Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.196

 

FS/sc

Lugano

15 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 ottobre 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1955, poiché, sulla base degli accertamenti medici ed   economici perizia 4 ottobre 2005 a cura del dr. __________ (doc. AI 29/1-6) e rapporto della consulente in integrazione professionale 17 luglio 2006 (doc. AI 35/1-4), corretto dalle comunicazioni 19 e 24 luglio 2006 del funzionario __________ confermate dalla consulente (doc. AI 36/1, 37/1-2, 38/1 e 40/1) , ella non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 45/1-4). La decisione amministrativa é cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.2.   Nel mese di marzo 2008 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 46/1-8).

 

                                         Con decisione 9 ottobre 2009, preavvisata con progetto 28 agosto 2009 (doc. AI 67/1) viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 29 luglio 2009 del Servizio di Accertamento Medico (SAM) (doc. AI 64/1-44), il rapporto medico 19 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 66/1-3) e le annotazioni 6 ottobre 2009 del dr. __________ (doc. AI 73/1) l’Ufficio AI ha negato nuovamente il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 74/1-2).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale contestata la valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui, se necessario, si dirà in seguito ha chiesto:

 

"  (…)

1) Il presente ricorso è accolto.

                                                  Conseguentemente la decisione 9 ottobre 2009 dell’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità del Cantone Ticino, in Bellinzona, è annullata.

 

2) La signora RI 1, __________, è posta al beneficio di una rendita intera.

     Subordinatamente ella è posta al beneficio di una mezza rendita o ancor più in via subordinata di ¼ di rendita.

 

3) La ricorrente è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.

 

4) Tasse, spese e ripetibili a carico dell’Ente Pubblico.

(…)." (doc. AI 75/15)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI evidenziato come il gravame “(…) sollevi in sostanza le medesime obiezioni già trattate in sede di audizione davanti all’amministrazione (…)” (IV) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che    esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 9 ottobre 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                                         L’assicurata postula il diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, il diritto ad una mezza e/o un quarto di rendita.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216 segg.).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49 e nella STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid. 5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialver-sicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                                         Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65; STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

 

                               2.6.   Qualora l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda di prestazioni essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87segg. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser / Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialver-sicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

                                         Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 17 febbraio 2009, il dr. __________, medico SMR, ha concluso: “(…) considerando la genesi multifattoriale della patologia riferibile all’A., chiedere valutazione specialistica multidisciplinare in ambito SAM finalizzata a: descrizione dello stato di salute attuale, della sua evoluzione dall’esordio della patologia ad oggi, delle prospettive prognostiche e degli interventi ipotizzabili finalizzati al miglioramento del quadro valetudinario descrizione delle risorse presenti e degli eventuali limiti funzionali anche nelle attività proprie dell’economia domestica (…)” (doc. AI 57/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 58/1-2).

 

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 29 luglio 2009 (doc. AI 64/1-44) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e cardiologica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1      Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di gravità lieve-medio (ICD-10, F 33.1).

 

Disturbo alimentare con/su

 

     -  pregresso intervento di by-pass gastrico per via laparoscopica, 12.05.2005 (F 50.4)

 

 

5.2      Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Fibromialgia.

 

Cervicalgie con/su

 

     -  alterazioni statiche

 

     -  iniziali alterazioni di tipo degenerativo soprattutto il segmento C5-C6 con    osteocondrosi e spondilosi anteriore.

 

Sindrome lombovertebrale con/su

 

     -  alterazioni statiche con scoliosi destroconvessa.

 

     -  osteocondrosi L4-L5 con leggera spondilosi anteriore e leggera pseudoanterolistesi di L4 su L5.

 

Pregressa frattura malleolare di tipo Weber B alla caviglia ds con/su

 

     -  alterazioni degenerative iniziali

 

     -  pregressa osteosintesi, 27.02.1992

 

    -   pregressa AMO, 9.02.1993

 

Dolori toracici di origine indeterminata.

 

Obesità (BMI ca. 32).

 

Anemia con indici eritrocitari nella norma." (doc. AI 64/14-15)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) come operaia ed ausiliaria di pulizia (ultime attività svolte). (…)” (doc. AI 64/18), hanno concluso:

 

"  (...)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Dal punto di vista reumatologico l'A. è abile al lavoro al 100% in qualsiasi tipo di attività. Dal punto di vista cardiologico l'A. è abile la lavoro nella misura del 100% in attività con impegno fisico da leggero a medio. Dal punto di vista psichiatrico vi è una limitazione della capacità lavorativa non superiore al 40%.

Globalmente l'A. presenta dunque una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come operaia ed ausiliaria di pulizie (ultime attività svolte); questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo, sicuramente dall'ottobre 2005 (redazione della perizia psichiatrica del Dr. __________ all'attenzione dell'UAI TI). Non si constata nessun peggioramento rispetto a quella perizia. In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopracitata capacità lavorativa. Importante è che l'A. continui le cure psichiatriche in atto.

 

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

L'A. è abile al lavoro al 100% dal punto di vista reumatologico in qualsiasi tipo di attività. Dal punto di vista cardiologico l'A. è abile al lavoro al 100% in attività con impegno fisico da leggero a medio. Dal punto di vista cardiologico per considerarla idonea in attività con sforzi fisici pesanti o in attività pericolose dovrebbero essere eseguiti dapprima gli accertamenti consigliati dal Dr. __________ (registrazione Holter, dosaggio del BNP e rivalutazione della terapia cardiologica). Dal punto di vista psichiatrico è presente l'incapacità lavorativa non superiore al 40%.

Dunque globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del 60% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) in attività con impegno fisico da leggero a medio dall'ottobre 2005 (perizia del Dr. __________) e continua. Non si può constatare nessun peggioramento rispetto alla perizia psichiatrica. In futuro non è da prevedere un miglioramento della sopracitata capacità lavorativa. L'A. deve però continuare le cure psichiatriche in atto.

Come casalinga la limitazione alla capacità lavorativa è minore. Possiamo codificare una capacità lavorativa dell'80% circa (presenza durante tutto il giorno ma con un rendimento ridotto) come casalinga sempre dall'ottobre 2005 e continua.

 

 

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Non possiamo constatare un peggioramento rispetto alla perizia del Dr. __________ che data il 4.10.2005.

 

Al medico di famiglia abbiamo rinviato una copia degli esami di laboratorio.

 

Ricordiamo nuovamente che fummo costretti ad organizzare un nuovo consulto psichiatrico per il 30.06.2009, essendo arrivata l'A. in ritardo il 13.06.2009.

 

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 64/18-19)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 19 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 66/1-3) e considerate le annotazioni 6 ottobre 2009 del dr. __________ (doc. AI 73/1), medico SMR , con decisione 9 ottobre 2009 (doc. AI 74/1-2), ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni.

                               2.8.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 60% quale operaia ed ausiliaria di pulizia (attività da ultimo svolte) e in attività con impegno fisico da leggero a medio dall’ottobre 2005.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione medica allegata alle osservazioni 29 settembre 2009 indirizzate all’Ufficio AI (doc. AI 71/1 e 71/2-16).

 

                                         In particolare il TCA rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 22 settembre 2009, non pone delle nuove diagnosi, rinvia al rapporto 11 aprile 2008 già considerato dai periti del SAM e si limita a concludere in modo del tutto generico che “(…) mi sorprende dunque la valutazione del perito AI e la decisione (ndr. recte: progetto di decisione) AI del 28.08.2009, che non sembra tenere in considerazione quanto da noi (dr. __________ e il sottoscritto) certificato allora e quanto continuo ad osservare nella relazio-ne terapeutica di questi ultimi 2 anni. (…)” (doc. AI 71/2). Quanto alla documentazione medica concernente la patologia cardiologica (doc. AI 71/3-9 e 71/11-12) la stessa è antecedente e non contesta le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e il dr. __________, Primario rispettivamente Capo-Servizio del Servizio di cardiologia ed angiologia dell’Ospeda-le Regionale di __________, nel consulto 29 maggio 2009 (doc. AI 64/32-36). Il dr. __________, Primario di ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto 14 ottobre 2008 (doc. AI 71/13-14), conclude che “(…) si tratta di un’incontinenza urinaria d’urgenza pura, senza incontinenza urinaria da sforzo in paziente con assunzione di psicofarmaci. Stato dopo infarto del miocardio. (…)” (doc. AI 71/14), non attesta alcuna inabilità lavorativa e propone una farmacoterapia. Infine il dr. __________, FMH in medicina interna/malattie reumatiche, nel rapporto 23 aprile 2008 (doc. AI 71/15-16), attesta che “(…) per quanto concerne la valutazione della sua capacità lavorativa, sotto l’aspetto puramente reumatologico non vi sono patologie tali da giustificare alcuna limitazione della sua capacità lavorativa per attività fisicamente medio-leggere. (…)” (doc. AI 71/16).

 

                                         Al riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 6 ottobre 2009, elencati i rapporti medici sopra menzionati, ha concluso che “(…) la documentazione medica inoltrata non contiene elementi oggettivi nuovi rispetto a quanto considerato nella perizia SAM del 29 luglio 2009, la precedente decisione può essere confermata. (…)” (doc. AI 73/1).

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni del SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di comprovare l’asserito peggioramento dello stato di salute, è da ritenere dimostrato che non vi è stata alcuna modifica rilevante dello stato valetudinario dell’insorgen-te.

 

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia 29 luglio 2009 del SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 60% quale operaia ed ausiliaria di pulizia (attività da ultimo svolte) e in attività con impegno fisico da leggero a medio dall’ottobre 2005.

 

                                         La domanda ricorsuale di una perizia psichiatrica approfondita va pertanto disattesa. Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Va qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

 

                             2.10.   La ricorrente sostiene che l’Ufficio AI non avrebbe proceduto ad un raffronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità.

 

                                         Va qui innanzitutto evidenziato che nella misura in cui a pag. 11 del ricorso (doc. AI 75/13) vengono sollevate contestazioni in merito al rapporto finale 17 luglio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 35/1-4 corretto dalle comunicazioni 19 e 24 luglio 2006 del funzionario __________ confermate dalla consulente, doc. AI 36/1, 37/1-2, 38/1 e 40/1), la decisione 20 settembre 2006, tramite la quale l’am-ministrazione aveva calcolato un grado d’invalidità del 30% fino al maggio 2005 e in seguito del 16%, non è stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato (doc. AI 45/1-4).

                                         Quanto all’asserita mancanza di indicazioni “(…) sul numero dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento (…)” e alla pretesa riduzione massima del 25% (“(…) la presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (…)”; doc. AI 75/13), questo Tribunale non può procedere nella misura in cui vi sia da ritenere che ciò venga chiesto con il gravame ad una riconsiderazione della decisione dell’Ufficio AI del 20 settembre 2006. Infatti il giudice non può modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 262 e da Müller, Die materiellen Vorraus-setzungen der Rentenrevision in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurisprudenza indicati, pag. 261). Per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (STFA I 61/04 del 20 settembre 2004; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006 e STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).

 

                                         Per quanto riguarda invece l’asserito mancato aggiornamento, nella decisione impugnata, dei redditi di riferimento per il calcolo del grado d’invalidità “(…) la decisione impugnata è stata presa senta effettuare una nuova valutazione dei redditi da invalido, rispettivamente conseguibili senza invalidità. (…)” (doc. AI 75/12) va osservato quanto segue.

                                         In DTF 133 V 545 l’Alta Corte, circa la notevole modifica del grado d’invalidità quale condizione di revisione, ha stabilito che per le rendite dell’assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dar luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d’invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; precisazione della giurisprudenza; consid. 7).

                                         Pertanto, ritenuta una situazione valetudinaria sostanzialmente immutata, le modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano una revisione della rendita d’invalidità.

                                         Nella STF 9C_8/2010 del 19 marzo 2010 il TF si è confermato nella propria giurisprudenza e in merito alla variazione dei dati statistici ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

Dass mit den erwerblichen Veränderungen grundsätzlich Anlass für eine Leistungsanpassung bestand, ändert nichts. Die Rentenerhöhung oder –herabset-zung gestützt auf eine Änderung der statistischen Grundlagen fällt auch dann ausser Betracht, wenn ein besonderer Anlass für eine Rentenrevision besteht. Würde in solchen Fällen oder auch auf Antrag der versicherten Person, welche eine Änderung des Gesundheitszustandes bzw. der erwerblichen Grundlagen geltend macht, die Veränderung der statistischen Grundlagen berücksichtigt, entstünde die Gefahr einer rechtsungleichen Behandlung mit jenen Fällen, in denen kein solcher Anlass besteht bzw. kein Antrag gestellt würde. Darüber hinaus wäre damit zu rechnen, dass Versicherte im Zuge der alle zwei Jahre neu erscheinenden LSE-Werte systematisch eine Neuanpassung ihrer Renten verlangten, was zu einem unverhältnismässigen Aufwand der für die Leistungszusprechung zuständigen Organe führte (BGE a.a.O. E. 7.2 S. 548 f.).

(…)" (STF 9C_8/2010 del 19 marzo 2010, consid. 3.2)

 

                             2.11.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                             2.13.   Nel ricorso l’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102 segg., pag. 788-790) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; STFA 5P.426/2000 del 6 marzo 2001; STFA 1P 281/2000 del 17 maggio 2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale e delle considerazioni sopra esposte, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, i periti interpellati dall’Ufficio AI si sono espressi chiaramente e le loro valutazioni non sono state contestate validamente da altri specialisti. La conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessata non ha prodotto la benché minima documentazione medica che potesse contrastare le valutazioni del SAM.

                                         Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti