Raccomandata |
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Incarto n.
BS/lb |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 ottobre 2009 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1949, di professione commessa, nel gennaio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti facendo valere, quale danno alla salute, diabete mellito, miocardiopatia e lombaggine con discopatia (doc. AI 11-7).
Raccolta la documentazione medica, con decisione del 5 ottobre 2009 (preavvista il 25 agosto 2009) l’Ufficio AI ha respinto la richiesta sulla base delle seguenti motivazioni:
" (...)
Dalla documentazione medica ed economica acquisita all'incarto, risulta che l'assicurata ha avuto dei periodi di assenza dal lavoro.
Dopo attenta valutazione da parte del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), non risultano però patologie croniche a carattere invalidante che hanno influsso sulla capacità lavorativa, sia per quanto concerne la lombaggine che per la patologia oftalmologica.
L'assicurata è pertanto ritenuta medicalmente abile al 100% per qualsiasi attività lavorativa con un'incapacità lavorativa nulla senza conseguente perdita di guadagno.
In data 08.09.2009 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto di decisione del 25.08.2009, telefonicamente vi abbiamo chiesto di inviarci della documentazione medica atta a giustificare una possibile revisione di quanto già valutato. Trascorso il termine d'attesa non è stata prodotta alcuna giustificazione medica e quindi si conferma il progetto di decisione del 25.08.2009. (...)" (doc. AI 39)
1.2. Avverso la succitata decisione, l’assicurata, rappresentata RA 1ha inoltrato il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera dal 28 gennaio 2009. Contestando la valutazione del SMR circa l’assenza d’incapacità lavorativa, l’insorgente rileva come l’Ufficio AI non abbia esaminato tutte le patologie di cui è portatrice. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, confermando la validità della valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata presenta un grado d’incapacità rilevante ai fini del riconoscimento di una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati han-no diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostan-ze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel caso in esame, raccolta la documentazione medica, l'Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita fondandosi sulla valutazione 3 agosto 2009 del proprio servizio medico (SMR) avente il seguente tenore:
" (...)
In atti è presente esigua documentazione medica e più precisamente quanto appresso elencato.
Il diabetologo Dr. __________ nel 2006 precisa che è disposto a rivedere l'A su nuova indicazione medica.
Relativamente agli episodi di lombaggine è presente solo un Rx della colonna lombare del 17.03.2008 che evidenzia esclusivamente una discopatia L5/S1 ed artrosi interfaccettaria posteriore incipiente. D'altro canto anche la curante Dr.ssa __________ annovera tra le patologie senza rilevanza sulla capacità lavorativa la discopatia e la lombalgia con periodici episodi di acuzie.
Relativamente alle patologie oculari è presente una certificazione della Dr.ssa __________, specialista in oftalmologia, che in data 13 febbraio 2008, precisa all'esame del FO: microaneurismi e microemorragie al polo posteriore senza segni proliferativi. Diplopia per paresi del muscolo retto interno per scompenso diabetico.
In data 30 aprile 2009 è stato richiesto alla curante di inviarci ulteriore documentazione specialistica relativa alle patologie sofferte dall'A.
E' giunto solo un ecocardiogramma trans-toracico eseguito presso OSG in data 02.07.2009, che documenta un'ipertrofia concentrica del VS con funzione sistolica conservata e marcata asincronia su BBSx. Disfunzione diastolica grado I. Assenza di valvulopatia. Normale dimensione e funzione del ventricolo Ds. Pressione polmonare sistolica lievemente aumentata a 45 mmHg.
Lo specialista cardiologo consiglia di sospendere la terapia con digoxina a favore di un beta-bloccante da aumentare secondo PA e FC e continuare con ACE-inibitore.
Dalla documentazione in atti non risultano perciò presenti patologie croniche a carattere invalidante.
Da ultimo si precisa che l'A è stata iscritta in disoccupazione a tempo pieno dal novembre 2006 all'ottobre 2008. Durante tale periodo l'A non ha mai registrato assenze dovute a malattia." (doc. AI 34-2)
La ricorrente contesta tale valutazione e sostiene, facendo riferimento alle attestazioni del medico curante, un’incapacità lavorativa del 100%. Inoltre essa rileva come l’amministrazione abbia esaminato solo la problematica della lombaggine e la patologia oftalmologica, “tacendo invece sulle patologie cardiache e diabetiche, nonché sulla discopatia L5/S1” (cfr. ricorso p. 5).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamen-to della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 31; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
L’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente vale anche per i pareri del SMR.
Va ricordato che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia (cfr. consid. 2.6.).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.6. Da un attento esame degli atti questo TCA non ha motivo per discostarsi dalla valutazione del SMR e ciò per le ragioni che seguono.
Con rapporto 11 marzo 2009 all’Ufficio AI il medico curante dell’assicurata, dr.ssa __________, dopo aver esposto le diagnosi di diabete insulinico dipendente, miocardiopatia ipertensiva, discopatia e lombaggine, ha indicato un’incapacità lavorativa del 100% dal 2008. Quali impedimenti fisici essa ha certificato difficoltà ad ogni sforzo non potendo l’assicurata lavorare a lungo tempo in posizione eretta e per troppe ore consecutive (doc. AI 25-3). Tuttavia, con annotazione 29 aprile 2009 il SMR ha ritenuto il succitato rapporto “insufficiente al fine di poter esprimere un giudizio medico sulla capacità lavorativa residua e rispettivamente i limiti funzionali. In particolare vengono riferiti e non allegati dalla curante esami di funzionalità cardiaca/EEG da sforzo, ecodoppler non eseguiti di recente che deporrebbero per una stazionarietà della malattia tale da non richiedere accertamenti” (doc. AI 29-1).
Per questo motivo il 30 aprile 2009 l’Ufficio AI le ha chiesto di inviare ulteriore documentazione medica (aggiornata), in particolare riferita alla patologia cardiaca ed al diabete mellito (doc. AI 30-1). In risposta, la dr.ssa __________ ha inviato due vecchi referti (doc. AI 31-1) ed un rapporto riferito all’ecocardiogramma transtoracico eseguito il 2 luglio 2009 (doc. AI 33-1).
Per quanto concerne la discopatia e le lombaggini, il medico SMR ha evidenziato che agli atti vi è una Rx della colonna lombare, eseguita il 17 marzo 2008, che evidenzia esclusivamente una discopatia L5/S1 ed artrosi interfacciarla posterire incipiente. Ha poi giustamente rilevato come la stessa curante nel citato rapporto 11 marzo 2008 abbia annoverato tali affezioni tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 25-2). La ricorrente non ha asserito, nè tantomeno documentato un peggioramento delle succitate affezioni tale da limitare la capacità lavorativa.
In merito al diabete, nel rapporto 16 febbraio 2006 il dr. __________ (specialista in diabetologia/endocrinologia), potendo costatare un moderato miglioramento non ha ritenuto di fissare un ulteriore appuntamento dichiarandosi comunque disposto a rivedere l’assicurata su nuova indicazione (doc. AI 25-15).
Nonostante l’esplicita richiesta da parte dell’Ufficio AI, la curante non ha aggiornato la situazione, tantomeno sostenuto la presenza di un peggioramento del diabete. Non risulta nemmeno che l’assicurata si sia nuovamente rivolta al succitato specialista.
Relativamente alla patologia cardiaca, analizzando l’ecocardiogramma transtoracico eseguito il 2 luglio 2009 il medico SMR non ha riscontrato una cardiopatia invalidante. Nel relativo rapporto stilato dall’Ospedale Regionale di __________ e Valli è stato scritto: “Ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro con funzione sistolica conservata e marcata asincronia su BBSx. Disfunzione diastolica grado I. Assenza di valvulopatie. Normale dimensione e funzione del ventricolo destro. Pressione polmonare sistolica lievemente aumentata a 45 mmHg. Quadro iconografico compatibile con cardiopatia ipertensiva” (sottolineatura del redattore, doc. AI 33-2). Si tratta dunque di una cardiopatia ipertensiva, ma non risulta essere limitativa della capacità lavorativa. Non vi è del resto agli atti un recente referto cardiologico, nonostante che in data 13 maggio 2009 la curante avesse fatto presente all’Ufficio AI di un prossimo consulto cardiologico, promettendo d’inviare il relativo rapporto (doc. AI 31-1).
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Nel caso in esame, l’assicurata non ha prodotto documentazione medica atta a mettere in dubbio la valutazione SMR, rispettivamente a documentare la presenza di patologie limitanti in modo duraturo la capacità lavorativa.
Inoltre, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungs-verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze del SMR, non validamente smentite da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di patologie invalidanti suscettibili di essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata non presenta una rilevante incapacità al lavoro. Rettamente l’Ufficio AI ha quindi respinto la domanda di rendita.
Tenuto conto che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), essa ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni, facendo valere una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica (relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sulla incapacità lavorativa, rispettivamente al guadagno).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- vanno poste a carico della ricorrente.
2.8. Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, con il ricorso l’assicurata non ha prodotto documentazione medica atta a validamente mettere in dubbio la valutazione medica posta alla base del provvedimento contestato.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti