con inoltre le ulteriori informazioni avute dal Medico Curante penso che una perizia di tipo psichiatrico non varierebbe l’attuale IL globale del 80% non migliorabile in attività adeguate. Questa limitazione di tipo medico presenta una prognosi incerta per il futuro. Revisione a due anni. (…)” (doc. AI 19/1).
Con decisioni 14 maggio 2003 l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno al 31 agosto 2000 e ad una rendita intera dal 1. settembre 2000 (doc. AI 25/1-2 e 24/1-2).
2.7. Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.
In tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di luglio 2009 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita intera finora erogata.
2.8. L’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2005 (doc. AI 27/1 e 28/1) – viste le annotazioni 14 luglio 2006 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) nell’at-tuale revisione la documentazione appare effettivamente lacunosa e tenuto conto che si tratta della prima rivalutazione e che sono trascorsi ad oggi diversi anni dall’evento traumatizzante psichiatrico del 2000 a mio avviso si impone una valutazione globale specialistica che possa appurare o meno la presenza di esigibilità residuali in attività semplici e ripetitive e che possa proporre una valutazione delle limitazioni come casalinga. A SAM (reuma – psi – endocrino)” (doc. AI 37/1) – ha ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 40/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 30 marzo 2007 (doc. AI 42/1-44) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), oftalmologica (dr.ssa __________) e endocrinologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome dissociativa da conversione mista.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Cefalee tensionali.
Sincopi di verosimile origine ortostatica vasovagale e/o conversiva.
Dolori panvertebrali di tipo comuni ed artralgie aspecifiche senza anomalie di rilievo allo status, con tendenza alla fibromialgia.
Modica epicondilite ulnare ds. da alcune settimane.
Lieve miopia bilaterale.
Astigmatismo miotico OS.
Presbiopia.
Diabete mellito tipo 2B diagnosticato nel 1992, con
≈ sovrappeso (BMI 27,79 kg/m2);
≈ scompenso glicemico cronico;
≈ terapia antidiabetica orale a partire dal 2002.
Ipertensione arteriosa.
Dislipidemia mista.
Abuso nicotinico persistente (ca. 30-35 P/Y).
Anemia ev. in relazione ad una problematica uterina: fibroma?" (doc. AI 42/13)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% in tutte le attività lavorative finora svolte. (…)” (doc. AI 73/18), hanno concluso:
" (...)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA LAVORATIVA
Le patologie reumatologica, neurologica, endocrinologica ed oftalmologica non concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A..
La patologia psichiatrica è caratterizzata dalla presenza di una sindrome dissociativa da conversione mista che influenza la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 40%, caratterizzata dal quadro clinico con svenimenti, perdita di sensibilità all'emicorpo sin., perdita di coscienza, fenomeni sincopali ecc..
Segnaliamo la mancanza di aderenza terapeutica con un tasso di paroxetina (27) al di sotto del tasso raccomandato (70 - 120).
La capacità lavorativa è ridotta dal fatto che I'A., a causa dei disturbi psichici, diventa più lenta nell'esecuzione delle mansioni, incostante, imprecisa e più affaticata.
Lo stato di salute è da considerare ridotto nella misura del 40% a partire dal 1.01.2007 in avanti.
In precedenza vale l'incapacità lavorativa del 80%, per cui l'A. era a beneficio di una rendita Al intera.
La prognosi potrebbe ancora essere positiva se l'A. si sottoporrà ad una presa a carico psichiatrica e psicofarmacologica assidua e protratta nel tempo, mirata a migliorare le sue capacità adattative.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. è da ritenere abile al lavoro nella misura del 60% in qualsiasi attività lavorativa.
Pertanto provvedimenti di riformazione professionale non sono indicati, poiché non porterebbero ad un miglioramento della capacità lavorativa dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al servizio medico regionale, rispettivamente all'AI, la decisione di eventualmente inviare copia della nostra perizia ai curanti.
(…)" (doc. AI 42/19.20)
In particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto 8 marzo 2007 (doc. AI 42/33-37), posta la diagnosi di “(…) sindrome dissociativa (ICD 10 F-44.7) da conversione mista (…)” (doc. AI 42/36), si è così espresso:
" (...)
VALUTAZIONE:
Siamo confrontati con un'assicurata che presenta una sindrome da conversione mista con sintomi quali perdita della sensibilità, dolori d'apparizione improvvisa alla metà sinistra del corpo, perdita della coscienza e fenomeni sincopali. Il quadro clinico non presenta caratteristiche di gravità.
Lo sviluppo del decorso clinico è stato di un miglioramento rispetto al 2000 e al 2001, confrontando il quadro clinico attuale con quanto espresso dai collegi del SPS di __________. Nonostante non sia stata seguita regolarmente da un punto di vista psichiatrico, si è assistito ad una diminuzione della sintomatologia complessiva.
Tuttora presenta una tendenza ad assumere una forma pseudoregressiva del comportamento, con un guadagno secondario del sintomo. Complessivamente ritengo che l'assicurata abbia manifestato un miglioramento della sua capacità lavorativa.
CONCLUSIONE:
1. Diagnosi.
Vedi sopra.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurata.
L'assicurata presenta una incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche nella misura del 40%.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.
L'assicurata ha presentato una incapacità lavorativa del 50% dal 01.06.2000 al 31.08.2000 e del 80% dal 01.09.2000 al 31.12.2006. Dal 01.01.2007 presenta una incapacità lavorativa nella misura del 40%.
La prognosi potrebbe essere ancora positiva.
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
La diminuzione della capacità lavorativa è data soprattutto dalla sintomatologia conversiva descritta sopra. Questa sintomatologia la rende lenta nell'esecuzione delle mansioni, incostante, imprecisa e con una maggiore affaticabilità.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
E senz'altro indicato un adeguato trattamento psicoterapico e psicofarmacologico a lungo termine mirato a migliorare le sue capacità adattative.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale?
No, in considerazione della sintomatologia attuale, con chiare caratteristiche pseudoregressive, non è indicato nessun provvedimento di questo tipo.
7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa in altre attività adatte.
Sì, per altre attività medico teoriche l'assicurata presenta sempre una incapacità nella misura del 40%.
(…)" (doc. AI 42/36-37)
L’Ufficio AI – viste le annotazioni 26 luglio 2007 nelle quali il dr. __________ ha concluso che “(…) in questa prima revisione si è quindi potuto obiettivare un miglioramento specie dell’invali-dante antecedente patologia psichiatrica potendo quindi come ben descritto dallo psichiatra consulente datare il miglioramento con ripercussioni sull’abilità lavorativa al 1.1.2007 data della riduzione dell’IL al 40% per ogni tipo di attività a seguito di diminuito rendimento globale. Queste attività dovrebbero permettere essendo la Ata diabetica non dover effettuare lavori serali o notturni e non essere di tipo pericoloso per se o per altre persone. Ricordo che si giudica a livello medico in presenza della patologia psichica non opportuno procedere ad atti di tipo reintegrativo. La prognosi medico clinica non permette di prevedere ulteriori miglioramenti dell’abilità lavorativa. A questo punto propongo a livello medico di procedere con revisioni solo sul lungo periodo e puramente a fini amministrativi. (…)” (doc. AI 48/1) e considerato il rapporto finale 11 febbraio 2008 del consulente in integrazione (doc. AI 50/1-3) – con progetto di decisione 7 novembre 2008 ha soppresso il diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 51/1-3).
A seguito delle osservazioni 4 dicembre 2008 formulate tramite l’avv. RA 1 con allegati i certificati 20 novembre 2008 del SPS, sottoscritto dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________, Capo dei Servizi SPS __________ rispettivamente medico assistente, e 13 ottobre 2008 del dr. (doc. AI 55/1-3) e ritenute le annotazioni 26 e 28 gennaio 2009 nelle quali il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR, si sono così espressi:
" (…)
Alla luce delle osservazioni del SPS fatte pervenire da parte dell'avv. dell'Ata dopo aver discusso con psichiatra SMR dr. __________ egli prenderà contatto con SPS per avere ulteriori ragguagli di decorso e valutare se necessario valutare o meno ambulatoriamente l'Ata a distanza di quasi due anni dal SAM.
(…)" (doc. AI 59/1)
" (…)
Dal colloquio telefonico in data odierna tra le 11:00 e le 11:15 con la Dr.ssa __________ del SPS __________ si intuisce un peggioramento dello stato di salute psichica dell'Ata.
Si ritiene quindi necessaria una valutazione specialistica psichiatrica al SMR, in presenza di un interprete, in quanto la conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ata è limitata a una terminologia molto semplice, che potrebbe essere insufficiente a permettere una valutazione accurata e corretta.
(…)" (doc. AI 60/1)
l’Ufficio AI ha predisposto una visita presso il SMR (doc. AI (61/1).
Il dr. __________, nel rapporto medico-psichiatrico 4 maggio 2009 (doc. AI 62/1-6) – posta la diagnosi di “(…) sindrome dissociativa da conversione mista ICD 10 F 44.7 (…)”, ritenuti i seguenti limiti funzionali (…) la sintomatologia conversiva rende l’Ata. lenta nell’esecuzione delle mansioni, imprecisa, incostante e con una maggiore affaticabililà (…)” e attestate le seguenti incapacità lavorative nella sua attività abituale “(…) IL 50% 1.06.2000 IL 80% 1.09.2000 IL 40% 1.01.2007-continua (…)” (doc. AI 62/1) – ha concluso che:
" (...)
Siamo confrontati con un'A.a di origini macedoni, con cultura limitata, legata alle tradizioni della terra di origine. In Ticino è sempre stata occupata in lavori molto semplici come ausiliaria di pulizie, in cui era necessaria una conoscenza minima dell'italiano. Infatti, ha una conoscenza dell'italiano parlato molto scarsa, nulla dello scritto, si esprime in macedone con i figli. La presenza dell'interprete si è rivelata assolutamente necessaria. Indubbiamente la sua vita è stata attraversata da eventi importanti di natura catastrofica, quali la morte della sorella nel lago, l'uccisione del nipote da parte del fratello e il grave incidente domestico occorso al figlio. A questo si aggiunge l'abbandono da parte del marito, che avrebbe, a dire dell'A.a, anche lasciato a lei debiti da pagare e problemi in Macedonia per una proprietà. Durante il colloquio, a domande specifiche, l'A.a non ha menzionato la presenza di un continuo ricordare o rivivere gli eventi stressanti in flashbacks intrusivi o sogni ricorrenti. Ha ricordato gli eventi con molti particolari, ma con evidente distacco. Non si può quindi ipotizzare un disturbo da stress post-traumatico.
Il distacco con cui l'A.a ha evocato episodi che possiedono una presumibile forte carica emozionale, il percepire alcuni problemi come insolubili, le difficoltà interpersonali e di integrazione, il riferirsi costante a sintomi somatici ("problemi di circolazione al cervello") mai provati in modo oggettivo rappresentano verosimilmente le congetture dell'A.a su come si manifesterebbe una patologia fisica, come un ictus cerebrale, che avrebbe tra l'altro causato il decesso della sorella. Escluse quindi malattie somatiche che possano causare i sintomi neurologici riferiti, vi sono invece convincenti associazioni temporali tra l'esordio dei sintomi ed eventi stressanti.
Dal lato terapeutico, sarebbe ora presente una copertura ansiolitica costante, che avrebbe apparentemente migliorato problemi con il sonno, alla luce dell'assenza dello Stilnox in riserva e del fatto che l'A.a non abbia mai parlato di insonnia durante il colloquio.
In conclusione, è condivisibile la diagnosi del Dr. __________ di sindrome dissociativa da conversione mista.
La lunga assenza da ogni attività lucrativa, l'assenza di motivazione hanno causato una forma pseudoregressiva del comportamento con guadagno secondario del sintomo.
Infine, la situazione psichica appare stazionaria rispetto allo stato descritto nella perizia SAM." (doc. AI 62/6)
Con decisione 17 luglio 2009 l’Ufficio AI ha quindi confermato il progetto 7 novembre 2008 di soppressione della rendita (doc. AI 64/1-3).
2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedizinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).
4.3
4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).
Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).
4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).
Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).
(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM (“… l’A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% in tutte le attività lavorative finora svolte […] l’A. è da ritenere abile al lavoro nella misura del 60% in qualsiasi attività lavorativa …” doc. AI 42/19-20) e il dr. __________ che – posta la diagnosi di “(…) sindrome dissociativa da conversione mista ICD 10 F 44.7 (…)” (doc. AI 62/1) – ha concluso: “(…) la situazione appare stazionaria rispetto allo stato descritto nella perizia SAM 2007 (…)” (doc. AI 62/1).
Va qui innanzi tutto rilevato che, dopo che la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________, medici del SPS, nel rapporto 16 maggio 2002 (doc. AI 11/1-5), avevano posto la diagnosi di “(…) sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.2) – fobia sociale (ICD.10 F40.1) – disturbi da attacchi da panico (ICD-10 F 41.0) – sindrome post-traumatica da stress (ICD-10 F 43.1) (…)” (doc. AI 11/1), in seguito, il dr. __________, il dr. __________ e la dr.ssa __________, tutti sanitari del SPS, pur ritenendo lo stato di salute stazionario, nei rapporti 27 novembre 2006 e 20 novembre 2008 hanno posto anche le diagnosi di “(…) depressione di media gravità (ICD-10 F32-1) (…)” (doc. AI 39/1) e “(…) sindrome depressiva persistente (…)” (doc. AI 54/1).
Nel menzionato rapporto del 20 novembre 2008 il dr. __________ e la dr.ssa __________ non hanno preso posizione né sulle risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM né tantomeno sul consulto 8 marzo 2007 del dr. __________ e – dopo aver indicato che l’assicurata è in cura dal 1993 per una sindrome depressiva persistente associata a disturbo da attacchi di panico e fobia sociale, che la terapia farmacologica ha determinato una fragile stabilizzazione del suo equilibrio psichico e elencato i disturbi ancora lamentati – hanno concluso in modo del tutto generico che “(…) si ritiene pertanto che la paziente sia tuttora inabile al lavoro nella misura dell’80% per motivi psichiatrici, anche in attività semplici e ripetitive, mentre si può considerare abile come casalinga. (…)” (doc. AI 54/1).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 13 agosto 2009, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. B), nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________ si sono così espressi:
" (...)
Dal 20 novembre 2008, data in corrispondenza della quale ho redatto il mio precedente certificato, ho rivisto la signora RI 1 in altre sei occasioni. Durante tali incontri, potevo verificare una sostanziale staticità delle condizioni psichiche della paziente, sempre tormentata da una forte ansia, che arriva a provocare veri e propri attacchi di panico, e da riferiti malesseri con caduta a terra, nell'ambito di un verosimile disturbo conversivo.
La signora RI 1 manifesta inoltre sintomi neurovegetativi di attivazione ortosimpatica, se esposta a situazioni stressanti e lamenta ridotte capacità di concentrazione e di memorizzazione, che rendono difficoltosa la comunicazione con lei e, da parte sua, la comprensione di ciò che le viene detto, anche con termini semplici e lentamente.
Ne è un esempio il fatto che non sia stata in grado di capire quanto si stava verificando a proposito della sua rendita Al, nonostante avessi cercato di spiegarglielo con la maggiore chiarezza possibile nei mesi precedenti.
La notizia della soppressione della rendita di invalidità sembra averla colta di sorpresa e, inevitabilmente, l'ha gettata in uno stato di confusione e di incertezza ancora più grave: la signora, nel corso del nostro ultimo incontro del 10 agosto, mi comunicava infatti di non riuscire più nemmeno a svolgere le più semplici mansioni domestiche, per le quali, anche in passato, sarebbe sempre stata aiutata dai figli nei periodi peggiori della sua malattia.
La paziente mi confermava di non sentirsi in grado di svolgere alcuna attività a causa del suo stato e di avvertire costantemente un senso di oppressione e di insicurezza, innestate su forti preoccupazioni per la sua salute (la signora riferisce di essere affetta anche da diabete mellito e di soffrire di anemia ferripriva).
La paziente segue da anni una terapia farmacologica con ansiolitici e antidepressivi, grazie alla quale riesce a mantenere un precario equilibrio psichico, spesso turbato da crisi intercorrenti di ansia e deflessione del tono dell'umore, durante le quali ella cade in uno stato di prostrazione psicofisica dal quale riesce solo con grande sforzo a risollevarsi.
Questo umore depresso, la facile stancabilità, l'astenia nervosa, che si inseriscono nel quadro di una "Sindrome depressiva persistente", associata a disturbo da attacchi di panico e a fobia sociale, rendono una sua reintegrazione lavorativa quanto meno improbabile, tenuto conto del lungo periodo di inabilità riconosciuta e della scarsa formazione di base della signora.
(…)" (doc. B)
Anche in questa occasione il dr. __________ e la dr.ssa __________ non hanno preso posizione sulle conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nel rapporto medico-psichiatrico 4 maggio 2009. Gli stessi medici del SPS hanno poi attestato un eventuale peggioramento insorto dopo la decisione impugnata (“… nel corso del nostro ultimo incontro del 10 agosto, mi comunicava infatti di non riuscire più nemmeno a svolgere le più semplici mansioni domestiche …”, doc. B) – va qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4) – e hanno addotto anche dei motivi non di natura medica (la scarsa formazione di base) per motivare l’asserita improbabile reintegrabilità.
Al riguardo il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 28 settembre 2009 hanno concluso:
(...)
viene presentato certificato del SPS, dr.ssa __________, del 13.8.2009:
presa di posizione del dr. __________ in merito allo scritto della dr.ssa __________:
II colloquio SMR si era svolto con l'aiuto di una interprete di lingua madre macedone, in quanto gli atti in dossier lasciavano intuire una conoscenza limitata della lingua italiana da parte dell'A.a., che la rendeva non in grado di sostenere una visita specialistica psichiatrica.
La mia valutazione non si discosta nel merito da quanto scrive la Dr.ssa __________. Condivido senza dubbio il fatto che una reintegrazione lavorativa sia difficile. lo stesso infatti scrivevo: "La lunga assenza da ogni attività lucrativa, l'assenza di motivazione hanno causato una forma pseudoregressiva del comportamento con guadagno secondario del sintomo". Intendevo "guadagno", non in termini monetari, ma nel fatto di sentirsi accudita e protetta dalle persone vicine, grazie allo stato bisognoso di affetto.
Il fatto che il colloquio SMR sia potuto avvenire nella lingua madre dell'A.a, può avere limitato lo stato di ansia e stress dovuti alla necessità di doversi spiegare in una lingua che l'A.a conosce solo in modo sommario ed esclusivamente orale, senza avere mai seguito corsi specifici.
Questo potrebbe essere il motivo per cui, potendosi esprimere nella sua lingua, l'A.a si sia mostrata rivendicativa nei confronti del marito, più che mostrare un tono dell'umore depresso. L'A.a aveva anche riferito di essere stata recentemente in Macedonia per fare valere i suoi diritti su alcune proprietà.
Sono tuttavia costretto a precisare, in risposta alla Dr.ssa __________, che l'A.a aveva riferito di essersi recata al SPS di __________ dalla Dr.ssa __________ l'ultima volta nel novembre 2008. "Non ha fissato un nuovo appuntamento. Afferma che si reca dai medici quando scadono le prescrizioni." Tali affermazioni erano state fatte in macedone e così tradotte dall'interprete.
Non posso escludere che, secondo quanto scrive la Dr.ssa __________, la notizia della soppressione della rendita Al abbia colto l'A.a di sorpresa e l'abbia gettata in uno stato di confusione e incertezza.
lo posso confermare la valutazione relativa al colloquio SMR del 20 aprile 2009, effettuata alla presenza di un'interprete. Non posso naturalmente entrare in materia di un peggioramento successivo a tale data, anche se questo non mi appare essere oggettivato nella lettera della Dr.ssa __________.
Conclusioni:
l'attuale documentazione presentata non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla precedente valutazione.
(…)" (V/bis)
In simili circostanze questo Tribunale non può dunque che fare proprie le conclusioni dei periti del SAM e del dr. __________, secondo i quali dal 1. gennaio 2007 “(…) l’A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 60% in tutte le attività lavorative finora svolte […] l’A. è da ritenere abile al lavoro nella misura del 60% in qualsiasi attività lavorativa (…)” (doc. AI 42/19-20) e “(…) la situazione appare stazionaria rispetto allo stato descritto nella perizia SAM 2007 (…)” (doc. AI 62/1).
In questo senso la domanda di una perizia medica finalizzata ad accertare i disturbi fisici e psichici va disattesa. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltugsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11. Appurata una capacità lavorativa tanto nella sua quanto in qualsiasi altra attività del 60% dal gennaio 2007, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Riguardo all’accertamento del reddito da valido, nel rapporto finale 11 febbraio 2008 (doc. AI 50/1-3), il consulente in integrazione professionale ha concluso che “(…) per determinare il reddito da valido, in considerazione del fatto che non vi sono dei dati precisi (l’ultimo datore di lavoro nel 1997 non ha compilato il questionario DL) e che l’A. ha svolto e molto probabilmente avrebbe svolto attività semplici e ripetitive si ritiene opportuno utilizzare le Tabelle RSS ticino ossia Fr. 3'234 x 12 = 38'808 : 40 x 41,7 = 40'457 anno 2004. Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr. 41'352 (…)” (doc. AI 50/2).
Questa valutazione non può essere fatta propria dal TCA limitatamente alle Tabelle applicate. Infatti, anche per il reddito da valido (come del resto rettamente fatto per quello da invalido) va applicata la Tabella TA1 (per un caso analogo cfr. la STCA del 17 novembre 2009 nella causa B. (32.2009.182).
Di conseguenza, i redditi ipotetici da valido e invalido (viste le attività generiche, semplici e ripetitive che ella svolgeva e che potrebbe ancora svolgere) si equivalgono.
Pertanto, considerata una capacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività, il grado d’invalidità ammonta al 40% in base ad un confronto percentuale (il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione).
2.12. Visto tutto quanto precede e conformemente alla giurisprudenza citata, la decisione impugnata va dunque annullata e riformata nel senso che dal 1. settembre 2009 l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita.
2.13. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 6 marzo 2009 nella causa G., 9C_313/2008; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per complessivi fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà all’assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che l’assicurata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre 2009.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti