Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.192

 

FS

Lugano

23 marzo 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2009 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 28 settembre 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 7 aprile 2008 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1978, poiché sulla base degli accertamenti medici (cfr. perizia pluridisciplinare del SAM 26 settembre 2007 sub doc. AI 18/1-43) e, dopo confronto dei redditi (cfr. rapporto finale 20 dicembre 2007 del consulente in integrazione sub doc. AI 28/1-2 e tabella allestita il 20.12.2007 sub doc. AI 29/1), ella non presentava un grado d’invalidità pensionabile.

 

                                         Con ricorso 28 aprile 2008 (doc. AI 37/3-7) l’assicurata, rappresentata dal consulente RA 1, ha contestato la succitata decisione amministrativa.

 

                                         Con sentenza 20 febbraio 2009 (doc. AI 46/1-28), cresciuta in giudicato, il giudice delegato del TCA ha respinto il ricorso.

 

                               1.2.   In data 26 maggio 2009, tramite RA 1 (doc. AI 50/1-3), l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 48/1-9) di prestazioni.

 

                                         Mediante decisione 28 settembre 2009 (doc. AI 57/7-8), preavvisata con progetto 17 luglio 2009 (doc. AI 54/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni sulla bese della seguente motivazione:

 

"  (…)

Con decisione 07.04.2008 avevamo respinto la sua precedente richiesta di prestazioni.

Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.

 

Con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiamo subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.

 

Nel caso specifico il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ritiene che la documentazione agli atti, in particolare il certificato psichiatrico del Dr. med. __________ del 14.05.2009, non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già conosciuto ed ampiamente valutato tramite perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 26.07.2007.

 

Il SMR ritiene anzi, che tale certificazione ricalca quanto descritto dal Dr. med. __________ nel suo certificato presentato in sede di ricorso e per il quale il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) (ndr.: con sentenza) del 20.02.2009, si è pronunciato “respingendo il ricorso”.

(…)" (doc. AI 55/1)

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurata, tramite il proprio patrocinatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso precisando che “(…) il certificato medico 14.5.2009 sub. doc. 59-2/3 incarto AI risulta praticamente identico – nel suo contenuto – a quello del 16 aprile 2008 sub. doc. 37-12 incarto AI, il quale è già stato esaminato – sia dall’amministrazione che dal TCA – in occasione della prima richiesta di prestazioni da parte dell’assicurata. Il curante rileva inoltre la presenza di una “cronica compromissione dello stato clinico, psicopatologico e valetudinario della paziente, la quale soffre di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da un disturbo somatoforme nel quadro di una sindrome mista con elementi ansiosi e depressivi in una struttura di personalità di tipo nevrotico”, senza tuttavia utilizzare i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 e segg.). (…)” (IV).

 

                               1.5.   Con lettera 30 novembre 2009 RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 25 novembre 2009 sottoscritto dal dr. __________ e dal dr. __________ rilevando che “(…) dal richiamato rapporto si evince, contrariamente a quanto sostenuto da UAI in sede di decisione impugnata e in sede di replica (ndr: recte: risposta), che le condizioni della ricorrente sono sensibilmente peggiorate e in tal senso la perizia specialistica del 25 novembre 2009 è da considerarsi particolarmente precisa nel determinare lo stato clinico, così come nel spiegare a fondo le ragioni che conducono all’incapacità lavorativa della ricorrente, tanto da riconfermarmi integralmente in quanto già richiesto in sede di ricorso. (…)” (VI).

 

                               1.6.   Con osservazioni 11 dicembre 2009 l’Ufficio AI rilevato che “(…) la nuova documentazione medica di cui sopra (ndr: si riferisce al rapporto 25 novembre 2009 redatto dal dr. __________ e dal dr. __________ è stata sottoposta come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il quale, con annotazioni 11 dicembre 2009 in fine qui allegateVi, ha affermato quanto segue: “[…] le diagnosi poste sono: Sindrome ansiosa-depressiva reattiva, Sindrome da disadattamento, Disturbo di personalità NAS. Viene descritta la sintomatologia riferita dall’A. che veniva già citata e presa in considerazione nella perizia SAM del 26.09.2007 e nella valutazione del dr. __________. I periti hanno tenuto conto nella loro valutazione anche del disturbo di personalità; inoltre ritenevano che una diagnosi di sindrome ansioso depressiva non potesse giustificare una incapacità lavorativa di lunga durata. Non viene descritto dal presente certificato un quadro obiettivo che evidenzi un cambiamento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale in nostro possesso. Pertanto si concorda con le precedenti note SMR 23.06.2009 e la decisione 28.09.2009”. (…)” (VIII) si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande   identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

 

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

 

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                               2.4.   Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

 

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

 

                               2.5.   Nel caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento della proprie condizioni di salute.

 

                                         Innanzitutto, questo TCA concorda con la valutazione 23 giugno 2009 nella quale il dr. __________, medico SMR, ha concluso che:

 

"  (…)

La documentazione medica pervenuta agli atti, in particolare il certificato psichiatrico del Dr. __________, pervenutoci il 27.05.2009, ci informa che l’A. 31enne, aiuto venditrice/ausiliaria di pulizie, risulta sofferente di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da un disturbo somatoforme, nel quadro di una sindrome mista con elementi ansiosi e depressivi, in una struttura di personalità di tipo nevrotico.

Da precisare che il collega sul citato (ndr.: certificato) non apporta alcun nuovo elemento medico che non sia già conosciuto ed ampiamente valutato tramite perizia SAM (07.2007).

 

Anzi, tale certificazione pervenutaci, ricalca quanto scritto il (ndr. recte: dal) collega stesso, nel suo certificato presentato in sede di ricorso e per il quale il TCA (ndr.: con sentenza) del 20.02.2009, si è pronunciato “respingendo il ricorso”. Difatti nello stesso il Dr. med. __________ citava ugualmente “sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità”.

(…)" (doc. AI 53/1)

 

                                         In effetti già nel certificato medico 16 aprile 2008 il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, aveva attestato che “(…) la paziente soffre di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da una sindrome da somatizzazione nel quadro di un disturbo misto ansioso-depressivo in disturbo di personalità N.A.S.. Situazione che comporta uno stato invalidante cronico malgrado la presa a carico specialistica psichiatrica e psicoterapeutica. In particolare sono presenti importanti deficit a livello affettivo, cognitivo e, in parte, volitivo, che si aggiungono e aggravano il disturbo da somatizzazione che appare immodificato nel tempo malgrado l’importante terapia medicamentosa. Il tutto complicato ulteriormente da un complesso disturbo di personalità N.A.S.. La prognosi lavorativa è al momento gravemente compromessa, a medio-lungo termine. (…)” (doc. AI 37/12).

                                         Al riguardo nella STCA del 20 febbraio 2009 questo Tribunale aveva già osservato che:

 

"  (…)

Il certificato del 16 aprile 2008 del medico curante (cfr. per quanto attiene la forza probatoria dei certificati dei medici curanti il consid. 6, nonché STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01, U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc)), dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, dove viene descritta la presenza di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante (doc. C, consid. 5), non è atto a sovvertire le conclusioni dell’UAI. La perizia SAM ha infatti già preso in considerazione la globalità delle patologie di cui soffre l’assicurata, si fonda su indagini approfondite, è scevra da contraddizioni e giunge a risultati concludenti. La perizia dispone pertanto di forza probatoria piena, non sussistendo indizi concreti a mettere in causa la credibilità dello specialista, dr. med. __________, che ha allestito il referto.

Inoltre va evidenziato come il nuovo certificato medico è stato valutato dalla dr.ssa __________, medico SMR, anch’essa psichiatra, la quale, dopo aver riesaminato la fattispecie, ha potuto concludere che “l’attuale certificato del dr __________ ripete la valutazione già precedentemente espressa da parte del curante. Dal certificato non risulta una modifica dello stato di salute psichiatrico dell’assicurata rispetto alla perizia SAM.” (doc. VI/Bis).

(…)" (doc. AI 46/19-20)

 

                                         Nel certificato medico 14 maggio 2009 (doc. AI 50/2-3) il dr. __________ poste le medesime diagnosi “(…) si attesta inoltre una cronica compromissione dello stato clinico, psicopatologico e valetudinario della paziente, la quale soffre di un grave disturbo psicopatologico e clinico invalidante, caratterizzato da un disturbo somatoforme nel quadro di una sindrome mista con elementi ansiosi e depressivi in una struttura di personalità di tipo nevrotico. (…)” (doc. AI 50/2) non motiva debitamente in cosa sarebbe consistito e quando sarebbe insorto il peggioramento dello stato valetudinario rispettivamente per quali ragioni le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia 26 settembre 2007 (doc. AI 18/1-43) non sarebbero più valide.

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 25 novembre 2009 (doc. E) nel quale il dr. __________ e il dr. __________, ancora una volta, non indicano chiaramente quando e in cosa sarebbe consistito il peggioramento dello stato di salute limitandosi ad esternare in modo del tutto generico il loro “(…) disaccordo con quanto espresso dal dr. __________ e con quanto deciso dall’UAI. (…) e dopo aver descritto l’interpretazione della “refertazione Mmpi-2” concludendo che “(…) si intende pertanto confermare la gravità e la cronicità della situazione psicopatologica della sig.ra RI 1, l’assoluta necessità di continuare un trattamento di tipo intensivo al fine di risolvere le conflittualità interiori e dunque recuperare, almeno parzialmente, le funzioni psichiche compromesse ai diversi livelli cognitivo, affettivo, volitivo; scongiurare complicazioni e derive regressive e recuperare, per quanto possibile, un equilibrio psicofisico adeguato alle condizioni sociali. (…)”.

 

                                         Anche il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 11 dicembre 2009 si sono così espressi:

 

"  (…)

Certificato medico Dr __________ e Dr __________ 25.11.2009

Riportano l’interpretazione del Test MMPI-2 eseguito “recentemente”. Il MMPI-2 è un questionario di personalità autosomministrato.

In modo generico vengono riportati i risultati, in particolare non vengono specificati i valori delle singole scale del test.

Viene citato che i livelli della scala F e Fb sono abbastanza alti sono abbastanza alti. La scala F è uno degli indici utilizzati per stabilire la validità del test, un alto punteggio è anche indicatore di errore di somministrazione, risposte casuali o di sumulazione (nella perizia SAM 26.09.2007 si legge che vi fosse un sospetto di aggravazione oggettivato dal dosaggio ematico farmacologico).

 

Le diagnosi poste sono:

Sindrome ansiosa-depressiva reattiva

Sindrome da disadattamento

Disturbo di personalità NAS

 

Viene descritta la sintomatologia riferita dall’A che veniva già citata e presa in considerazione nella perizia SAM del 26.09.2007 e nella valutazione del dr. __________. I periti hanno tenuto conto nella loro valutazione anche del disturbo di personalità; inoltre ritenevano che una diagnosi di sindrome ansioso depressiva non potesse giustificare una incapacità lavorativa di lunga durata.

Non viene invece descritto dal presente certificato un quadro obiettivo che evidenzi un cambiamento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale in nostro possesso.

 

Pertanto si concorda con le precedenti note SMR 23.06.2009 e la decisione 28.09.2009." (VIII/Bis)

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, l’assicurata non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata. Ne consegue la reiezione del ricorso.

 

                               2.6.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti