Raccomandata |
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Incarto n.
BS/lb |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 settembre 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il 28 settembre __________, professionalmente attivo quale consulente indipendente, nel mese di ottobre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________ ed una valutazione psichiatrica da parte della dr.ssa __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 14 maggio 2007, preavvisata il 30 agosto 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita d’invalidità (grado del 55%) dal 1° agosto 2005, aumentata a rendita intera dal 1° dicembre 2005 e nuovamente ridotta a metà rendita (grado del 55%) dal 1° aprile 2006 (il grado d’invalidità del 55%, determinato secondo il cosiddetto metodo straordinario, corrisponde alla somma degli impedimenti delle mansioni componenti la professione di consulente indipendente che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, continua a svolgere in misura parziale, vale a dire: impedimento del 5% relativo alla mansione “attività domicilio” [svolta nella misura del 10% dell’attività lucrativa complessiva] e dell’impedimento del 50% riguardante “attività esterne” [svolte in ragione del restante 90%]).
1.2. Adito dall’assicurato, con sentenza 4 aprile 2008 il TCA ha parzialmente accolto il ricorso. Annullata la decisione 14 maggio 2007 per quanto concerneva il diritto alla rendita dal 1° aprile 2006, questa Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, mediante la corretta applicazione del metodo straordinario, determinasse nuovamente il grado d’invalidità (inc. 32.2007.220).
1.3. Dopo aver proceduto al richiesto accertamento economico, con decisione 16 settembre 2009 (preavvisata il 22 ottobre 2008) l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita dal 1° agosto 2005, aumentata a rendita intera dal 1° dicembre 2005, ridotta a metà rendita dal 1° aprile 2006.
1.4. Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RI 1, ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera, con un grado d’invalidità del 70%, dal 1° aprile 2006. Sostenendo un peggioramento delle condizioni di salute, l’insorgente contesta la modalità di calcolo del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa, l’amministrazione ha invece postulato la reiezione del ricorso, confermando l’accertamento economico ed il calcolo del grado d’incapacità al guadagno.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Come nella precedente vertenza, oggetto del contendere è sapere se il ricorrente, a far da tempo dal 1° aprile 2006, ha diritto ad una prestazione maggiore della mezza rendita d’invalidità determinata con la decisione contestata. Pacifico è invece il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto 2005 ed ad una rendita intera dal 1° dicembre 2005 al 31 marzo 2006.
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (5a revisione del-l’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 luglio 2009, data della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).
Va qui rilevato che la 5a revisione dell’AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d’invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009, consid. 2).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Nel caso in esame, in primo luogo l’insorgente sostiene un peggioramento del suo stato di salute, allegando un certificato del suo medico curante.
Come rettamente evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa, con sentenza 4 aprile 2008 questa Corte aveva confermato la valutazione medico-teorica dell’incapacità lavorativa alla base della decisione 14 maggio 2007. L’incapacità al lavoro del 50% nella propria ed in attività adeguate risultava dalla perizia 30 ottobre 2006 del reumatologo dr. __________ e dal rapporto 20 dicembre 2006 del SMR riguardo all’aspetto psichiatrico.
Nel confermare in particolare la perizia reumatologica, il TCA aveva in particolare evidenziato:
" Né la stessa può essere sconfessata dai rapporti 19 gennaio 2007 e 8 giugno 2007 del medico curante del ricorrente (doc. AI 34-5, doc. A4) in quanto, oltre ad essere scarni, riportano le note diagnosi senza tuttavia spiegare perché l’inabilità lavorativa, nonostante il citato intervento chirurgico, è da valutare al 67% rispettivamente al 70%. Il dr. __________ non ha inoltre evidenziato un peggioramento delle condizioni di salute del suo paziente successivamente alla perizia 30 ottobre 2006 del dr. __________. Del resto, come detto poc‘anzi, il perito aveva pronosticato una persistenza della sintomatologia ma non un possibile peggioramento“ (cfr. consid.2.5.1 della STCA 4 aprile 2008).
Allegato al ricorso, l’insorgente ha prodotto un certificato medico del dr. __________ datato 9 ottobre 2009 dal seguente tenore:
" (...) Certifico che il paziente sopraccitato è stato operato in settembre 2005 dal Professor __________ a causa di una radicoloneuropatia L5 e parzialmente S1 sinistra, in presenza di una stenosi recessuale e foraminele e di un bulging discale calcifico L5/S1 intra- ed extraforaminale sinistro.
Egli soffre pure da anni di un Morbo di Pagget che aveva importanti dolori al rachide in toto e che comportano limitazioni funzionali considerevoli.
Malgrado l'intervento operatorio, dopo un leggero miglioramento transitorio, egli ha continuato ad accusare forti dolori lombari che, associati ai dolori dovuti al Morbo di Pagget, lo hanno reso sempre inabile al lavoro al 70% della data dell'intervento a tuttora." (doc. A3)
Orbene, il succitato certificato – che ripropone lo stesso tenore di quelli già prodotti nella precedente vertenza – non è sufficiente per rendere verosimile una modifica delle condizioni di salute dell’insorgente. Oggi come allora, il dr. __________, riportando le note diagnosi, non evidenzia, tantomeno motiva, un peggioramento delle condizioni di salute del suo paziente rispetto alla perizia 30 ottobre 2006 del dr. __________.
Vero che la perizia reumatologica risale ad oltre tre anni fa, ma è altrettanto vero che l’assicurato non ha dimostrato, o per lo meno reso verosimile, un peggioramento dello suo stato di salute essendo in tal senso i certificati del suo medico curante insufficienti. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In queste circostanze, dunque, la situazione dal profilo medico è rimasta immutata e va di conseguenza confermata un’inabilità lavorativa del 50% in ogni tipo di attività.
2.6. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 p. 122 consid. 1a e p. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 e I 540/02 del 12 maggio 2004).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.7. La circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività (RCC 1979 p. 230).
2.8. Nella fattispecie concreta, occorre ricordare che nella precedente sentenza questo TCA aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI per la corretta applicazione del metodo straordinario. Dopo aver rilevato come non potevano essere presi in considerazione i redditi lordi per il calcolo del grado d’invalidità, la scrivente Corte aveva concluso:
" Inoltre – qui sta il punto decisivo -, non si vede il motivo per cui con la risposta di causa è fatto riferimento al metodo ordinario. Infatti, se nella decisione contestata l’Ufficio AI ha rettamente optato per il metodo straordinario, significa che ha ritenuto i redditi non sufficientemente attendibili (cfr. consid. 2.6.2 della citata STCA).
Dando seguito al rinvio, con rapporto 15 ottobre 2008 l’ispettore AI ha proceduto al seguente calcolo del grado d’invalidità, ripreso nella decisione contestata:
" (...)
In relazione ai disposti di cui a sentenza 04.04.2008 del TCA ed a mandato interno del 29-9.2008, fermo restando dal profilo valetudinario una situazione invariata, si completa il rapporto ispettorato del 12.05.2006 con un quadro che rispecchia la valutazione del grado Al secondo il metodo straordinario, in base alla tabella TA7.
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TA7 |
Mansioni |
Valutaz. senza Invalidità |
Valutaz. con Invalidità |
Importo In Fr. |
Reddito esigibile senza inv. |
Reddito esigibile con inv. |
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22.3 |
Attività al domicilio |
10 % |
05 % |
72'240.- |
7'224.- |
3'612.- |
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21.3 |
Attività esterna |
90 % |
40 % |
75'576.- |
68'018.- |
30'230.- |
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Totali |
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100 % |
45 % |
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75'242.- |
33'842.- |
Per la parte di attività a domicilio si è applicata la cifra 22.3 (capitolo segretariato e lavori di cancelleria), mentre che per il lavoro esterno, quindi la quota-parte più importante e qualificata dell'attività, si è fatto riferimento al punto 21.3 (contabilità). Il livello di qualificazione 3 riconosce competenze professionali specialistiche.
Il Grado d'invalidità risulta quindi il seguente:
Reddito esigibile senza invalidità: Fr. 75'242.--
Reddito esigibile con invalidità: Fr. 33'842.--
Perdita economica Fr. 41'400.--
Grado d'invalidità: 55 % arr." (doc. AI 51-1)
Va in primo luogo detto che, come nella precedente decisione, l’Ufficio AI ha rettamente proceduto alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente dell’assicurato. A seguito del rinvio, l’amministrazione ha giustamente determinato il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo modo, la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.7; cfr. anche DTF 128 V 33 consid. 4c).
Va comunque rilevato che l’Ufficio AI nel determinare il “reddito esigibile con invalidità” non si è basato sull’incapacità al lavoro di ogni singola mansione, ma sul “grado d’invalidità” ritenuto nell'ambito della precedente decisione. Tuttavia, come verrà esposto nel prosieguo, ciò non comporta alcuna modifica dell’esito della vertenza.
Il calcolo corretto è il seguente (cfr. al riguardo STCA 6 luglio 2009 inc. 32.2008.226):
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TA7 |
Mansioni |
Ponderazione senza danno alla salute |
Incapacità al lavoro mansioni |
Importo In Fr. |
Reddito esigibile senza inv. |
Reddito esigibile con inv. |
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22.3 |
Attività al domicilio |
10 % |
50 % |
72'240.- |
7'224.- |
3'612.- |
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21.3 |
Attività esterna |
90 % |
55 % |
75'576.- |
68'018.- |
30’681.- |
|
Totali |
|
100 % |
|
|
75'242.- |
34’293.- |
Di conseguenza, il grado d’invalidità è del 54% (75'242 – 34'293 x 100 : 75'242).
Da ultimo va evidenziato che le censure sollevate dell’insorgente riguardanti la rappresentatività dei suoi redditi aziendali (in particolare per quanto concerne l’apporto della moglie nel conseguimento del reddito) non sono pertinenti, come pure il richiamo degli atti fiscali. Va infatti ricordato che a motivo della non affidabilità dei dati contabili del ricorrente, l’Ufficio AI ha giustamente optato per l’applicazione del metodo straordinario (cfr. consid. 2.6).
Visto quanto sopra, dal 1° aprile 2006 l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità. Dal 1° ottobre 2008 (compimento del 65° anno di età), la prestazione è commutata in una rendita di vecchiaia (cfr. art. 21 LAVS, cfr. in particolare sul calcolo l’art. 33bis cpv. 1 LAVS).
Ne consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti