Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.206

 

FS

Lugano

21 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 ottobre 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1967, nel mese di novembre 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) infarto, coronaria, asma, mal di testa (…)” (doc. AI 1/1-9).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione 15 ottobre 2009 (doc. AI 35/1-2), preavvisata con progetto 7 settembre 2009 (doc. AI 31/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                               1.3.   Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso cautelare al TCA con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha chiesto:

 

"  (…)

1.  Il ricorso è accolto. Per il che l’incarto è rimandato all’autorità di prima istanza perché provveda a dar seguito ai necessari esami di cui ai considerandi.

 

2.  È attribuito un termine di quindici giorni al ricorrente perché possa provvedere a completare il gravame in esame.

 

3.  Protestate le spese e le ripetibili.

(…)" (doc. AI 36/4)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI “(…) osservato che al momento le obiezioni sono rivolte alla valutazione resa in ambito psichiatrico e che parte ricorrente intende produrre, prossimamente, ulteriore documentazione medica (…)” (IV) ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.5.   Con complemento al ricorso cautelare 25 gennaio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 21 gennaio 2010 del Dr. __________ e chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica.

 

                               1.6.   Con osservazioni 15 febbraio 2010 l’Ufficio AI rilevato che nelle annotazioni 9 febbraio 2010, circa il rapporto 21 gennaio 2010 del dr. __________, il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) “la presente certificazione non modifica la valutazione del SAM circa la capacità lavorativa presente” (…)” (XII) ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

 

                               1.7.   Con scritto 16 marzo 2010 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori prove da proporre e di confermarsi nel suo gravame.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che    esplica degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimenti). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione 15 ottobre 2009, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione federale.

 

                                         L’assicurato postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pag. 216 segg.).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 15 gennaio 2009, il dr. __________, medico SMR, ha concluso per la necessità di una perizia pluridisciplinare: “(…) è indicata una Perizia SAM. (…)” (doc. AI 21/1).

 

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 23/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 27 luglio 2009 (doc. AI 28/1-34) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

 

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

 

"  5.1  Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Nessuna

 

 

5.2  Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Disfunzione vegetativa somatoforme.

 

Malattia coronarica bivasale compensata con:

     -  angina pectoris inaugurale il 13.05.2007,

     -  PTCA stenting del RIVA medio e di un ramo settale il 14.05.2007,

     -  PTCA stenting (2x) di una doppia stenosi del RCA medio il 30.05.2007,

     -  FRCV: abuso nicotinico, dislipedemia, sedentarietà, adipositas, familiarità.

 

Sindrome lombospondilogena a sin. in stato dopo sindrome irritativi radicolare L5 a sin. nel 2001 per un’ernia discale L4-L5.

 

Toracodinia a sin..

 

Probabile BPCO (DD: possibile asma bronchiale lieve).

 

Tabagismo cronico.

 

Obesità con BMI 32 kg/m2.

 

Nota malattia da riflusso gastroesofageo ed esofagite stadio I con ernia iatale." (doc. AI 28/10)

 

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata di aiuto-cucina, è considerata nella misura del 100%. (…)” (doc. AI 28/13), hanno concluso:

 

"  (...)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Come già descritto nei capitoli 6 e 7, dal punto di vista cardiologico, reumatologico, pneumologico e psichiatrico non vi sono delle limitazioni della capacità lavorativa nell’attività da ultimo esercitata. Pertanto, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata come aiuto-cucina, nella misura del 100%.

 

Riteniamo tale valutazione valida da ottobre 2008, cioè da quando l’A. ha interrotto l’ultima attività lavorativa.

 

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Come già descritto nei capitoli precedenti, sulla base delle conclusioni, dal punto di vista reumatologico, cardiologico, pneumologico e psichiatrico, l’A. è da considerare abile al lavoro nella forma completa, sia per l’attività lavorativa antecedentemente svolta di aiuto-cucina, come anche per qualunque attività professionale da sedentaria a medio-pesante: tale valutazione vale, come già descritto al capitolo 8, da ottobre 2008.

 

Non sono ritenuti necessari provvedimenti d’integrazione professionale.

 

Dal punto di vista terapeutico viene consigliata la sospensione dell’abuso tabagico, una drastica riduzione del peso corporeo ed eventuali misure di riabilitazione respiratoria. Il nostro consulente psichiatra ritiene che una presa a carico psicologica può servire all’A. per prendere coscienza della sua situazione, ridimensionando la tendenza a polarizzare l’attenzione sulla dimensione corporea.

 

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

 

Domande particolari non sono poste.

 

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(...)" (doc. AI 28/13-14)

 

                                         L’Ufficio AI viste le risultanze peritali e il rapporto medico 18 agosto 2009 del dr. __________ (doc. AI 30/1-2) , con decisione 15 ottobre 2009 (doc. AI 35/1-2), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                               2.7.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle  inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc)).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

 

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

                                         In DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

 

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 100% quale aiuto-cucina (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate dal mese di ottobre 2008.

 

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non é stata del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

 

                                         In particolare non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al rapporto 21 gennaio 2010 indirizzato all’avv. RA 1 e firmato dal Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e dalla Dr.ssa __________, psicologa assistente (doc. B). Infatti, nel rapporto 21 gennaio 2010, il dr. __________ e la dr.ssa __________ non pongono delle diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta (cfr. consid. 2.7); non motivano in alcun modo per quali ragioni si scostano dalle conclusioni dei periti del SAM e, in particolare, del dr. __________ nel suo consulto 13 maggio 2009 (doc. AI 28/15-19); non descrivono e tantomeno documentano quando e in cosa sarebbe consistito il peggioramento della situazione valetudinaria e, in modo del tutto generico, concludono:

 

"  (…)

Si intende pertanto confermare

a.  la gravità e cronicità della situazione psicopatologica del sig. RI 1;

b.  l’incapacità lavorativa totale per ragioni psichiatriche e psicosomatiche;

c.  l’assoluta necessità di continuare un trattamento di tipo intensivo al fine di recuperare, almeno parzialmente, le funzioni psichiche compromesse ai diversi livelli cognitivo, affettivo, volitivo, di scongiurare complicazioni e derive comportamentali psicopatologiche, di risolvere i conflitti interiori, eliminare le gravi e preoccupanti ideazioni paranoiche e recuperare, per quanto possibile, un equilibrio psicofisico quanto meno adeguato alle condizioni sociali.

(...)" (doc. B)

 

                                         Al riguardo il dr. __________ e la dr.ssa __________, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 9 febbraio 2010 hanno osservato:

 

"  (…) Certificato Dr __________ e psicologa __________ del 21.01.2010.

Viene posta come diagnosi principale quella di Sindrome Depressiva e disturbo d’ansia reattivi alla problematica organica e Disturbi del sonno di tipo insonnia, diagnosi generiche che non fanno riferimento alla codificazione internazionale ICD o DSM. Non viene argomentato neppure la motivazione per la quale ci si discosta dalla diagnosi psichiatrica posta dal SAM.

 

Viene riportato che lo stato psichico è legato alla diagnosi somatica e ai successivi interventi subiti; tali elementi erano già stati analizzati dal consulente psichiatra del SAM, Dr __________, il quale riportava una polarizzazione sul problema cardiaco e un funzionamento psicologico diventato piuttosto passivo, gravato da cariche ansiogene legate alla fissazione sul corpo. Il Dr. __________ suggeriva una presa a carico psicologica con lo scopo di una presa di coscienza della situazione al fine di ridimensionare la tendenza a polarizzare l’attenzione sulla dimensione corporea, intervento che sembra ora essere stato attuato dal settembre scorso.

Non viene specificata ed argomentata nell’attuale certificazione dello psichiatra curante quale limitazione funzionale la patologia psichiatrica porti sulla CL.

Il curante scrive inoltre che la comunicazione dell’Ufficio AI del non riconoscimento della sofferenza dell’A. (progetto del 07.09.2009), fattore indipendente dalla malattia, ha acuito e destabilizzato ulteriormente l’A. stesso, aggravando il suo stato psicopatologico già al limite (il Dr. __________ segue l’A. dal 18.09.2009).

 

La presente certificazione non modifica la valutazione SAM circa la CL presente. (...)" (doc. XII/2)

 

                                         Del resto, dopo aver chiesto una proroga in quanto in attesa di delucidazioni dal suo medico curante (XIV), l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori prove né osservazioni da proporre (XVI).

 

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         In sostanza il dr. __________ e la dr.ssa __________ non hanno contestato validamente la perizia SAM e, senza tuttavia porre, come accennato, delle diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta, si sono limitati ad esprimere una diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

                                         Ora, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

 

                                         Pertanto, rispecchiando la perizia SAM tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento delle patologie somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità lavorativa del 100% quale aiuto-cucina (attività da ultimo svolta) e in attività adeguate dal mese di ottobre 2008.

 

                                         Va qui fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4)

 

                               2.9.   Visto tutto quanto precede ritenuto che il dr. __________, sulla base della perizia SAM, nel rapporto medico 18 agosto 2009 (doc. AI 30/1-2), ha concluso che “(…) non vi è una IL da ottobre 2008. (c’è stata nel maggio 2007, quando ha avuto l’episodio di angina pectoris e gli stents, per 3 mesi) (…)” (doc. AI 30/2) è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         La decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti