Raccomandata |
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Incarto n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Una prima domanda di prestazioni presentata nel maggio 1996 da RI 1, nato nel 1946, da ultimo attivo in qualità di operaio addetto ai turni presso una ditta biochimica, è stata respinta dall’Ufficio AI con decisione del 31 marzo 1998.
Una seconda domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2000 è stata accolta nel senso che con provvedimento su opposizione del 29 marzo 2007 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado del 42%) dal 1° ottobre 2001, successivamente aumentato ad una rendita intera di invalidità (grado del 100%) dal 1° gennaio 2002, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI (doc. A).
Adito con ricorso dall’assicurato, questo TCA, mediante pronuncia del 17 aprile 2008, ha annullato la decisione su opposizione del 29 marzo 2007 e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, segnatamente di natura psichiatrica (doc. AI 171, inc. 32.2007.155).
1.2. Il 12 novembre 2009 l'assicurato, tramite l’avvocato RA 1 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia.
Sostanzialmente rileva che è ormai trascorso quasi un anno dal momento in cui è stata consegnata all’Ufficio AI la perizia 12 dicembre 2008 del SAM, per cui l'amministrazione disponeva di tutti gli elementi necessari per emettere una decisione formale, peraltro richiesta per iscritto l’11 agosto e il 15 ottobre 2009 (cfr. Doc. I). In data 16 novembre 2009 ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo in seguito, in data 8 gennaio 2010, la relativa documentazione (IV, VIII).
1.3. Nella sua risposta del 4 dicembre 2009 l’Ufficio AI propone di respingere il ricorso, non ritenendo di avere commesso un diniego di giustizia.
Al riguardo l'amministrazione ha illustrato gli accertamenti compiuti a seguito della pronuncia del 17 aprile 2008 del TCA, e ha concluso come segue:
" Si osserva che l’amministrazione ha svolto un lungo accertamento, ma non è rimasta inattiva. La giurisprudenza ha chiarito che si può riconoscere una ritardata/denegata giustizia quando non vengono compiuti per quattro/sei mesi atti amministrativi. Risulta senz’altro opportuno dar conclusione in modo celere alla pratica con una decisione, ma, a poco più di un mese dall’ultimo atto amministrativo del 16 ottobre 2009, non sono dati gli estremi per un ricorso 12.11.2009 per ritardata giustizia.” (V)
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI si è reso colpevole di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.
2.3. L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità (cfr. sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, p. 987; cfr. anche DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente, decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i riferimenti ivi citati).
Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati. Poco importa che il ritardo sia dovuto a un comportamento negligente dell’autorità o a un’altra circostanza (DTF 117 Ia 197 consid. 1c, 107 Ib 164s.).
È ammesso che il sovraccarico di lavoro delle autorità non rappresenta di per sé un elemento suscettibile di giustificare la lentezza delle procedure. Considerato da un punto di vista oggettivo, il principio di celerità impone alle autorità l’obbligo di organizzarsi in modo tale che le pratiche possano essere liquidate in ossequio alle esigenze di un processo equo ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU (sentenza CEDU del 13 luglio 1983 nella causa Zimmermann e Steiner c. Svizzera, Serie A n. 66; cfr. pure Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, p. 171s. e Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Ed. CFPG, ad art. 45 n. 2).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversi-cherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In una sentenza I 37/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 407 l'Alta Corte ha ammesso l'esistenza di un diniego di giustizia trattandosi di una procedura in corso da più di sette anni:
" Die Gesamtverfahrensdauer ab Einreichung des Gesuchs (18. Dezember 1997) von inzwischen mehr als sieben Jahren ist mit dem Erfordernis eines raschen Verfahrens kaum mehr vereinbar (vgl. BGE 125 V 375 Erw. 2a mit Hinweis). Der Umstand, dass sich die Abklärung des anspruchserheblichen Sachverhalts als schwierig erwies, ändert daran nichts (vgl. BGE 129 V 416 Erw. 1.2). Die Verwaltung soll die zur Festlegung der fraglichen Leistungen erforderlichen Nachforschungen demgemäss innert nützlicher Frist zum Abschluss bringen und hernach umgehend einen materiellen Einspracheentscheid erlassen." (DTF 131 V 414)
In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto a emanare la decisione di sua competenza.
In una sentenza I 946/05 dell'11 marzo 2007 il Tribunale federale ha constatato una violazione del principio della celerità della procedura trattandosi di una procedura amministrativa AI durata più di nove anni.
L'Alta Corte ha qualificato puramente e semplicemente di inammissibile tale ritardo, ha sottolineato quanto segue:
" 5.2 La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142, 119 Ib 311 consid. 5b et les références p. 325). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 et 119 cités ci-dessus). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul Müller, op. cit., p. 506 ss; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 ss; Auer/Malinverni/Hottelier, op cit., n° 1244 ss)."
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrens-dauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfah-rensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
In una sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni aveva emesso la sua decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato sollecitato dall'assicurato. Questo Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31 luglio 2006. In questo caso, fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti istruttori.
Va d’altra parte osservato che nell'ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L'intervento del giudice in relazione all'ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l'amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell'incarto, con l'obbiettivo di stabilire se l'aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194 a., e U 268/01 dell'8 maggio 2003, consid. 4.1).
Il TFA ha inoltre stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 p. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b p. 110).
2.5. Oggetto del contendere è sapere se all’Ufficio AI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'emanazione della decisione concernente il diritto a prestazioni.
Ora, tutto ben valutato non può essere addebitata all’Ufficio AI una ritardata giustizia, non potendosi rimproverare all’ammini-strazione di aver protratto più del dovuto la trattazione della pratica.
Ricevuta la seconda domanda di prestazioni nell’ottobre 2000, l’Ufficio AI ha proceduto ad interpellare i medici curanti dell’assi-curato, a richiamare l’incarto dell’assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione infortuni. Con decisione 13 febbraio 2003 ha infine accordato all’assicurato una mezza rendita di invalidità con effetto dal 1. marzo 2002 (doc. AI 96). Detto provvedimento è stato annullato mediante pronuncia 12 marzo 2003 del TCA non avendo la decisione impugnata fatto oggetto della prescritta procedura di opposizione (inc. 32.2003.24; doc. AI 98). Sulla base degli elementi evocati dall’assicurato, l’amministrazione ha quindi proceduto ad un riesame del caso effettuando una perizia pluridisciplinare (referto del 21 ottobre 2003, doc. AI 113), interpellando in merito l’UFAS (cfr. scritto del 4 agosto 2004, doc. AI 123), ordinando (su indicazione dell’UFAS) un'ulteriore perizia psichiatrica resa il 30 settembre 2004 (doc. AI 130) e emettendo quindi la decisione 14 febbraio 2005 con la quale ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1 agosto 2001 (grado di invalidità del 42%) e di una mezza rendita di invalidità dal 1. novembre 2001 (doc. AI 153). Mediante provvedimento su opposizione del 29 marzo 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicura-to un quarto di rendita di invalidità (grado del 42%) dal 1° ottobre 2001, successivamente aumentato ad una rendita intera (grado del 100%) dal 1° gennaio 2002, ossia tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI (doc. AI 160).
Questo provvedimento è stato censurato dall’assicurato di fronte al TCA, il quale, con pronuncia 17 aprile 2008, ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti. In particolare secondo il TCA occorreva effettuare ulteriori accertamenti di natura psichiatrica; inoltre l’amministrazione doveva verificare se l’assicurato, da un punto di vista medico, fosse ancora abile nella sua precedente attività e in che misura e, nell’affermativa, determinare se in tale attività l’assicurato era in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa (doc. AI 171, inc. 32. 2007. 155).
Conformemente a quanto stabilito dal TCA nella sentenza 17 aprile 2008, una volta ricevuto l’incarto dal Tribunale (trasmesso il 10 giugno 2008, doc. AI 173), l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia pluridisciplinare affidando l’incarico al SAM (doc. AI 179). La comunicazione all’assicurato concernente la necessità di un accertamento medico presso il SAM è stata intimata in data 14 luglio 2008 (doc. AI 179).
L’assicurato è quindi stato sottoposto ad accertamenti ambulatoriali presso il SAM in data 18, 19, 20 novembre 2008 (doc. AI 183-1). Il rapporto peritale è stato redatto in data 12 dicembre 2008 (doc. AI 183). In seguito l’amministrazione ha raccolto il rapporto del SMR in data 7 gennaio 2009 (doc. AI 184-1) e inviato, il 23 marzo 2009, copia della perizia all’assicurato (doc. AI 185). In data 16 giugno e 11 agosto 2009 il rappresentante dell’assicurato sollecitava l’evasione della pratica (doc. AI 186 e 187). Acquisito agli atti il rapporto finale del consulente in integrazione datato 14 settembre 2009, reso in collaborazione della giurista dell’AI (doc. AI 188-1), nel quale si chiedeva un ulteriore approfondimento psichiatrico prima di procedere alla valutazione richiesta dal TCA, in data 22 settembre 2009 il medico SMR dr. __________ formulava ulteriori quesiti al SAM (doc. AI 190-1). In data 2 ottobre 2009 vi dava seguito il consulente psichiatrico del SAM dr. __________ (doc. AI 191); su tale complemento il medico SMR prendeva quindi nuovamente posizione il 16 ottobre 2009 (doc. AI 193). In data 15 ottobre 2009 l’avv. RA 1 sollecitava nuovamente l’Ufficio AI (doc. AI 192).
Infine, in data 12 novembre 2009 l’assicurato ha presentato ricorso per ritardata giustizia, chiedendo l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda ad ordinare all’Ufficio AI di emanare al più presto una decisione in merito al suo diritto a prestazioni (doc. I).
Orbene, pur comprendendo la situazione difficile dell’assicurato e la necessità per lo stesso di ottenere quanto prima una decisione in merito al suo diritto a prestazioni, questo TCA, considerato segnatamente e soprattutto il tempo trascorso dal rinvio dell’incarto da parte del TCA per nuovi accertamenti medici, messi tempestivamente in atto da parte dell’Ufficio AI, ritiene che, pur avendo avuto dei momenti di inazione - soprattutto dopo la perizia SAM del 12 dicembre 2008 e il rapporto medico SMR del 7 gennaio 2009 sino alla presa di posizione del consulente professionale del 14 settembre 2009 (doc. AI 183, 184, 188) -, la procedura dell'amministrazione, al momento dell'inoltro del ricorso (il 12 novembre 2009) non era, nelle circostanze specifiche e considerando le varie fasi istruttorie della pratica, di una lunghezza tale da configurare un diniego di giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.
Infatti, dopo la resa della pronuncia 17 aprile 2008 con la quale il TCA ha annullato il provvedimento amministrativo del 29 marzo 2007, l’Ufficio AI ha prontamente proceduto a disporre l’accerta-mento peritale pluridisciplinare presso il SAM e a interpellare il Servizio integrazione che ha segnalato la necessità di un ulteriore accertamento psichiatrico che è poi stato allestito in data 2 ottobre 2009 (doc. AI 190, 191).
Nel momento dell’inoltro del ricorso per ritardata giustizia da parte dell’assicurato, quindi, la pratica non era (ancora) suscettibile di essere giudicata. In effetti, a questo momento l’Ufficio AI era in possesso di tutti i documenti medici necessari (segnatamente dopo aver ricevuto il complemento di natura psichiatrica poco più di un mese prima, il 2 ottobre 2009, doc. AI 191), ma non ancora di una esaustiva valutazione economica del caso. È bene infatti ricordare che la procedura comporta dapprima l’accertamento dal punto di vista medico dello stato di salute dell’interessato e l’influsso di questo sulla sua capacità lavorativa sia nella precedente professione sia in altre attività adeguate e, successivamente, la valutazione economica del caso, con intervento del consulente in integrazione professionale e il raffronto dei redditi. Solo una volta effettuati tutti questi accertamenti l’amministrazio-ne è in grado di emettere una decisione relativa al diritto a prestazioni.
In concreto, l’esame del diritto a prestazioni dell’assicurato necessita quindi ancora della valutazione indiziata dal TCA nella sentenza del 17 aprile 2008 (“Qualora fosse accertata l’esisten-za di una capacità lavorativa residua nella sua precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale attività l’assicurato è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa”, doc. AI 171, pag. 28). In effetti, pertinentemente nelle sue Annotazioni del 16 ottobre 2009 il dr. __________, valutati i rapporti peritali, ha concluso per la necessità di nuovamente sottoporre al Servizio Integrazione e/o al giurista la pratica (doc. AI 193).
In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurato.
Questo TCA attira comunque l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di procedere celermente agli ulteriori accertamenti necessari per la definizione della vertenza, vigilando affinché non vi siano inutili perdite di tempo, così da emanare al più presto una decisione in merito.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
2.6. RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della succitata giurisprudenza, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere la sussistenza degli estremi di una ritardata giustizia.
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti