Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.176

 

FS/lb

Lugano

18 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 settembre 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1948, il 13 dicembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) rottura vertebre, artrosi facciale, depressione (…)” (doc. AI 7/1-8).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 8 settembre 2009 (doc. AI 43/1-3), preavvisata con progetto 22 luglio 2009 (doc. AI 38/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

 

                               1.3.   Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

 

"  1.  Il ricorso è accolto.

 

     Di conseguenza la decisione dell’8/9 settembre 2009 dell’Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona, [che] ha deciso di negare una rendita di invalidità alla signora RI 1, __________, è annullata.

 

2.  È ordinata una perizia o un complemento di perizia sullo stato di salute, sulla capacità economica residua e sul grado di invalidità dell’assicurata signora RI 1, __________.

 

3.  Alla luce dell’esito degli accertamenti di cui al punto 2 del petito, all’assicurata signora RI 1, __________, è accordata una rendita d’invalidità del …% a far tempo dal … (GG MM AAAA).

 

4.  Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. AI 46/15)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – fondandosi in particolare sulle annotazioni 6 novembre 2009 del dr. __________ – ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la valutazione medica e economica.

 

                               1.5.   Invitata a formulare osservazioni scritte sulle annotazioni del dr. __________ l’assicurata è rimasta silente e nemmeno ha prodotto ulteriori mezzi di prova.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 all’8 settembre 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

                                         Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 8 settembre 2009 (doc. AI 43/1-3) – con la quale l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni – è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 segg.).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 19 dicembre 2008, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento medico (SAM): “(…) dalle richieste di rapporti medici aggiornati sull’A. ci perviene soltanto un nuovo certificato medico del MC Dr. __________ il quale ritiene l’A. ora inabile nella misura del 50% a partire dal 01.10.2007 (nel precedente rapporto la riteneva con una IL totale dal 14.05.2005) nella propria professione di contabile in proprio, attività che ha ripreso in parte dal gennaio 2008. La dichiarata IL deriva da problematiche reumatologiche/neurologiche su dolorosità dorsolombare con irradiazione bilaterale ai dermatomeri L3/L4 (valutata dal Dr. __________ una sola volta in settembre 2007), osteoporosi e osteocondensazione della vertebra L1 su frattura da compressione (esame sensitometrico Dr. __________ 08.2007) e una conosciuta sindrome depressiva reattiva in trattamento c/o il Dr. __________ dal 03.2008. Alla luce di quanto sopradescritto ritengo necessaria una perizia pluridisciplinare SAM al fine di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A., rispettivamente le limitazioni funzionali per l’abituale attività o per attività adeguate, le eventuali risorse e la determinazione temporale della CL residua.” (doc. AI 28/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 30/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 18 giugno 2009 (doc. AI 35/1-23) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome toracolombospondilogena cronica in:

 

     -     osteoporosi sintomatica con frattura dei corpi vertebrali D12, L1, L3 e L5;

     -     alterazioni degenerative con osteocondrosi D11-12, D12-L1 con spondilosi anteriori;

     -     disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con scoliosi ds.-conves-sa toracolombare);

     -     decondizionamento muscolare.

 

Periartropatia coxofemorale ds.

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Distimia.

 

Anamnesticamente ipotireosi subclinica in dicembre 2007, attualmente TSH 5,08 mlU/L (0,4-4), fT3, 3,7 (3,8-6), Ft4 nella norma.

 

Stato dopo trombosi venosa profonda gamba ds. nel 1991, con embolia polmonare.

 

Soprappeso con BMI 26 kg/m2.

 

Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 35/7-8)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di contabile indipendente e insegnante di contabilità indipendente, è considerata nella misura del 90%, premesso che l’A. abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno, non potendo rimanere a lungo in posizioni statiche (la percentuale è intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa). (…)” (doc. AI 35/10), hanno concluso:

 

"  (...)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalla patologia reumatologica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità lavorativa.

 

Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi di sindrome toracolombospondilogena cronica in osteoporosi sintomatica con frattura dei corpi vertebrali D12, L1, L3 e L5, alterazioni degenerative con osteocondrosi D11-12, D12-L1 con spondilosi anteriori, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con scoliosi ds.-convessa toracolombare), decondizionamento muscolare, periartropatia coxofemorale ds.. Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra l'altezza del petto, il maneggiare attrezzi (soprattutto pesanti), l'effettuare lavori sopra la testa, l'assunzione di certe posizioni e la deambulazione.

 

Secondo il nostro consulente reumatologo, nella sua ultima attività principale come insegnante privata di contabilità, l'A. è ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione dei rendimento del 10%, premesso che possa alternare le posizioni corporee al bisogno, non potendo rimanere a lungo in posizioni statiche.

 

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità lavorativa globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata, nella misura del 90%.

 

Secondo il nostro consulente reumatologo tale valutazione vale mediamente a partire da luglio 2005, allorché l'A. abbandonava l'attività lavorativa principale come contabile, continuando in seguito a lavorare come insegnante privata di contabilità.

 

Facciamo notare come, nonostante il medico curante avesse attestato un'incapacità lavorativa totale da maggio 2005 (atto 17.01.2008), l'A. abbia continuato ad esercitare la propria attività, come descritto al capitolo 3.3. Si consiglia l'esecuzione di un'inchiesta economica per indipendenti.

 

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l'A. può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'A. può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'A. può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L'A. può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'A. può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli.

 

Globalmente, in un'attività adatta allo stato di salute, che tenga in considerazione le limitazioni descritte sopra, in cui abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno (non potendo rimanere a lungo in posizioni statiche), la capacità lavorativa dell'A. è da considerare abile nella misura del 100% a decorrere da giugno 2005, allorché subentrava la prima frattura vertebrale D12.

 

Come casalinga, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopra menzionati, l'A., sempre da luglio 2005, è ritenuta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento nella misura del 30%.

L'A. stessa desidera continuare con la propria attività il più a lungo possibile: non riteniamo pertanto necessari provvedimenti d'integrazione professionale.

 

Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche, possiamo fare le seguenti considerazioni:

 

-    È sicuramente auspicabile che l'A. corregga il suo sovrappeso di circa 7 kg, onde ridurre il carico sul passaggio lombosacrale dolorante, rafforzando nel contempo progressivamente il suo manto muscolare, onde stabilizzare maggiormente la colonna vertebrale lombare. II trattamento analgesico attualmente in corso può essere sicuramente potenziato, ottimalizzando anche la copertura analgesica sulle 24 ore. A distanza di 2 anni dalla prima densitometria ossea, realizzata in data 8.08.2007, è sicuramente prevista una densitometria ossea di controllo, per verificare l'efficacia del trattamento con Bifosfonati attualmente in atto; qualora questi dovessero rivelarsi scarsamente efficaci, andrebbe introdotto, dopo aver rivalutato l'aderenza terapeutica, un trattamento con Paratormone. Le misure terapeutiche citate, sono in grado di migliorare la qualità di vita dell'A., ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua.

 

-    Nell'attuale esame di laboratorio è stata confermata un'ipotireosi, per la quale invitiamo il medico curante a effettuare i necessari passi diagnostici e terapeutici, senza che ciò muti la valutazione della capacità lavorativa.

 

                                             Dal punto di vista psichiatrico, il nostro consulente consiglia la ripresa dei colloqui di sostegno in modo più regolare presso lo psicoterapeuta di __________ e, nel caso la situazione psichica peggiorasse, auspica l'assunzione della psicofarmacoterapia in modo regolare.

 

 

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(...)" (doc. AI 35/11-13)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, il rapporto medico 6 luglio 2009 e le annotazioni 31 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 36/1-3 e 41/1) , con decisione 8 settembre 2009 (doc. AI 43/1-3) ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Va qui evidenziato che in una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

4.2 Sinn und Zweck des im Rahmen der 5. IV-Revision (Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006; AS 2007 5129 ff.) neu geschaffenen, seit 1. Januar 2008 in Kraft stehenden und vorliegend anwendbaren Art. 59 Abs. 2bis IVG sowie des neu gefassten Art. 49 IVV liegen darin, dass die IV-Stellen zur Beurteilung der medizinischen Anspruchsvoraussetzungen auf eigene Ärzte und Ärztinnen zurückgreifen können. Diese sollen aufgrund ihrer speziellen versicherungsmedi-zinischen Kenntnisse für die Bestimmung der für die Invalidenversicherung massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten verantwortlich sein. Damit soll eine konsequente Trennung der Zuständigkeiten zwischen behandelnden Ärzten (Heilbehandlung) und Sozialversicherung (Bestimmung der Auswirkungen des Gesundheitsschadens) geschaffen werden. Die RAD bezeichnen die zumutbaren Tätigkeiten und die unzumutbaren Funktionen unter Angabe einer allfälligen medizinisch begründeten zeitlichen Schonung. Damit soll im Hinblick auf eine erfolgreiche Eingliederung eine objektivere Festlegung der massgebenden funktionellen Leistungsfähigkeit der Versicherten ermöglicht werden. Gestützt auf die Angaben des RAD hat die IV-Stelle zu beurteilen, was einer versicherten Person aus objektiver Sicht noch zumutbar ist und was nicht (Botschaft vom 23. Juni 2005 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [5. Revision], BBl 2005 4572 zu Absatz 2 und 4577 Ziff. 2.2.1 zu Art. 7 Absatz 2; vgl. auch Protokolle der Sitzungen der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 11.-13. Januar 2006, S. 98 ff., resp. vom 29./30. Mai 2006, S. 62 f.; Beatrice Breitenmoser, Die Antworten des Gesetzgebers in der 4. und 5. IVG-Revision: Die zentralen Punkte der beiden Revisionen, in: Die 5. IVG-Revision: Kann sie die Rentenexplosion stoppen?, 2004, S. 108 f.; Ralf Kocher, Ausblick auf die 5. IV-Revision, in: Invalidität im Wandel, 2005, S. 45; Ueli Kieser, Entwicklungen im Rahmen der 5. IV-Revision, HILL 2007 Fachartikel Nr. 7, S. 5; ebenso, wenn auch rechtspolitisch kritisch, Hardy Landolt, Auswirkungen der 5. IVG-Revision auf die Schadenminderungspflicht, Personen-Schaden-Forum 2007, S. 239 ff., und Thomas Locher, Stellung und Funktion der Regionalen Ärztlichen Dienste [RAD] in der Invalidenversicherung [IV], in: Medizinische Gutachten, 2005, S. 65 f.).

 

 

4.3

4.3.1 Auch auf Stellungnahmen der RAD kann indessen nur abgestellt werden, wenn sie den allgemeinen beweisrechtlichen Anforderungen an einen ärztlichen Bericht genügen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2). Sie müssen insbesondere in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden sein und in der Beschreibung der medizinischen Situation und Zusammenhänge einleuchten; die Schlussfolgerungen sind zu begründen (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352). Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (Urteile I 142/07 vom 20. November 2007 E. 3.2.3 und I 362/06 vom 10. April 2007 E. 3.2.1). Bezüglich dieser materiellen und formellen Anforderungen sind sie im Beschwerdefall gerichtlich überprüfbar (vgl. hiezu Protokoll der Sitzung der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 11.-13. Januar 2006, S. 101).

 

Nicht zwingend erforderlich ist, dass die versicherte Person untersucht wird. Nach Art. 49 Abs. 2 IVV führt der RAD für die Beurteilung der medizinischen Voraussetzungen des Leistungsanspruchs nur «bei Bedarf» selber ärztliche Untersuchungen durch. In den übrigen Fällen stützt er seine Beurteilung auf die vorhandenen ärztlichen Unterlagen ab (BBl 2005 4572 zu Absatz 2). Das Absehen von eigenen Untersuchungen ist somit nicht an sich ein Grund, um einen RAD-Bericht in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere, wenn es im Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden medizinischen Sachverhalts geht und die direkte ärztliche Befassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (Urteil I 1094/06 vom 14. November 2007 E. 3.1.1 in fine mit Hinweisen; vgl. auch BGE 127 I 54 E. 2e und f S. 57 f.).

 

4.3.2 Im Übrigen hat die Rechtsprechung bereits unter der bis 31. Dezember 2007 geltenden Rechtslage erkannt, dass Berichte regionaler ärztlicher Dienste materiell Gutachtensqualität haben können (vgl. etwa Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 694/05 vom 15. Dezember 2006 E. 2; vgl. auch SVR 2008 IV Nr. 13, I 211/06 E. 5.2). Trifft dies zu, haben sie beweisrechtlich keinen geringeren Rang als etwa ein MEDAS-Gutachten (Urteil 9C_773/2007 vom 23. Juni 2008 E. 5.3; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 827/05 vom 18. Oktober 2006 E. 3.2; vgl. auch Urteil 9C_657/2007 vom 12. Juni 2008 E. 3.2). Nach dem soeben ergangenen Urteil 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 haben RAD-Untersuchungs-berichte, sofern sie den erwähnten materiellen und formellen Anforderungen (E. 4.3.1 hievor) genügen, einen vergleichbaren Beweiswert wie ein anderes Gutachten (BGE 9C_204/2009 vom 6. Juli 2009 E. 3.3.2 mit weiteren Hinweisen).

 

Nach der kraft Art. 55 ATSG sinngemäss anwendbaren Rechtsprechung zu Art. 12 lit. e VwVG wird mit Gutachten von Sachverständigen gestützt auf besondere Sachkenntnis Bericht über die Sachverhaltsprüfung und -würdigung erstattet (BGE 132 II 257 E. 4.4.1 S. 269). Wann eine solche medizinische Expertise vorliegt, beurteilt sich im Einzelfall aufgrund der verfahrensmässigen Bedeutung und des Inhalts der ärztlichen Meinungsäusserung. Eine generelle, schematische, formalen Gesichtspunkten folgende Abgrenzung ist nicht möglich (BGE 122 V 157 E. 1b S. 160). Immerhin handelt es sich in der Regel da um ein Sachverständigengutachten, wo ein Arzt im Hinblick auf den Abschluss eines Versicherungsfalles beauftragt wird, einen auf den gesamten medizinischen Akten und allenfalls eigenen Untersuchungen beruhenden zusammenfassenden Bericht zu erstatten (Urteil U 65/06 vom 14. Februar 2007 E. 2.2 mit Hinweisen; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 91/95 vom 9. März 1998 E. 3c).

(…)" (SVR 2009 IV Nr. 56, consid. 4.2 e 4.3, pag. 175-176)

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 90% nella sua attività di contabile e insegnante di contabilità indipendente e del 100% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni funzionali poste, da giugno 2005.

 

                                         Innanzitutto il TCA rileva che la dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare non é stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In particolare, non è possibile concludere per un’inabilità al lavoro del 50% sulla base delle osservazioni 17 agosto 2009 (doc. AI 39/1) nella quali il dr. __________, FMH in medicina interna, si è così espresso:

 

"  (...)

ho preso conoscenza del progetto di decisione riguardante la paziente summenzionata, datato 22 luglio 2009. Causa mia assenza per ferie, sono rientrato solo ora, mi rendo conto che la valutazione della perizia Al eseguita al SAM è a mio avviso troppo ottimistica. Ritengo infatti che la paziente non sia considerabile abile al lavoro a causa dei dolori cronici alla colonna vertebrale per più del 50%, tenendo conto che vive sola e che esaurisce quindi buona parte del proprio potenziale lavorativo solo nella conduzione della propria economia domestica. Il fatto di fare la spesa e le pulizie di casa, le causa forte dolori al rachide, che la costringono poi sul divano a riposarsi. In queste condizioni non può certamente  eseguire più di 4 ore al giorno d'insegnamento teorico di contabilità. E ciò nemmeno per tutti i giorni della settimana. Ella può infatti dimostrare sulla base delle proprie dichiarazione d'imposte, che il suo reddito è molto diminuito da quando ha subito le fratture summenzionate nelle lettere. Ritengo infatti che la valutazione sia reumatologica sia psichiatrica non tenga conto del fatto che le medicazioni assunte nelle fasi acute della malattia e dei dolori, impedivano anche la concentrazione necessaria per poter portare avanti un lavoro di precisione e di memoria come l'insegnamento contabile. Ritengo quindi che la valutazione dell'abilità lavorativa della paziente in seguito sia alle malattie sia ai dolori cronici da essa risultati, siano da rivedere sulla base della netta riduzione del reddito conseguito dalla paziente a seguito degli infortuni e delle fratture avute dalla colonna. Segnalo inoltre che l'ipotireosi subclinica diagnosticata nel dicembre 2007, è andata ora peggiorando e con un aumento ponderale della paziente ed è stata iniziata in data odierna una terapia sostitutiva con Euthyrox 25 mcg da adattare in seguito secondo risposta. Ciò può non aver grosso influsso sulla capacità lavorativa futura, vi è però da ritenere come fattore importante per l'inabilità negli ultimi 2-3 anni e la debolezza sia psichica che fisica lamentata dalla paziente nel 2006 fino 2008.

Concludendo, la prego di considerare la presente lettera come ricorso sul progetto di decisione e di convocare la paziente per un chiarimento soprattutto dei fattori finanziari. Da parte mia vorrei concordare con la paziente un'eventuale controperizia dal lato soprattutto reumatologico.

(…)" (doc. AI 39/1)

 

                                         Prima del danno alla salute l’assicurata lavorava quale contabile e insegnante di contabilità indipendente al 100% (vedi la domanda 2 e la relativa risposta sub doc. AI 10/1 e 11/1). Per il calcolo del grado d’invalidità va quindi applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi con la conseguenza che eventuali limitazioni quale casalinga sono ininfluenti. Dagli atti non risulta infatti, e del resto nemmeno l’assicurata lo ha sostenuto, che ella, indipendentemente dal danno alla salute, avrebbe modificato il suo statuto di lavoratrice indipendente a tempo pieno.

                                         Non è poi possibile desumere il grado d’incapacità lavorativa direttamente dall’asserita diminuzione del reddito conseguito quale indipendente.

                                         In sostanza il dr. __________ che nel rapporto medico 17 gennaio 2008 aveva attestato un’incapacità lavorativa quale contabile in proprio del 100% dal 14 maggio 2005 mentre in quello del 13 novembre 2008 del 50% dal 1. ottobre 2007 (doc. AI 15/1 e 25/2 punti 3) non ha contestato validamente la perizia del SAM e, pur non essendo egli specialista in reumatologia e psichiatria, si è limitato ad esprimere una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

                                         In ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

                                         Quanto all’asserito peggioramento dell’ipotireosi subclinica lo stesso dr. __________ ha puntualizzato che “(…) ciò può non aver grosso influsso sulla capacità lavorativa futura (…)” (doc. AI 39/1). Al riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 31 agosto 2009, ha concluso che “(…) dal punto di vista medico il MC Dr. __________ nel suo ultimo rapporto descrive un peggioramento dello stato di salute dell’A. oggettivato solo sulla base dei fattori finanziari (diminuzione del reddito da quando ha subito il danno alla salute), inoltre descrive un peggioramento del suo stato di salute rispetto all’economia domestica. Ritengo che dal punto di vista medico sia da confermare l’esito peritale SAM (…)” (doc. AI 41/1).

 

                                         Il TCA ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (STF I 649/06 del 13 marzo 2007, nella quale il TF ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve – pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

                                         L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

 

"  (...)

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]).

(...)" (STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid. 4.3)

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 5 ottobre 2009 nel quale il dr. __________ ha attestato che:

 

"  (...)

Attesto che la paziente a margine, soffre ormai da almeno 2-3 anni di forti dolori al rachide in toto, che la costringono spesso a sdraiarsi sul divano, e che le impediscono di rimanere in piedi continuativamente per più di 2 ore. I dolori sono stati trattati sinora con antinfiammatori non steroidei, antidepressivi, purtroppo senza grosso controllo. La paziente teme il passaggio ad una dose fissa di oppiacei e preferisce nelle fasi acute assumere Tramadol 100 mg che a volte raggiunge il dosaggio di 2 volte 100 mg al giorno. La medicazione effettivamente adesso assunta dalla paziente, non corrisponde a quanto dichiarato dalla stessa in occasione della visita reumatologico nell'ambito della perizia Al. Devo sottolineare che una parte della responsabilità per il mancato controllo e la mancata instaurazione di una terapia di base incombe anche alla paziente che si presenta molto saltuariamente nella pratica medica e non permette una presa a carico graduale con un aumento pure graduale della farmaco terapia per il dolore e rifiuta altre proposte terapeutiche tra cui nella fase acuta della frattura la vertebroplastica proposta dai colleghi della neurochirurgia di __________ che avrebbe sicuramente portato ad un giovamento. Vi è il sospetto infatti che una parte dei dolori sia di tipo neuropatico, a questo livello non è ancora stata intrapresa nessuna terapia in quanto la sedazione dovuta da questi farmaci nella fase iniziale è stata rifiutata dalla paziente che vuole essere lucida per compiere almeno le poche ore di lavoro che riesce a svolgere in maniera ottimale.

(…)" (doc. AI 46/28)

 

                                         Il dr. __________ non attesta e tanto meno documenta un peggioramento significativo della situazione valetudinaria, non contesta la perizia del SAM, non si esprime chiaramente sulla capacità lavorativa evidenziando, oltretutto, una scarsa collaborazione medico terapeutica della ricorrente. Va qui ricordato che ad ogni assicurato incombe l’obbligo di cercare di limitare il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 6 novembre 2009, ha concluso che “(…) dal rapporto del dr. __________ (ndr.: si riferisce al certificato medico 5 ottobre 2009) risulta che l’assicurata assume fino a 2 x 100mg Tramal al giorno, questo però unicamente nelle fasi acute temendo l’assicurata il passaggio ad una cura fissa. Cade quindi l’argomento che l’assunzione di analgesici influisca sul rendimento. Faccio presente che gli antinfiammatori non steroidei (tipo Voltaren ecc.) non portano a sonnolenza o problemi di concentrazione. P. es la guida di un automezzo è ben possibile dopo un certo periodo di adattamento al medicamento. Dal rapporto del dr. __________ non risultano elementi in favore d’una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata rispetto al momento della valutazione in ambito SAM. Rimangono quindi valide le conclusioni della perizia SAM.” (IV/Bis).

                                         L’assicurata, anche se invitata espressamente a formulare delle osservazioni scritte in merito all’annotazione 6 novembre 2009 del dr. __________, è rimasta silente (cfr. consid. 1.5) e nemmeno ha prodotto ulteriore documentazione medica circa gli asseriti approfondimenti che avrebbe dovuto svolgere presso un centro medico specializzato in cui opera il dr. __________.

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia 18 giugno 2009 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo nemmeno documentato un peggioramento delle patologie somatiche e extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 90% nella sua attività di contabile e insegnante di contabilità indipendente da giugno 2005.

 

                                         La domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria per determinare le conseguenze invalidanti delle patologie della ricorrente va pertanto disattesa. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwal-tungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Va qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

 

 

                               2.9.   Visto che l’insorgente conserva una capacità lavorativa residua del 90% nella sua attività di contabile e insegnante di contabilità indipendente, nella quale è in grado di conseguire un reddito corrispondente al 90% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 10% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008). E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata sia il diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.4) che a provvedimenti professionali (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111 e STF I 237/00, consid. 3 e riferimenti).

                                        

                                         In una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009 il TF, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicu-rata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

 

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti