Raccomandata |
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Incarto n. 30.2009.38
BS |
Lugano 10 febbraio 2009
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sui ricorsi del 28 ottobre 2009 e 12 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 ottobre 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di rendite AI (assegni per grandi invalidi) (inc. 32.2009.193)
e contro
la decisione su opposizione del 30 ottobre 2009 emanata __________ in materia di rendite AVS (assegni per grandi invalidi) (inc. 30. 2009.38) |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato l’8 ottobre 1942, dal 1° marzo 2003 è stato posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi (di grado medio) AI di fr. 1'075..-- al mese (cfr. decisione 13 luglio 2006, doc. AI 53 inc. 32.2009.193).
A seguito del compimento del 65° anno di età, a partire dal 1° novembre 2007, l’assegno è stato modificato in assegno per grandi invalidi (sempre di grado medio) AVS pari ad un importo (adeguato all’evoluzione dei prezzi) di fr. 1'105 .-- (cfr. decisione 11 ottobre 2007, doc. AI 56 inc. 32.2009.193).
1.2. Venuto a sapere che dal 14 giugno 2007 l’assicurato soggiorna ininterrottamente in un istituto (ciò che comporta il diritto a percepire metà assegno e non intero), con decisione 15 aprile 2008 l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione della metà dell’assegno per grandi invalidi versato in eccesso nel periodo 1° luglio 2007 – 31 ottobre 2007 pari a fr. 2'208.-- (doc. Cassa 56 inc. 30.2009-38).
Analogamente all’AI, con decisione del medesimo giorno, la Cassa __________ (in seguito: Cassa) ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 3'312.--, corrispondenti alla metà dell’ assegno per grandi invalidi indebitamente percepito dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2008 (doc. Cassa 59 inc. 30.2009-38).
Le succitate decisioni amministrative sono rimaste incontestate e, di conseguenza, divenute definitive.
1.3. Con scritto 22 aprile 2008 l’assicurato, per il tramite di suo figlio, ha chiesto il condono degli assegni grandi invalidi AI e AVS da restituire, facendo presente:
" In merito alla vostra lettera del 15 aprile 2008 vi comunichiamo che noi non ci siamo mai accorti di questo importo versato in eccesso anche perchè noi abbiamo sempre comunicato con diverse lettere (vedi alcuni esempi allegati) la degenza definitiva in casa anziani di mio padre.
Se l'assegno grande invalido veniva dimezzato cambiava anche il calcolo della PC da quello che abbiamo capito, noi siamo rimasti sorpresi di questo e ci dispiace per l'accaduto, non sappiamo cosa dovevamo fare di più che comunicare la degenza definitiva di mio padre in casa anziani e per fortuna che ci siamo accorti in tempo.
Abbiamo usato il denaro esclusivamente per nostro padre, del resto pagando la retta della casa anziani di __________ non avanza un grande importo.
Per questi motivi chiediamo il condono di questo importo essendo veramente in difficoltà con il denaro." (Doc. 51, inc. 30.2009.38)
1.4. Con decisione 20 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono, motivando come segue:
" Nella fattispecie, ritenuto che la casa anziani in aggiunta alla retta mensile ha fatturato l’assegno per grandi invalidi ma solo però nella misura della metà di quanto effettivamente da lei incassato, si è venuto a creare un indebito arricchimento che a priori esclude la buona fede." (Doc. A, inc. 32.2009. 193)
Anche la Cassa ha respinto la domanda di condono per mancanza del requisito della buona fede. Nella decisione su opposizione 30 ottobre 2009 l’amministrazione ha evidenziato:
" Nella fattispecie, la concessione o meno del condono, verte unicamente sul riconoscimento della buona fede che, a parere della Cassa, non può esserle riconosciuta in quanto il maggior esborso della Cassa ha avuto quale conseguenza un indebito arricchimento che si sarebbe potuto evitare con semplice raffronto tra i conteggi mensili della casa anziani, sui quali era chiaramente esposto, in aggiunta alla retta giornaliera, l’assegno per grandi invalidi dell’AVS per fr. 533.-- e quanto realmente a lei versato per questa prestazione e cioè fr. 1'105.--."
(Doc. 27, inc. 30.2009. 38)
1.5. Contro le succitate decisioni l’assicurato, sempre rappresentato dal figlio, ha inoltrato due separati ricorsi.
Postulando il condono, egli ha evidenziato:
" (...)
1. Ho comunicato, con diverse lettere, all'Ufficio competente la degenza definitiva di mio padre, RI 1, in Casa Anziani a __________.
2. Quando ho ricevuto il conteggio, con la Casa Anziani, abbiamo controllato lo stesso e lì ci siamo accorti dell'eccedenza. Fortunatamente abbiamo verificato i conteggi perchè a tutt'oggi l'importo poteva aumentare considerevolmente; grazie al mio controllo questo non è accaduto ed il danno si è limitato.
3. Il denaro in eccedenza è stato usato solo per coprire le spese di mio padre, del resto pagando la retta della Casa Anziani non avanzava un granché." (Doc. I, inc. 32.2009.193)
1.6. Con due singole risposte di causa, confermando l’assenza del requisito della buona fede e – di conseguenza – la reiezione della domanda di condono, l’Ufficio AI e la Cassa hanno chiesto che i ricorsi vengano respinti.
1.7. Il 23 novembre 2009 il figlio dell’assicurato ha ribadito la posizione del padre (doc. III inc. 30.2009.38).
considerato in diritto
In ordine
2.1. I ricorsi presentati da RI 1 concernono il medesimo fatto e pongono gli stessi temi di diritto materiale (condono della restituzione di assegni per grandi invalidi AI e AVS indebitamente percepiti); si giustifica perciò la congiunzione delle cause di cui agli inc. 32.2009.193 e inc. 30.2009.38 ai fini del giudizio (STF 8C_295/2007 e 8C_327/2007 del 30 maggio 2008; DTF 128 V 124 consid. 1, 127 V 157).
2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato deve essere condonata la restituzione degli assegni grandi invalidi AI e AVS indebitamente percepiti, oggetto delle decisioni di restituzione 15 aprile 2008 (cfr. consid. 1.2), cresciute in giudicate. Va qui ricordato che, conformemente all’art. 42ter cpv. 2 LAI, l’assegno per grandi invalidi che soggiornano in un istituto ammonta alla metà dell’importo e che, secondo giurisprudenza (DTF 132 V 321), ciò è il caso se l’assicurato vi soggiorna più di quindici notti per mese civile. In casu, l’assicurato, beneficiario di un assegno grandi invalidi AI, sostituito – a seguito del compimento del 65° anno di età – da un assegno per grandi invalidi AVS di pari importo (art. 43bis cpv. 4 LAVS), dal 14 giugno 2007 risiede ininterrottamente in un istituto (Casa anziani di __________). Egli aveva pertanto diritto a metà della prestazione e non al pieno importo.
2.4. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3).
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
2.5. Nel caso in esame incontestato è che durante il periodo in questione (1° luglio 2007 – 30 aprile 2008) l’assicurato, ospite presso la Casa anziani di __________, ha percepito un assegno per grandi invalidi nella misura del 100% in luogo della metà.
Nella domanda di condono, come visto (cfr. consid. 1.3), l’assicurato ha in particolare evidenziato di aver più volte avvisato l’autorità competente del suo trasferimento in un istituto (cfr. al riguardo lo scritto 5 luglio 2007 in doc. Cassa 52 inc. 30.2009.3). Egli ha anche rilevato di non essersi accorto dell’importo versato in eccesso. Nei ricorsi, il figlio dell’assicu-rato ha invece sostenuto che “quando ho ricevuto il conteggio con la Casa Anziani (di __________, n.d.r.), abbiamo controllato lo stesso e lì ci siamo accorti dell’eccedenza…” (cfr. consid. 1.5). In effetti, dalle rette mensili della citata casa anziani si evince chiaramente come sia stato esposto l’assegno grandi invalidi di mensili fr. 553.--, mentre quanto è stato versato ammontava a fr. 1'105.--, esattamente il doppio (doc. Cassa 35ss; la prima fattura prodotta risale all’agosto 2007, doc. Cassa 42).
Certo che nonostante il figlio dall’assicurato avesse più volte avvisato chi di dovere del soggiorno del padre presso un istituto, l’Ufficio AI, prima, e la Cassa, dopo, hanno continuato a versare il 100% dell’assegno grandi invalidi di grado medio.
Ciò non toglie che l’insorgente ha percepito il 50% in eccesso delle prestazioni e che di questa differenza suo figlio - che ha sempre funto da rappresentante – ne era a conoscenza (sul principio di sopportare da parte del rappresentato le conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 p. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222). Vero che le eccedenze sono state utilizzate per pagare la retta della casa anziani, ma è altrettanto vero che si tratta di un indebito arricchimento, ritenuto che nulla agli atti permette di ipotizzare che l’interessato (o chi per esso) ignorasse che le prestazioni gli sono state versate indebitamente.
Venendo mancare il presupposto della buona fede, non è necessario esaminare l’onere gravoso della restituzione. Rettamente sia l’Ufficio AI che la Cassa hanno di conseguenza respinto la domanda di condono. Le decisioni contestate sono pertanto confermate, i ricorsi invece respinti.
2.6. Per quanto riguarda la procedura in ambito AI, secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Gratuita è invece la procedura AVS (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA).
Visto l’esito della vertenza in AI, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese per la procedura AI di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti