Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2009.210

 

FS

Lugano

13 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2009 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1 consulente,  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 ottobre 2009 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 4 marzo 2008 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1952, poiché sulla base degli accertamenti medici il periodo di inabilità lavorativa certificata era inferiore ad un anno (doc. AI 77/1-2).

 

                                         Con ricorso 7 aprile 2008 (doc. AI 78/3-17) l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha contestato la succitata decisione amministrativa.

 

                                         Con sentenza 11 febbraio 2009 (doc. AI 87/1-28), cresciuta in giudicato, il vicepresidente del TCA ha respinto il ricorso e, visto il rapporto medico 11 luglio 2008 del dr. __________, trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché valutasse la ricevibilità di una nuova domanda di prestazioni.

 

                               1.2.   Mediante decisione 22 ottobre 2009 (doc. AI 96/1-2), preavvisata con progetto 17 luglio 2009 (doc. AI 92/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni con la seguente motivazione:

 

"  (…)

Con la documentazione del Dr. Psichiatra __________ non è stato credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni. Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.

(…)" (doc. AI 96/1)

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, tramite il consulente RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento ed il conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova valutazione.

                                         In particolare l’assicurato, vista la documentazione medica prodotta, ha concluso che “(…) ritenuta la complessità della patologie, quale ad esempio i gravi disturbi psichiatrici e il grande lipoma, mal si comprende il motivo per il quale UAI non ha voluto approfondire la situazione complessiva del ricorrente al momento della presentazione della nuova domanda del 28.07.2008, limitandosi a stabilire la non entrata in materia. (…)” (doc. AI 100/5).

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso precisando che “(…) come rettamente evidenziato nell’annotazione 12 maggio 2009 dalla psichiatra Dr.ssa __________, attiva presso il SMR, il certificato 11.7.2008 del curante Dr. __________ non evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute. In effetti, nel citato scritto del medico curante non viene evidenziata una sostanziale modifica, rispetto alla valutazione psichiatrica effettuata dal Dr. __________ il 6.3.2007, delle condizioni di salute del suo paziente. Il sanitario ha riportato fatti già noti come pure la descrizione di un quadro clinico sovrapponibile a quello evidenziato dal Dr. __________. Del resto, il certificato 11.8.2009 sub doc. B incarto TCA risulta praticamente identico – nel suo contenuto – a quello dell’11 luglio 2008, il quale – come rilevato in precedenza – è già stato accuratamente esaminato da parte della psichiatra SMR Dr.ssa __________ (cfr. in tal senso l’annotazio-ne 12.5.2009 agli atti). Per quanto riguarda invece la perizia 16.11.2009 dell’ortopedico Dr. __________ di __________ (doc. D incarto TCA), il Dr. __________ del SMR dell’AI – mediante annotazioni 11.12.2008 qui allegateVi – ha precisato che “l’attuale perizia __________ conferma l’assenza di substrati organici. Si conferma quindi la validità della precedente decisione. Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute”. Alla luce di quanto suesposto, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo lo scrivente Ufficio, giustamente l’amministrazione non è entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni. (…)” (IV).

 

                               1.5.   Con scritti 25 febbraio e 24 marzo 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA i certificati medici 11 febbraio 2010 del dr. __________ e 17 marzo 2010 del dr. __________ (VI con allegato doc. VI/bis e X con allegato doc. F).

 

                               1.6.   Con osservazioni 9 marzo e 1. aprile 2010 – viste anche le annotazioni 4 marzo 2010 del dr. __________ – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso (VIII con allegato doc. VIII/bis e XII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

 

                               2.3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande   identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichun-gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

 

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

 

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).

 

                               2.4.   Occorre qui ricordare che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministra-zione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).

 

                                         Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berück-sichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I 619/06, consid. 3).

 

                               2.5.   Nel caso in esame, occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante peggioramento delle proprie condizioni di salute.

 

                                         Innanzitutto, questo TCA non può concordare con le valutazioni 11 dicembre 2009 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso:

 

"  (…)

perizia Prof. __________ per conto __________ del 16.11.2009:

 

     -  presenza di scarsi referti patologici a livello della spalla destra

     -  assenza di correlato morfologico a livello del polso

     -  viene attestata una piena capacità lavorativa quale manovale

     -  inconsistenza tra referti oggettivi e indicazioni dell’assicurato (vedi in particolare pagina 16 della perizia: Wie bereits angeführt fallen bei der körperlichen Untersuchung des Versicherten Inkonsistenzen in den Angaben, mehr noch in der bewusst/unbewusst demonstrierten schmerzbedingten Hilflosigkeit auf. So kann nach abgeschlossener Untersuchung beobachtet werden, wie der mit dem Zug von __________ engereiste Untersuchte den Weg zum Bahnhof vollständig hinkfrei und relativ zügig zurücklegte, da bei eine Tasche mit persönlichen Effekten pendelnd in der rechten Hand hielt.

 

 

Valutazione:

     -  l’attuale perizia __________ conferma l’assenza di substrati organici. Si conferma quindi la validità della precedente decisione. Assenza di modifica sostanziale dello stato di salute.

(…)" (doc. IV/bis)

 

                                         Il Prof. Dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella perizia 16 novembre 2009 (doc. D), riguardo al lipoma ascellare spalla destra (vedi la artro-RM della spalla destra del 16.03.06 sub doc. AI 53/1), ha precisato che “(…) auf den Befund eines sich im MRT darstellenden vermutlichen Lipoms (Differential-diagnostich weiter abzuklären) im Bereich der rechten Axilla ist schon hingewiesen worden. Ob mit dem Vorliegen dieses grossen Lipoms sehr schultergelenksnah eine Erklärung des Schmerzzustande der rechten Schulter möglich ist, bleibt offen. In jedem Fall ergeht hier der Auftrag an den Hausartz weitere Abklärungen diesbezüglich voranzu-treiben. (…) (doc. D, pag. 16, le sottolineature sono del redattore).

 

                                         Secondo il Prof. Dr. __________ il grosso lipoma ascellare che non è riconducibile con verosimiglianza preponderante all’infortunio del dicembre 2005: “(…) die sparlichen patholo-gischen Befunde im Bereich der rechten Schulter sind nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit auf das Ereignis vom 12.12.2005 zurückzufühern, insbesondere gilt dies für das grosse Lipom im Bereich der recten Axilla. (…)” (doc. D, pag. 17) potrebbe dunque essere la causa dei dolori alla spalla destra e questo aspetto secondo l’esperto necessita di ulteriori indagini mediche.

 

                                         La presenza del grosso lipoma, quale nuova possibile causa dei dolori alla spalla destra che andava indagata, è sufficiente per rendere verosimile un rilevante cambiamento delle condizioni di salute conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4).

 

                                         Quanto all’aspetto extra somatico, nelle annotazioni 12 maggio 2009, la dr.ssa __________, medico SMR, ha concluso:

 

"  (…)

Il quadro clinico descritto dal Dr. __________ nel suo rapporto del 11.07.2008 riporta dati anamnestici già presenti agli atti. Viene riportato un netto peggioramento delle condizioni psichiche accanto alla recrudescenza della sintomatologia dolorosa a seguito dell’infortunio del 2005 e tale periodo è già stato indagato nella perizia del Dr. __________ del 06.03.2007.

Lo status psichiatrico riportato non appare indicativo verso un episodio depressivo tanto meno grave in base ai criteri della classificazione internazionale ICD 10 in cui debbono essere soddisfatti un numero di 8 sintomi sui 10 descritti. Nel caso specifico sono assenti disturbi del pensiero, della memoria, è collaborante, le difficoltà nell’eloquio sono attribuite alla scarsa padronanza della lingua italiana, quindi a fattori non imputabili a malattia.

Il quadro clinico descritto peraltro si sovrappone a quello evidenziato dal Dr. __________ nel corso della sua perizia il quale non lo aveva ritenuto indicativo di nessun disturbo psichico in atto e aveva argomentato in base agli elementi psicopatologici presenti l’assenza di un disturbo somatoforme.

A mio giudizio lo status psichico non appare modificato nonostante lo psichiatra curante attesti la presenza di patologia psichiatrica.

(…)" (doc. AI 91/1)

 

                                         Questo Tribunale rileva che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nei rapporti 11 luglio 2008 e 11 agosto 2009 (doc. AI 86/1-4 e B) anche se parla di una recrudescenza della sintomatologia dolorosa dopo l’infortunio del dicembre 2005, quindi in un periodo in parte già analizzato dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 6 marzo 2007 (doc. AI 59/1-7) , riferisce su un periodo dal giugno 2008: “(…) come già riportato, posso riferire del decorso dal giugno 2008, ciò dalle prime consultazioni effettuate. (…)” (doc. B).

                                         La dr.ssa __________ ha poi escluso le diagnosi psichiatriche poste dal dr. __________ sulla sola base degli atti e senza visitare l’assicurato. Va qui ricordato che in caso di perizia psichiatrica, per la nostra Corte federale riveste una importanza fondamentale il contatto personale fra perito e peritando, nel senso che essa non può di principio essere allestita sulla base degli atti che compongono l'incarto (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, pag. 345 seg.; STF U 229/06 del 10 settembre 2007, consid. 8.1.).

                                         Ritenuto il tempo trascorso dalla perizia psichiatrica 6 marzo 2007 del dr. __________ e considerato che i dolori alla spalla destra, causati verosimilmente dal grosso lipoma, potrebbero avere delle ripercussioni anche sulla sintomatologia dolorosa, questo Tribunale ritiene che senza aggiornare gli accertamenti di natura psichiatrica non è nemmeno possibile escludere, con la sufficiente tranquillità, che verosimilmente lo stato di salute sia cambiato in modo rilevante.

 

                                         Va qui inoltre rilevato che il dr. __________, medico aggiunto in ortopedia presso l’Ospedale Regionale di __________, e il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nei rispettivi certificati dell’11 febbraio e del 17 marzo 2010 (doc. VI/Bis e F), hanno entrambi attestato un’inabilità al lavoro del 100%.

 

                               2.6.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti medici, stabilisca il più possibile con precisione se e se del caso da quando vi è stata effettivamente una modifica dello stato di salute con effetto sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                         Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un consulente, ha diritto ad in’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti