Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.175

 

FC/sc

Lugano

15 ottobre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da:

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° settembre 2009 emanata da

 

CO 1  

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, precedentemente attivo quale manovale, nell’ottobre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando le conseguenze di un infortunio alla spalla destra occorsogli il 13 luglio 2004 (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 ottobre 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato il diritto a una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° novembre 2005 al 31 marzo 2007, facendo riferimento alla decisione della __________, la quale, con decisione su opposizione del 27 agosto 2007, aveva considerato l’assicurato nuovamente abile in misura completa in attività adeguate dal 15 dicembre 2006, data della visita medica di chiusura, con attribuzione di una rendita per un grado di invalidità del 27% dal 1 marzo 2007  (doc. AI 18).

                                         Impugnata, la decisione è stata annullata dal TCA, il quale ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché esperisse accertamenti medici ulteriori, di natura sia psichiatrica che somatica (STCA del 11 luglio 2008, 32.2007.354).

 

                               1.2.   Esperiti ulteriori accertamenti, segnatamente una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento medico dell’AI (SAM), con decisione 1. settembre 2009, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita dopo il 31 marzo 2007 argomentando che in base alla nuova documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto e in particolare alla perizia del SAM veniva confermata l'assenza di affezioni ulteriormente invalidanti estranee all'evento infortunistico subito in data 13.07.2004 e, quindi, l'esigibilità lavorativa in attività adeguate con conseguente conferma del grado d'invalidità del 18%.

 

                               1.3.   Contro la decisione, l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA censurando in sostanza la valutazione medica operata dall’amministrazione e chiedendo l’effettuazione di una perizia psichiatrica e, quindi, la concessione di una rendita intera. Ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue motivazioni ha sostanzialmente sostenuto che la situazione dell’assicurato era costantemente peggiorata dal 2004, soprattutto dal lato psichico.  

 

                               1.4.   Mediante risposta di causa del 26 ottobre 2009 l’amministra-zione ha proposto di respingere il gravame e confermare la decisione contestata. Nelle sue motivazioni l’Ufficio AI ha sottolineato la completezza della perizia 14 aprile 2009 del SAM e, quindi, la conclusione circa una capacità lavorativa (globale) del 100% in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali descritti.  

 

                               1.5.   In data 8 novembre 2009 il ricorrente, tramite la sua legale, ha ulteriormente ribadito la sua presa di posizione contestando in particolare la perizia psichiatrica fatta esperire dalla __________  e postulando l’effettuazione di una perizia giudiziaria (VII).

 

                               1.6.   Con scritto 16 novembre 2009 l’Ufficio AI ha ribadito che in definitiva la dettagliata ed approfondita valutazione peritale  del SAM non risultava smentita da altri certificati attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.

Il 13 maggio 2010 l’assicurato ha prodotto un nuovo certificato medico (XII e XXI).

Il TCA ha richiamato gli atti dalla __________ dandone comunicazione alle parti.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

                                        

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 1. settembre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

                                         Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità anche successivamente al 31 marzo 2007. Non è invece contestata - ed esula quindi dal presente giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1. novembre 2005 al 31 marzo 2007.

                                        

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire, in misura notevole, sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                               2.5.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed. 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, p. 182 consid. 3; 1990, p. 543 consid. 2; Duc, op. cit., p. 1476, n. 213).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,  per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01).

 

                               2.6.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

 

                                         Il principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

                                         In una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007 nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA 148/98 del 29 settembre 1998; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

                                                                               

                               2.8.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI, nella sua decisione 11 ottobre 2007,  ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera fino al 31 marzo 2007 basandosi essenzialmente sulle conclusioni tratte dalla __________ chiamata a rispondere per gli esiti dell’infortunio alla spalla destra patito dall’assicurato in data 13 luglio 2004. In particolare il dr. __________, medico di __________ della __________ e FMH in chirurgia, nel rapporto della visita medica di chiusura 15 dicembre 2006 (doc. AI 10/11-15), lo ha ritenuto, dal 4 dicembre 2006, abile al lavoro nella misura massima possibile, in attività lavorative leggere e rispettose di determinati limiti funzionali, a dipendenza della problematica alla spalla destra successiva all’infortunio del luglio 2004 ponendo quali diagnosi invalidanti:

 

"  (…)

-    Estesa degenerazione della cuffia dei rotatori a destra con massiccia artrosi acromio-claveare e attrito sotto-acromiale con insufficienza della cuffia rotatoria, sintomatica dopo semplice contusione della spalla destra del 13.7.2004.

-    Stato dopo esame artroscopico del 18.11.2004, stato dopo tenotomia prossimale del capo lungo bicipitale, asportazione di osteofiti, mobilizzazione del sotto-scapolare e refissazione transossea dei tendini (5.1.2005, a cielo aperto).

-    Nuova insufficienza della cuffia rotatoria per qualità del tessuto scarsa, il 3.3.2006 (a cielo aperto).

 

                                         Circa l’esigibilità del lavoro, affermava:

 

"  (…)

Le seguenti considerazioni non tengono conto dei fattori costituzionali-morbosi preesistenti (del tipo adiposità, asma bronchiale) né degli elementi socio-economici (professandosi un quasi analfabeta, nonostante l'ottenimento della patente della categoria B, mancata scolarità in generale, età biologica avanzata, motivazione, situazione sul mercato di lavoro).

Il signor RI 1 per le mansioni di manovale o muratore (non qualificato), non è più idoneo per quanto concerne le conseguenze dell'infortunio del 2004.

L'assicurato invece, rispettando le limitazioni sotto-menzionate, può lavorare sull'arco di tutta la giornata, con rendimento del 100%, senza necessità di pause supplementari (oltre a quanto concesso dalla ditta).

In generale, il signor RI 1 può alzare e portare dei pesi, impiegando ambedue le braccia, dell'ordine fino a 20 kg, fino all'altezza dei fianchi, fino a 5 kg oltre l'altezza delle spalle.

L'assicurato può lavorare sopra la testa, qualora necessario l'impiego di un solo braccio.

L'assicurato può utilizzare degli strumenti di precisione che non richiedono maggior forza.

Nessuna limitazione per quanto riguarda l'agibilità delle mani o precisione dei movimenti delle dita.

L'assicurato può camminare per lunghi tragitti, lavorare inginocchiato, accovacciato o con il tronco chinato, anche in modo duraturo.

Può lavorare in piedi, anche tutto il giorno.

Può salire le scale, anche a pioli (quest'ultime non a carico di ulteriori pesi).

L'assicurato può camminare anche sul terreno accidentato.

Può stare in equilibrio e guidare normalmente i mezzi motorizzati (categoria B).

(…)." (doc. LAINF 169)

 

                                         Va detto che in tale rapporto il dr. __________ aveva posto anche le diagnosi collaterali di “alterazioni degenerative della spalla destra e sinistra; a sinistra sotto forma di importante attrito sotto-acromiale per artrosi acromio-claveare e configurazione dell’acromio Bigliani III, sospetta ipertensione arteriosa, asma bronchiale, adiposità (BMI 33)” (doc. AI 10-14).

                                        

                                         Adito con ricorso avverso la decisione dell’Ufficio AI 11 ottobre 2007, questo Tribunale mediante pronuncia 11 luglio 2008 ha ritenuto imprescidibili ulteriori accertamenti medici intesi a chiarire non solo l’entità effettiva delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle affezioni alla spalla sinistra e destra, ma anche ad approfondire l’aspetto psichiatrico (STCA del 11 luglio 2008, 32.2007.354).

                                        

                                         A seguito della pronuncia di questo Tribunale, l’Ufficio AI ha quindi dato mandato al SAM di esperire una perizia pluridisciplinare. La perizia del 14 aprile 2009, corredata da consulti di natura psichiatrica, reumatologico/ortopedica e pneumologica, ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  (…)

5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Periartropatia omeroscapolare a ds. In esiti da tre interventi di ricostruzione della cuffia rotatoria (18.11.2004, 5.01.2005 e 3.03.2006).

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Incremento leggero della tensione endopsichica.

 

Asma bronchiale stabile con componente pollinotica.

 

Obesità con BMI 34 kg/m2.

 

                                         e osservato quanto segue:

 

 

"  6         DISCUSSIONE

(…)

 

Patologia reumatologica

In quest'ambito l'A. é stato valutato dal nostro consulente Dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico reumatologico dettagliato ed il referto della documentazione radiografica a disposizione (descritta al capitolo 4.2), il nostro consulente pone le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5, giungendo alle seguenti conclusioni.

L'A. dopo una caduta sulla spalla ds. il 13.7.2004, allorché si procurava una lesione della cuffia rotatoria, veniva sottoposto a tre interventi di ricostruzione alla stessa 18.11.2004, 5.01.2005 e da ultimo 3.03.2006); tuttora lamenta dolori stiranti omerali a ds., in aumento al movimento e di notte; la mobilizzazione passiva della spalla ds. viene attivamente contrastata, così da apparire altamente limitata in ogni direzione. Agli atti, nel 2006 si parlava pure di un importante attrito sottoacromeale per artrosi acromeoclaveare e configurazione dell'acromeon Bigliani III a sin.; alla spalla sin. l'A. non lamenta dolori, la mobilizzazione passiva della stessa risulta libera, indolore. Non vengono accusati dolori al rachide rispettivamente alle altre articolazioni, la mobilità cervicale, appare solo minimamente limitata alle rotazioni globali bilaterali. Vengono lamentati dolori a fine corsa paravertebrali cervicali a ds. alla lateroflessione passiva verso sin. ed alla rotazione globale verso ds., in sede paracervicale a ds., la parte trasversa del muscolo trapezio a ds. è indolenzita. Sono assenti deficit cervicoradicolari.

Sulla base di queste constatazioni, il nostro consulente valuta il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura del 25% nell'attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in un'altra attività come descritto al capitolo 9.

 

Patologia pneumologica

In quest'ambito l'A. é stato valutato dal nostro consulente Dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico ed il referto degli esami effettuati (descritti al capitolo 4.2), il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni. Si tratta di un manovale-muratore, 55enne, obeso, non fumatore, che presenta un'incapacità lavorativa da diversi anni, dovuta a problematiche articolari ed a sequele dopo incidenti. Da quel periodo ha avuto un aumento progressivo del peso corporeo di ca. 10 kg. Accanto alla problematica legata strettamente all'incapacità lavorativa, l'A. presenta un'anamnesi d'asma bronchiale con componente allergica scoperta 13 anni fa e ben controllata con una terapia con Seretide e Singulair. L'asma non è mai stata causa di problemi particolari sul lavoro, rispettivamente di riduzione della capacità lavorativa. Sulla base dei dati a disposizione e dei referti degli esami effettuati si ritiene che l'asma sia da considerare perciò stabile e non foriera di sicure o probabili limitazioni significative della capacità lavorativa. Dal punto di vista medico-teorico pneumologico non sussistono quindi limitazioni di rilievo della capacità lavorativa quale muratore. Quale persona asmatica l'A. è teoricamente non idoneo per lavori con esposizione particolarmente marcata ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

 

Patologia psichiatrica

In quest'ambito l'A. é stato valutato dal nostro consulente Dr. __________ (consulto allegato). Dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, il nostro consulente giunge alle seguenti conclusioni.

L'A. ha una storia di emigrazione che si è dipanata nel corso degli anni senza problemi, denotando tra l'altro una buona attitudine lavorativa, fino al 2004 quando è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Successivamente è stato sottoposto a multipli interventi alla spalla ds. che non hanno portato ad un miglioramento dello stato di salute. Dal lato psichico I'A. ha sviluppato una forma di irritabilità cronica spiegabile con il venir meno della sua immagine di uomo attivo e responsabile che lavorando dava un contributo essenziale alla sua famiglia. Grazie anche all'intervento dello psichiatra curante e della terapia psicofarmacologica a cui è stato sottoposto egli ha denotato un miglioramento dello stato psichico soggettivo. Permane un leggero incremento della tensione emotiva di base.

Il nostro consulente non riscontra alcuna incapacità lavorativa dal lato psichiatrico per qualunque attività professionale, né adesso e neanche in passato nonostante lo stato psichico soggettivo, inizialmente caratterizzato da una maggiore reattività nei confronti degli eventi negativi è progressivamente migliorato.

 

 

                                         concludendo come segue:

 

"  7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE  CAPA-

           CITA' LAVORATIVA

 

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nell'attività da ultimo esercitata di manovale edile è considerato nella misura del 25%, inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

 

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle patologie reumatologiche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista pneumologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone la diagnosi di periartropatia omeroscapolare a cs. In esiti da tre interventi di ricostruzione della cuffia rotatoria in novembre 2004, gennaio 2005 e marzo 2006. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra della testa, lo spostamento su scale a pioli. Nella sua attività principale come manovale edile, il nostro consulente giudica quindi l'A. abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento di 3/4 a seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati sopra.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come manovale edile, nella misura del 25%.

Sulla base di quanto descritto dal nostro consulente reumatologo, è giustificata un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi tipo d'attività a decorrere dal 13.07.2004 (data dell'infortunio), fino all'1.04.2007. A decorrere dall'1.04.2007 (quindi 3 mesi dopo la visita medica di chiusura __________) vale la capacità lavorativa scaturita dalla presente perizia (vedasi capitolo 7).

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

L'A. è ritenuto in grado di poter esercitare altre attività. Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti 15 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa con il braccio sin., mai con il braccio ds., molto spesso effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, molto spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere molto spesso la posizione seduta di lunga durata, molto spesso la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.

Globalmente, in un lavoro adatto allo stato di salute e che rispetta le limitazioni descritte sopra, l'A. è ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dall'1.04.2007 (come già descritto nel capitolo precedente)."

 

Nel suo rapporto medico del 20 aprile 2009 il medico SMR dr. __________ ha quindi concluso che la perizia confermava l’assenza di una patologia invalidante oltre la problematica alla spalla destra di natura posttraumatica, ritenuto come attualmente la spalla sinistra risultava asintomatica. Secondo il medico SMR, andava quindi confermata l’esigibilità lavorativa espressa dalla __________, ossia completa in attività adeguate dal mese di dicembre 2006 (doc. AI).  Di conseguenza, mediante la decisione impugnata del 1 settembre 2009, l’Ufficio AI ha confermato il diniego del diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2007.

                                       

                                         Nell’ambito della parallela procedura LAINF, la __________, come detto, mediante decisione su opposizione del 27 agosto 2007 ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 27% a contare dal 1° marzo 2007, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 2.5% sulla base essenzialmente di quanto concluso dal medico di __________ della __________, il quale, nel citato rapporto relativo alla visita medica di chiusura del 1/15 dicembre 2006, l’aveva giudicato completamente abile in attività lavorative leggere e rispettose di determinati limiti funzionali dal dicembre 2006 (doc. AI 10-11). Il TCA, chiamato ad evadere il ricorso presentato dall’assicurato avverso tale la decisione, ha ritenuto la fattispecie bisognosa di accertamenti ulteriori, segnatamente intesi a chiarire, sulla base di una perizia psichiatrica, l’entità dei disturbi lamentati e segnalati dal dr. __________, psichiatra curante e il tema di sapere se fosse dato un nesso di causalità naturale e adeguata tra il sinistro del 13 luglio 2004 e le turbe psichiche (STCA del 9 aprile 2008, 35.2007.95).

Di conseguenza la __________ ha affidato il mandato alla dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria, la quale in data 22 dicembre 2008 ha stilato una dettagliata e corposa (36 pag.) relazione peritale ponendo quale unica diagnosi “Episodio depressivo di grado lieve senza sintomi biologici (ICD10 F32.01)” e osservando tra l’altro:

 

"  In base all'anamnesi, ai referti clinici, ai test eseguiti durante le visite effettuate, alle indicazioni soggettive fornitemi dall'assicurato, dalla moglie, dal medico curante e dallo psichiatra curante, alla valutazione clinica psichiatrica da me svolta su 3 esami clinici ho posto diagnosi di disturbo depressivo di grado lieve senza sintomi biologici (ICD10 F32.01).

L'assicurato per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa assume farmaci analgesici solo al bisogno e non regolarmente. Quando i dolori sono particolarmente intensi riferisce di diventare irritabile e nervoso.

Prima dell'infortunio del 13.07.2004 nell'anamnesi e nella storia clinica del paziente non sono descritti episodi di esaltazione dell'umore o di iperattività, non ha presentato in passato episodi depressivi ne dopo il suo trasferimento in Svizzera, nè negli anni di lavoro in Svizzera senza la famiglia nè dopo il ricongiungimento con la famiglia in Svizzera.

(…)

Un soggetto con un episodio depressivo lieve è di solito sofferente per i sintomi e presenta qualche difficoltà nel continuare l'abituale lavoro o le attività sociali ma il suo funzionamento sociale non è completamente compromesso.

L'assicurato dal dicembre 2006-gennaio 2007 ad ora non è mai stato ospedalizzato in ambito psichiatrico è stato seguito a livello psichiatrico ambulatoriale per una psicoterapia di sostegno e ha assunto una terapia antidepressiva modica. Il suo funzionamento in ambito famigliare e sociale è parzialmente compromesso, ma anche in passato pochi erano i suoi interessi extralavorativi.

Attualmente presenta un tono dell'umore depresso, una diminuzione della capacità di provare piacere, una facile esauribilità e una preoccupazione per il futuro con visione pessimistica per il guadagno insufficiente. Non presenta grave astenia, ne disturbi del sonno, nè inappetenza, nè ideazione suicidale, nè difficoltà di concentrazione o attenzione. L'attuale episodio depressivo è pertanto di gravità lieve.

 (…)

Ritengo che il disturbo psichiatrico presentato attualmente dall'assicurato e cioè l'episodio depressivo di grado lieve non sia un disturbo grave e non sia tale da renderlo inabile al lavoro al 100%.

Non è tale da compromettere lo sfruttamento delle sue capacità lavorative residue.

La sintomatologia dolorosa, omalgia, non è associata ad una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata.

Non è accertato un ritiro sociale rispetto al suo funzionamento precedente.

L'assicurato ha assunto una posizione regressiva con abbandono della capacità di funzionare sul piano lavorativo e famigliare perché non riesce a elaborare la ferita narcisistica di non poter tornare a svolgere la professione di manovale per l'inabilità completa per lavori di forza e pesanti, giustificata dal punto di vista somatico per la patologia presentata alla spalla destra (decisione del dr. med __________ e del dr. med J__________ condivisa dal curante dr. __________).

La ferita narcisistica lo vincola al passato: svolgeva l'attività di manovale dal 1970 con passione e con questo manteneva economicamente la famiglia e gli impedisce di proiettarsi nel futuro. Si è fissato nella posizione di fare il manovale o nulla.

 

Conclusioni:

 

(…)

La patologia psichiatrica di cui è affetto e cioè l'episodio depressivo lieve determina a livello psicologico un insicurezza nell'assunzione dei ruoli e un sentimento di incapacità. A livello psicologico e mentale l'assicurato non presenta però menomazioni qualitative: non presenta deficit intellettivi gravi, non presenta patologie psichiatriche quali disturbi psicotici, sindrome maniaco depressiva o disturbi depressivi gravi, classificabili secondo I'ICD10, che possano determinare una menomazione psicologica e mentale grave.

Non si evidenzia un deficit oggettivo né della capacità di concentrazione né di attenzione né altri deficit cognitivi.

Nell'ambito sociale a detta dell'ass. la sintomatologia depressiva con il parziale disinteresse alle relazioni extrafamigliari, la difficoltà nello stabilire relazioni interpersonali per facile nervosismo e irritabilità determina una tendenza all'isolamento. In passato comunque non ha mai avuto grandi contatti extrafamigliari salvo i contatti sul posto di lavoro con i colleghi e il datore. Non ha mai avuto hobbies.

Non presenta oggettivamente menomazioni che possano compromettere il suo funzionamento in ambito sociale: non ha disturbi deliranti a sfondo persecutorio; non ha uno stato depressivo grave con inibizione e chiusura in sé; non ha un disturbo di personalità borderline o antisociale; non presenta un disturbo da attacchi di panico.

Dal punto di vista oggettivo non vi è alcuna menomazione a livello psicologico, mentale e sociale con ripercussioni sull'attività lavorativa ne nell'attività precedentemente svolta, nè in altre attività. Dal punto di vista psichiatrico è capace di fornire prestazioni mentali per poter svolgere un lavoro semplice tenendo conto dei limiti funzionali dovuti alla patologia alla spalla destra.

 

(…)

 

7.     Esigibilità:

7.1  Come valuta tenuto conto dei disturbi psichici, la capacità lavorativa quale avuto riguardo al rendimento esigibile?

 

Del 100% dal punto di vista psichiatrico.

 

Sussiste nel caso di una diminuzione del rendimento-una limitazione di rendimento temporale?

 

No dal punto di vista psichiatrico. Le limitazioni sul tipo di lavoro e sull'eventuale rendimento sono fisiche e non di mia competenza.” (doc. SUVA 236)

 

L’assicurato ha sollevato degli interrogativi in merito alla perizia, producendo una presa di posizione critica del 20 marzo 2009 del dr. __________, affermante tra l’altro quanto segue:

 

"  (…)

Concludendo, gentile Signora Avvocato, le riconfermo tutte le mie osservazioni, ricordandole che nella costruzione della problematica psichiatrica che adesso affligge il signor RI 1, hanno contribuito diversi fattori, sicuramente l'infortunio ma anche e soprattutto gli interventi chirurgici susseguitesi e gli atteggiamenti medici che sono stati assunti con una persona non del tutto in grado di comprendere quanto stava avvenendo.

Goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella poi di dargli del simulante da parte del Dr. __________, cioè del medico che rappresenta l'istituzione. Ciò ha spezzato in lui la credibilità nel sistema, determinando il crollo depressivo.

Il paziente è a mio avviso non collocabile al lavoro e questo a causa della malattia depressiva che si è instaurata e a causa degli esiti della patologia infortunistica e iatrogena della spalla destra che rende improponibile l'attività precedente come manovale." (Doc. AI 27-6)

 

La __________, sulla base del parere della dr.ssa __________, psichiatra del servizio psichiatrico centrale della __________ ha posto alla dr.ssa __________ una serie di quesiti ulteriori, ai quali la specialista ha risposto in data 13 novembre 2009, tra l’altro, come  segue:

 

"  (…)

5-6) Come già da me spiegato (pag. 23) l'assicurato non ha sviluppato alcun disturbo psichico dopo l'infortunio del 13.07.2004: in particolare dopo l'infortunio in questione non riferisce lo sviluppo di ansia né di depressione così come da lui stesso riferitomi: "a parte i dolori non ci avevo niente" (cfr. parole dello stesso). Ha sopportato bene dal punto di vista psicologico i tre interventi a cui è stato sottoposto. Nel dicembre 2006 dopo l'ultima visita della Suva c/o il Dr. Med. __________ sviluppò progressivamente ansia, irritabilità, disforia, rabbia e disperazione. A detta del Dr. Med. __________ suo medico curante tra dicembre 2006 e gennaio 2007 abusò per qualche settimana di sostanze alcoliche. Viene riferito in quel periodo deflessione del tono dell'umore, perdita degli interessi, alterazione del sonno, preoccupazione per il futuro: sintomatologia che indusse il medico curante a introdurre in terapia Cymbalta (antidepressivo) e inviare l'assicurato allo psichiatra Dr. Med. __________ di __________ nel febbraio del 2007.

 

(…)

 

9) Ho descritto la diagnosi psichiatrica da me oggettivata, presentata dall'assicurato e cioè un episodio depressivo di grado lieve senza sintomi biologici. Ho valutato e considerato il carattere pre-morboso dello stesso ed il suo stato attuale. Non ho rilevato una "modificazione della personalità" come già spiegato a pagina 30 punto 6 della mia perizia.

(…)

Ho spiegato le motivazioni per cui ho escluso una sindrome post traumatica da stress dopo l'infortunio del 13.07.2004 ed un disturbo dell'adattamento insorto dopo l'infortunio del 13.07.2004 ed il motivo per cui ritengo che l'assicurato non presenti una modificazione della personalità acquisita a seguito di uno stress intenso e prolungato; il cambiamento del suo carattere non è significativo e non è invariabile.

(…)

E' un dato di fatto che l'assicurato non sia mai stato ospedalizzato in ambiente psichiatrico per un rischio suicidale acuto né sia mai stato trattato a livello psichiatrico ambulatoriale intensivo (non day hospital né consultazioni giornaliere o bi o tri settimanali) e che la frequenza delle consultazioni così come riferito dall'assicurato attualmente non è una frequenza alta né intensa (una seduta ogni quattro settimane).

Non condivido le conclusioni del collega per quanto già ampiamente scritto in perizia e riconfermo che il trattamento di cui beneficia attualmente non è un trattamento importante.(…)

(doc. SUVA 253)

 

                                         Sottoposta tale presa di posizione alla dr. __________, la stessa ha dichiarato che le risposte della collega non erano ancora esaustive (doc. Lainf 259). In data 17 marzo 2010 la __________ ha tuttavia comunicato di aver sospeso la procedura in attesa di una sentenza definitiva in ambito AI (doc. Lainf 261).

 

                               2.9.   Nella presente procedura ricorsuale l’assicurato, assistito dalla sua rappresentante, ha nuovamente contestato le conclusioni della decisione sostenendo in sintesi di essere inabile in misura superiore a quanto accertato dall’Ufficio AI e allegato uno scritto 27 maggio 2009 del dr. __________ del seguente tenore:

 

"  (…)

Come già discusso telefonicamente l'altro giorno, le confermo la mia perplessità nei confronti dell'ennesima valutazione psichiatrica sul caso del mio paziente, avvenuta per conto dell'AI da parte del Dr. __________.

Le riconfermo quindi integralmente le mie osservazioni del 20.3.09, limitandomi a segnalare che il collega non riporta nessuna diagnosi riconosciuta e condivisibile, a differenza della collega Dr.ssa __________ che aveva effettuato la valutazione per conto della __________, che riportava le stesse diagnosi già segnalate dal  sottoscritto, ma non riconoscendone il nesso di causalità con gli interventi medici subiti in conseguenza dell'infortunio né tanto meno la gravità oggettiva nei termini clinici attuali per quanto riguarda la valutazione della incapacità di guadagno.

 

In conclusione ritengo inaccettabile la valutazione psichiatrica svolta per conto dell'assicurazione invalidità e le riconfermo che, a mio modo di vedere, il paziente dovrebbe essere valutato nell'ambito di una perizia giudiziaria." (Doc. B)

                                                                                                                        

                                         Nel merito i medici SMR dr. __________ (FMH in medicina generale) e dr. __________ (specialista in psichiatria) hanno confermato le precedenti valutazioni affermando nella nota 22 ottobre 2009:

 

"  (…)

L'A. è stato sottoposto a due valutazioni psichiatriche a meno di quattro mesi di distanza l'una dall'altra. Confrontando lo status psicopatologico si evidenzia che in entrambi i casi sono assenti deficit cognitivi, o disturbi della percezione mentre per quanto riguarda l'umore quest'ultimo è lievemente ridotto nella prima valutazione peritale mentre risulta nella norma nella seconda (risulta dalla perizia SAM una terapia antidepressiva aumentata) dove invece si constata unicamente un incremento della tensione endopsichica giudicato leggero.

In entrambe casi la CL non risulta essere ridotta dal punto di vista psichiatrico. Dal lato medico si confermano le conclusioni del 20.04.2009 basate sulle valutazioni eseguite in ambito SAM e confermate a livello psichiatrico anche dalla perizia eseguita dalla Dr.ssa __________i__________ (Doc. IV/bis)

 

                                         Il ricorrente ha inoltre prodotto un breve certificato 11 marzo 2010 del dr. __________ che ha riferito come il 23 febbraio precedente l’assicurato avesse avuto un attacco ischemico transitorio cerebrale (“Tia vertebrobasilare con emianopsia”), con un'elevazione del tasso di colesterolo necessitante un trattamento farmacologico, precisando tuttavia che pur avendo questo evento creato una situazione di panico, “attualmente” dal profilo clinico vi era stato un completo recupero (Doc. E2)

 

                             2.10.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)).

                                         L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N., 9C_142/2008, consid. 2.2)

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                        

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata il 14 aprile 2009 dagli specialisti del SAM, la quale è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.10).

                                        

                                         In effetti, alla luce dei rapporti specialistici di tipo psichiatrico, pneumologico e reumatologico e degli esami esperiti, i medici del SAM, poste come diagnosi invalidanti Periartropatia omeroscapolare a ds. In esiti da tre interventi di ricostruzione della cuffia rotatoria (18.11.2004, 5.01.2005 e 3.03.2006)”, hanno concluso che era giustificata un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi tipo d'attività a decorrere dal 13 luglio 2004 (data dell'infortunio). A decorrere dal 1 aprile 2007 (vale a dire tre mesi dopo la visita medica di chiusura del 1/15 dicembre 2006) invece, a seguito delle patologie reumatologiche di cui è portatore, nell’attività da ultimo esercitata di manovale edile, l’assicurato era da considerare abile al lavoro nella misura del 25%, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. In effetti, dal punto di vista reumatologico, posta la citata diagnosi di periartropatia omero scapolare, segnatamente in esito agli interventi di ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla destra, i periti hanno concluso che la stessa comportava delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra della testa e lo spostamento su scale a pioli. D’altra parte, secondo i periti del SAM in un lavoro adatto allo stato di salute e rispettoso delle elencate limitazioni andava ritenuto abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 1 aprile 2007. Secondo i periti d’altra parte, dal punto di vista pneumologico e psichiatrico (con le diagnosi di “Incremento leggero della tensione endopsichica. Asma bronchiale stabile con componente pollinotica, Obesità con BMI 34 kg/m2” ) non vi era alcuna limitazione della capacità lavorativa, con la sola eccezione che andrebbero evitati lavori con esposizione particolarmente marcata ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

 

                                         Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita, come meglio si dirà nel prosieguo, da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse. Del resto, le critiche avanzate dal ricorrente ai consulti peritali costituiscono in realtà generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte in punto alla capacità lavorativa. 

                                         Quanto innanzitutto alle affezioni reumatologiche, il dr. __________, esaminati gli atti e la documentazione radiografica a disposizione, poste le sopraccitate diagnosi, ha osservato come l’assicurato, successivamente alla caduta sulla spalla destra del luglio 2004 e alla relativa lesione della cuffia rotatoria, con conseguenti tre interventi di ricostruzione della stessa, lamentasse tuttora dolori stiranti omerali a destra, in aumento al movimento e di notte, osservando come la mobilizzazione passiva della spalla destra venisse attivamente contrastata, così da apparire altamente limitata in ogni direzione. Non erano invece più rilevabili dolori alla spalla sinistra né problemi di mobilizzazione passiva, né dolori al rachide rispettivamente alle altre articolazioni, mentre che la mobilità cervicale appariva solo minimamente limitata alle rotazioni globali bilaterali. L’assicurato lamentava inoltre dolori paravertebrali cervicali a destra alla lateroflessione passiva verso sinistra ed alla rotazione globale verso destra, in sede paracervicale a destra, essendo comunque assenti deficit cervicoradicolari. Sulla base di queste constatazioni, il perito, dopo competente analisi del caso, ha valutato una capacità lavorativa, dal punto di vista reumatologico, del 25% nell'attività da ultimo esercitata e del 100% in un'altra attività rispettosa dei limiti citati. Più precisamente lo specialista ha definito i limiti funzionali per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi, l'effettuare lavori al di sopra della testa, lo spostamento su scale a pioli.

                                         Queste conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito reumatologo sono ben motivate e non possono essere messe in discussione da questa Corte. Del resto il ricorrente non fa valere elementi che possano in qualche modo inficiarne la fondatezza.

                                         Sia inoltre osservato che tali conclusioni coincidono con quelle tratte dagli specialisti interpellati in ambito LAINF laddove alle affezioni riconducibili al danno subito alla spalla destra è pure stata attribuita una limitata valenza invalidante ritenendo l’assicurato, successivamente al mese di dicembre 2006 (vale a dire successivamente alla visita medica di chiusura dell’1/15 dicembre 2006, doc. AI 10-11), abile al lavoro nella misura massima possibile, in attività lavorative leggere e rispettose di determinati limiti funzionali. Anche il dr. ____________________, il quale giudicava lo stato generale dell’assicurato “buono”, non ha in effetti riconosciuto valenza invalidante alle alterazioni degenerative alle spalle, alla sospetta ipertensione arteriosa e all’asma bronchiale oltre che all’adiposità (doc. 169 e 206 inc. Lainf).

Dal lato reumatologico è quindi da ritenere giustificata un’incapacità lavorativa completa dal luglio 2004 fino al mese di dicembre 2006. In seguito va ritenuta un’incapacità lavorativa nella sua professione del 75% e nulla in attività leggere adeguate.

 

                             2.12.   Del resto l’assicurato, nel suo gravame, censura le conclusioni dell’Ufficio AI principalmente con riferimento all’aspetto psichiatrico.  

                                        

                                         In proposito, va detto che a ragione i periti, visto il rapporto al SAM del 1 aprile 2009 del dr.__________, hanno escluso valenza invalidante ai disturbi psichiatrici. In particolare il dr. ____________________, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psicopatologico, ha osservato come l’assicurato, con alle spalle una storia di emigrazione non problematica, a seguito dell’infortunio subito nel 2004 aveva sviluppato una forma di irritabilità cronica spiegabile con il venir meno della sua immagine di uomo attivo e responsabile che lavorando dava un contributo essenziale alla sua famiglia. Grazie anche all'intervento dello psichiatra curante e della terapia psicofarmacologica a cui è stato sottoposto, egli aveva comunque denotato un miglioramento dello stato psichico soggettivo, pur permanendo un leggero incremento della tensione emotiva di base. Posta quale unica diagnosi “Incremento leggero della tensione endopsichica” lo specialista non ha quindi riscontrato alcuna incapacità lavorativa dal lato psichiatrico per qualunque attività professionale, nemmeno per quanto riferito al passato.

 

                                         Ora, tutto ben ponderato, questo TCA non vede motivo per mettere in dubbio la fondatezza di queste conclusioni sulla capacità lavorativa, in quanto ben motivate e non suscettibili di essere messe in discussione da questa Corte.

                                         Va peraltro osservato come la diagnosi posta dal perito dr. __________ non configura una diagnosi secondo l’ICD-10 non integrando il relativo disturbo manifestamente (nemmeno) gli estremi per essere qualificato sotto una diagnosi precisa.

 

                                         Del resto le conclusioni del dr. __________ non sono smentite da quelle tratte dalla dr.ssa __________ nelle perizia allestita per la __________ pochi mesi prima, il 22 dicembre 2008. Anche questa psichiatra ha infatti evidenziato l’assenza di un’incapacità lavorativa, foss’anche minima, dal punto di vista psichiatrico. In effetti, la specialista, pur avendo concluso per una differente diagnosi, ossia “Episodio depressivo di grado lieve senza sintomi biologici (ICD10 F32.01)”, osservato come le prime manifestazioni di irritabilità fossero progressivamente comparse in epoca successiva all’ infortunio alla spalla, ha elencato nel dettaglio i sintomi che devono essere presenti per ammettere la presenza di un episodio depressivo così come i frequenti sintomi "biologici". Esaminando il caso concreto, la specialista ha osservato come l'assicurato non fosse mai stato ospedalizzato, successivamente al dicembre 2006, mentre che è stato seguito a livello psichiatrico ambulatoriale per una psicoterapia di sostegno e ha assunto una terapia antidepressiva modica. Osservato come il suo funzionamento in ambito famigliare e sociale fosse parzialmente compromesso, ha rilevato come egli presentasse un tono dell'umore depresso, una diminuzione della capacità di provare piacere, una facile esauribilità e una preoccupazione per il futuro con visione pessimistica per il guadagno insufficiente. Non erano invece rilevabili sintomi quali grave astenia, disturbi del sonno, inappetenza, ideazioni suicidali, difficoltà di concentrazione o attenzione. Se ne doveva dedurre un episodio depressivo di “sola” gravità lieve, ritenuto come per la specialista un soggetto con un episodio depressivo lieve è di solito sofferente per i sintomi e presenta qualche difficoltà nel continuare l'abituale lavoro o le attività sociali, ma il suo funzionamento sociale non è completamente compromesso. Secondo la perita la capacità lavorativa dell’assicurato non ne era influenzata, considerato come la sintomatologia dolorosa non fosse associata ad una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata, né vi fosse un ritiro sociale rispetto al suo funzionamento precedente. La psichiatra ha altresì osservato come la patologia psichiatrica e cioè l'episodio depressivo lieve determinava a livello psicologico un’insicu-rezza nell'assunzione dei ruoli e un sentimento di incapacità.

                                         Tuttavia, a suo parere, a livello psicologico e mentale l'assicurato non presentava però menomazioni qualitative, ossia deficit intellettivi gravi, patologie psichiatriche quali disturbi psicotici, sindrome maniaco depressivo o disturbi depressivi gravi, classificabili secondo I'ICD10, che possano determinare una menomazione psicologica e mentale grave. Quanto al ritiro sociale denunciato dall’assicurato, la specialista ha osservato come anche in passato egli non avesse comunque mai avuto grandi contatti extrafamigliari salvo i contatti sul posto di lavoro con i colleghi e il datore, né coltivato hobbies. Inoltre egli non presentava oggettivamente menomazioni che potessero compromettere il suo funzionamento in ambito sociale: non aveva disturbi deliranti a sfondo persecutorio; non aveva uno stato depressivo grave con inibizione e chiusura in sé nè un disturbo di personalità borderline o antisociale; non presentava nemmeno un disturbo da attacchi di panico. In definitiva, secondo il perito, l’assicurato dal punto di vista oggettivo non aveva alcuna menomazione a livello psicologico, mentale e sociale con ripercussioni sull'attività lavorativa né nell'attività precedentemente svolta, né in altre attività, dal punto di vista psichiatrico essendo capace di fornire prestazioni mentali per poter svolgere un lavoro semplice tenendo conto dei limiti funzionali dovuti alla patologia alla spalla destra. Di conseguenza, secondo la specialista, la capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista psichiatrico era del 100% in ogni  attività lavorativa che non richieda l'uso della lettura e della scrittura (doc. __________ 236).

 

                                         Nelle sue osservazioni ulteriori del 13 novembre 2009, la sanitaria ha ulteriormente sottolineato come non avesse rilevato alcuna "modificazione della personalità", il cambiamento del suo carattere non essendo significativo né invariabile e ha preso posizione sulle critiche mosse dall’assicurato al suo referto peritale, incentrate in particolare sul momento dell’insor-genza dei disturbi psichici. Ha inoltre osservato come sia un dato di fatto che l'assicurato non fosse mai stato ospedalizzato in ambiente psichiatrico per un rischio suicidale acuto né sia mai stato trattato a livello psichiatrico ambulatoriale intensivo (non day hospital né consultazioni giornaliere o bi o tri settimanali) e che la frequenza delle consultazioni così come riferito dall'assicurato attualmente non fosse né alta né intensa (una seduta ogni quattro settimane). Con riferimento a quanto osservato dallo psichiatra curante, la specialista ha ribadito di non poterne condividere le conclusioni, sottolineando inoltre come fosse un dato di fatto che il trattamento di cui beneficiava attualmente non sia un trattamento importante (doc. ____________________ 253). 

                                        

                                         Con riferimento alle valutazioni psichiatriche agli atti, i medici SMR, dr. med. __________ e __________, quest’ultima specialista in psichiatria, pure hanno osservato con pertinenza come nel caso concreto ci si trovi di fronte a due valutazioni psichiatriche a meno di quattro mesi di distanza l'una dall'altra, ossia quella della dr.ssa __________ del 22 dicembre 2008 e quella del dr. __________ del 1. aprile 2009. In entrambe le valutazioni non erano rilevabili deficit cognitivi, o disturbi della percezione mentre per quanto riguardava l'umore quest'ultimo era lievemente ridotto nella prima valutazione peritale mentre risultava nella norma nella seconda (risulta dalla perizia SAM una terapia antidepressiva aumentata), dove invece si constatava unicamente un leggero incremento della tensione endopsichica. Hanno tra l’altro fatto notare che nella “Hamilton rating scale” allegata alla perizia della collega __________ il punteggio totalizzato dal paziente, di 14 punti, rappresenta la soglia minima per poter ammettere un episodio depressivo. In sostanza dunque la perizia del SAM andava confermata anche dal profilo psichiatrico (Doc. IV/bis).

 

                                         Ricordato che, conformemente la giurisprudenza, per la valutazione dell'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica é decisivo che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324), tutto bene valutato, si deve concludere che pur ammettendo la presenza di un certo disagio, con una tendenza alla facile esauribilità e rassegnazione, di preoccupazione per il futuro e di un sentimento di incapacità, non è per contro rilevabile una comorbidità con patologia psichiatrica maggiore, né tantomeno una significativa compromissione della rete sociale o deficit intellettivi gravi con relativa menomazione psicologica e mentale importante, o una situazione resistente alle terapie idonee nel tempo; di conseguenza, in linea con i periti interpellati, bisogna concludere che l’assicurato, attraverso un ragionevole sforzo di volontà, potrebbe riprendere un’attività lavorativa adeguata nella misura del 100%. Del resto va anche detto che il fatto che l’assicurato non si senta più efficiente come un tempo ed abbia tendenze regressive ad abbandonare ogni sforzo inteso a riappropriarsi di un proprio ruolo lavorativo, non giustifica comunque una presa a carico da parte dell'AI. Anzi, all’assicurato va dato il chiaro messaggio di attivarsi, attraverso uno sforzo volitivo, per riconquistare la capacità lavorativa.

                                         Non si può peraltro non segnalare che l’assicurato stesso in occasione del consulto psichiatrico presso il dr. __________, il 18 febbraio 2009, ha primariamente dichiarato di soffrire per i dolori alla spalla destra, mentre che dal punto di vista psichico ha affermato unicamente di sentirsi nervoso e preoccupato per lo stato di salute e per la situazione finanziaria. Ha inoltre ammesso di aver comunque notato un miglioramento del suo stato psichico grazie alla terapia intrapresa con il dr. __________ (referto dr. __________ del 1. aprile 2009).

                                        

                                         Queste conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.10), meritano piena conferma.

                                                                                                                         

                                         Né del resto le dettagliate ed approfondite valutazioni del dr. __________ (confermate, come detto, nella sostanza anche dalla dr.ssa __________), sono state smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate con riferimento alla situazione posteriore alla perizia (del 14 aprile 2009).

                                         Quanto prodotto dal ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, un’inabilità al lavoro anche a motivo dei problemi psichiatrici, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni peritali, o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni.

                                         In effetti, le conclusioni peritali non possono essere modificate dalle certificazioni del  17 luglio 2007 (doc. Lainf 203), 20 marzo 2009 (doc. AI 27) e del 27 maggio 2009 (doc. B) dello psichiatra curante dr. __________i, per il quale la valutazione del dr. __________ (e anche quella della dr.ssa __________, doc. AI 27-5) sarebbe inaccettabile e l’assicurato sarebbe affetto da un episodio depressivo con sintomi biologici (doc. 203) e, quindi, inabile al lavoro in misura completa.

                                         A prescindere in effetti dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati, ricordato come in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista, poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. consid. 2.10), va detto che il dr.__________ e la dr.ssa __________ del SMR, con motivazioni pertinenti e convincenti, hanno illustrato i motivi per i quali le certificazioni dello psichiatra curante non permettono di sovvertire le conclusioni tratte dal dr. __________. A parte il fatto che il dr. __________ si limita in sostanza a censurare le certificazioni dei suoi colleghi psichiatri tralasciando tuttavia di fornire una motivazione scientifica e specialistica della sua critica (tralasciando pure di porre anche una diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta; nello scritto 20 marzo 2009 il dr. __________ riferisce di una “depressione ricorrente” e di una “malattia depressiva”, rispettivamente nello scritto alla __________ del 17 luglio 2007 di “episodio depressivo con sintomi biologici”, doc. AI 27-5 e doc. __________ 203), la stessa non poggia su nuove diagnosi o nuovi elementi clinici che possano in qualche modo permettere di discostarsi dalle conclusioni peritali, né fornisce elementi medici da cui si possa desumere l’eventuale peggioramento dello stato di salute rispettivamente dai quali si possa dedurre una valutazione diversa dell’incapacità lavorativa. A dette differenti e generiche valutazioni, ribadite l’affidabilità e la completezza della valutazione specialistica del dr. __________, non si può in questa sede aderire.

                                         Del resto sia ribadito che i medici SMR hanno con pertinenza osservato come contrariamente a quanto ritenuto dal curante, le due valutazioni psichiatriche eseguite a meno di quattro mesi di distanza l'una dall'altra non divergessero nella loro sostanza, descrivendo entrambi uno status psicopatologico paragonabile, con assenza di deficit cognitivi o di menomazione psicologica e mentale importante e concludendo entrambe per una capacità lavorativa non ridotta dal punto di vista psichiatrico (doc. IV/bis).

                                          

                                         Quanto poi al fatto, sottolineato dal ricorrente, che la perizia esperita dalla dr.ssa __________ sia stata oggetto di critiche da parte dell’assicurato e di una richiesta di complemento (doc. A e B) e che la dr.ssa __________ della __________, nelle sue osservazioni del 15 marzo 2010, non abbia giudicato ancora esaustive le risposte fornite dalla perita (doc. B, 259), non permette a questa Corte di trarre conclusioni differenti. In effetti, il fatto che la dr.ssa __________ abbia ritenuto la perizia 22 dicembre 2008 e l’ulteriore presa di posizione della psichiatra, bisognosa di ulteriori delucidazioni, non consente ancora di ritenere errate le conclusioni tratte dalla specialista, le critiche mosse essendo del resto primariamente incentrate sul tema, rispettivamente sullo svolgimento dello stesso nella perizia, del nesso causale e adeguato tra i disturbi psichiatrici e l’infortunio alla spalla (doc. AI 28-1). Per il resto va osservato che anche volendo ignorare le conclusioni tratte dalla dr. ____________________, rimane un dato incontestabile che le costatazioni obiettive e cliniche operate nel referto peritale del 22 dicembre 2008 –segnatamente l’assenza di deficit di capacità di concentrazione, di deficit cognitivi, di astenia, di disturbi del sonno, di inappetenza, di idee suicidali, di ospedalizzazione in ambito psichiatrico o di un trattamento a livello psichiatrico ambulatoriale intensivo, cfr. doc. 236 -, che peraltro si basano su tre visite ambulatoriali tenutesi il 15, 21 e 30 ottobre 2008 (doc. AI 26-2), confermano quelle riassunte nella successiva perizia del dr. __________, alla quale va riconosciuto, come detto, pieno valore probatorio.  

                                        

                                         Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione della decisione contestata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità del provvedimento impugnato in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui lo stesso è stato reso; cfr. DTF 132 V 215, 130 V 140, 129 V 4), i disturbi di cui è affetto incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato in sede peritale.

                                         In proposito deve ancora essere osservato che alle predette conclusioni non può mutare nemmeno la certificazione dell’11 marzo 2010 del dr. __________ attestante la diagnosi di TIA vertebrobasilare con emianoplasia, verificatosi il 23 febbraio 2010, considerato come la stessa riferisca dell’avvenuto “completo recupero” dell’assicurato (doc. E2; cfr. consid. 2.9 in fine).  Va inoltre rilevato che in ogni modo si sarebbe trattato di un peggioramento avvenuto posteriormente alla data determinante della decisione qui impugnata, per cui gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa di un’eventuale insorgenza di una problematica neurologica insorta in data posteriore al mese di settembre 2009 non sarebbero comunque suscettibili di essere presi in considerazione.

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10), alla stessa può esser fatto riferimento. Pertanto, osservato come gli svariati accertamenti medici effettuati abbiano permesso di escludere la presenza di altre affezioni organiche rilevanti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che successivamente al mese di dicembre 2006 e sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa completa in attività lavorative adatte ai suoi problemi di salute. Per completezza va precisato che malgrado nella perizia SAM venga attestata la ripresa della capacità lavorativa in attività adeguate al 1. aprile 2007, è evidente che tale momento va fissato al 15 dicembre 2006, data della visita medica di chiusura ____________________, cui l’Ufficio AI e i periti del SAM hanno fatto ripetutamente riferimento per fissare il momento dell’avvenuta ripresa della capacità lavorativa in attività adeguate (cfr. espressamente nella perizia: “quindi tre mesi dopo la visita medica di chiusura __________”, consid. 2.9). 

                                        

                                         Va anche ricordato al ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente nella forma di una perizia psichiatrica. Né del resto il ricorrente ha, come detto, prodotto nuova certificazione medica che possa in qualche modo lasciar supporre una lacunosità o non completezza degli accertamenti peritali o documentare una modifica di rilievo delle patologie di cui soffre o in grado di sostanziare un‘ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quella riscontrata dalla perizia SAM.

                                        

                             2.13.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
A
l medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, U 243/99 del   23 maggio 2000; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b con riferimenti). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 p. 635 consid. 3a; RAMI 1993 Nr. U 168 p. 100s. consid. 3b).

 

                                         Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti dell’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurato in occasione della prima decisione dell’11 ottobre 2007.

                                         In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi all’attività lavorativa svolta in precedenza dall’assi-curato, nel rapporto finale del 13 aprile 2007 aveva concluso quanto segue:

 

"  (…)

 

Calcolo CGR – senza (ri)formazione specifica

 

Reddito da valido:

L’A. senza il danno alla salute, per l’anno 2005,  avrebbe potuto percepire un reddito annuo pari a fr. 60'288.80 nella sua abituale attività di manovale edile (vedi questionario DL citato sopra).

 

Reddito da invalido:

Considerando una CL del 100% in attività adegate ed a seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati in passato. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

 

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di statistica l’A. nel 2005 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di fr. 4'643.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano 9.

Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in la vie economique, ½-2006, p. 94) esso ammonta a fr. 4'819 mensili oppure fr. 57'830 per l’intero anno.

Considerando un reddito di partenza di fr. 57'830 si effettua la riduzione del 15% inerente l’attività leggera e le difficoltà di adattamento dovute al cambio di attività, ed alla scarsa scolarizzazione.

 

Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 49'156.­- annui.

 

 

(…)" (Doc. AI 27/1-3)

 

 

                                         Confrontando quindi il reddito da valido e quello da invalido, la consulente ha quindi concluso per un grado di invalidità del 18.46% ([(60'288.80 – 49'156) x 100] : 60'288.80), osservando come detto grado di invalidità non giustificasse un’entrata in materia per quanto riguardava l’assegnazione di provvedimenti reintegrativi.

                                        

                                         Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti di per sé incontestati dal ricorrente, meritano conferma, anche avuto riguardo alla corretta applicazione, nella determinazione del reddito da invalido, dei dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica in applicazione della giurisprudenza de TF (STFA I 222/04 del 5 settembre 2006; STFA I 424/05 del 22 agosto 2006).

                                        

                             2.14.   Visto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI, concessa una rendita intera per il periodo dal 1. novembre 2005 al 31 marzo 2007, ossia tre mesi dopo la visita medica di chiusura della __________ (del 15 dicembre 2006), attestante la ripresa della capacità lavorativa in attività adeguate (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. consid. 2.4), ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita a decorrere dal 1. aprile 2007.

 

                                         In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

                                        

                             2.15.   Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica. 

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

 

                                         Nel caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12) che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione peritale del dr. __________, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia psichiatrica per verificare quanto già accertato.

 

                             2.16.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 200.-- vanno a carico del ricorrente.

 

                             2.17.   L’assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 61, n. 86, p. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

 

                                         Il ricorrente, senza attività lucrativa si trova nel bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di percepire unicamente fr. 2'420.45.- mensili (fr. 1'081.45 dalla SUVA e fr. 1'339 dall’Uffi-cio del sostegno sociale; cfr. documentazione allegata al doc. IX).

                                         Egli non ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza, eccezion fatta per un’automobile __________ (cfr. certificato municipale, doc. IX).

                                         L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, è analfabeta, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere manifestamente privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

                                         Per quanto riguarda invece la domanda di assistenza giudiziaria in sede amministrativa postulata dall’assicurato mediante scritto del 17 settembre 2008, per il periodo successivo alla STCA dell’11 luglio 2008 (doc. C), dagli atti non risulta che l’Ufficio AI si sia determinato in merito, la decisione impugnata in questa sede non pronunciandosi al riguardo. Tale questione non può quindi essere oggetto della presente pronuncia.

                                         Il TCA ritiene tuttavia opportuno trasmettere all’amministrazio-ne gli atti affinché proceda nei suoi incombenti e, quindi, si pronunci su tale domanda.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di assistenza giudiziaria in sede amministrativa presentata dall’assicurato in data 17 settembre 2008.

 

                                   4.   Le spese, per fr. 200.--, sono a carico dell’assicurato. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti